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interpello 242-2020 abuso del diritto
Tipologia: Esercizi
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Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 242 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera c), della legge n. 212 del 2000. Valutazione anti-abuso cessione di partecipazioni previamente rivalutate ad una società di nuova costituzione e successiva fusione inversa del predetto veicolo societario nella società acquistata. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO La società istante ALFA S.R.L. (di seguito, solo ALFA) svolge l'attività di .... La compagine sociale attuale è costituita dai seguenti soci: A (36%); B (30%); C (16%); D (15%); E (1%); F (1%); G (1%). I predetti soci si sono avvalsi in passato (da ultimo nel 2012) della disciplina in materia di rivalutazione delle partecipazioni sociali non quotate, possedute al di fuori dell'attività di impresa. L'attuale compagine sociale ha espresso la volontà di procedere ad una riorganizzazione societaria volta al raggiungimento di diversi obiettivi, di seguito sintetizzati: a) il socio A (uno dei soci superstiti), già presidente del consiglio di amministrazione, nonché legale rappresentante della società, intende assumere il controllo della stessa e, al contempo, avvalersi del supporto dell'attuale general manager H, il quale ha manifestato l'intenzione di voler entrare a far parte della
compagine sociale; b) i soci B, C e D (soci superstiti), anche per ragioni di anzianità, intendono realizzare parte del proprio investimento ed abbandonare le cariche sociali rispettivamente rivestite, riducendo altresì le proprie interessenze sociali; c) i soci E, F e G (soci uscenti), titolari di una quota minoritaria, intendono invece fuoriuscire definitivamente dalla compagine societaria realizzando l'investimento. I soci superstiti manterranno, al termine del processo di riorganizzazione, una quota di minoranza in ALFA, ad eccezione del socio A che ne acquisirà il controllo di diritto passando dall'attuale 36% al 65% di partecipazione al capitale sociale. I soci uscenti dismetteranno in toto la propria interessenza nel capitale di ALFA, mentre il nuovo socio H acquisirà una quota pari al 20% del capitate sociale della predetta società. A tal proposito, l'istante dichiara che il socio A e l'attuale general manager H non dispongono di sufficienti risorse finanziarie personali per rilevare le partecipazioni dei soci uscenti, nonché parte di quelle dei soci superstiti. Pertanto, di fronte allo scenario prospettato, gli istanti hanno individuato in un'operazione di merger leveraged buy out (MLBO) la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. La prima fase della riorganizzazione prevede la costituzione di una nuova società (NEWCO) e l'accensione da parte della stessa di un debito bancario a medio/lungo termine finalizzato ad acquistare le partecipazioni di ALFA. La compagine societaria della società veicolo di nuova costituzione (c.d. SPV, Special Purpose Vehicle ), che rileverà il 100% delle partecipazioni in ALFA, rifletterà la medesima compagine che assumerà ALFA al termine della riorganizzazione. Il supporto finanziario per tale acquisizione sarà costituito da un finanziamento bancario a medio/lungo termine e, successivamente, da un finanziamento dei soci. Nel dettaglio, la prima fase sarà così strutturata:
disallineamenti emergenti in esito all'operazione non assumono rilevanza fiscale" ; inoltre, "non sono previste ipotesi di affrancamento dei maggiori valori emergenti a seguito della prospettata fusione inversa". Tanto premesso, l'istante formula, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) , della legge n. 212 del 2000, i seguenti quesiti aventi ad oggetto il trattamento fiscale della fattispecie prospettata ai fini IRPEF (per i soci) e ai fini IRES/IRAP (per la società ALFA); più in particolare, intende conoscere:
evidenti effetti giuridici prodotti dalla riorganizzazione societaria rispetto alla situazione precedente. Inoltre, la fattispecie in esame, secondo il contribuente, non sarebbe assimilabile a quella contenuta nel principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019, dal momento che, per tutti i soci partecipanti all'operazione di disinvestimento, vi sarebbe una effettiva modificazione dei diritti e dei poteri dapprima detenuti; nello specifico:
mediante l'utilizzo della società veicolo nell'ambito di un'operazione di MLBO, sfruttando la capacità di ALFA di generare flussi di cassa idonei alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'indebitamento; (ii) il ricorso al conferimento (di partecipazioni) non risulta confacente agli scopi, atteso che non consentirebbe l'effettivo realizzo dell'investimento in capo ai soci uscenti ed ai soci superstiti. Con riferimento al secondo quesito, l'istante ritiene che l'operazione di MLBO prospettata non ricada nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000. A tal proposito, richiamando la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l'istante rileva che, con specifico riferimento alle operazioni di acquisizione con indebitamento, l'amministrazione finanziaria avrebbe chiarito che tali operazioni, laddove accompagnate da un effettivo "change of control", non configurano ipotesi di abuso del diritto. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l'altro - indicare:
Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni "rideterminato" con le modalità indicate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, " in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate ". Ciò posto in termini generali, nel caso in esame occorre operare una distinzione tra il recesso totale da parte dei soci uscenti e quello parziale da parte dei soci superstiti, ivi compreso il socio A. La cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti appare operazione fisiologica per la fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale di ALFA da parte dei soci uscenti, non integrando perciò alcun vantaggio fiscale indebito. In relazione alla fattispecie prospettata, è infatti nella libera scelta dei soci uscenti recedere dalla società mediante il recesso atipico. Non integrandosi per i suddetti soci uscenti alcun vantaggio fiscale indebito, non si procederà all'esame degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 10- bis della legge n. 212 del 2000 per individuare una condotta abusiva. Differenti valutazioni occorre fare con riferimento ai soci superstiti, ivi compreso il signor A. In questo caso, grazie all'articolata serie di operazioni prospettata, i soci superstiti si precostituiscono le condizioni per porre in essere un recesso c.d. "atipico" idoneo a conseguire un vantaggio fiscale. Tale vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dal mancato assolvimento della ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista ordinariamente sui redditi di capitale.
Il predetto vantaggio fiscale è conseguibile da tutti i soci superstiti ed è da ritenersi indebito in quanto in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di recesso tipico direttamente applicabili da parte dei soci B, C e D che, insieme all'ingresso del nuovo socio, consentirebbero al socio A di incrementare la sua quota partecipativa in ALFA senza necessità di porre in essere le svariate operazioni prospettate. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell'abuso del diritto, si deve rilevare che l'articolata serie di operazioni prospettate - ossia, la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, da parte dei soci superstiti a un veicolo societario da loro partecipato oltre che dal socio entrante e la susseguente incorporazione del veicolo, dopo l'acquisito delle predette partecipazioni, da parte della stessa società ceduta - appare priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali. Infatti, ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nel concentrare la proprietà di ALFA nelle mani dei soci superstiti e del nuovo socio entrante, il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante il recesso tipico dei suddetti soci limitatamente alla quota-parte di partecipazione oggetto di recesso, previamente concordato con gli altri soci e il contestuale ingresso del nuovo socio. Il disegno prospettato comporta perciò un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito ai soci. Il suddetto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la specifica sequenza di operazioni che gli istanti intenderebbero porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso. Si evidenzia, infine, che, nel caso di specie, non sono rinvenibili valide "ragioni
dovessero effettuare finanziamenti alla società a seguito delle operazioni poste in essere, stante la natura circolare dei flussi finanziari. Infine, si rappresenta che, con riferimento ai profili IRAP, nessun vantaggio fiscale sarebbe rinvenibile nella fattispecie concreta in capo alla società istante, posto che: