
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
L'interruzione automatica e volontaria del processo penale in base all'artt. 299-305 c.p.c. Verranno esaminati gli eventi che possono interrompere la parte e il difensore, come la morte, la perdita di capacità processuale, la cessazione della rappresentanza legale, la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo. Sarà inoltre discusso l'effetto della sospensione, che include la sospensione di atti processuali e la ripristino dei termini in corso.
Tipologia: Appunti
1 / 1
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

(Artt. 299 – 305 c.p.c.)
Arresto temporaneo dell’iter processuale
Eventi che possono colpire la parte: ↓ morte, perdita della capacità processuale; morte, perdita della capacità del rappresentante; cessazione della rappresentanza legale.
Se uno di questi eventi avviene:
Eventi che possono colpire il difensore: ↓ morte; radiazione; sospensione dall’albo
in questi casi la interruzione è automatica.
Effetti: ↓
Durante la sospensione, non possono essere compiuti atti del processo. La sospensione interrompe i termini in corso i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione. Si arriva all’estinzione per mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio di 6 mesi.