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Privacy e GDPR: un'analisi approfondita, Appunti di Informatica Giuridica

appunti completi di informatica giuridica - pellerino

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 10/05/2018

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Informatica giuridica 20/02
L’informatica giuridica è insieme di 2 scienze: informatica e diritto
informatica: scienza del trattamento automatico dell’informazione;
diritto: disciplina che si occupa della regolamentazione dei rapporti tra gli individui di
una società e tra individui e una entità sovraordinata.
ORIGINE DELL’INFORMATICA GIURIDICA
Prima dei computer non esisteva ovviamente l’informatica, è una disciplina recente
anche se in prospettiva ha un futuro roseo, eppure l’idea di applicare al diritto le
scienze esatte è molto risalente nel tempo, come ad esempio gli approcci logici dei
giuristi romani di cultura stoica. Solo dopo Galileo i metodi scientici vengono utilizzati
largamente nelle scienze giuridiche. Pensiamo alla gura di Leibniz (matematico,
losofo, giurista), le cui teorie si svilupparono tra 600-700, che diceva che il
metodologico doveva essere considerato come il metodo per eccellenza per
rappresentare produrre diritto, secondo lui il diritto è un sistema di proposizioni che
connettono soggetti giuridici a predicati giuridici; tali proposizioni sono vere e da esse,
attraverso regole di trasformazione, vengono tratte altre proposizioni giuridiche, che
sono altrettanto vere; le regole di trasformazioni sono prese in prestito dalla logica.
Tutte queste proposizioni si trovano all’interno del sistema giuridico. All’epoca di
Leibniz il diritto doveva arontare il problema della certezza del diritto in quanto c’era
una pluralità di ordinamenti, molta incertezza su quale diritto vigesse rispetto alla
singola fattispecie; incertezza del diritto che poi si riscontrerà nella società. Leibniz
dice “la mia nalità è riuscire ad elaborare un metodo attraverso cui la conclusione di
un ragionamento giuridico debba ritenersi dimostrata al pari di una conclusione
matematica”. Ci troviamo quindi di fronte, seppur in ambito remoto, ad un tentativo di
accostare una scienza esatta al diritto.
Nel XIX secolo arriviamo a quegli studiosi che rientrano tra i padri fondatori della
scienza del diritto, gli esponenti della giurisprudenza dei concetti, come Puchta,
secondo il quale il diritto può essere immaginato come una piramide concettuale, nel
senso che esistono concetti all’interno del diritto che sono connessi logicamente gli uni
agli altri, esistono concetti di grado più elevato che generano concetti successivi
attraverso un processo logico-deduttivo.
Nel XX secolo troviamo gli approcci formalistici della teoria generale del diritto (o, per
Kelsen, della dottrina pura del diritto). Secondo Kelsen il diritto si caratterizza per una
costruzione a gradi: al vertice dell’ordinamento c’è la norma fondamentale (conferisce
validità all’intero ordinamento), dalla quale discendono poi via via le norme di grado
inferiore.
Iniziamo a parlare di informatica giuridica tra la metà e la ne degli anni ’40, dopo
la conclusione della II guerra mondiale, negli USA. Occorre che nascano i primi
calcolatori, cioè una macchina capace di eseguire algoritmi (una serie di istruzioni
attraverso le quali è possibile risolvere specici problemi, raccoglie una serie di
istruzioni). Il calcolatore può essere utile al diritto? Se lo chiedono i primi pionieri
dell’informatica giuridica. Il fondatore dell’informatica giuridica viene riconosciuto nel
giurista manager Lee Loevinger, il quale propose di sfruttare i vantaggi delle
tecniche elettroniche per studiare e per risolvere problemi giuridici. Loevinger pubblicò
un articolo che si intitolava Giurimetrics, infatti l’informatica giuridica allora si
chiamava giurimetria, cioò l’investigazione scientica di problemi legali. Inizialmente
la ricerca giurimetrica si occupava solo di tre aree del diritto:
Archiviazione e il reperimento elettronico di informazioni giuridiche
Cioè l’utilizzo di banche dati elettroniche;
2. Previsioni delle decisioni giuridiche
Sulla base di analisi comportamentali, la cui nalità era prevedere in modo attendibile
quale decisione avrebbe potuto assumere un giudice o un funzionario amministrativo
per dirimere una controversia
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Informatica giuridica 20/

L’ informatica giuridica è insieme di 2 scienze: informatica e diritto informatica: scienza del trattamento automatico dell’informazione; diritto: disciplina che si occupa della regolamentazione dei rapporti tra gli individui di una società e tra individui e una entità sovraordinata.

ORIGINE DELL’INFORMATICA GIURIDICA

Prima dei computer non esisteva ovviamente l’informatica, è una disciplina recente anche se in prospettiva ha un futuro roseo, eppure l’idea di applicare al diritto le scienze esatte è molto risalente nel tempo, come ad esempio gli approcci logici dei giuristi romani di cultura stoica. Solo dopo Galileo i metodi scientifici vengono utilizzati largamente nelle scienze giuridiche. Pensiamo alla figura di Leibniz (matematico, filosofo, giurista), le cui teorie si svilupparono tra 600-700, che diceva che il metodologico doveva essere considerato come il metodo per eccellenza per rappresentare produrre diritto, secondo lui il diritto è un sistema di proposizioni che connettono soggetti giuridici a predicati giuridici; tali proposizioni sono vere e da esse, attraverso regole di trasformazione, vengono tratte altre proposizioni giuridiche, che sono altrettanto vere; le regole di trasformazioni sono prese in prestito dalla logica. Tutte queste proposizioni si trovano all’interno del sistema giuridico. All’epoca di Leibniz il diritto doveva affrontare il problema della certezza del diritto in quanto c’era una pluralità di ordinamenti, molta incertezza su quale diritto vigesse rispetto alla singola fattispecie; incertezza del diritto che poi si riscontrerà nella società. Leibniz dice “ la mia finalità è riuscire ad elaborare un metodo attraverso cui la conclusione di un ragionamento giuridico debba ritenersi dimostrata al pari di una conclusione matematica ”. Ci troviamo quindi di fronte, seppur in ambito remoto, ad un tentativo di accostare una scienza esatta al diritto. Nel XIX secolo arriviamo a quegli studiosi che rientrano tra i padri fondatori della scienza del diritto, gli esponenti della giurisprudenza dei concetti, come Puchta , secondo il quale il diritto può essere immaginato come una piramide concettuale, nel senso che esistono concetti all’interno del diritto che sono connessi logicamente gli uni agli altri, esistono concetti di grado più elevato che generano concetti successivi attraverso un processo logico-deduttivo. Nel XX secolo troviamo gli approcci formalistici della teoria generale del diritto (o, per Kelsen, della dottrina pura del diritto). Secondo Kelsen il diritto si caratterizza per una costruzione a gradi: al vertice dell’ordinamento c’è la norma fondamentale (conferisce validità all’intero ordinamento), dalla quale discendono poi via via le norme di grado inferiore. Iniziamo a parlare di informatica giuridica tra la metà e la fine degli anni ’40 , dopo la conclusione della II guerra mondiale, negli USA. Occorre che nascano i primi calcolatori , cioè una macchina capace di eseguire algoritmi (una serie di istruzioni attraverso le quali è possibile risolvere specifici problemi, raccoglie una serie di istruzioni). Il calcolatore può essere utile al diritto? Se lo chiedono i primi pionieri dell’informatica giuridica. Il fondatore dell’informatica giuridica viene riconosciuto nel giurista manager Lee Loevinger , il quale propose di sfruttare i vantaggi delle tecniche elettroniche per studiare e per risolvere problemi giuridici. Loevinger pubblicò un articolo che si intitolava Giurimetrics, infatti l’informatica giuridica allora si chiamava giurimetria , cioò l’investigazione scientifica di problemi legali. Inizialmente la ricerca giurimetrica si occupava solo di tre aree del diritto: Archiviazione e il reperimento elettronico di informazioni giuridiche Cioè l’utilizzo di banche dati elettroniche;

