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Dal GATT all'OMC: La Transizione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, Appunti di Diritto

La storia e le funzioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), che ha sostituito l'Organizzazione Internazionale del Commercio (ITO) dopo la seconda guerra mondiale. L'OMC svolge principalmente le funzioni di gestione degli accordi commerciali multilaterali, fornimento di risorse strumentali, controllo delle politiche commerciali e soluzione di controversie commerciali tra i suoi membri. Il documento include anche informazioni sulle relazioni esterne dell'OMC e i suoi principi fondamentali.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/07/2020

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Organizzazione mondiale del commercio.
Dal GATT all’OMC
L’organizzazione mondiale del commercio ha realizzato nel 1995 un progetto che
era fallito dopo la seconda guerra mondiale, quando la Carta dell’Avana del
1948, istitutiva dell’Organizzazione internazionale del Commercio ITO non fu
ratificata dagli Stati firmatari e di conseguenza non entrò in vigore.
Per quasi 40 anni la disciplina giuridica del commercio internazionale è stata
affidata all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
del 1947, fondato sul principio liberista della progressiva riduzione dei dazi
doganali e degli ostacoli agli scambi.
IL GATTI 1947 E I NEGOZIATI TARIFARI E COMMERCIALI
L’esistenza del GATT 1947 fu scandita di cicli periodici di negoziati multilaterali.
A partire dagli anni ’60 vi aderirono numerosi paesi in via di sviluppo, ottenendo
deroghe alla clausola della nazione più favorita in base al principio del trattamento
differenziato e più favorevole (ENABLING CLAUSE).
Inoltre, la Comunità Europea progressivamente sostituì gli Stati membri nell’esercizio
delle loro competenze in materia commerciale, mentre l’URSS e la Cina rimasero
estranee all’Accordo a causa dell’incompatibilità del commercio di stato con i principi
liberalisti.
IL NEGOZIATO E GLI ACCORDI DELL’URUGUAY ROUND
Di fronte alle progressive riduzioni tariffarie conseguite dai cicli negoziati multilaterali,
la prassi commerciale degli Stati aveva portato al proliferare di restrizioni quantitative
e di altri ostacoli non tariffari al commercio internazionale, che incidevano sugli
scambi in modo assai maggiore rispetto ai dazi.
Pertanto, nel corso degli anni, furono stipulati una serie di accordi sull’interpretazione
e applicazione di specifiche disposizioni del GATT 1947. Tali accordi costituivano
strumenti distinti e autonomi rispetto all’Accordo generale e non tutte le sue parti
contraenti vi aderivano, creando così una notevole complessità.
L’ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato URUGUAY ROUND, fu aperto nel
settembre 1986 e si concluse nell’aprile 1994.
L’atto finale comprende:
-L’accordo istituito dell’OMC e una serie di allegati contenenti gli accordi
multilaterali, ai quali tutti i membri dell’OMC sono vincolati.
-L’accordo sul commercio degli aeromobili civili e l’accordo sugli appalti pubblici,
accordi plurilaterali, ai quali solo gli stati contraenti sono vincolanti.
L’EFFICACIA DEGLI ACCORDI NEGLI ORDINAMENTI INTERNI
L’efficacia è conforme all’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia europea, in
base l’argomentazione che l’Accordo generale, contempla ampie possibilità di
deroghe, prevede la possibilità di soluzione delle controversie, consente di adottare
contromisure unilaterali in caso di pregiudizio commerciale e prevede esplicitamente
l’eventualità del recesso delle parti contraenti.
In linea di principio, le norme interne contrastanti con gli obblighi dell’OMC possono
essere contestate solo da parte dei Membri, nell’ambito del pertinente sistema di
soluzione delle controversie.
L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: OBIETTIVI E FUNZIONI
Il Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC menziona obiettivi come:
-La cooperazione economica,
-La piena occupazione,
-L’aumento del reddito
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Organizzazione mondiale del commercio. Dal GATT all’OMC L’organizzazione mondiale del commercio ha realizzato nel 1995 un progetto che era fallito dopo la seconda guerra mondiale, quando la Carta dell’Avana del 1948, istitutiva dell’Organizzazione internazionale del Commercio ITO non fu ratificata dagli Stati firmatari e di conseguenza non entrò in vigore. Per quasi 40 anni la disciplina giuridica del commercio internazionale è stata affidata all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1947, fondato sul principio liberista della progressiva riduzione dei dazi doganali e degli ostacoli agli scambi. IL GATTI 1947 E I NEGOZIATI TARIFARI E COMMERCIALI L’esistenza del GATT 1947 fu scandita di cicli periodici di negoziati multilaterali. A partire dagli anni ’60 vi aderirono numerosi paesi in via di sviluppo, ottenendo deroghe alla clausola della nazione più favorita in base al principio del trattamento differenziato e più favorevole (ENABLING CLAUSE). Inoltre, la Comunità Europea progressivamente sostituì gli Stati membri nell’esercizio delle loro competenze in materia commerciale, mentre l’URSS e la Cina rimasero estranee all’Accordo a causa dell’incompatibilità del commercio di stato con i principi liberalisti. IL NEGOZIATO E GLI ACCORDI DELL’URUGUAY ROUND Di fronte alle progressive riduzioni tariffarie conseguite dai cicli negoziati multilaterali, la prassi commerciale degli Stati aveva portato al proliferare di restrizioni quantitative e di altri ostacoli non tariffari al commercio internazionale, che incidevano sugli scambi in modo assai maggiore rispetto ai dazi. Pertanto, nel corso degli anni, furono stipulati una serie di accordi sull’interpretazione e applicazione di specifiche disposizioni del GATT 1947. Tali accordi costituivano strumenti distinti e autonomi rispetto all’Accordo generale e non tutte le sue parti contraenti vi aderivano, creando così una notevole complessità. L’ultimo ciclo di negoziati del GATT 1947, denominato URUGUAY ROUND, fu aperto nel settembre 1986 e si concluse nell’aprile 1994. L’atto finale comprende:

