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riassunti informatica giuridica corso unimarconi
Tipologia: Sintesi del corso
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INFORMATICA GIURIDICA: La scienza dell'informatica applicata al mondo del diritto. Appartiene al campo della filosofia del diritto DIRITTO INFORMATICO: tutte le conseguenze giuridiche, civilistiche e penalistiche, collegate alla nascita e all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche: E' una branca del diritto privato. Prende il nome di “Società dell'informazione” la nostra società che è ormai caratterizzata dalla rivoluzione, apportata su più fronti, dalle nuove tecnologie informatiche e telematiche. Le caratteristiche fondamentali della società dell'informazione sono le seguenti:
comunità quali **forum di discussione specifici per materie, social network (facebook, twitter), chat, aziende interconnesse, professionisti collegati in rete (es. ordini professionali, Cassa Forense), Uffici giudiziari (es. police web), e anche Pubbliche Amministrazioni;
corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. In questo articolo di legge, per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. e. PORNOGRAFIA E PEDOPORNOGRAFIA: purtroppo, a causa della de- materializzazione che caratterizza la società dell'informazione, anche il materiale pedo-pornografico ( e pornografico in genere) è diventato un bene dematerializzato, che circola in rete senza più bisogno di essere impresso su cd, dvd o vhs. Per questo il legislatore è stato costretto ad intervenire sia con un'apposita legge, la n. 38/2006, recante disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, sia integrando disposizioni normative già esistenti, come ad esempio con l'art. 600 quater c.p. riguardante la pornografia virtuale; il legislatore punisce anche la semplice detenzione di questo materiale e anche quando il materiale pedopornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minorenni: per immagini virtuali si intendono immagini non reali bensì realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Tutte le caratterizzazioni della società dell'informazione (elencate dal punto 1 al punto 8), sono state determinate da due fenomeni: ERA DELLE RETI TELEMATICHE e ERA DIGITALE. Entrambe sono caratterizzate dall'uso di uno strumento fondamentale: IL COMPUTER. Questo strumento nato nel 1946, è ormai già praticamente arrivato alla 7^generazione. Nato come calcolatore, man mano che gli applicativi si sono evoluti e continuano ad evolversi, è diventato uno strumento non solo indispensabile per l'elaborazione delle informazioni, ma anche per il loro scambio e visto che nella società informatica le informazioni sono dei veri e propri beni dematerializzati, oggetto di scambi, negoziazioni, ecc., il computer ha cambiato il modo di lavorare in tutto il mondo e in tutti i settori dell'economia; tra l'altro, sebbene le tecnologie informatiche siano sempre più avanzate e all'avanguardia, il costo degli elaboratori continua a ridursi, divenendo sempre più accessibile ad una fascia sempre più grande di persone. Le 2 parti di cui si compone il computer sono:
Il linguaggio su cui si basano i software è un linguaggio matematico, basato sugli algoritmi e sul sistema numerico binario: le informazioni e i beni informatici che vengono scambiati e trasferiti non sono altro che numeri, flussi numerici che circolano grazie al sistema binario. Ovviamente una delle più evidenti caratteristiche dell'era digitale è la convergenza digitale di tecnologie per la produzione, conservazione, gestione di informazioni, documenti e beni, che si attua con l'utilizzo combinato del computer con altri strumenti informatici quali scanner, telefoni, telefax, televisori, cellulari ecc. L' era digitale è dunque anche L'ERA DELLE RETI , in cui sono nati nuovi modi di commerciare le informazioni, nuove modalità di trasferimento dei beni, nuovi luoghi di interazione e di scambio, come ad esempio le comunità virtuali tipo facebook, twitter, e-bay, ecc. Agli albori, il computer era collegato solo in reti private o riservate (c.d. Intranet) dove i vari operatori connessi potevano solo comunicare fra loro e non con l'esterno, ma l'era digitale è l'era di internet, del villaggio globale. Infatti nel mondo virtuale esiste un solo linguaggio universale che è il “protocollo di comunicazione”, comprensibile a tutti. Un problema fortemente sentito dell'era digitale è proprio quello di regolamentare giuridicamente lo scambio di beni e informazioni che si verifica nella società dell'informazione. E' un problema spinoso, anche perchè coinvolge più Stati e più normative statali, a volte in contrasto o addirittura in contrapposizione tra loro. A proposito di questo problema la dottrina si chiede se sia più opportuno intervenire con un' eteroregolamentazione o piuttosto se sia più opportuno intervenire con l'autoregolamentazione.
Una delle più evidenti caratterizzazioni dell'era digitale e della società
nell'ambito di un determinato distretto giudiziario dai tribunali, dai G.d.P. Ecc. Vengono inseriti i dati delle parti, degli avvocati, dei giudici, le udienze e via via tutti i passaggi del processo fino alla sentenza finale. A questo DB possono accedere solo soggetti abilitati e autorizzati i quali possono effettuare da una semplice consultazione fino ad una vera e propria interazione col sistema. I soggetti autorizzati di solito possiedono una smart card con firma digitale che consente il loro riconoscimento (autenticazione) da parte del sistema, che mette a disposizione dei vari soggetti solo le informazioni alle quali hanno diritto. IL PROCESSO TELEMATICO CIVILE è stato fatto decollare con il DPR 123/2001, che è un regolamento da applicare a tutta una serie di procedimenti giudiziari. Per ora sono stati scelti alcuni tribunali come “cavie” di questa novità legislativa (es. Bologna, Lamezia Terme, ecc) e uno degli aspetti più interessanti nell'ambito del processo telematico civile prevede che le comunicazioni tra le cancellerie e le parti del processo possano avvenire solo via PEC (dal 2009 ciò viene già messo in pratica presso il Tribunale di Milano). d) SPORTELLI DELLA P.A. e) BIBLIOTECHE: si sta già verificando che molti libri, non più soggetti al diritto di autore o con particolari contratti o regimi, vengano trasformati in formato digitale e siano leggibili tramite web, oppure possano essere acquistati anche spacchettizzati in capitoli.
2. DEMATERIALIZZAZIONE DEI BENI Esempi sotto gli occhi di tutti di beni che si sono dematerializzati sono: filmati, software e musica. In particolare, in questi ambiti, è diventato un fenomeno importante la tecnica del “peer to peer” cioè una tecnica in base alla quale per scambiare questi beni non c'è bisogno di un server centrale, bensì un certo numero di soggetti, muniti di apposito programma software, sono collegati tra loro in rete e si scambiano e trasferiscono tra loro musica, filmati, software ecc. Questa tecnica crea alcuni problemi come ad es. lo scambio di materiale pedo-pornografico o la violazione dei diritti di autore. 3. DEMATERIALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE. Anche in questo ambito si è dematerializzato tutto: 1) denaro; 2) azioni (già da tanto tempo sono un semplice file); 3) carte prepagate; 4) pagamenti di servizi (grande spinta è stata data in questo caso dalla legge Bersani -Visco) come pagamenti di imposte e tasse, dei modelli mF24 e tutti i pagamenti in generale.
Noi siamo abituati a vedere il documento sempre legato ad un supporto, generalmente il foglio di carta. Ma il legislatore ha introdotto anche il concetto di “documento informatico” che è un documento dematerializzato, cioè privo di supporto, senza per questo avere una valenza giuridica inferiore al documento tradizionale. A tal proposito va citato l'art. 15 della L. 59/1997 (Bassanini 1) che così recita: “ Gli atti, dati e documenti formati dalla P.A. e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nella medesima forma nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Abbiamo già detto che Internet e le reti telematiche hanno abbattuto confini territorial i e che il mondo virtuale è formato da un unico luogo in cui si possono svolgere tutte le attività. Questo mondo virtuale è una specie di mercato universale dove non mancano problemi, specie in alcuni Stati che hanno un regime politico particolare e repressivo, come la Cina ad esempio, ed in cui si è avvertita ancora di più la crisi della sovranità e della statualità causate da Internet. Nel nuovo mercato universale il protagonista è l'e-commerce, o commercio elettronico, dove non esistono locali o magazzini o negozi: tutte le attività commerciali si svolgono su Internet, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, accessibili indistintamente da qualsiasi parte del pianeta, a costi di gestione praticamente nulli e alla velocità della luce, prescindendo dai fusi orari. Il commercio elettronico può abbracciare tutte le fasi di un rapporto commerciale, dalla ricerca dell'interlocutore, alla trattative e negoziazione, agli adempimenti delle scritture formali, fino al pagamento e alla consegna fisica o elettronica del bene compravenduto.
