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Tipologia: Dispense
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Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione di amministrazione digitale. Possiamo dedurre però che si deve trattare di un’amministrazione: → semplificata, perché un’amministrazione non semplificata non può essere un’amministrazione digitale; questo sulla base della L. 241/90, che aveva lo scopo di semplificare la burocrazia tra amministrazione e cittadini e che affermava come il procedimento amministrativo sia finalizzato a che il cittadino ponga una richiesta e che l’amministrazione, in modo semplificato e con tempi certi e veloci, risponda alla sua richiesta. Questo concetto di semplificazione viene poi allargato, con il CAD, a tutta l’attività documentale e amministrativa che opera con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il CAD sottolinea che oggetto di semplificazione, oltre ai procedimenti, così come previsto dalla L. 241/09, devono essere anche i documenti, le istanze, la modulistica, l’iter procedimentale, quindi tutta l’attività dell’amministrazione deve essere semplificata in maniera da poter essere digitalizzata e creare quindi un’amministrazione che eroga servizi in rete, alla quale i cittadini possono rivolgere istanze e richieste in rete, in modalità digitale. → trasparente, i soggetti destinatari dell’azione amministrativa, devono poter vedere come opera l’amministrazione, conoscere gli atti, verificarne l’operato, controllarlo e intervenire. Un’amministrazione semplificata deve necessariamente essere trasparente, così da poter dare una visione totale e completa del suo operato. Attraverso il sito web, il cittadino e l’impresa, possono verificare l’operato dell'amministrazione, quindi essere informati di tutto quello che fa. → che opera nativamente e esclusivamente in modalità digitale, cioè l’amministrazione deve essere digitale in modo esclusivo, abbandonare la carta (analogico) e formare i documenti all’origine in modalità digitale. Naturalmente la formazione dei dati e dei documenti deve rispettare il requisito della forma scritta ma questi devono essere aggiornati, completi, sicuri, accessibili. → che eroga servizi in rete, sia per la richiesta da parte del richiedente, sia per l’erogazione del servizio da parte dell’amministrazione. → che gestisce digitalmente le istanze del richiedente, questo, oltre a permettere un abbattimento dei costi e dei tempi, permette una gestione più strutturata, completa. Soggetti responsabili. Hanno la responsabilità dello sviluppo dell’amministrazione digitale, sono: Organi politico amministrativi e la Dirigenza. Per le loro competenze, sono alla base della creazione e della
formazione dell’amministrazione digitale, possono decretarne il successo o l’insuccesso. All’Organo corrisponde l’attività di programmazione e verifica; alla dirigenza l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione per realizzare l’amministrazione digitale e quindi, rendere l’amministrazione realmente semplificata, trasparente e accessibile attraverso le tecnologie dell’informazione. L. 241/90: IL SISTEMA PROCEDIMENTALE. Il sistema procedimentale è un insieme di istanze, procedure e documenti che documentano i rapporti tra amministrazioni e tra cittadini e imprese e amministrazioni. Questo insieme, qualora digitalizzato, comporterebbe una forte semplificazione del sistema amministrativo e di oneri e costi da parte dell’amministrazione e dei cittadini: tutto si basa sul principio della semplificazione amministrativa. La legge stabilisce principi e criteri: → art 1: criteri dell’azione amministrativa. Sono economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, se manca uno l’azione amministrativa perde di legittimità e di valore legale. L’amministrazione deve seguire l’obiettivo della semplificazione, non potendo aggravare il procedimento se non per esigenze, motivate, dallo svolgimento dell’istruttoria. L’economicità è legata al procedimento amministrativo e al suo sviluppo; procedure complesse, ridondanti, non possono sicuramente rispondere a tale criterio, né essere sostenibili. L'efficacia è avvalorata da elementi di diritto e dalle tecnologie che consentono sistemi documentali più “leggeri”. L’imparzialità è negata alla trasparenza sia della documentazione, della gestione e del procedimento che deve essere trattato in modo omogeneo, controllabile e quindi pubblicizzato sul sito. La pubblicazione sul sito dell’ente, permette di conoscere l’operato dell'amministrazione, anche se l’amministrazione dovrà garantire il rispetto del trattamento dei dati personali e sensibili, ma ciò non toglie la pubblicità degli atti anche laddove ci sono dati sensibili che vanno occultati. La trasparenza, che è un criterio legato alla semplificazione e al trattamento omogeneo (imparzialità). → art. 2: obbligatorietà della conclusione, del procedimento iniziato, con un provvedimento espresso, entro i termini stabiliti, che sono termini massimi entro i quali concludere i procedimenti. Di questo si occupa anche il CAD, che all’art. 41 ripropone il tema dell’iter e del procedimento amministrativo informatico, nella durata e nella certezza del responsabile del procedimento. Si tratta di un procedimento ben definito, con un iter semplificato, trasparente, tracciabile, imparziale,
invece riguarda l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione del protocollo e alla classificazione e organizzazione dei documenti amministrativi, effettuata mediante sistemi informativi automatizzati. Si tratta quindi di una attività automatizzata effettuata in modalità informatica. Ovviamente, tutto ciò deve avere alla base le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze che deve avvenire per via telematica. D. lgs 267/2000: TU DEGLI ENTI LOCALI. Il comune viene definito come ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove il suo sviluppo. Il comune quindi deve avere una conoscenza completa della propria comunità e delle sue esigenze altrimenti non potrebbe occuparsene, per questo ha bisogno di un sistema di dati, documenti, informazioni che gli consentono di conoscere gli interessi della collettività. Anche il comune deve operare esclusivamente e nativamente in digitale così da consentire lo scambio tra le diverse amministrazioni (locale e regionale, e viceversa). Alla base devono esserci gli statuti con tutte le informazioni del caso, sottolineando come la gestione digitale sia un unico modello di base delle PA. Per programmare le loro attività, gli organi devono aver acquisito tutti i dati necessari, che devono essere certi e di qualità. Ovviamente deve essere previsto anche un controllo di gestione dell’attività della PA, che ha l’obiettivo di verificare la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica utilizzazione delle risorse pubbliche, l’imparzialità, il buon andamento della PA e la trasparenza dell’azione amministrativa. Dlgs 150/2009: LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA. Il tema della valutazione della dirigenza è sempre stato un problema e ha costituito un aspetto critico nell'evoluzione della vita delle PA. La valutazione è finalizzata a verificare come la qualità dei servizi è stata mantenuta o accresciuta e come la dirigenza ha operato in tal senso con le risorse umane e finanziarie disponibili; non è fine a se stessa ma serve per verificare la soddisfazione degli utenti. Questo è un processo che è sempre esistito, potremmo stabilirne l’inizio al 1999 con un decreto che ha avuto la finalità del riordino e del potenziamento di strumenti di monitoraggio, di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalla PA. Gli strumenti di controllo interno sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; verifica l’efficacia e l’efficienza, l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare - anche
attraverso correttivi - il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione). Un altro scopo del controllo interno è quello della valutazione del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza). Per la valutazione della adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati e gli obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). Questi tipi di controllo costituiscono un sistema dei controlli interni; vanno considerati in un prospettiva orizzontale e devono avere alla base un sistema di dati, certi, affidabili, aggiornati, validati in modo che le operazioni dei vari controlli siano corrette, legittime e finalizzati a una valutazione vera e non solo formale. Quando parliamo di controllo di gestione, perché questo sia corretto, dobbiamo avere una serie di dati sui piani, sugli obiettivi, sulla gestione, sulle procedure, sui prodotti e servizi erogati, quindi anche i costi e gli oneri dei servizi, della gestione amministrativa, così da poter intervenire con i correttivi necessari al raggiungimento di quei piani e/o programmi. In questo tipo di controllo di gestione operano dirigenti e i singoli impiegati, possono venir fuori anomalie o una conduzione regolare della gestione amministrativa. Il tema dei controlli è stato ripreso dal d. 150/2009 sottolineando come è importante valutare anche la struttura, quindi come opera, qualità e quantità del lavoro e dei risultati, perché le valutazioni del dirigente e della struttura che dirige, ci danno l’idea di una valutazione complessiva. Il decreto 150/2009 introduce il concetto di ciclo della performance e di valutazione del ciclo, la sua articolazione. Vengono definiti anche gli indicatori della valutazione della performance individuale; si deve tenere conto del raggiungimento degli obiettivi, della qualità del contributo dato alla struttura, delle competenze dimostrate, tutto in riferimento all’ambito di responsabilità. A fine anno va stilata una relazione che deve essere resa pubblica sul sito dell’amministrazione. La valutazione della dirigenza va fatta rispetto al tasso di semplificazione amministrativa raggiunto, un indicatore può essere il sito web dell’ente, se risulta poco chiaro, inaccesibile, la valutazione sarà negativa. L. 183/2011: LA DECERTIFICAZIONE TOTALE. Il processo di decertificazione ha una forte ricaduta sui processi di digitalizzazione perchè si tratta di
un'enorme base dati legata non solo a ciascuno dei cittadini ma anche all’ordinaria gestione delle sue attività nel tempo. La gestione di questi dati comporta diversi problemi tra cui la spendita di tempo di analisi da parte degli operatori della PA e l'utilizzo di un sistema di IA potrebbe accelerare e sveltire il tutto. ✅risposta a possibili semplici quesiti di carattere generale: la creazione di un ufficio virtuale, on-line, in grado di dare risposte immediate o almeno filtrare le richieste così da sveltire il lavoro dei funzionari; ✅supporto alle decisioni degli operatori nelle attività di interazione con il cittadino: l’IA potrebbe preparare e preselezionare i dati per gli operatori, raccogliere i precedenti, segnalare anomalie e consentirne la risoluzione all'interno del procedimento prima di raggiungere quindi la fase decisionale. Sicuramente potrebbe essere utile la redazione e l’aggiornamento di schemi di provvedimenti che il funzionario va poi a compilare nel dettaglio, risparmiando tempo e denaro; ✅predisposizione di strumenti in previsione di possibili eventi sulla base di dati storici; ✅elaborare immagini e testi per facilitare l’ordinaria operatività dell’amministrazione. LIMITI. L’IA non è infallibile, così come l’essere umano, i motivi sono diversi: l’IA è fallibile per ragioni di programmazione, l’essere umano per ragioni morali o economiche. Importante è il tema della responsabilità. In generale distinguiamo resp. contrattuale ed extracontrattuale; la prima discende da un vincolo contrattuale, se una delle due parti non adempie ai suoi obblighi, l’altra potrà chiederne il risarcimento; la seconda discende dai principi generali dell’ord. giuridico, soprattutto dal principio del neminem ledere, secondo cui chi cagiona ad altri un danno ingiusto, in maniera dolosa o colposa, ne risponde, quindi è tenuto a risarcire il conseguente danno. Si fa riferimento al dolo o colpa, ma nel caso dell’IA non si può dire che questa sia stata cattiva o meno poichè non ha autocoscienza. Giurisprudenza e dottrina propongono soluzioni diverse: ✅la responsabilità oggettiva del produttore: quindi colui che ha realizzato l’algoritmo; ✅la valutazione in base alla gestione del rischio: ci colleghiamo al principio di accountability quindi per attribuire la responsabilità si scende nel dettaglio, si ricercano tutti i soggetti che hanno contribuito e che quindi sono coinvolti e si va ad attribuire o meno una responsabilità a quello che viene valutato come causalmente più vicino al prodotto, quindi in rapporto a quello che è successo, all'evento, al malfunzionamento che c'è stato. Nel caso di un incidente dove la macchina non frena e uccide un passante, bisogna capire se vi è stato un malfunzionamento della
macchina - quindi la responsabilità è di chi ha prodotto la macchina - o una distrazione del guidatore. In generale, a oggi l'IA non è ancora perfetta, l'IA non può essere l'unico ed effettivo criterio per prendere una decisione quindi è da considerare necessario l’intervento umano, la responsabilità non può essere del tutto e solamente legata all’IA. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. L'IA è un sistema complesso basato su algoritmi e che ha bisogno di una certa quantità di dati personali per operare, personali o non personali, dunque, questo comporta l'acquisizione, il processo, la modifica, l'aggregazione, la combinazione, tra di loro di una serie di dati relativi a persone fisiche che comportano i trattamenti di dati personali delle stesse, dati che comportano l'identificazione diretta o indiretta dei soggetti persone fisiche cui essi si riferiscono. Ora, per poter essere oggetto di elaborazione, i dati devono rispettare alcune specifiche regole sulla modalità di trattamento e devono soddisfare dei requisiti preliminari essenziali per la loro qualificazione e poi per il loro successivo trattamento. Inizialmente, si faceva riferimento al codice privacy, poi è stato superato e integrato nel 2016 dall'adozione del Regolamento Europeo, il cosiddetto General Data Protection Regulation, noto come GDPR. L'art. 22 del GDPR ci dice che l'interessato, quindi la persona fisica i cui dati sono oggetto di trattamento, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione che si basi unicamente sul trattamento automatizzato dei suoi dati personali, quindi una decisione basata solo sull’IA, quindi un algoritmo. Data la regola c'è subito l'eccezione, vi sono 3 ipotesi alternative:
docenti quantomeno in posizioni affini o vicine in quelle specificate nel modulo di partecipazione, invece molti docenti vennero assegnati a sedi ben lontane da quelle di preferenze e soprattutto con provvedimenti che non riportavano alcuna motivazione specifica sul perché vi fosse stata questa assegnazione. Dunque, vi furono notevoli impugnative e quindi il lavoro della PA non fu proprio snellito ma anzi vi furono anche notevoli costi economici. Le sentenze del Consiglio di Stato ci dicono che l’algoritmo può essere utilizzato nell'ambito di procedimenti amministrativi ma a specifiche condizioni tassative e inderogabili, l'algoritmo potrebbe servire per individuare in fretta, tra le varie forme degli atti che una PA può rendere, quella più specifica e adatta alla condizione che l'amministrazione è chiamata a regolare, può effettuare delle elaborazioni di dati funzionali all'istruzione di un procedimento amministrativo e magari portarlo il più vicino possibile alla fase decisoria ma non può decidere in maniera autonoma e non controllata. L'algoritmo deve comunque garantire la piena imputabilità della decisione all'organo titolare del potere il che significa inderogabilmente che l'intervento umano è, e rimane comunque, necessario e imprescindibile nell'adozione di provvedimenti amministrativi a valle dei quali si faccia uso di sistemi di IA. GIUSTIZIA AUTOMATIZZATA. Vi sono paesi dove vi sono stati sviluppi importanti: l'applicazione dei sistemi di IA a dati che sono presenti nel sistema dell’amministrazione della Giustizia può portare anche a finalità di prevenzione del crimine o monitoraggio o a sistemi di cooperazione internazionale. Utilizzi della IA nel sistema della giustizia: ✅Razionalizzazione delle risorse e ottimizzazione del lavoro: l’IA ha una capacità di elaborazione dati assai più alta di quella umana quindi potrebbe fungere da effettivo selezionatore dei dati che vengono proposti in sede di giudizio, quindi potrebbe operare una scrematura di dati non pertinenti all'accertamento e far evincere i più importanti per giungere alla soluzione; non può prescindere l’intervento umano. ✅Redazione di modelli di provvedimenti e/o atti giudiziari: l’IA potrebbe suggerire ai magistrati degli schemi di decisione o schemi di atto necessari, questo andrebbe ad aiutare poliziotti e autorità di garanzia a redigere gli atti necessari per ciascuna situazione giuridica magari evitando omissioni o errori che l'essere umano per sua natura è portato a fare. ✅Prevenzione del crimine, analisi probabilistica, cooperazione internazionale e controllo sociale: l'IA ha una capacità di calcolo pazzesca,
potrebbe elaborare probabilità statistiche anche di recidiva da parte di un singolo soggetto o una collettività in uno o più crimini a seconda delle zone di provenienza; potrebbe segnalare l’ingresso all’interno del territorio di persone segnalate dalle autorità di vigilanza. Il monitoraggio è utile anche per capire le necessità dei cittadini e quindi adeguare le strutture, ottimizzare le risorse, incrementare servizi La differenza USA/EU. Negli Stati Uniti la Costituzione prevede una protezione che giustifica qualsiasi riduzione della libertà del singolo in ragione della necessità di tutelare l'interesse della collettività. In Europa prevalere la tutela dell'individuo quindi la giustizia predittiva e i sistemi di controllo sociale possono operare solo ove vi sia un chiaro collegamento tra un individuo-attività criminale-esigenza di sicurezza nazionale; quindi gli scopi preventivi non possono essere generalizzati e illimitati, come avviene in America, ma devono essere precisi, individuati. CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE Non esiste una definizione ufficiale per il concetto di amm. dig., possiamo dire che è un insieme organico di: risorse umane, informative, procedure, dati, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con lo scopo di trattare, in modalità prevalentemente digitale, tutto ciò che poggia sul concetto di dato, di informazione. Di conseguenza, un'amm. dig. è un'organizzazione che gestisce dati, procedimenti, procedure e attività in modalità digitale. L’amm. dig. si caratterizza perché: ✅il sistema documentale e il sistema procedimentale è per definizione digitale; ✅si va verso un'amm. dig. dove tendenzialmente tutte le attività saranno trattate in modalità esclusivamente e nativamente digitale con pieno valore legale. L. 59/1997. Il legislatore affronta per la prima volta e in modo organico e corretto il problema della validità giuridica del doc. inf., si stabilisce per la prima volta il principio della validità giuridica del doc. inf.: sia nella fase di formazione del documento, sia nella fase di trasferimento del documento, sia nella fase di archiviazione del documento stesso. DPR 513/1997 (oggi abrogato). Per la prima volta regolamenta: la firma digitale, la formazione, la trasmissione e l'archiviazione di documenti con strumenti informatici e telematici. Il doc. inf. è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è valido dalla creazione alla trasmissione, a condizione che si rispettino le norme e le
formato nel rispetto delle regole che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. Il doc. inf. cui è apposta una firma elettronica (non qualificata), sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza, integrità e immodificabilità, quindi non se ne esclude a priori la validità giuridica. Il doc. inf., sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, con l’identificazione certa dell’autore e l’integrità del documento, ha pieno valore legale e non ha bisogno dell’intervento del giudice per essere valutato perché l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata, basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante - o chi richiede la sospensione - non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. I duplicati, le copie, gli estratti del doc. inf., anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. Certificatori qualificati. Possono rilasciare al pubblico: certificati non qualificati per firme elettroniche non qualificate o certificati qualificati per firme elettroniche qualificate. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; il personale deve essere dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti; devono applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; e utilizzare sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza tecnica. Certificati qualificati. Devono indicare: che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato; il codice identificativo del certificato; le generalità di chi ha rilasciato il certificato e le generalità del certificato stesso (nome, cognome, denominazione del certificatore che ha rilasciato il certificato); firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
Responsabilità del certificatore. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento del documento rilasciato. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso, non é responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. Aggiornamenti del CAD. Il CAD, adottato nel 2005, ha visto modifiche con il d.lgs 179/2016. Finalità principale del CAD è quella della semplificazione dei procedimenti garantendo un alto livello di sicurezza. Vengono inseriti il domicilio digitale e identità digitale. Il domicilio digitale: è l’indirizzo di pec certificata o altro indirizzo di recapito certificato. L'identità digitale si sostanzia nell’utilizzo di SPID, sistema che riguarda la corrispondenza tra il soggetto e i suoi attributi identificativi e che permette l’accesso a quasi tutti i sistemi della PA. Tutto ciò deve prevedere la possibilità di accesso a tutta la popolazione, qualunque sia il grado di alfabetizzazione, quindi sia in autonomia e sia attraverso la previsione di uffici preposti a ciò; il personale va formato e deve anche essere valutato, così da stabilire il grado di soddisfazione degli utenti e di preparazione dell’organico. DIRITTO COMUNITARIO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE Il termine comunicazione elettronica ingloba in un’unica definizione tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica che intervengono nella trasmissione di segnali: via cavo, via radio, a mezzo fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici (reti fisse, radiomobili, televisive via cavo, satellitari). La trasmissione e la diffusione di programmi radiofonici e televisivi sono servizi di comunicazione elettronica che si esplicano tramite reti autorizzate di comunicazione elettronica. La nuova definizione di reti di comunicazione elettronica comprende anche le reti di fibre per mezzo delle quali i terzi possono trasmettere segnali avvalendosi di proprie attrezzature di commutazione o di instradamento. Gli Stati membri devono adottare provvedimenti a garanzia del diritto di ciascuna impresa di prestare servizi di comunicazione elettronica, di installare, ampliare o fornire reti di comunicazione elettronica.
La direttiva stabilisce principi in materia di: disponibilità del servizio universale; fornitura dell’accesso da una postazione fissa; misure speciali destinate agli utenti disabili; designazione delle tariffe; accessibilità delle tariffe; controllo delle spese; qualità del servizio fornito dalle imprese designate; calcolo del costo degli obblighi di servizio universale; finanziamento degli obblighi di servizio universale; trasparenza; riesame del contenuto del servizio universale. La direttiva definisce anche i controlli normativi delle imprese che detengono un significativo potere di mercato su mercati specifici. In particolare, definisce: il riesame degli obblighi; i controlli normativi sui servizi al dettaglio; i controlli normativi sull’insieme minimo di linee affittate; la selezione del vettore e la preselezione del vettore; gli interessi ed i diritti degli utenti finali: contratti; trasparenza e pubblicazione delle informazioni; qualità del servizio; integrità della rete; interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo; servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi; numero di emergenza unico europeo; prefissi telefonici europei; numeri non geografici [es.: numeri verdi]; fornitura di prestazioni supplementari; portabilità del numero; obblighi di trasmissione. IA. L’espressione IA risale agli anni 50 e nasce negli stati uniti. Oggi è considerata una disciplina che studia i fondamenti teorici, le metodologie, le tecniche, che permettono di progettare sistemi hardware e programmi capaci di fornire all’elaboratore elettronico delle prestazioni; è una scienza sperimentale. Il progetto di costruzione di un’IA si fa risalire a Turing, che inventò il PC; successivamente, fu introdotto il concetto di IA per definire l’ingegneria di queste macchine. Nonostante i tanti studi e gli anni trascorsi, non si pu dire che il cervello umano può essere totalmente sostituito dai circuiti elettronici perché per quanto possano essere all’avanguardia necessitano sempre dell’intervento della persona, perché l’uomo a differenza della macchina, è in grado di distinguere ciò che è bene e ciò che è male attraverso l’uso della ragione, le macchine sono inconsapevoli. La diffusione dell’IA ha portato l’UE a regolamentare questo fenomeno, nel 2018 con un comunicato la Commissione EU ha favorito il principio di innovazione a qualsiasi proposta di regolamentazione necessaria per affrontare le questioni emergenti dall’IA, tanto che è stata istituita l’alleanza eu per l’IA. Gli obiettivi della CEu sono quelli di assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa sui diritti fondamentali e i valori dell’UE. Vengono stabiliti anche
dei divieti sull’utilizzo e riguardano le pratiche di manipolazione del comportano attraverso tecniche subliminali o di sfruttamento della vulnerabilità dei disabili o dei minori. La trasformazione digitale e l’impiego dell’IA stanno incidendo fortemente sulla tenuta dell’ordinamento costituzionale. L’IA pone molti problemi alla tutela dei diritti. Il dir. cost. ha attraversato diverse stagioni, integrando prima i diritti civili, poi politici, economici e sociali. Sono soprattutto i testi cost. lunghi e ricchi, come quello italiano, a risentire delle novità dell’IA e le difficoltà a regolarla. Diversi paesi hanno preso il diritto dell’UE quale elemento di paragone imprescindibile per sviluppare le proprie contromisure nei confronti dei rischi legati all’IA: si tratta della privacy, nozione che trasmette una cultura fortemente protettiva dei dati personali e finalizzata a impedirne lo sfruttamento da parte dei poteri pubblici e privati. L’ord. Italiano si è adeguato ricorrendo a un’autorità indipendente: il garante per la protezione dei dati personali. Il soggetto che utilizza le tecnologie digitali viene investito di continue richieste di consenso durante le navigazione in internet e se teniamo conto che il tempo richiesto a un utente per la lettura delle condizioni di conferimento dei dati e del loro utilizzo, in un anno di navigazione, è stato quantificato in circa 60 gg, possiamo ritenere che è un aggravio esorbitante che costringe l’utente a non soffermarsi e acconsentirvi senza riflette. Quindi, la raccolta dati formalmente è legittima ma sostanzialmente avviene senza una reale consepevolezza del soggetto i cui dati sono utilizzati. Il diritto alla privacy si aggancia al rispetto della riservatezza; per esempio il fatto dell’introduzione di sistemi di riconoscimento facciale trasformano la sfera pubblica poiché vivendo in un ambito sorvegliato dove chiunque può essere identificato facilmente non si può parlare di anonimato. Qui, si intersecano due fattori: la tutela della riservatezza e il perseguimento di interessi pubblici. Un esempio è stata la pandemia covid: l’installazione dell’app da installare sul proprio dispositivo in grado di tracciare l’esposizione di ciascuno a soggetti affetti dalla malattia ha generato malcontenti; è intervenuto il garante per la protezione dei dati personali stabilendo che non potesse trattarsi di un obbligo, che i dati dovranno comunque rimanere anonimi e che la cancellazione dei dati deve avvenire dopo un breve lasso di tempo. L’IA ha un impatto sui diritti di libertà solo perché consente il tracciamento e la localizzazione degli individui, come in tutte le cose è necessario un bilanciamento tra i benefici e i danni che ne potrebbero derivare.
è sempre quello di insegnare alla macchina una certa logica che non è solamente deduttiva, quindi dato A + B = C, ma anche la logica induttiva, potrebbe essere che C sia risultante da A + B o da A + D. LIMITI DELL’IA. Sono limiti connaturati alla loro stessa esistenza e che sono difficili da contrastare. I principali sono:
addestrata a distinguere caso per caso, quindi a non applicare a tutti i casi gli stessi identici criteri ma valutare il singolo caso. Bisogna fornire all’IA un bagaglio di normative di legge, regolamenti, norme giuridiche anche internazionali. L’IA può utilizzare dati che sono oggetto di elaborazioni o di acquisizione da parte delle stesse PA, quindi non solo quella che riceve le istanze ma anche tutte le altre con le quali è interconnessa. Sicuramente i dati però devono essere sottoposti a dei limiti che sono di opportunità, di fungibilità e di essenzialità. Quindi, la PA deve tenere conto solo di dati funzionali e utili a determinare il provvedimento, anche nel rispetto della privacy. I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite; devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Quindi gli strumenti tecnologici devono essere progettati per trattare il minor numero possibile di dati. LA NORMATIVA EU. Non vi sono specifiche norme sul tema poiché nonostante il tema dell’IA sia un tema risalente, a livello eu se ne parla da poco. Dal 2018 è stato creato un gruppo di esperti di alto livello sull'IA composto da 52 consulenti di cui 3 italiani, che hanno elaborato alcune linee guida e Policy Generali. E’ fondamentale l’intervento e la sorveglianza umana, più che altro per correggere gli esiti. Ci sono state fortissime accelerazioni, dovute anche alla pandemia che ha sensibilizzato la necessità di avere strumenti tecnici all'avanguardia ma rispettosi dei diritti e che possano operare in maniera seria, precisa e puntuale, senza pregiudicare i diritti dei soggetti che dovrebbero tutelare. Nel 2020 sono state pubblicate le linee guida della commissione giuridica del Parlamento Europeo sui fondamentali ambiti di utilizzo, come: ✅utilizzo dei sistemi di IA per finalità sanitarie → per fornire diagnosi rapide, quindi facilitare l'operato dei sanitari; per l'assistenza alle operazioni chirurgiche che al momento è molto delicato; per organizzare la prenotazione delle visite; per gestire la storia clinica del paziente; ✅utilizzo dei sistemi di IA per ambiti decisionali giudiziari → il sistema può raccogliere info e sulla base di questi formare delle statistiche e prevenire determinati crimini per es. In ogni caso è necessario sempre l’intervento umano per sorvegliare. IA E BIG DATA. L’IA ha bisogno di una mole ampia ed elaborata di dati di varia natura. L'IA può sfruttare, durante il proprio utilizzo, i big data ma li può anche creare. Perché si possa parlare di big data è che il dato agglomerato deve essere e rimanere tale, cioè non si possa tornare indietro dal dato conglomerato al dato personale singolo.