  • L’accordo istituito dell’OMC e una serie di allegati contenenti gli accordi multilaterali, ai quali tutti i membri dell’OMC sono vincolati.
  • L’accordo sul commercio degli aeromobili civili e l’accordo sugli appalti pubblici, accordi plurilaterali, ai quali solo gli stati contraenti sono vincolanti. L’EFFICACIA DEGLI ACCORDI NEGLI ORDINAMENTI INTERNI L’efficacia è conforme all’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia europea, in base l’argomentazione che l’Accordo generale, contempla ampie possibilità di deroghe, prevede la possibilità di soluzione delle controversie, consente di adottare contromisure unilaterali in caso di pregiudizio commerciale e prevede esplicitamente l’eventualità del recesso delle parti contraenti. In linea di principio, le norme interne contrastanti con gli obblighi dell’OMC possono essere contestate solo da parte dei Membri, nell’ambito del pertinente sistema di soluzione delle controversie. L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO: OBIETTIVI E FUNZIONI Il Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC menziona obiettivi come:
  • La cooperazione economica,
  • La piena occupazione,
  • L’aumento del reddito
  • L’espansione della produzione degli scambi,
  • La realizzazione dello sviluppo sostenibile. Ma l’organizzazione svolge principalmente le funzioni di
  • gestire l’attuazione degli accordi e di potenziarli attraverso negoziati commerciali multilaterali fra i membri,
  • compito di facilitazione, ponendo a disposizione dei suoi membri delle risorse strumentali
  • compito di controllo delle politiche commerciali degli Stati, sulla base dei rapporti periodici da questi presentati
  • competenza in tema di soluzione delle controversie commerciali fra i suoi membri e poteri di controllo delle politiche commerciali degli stati. I NEGOZIATI MULTILATERALI NELL’AMBITO DELL’OMC Già negli strumenti dell’Uruguay round sono stati espressamente previsti, a partire dall’anno 2000, nuovi negoziati commerciali multilaterali in materia agricola e di servizi. Le proposte dei membri dell’OMC erano tuttavia discordanti. Gli USA intendevano limitare le trattative ai due settori prescritti, mentre l’UE sosteneva un programma molto ampio. A questo conflitto di interessi si aggiungevano le divergenti posizioni dei PVS. Inoltre, il negoziato innestava un vasto ed eterogeneo movimento di protesta da parte di organizzazioni non governative. Dunque, il MILLENIAL ROUND era già naufragato prima ancora di essere ufficialmente inaugurato a Seattle (1999). Sebbene i negoziati in materia agricola e di servizi fossero ripresi a Ginevra solo nel 2001, due mesi dopo gli attentati terroristici a New York, i membri dell’OMC riuniti a Doha nella quarta Conferenza dei Ministri hanno ritrovato la coesione necessaria per approvare un programma di lavoro articolato: la c.d. Doha Development Agenda, che definisce il negoziato tuttora in corso. L’accordo istitutivo stabilisce la personalità giuridica dell’OMC negli ordinamenti dei Membri ai fini del riconoscimento dei consueti privilegi e immunità a favore dell’Organizzazione, dei suoi funzionari e rappresentati, nei confronti della giurisdizione degli Stati in cui essa svolge le proprie attività. L’OMC trae la maggior parte delle sue risorse dai contributi dei membri, che sono calcolati secondo una formula basata sulle rispettive quote del commercio mondiale. Minori entrate sono rappresentate da fondi, sempre alimentati da membri. LA QUALITA’ DI MEMBRO Sono definiti membri originari dell’OMC i 128 Stati già parti contraenti del GATT 1947 che ne hanno ratificato l’accordo istitutivo, nonché l’UE. L’Accordo menziona un’altra categoria di membri, costituita dai Paesi meno sviluppati (PMS) ai quali si richiede di assumere impegni solo nella misura compatibile con il loro grado di sviluppo e con le loro capacità istituzionali e amministrative. In base alla ripartizione delle competenze tra CE e i 15 stati che all’epoca ne facevano parte, il GATT 1994 e la maggior parte degli Accordi commerciali multilaterali sono stati stipulati in via esclusiva dalla CE, mentre GATS e TRIPS, insieme con l’Accordo sugli appalti pubblici, sono stati stipulati in forma mista, ovvero sia dalla Comunità sia da ciascuno stato membro. A partire dal 1° gennaio 2009, la sostituzione della UE alla CE ha comportato un fenomeno di successione dei diritti e obblighi derivanti dalla partecipazione all’OMC.

Il Consiglio Generale si riunisce anche in veste di:

  • Organo di controllo delle politiche commerciali (TPRB: trade policy review body), ed esamina periodicamente le politiche e le normative in materie di scambi internazionali che i membri sono tenuti a notificare all’OMC.
  • Organo di soluzione delle controversie (DSB: dispute settlement body), esercita la soluzione delle controversie ed approva i rapporti dei panel e dell’Organo d’appello che diventano così vincolanti per le parti della controversia. Al terzo livello della struttura troviamo organi competenti in specifici settori. Si tratta dei:
  • Consigli sugli scambi di merci, di servizi e dei diritti di proprietà intellettuale
  • Comitati su commercio e sviluppo, sulle restrizioni dovute la bilancia dei pagamenti e sul bilancio, finanze e amministrazione Il Direttore generale è posto a capo del segretariato, che comprende i funzionari dell’Organizzazione, è nominato dalla Conferenza dei ministri e si trova in una posizione di indipendenza rispetto ai governi dei membri. Il Segretariato , che non ha poteri decisionali, fornisce supporto organizzativo ai lavori degli altri organi, assistenza tecnica ai PVS e ai paesi impegnati in procedimenti di soluzione delle controversie. IL PROCESSO DECISIONALE La partecipazione generale agli organi dell’OMC garantisce a tutti i membri il diritto di contribuire in modo paritario al processo di formazione della volontà dell’Organizzazione. Il processo decisionale avviene sulla base del meccanismo del consensus, che si perfeziona, senza una votazione formale, in assenza di obiezioni esplicite all’approvazione di una delibera. Il ricordo al voto è del tutto residuale, con la maggioranza semplice dei voti espressi oppure, quanto specificatamente previste, maggioranze variamente qualificate. Quando vota l’UE, essa dispone di un numero di voti uguale a quello degli stati membri. Ciascuno degli Accordi multilaterali contiene disposizioni speciali non solo con riferimento alle materie trattate, ma anche in tema di consensus e di procedure di voto; in caso di contrasto con l’Accordo istitutivo dell’OMC, ha prevalenza quest’ultimo. Durante il primo decennio di esistenza dell’OMC, la prassi della formazione del consensus aveva consacrato un ruolo egemone degli Stati sviluppato espresso nella cooperazione del gruppo Quad (Quadrilaterals) composto da Canada, UE, Giappone e stati uniti, che di fatto erano titolari del potere d’iniziativa in ogni negoziato commerciale. Successivamente, il processo si estese progressivamente, soprattutto attraverso consultazioni informali, dai Quad ai paesi industrializzati minori, poi ai principali PVS, quindi all’insieme dei membri. Con l’avvio del Doha round Brasile e India, rappresentanti i PVS, e l’Australia quale paese guida del gruppo Cairns, si sono inseriti nella leadership negoziale, costituendo il cd gruppo Quint. INTERPRETAZIONALE DEGLI ACCORDI L’art. IX.2 affida alla conferenza dei ministri e al consiglio generale la competenza di interpretazione degli accordi (Accordo istitutivo dell’OMC e gli Accordi multilaterali).

Le decisioni interpretative sono adottate alla maggioranza di ¾ dei membri. Trova applicazione la norma generale codificata dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base al quale “un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. In base al principio dell’uniformità dei diritti e degli obblighi dei membri, non sono ammesse riserve all’accordo istitutivo. Tuttavia, in circostanze eccezionali, un membro può essere autorizzato a derogare disposizioni dell’Accordo stesso o degli Accordi multilaterali, alla maggioranza di ¾ dei membri. Gli emendamenti all’Accordo istituito o agli accordi multilaterali sono approvati per consensus dalla Conferenza dei ministri; qualora non si raggiunga il consensus, la Conferenza dei ministri può deliberare con una maggioranza di 2/3. Quindi, gli emendamenti approvati sono sottoposti alla ratifica da parte dei membri. Per la loro entrata in vigore sono previste due procedure, a seconda che gli emendamenti siano o non siano di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei membri:

  • Primo caso: essi entrano in vigore, solo se per i membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei membri e successivamente per ogni membro quando li accetta;
  • Secondo caso: entrano in vigore per tutti i membri una volta accettati da due terzi di essi. I RAPPORTI CON L’ESTERNO A differenza delle altre organizzazioni economiche internazionali l’OMC non fa parte del sistema delle Nazioni Unite e si inserisce in un insieme di norme internazionali che disciplinano i rapporti economici, commerciali e finanziari fra gli Stati. L’OMC ha concluso accordi di cooperazione con Nazioni unite, il FMI e la Banca Mondiale, ma mantiene rapporti di varia intensità con molte altre organizzazioni nei settori di interesse comune, come quello doganale, agricolo, ambientale e alimentare. L’ACCORDO GENERALE SUL COMMERCIO DEI SERVIZI L’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) promuove la liberalizzazione multilaterale del settore terziario, un settore tradizionalmente considerato una prerogativa esclusiva degli Stati sovrani. Alcuni servizi, infatti, possono incidere su questioni di interesse nazionali incentivando, pertanto, l’interesse dei giovani a mantenere monopoli statali o severi standard. L’eterogeneità delle attività nel settore terziario rende particolarmente complessa la stesura di una disciplina di carattere generale valida per tutti i servizi. Inoltre, a differenza delle merci, i servizi sono intangibili, non magazzinabbili e richiedono spesso lo spostamento del fruitore, del prestatore e di entrambi i soggetti. Gli Stati, quindi, proteggono i fornitori nazionali di servizi tramite normative nazionali e non, come nel caso dei beni, attraverso i dazi doganali: le principali barriere alla circolazione internazionale dei servizi, pertanto, sono rappresentate dalle misure non tariffarie che, sono più complesse da eliminare. Vi sono pertanto cinque categorie di ostacoli:
  1. Restrizioni quantitative, che limitano il volume o il valore delle transazioni commerciali in servizi.

La questione inerente i rapporti tra GATS e GATT 1994 è stata affrontata e risolta dagli organi conteziosi dell’OMC in tre casi. Il primo era sorto in seguito al ricorso presentato da parte degli Stati Uniti nei confronti di una norma che prevedeva da parte del Canada: L’imposizione di un’accisa sulle pubblicazioni periodiche di origine non canadese, destinate ad essere importate in Canada, il cui contenuto pubblicitario fosse differente rispetto all’edizione pubblicata nel paese d’origine e strutturato in modo tale da poter soddisfare le esigenze dei produttori e dei consumatori canadesi. Tale situazione avrebbe comportato una discriminazione nei confronti dei servizi di pubblicità contenuti in riviste importate, rispetto a quelli inseriti in periodici canadesi. Tuttavia, posto che il Canda non aveva inserito i servizi pubblicitari nella lista degli impegni, la normativa fiscale emanata dal governo canadese non poteva essere considerata contrastante con il GATS. Secondo il ricorso degli Stati Uniti, la misura canadese pregiudicava le opportunità competitive delle riviste straniere nei confronti dei produttori similari canadesi e violava, di conseguenza, l’art. III.2 GATT che obbliga i membri a concedere il trattamento nazionale alle merci originarie di tutti gli altri membri dell’OMC. Il Canada, invece, tentava di affermare il principio in base al quale una misura rientrante espressamente nell’ambito di applicazione del GATS non poteva essere soggetta contemporaneamente alle norme GATT 1994. In questo senso, il panel ha rilevato l’assenza di qualsiasi disposizione che prevedesse un ordine gerarchico fra GATS e il GATT 1994, stabilendo la perfetta parità gerarchica fra i due accordi e che l’allargamento della disciplina multilaterale al settore dei servizi non ha ridotto l’ambito di applicazione del GATT 1994, evento che si sarebbe verificato qualora i provvedimenti interni avessero comportato indirettamente un’imposizione fiscale nei confronti dei prodotti importati, superiore a quella stabilita nei confronti dei prodotti nazionali similari. OBBLIGHI Gli obblighi del GATS possono essere classificati in due categorie:

  • Quelli di carattere generale
  • Gli impegni specifici che vincolano ciascun membro solo per i servizi espressamente inclusi nella lista di concessioni allegata agli Accordi OMC. Un primo obbligo di carattere generale è il trattamento della NPF che si applica nei confronti dei servizi e dei prestatori di servizi di un altro membro in via immediata e incondizionata. La clausola non è in grado, da sola, di promuovere un’effettiva liberalizzazione degli scambi in quanto ogni membro è tenuto ad applicare il medesimo standard di trattamento riservato a servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro membro dell’OMC, parametrato al migliore fra quelli applicati nei confronti di qualsiasi servizio e prestatore di servizi stranieri di stati terzi: pertanto, come nel GATT 1994, la NPF può anche corrispondere a Stati o territori doganali non membri dell’OMC. Il trattamento della nazione più favorita ha in linea di principio un’estensione universale, tranne alcune eccezioni, ovvero la possibilità di elencare in un’apposita lista i servizi esclusi dal trattamento della NPF. La lista di esenzioni ha e avuto una duplice funzione:
  • Da un lato, ha consentito ad alcuni membri di mantenere in vigore accordi bilaterali con altri membri che sarebbero stati incompatibili con la clausola della NPF del GATS;
  • Dall’altro, più importante, ha consentito la conclusione dell’Accordo anche in presenza di impegni di liberalizzazione molto differenti fra i diversi membri;

infatti, un membro che abbia completamente liberalizzato un settore potrà limitare i benefici dall’apertura del mercato solo a coloro che hanno presentato impegni di liberalizzazione comparabili. Un secondo obbligo di carattere generale riguarda il rispetto di alcune norme in materia di trasparenza che impone ai membri la pubblicazione e la comunicazione al Consiglio per gli scambi di servizi di tutte le misure nazionali di applicazione generale che influiscono sulle discipline interessate dall’Accordo. Gli obblighi di trasparenza previsti all’art.III GATS non si limitano alle leggi e ai regolamenti adottati da autorità e governi centrali, ma si estendono anche a ONG nell’esercizio di poteri a loro delegati dalle autorità governative nazionali. L’inserimento, da parte di un membro, di un servizio nella lista di concessioni non è una situazione senza ritorno; l’art. XXI GATS prevede, infatti, che ogni membro abbia la possibilità di modificare o revocare un impegno contenuto nel suo elenco, in qualsiasi momento dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore di tale impegno. La modifica o la revoca di un impegno sono atti che consentono a qualsiasi membro di procedere a consultazioni “nell’intento di raggiungere un accordo su un eventuale aumento compensativo”. Ciò significa che, una volta assunti degli impegni, i membri che desiderano revocarli o modificarli in senso restrittivo devono offrire delle concessioni in altri settori coperti dal GATS. LE DEROGHE ED ECCEZIONI AL TRATTAMENTO DELLA NAZIONALE PIU’ FAVORITA Le deroghe ed eccezioni al trattamento della NPF nel GATS riproducono quelle del GATT 1994, con alcune variazioni: Per ragione della persona: comprendono le tradizionali deroghe previste dal GATT 1994 a favore dei PVS e degli accordi di integrazione economica con alcune importati modifiche. Per ragione della materia: comprendono anch’esse le tradizionali deroghe previste dal GATT 1994, ma adottate alle particolari esigenze del settore terziario, e precisamente:

    • clausola di salvaguardia in situazioni di emergenza (art. X GATS)
  • A tutela di squilibri nella bilancia dei pagamenti (art. XII GATS)
  • Eccezioni generali
  • In materia di sicurezza IL TRATTAMENTO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO Per quanto concerne il trattamento dei PVS, nel GATS, a differenza del GATT 1994, non vi è una deroga specifica al trattamento della NPF a beneficio dei PVS. L’Accordo contiene disposizioni programmatiche tendenti a favorire lo sviluppo del settore terziario dei PVS e la loro integrazione nei mercati internazionali. L’attenzione al diverso grado di sviluppo economico dei membri ha dato luogo due differenti tipi di misure:
  • Incoraggiare la cooperazione fra paesi industrializzati e PVS
  • Deroghe di natura specifica agli impegni previsti dall’Accordo L’assenza di disposizioni concrete nel GATS miranti a favorire il trattamento speciale e differenziato dei PVS è dovuta ai forti contrasti negoziali con i paesi industrializzati. Questi ultimi, caratterizzati da un settore tecnologicamente avanzato, promuovono strategie negoziali basate sulla reciprocità. Tuttavia, il settore terziario dei PVS è
  • In primo luogo, se il servizio o il prestatore di servizio sono, effettivamente, di origine straniera, o. quantomeno, possano essere considerati originari dello Stato danneggiato da una misura discriminatoria posta in essere da un altro Membro;
  • In secondo luogo, l’art. XVII GATS impone ai membri l’obbligo di trattare in modo non meno favorevole i servizi e/o i prestatori di servizi stranieri rispetto ad analoghi servizi e/o ai prestatori di servizi nazionali. Di conseguenza, ai fini della determinazione del campo di applicazione del GATS, sono cruciali i criteri utilizzati per definire l’esistenza di un’analogia fra due fattispecie concrete di servizi e/o due differenti soggetti prestatori di un servizio “analogo”. Nel GATS non esistono regole atte a determinare l’origine del servizio o del fornitore, i metodi che possono essere impiegati vengono specificati unilateralmente dai singoli membri. L’Uruguay round è stato solo il primo passo verso la liberalizzazione del settore terziario. Il nuovo round sui servizi, iniziato nel 2000, è basato sui principi delineati nelle linee guida adottate dal Consiglio sugli scambi di servizi che:
  • Ribadisce il diritto dei membri di regolare il settore e di introdurre nuove misure per disciplinare l’offerta di servizi e a riconoscere la validità del sistema di liberalizzazione istituito dal GATS;
  • Sottolinea la necessità di promuovere la partecipazione dei PVS al commercio deiserivi e l’importanza di stimolare lo sviluppo delle piccole medie imprese del terziario. Le linee guida sono state integrate nella Doha Development Agenda: i servizi pertanto, sono parte integrante dei negoziati del Doha round. I tavoli principali del negoziato in materia di regolamentazione nazionale, misure salvaguardia, sussidi, accesso al mercato e commercio elettronico sono ancora lontani da soluzioni condivise. Il TISA è un nuovo accordo plurilaterale in materia di servizi che ha l’obiettivo di promuovere la conclusione di un nuovo accordo che sarà parte integrante del GATS e dovrà coprire tutti i settori e tutte le modalità di fornitura. Pur essendo similare al GATS, l’accordo introduce numerose novità, come regole specifiche per alcuni settori e disposizioni di natura orizzontale di carattere generale. What about trips? Il primo testo convenzionale internazionale in materia di liberalizzazione dell’importazione di prodotti fu la carta dell’Avana del 1947 che escludeva che il principio di parità di trattamento tra prodotti esteri e nazionali si applica agli appalti pubblici. Due furono le ragioni di tale iniziale esclusione:
  • La politica delle economie industrializzate del dopoguerra di voler utilizzare gli appalti pubblici al servizio degli interessi della propria industria locale;
  • La profonda divergenza tra governi delle maggiori potenze industriali circa la possibilità di introdurre regole internazionali in una materia che era stata tradizionalmente un feudo politico nazionale e ragione di interessi elettorali.