Con Internet ci si può mettere in collegamento contemporaneo con parti del mondo lontanissime e il problema del tempo e dei fusi orari è un problema che è stato sentito soprattutto in caso di stipula di contratti in cui la diversità del fuso orario dei diversi contraenti può provocare il cambiamento di data da una parte all'altra del mondo. Questo problema è stato risolto con la creazione di un calendario virtuale che prevede la misurazione del tempo in BIT.
Con Internet sono cambiate le modalità di lavoro in quasi tutti i settori dell'economia e sono nate anche nuove professioni: si pensi ad esempio al tele lavoro o lavoro a distanza che subirà notevoli progressi e prenderà sempre più piede
massime. Per far fronte a tutta questa serie di problematiche, il giurista deve essere in grado di creare un proprio “tavolo virtuale” sul quale poter collocare un'infinità di documenti e di informazioni e deve anche essere in grado di usare le tecniche ipertestuali per navigare all'interno delle informazioni, passando velocemente da un codice all'altro, da un testo all'altro con molta facilità e velocità. Oggi i computer e i nuovi supporti ottici offrono al giurista possibilità di gestire quantità illimitate di informazioni e di creare e consultare banche dati on-line e anche off-line (cioè quelle ce si trovano sul nostro cd o sulla nostra chiavetta usb).
**Le informazioni e la documentazione che costituiscono la base di conoscenza del giurista si possono così classificare:
5) DATO GIUDIZIARIO: i dati giudiziari, che possono essere giudiziario-legali o tecnico-giuridici, sono dati che assumeranno sempre più rilevanza man mano che prenderà piede e si definirà il processo telematico o i sistemi tipo il police web, di cui abbiamo accennato prima. I dati giuridici si caratterizzano per: a) la provenienza: abbiamo detto che più le informazioni sono collocate in un ambito preciso come ad esempio una Gazzetta Ufficiale, un server di comprovata serietà, una fonte ben individuata, più la documentazione sarà sicura, certificata, attendibile; b) l'integrità/conformità del dato: sempre collegata alla provenienza; più è attendibile la fonte di provenienza del dato o del documento, più si sarà sicura che quel dato è integro, non alterato, fedele; c) l' aggiornamento del dato: l'attualità del dato dottrinario e soprattutto la vigenza dell'atto normativo sono elementi fondamentali per il giurista, in quanto aggiornamenti apportati da un giorno all'altro possono comportare conseguenze rilevanti nell'ambito di un processo o più in generale nell'ambito dell'attività del giurista; d) ambiguità del dato: questa è una caratteristica del dato giuridico che merita una particolare attenzione. Bisogna tener presente che il computer, di per se', non è una creatura intelligente e la sua “abilità” nel reperire le informazioni varia in virtù del sistema informatico a cui è collegato e dal grado di “comprensione” del linguaggio naturale dell'uomo. Dal momento che il computer parla un linguaggio “numerico”, a differenza dell'uomo che parla nel suo linguaggio naturale, problemi come la semantica e la grammatica sono molto importanti durante la ricerca della documentazione, perchè possono condizionare molto la ricerca e il reperimento delle informazioni. Cmq di questo problema si parlerà dopo.
Tutti i dati e i documenti di cui il giurista ha bisogno e che raccoglie tramite sul web, costituiscono nel loro insieme LA BANCA DATI del giurista. Ci sono diverse definizioni del termine “banca-dati”. Per il dizionario Palazzi è un archivio di informazioni omogenee, relative ad un dato campo concettuale, classificate in modo da rendere facile la consultazione. Per l'enciclopedia Larussa è una base di dati ovvero raccolta di informazioni memorizzate e gestite mediante computer. Le informazioni in un data base possono essere di qualsiasi natura: numeriche, testuali, immagini, suoni, anche se le applicazioni più diffuse riguardano soprattutto collezioni di informazioni numeriche e testuali. La definizione giuridica di “banca dati” più importante nell'informatica giuridica, è quella data dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero raccolte di opere, dati o altri
costitutore è l'investimento rilevante; infatti il costitutore, secondo la legge, è colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro. Il diritto d'autore, in questo caso, è un diritto “sui generis” che tutela la forma relativamente alla riproduzione, traduzione, adattamento, elaborazione, distribuzione e comunicazione al pubblico dell'opera. Il diritto sui generis del costitutore ha una durata di 15 anni, che possono decorrere, a seconda dei casi, dal 1^ gennaio dell'anno successivo al completamento, alla modifica sostanziale, oppure alla messa a disposizione al pubblico. Il costitutore, per tutta la durata della tutela giuridica, ha diritto di vietare le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca dati. Questo diritto può essere trasmesso o acquistato, si applica ai costitutori cittadini di uno Stato Membro dell'Unione Europea o ai residenti abituali, alle imprese, alle società e nasce con la prima vendita di una copia. Per “reimpiego” di una banca dati, si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma (esclusa l'attività di prestito che non può considerarsi un reimpiego) Per “estrazione/copiatura” di una banca dati, si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo e forma. Inoltre non sono consentite nemmeno l'estrazione e il reimpiego ripetuti e sistematici di parti NON SOSTANZIALI DELLA BANCA DATI qualora questi arrechino pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca dati.
