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Informazione Scientifica per aumentare vendite e market share in un'azienda farmaceutica
Tipologia: Slide
Caricato il 08/09/2019
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ü Incrementare le conoscenze e l’aggiornamento degli operatori sanitari (medici e farmacisti) ü Favorire un corretto uso del farmaco in termini di efficacia e tollerabilità ü Informare sulle novità farmaceutiche in relazione a nuovi prodotti, nuove indicazioni, nuovi dosaggi o nuove forme farmaceutiche ü Permettere un maggior scambio di informazioni in materia di farmacovigilanza
ü ….consentire alle aziende di incrementare la vendita e la prescrizione dei propri farmaci avendo sempre presente che la finalità ultima è mettere a disposizione di ciascun paziente il farmaco migliore per la sua patologia
Legge 326/
Pur non essendo tra le fonti normative in senso stretto, è un accordo fra le industrie farmaceutiche, volontariamente approvato (pena: esclusione dall’associazione). Il Codice rappresenta l’impegno delle industrie farmaceutiche al rispetto delle specifiche leggi vigenti e ad operare secondo trasparenti norme comportamentali. La regolamentazione oggetto del Codice Deontologico è diretta a tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell’industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell’opinione pubblica, della classe medica, degli operatori sanitari in generale. CODICE DEONTOLOGICO FARMINDUSTRIA
Il Codice Deontologico di Farmindustria
Art. 113. Esclusioni
2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue: a) l'etichettatura e il foglio illustrative […]; b) la corrispondenza necessaria per rispondere a una richiesta precisa e non sollecitata di informazioni su un determinato medicinale; c) le informazioni concrete e i documenti di riferimento riguardanti, ad esempio, i cambiamenti degli imballaggi, le avvertenze sugli effetti indesiderati nell'ambito della farmacovigilanza , i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi , purché non vi figurino informazioni sul medicinale; d) le informazioni relative alla salute umana o alle malattie umane , purché non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
Che cosa il D.lgs 219/06 intende per “Pubblicità”? (2/2)
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La pubblicità ha in sé elementi di informazione L’informazione scientifica spesso assume caratteristiche di promozione …Questa discriminazione non è sempre facile pur evitando qualsiasi riferimento ai medicinali…perché E’ a carico dell’Azienda discriminare se l’informazione o l’attività sia o non sia promozionale.
Art. 114 – Principi fondamentali della disciplina (D.lgs 219/06 )
1. E' vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per cui non è stata rilasciata un'AIC , conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti. 2. Tutti gli elementi della pubblicità di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Art. 119 D.lgs 219/06. Pubblicità presso gli operatori sanitari
Art. 120 D.lgs 219/06. Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici
Tabella originale A B C D E F G A 5 9 3 9 9 3 5 B 9 7 5 4 7 7 2 C 6 6 7 2 1 5 1 D 4 7 9 4 2 6 4 E 9 2 6 5 8 1 7 F 6 5 3 3 5 4 5 G 2 6 1 1 7 8 6 Zoom out della tabella (che rimane leggibile) e apertura del grafico Elaborazione grafica da dati tabellari Ref. N° xx
Art. 120 D.lgs 219/06. Disposizioni particolari sulla pubblicità presso i medici Il materiale può essere fornito al medico se sono trascorsi 10 giorni dal deposito ad AIFA AIFA può, in qualunque momento, con provvedimento motivato, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione
AIFA FrontEnd IMS
20 AIFA FrontEnd IMS Data di deposito da riportare sul MP