LA CLAUSOLA DI ABILITAZIONE – Il GATT prevede una specifica eccezione alla clausola della NPF al fine di consentire la conclusione di accordi di integrazione regionale tra paesi in via di sviluppo. L’eccezione è contenuta nella cd clausola di abilitazione, la quale è stata adottata nel 1979 a esito del Tokyo Round, e non riguarda solo la conclusione di accordi regionali, bensì costituisce la base giuridica anche per la concessione da parte dei paesi più sviluppati di dazi più favorevoli ai PVS nell’ambito di un:

  • Sistema di preferenze generalizzate
  • Trattamento preferenziale per ciò che riguarda le barriere non tariffarie
  • Condizioni di maggior favore nei confronti dei paesi meno avanzati tra i PVS. Uno degli aspetti più controversi connessi all’applicazione della clausola di abilitazione attiene all’individuazione dei suoi beneficiari, in assenza di criteri condivisi per l’individuazione dei PVS. L’unico ausilio, molto limitato prevede che debbano considerarsi PVS quelli “le cui economie possono supportare solo un basso tenore di vita, e sono nelle prime fasi di sviluppo. Senza la possibilità di addivenire a una definizione formale di che cosa si intenda per PVS, nell’ambito dell’OMC vige il sistema dell’autoselezione. Ciò ha consentito che la clausola di abilitazione fosse utilizzata anche nel caso di accordi che vedono la partecipazione di stati economicamente avanzati. È questo il caso, ad esempio, dell’ASEAN Free Trade Area che vede tra i suoi membri il Singapore. La clausola di abilitazione costituisce una valida base giuridica solo per la conclusione di accordi tra PVS. Restano esclusi i cd accordi a partecipazione mista, quelli cioè conclusi tra paesi sviluppati e PVS. CONTROLLO SULLA CONFORMITA’ DEGLI ACCORDI REGIONALI L’intesa del 1994 ha previsto che i compiti di controllo inizialmente conferite alle parti contraenti del GATT 1947 fossero trasferiti a un comitato sussidiario del Consiglio sugli scambi di merci. Il cd controllo politico sugli accordi regionali si articola in due fasi:
  • Adempimento da parte degli stati degli obblighi di notifica e informazione;
  • Valutazione della compatibilità di tali accordi con i requisiti fissati dagli accordi OMC, quest’ultima è affidata al Comitato per gli accordi regionali (CRTA), composto da rappresentati di tutti i membri dell’OMC che ha il compito di esaminare gli accordi notificati ai diversi comitati sussidiario, presentando il loro rapporto. IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE – L’AZIONE DEGLI ORGANI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE La possibilità di sottoporre al vaglio degli organi di soluzione delle controversie la questione della compatibilità degli accordi regionali con le regole OMC è stata oggetto di forti contrasti. Il cd. Controllo giurisdizionale sugli accordi regionali ha trovato accoglimento nell’Intesa del 1994, cui stabilisce che il meccanismo di soluzione delle controversie possa essere attivato con rispetto di ogni materia che riguardi l’applicazione dei requisiti posti all’art XXIV GATT. Tuttavia questa linea è stata oggetto di letture divergenti da parte degli organi di soluzione delle controversie. Nel rapporto relativo al caso Turkey – Textiles:

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes), è considerata una delle più importanti riforme

I. GLI OBIETTIVI DEL GATT

Il GATT detta i principi e le regole fondamentali per la liberalizzazione del settore affinché essa contribuisca alla realizzazione degli obiettivi di crescita economica interna e internazionale, attraverso l’innalzamento del livello di vita, crescita della domanda, della produzione e dello scambio di merci ma anche sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente. II. LA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA rappresenta uno dei principi più importanti del GATT. Uno degli strumenti per favorire la liberalizzazione degli scambi è l'eliminazione dei trattati discriminatori tra i partecipanti alle relazioni commerciali internazionali e implica principi di non discriminazione:

  • Esterna: garantendo il medesimo trattamento a tutti i partner commerciali. E si manifesta nella clausola della NPF (nazione più favorita) che ha la funzione di estendere a tutte le parti contraenti ogni beneficio concernente lo scambio di merci ed assicurare uguali opportunità di accesso al mercato di un determinato membro.
  • Interna: attraverso l’applicazione ai partner stranieri le stesse condizioni che regolano il funzionamento del mercato nazionale. E questo si manifesta invece, nella clausola del trattamento nazionale. La clausola della NPF si applica in relazione a qualsiasi trattamento di carattere fiscale che investa le merci oggetto di importazione o esportazione; e alle imposizioni interne (secondo l’art.III.2 GATT) che gravino sui prodotti importati, nonché a qualsiasi normativa nazionale concernente la commercializzazione di tali prodotti. Un vantaggio concesso da un Membro a un qualsiasi beneficiario deve estendersi agli altri Membri immediatamente, in modo automatico, nel momento in cui venga per la volta accordato, senza essere subordinata ad alcuna contropartita. Le eccezioni alla clausola della NPF sono le disposizioni dell’art XXIV dell’Accordo generale: secondo la quale vengono autorizzate particolari condizioni per i traffici commerciali di frontiera; disposizioni del Patto IV del GATT che favorisce i paesi in via di sviluppo consentendo unilateralmente, e da parte dei paesi industrializzati, un trattamento differenziato. La nozione di similarità dei prodotti è un concetto chiave per l’applicazione del principio di non discriminazione esterna alle importazioni, perché solo se le merci straniere sono simili il loro trattamentp ricade nella sfera della clausola della NPF. Se invece, i prodotti stranieri non sono simili il loro trattamento differente è legittimo. Nessuna disposizione del GATT dà una definizione del concetto di similitarità, né indica in base a quali criteri essa debba essere valutata, perciò è necessario procedere all’accertamento caso per caso in relazione alle circostanze della fattispecie considerata. Secondo l’Organo d’appello la valutazione della similarità dei prodotti rientra su 4 fattori:
  • Le caratteristiche fisiche dei prodotti;
  • I loro impieghi finali;
  • I gusti e le abitudini dei consumatori;
  • La classificazione tariffaria.

massimo del dazio doganale che può essere riscosso sulle importazioni provenienti da altri membri. Gli impegni stabiliti nelle liste di concessioni possono essere modificati o revocati previa accordo con ogni membro con il quale una concessione sia stata negoziata in origine. Se la modifica della concessione viene resa effettiva, in cambio vengono concordate concessioni compensative sul medesimo prodotto o in altri settori. IL TRATTAMENTO NAZIONALE Un altro aspetto del principio di non discriminazione è rappresentato dal trattamento nazionale all’art 3 del GATT secondo il quale le merci straniere, dopo essere state importate dietro pagamento degli oneri applicabili alla frontiera, entrano nel territorio di destinazione e possono essere sottoposte a tasse. In cui il paragrafo 1 vieta: le misure che manifestamente discriminano tra merci importate e merci nazionali e misure che, pur essendo ugualmente applicabili ai prodotti stranieri e a quelli locali, favoriscono di fatto i secondi. Sono previste eccezioni alla clausola del trattamento nazionale: essa non si applica ai cosiddetti “acquisti pubblici”, ovvero i beni acquistati dagli enti governativi. L’art.III 2 GATT riguarda le tasse o le altre imposizioni interne riscosse, direttamente o indirettamente, sulle merci provenienti da un altro membro e si distinguono dai dazi e dagli altri oneri, in quanto non gravano sulle merci in attraversamento della frontiera, ma bensì in un’azione interna, quale distribuzione, la vendita, l’uso o il trasporto della merce e sono destinate a colpire anche i prodotti nazionali come ad esempio l’imposta sul valore aggiunto, le accise. L’art.III.2 vieta le imposizioni interne che colpiscano le merci importate in misura superiore a quelle nazionali simili. Per quanto concerne i prodotti simili, in base all’art.III.2 GATT, un bene importato è uno di produzione nazionale sono simili se il rapporto di concorrenzialità è elevato tanto da renderli quasi perfettamente sostituibili tra loro. In tal caso il loro trattamento fiscale deve risultare identico. Se, invece, essi sono prodotti direttamente concorrenziali, o sostituibili, la loro tassazione deve essere conforme all’art.III.2. GATT. Nella prassi la comparazione tra prodotti importati e nazionali è avvenuta in base agli stessi criteri ricorrenti in base all’art.I GATT, ma anche a ulteriori parametri, quali la coincidenza o la diversità dei canali di distribuzione dei prodotti importati e nazionali oppure la presenza di regolamentazioni interne sui prodotti considerati atte a indicare se i consumatori li percepiscono come simili o differenti. L’art.III.4 GATT concerne il divieto di regolamentazioni interne protezionistiche: ovvero ogni legge, regolamento o qualsiasi altra misura interna imputabile alle autorità pubbliche, capace di incidere sulla vendita, la messa in vendita, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione e l’uso delle merci. La norma vieta che tali provvedimenti sottopongano i beni importati a un trattamento meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine nazionale. La disposizione può ricomprendere una vasta gamma di normative relative, per esempio, alle caratteristiche tecniche delle merci, ai requisiti di salute, di sicurezza e di tutela dell’ambiente e a ogni altro aspetto che influenzi le condizioni di vendita e la diffusione delle merci nel territorio di un membro.

Quando la regolamentazione è applicabile indistintamente a merci importate e nazionali, la verifica tra i prodotti simili interessati con altri beni soggetti a un diverso trattamento è indispensabile per stabilire se essa sia compatibile o contraria all’art.III.4 GATT. La comparazione tra prodotti deve fondarsi sui criteri relativi agli articoli I e III.2, nonché su qualuncque altro elelento utile per accertare se esista un rapporto concorrenziale tra le merci considerate sul mercato dello stato che abbia adottato la misura di cui si voglia valutare la legittimità. Nel caso EC – Asbestos , la legislazione francese vietava la produzione, la trasformazione, la vendita, l’importazione e il transito di fibre di amianto, in considerazione dell’elevato rischio cancerogeno dovuto a tale materiale, mentre il panel aveva sostenuto che le fibre di amianto e le fibre sostituive fossero merci simili. Secondo l’Organo d’appello la tossicità dell’amianto costituisce un elemento intrinseco atto a distinguerle da quelle che ne sono prive. Di conseguenza le merci oggetto di comparazione non sono simili ai sensi dell’art.III.4 GATT e il loro diverso trattamento è legittimo. IL DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE Diversamente dagli strumenti di natura tariffaria, le restrinzioni quantitative hanno carattere discrezionale incontrollabile. Per questi motivi l’art. XI.1 GATT proibisce l’istituzione o il mantenimento di divieti o restrinzioni all’importazioni, oall’esportazione, mediante:

  • Contingenti, ovvero la fissazione di un limite massimo della quantità o del valore di una merce che può essere importata o esportata e possono essere globali oppure in quote, se viene specificata la ripartizione tra gli Stati;
  • Licenze, autorizzazioni all’importazione o all’esportazione di una merce concesse ai privati di volta in volta o automaticamente;
  • Altre misure: rientra nel campo d’applicazione della norma ogni tipo di provvedimento o azione, riconducibile a un’autorità pubblica, che renda più onerose o limiti l’importazione o l’esportazione della merce, in mniera da costituire un ostacolo, effettivo o potenziale, al commercio. Può trattarsi di provvedimenti volti alla fissazione di prezzi minimi per determinate merci, restrizioni volontarie alle esportazioni. Il divieto sancito dall’art.XI.1 GATT ammette alcune eccezioni:
  • Restrizioni temporali all’esportazione in caso di penuria di prodotti alimentari o altri beni essenziali
  • Restrizioni per l’attuazione di regolamenti nazionali concernenti materie tecniche attinenti alla qualità dei prodotti e alla loro commercializzazione
  • Restrizioni a favore del settore agricolo
  • Restrizioni per la correzione degli squilibri della bilancia dei pagamenti concessa ai memberi la cui economia non consente che uno scarso livelli di vita della popolazione o che si trovano ai primi stadi dello sviluppo. Il ricorso a restrizioni quantitative deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione. III. Organo dell’appello dell’OMC Considerando che l'organo d'appello è il "fiore all'occhiello" dell'OMC, in ragione del carattere vincolante delle sue decisioni e della sua natura di organismo di ricorso indipendente e imparziale; che la composizione dell'organo d'appello è scesa al