





Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Interruzione del processo appunti corso
Tipologia: Appunti
1 / 9
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!






Interruzione del processo Come la sospensione, anche l interruzione consiste in un temporaneo arresto della serie procedimentale. È una pausa che, diversamente dalla sospensione che è determinata da un esigenza di coordinamento decisorio, mira a consentire che vengano ripristinate le condizioni per un pieno esercizio del diritto di difesa qualora queste condizioni siano venute meno a seguito di eventi che possono colpire tanto la parte quanto il suo difensore. Lo scopo dell interruzione è quello di garantire l effettività del contraddittorio, il processo si arresta quando si verificano determinati eventi che sono in grado di menomare l esercizio del diritto di difesa, si arresta per far si che vengano ripristinate le condizioni per un pieno esercizio del diritto di difesa. Quali sono questi eventi tali da menomare il diritto di difesa e che determinano l interruzione del processo Distinguiamo eventi relativi alla parte o al suo rappresentante legale e eventi relativi al difensore. Quando parliamo di rappresentante legale della parte facciamo riferimento alla rappresentanza legale degli incapaci, non confondiamolo con il difensore. Gli eventi relativi alla parte o rappresentante legale sono la morte, la perdita della capacita di stare in giudizio, es sopravvenuta interdizione, Con riguardo all ipotesi di persona incapace che stia in giudizio per mezzo di rappresentante legale, anche la cessazione della rappresentanza legale determina interruzione es revoca dell interdizione o compimento della maggiore età da parte del minore, il minore agisce in giudizio per mezzo dei rappresentanti legali alla maggiore età cessa la rappresentanza legale Il processo si interrompe. Questi sono gli eventi previsti dal cpc art 299 Se prima della costituzione(1) sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [ 75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto (2) (3), salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis 125 disp. att.. Art 300 Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (1) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (2). Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.
Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento (3). Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 (4). Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. Altre ipotesi previste dalla giurisprudenza Dichiarazione di fallimento che determina interruzione dei processo di cui è parte il fallito Altri eventi sono Cancellazione delle società dal registro delle imprese che è idonea a determinare interruzione del processo, Si è esclusa l’interruzione con riguardo alla fusione tra società, questo tanto con riguardo alla fusione in senso stretto quanto a quella per incorporazione. La fusione non può essere equiparata alla morte, tutto nasce dal fatto che il catalogo degli eventi interrativi nasce con riferimento alla persona. Le sez unite hanno escluso che la fusione determini l’interruzione del processo, queste due sentenze non sono perfettamente sovrapponibili. Nel 2006 hanno escluso che la fusione determinasse il venir meno della società, nel 2021 ha riconosciuto che la società viene meno ma ciò nonostante ha ritenuto che questa vicenda non sia in grado di determinare interruzione del processo. Tali eventi privano la parte o il rappresentante legale tali da incidere sul concreto esercito del diritto di difesa. Eventi relativi al difensore costituito Come sappiamo nella generalità dei casi, la parte esercita nel processo il suo diritto di difesa tramite il difensore, quantomeno nei processi dinanzi al tribunale, corte d appello e cassazione, la parte è tenuta a stare in giudizio tramite un difensore munito di procura il quale compie e riceve nell interesse della parte gli atti del processo non riservati personalmente alla parte. Tali eventi sono disciplinati dallarticolo 301 Morte, radiazione e sospensione dall albo. In base agli ultimi due, il difensore perde lo ius postulandi cioè la qualità di difensore Art 301 Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso (1).
Ciò dimostra come il processo penda già prima della costituzione delle parti, potendosi interrompere. Se prima della costituzione(1) sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio [ 75 c.p.c.] di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto (2) (3), salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis [ 125 disp. att.] Il processo si interrompe automaticamente perché non essendoci difensore costituito la morte della parte non consente di difendersi Art 125 La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazionedell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Se la parte è costituita a mezzo di difensore, l’evento relativo alla parte non determina interruzione automatica, ma l’interruzione si verifica se l’evento e dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal difensore Art 300 Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (1) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti (2). Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente. (In mancanza di dichiarazione dell evento il processo continua, il difensore sta in giudizio nell interesse della parte colpita dall evento es della parte defunta nei cui confronti sarà emanata la sentenza. Si parla di ultra attività della procura al difensore. Si
rimette al difensore, in accordo con gli eredi, la scelta di interrompere il processo o continuarlo in nome della parte defunta. La sentenza farà stato fra gli eredi e aventi causa) (problema che si e posto in giurisprudenza, e se questo fenomeno di ultra attività della procura, poiche gli eventi che colpiscono la parte costituita a mezzo di difensore non producono l interruzione ma danno luogo ad interruzione solo se dichiarati, in mancanza di interruzione il processo prosegue. Ci si è chiesti se tale fenomeno valga solo per il singolo grado di giudizio oppure valga anche per i gradi di impugnazione in particolare in caso di evento interruttivo non dichiarato in primo grado se il difensore della parte defunta sia legittimato a notificare la sentenza se la notificazione al difensore della parte defunta sia idonea a far decorrere termine breve dell impugnazione e se il difensore della parte colpita dall evento non dichiarato, possa proporre impugnazione. L ultrattività vale o meno anche nel passaggio ai gradi di giudizio successivi al primo? Il problema e complesso , da un lato c’è l’interesse degli eredi della parte defunta che potrebbero non essere a conoscenza del processo e hanno interesse a che il processo sia proseguito nei loro confronti. Es avvocato della parte defunto non sa che ci son o eredi o non li avverte, se diciamo che il processo può andare avanti e la sentenza impugnata, ce un problema di tutela degli eredi. D’altra parte c’è interesse della controparte cioè quella non colpita dall evento che ignara della dichiarazione potrebbe
producono effetti a meno che venga riaperta l istruzione in questo caso il processo si interrompe perché la causa e rimessa in istruttoria) -Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell evento perché non ce il difensore. Quindi logicamente se la parte è costituita a mezzo di difensore, la morte della parte non interrompe il processo, se invece la parte non si è costituita la morte interrompe il processo subito cosi come se la parte sta in giudizio personalmente. Recap L’interruzione consegue a una serie di eventi che sono tali da incidere sull esercizio del diritto di difesa, il processo si arresta in attesa che siano ripristinate le condizioni per un corretto esercizio d tale diritto. Distinguiamo eventi interruttivo che colpiscono la parte o il rappresentante legale e sono morte perdita della capacita di stare in giudizio, cessazione della capacita e altri eventi. Eventi relativi al difensore sono sospensione e radiazione dall’albo e per la giurisprudenza anche la cancellazione volontaria dall’albo. Gli eventi relativi al difensore costituito interrompono automaticamente il processo. Gli eventi relativi alla parte o al rappresentante distinguiamo: Se colpiscono la parte non costituita o la parte costituita personalmente interruzione avviene automaticamente
Se colpiscono la parte costituita a mezzo di difensore l’interruzione avviene dopo la dichiarazione di tale evento Se colpisce il contumace ha effetto dopo che viene dichiarata dall ufficiale giudiziario Se l’evento si verifica dopo la rimessone della causa in decisione non produce effetto a meno che la causa non sia rimessa in istruzione. Effetti della interruzione Art 304 mediante rinvio al 298 che disciplina effetti della sospensione “In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell'articolo 298 (1).” La sentenza pronunciata nonostante l interruzione del processo, è una sentenza invalida. Il processo interrotto può riprendere Art 305 Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (1)dall'interruzione, altrimenti si estingue. Abbiamo due modalità attraverso cui il processo interrotto può riprendere e sono: la prosecuzione o la riassunzione. La prosecuzione si ha quando l’iniziativa di ripresa del processo è della parte che ha subito l’evento interruttivo o dal rappresentante o dagli eredi. La riassunzione si ha quando l’iniziativa è assunta dalla controparte non colpita dall evento. Questa e un ipotesi di estinzione per inattività delle parti. Richiamiamo un problema on riguardo ai casi di interruzione automatica. Il 305 fa ricorrere il termine dall interruzione. Questa disciplina non crea problemi quando l’interruzione presuppone la dichiarazione del difensore perché n questo caso la controparte e resa edotta dell evento e dei termini. Problema riguarda la interruzione automatica senza che la controparte sia portata a conoscenza dell evento che dunque essa potrebbe legittimamente ignorare. La dottrina aveva etichettato come - Un termine perentorio previsto a pena di estinzione del processo, non può decorrer a partire da un evento che la parte potrebbe non conoscere. Si era posta questione di costituzionalità, la corte dichiarò L incostituzionalità dell’articolo 305 combinato al 301 e poi al 299 nell parte in cui facevamo decorrere termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, ai sensi