  1. Previsioni delle decisioni giuridiche Sulla base di analisi comportamentali, la cui finalità era prevedere in modo attendibile quale decisione avrebbe potuto assumere un giudice o un funzionario amministrativo per dirimere una controversia
  1. Formalizzazione del diritto mediante la logica simbolica Ad esempio, se il diritto è una scienza umana e utilizza, quindi, un linguaggio umano, se io voglio programmare un calcolatore non posso inserire un linguaggio umano (come nel diritto), ma traduco il linguaggio giuridico in un linguaggio formalizzato comprensibile dalla macchina, utilizzando la logica simbolica.

Informatica giuridica 21/

Negli anni ’50 , negli USA, a livello di teoria del diritto si afferma un movimento, il realismo giuridico , tra i seguaci del movimento si dà importanza al comportamento dei giudici, è il giudice che crea il diritto attraverso le sue decisione (USA infatti sono un paese di common law), quindi conta il diritto applicato, non il diritto scritto. Queste tendenze ebbero influenza sulla giurimetria, la quale deve cercare di specializzarsi nell’individuare quegli elementi che orientano il comportamento dei giudici e che condizionano la decisione giudiziaria (la personalità del giudice, la sua formazione professionale, le sue esperienze personali, ecc.) utilizzando un metodo scientifico ed elaborando statistiche. Negli anni ’60 , entra in gioco il continente europeo, in quanto qui cominciano a diffondersi i primi calcolatori elettronici e si comincia a pensare che queste macchine possano essere utili in ambito giuridico. Nel diritto europeo continentale, però vige il civil law, dove assume importanza preponderante la norma scritta. Questo modo di concepire il diritto influirà sull’idea che questa disciplina deve svolgere e sugli apporti che le macchine elettroniche possono dare al diritto; in Europa assume importanza l’informatiche che ricerca informazioni giuridiche, quindi l’utilizzo di banche dati giuridiche che consentono di immagazzinare informazioni giuridiche, e non si approfondisce l’idea di poter prevedere la decisione giudiziaria. Negli anni ’80 si comincia a diffondere un’idea, quella di costruire dei sistemi esperti, delle intelligenze artificiali , elaboratori che, partendo da una conoscenza preordinata, conducano attraverso processi logici alla soluzione di problemi. È semplice il funzionamento della banca dati : viene immesso nell’elaboratore elettronico un’informazione (input) e l’output sarà uguale all’input immagazzinato precedentemente; una banca dati può contenere dati difficilmente reperibili se fossero solo in forma cartacea. Mentre, secondo l’idea dei sistemi esperti l’elaboratore dovrebbe essere in grado di ragionare creando qualcosa ex novo, per questo si chiama intelligenza artificiale. Negli anni ’90 sono quelli in cui esplode la rete, internet , e ci sono state delle ricadute anche in ambito giuridico, da due prospettive differenti: Vantaggi che internet ha portato nell’accesso a informazioni di carattere giuridico. Ad esempio un avvocato italiano degli anni ’60 deve risolvere una controversa con riferimento all’usucapione ricercando dei precedenti giurisprudenziali a favore della sua tesi; la ricerca avveniva tramite codici commentati, che potevano essere non aggiornati o contenenti precedenti non affini alla fattispecie che curava, o tramite i suoi assistenti. Tutto ciò era molto faticoso. L’avvocato degli anni ’70-’ poteva fare affidamento su Italgiure, una delle prime banche dati. Negli anni ’90, con internet non c’è più bisogno di fare tanta fatica, ma c’è un numero sempre maggiore di informazioni giuridiche presenti sulla rete. Oggi tutto è facilmente reperibile da chiunque. Internet ha ribaltato il concetto di accesso a informazioni di carattere giuridico; Enorme mole di nuovi problemi che il diritto non aveva mai avuto la necessità di trattare prima di internet. Si pensi, ad esempio, al commercio elettronico, reati informatici (pedo-pornografia online, frode informatica, ecc.), l’amministrazione digitale Gli anni ’90 sono stati una rivoluzione sul diritto e, quindi, sull’informatica giuridica.

macchina medesima da parte del programmatore; il sistema informativo produce dati grezzi, non lavorati, per questo non è un’intelligenza artificiale; Corrispondenza morfologica tra dati ricercati e registrati Il sistema informativo riconosce le informazioni sulla base della loro apparenza, non della loro sostanza, cioè una volta che viene interrogato, il sistema fornisce quei dati che sono conformi a quelli richiesti solo dal punto di vista morfologico; ad esempio basta cercare una parola come “negozio giuridico” e il sistema troverà tutti i documenti che presentano la locuzione “negozio giuridico”, però se voglio trovare un contratto che è un negozio giuridico, se scrivo “negozio giuridico” la macchina non troverà un documento con la scritta contratto; le macchine operano sulla forma, sulla sintassi, ma non sulla semantica; indicizzazione Caratteristica per cui le informazioni presenti nel sistema sono organizzate attorno a degli elementi chiamati “indici”, cioè le chiavi della ricerca. L’indicizzazione può essere parziale o totale; parziale se riguarda una parte dei contenuti dei documenti, totale se riguarda l’intero contenuto. Ad esempio in un archivio bibliografico può accadere che siano indicizzati i titoli, gli autori o le case editrici e potremmo effettuare ricerche per titolo, autore o casa editrice. Posso cercare la parola “contratto” nel titolo se l’indicizzazione è parziale, mentre posso cercarla in tutto il documento se è totale; Combinabilità dei dati di ricerca Attraverso questo carattere c’è la possibilità di effettuare ricerche composte, oltre a quelle semplici, cioè una ricerca combinando più termini tra loro; questo avviene tramite gli operatori logici, come “and”, “or” e “not”; ad esempio se voglio ricercare documenti che contengono due termini posso farlo mettendo tra i due “and”; o se voglio cercare “obbligazioni” ma non “contratti” basta aggiungere “not” tra i due; questo serve a raffinare la ricerca sulle banche dati; Flessibilità dei dati di ricerca Ci dà un vantaggio, cioè possiamo cercare informazioni non solo utilizzando la forma integrale della parola, ma anche una forma parziale o tronca; ad esempio posso cercare “amministr*” e mi dà la possibilità di trovare tutti quei documenti con parole che iniziano con “amministr”; Flessibilità dei documenti di ricerca Possibilità di distinguere la ricerca per campi o sezioni, di cercare in una parte del documento stesso.

Tracciamo brevemente un’evoluzione storica dei sistemi informativi: nel corso del tempo si sono succedute 4 generazioni di sistemi informativi. I primi furono sistemi adialogici , che erano la rappresentazione di quella che era l’informatica classic, cioè basata su un modello calcolatore terminale. Un potente calcolatore poteva essere grande come un’aula universitaria, un grandissimo spazio collegato da terminali, un monitor e una tastiera; venivano utilizzati sistemi operativi privi di interfacce grafiche, come DOS; i calcolatori erano chiamati Main Frame ed erano molto poco diffuso. C’erano dei grandi centri di calcolo e c’era la possibilità di collegarsi con i terminali, anche non necessariamente dove si trovava l’hardware principale, ma anche a distanza, come attraverso le linee telefoniche. Negli anni ’60 su questo modello furono costruite le prima banche dati giuridiche, chiamati adialogici perché non consentivano un dialogo con la macchina per raffinare la ricerca; si caratterizzavano per la non amichevolezza, nel senso che per comunicare con queste macchine bisognava avere una profonda conoscenza informatica; un giurista ad esempio doveva dotarsi di un operatore informatico. Successivamente all’inizio degli anni ’70 furono allestiti dei programmi che consentivano di instaurare un dialogo con la macchina, chiamati sistemi dialogici. Il dialogo consentiva di lavorare sulle risposte per gradi successivi e si sviluppano le prime tecniche di ricerca concettuale. Si caratterizzano ancora per il limite della non amichevolezza.

In Italia, nel 1973, nasce una banca dati giuridica, che ancora oggi è la più importante, Italgiure , costituita presso il CED (centro elaborazione dati) della Corte di Cassazione, a Roma. Le istruzioni per utilizzarla all’epoca, per una corretta comprensione, presupponevano conoscenze informatiche non indifferenti e i costi erano elevatissimi. La terza generazione fu quella dei sistemi ipertestuali , che utilizzavano ricerche per associazionismo concettuale; per esempio io ricerco l’art.833 cc., però nel momento in cui mi viene fornito, escono anche delle sentenze ad esso relative. La quarta generazione, quella odierna, è il modello calcolatore reti che partendo dall’invenzione del PC negli anni ’90, subirà l’influenza di internet. È una sorta di mega-ipertesto; tutti gli operatori possono immettere e trarre informazioni.

27febbraio INFORMATICA GIURIDICA

È importante la DIFFERENZA TRA SISTEMI ADIALOGICI E SISTEMI DIALOGICI. Negli anni 70 in Italia nasce quella che è la più importante banca dati giuridica ITALGIURE, una banca dati reale. È possibile distinguere due tipi di banche dati quelle reali e quelle virtuali. Nella prima indice-testo-programma di ricerca risiedono fisicamente e logicamente nella stessa macchina elettronica, mentre nelle banche dati virtuali solo indice e programma di ricerca risiedono nella stessa macchina mentre i testi risiedono su macchine differenti. Le banche dati virtuali sono chiamate anche motori di ricerca. Italgiure non è un motore di ricerca ma una banca dati reale che risiede presso il centro elaborazione dati CED della corte di Cassazione. Italgiure nasce nel 1973 e nasce come naturale evoluzione di un ufficio che già esisteva presso la corte di Cassazione: l’ufficio massimario della corte di Cassazione. La corte di Cassazione sappiamo che è il giudice di terza ed ultima istanza dell’ordinamento. Sappiamo che il nostro ordinamento è di civil law che si fonda sulle norme scritte e non sul precedente giudiziario, però non è che questo non conti nulla, anzi le sentenze danno un orientamento interpretativo. I giudici della cassazione non sono di merito ma di legittimità perché si può ricorre ad essa solo per vizi come la violazione di legge. Per carità ci possono essere anche orientamenti diversi di interpretazione tra sezioni diverse della Cassazione, in questi casi di contrasto giurisprudenziale vengono convocate le sezioni unite. Non possiamo capire l’ufficio massimario senza aver fatto questo excursus. L’ufficio massimario composto da giudici che però non assumono sentenze, non decidono casi, si occupano di leggere sentenze di altri colleghi e di massimare quelle sentenze cioè di trarre quelli che sono i principi essenziali contenuti all’interno di esse che dovranno servire da orientamento a chi è tenuto a dare una sentenza. L’ufficio riassume in poche righe gli elementi essenziali di quelle sentenze. È un lavoro complesso che richiede la catalogazione degli argomenti e per questo proprio all’interno di quell’ufficio nasce una sensibilità particolare per comprendere le banche dati. Italgiure nasce come una costola dell’ufficio massimale nasce come banche dati che raccoglie le sentenze della Cassazione. È naturale quindi costituire un archivio elettronico di massime che possano essere cercate in modo automatizzato. I primi archivi realizzati furono quelli delle massime delle sentenze del tribunale penale e civile e poi se ne aggiunsero tante altre, questo archivio si arricchiva sempre di più di documenti giuridici anche di sentenze giurisprudenziali o articoli di dottrina, fino a diventare la più importante banca dati del nostro paese. All’inizio italgiure si caratterizzava per il grosso dato di “non amichevolezza”. I sistemi operativi cioè erano difficili da automatizzare all’inizio. Dovevano essere automatizzati attraverso stringhe che traducevano i comandi umani che si traducevano poi in comandi della macchina, solo gli esperti del linguaggio potevano utilizzare tali macchine. Solo più avanti negli anni 90 finalmente Italgiure utilizzerà un’interfaccia amichevole chiamata “easyfind”. Le banche dati almeno ad oggi sono quei sistemi che hanno raggiunto i maggiori

che attiene alla memorizzazione del discoro della controparte. 5. Infine, la PRONUNTATIO, ultima di queste fasi, costituisce il modo di pronunciare il discorso, la capacità di regolare in maniera opportuna la tonalità della voce e la gestualità. Ci può essere un retore che non è particolarmente efficace fino alla elocutio, quindi scarno alla fine di contenuti e motivazioni ma che eccelle nella pronunciatio. Per quanto concerne l’informatica giuridica, essa riguarda solo la prima fase però, cioè l’inventio.

28febbraio INFORMATICA GIURIDICA

Parliamo oggi di quei sistemi definiti cognitivi o intelligenze artificiali. Essi sono la seconda delle interdiscipline dell’informatica giuridica. I sistemi informativi sono dei sistemi isomorfi perché l’imput è uguale all’output, questi sistemi si distinguono dei sistemi cognitivi che sono sistemi eteromorfi perché la conoscenza in entrata è diversa rispetto alla conoscenza in uscita. I sistemi cognitivi quindi sono programmati per svolgere operazioni la cui natura è additiva e creativa di nuova conoscenza. Le banche dati invece non svolgono operazioni di natura additiva, non creano nuova conoscenza. Stiamo tracciando la distinzione tra sistemi informativi e sistemi cognitivi anche detti intelligenze artificiali perché soltanto queste possono creare sistemi artificiali. L’idea che sta alla base dell’informatica cognitiva è quella di costruire delle macchine intelligenti. Posto che è possibile costruire intelligenze artificiali, occorre capire in che senso si parla di intelligenza artificiale. Dobbiamo riflettere sul fatto che intelligenza artificiale è stata intesa secondo due accezioni differenti: la tesi dell’intelligenza artificiale intesa in senso forte e quella intesa in senso debole. Secondo la prima, occorrerebbe costruire delle macchine che riproducono fedelmente il funzionamento del cervello umano, costruire delle macchine che riproducono fedelmente i meccanismi del cervello umano, si presuppone alla base che sia possibile conoscere questi meccanismi, se non è possibile fare questo non si può parlare di intelligenza artificiale, secondo questa tesi non c’è distinzione tra cervello e mente. Il problema però è che ancora non si conoscono bene i meccanismi di funzionamento del cervello umano e solo quando si conosceranno, quindi in un futuro, potremmo mettere in pratica questa teoria. Secondo la tesi di intelligenza intesa in senso debole è possibile costruire delle intelligenze artificiali, quindi delle macchine che siano capaci di svolgere comportamenti intelligenti ma senza la necessità di riprodurre fedelmente i meccanismi di funzionamento del cervello umano. Secondo questa tesi possono esistere delle menti diverse dal cervello. Secondo questa tesi è possibile invece già oggi creare delle intelligenze artificiali. Utilizzare delle intelligenze artificiali in ambito giuridico può costituire, laddove fossero raffinate al massimo, un pericolo perché possono anche sostituire un giudice a cui in questo modo spetterebbe solo di occuparsi della fase finale della decisione e questo ha tanti vantaggi in termini di tempo, semplificazione e anche di imparzialità, questa è l’utilità che un sistema informativo può avere anche in ambito giuridico. A grandi linee un sistema cognitivo è composto da due moduli: 1 modulo che rappresenta la CONOSCENZA e lo chiamiamo “base di conoscenza”, il 2 modulo è quello che detta le REGOLE D’USO di questa conoscenza e lo chiamiamo “motore di inferenza”. È ovvio che un sistema cognitivo non può funzionare senza almeno un preventivo intervento dell’uomo, deve essere preventivamente programmata l’intelligenza artificiale, va individuato prima il dominio di conoscenza sul quale questa conoscenza deve andare ad impattare. Nel caso del diritto va individuato l’ambito giuridico rispetto al quale tale intelligenza deve operare, dobbiamo programmarla per uno specifico ambito e ci vogliono poi le regole che stabiliscano come deve funzionare tale intelligenza, è questo il compito del valore di inferenza. La struttura di un sistema cognitivo è costituita da 4 fasi : 1 fase è quella

della individuazione della base di conoscenza; 2 la rappresentazione della base di conoscenza; 3 il motore di inferenza; 4 l’interfaccia. 1. Individuazione della base di conoscenza significa individuare la conoscenza di un dominio. Essa è una attività umana, l’uomo che stabilisce come deve operare la macchina. Ci saranno sistemi cognitivi basati su regole cioè sulle norme vigenti, ci saranno dei sistemi cognitivi basati sui precedenti giurisprudenziali, ci saranno dei sistemi misti basati sia sulle norme, sia sui precedenti giurisprudenziali. La individuazione della base di conoscenza si basa sul diverso sistema giuridico in cui ci troviamo( civil o common law). Questa base di conoscenza però comunque si riferisce ad una conoscenza descritta in un linguaggio umano e non possiamo pretendere di imporre al computer questo linguaggio umano perché il linguaggio della macchina è diverso, è un linguaggio binario, la conoscenza deve essere tradotta da un linguaggio ad un altro per essere comprensibile dalla macchina. Per ottenere questa formalizzazione dobbiamo tenere presenti tre livelli di formalizzazione distinti: 1.un primo livello che chiamiamo livello analitico che consiste nel fatto di ridurre il linguaggio giuridico in proposizioni elementari di significato univoco che siano suscettibili di essere vere o false ( o è si o è no, il forse la macchina non lo capisce). 2. Secondo livello : quello detto sintetico- combinatorio, dopo avere scomposte dobbiamo combinare queste proporzioni elementari attraverso i cd connettori logici( i principali sono end or e not). 3.Il terzo livello infine è quello sintetico-deduttivo in cui vengono costruite delle inferenze tra proposizioni o gruppi di proposizioni, quella che è più importante è la condizionalizzazione, cioè se si verifica una determinata premessa allora ci sarà una determinata conseguenza. Una inferenza quindi è costituita da una serie di premesse e da una sola conclusione, la conclusione non è altro che il risultato di quelle premesse, se le premesse sono vere anche la conclusione sarà vera, ma basta che una sola premessa sia falsa e falsa sarà anche la conclusione. Questo ultimo livello sintetico -deduttivo si trova a cavallo con la terza fase che è quella del 3.motore di inferenza, chiamato anche “regola di produzione” perché è quel processo logico che porta la macchina a produrre la nuova conoscenza, una conoscenza diversa rispetto a quella immessa dal programmatore. 4.L’ultima fase, quella dell’interfaccia è soltanto il metodo che consente all’utente di comunicare con il sistema. Per capire meglio proviamo a fare un esempio pratico: supponiamo l’ipotesi che un sistema cognitivo venga programmato per stabilire se un soggetto dal punto di vista giuridico si possa sposare o meno, quindi per offrire nuova conoscenza rispetto a questo, dobbiamo programmare la macchina per farle elaborare una nuova conoscenza su questo argomento e dobbiamo inserire all’interno della macchina prima le informazioni giuridiche necessarie. La base di conoscenza è individuata: il diritto matrimoniale. Mario si può sposare? La prima domanda, quindi la prima premessa, prima inferenza è: è maggiorenne? Può essere o sì o no. Seconda inferenza : è coniugato? Se Mario non è maggiorenne allora occorre l’autorizzazione del tribunale. Se Mario è maggiorenne dobbiamo verificare se è coniugato. Se Mario pur essendo minorenne ottiene l’autorizzazione del tribunale possiamo verificare se è coniugato, se invece non ottiene la autorizzazione Mario non si può sposare. E la risposta già no. Se Mario è maggiorenne ed è coniugato non si può sposare. Se Mario è maggiorenne e non è coniugato allora si potrà sposare. Questo è un diagramma di flusso che si può tradurre applicando i livelli di formalizzazione indicati in questo modo : se (condizione)Mario è maggiorenne or ha l’autorizzazione del tribunale end( seconda condizione necessaria) non è coniugato allora(inferenza- conclusione) potrà contrarre matrimonio. Una volta che la macchina è stata formalizzata basterà mettere nel sistema i dati delle premesse e il sistema offrirà la conclusione, cioè la nuova conoscenza( che non era stata immessa dal programmatore)e cioè se Mario si può sposare. È chiaro che la correttezza della conclusione è condizionata dalla verità delle premesse. Ora vediamo quali son i limiti dei sistemi cognitivi almeno sulla base delle conoscenze attuali perché il settore delle intelligenze cognitive sta ravvisando delle evoluzioni. Del primo di questi limiti abbiamo già fatto cenno: la macchina non è in grado di verificare

tra i sistemi e gli stimolano all’evoluzioni; i sistemi si evolvono per mantenere il loro grado di complessità adeguato a quello dell’ambiente esterno). Luhmann sosteneva che nell’ambito della sociologia occorreva un illuminismo, perchè la sociologia classica non dava la possibilità di studiare la società in modo scientifico; elencò gli ostacoli epistemologici , tra cui il fatto che la società sia fatta di uomini: Luhmann sosteneva di non poter studiare l’idea di società come un insieme di uomini perchè così è troppo complessa, impossibile da studiare scientificamente; diceva di voler pensare la società come un sistema di comunicazioni; quindi che fa? Dice “se non posso utilizzare i metodi della sociologia classica, prendo in prestito metodi scientifici da altre discipline”. Uno dei metodi che Luhmann prende in prestito è quello utilizzato dalle scienze cognitive; sviluppa la sua teoria perchè vuole che serva a risolvere problemi nello studio della società e nello studio del diritto; riflette sul fatto che il principale problema è quello della complessità (la società moderna è altamente complessa) ed è necessario ridurla, per risolvere i problema. I sistemi cognitivi sono chiamati a risolvere problemi. La società nel corso dell’evoluzione ha visto il succedersi di diverse forme di differenziazione , la società moderna è differenziata per sistemi di funzione (diritto, economia, politica, ecc.); il diritto è un sotto-sistema della società moderna. La società crea un confine essendo un sistema ed ha sotto- sistemi autonomi che creano un confine rispetto all’esterno. Gli altri sottosistemi quindi, per quel sottosistema, sono ambiente. Cos’è che accomuna questi sottosistemi? Ciascuno di essi svolge una funzione per conto della società. Qual è la funzione del sistema giuridico? È quella di stabilizzare le aspettative normative del comportamento. Luhmann dice che le aspettative sono condensati di significati che rimandano ad atri significati; senza le aspettative non sarebbe possibile orientare i comportamenti; ogni nostra azione dipende da aspettative. Ci sono due tipi di aspettative : Cognitive Apprendono dalla delusione; ad esempio, mi sveglio e mi aspetto che sia una bella giornata, esco e sta piovendo, così la mia aspettativa decade e apprendo dalla delusione (prendo atto e modifico l’aspettativa); Normative Resistono alla delusione, nel senso che vengono mantenute ferme nonostante la delusione; ad esempio sto passeggiando, una signora viene scippata e io ho un’aspettativa normativa per cui non bisogna rubare; ora l’aspettativa rimane ferma, resiste alla delusione. Se ho qualche dubbio sul cambiare aspettativa, interviene il diritto che collega quell’aspettativa a quella norma e rafforza la capacità di stabilizzarsi. Il diritto seleziona solo alcune aspettative normative, ma per capire meglio introduciamo il concetto di evoluzione , nato in ambito biologico, utilizzato poi da altre discipline, attraverso Luhmann anche nello studio della società. In qualsiasi ambito è sempre il risultato di tre meccanismi: Variazione Produzione di possibilità nuove all’interno del sistema; Selezione Vengono selezionate tra queste possibilità soltanto alcune, quelle utilizzabili. Vengo eliminate tutte le altre; Stabilizzazione Le possibilità selezionate vengono mantenute ferme all’interno del sistema.

6 Marzo INFORMATICA GIURIDICA

Le 3 fasi dell’evoluzione si ripetono ricorsivamente per tutti i sistemi.

Nei sistemi organici: la variazione corrisponde alla mutazione; la selezione è la sopravvivenza nella lotta per l’esistenza; la stabilizzazione è l’isolamento riproduttivo di quelle cellule selezionate. Nei sistemi sociali: la variazione corrisponde alle comunicazioni (che variano); la selezione è fatta su una parte di questa comunicazione; la stabilizzazione riguarda, invece, la comunicazione selezionata. Nel diritto : la variazione corrisponde alla molteplicità e conflittualità delle aspettative normative del comportamento; la selezione è fatta su alcune di queste aspettative attraverso processi di decisione; la stabilizzazione avviene in quanto le aspettative selezionate si stabilizzano attraverso la formulazione regolativa del diritto valido. Ad esempio, in un conflitto giudiziario tra due contadini; riguarda la linea di confine di due proprietà terriere in quanto non si mettono d’accordo su quale sia il confine; vi sono, quindi, due aspettative normative in conflitto tra loro; il giudice alla fine seleziona una di quelle aspettative normative; una volta selezionata l’aspettativa normativa, il giudice stabilizza attraverso la sentenza e conferisce capacità di resistenza all’aspettativa. Il diritto, in quanto sistema, ha il problema di dover ridurre la complessità e gli elementi del diritto sono tutte le comunicazioni giuridiche. Come fa a ridurre la complessità? Una delle strategie principali è la doppia selettività , cioè esistono delle preselezioni e delle selezioni successive che avvengono nell’ambito delle preselezioni, quindi ci sono diversi livelli di selezione (Luhmann dice che la selezione deve diventare riflessiva, esistono decisioni che diventano premessa per altre decisioni). Si opera una distinzione tra le decisioni: Decisioni programmanti Decisioni che programmano altre decisioni; quando parliamo di programmazione intendiamo la traduzione di un problema del sistema in una decisione. Il vantaggio è quello che la decisione ha una sola soluzione e, una volta trovata, risolvo il problema. Le norme programmano decisioni, per cui possono essere considerate decisioni programmanti; Decisioni programmate Verifica se la premessa della decisione programmante si è verificata e, in tal caso, da attuazione alla decisione programmante. La sentenza rappresenta la decisione programmata. Tuttavia, la sentenza può creare diritto, per cui può diventare decisione programmante.

Questa distinzione esiste per ridurre la complessità. Osservato il sistema giuridico in quest’ottica, possiamo osservare un sistema giuridico altamente tecnicizzato. Un sistema cognitivo che si occupa di diritto è agevolato nel momento della rappresentazione perché il linguaggio si presta ad essere tradotto in un linguaggio comprensibile dalla macchina.

8/3 informatica giuridica

L’ informatica giuridica gestionale è quel settore di applicazioni dirette ad automatizzare l’organizzazione di un ufficio in cui si svolgono attività giuridiche. L’informatica giuridica gestionale può essere:

  1. Giudiziaria Facciamo riferimento all’informatizzazione degli uffici giudiziari. Si tratta di un settore che si è sviluppato molto negli ultimi anni, con riferimento soprattutto all’informatizzazione del procedimento giudiziario;
  2. Legale Ci riferiamo all’automazione degli uffici professionali di avvocati a notai. I primi risultati interessanti in questo settore si sono avuti negli anni ’80. L’obiettivo era quello di costruire sistemi che fossero in grado di gestire tutti gli stadi della pratica legale:

lasciare traccia perché sono cresciute a dismisura le possibilità di reperire informazioni a carattere personale, che possono essere organizzate in modo da costruire dei profili personali di ciascuno di noi. Questi dati trattati contro la volontà dell’interessato possono essere riutilizzati, aggregati (i cd. Big data, raccogliere macro dati che contengono ad esempio l’utilizzo delle carte di credito da parte di un tot di persone, quindi il concetto di violazione della privacy si affievolisce). Sono stati finanziati degli studi che incrociano l’utilizzo delle carte di credito con la percentuale di default. Qualcuno ha pensato di vedere gli acquirenti di quali prodotti sono insolventi nel tempo o meno? È stata stilata una classifica: i più affidabili sono risultati gli acquirenti di feltrini per proteggere i propri mobili o i muri delle proprie abitazioni. Chi detiene il controllo delle informazioni, detiene potere! Oggi ci sono state a tal proposito diverse normative: il codice delle privacy , la cui norma di riferimento è il d.lgs. 196/2003 ; da maggio entreranno in vigore norme di diritto europeo che si affiancheranno alla legislazione italiana, la quale diventerà di natura residuale. l’ art.1 sancisce “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali”, quindi anche persone giuridiche. l’ art. 4 sancisce “i dati personali rappresentano tutte le informazioni relative a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione”. Poi dice che:

  • Ci sono diverse categorie di dati personali : Dati sensibili Sono dati che consentono di rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale, ecc. come i dati sanitari; Dati giudiziari Relativi al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla qualità di indagato/imputato, all’anagrafe delle sanzioni amministrative.
  • Il trattamento è qualunque operazione o complesso di operazioni che siano effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici che riguardano la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche non registrati in una banca dati.
  • Ci sono diverse categorie di soggetti : Titolare del trattamento La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali;
  1. Responsabile del trattamento La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  2. Interessato La persona fisica, giuridica, ente, associazione od organismo cui si riferiscono i dati personali. L’ art. 7 sancisce “l’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione sull’origine dei dati personali, sulle modalità, sulle finalità del trattamento, di richiedere gli estremi del titolare e del responsabile del trattamento, dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali”; L’ art. 13 parla dell’ informativa , quella che firmiamo per tutelarci sulla divulgazione dei nostri dati personali. Nell’informativa devono essere previste le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, dev’essere indicata la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o i soggetti che possono venirne a conoscenza e, infine, i diritti dell’interessato;

L’ art. 14 riguarda la profilazione , cioè la ricostruzione dei gusti e delle abitudini dell’utente attraverso l’analisi dei siti web visitati o più in generale attraverso l’archiviazione informatizzata di dati dispersi. Il codice della privacy vieta all’autorità amministrativa e giudiziaria di emettere un atto o un provvedimento che implichi una valutazione del comportamento umano fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato; L’ art. 15 riguarda i danni causati dal trattamento : chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art.2050 cc. (responsabilità per l’esecuzione di attività pericolose; chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno); sarà ritenuto responsabile il titolare del trattamento tutte le volte in cui non riuscirà a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno stesso. Si realizza la inversione dell’onere della prova , perché è il convenuto che deve dare dimostrazione. L’interessato ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non (come il danno morale); L’ art. 16 sancisce che nel momento cessa il trattamento dei dati possono essere distrutti o ceduti ad altro titolare, purché siano trattati in termini compatibili per finalità e scopi per i quali erano stati raccolti; possono essere conservati per finalità personali; possono essere conservati o ceduti ad un altro titolare per finalità che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela (fini storici, statistici o scientifici). L’ art. 18 sancisce che i soggetti pubblici che procedono al trattamento dei dati personali devono osservare i presupposti e i limiti stabiliti dal codice, nonché dalla legge e dai regolamenti e, salvo la disciplina dei dati sanitari, non devono chiedere il consenso dell’interessato; tuttavia, il trattamento dei dati sensibili è consentito solo quando sia espressamente autorizzato da una disposizione di legge; L’ art. 23 prescrive per i privati ed enti pubblici economici il trattamento dei dati personali sia ammissibile solo con il consenso espresso degli interessati (consenso validamente espresso, cioè non viziato da dolo o violenza e documentato per iscritto). Si può derogare da questa disciplina quando il trattamento viene svolto dai privati per adempiere ad un obbligo previsto da una legge o da un regolamento, da obblighi contrattuali quando l’interessato è parte del contratto, quando il trattamento si riferisce a dati che vengono tratti da documenti o registri consultabili da chiunque, quando il trattamento diventa necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità di un terzo, quando l’avvocato penalista deve svolgere le indagini difensive previste dal codice di procedura penale, quando il trattamento sia effettuato da associazioni o enti senza finalità di lucro in riferimento ai soggetti che con questi enti hanno contatti frequenti o, infine, quando il trattamento sia necessario per finalità scientifiche, storiche o statistiche.

silenzio-rigetto si ha un provvedimento negativo dell’autorità garante e sarà possibile proporre un ricorso al giudice ordinario;

  1. Di tipo giudiziario Il giudice competente è il tribunale ordinario in composizione monocratica (un solo giudice, non tre), che ha sede nel luogo in cui risiede il titolare del trattamento. L’istanza avrà la forma del ricorso. Il giudice, poi, fissa con decreto la data di comparizione delle parti e assegna un termine perentorio al ricorrente per la notifica del ricorso alle altre parti. Se non viene rispettato il termine il ricorso risulterà improcedibile. All’udienza può succedere che il ricorrente non compaia senza legittimazione: il giudizio si estingue. Se il ricorrente compare, anche se non compaiono le altre parti, la causa prosegue. Il giudice inizia l’istruttoria, in cui dispone l’assunzione delle prove che ritiene utili, da parte del ricorrente, dei titolari o d’ufficio. Terminata l’istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, dopo, a discuterne oralmente. Alla fine della discussione il giudice pronuncia la sentenza mediante lettura del dispositivo. Il procedimento è molto snello: la motivazione non è prevista, ma devono essere depositate entro 30 giorni dalla pronuncia della sentenza. La sentenza può essere impugnata solo mediante ricorso per Cassazione, perché non si vuole che in tema di privacy un giudizio rimanga prendente per troppo tempo. In caso di violazione ci sono delle sanzioni previste : L’ art. 167 cdp (codice della privacy) Punisce il trattamento illecito di dati: chiunque, al fine di trarre per sé o per altri un profitto, o di recare danni ad altri, procede al trattamento dei dati personali in violazione di quanto previsto dal codice è punito, se dal fatto deriva un danno, con la reclusione da 6 a 18 mesi; per violazioni più gravi la reclusione può arrivare a 3 anni. Il legislatore ha offerto una tutela molto intensa all’interessato.

Informatica giuridica 20/

Regolamento 679/ Un regolamento europeo si va a stratificare su una norma interna (d.lgs.196/2003) e quindi dobbiamo andare a interpretare se e quali parti del d.lgs saranno mantenute e quali saranno abrogate. Fino al 25 Maggio non possiamo prevedere cosa succederà effettivamente. La direttiva comunitaria 45/46 del 1995 ha sancito i principi generali di tutta la normativa in materia di dati personali al fine di consentirne la libera circolazione. Successivamente il legislatore europeo ha introdotto altre due direttive concernenti il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. Relativamente alla raccolta dei dati personali online e l’utilizzo dei cookies (strumenti che servono a carpire dei dati di chi naviga in rete) hanno modificato la disciplina del 95. Da alcuni anni la sensibilità in ordine a questi dati ha destato interesse e stimolo alla necessità di controllo da parte dei legislatori nazionali. Il regolamento è intervenuto per regolare questi aspetti. Nel 2012 la commissione europeo presenta il pacchetto protezione dati per garantire nell’UE una normativa coerente in materia di privacy ed un sistema complessivamente armonizzato. Nel 2016 in parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato questo pacchetto di protezione dati procedendo con l’emanazione del regolamento 679/2016 ( “la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali e la liberà circolazione di tali dati” ). L’UE ha

deciso di dare due anni (fino al 25 Maggio) agli stati per adeguarsi a questo regolamento. Struttura del regolamento: Si divide in 11 capi, 99 articoli e la prima parte troviamo 173 “considerando”, importantissimi ai fini della comprensione degli articoli. Qualcuno lo potrebbe definire privacy 2.0 , perché rispetto al 1995 e al 2003, oggi la privacy abbraccia contesti di assoluta attualità (internet delle cose, dei big data). Ci sono nuovi diritti per gli interessati, essendo aumentati i rischi. Ci sono anche nuovi obblighi per i titolari del trattamento. Ci sono 4 obiettivi del regolamento: Aggiornare i principi previsti dalla direttiva del 1995 uniformando gli stati dell’UE; Affermare nuovi diritti per le persone fisiche e rafforzare la tutela di quelli già previsti; Prevedere nuovi obblighi per il titolare del trattamento; Stabilire nuovi profili sanzionatori.

L’ art.1 sancisce la tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati : i dati personali qui sono riferibili solo alle persone fisiche. Ci sono alcune limitazioni, Non è un diritto assoluto Deve essere bilanciato ad esempio col diritto di cronaca o con altre esigenze (nel 2003 chiunque aveva diritto alla protezione dei dati personali, mentre il regolamento esclude le persone giuridiche, per questo nel caso di persone giuridiche teoricamente rimane valida la normativa interna); L’ art. 2 sancisce l’ ambito di applicazione materiale , cioè trattamenti automatizzati e non automatizzati; non trovano applicazione nel caso in cui il trattamento venga effettuato in ragione di un’attività strettamente personale (nel 2003 qualunque operazione invece); Sono definiti altri casi di esclusione del regolamento, come nei trattamenti che riguardano politica estera o di sicurezza comune, che rimangono regolati dalle singole normative interne. L’ art. 3 si occupa dell’ ambito di applicazione territoriale , e sancisce che l’intento del legislatore è quello di applicare il regolamento a tutti i soggetti che si trovano nel territorio europeo purché ricorrano almeno una di queste due condizioni:

  1. Il trattamento deve riguardare l’offerta di beni e servizi;
  2. Il trattamento deve riguardare il monitoraggio del comportamento dell’interessato all’interno dell’UE (bisogna accertare se le operazione effettuate su internet siano tracciate). L’ art. 9 riguarda il trattamento di particolari categorie di dati , i dati sensibili. Sancisce che è vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche e l’appartenenza sindacale e vieta il trattamento di dati generici o biometrici volti a identificare una persona e di dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. Il trattamento di questi dati è consentito in alcuni casi: Quando l’interessato ha prestato il consenso esplicitamente; Quando il trattamento è necessario per esercitare i diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale; Quando il trattamento è necessario per tutelare interessi vitali dell’interessato o di altra persona fisica; Quando il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato stesso. L’ art.10 si occupa del trattamento di dati personali relativi a condanne o reati , e sancisce che il trattamento deve avvenire esclusivamente dopo il controllo dell’autorità pubblica. Inoltre un registro completo delle condanne penali deve essere tenuto sotto il controllo dell’autorità pubblica.

Occorrerebbe elaborare una scala di valori, dove il massimo dell’opacità dovrebbe essere garantito alle informazioni suscettibili di provocare pratiche discriminatorie e il massimo della trasparenza alle informazioni che concorrono a determinare decisioni di rilevanza collettiva. Tutto ciò consente al cittadino di diventare da controllato a controllore, ad esempio consentendo massima accessibilità almeno alle banche dati pubbliche.

Se prima era “right to be let alone”, diamo, allora, una nuova definizione di privacy : diritto a mantenere il controllo delle proprie informazioni. In parallelo si amplia il concetto di sfera privata : l’insieme di azioni, di opinioni, di preferenze, di informazioni personali su cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo.

27marzo INFORMATICA GIURIDICA

Il 21 marzo 2018 è stato approvato uno schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale rispetto alle disposizioni del nuovo Regolamento. Questo schema di decreto legislativo non è un decreto legislativo definitivo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta di Gentiloni e del Ministro della Giustizia ha approvato in esame preliminare questo decreto legislativo. Il decreto legislativo necessita di una legge delega, che in questo caso è la legge di delegazione europea 2016-2017, legge 25 ottobre 2017 n. 163. In particolare, l’articolo 13 di questa legge di delegazione dettava i criteri e le regole da seguire per emanare questo decreto legislativo da parte del Governo. Lo schema del decreto va a introdurre delle disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di privacy. Entrando nello specifico dell’ articolo 13 di questa legge delega, il Governo doveva attenersi a questi criteri: abrogare espressamente le disposizioni del Codice della Privacy che siano incompatibili con le disposizioni contenute nel Regolamento; modificare il Codice della Privacy, limitatamente a quanto necessario, per dare attuazione a quelle disposizioni non direttamente applicabili contenute del Regolamento europeo; coordinare le disposizioni vigenti nel Codice della Privacy con quelle recate dal Regolamento europeo; prevedere, dove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la privacy, nell’ambito e per le finalità previsti dal Regolamento europeo; adeguare il sistema sanzionatorio previsto dal Codice della privacy che è sia di tipo penale che di tipo amministrativo, alle disposizioni del Regolamento europeo, con la previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni poste in essere. In realtà, qualcuno in dottrina già paventa un eccesso di delega, perché quello che il Governo ha fatto con questo schema di decreto legislativo è andato un po’ oltre rispetto alla legge delega (ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione il Governo nell’emanazione del decreto legislativo deve assolutamente attenersi a quelle che sono le linee guida date dal Parlamento nell’esercizio di questa delega).

Lo schema del decreto prevede 103 articoli ed è diviso in 5 parti. Per quanto riguarda la Prima Parte , rubricata “Disposizioni generali”, viene individuato l’oggetto del decreto, l’ambito di applicazione e l’autorità di controllo, cioè il Garante per la protezione dei dati personali. L’articolo 1 ribadisce i principi generali

affermati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (rispetto della dignità umana, rispetto dei diritti fondamentali delle libertà della persona). Il Titolo Terzo della Prima Parte, denominato “Diritti dell’interessato”, riguarda i diritti garantiti all’interessato e quali sono le ipotesi di limitazione di questi diritti. Ad esempio, è previsto che questi diritti garantiti all’interessato possano essere limitati in caso di concreto pregiudizio per altri interessi costituzionalmente garantiti. In particolare, sono previste delle limitazioni importanti in ambiti come l’antiriciclaggio, in ambito di sostegno delle vittime di atti estorsivi, nel momento in cui bisogna esercitare un diritto in sede giudiziaria e per ragioni di giustizia. Ma anche in caso di libertà di espressione e diritto di cronaca. Il decreto precisa quindi alcuni ambiti in cui le limitazioni di questi diritti sono previste. Vengono previste anche delle limitazioni al fine di tutelare l’indipendenza della Magistratura ovviamente nei procedimenti giudiziari. Passando al Titolo Quarto della Parte Prima, questo reca una serie di disposizioni relative a poteri e obblighi in capo sia al titolare del trattamento che al responsabile del trattamento. All’interno di questo Titolo viene precisato che il titolare del trattamento, che intende effettuare un trattamento che presenta rischi elevati, deve obbligatoriamente chiedere una previa autorizzazione all’Autorità Garante per la privacy. A proposito dell’Autorità Garante della privacy, è proprio il Titolo Quinto che se ne occupa, ed è rubricato “Autorità di controllo indipendente”. Questo Titolo Quinto approfondisce la figura dell’Autorità Garante, specificando l’organigramma e la struttura organizzativa proprio del Garante. Vengono indicati i requisiti e le procedure per scegliere il personale indipendente di tale Autorità, vengono elencati i compiti e i poteri del Garante e anche i provvedimenti che può emanare (che tipo di provvedimenti) nell’ambito di qualsiasi trattamento di dati personali, ma con l’espressa esclusione dell’intervento del Garante laddove si tratti di trattamenti di dati effettuati dall’autorità giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Titolo Sesto, rubricato “Mezzi di ricorso, sanzioni e illeciti penali”, si occupa di individuare tutto il quadro sanzionatorio generale in caso di trattamento illecito di dati personali. All’interno del Titolo Sesto leggiamo che l’interessato può proporre reclamo al Garante, che dovrà pronunciarsi entro 9 mesi, salvo casi particolari per cui viene prevista una proroga al massimo di 3 mesi. All’interno del dello schema del decreto legislativo viene ricalcato un po’ quello che è già l’attuale sistema di tutela dell’interessato previsto dal Codice della privacy, cioè la possibilità per l’interessato di adire direttamente l’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei propri diritti, perché funziona in questo modo: ai sensi del decreto legislativo 196, l’interessato ha la possibilità di scegliere se rivolgersi al Garante (tutela di tipo amministrativo) oppure scegliere la strada ordinaria e quindi rivolgersi al Tribunale. Si tratta di una scelta alternativa, però nel momento in cui l’interessato sceglie di rivolgersi al Garante non può contemporaneamente adire al Tribunale: quindi deve aspettare che il procedimento si concluda dinnanzi al Garante e ha la possibilità eventualmente di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale. La Parte Seconda contiene le disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale, o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o di un interesse connesso all’esercizio di pubblici poteri. La Parte Terza reca le disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento. La Parte Quarta riguarda i servizi di comunicazione elettronica, e riproduce quasi integralmente le disposizioni del Titolo Decimo del Codice della privacy. La Parte Quinta reca delle disposizioni transitorie finali. Questa è la struttura dello schema di decreto legislativo che dovrebbe già esser stato mandato alle commissioni parlamentari propriamente costituite per il parere e dovrebbe già esser stato inviato anche al Garante per sapere anche il suo parere. Ci