Abbiamo già accennato che il computer di per sé non è intelligente e funziona sulla base di un linguaggio numerico che si basa sul sistema binario grazie al quale riesce a trasformare in comandi quello che è il linguaggio naturale dell'uomo. Questa caratteristica del computer ha creato, più in passato ma anche adesso, diversi problemi a causa di fenomeni tipici del linguaggio naturale, ovvero LA SEMANTICA E LA GRAMMATICA. I fenomeni che afferiscono la semantica sono:
ricerca);
Esse sono sostanzialmente 4: **1) RICERCA PER PAROLE;
autoradio: il sistema cercherà tutti quei documenti che parleranno di furto, MA NON quelli in cui sarà menzionata l'autoradio. Inoltre, ricordando sempre che il sistema informatico ragiona e lavora considerando il linguaggio corrente come un linguaggio matematico, il giurista può anche utilizzare gli operatori booleani in combinazione fra loro, fino ad usare le varie tipologie di parentesi, trattando l'espressione di ricerca come se fosse un'espressione aritmetica. In questo caso, dovrà ricordare che in assenza di parentesi si eseguono prima le moltiplicazioni e poi le addizioni, e che invece, in caso di parentesi, andranno risolti prima i valori in esse compresi. GLI OPERATORI DI ADIACENZA Gli operatori di adiacenza si chiamano così perchè sono collegati ad un concetto molto diffuso nella Corte di Cassazione: riguardano concetti o parole che, messi uno accanto all'altro, individuano un concetto ben preciso (es. separazione-consensuale). Essi sono: THEN: a questo operatore di solito è sempre affiancato da un numero perchè tale operatore serve a indicare un ordine dato (es. titolo THEN1 crediti: trovare i documenti dove nell'ordine dato compaia prima la parola “titolo” e poi “credito”); ADJ: è l'operatore dell'adiacenza, della vicinanza (es. separazione ADJ consensuale: il sistema troverà solo i documenti in cui i due termini sono adiacenti e hanno quel preciso significato); NEAR: svolge una funzione simile ai due precedenti, ma in più serve ad invertire l'ordine delle parole e quindi crea più combinazioni possibili per la ricerca. I METACARATTERI I metacaratteri sono strumenti che permettono di risolvere problemi di ricerca documentaria per problemi relativi al singolare-plurale oppure maschile-femminile. Essi sono il TRONCAMENTO e il MASCHERAMENTO e consistono nel mascherare o troncare un parola nella sua parte finale o nell'ultima lettera in modo che la ricerca sviluppi sia il femminile che il maschile, così come sia il plurale che il singolare. Es. furt? Il punto interrogativo maschera sia la “o” che la “i” perciò il sistema troverà sia i documenti contenenti la parola “furto” che quelli contenenti la parola “furti”. Es. foren!e. Il punto esclamativo maschera sia la “s” che la “z” perciò il sistema troverà tutti i documenti contenenti entrambe le versioni della parola. Es. loc*. L'asterisco tronca la parola, lasciando spazio ad un'infinita possibilità di ricerca: locazione, locatore, locatario, locomotore, locomotiva ecc. Ovviamente una ricerca basata solo sui troncamenti e sui mascheramenti può essere molto rumorosa ed è ovvio che anche questi strumenti vadano opportunamente utilizzati in combinazione con gli altri operatori logici.
Questa è una delle tecniche più precise ed anche tra le più utilizzate dai giuristi ed il reperimento delle informazioni e dei documenti necessari alla propria attività e che consiste nell'inserire il riferimento normativo preciso, es. Legge 241/1990 oppure Dlgs 35/2012: è ovvio che una chiave di ricerca di questo tipo dà un risultato ottimale, preciso, veloce e l'obiettivo è subito centrato in pieno. Una ricerca simile può essere anche quella per frase, cioè si inserisce una precisa frase di un testo normativo e il sistema trova l'intero testo da cui la frase è stata estrapolata. Questa per esempio è una tecnica che viene utilizzata da quei programmi che analizzano le tesi di laurea per verificare che non sia stato commesso un plagio, oppure per risalire agli estremi precisi di una data sentenza di cui si conosce il contenuto ma non appunto gli estremi. 3) RICERCA PER INDICI In tutte le banche dati, specie quelle off-line, è sempre presente un indice sistematico oppure un indice analitico della documentazione contenuta nella stessa banca dati, e la ricerca può appunto essere effettuata basandosi su tale indice. 4) ALTRI SISTEMI Altri sistemi di ricerca possono essere: ANALOGIA: è un sistema di ricerca che si sta cercando di sviluppare e che probabilmente prenderà sempre più piede in futuro, e che consiste nell'avvicinare il linguaggio dei software quanto più possibile a quello naturale in modo che durante la ricerca il software riconosca concetti giuridici di base. IPERTESTO: questo è un sistema di ricerca molto frequente e usato in Internet perchè è un sistema di organizzazione non lineare delle informazioni ed è basato su un “approccio conoscitivo di tipo associativo e non sequenziale”, è un modello di lettura e scrittura non sequenziale, composto da punti, nodi e collegamenti (links). I punti sono i documenti, i nodi sono i concetti, i links (o collegamenti) sono le associazioni. La prima ipotesi sula realizzazione degli ipertesti venne formulata da Vannevar Bush nel 1945; egli ipotizzava la creazione di una macchina chiamata MEMEX con la capacità di creare un libreria di documenti tecnici multimediali. Il termine “ipertesto” invece, venne creato da Ted Nelson. Si dovette attendere fino al 1960, grazie ai nuovi calcolatori e a Douglas Engelbart per poter elaborare il primo ipertesto.
redazione del documento/atto. Intanto, caratteristiche comuni sia al documento tradizionale che a quello informatico sono proprio la elaborazione, la sottoscrizione e la trasmissione-ricezione. Il documento tradizionale è quello indissolubilmente legato al supporto cartaceo, mentre il documento informatico (non più “elettronico” come prima veniva chiamato) è il documento elaborato con il computer, in cui il supporto cartaceo diventa superfluo e ciò che conta è il flusso delle informazioni contenute nel corpo del testo, che sono elaborazioni basate sul sistema binario. La parola “documento” deriva dal latino “documentum” cioè insegnamento e in epoca medievale venne identificato con il nome “charta”: ciò portò ad associare il documento tradizionale al suo supporto tipico che è appunto il foglio di carta. Per Carnelutti, il documento va definito come “cosa che fa conoscere il fatto”, il quale non necessariamente ha in sé il carattere giuridico. Infatti, il documento, in se stesso, non ha rilevanza giuridica ma l'acquista con l'apposizione della sottoscrizione: LA GIURIDICITA' VIENE ATTRIBUITA AD UN DOCUMENTO ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE GIURIDICAMENTE VALIDA. Tra le definizioni più interessanti date del documento informatico, c'è quella del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che nel decreto 23 gennaio 2004 relativo alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, definisce il documento informatico come “la rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati intellegibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo”. In tale definizione possiamo estrapolare che per:
mondo; può essere memorizzato in modo temporaneo attraverso minuscoli campi magnetici su un disco e/o un nastro oppure inciso in modo indelebile sotto forma di microscopici buchi o macchie su un disco ottico. Detto questo, sono evidenti le enormi differenze che ricorrono tra i documenti tradizionali e quelli informatici n termini di lettura, archiviazione, ricerca, trasmissione e consultazione. Leggendo le diverse disposizioni legislative, si possono rilevare diverse tipologie di documenti: