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Valori e Istituzioni Penitenziarie: Riconoscimento dei Diritti e Rieducazione dei Detenuti, Appunti di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale

I valori fondamentali della giustizia penitenziaria, come il riconoscimento dei diritti della persona privata della libertà, la differenziazione tra imputati e condannati, e la rieducazione attraverso trattamenti individuali. Vengono anche menzionate le norme specifiche per i tossicodipendenti e le misure alternative alla detenzione. Il documento illustra anche le funzioni e le responsabilità degli istituti di misure di sicurezza, come i centri di servizio sociale UEPE, e le diverse tipologie di istituti penitenziari.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 30/09/2021

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17. INTERVENTI IN AMBITO PENALE E PENITENZIARIO.
CENNO ALLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO:
—> L. 354/75 NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULL’ESECUZIONE DELLE
MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA’. Ha riformato il sistema penitenziario dal
punto di vista dei principi ispiratori, sostituendo il regolamento carcerario fascista in attuazione da
quanto previsto all’ART. 27 comma 3 della COST.: le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena deve essere
pertanto tendenzialmente rieducativa, si prevede dunque l’inclusione di una serie di attività e interventi
finalizzati al reinserimento
sociale del condannato. La legge contiene le regole fondamentali x ciò che attiene l’esecuzione della
pena: prevede diverse modalità di esecuzione, delineando un sistema articolato di cui il carcere è solo un
aspetto, dato che sono previste varie misure alternative alla detenzione e diverse opportunità x attività
trattamentali (= interventi finalizzati a formare o a consolidare nei detenuti le attitudini sociali e civili, ai
fini della risocializzazione e dell’inclusione). Valori:
-Riconoscimento dei diritti della persona, anche privata della libertà
-Principio della differenziazione tra imputati e condannati
-Rieducazione del detenuto attraverso un trattamento individuale costituito da istruzione, formazione
da lavoro e da attività culturali, ricreative, sportive
-Introduzione di misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione
domiciliare)
-Norme particolari a favore di persone con dipendenza patologica/malattie gravi
-Controllo della magistratura di sorveglianza durante l’esecuzione della pena.
—> L. 663/86 (LEGGE GOZZINI). Possibilità x il condannato di ottenere le misure alternative
direttamente dallo stato di libertà, con lo scopo di sottrarlo al contatto con le dinamiche diseducative del
carcere (favorire il reinserimento nella società tramite le misure alternative e la previsione di
meccanismi che incentivino la partecipazione/collaborazione attiva del detenuto).
—> L. 165/98 (LEGGE SIMEONE-SARACENI). Riduzione sovraffollamento nelle carceri. Modifiche
volte ad assicurare l’accesso alle misure alternative a tutti i condannati aventi i requisiti, con particolare
attenzione alle categorie più svantaggiate (alcolisti, genitori soli...).
—> ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI per quanto riguarda il SS:
- DPR. 309/90, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in cui x i
tossicodip sono previste misure specifiche in alternativa al carcere
-DLGS 230/99, riordino della medicina penitenziaria tutela della salute diritto dei detenuti di
competenza del SSN
-DPR 230/00, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della libertà
-L. 154/05 trasforma i Centri di servizio sociale x adulti istituiti dalla riforma del ’75 in UEPE
-DL 146/13 + L. di conversione 10/14, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
-L. 67/14, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili si introduce la sospensione con messa alla prova anche x gli adulti
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17. INTERVENTI IN AMBITO PENALE E PENITENZIARIO.

CENNO ALLE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO:

—> L. 354/75 NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULL’ESECUZIONE DELLE

MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA’. Ha riformato il sistema penitenziario dal punto di vista dei principi ispiratori, sostituendo il regolamento carcerario fascista in attuazione da quanto previsto all’ART. 27 comma 3 della COST.: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La pena deve essere pertanto tendenzialmente rieducativa, si prevede dunque l’inclusione di una serie di attività e interventi finalizzati al reinserimento sociale del condannato. La legge contiene le regole fondamentali x ciò che attiene l’esecuzione della pena: prevede diverse modalità di esecuzione, delineando un sistema articolato di cui il carcere è solo un aspetto, dato che sono previste varie misure alternative alla detenzione e diverse opportunità x attività trattamentali (= interventi finalizzati a formare o a consolidare nei detenuti le attitudini sociali e civili, ai fini della risocializzazione e dell’inclusione). Valori:

- Riconoscimento dei diritti della persona, anche privata della libertà

- Principio della differenziazione tra imputati e condannati

- Rieducazione del detenuto attraverso un trattamento individuale costituito da istruzione, formazione

da lavoro e da attività culturali, ricreative, sportive

- Introduzione di misure alternative alla detenzione (semilibertà, affidamento in prova, detenzione

domiciliare)

- Norme particolari a favore di persone con dipendenza patologica/malattie gravi

- Controllo della magistratura di sorveglianza durante l’esecuzione della pena.

—> L. 663/86 (LEGGE GOZZINI). Possibilità x il condannato di ottenere le misure alternative direttamente dallo stato di libertà, con lo scopo di sottrarlo al contatto con le dinamiche diseducative del carcere (favorire il reinserimento nella società tramite le misure alternative e la previsione di meccanismi che incentivino la partecipazione/collaborazione attiva del detenuto). —> L. 165/98 (LEGGE SIMEONE-SARACENI). Riduzione sovraffollamento nelle carceri. Modifiche volte ad assicurare l’accesso alle misure alternative a tutti i condannati aventi i requisiti, con particolare attenzione alle categorie più svantaggiate (alcolisti, genitori soli...). —> ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI per quanto riguarda il SS:

- DPR. 309/90, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, in cui x i tossicodip sono previste misure specifiche in alternativa al carcere

- DLGS 230/99, riordino della medicina penitenziaria → tutela della salute diritto dei detenuti di

competenza del SSN

- DPR 230/00, regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e

limitative della libertà

- L. 154/05 → trasforma i Centri di servizio sociale x adulti istituiti dalla riforma del ’75 in UEPE

- DL 146/13 + L. di conversione 10/14, Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei

detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

- L. 67/14, disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei

confronti degli irreperibili → si introduce la sospensione con messa alla prova anche x gli adulti

- DPCM 84/15, regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici

dirigenziali e delle dotazioni organiche → introduce Dipartimento x la giustizia minorile e di comunità, cui fanno riferimento gli UEPE (prima facevano capo al Dip x l’amm.ne penitenziaria). MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA -> si occupa della fase esecutiva della pena. Giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) + organo collegiale (tribunale di sorveglianza) che esercitano le funzioni di vigilanza sugli istituti penitenziari.

  • MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA. Decide riguardo alcuni benefici richiedibili dai detenuti/ internati e sui reclami che essi possono presentare riguardo ai provvedimenti dell’amm.ne penitenziaria:

- Approva il programma di trattamento del detenuto

- Decide sulla concessione di permessi, liberazione anticipata, remissione del debito,

sospensioni/differimenti nell’esecuzione della pena, espulsioni di detenuti stranieri, prescrizioni relative alla libertà controllata.

- Autorizza ricoveri ospedalieri e visite specialistiche

- Autorizza su parere della direzione dell’istituto, l’ingresso di persone estranee all’amm.ne

penitenziaria (volontari, formatori...)

- Sovrintende all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione

- Provvede all’applicazione delle misure alternative in via provvisoria

- Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione- esecuzione-revoca

delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario

- Determina in merito alle richieste di conversione-rateizzazione delle pene pecuniarie

- Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia

  • TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA. Organo competente x le misure alternative alla detenzione. 2 magistrati di sorveglianza + 2 giudici non togati (psicologia, ss, pedagogia, psichiatria, criminologia). È competente x:
    • Affidamento in prova al ss
    • Detenzione domiciliare
    • Semilibertà
    • Liberazione condizionale
    • Funzioni d’appello verso le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza e di abitualità/professionalità nel reato o di tendenza a delinquere
    • Giudica sulle impugnazioni contro le sentenze di condanna-proscioglimento x quanto riguarda le misure di sicurezza Contro le ordinanze del procedimento di sorveglianza si può ricorrere in Cassazione. ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO -> l’org.ne attivata con la riforma del 2015 prevede che il Ministero della Giustizia sia articolato in 4 Dipartimenti, al cui interno sono collocate le direzioni generali coi relativi uffici:
  1. DIP. PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, si occupa della regolamentazione dell’attività amm.va connessa al processo civile e al processo penale, degli ordini prof.li, dell’attività internazionale

detenuti in transito. La separazione dei condannati dagli imputati è considerata una condizione di fondamentale importanza x la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza. La legge distingue tra case mandamentali e case circondariali

  1. ISTITUTI X L’ESECUZIONE DELLE PENE -> adibiti alla reclusione di chi ha sentenza definitiva di condanna. Suddivisione tra case di arresto (mai istituite) e case di reclusione, con la previsione di realizzare sezioni di case di reclusione presso le case circondariali
  2. ISTITUTI X MISURE DI SICUREZZA -> classificati in:

- Colonie agricole

- Case di lavoro

- Case di cura e custodia e ospedali psichiatrici giudiziari SOSTITUITI dalle

Residenze x l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) previste da: L. 9/12 - DLGS 81/

  1. CENTRI DI OSSERVAZIONE, avviati sperimentalmente nell’istituto di rebibbia, dove il reparto venne adibito ad altre funzioni. TIPOLOGIE ISTITUTI PENITENZIARI:
  • CASE CIRCONDARIALI: istituti più diffusi (1 in ogni città sede di tribunale). Persone in attesa di giudizio e condannati a pene >5 anni (diversa assegnazione in caso di esigenze particolari). I condannati con una pena (o un residuo) >2 anni, senza particolari problemi di custodia, possono essere assegnati alle case mandamentali; i condannati all’arresto/pena max 5 anni possono essere affidati alle case circondariali
  • CASE DI RECLUSIONE (O CASE PENALI): istituti adibiti all’espiazione delle pene
  • ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA X IL TRATTAMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI: previsti a seguito del DPR 309/90, vi si svolgono attività x la riabilitazione dei tossicodipendenti, anche con la collaborazione di comunità terapeutiche esterne al carcere
  • ISTITUTI A CUSTODIA ATTENUATA X DETENUTE MADRI: donne in gravidanza o madri con figli >6 anni. CHI OPERA NEGLI ISTITUI PENITENZIARI: ci sono
  • Direttore, centro di governo dell’istituto; organizzazione funzionale, governo disciplinare, supervisione contabile-amm.va, coordinamento attività osservazione-trattamento dei detenuti; raccordo con attività del magistrato di sorveglianza, collegamento con ambiente esterno
  • Operatori dell’area amministrativo-contabile e di segreteria, gestione contabilità penitenziaria e affari generali
  • Polizia penitenziaria, garantisce legalità e sicurezza negli istituti, partecipa osservazione- trattamento detenuti in collaborazione con gli operatori dell’area pedagogica
  • Personale sanitario, i detenuti hanno iscrizione SSN e esenzione ticket. Le asl gestiscono gli interventi specialistici tramite SerD e CSM
  • Educatori, predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti scuola, lavoro, formazione, attività culturali, ricreative, sportive, attività proposte dal volontariato, iniziative proposte dalla comunità esterna. Fanno parte dell’èquipe di osservazione-trattamento. UEPE: istituiti dalla L. 154/05 che ha mod. art. 72 ordinamento penitenziario. Funzioni:
  1. AIUTO, sostenere la persona durante l’espiazione della pena, stimolarla ad essere più consapevole dei suoi doveri e diritti di cittadino, favorire il reinserimento nella società in modo da limitare la possibilità di recidiva
  2. CONTROLLO, verificare che l’esecuzione delle misure si svolga secondo le regole stabilite dall’autorità giudiziaria. Finalità di contribuire a migliorare la sicurezza sociale. Incontrando con regolarità gli utenti in ufficio/ lavoro/ famiglia/istituto, gli operatori dell’uepe seguono l’esecuzione della misura, in collegamento con altri servizio socio-ass.li della zona in cui operano, in modo che l’esecuzione della misura sia calibrata sulle esigenze rieducative della persona. Funzioni:
  • Svolgono su richiesta autorità giudiziaria inchieste utili a fornire dati occorrenti x applicazione, modificazione, proroga e revoca delle misure di sicurezza
  • Indagini socio-familiari e osservazione del comportamento x l’applicazione misure alternative detenzione
  • Propongono all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedo affidamento in prova/detenzione domiciliare
  • Controllano esecuzione dei programmi da parte degli ammessi e riferiscono all’autorità giudiziaria, proponendo interventi di modificazione/revoca
  • Su richiesta direzioni istituti penitenziari, prestano consulenza x favorire il buon esito del trattamento penitenziario
  • Svolgono le attività prescritte dalla legge e dal regolamento. PERSONALE UEPE: direttore, responsabili aree d’organizzazione dell’ufficio (area di ss, area amm.va, area contabile), coordinatori di zona, as, esperti (psicologi), collaboratori amm.vi, contabili, personale polizia penit. L’as può essere considerato il ponte tra carcere e società: si occupa delle misure alternative alla detenzione, rapportandosi con magistratura, personale istituti penitenziari, funzionari UEPE che collaborano con gli enti locali, ass. volontariato, coop.sociali ecc, x realizzare azioni volte al reinserimento-inclusione detenuti e con le forze di polizia x l’azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica. I compiti del uepe possono essere suddivisi in relazione alla condizione penitenziaria dei destinatari degli interventi:
  • Internati in carcere/domiciliari
  • Richiedenti/ammessi alle misure alternative
  • Sottoposti misure di sicurezza
  • Dimessi/appena tornati alla vita libera
  • Imputati/indagati che chiedono la sospensione del processo con messa alla prova. COLLABORAZIONE COI SST: soprattutto allo scopo di favorire il reinserimento e l’inclusione sociale. Sst può essere coinvolto nei progetti di aiuto elaborati dall’uepe x erogazione di contributi di

mediatori culturali/interpreti). Collaborano all’osservazione-trattamento anche personale sanitario, volontari, cappellano, insegnanti, nell’ambito di un gruppo allargato definito gruppo di osservazione e trattamento (GOT). Per raccogliere le info necessarie, l’as incaricato del caso incontra:

  • Detenuto
  • Famiglia
  • Operatori interni al carcere che hanno a che fare con lui (educatori, polizia penitenziaria), volontari, cappellano, insegnanti...
  • Operatori di altri servizi che si occupano della persona (serd, sma, mediatori culturali) L’as incontra le persone cui l’interessato può riferirsi fuori dal carcere. Se i riferimenti esterni (famiglia, lavoro, servizi...) si trovano in un territorio diverso, l’as attiva l’uepe competente x territorio. Gli elementi raccolti e l’analisi effettuata confluiscono in un documento finale inviato all’istituto penitenziario x contribuire a definire il programma di trattamento che costituisce la relazione di sintesi o di osservazione del detenuto, richiesta dal tribunale o dal magistrato di sorveglianza all’équipe penitenziaria x l’eventuale applicazione di misure alternative-permessi premio. In carcere, x pianificare il trattamento, si tengono periodicamente équipe a cui l’as partecipa.
  • LAVORO ESTERNO -> art. 21 ord. Pen. prevede la possibilità di lavorare-corsi formazione prof.le fuori dal carcere senza scorta. La concessione viene data dal direttore del carcere e va approvata dal magistrato di sorveglianza. Finito il lavoro il detenuto torna immediatamente, seguendo un itinerario molto preciso. Nel 2001 è stata data possibilità di accesso anche alle madri di bambini >10 anni (o ai padri se la madre è impossibilitata) x prestare assistenza ai figli. Quando è richiesto dalla direzione dell’istituto, l’uepe effettua colloqui di sostegno e interventi diretti a verificare che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti-dignità.
  • PERMESSI PREMIO E LICENZE -> art. 30-ter ord. Pen. sono parte integrante del programma di trattamento: vengono assegnati x coltivare interessi familiari, culturali, di lavoro, concessi ai detenuti non socialmente pericolosi che hanno tenuto una condotta regolare e scontato 1⁄4 o 1⁄2 pena, a seconda della gravità del reato. Non può superare la durata di 15 gg e non più di 45 gg in tutto durante l’anno. Le LICENZE possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà o agli internati. Max 45 gg di licenza all’anno. Gli internati max 45gg di licenza all’anno + 1 nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata x il riesame della pericolosità sociale. Se permesso-licenza prevedono la permanenza sul territorio, l’uepe su richiesta dell’autorità giudiziaria verifica la disponibilità di coloro presso cui la persona intende recarsi, i risultati della verifica vengono documentati in una relazione scritta che si invia all’istituto; se si realizzano nel territorio e il programma lo prevede, uepe verifica l’andamento del beneficio; se si svolge in un territorio diverso si attiva uepe di competenza.
  • REMISSIONE DEL DEBITO -> provvedimento premiale previsto nell’art.6 dpr 115/02. Esenzione dei condannati/internati dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del mantenimento in istituto. È possibile a patto che la persona si trovi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta: uepe fornisce consulenza e sostegno a chi richiede questo beneficio e fornisce una relazione scritta, accompagnata dai documenti che attestano la situazione economica della persona al magistrato di sorveglianza.
  • CURA NELLE RELAZIONI FAMILIARI -> artt. 28-45 ord.pen. particolare attenzione al mantenimento, miglioramento, ristabilimento dei rapporti affettivi familiari del detenuto, integrando un’azione di assistenza alle loro famiglie, anche x rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale, facilitando l’interazione tra detenuto e famiglia e ponendo attenzione alle crisi

(es. separazione-ritorno), anche avvalendosi della collaborazione di enti pubblici e privati qualificati. UEPE E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE: def. Misura alternativa alla detenzione o di comunità prevista dal Consiglio d’Europa: “sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore” → trascorrere la pena all’esterno in tutto o in parte, attenendosi a determinati comportamenti. L’insieme dei comportamenti cui attenersi è indicato come PROGRAMMA DI TRATTAMENTO (stabilito possibilmente col coinvolgimento dell’interessato). La decisione sulla concessione delle misure alternative spetta al tribunale di sorveglianza o al magistrato di sorveglianza in caso di misure provvisorie. Gli uepe, x provvedere all’esecuzione delle misure alternative, collaborano con gli enti locali, associazioni, cooperative sociali, servizi pubb e priv del territorio x l’azione di inclusione sociale, con le fdo x l’azione di controllo e contrasto della criminalità.

- INDAGINE SOCIALE RIGUARDO A PERSONE CON PENA SOSPESA, IN ATTESA DI

MISURE ALTERNATIVE art.656 cpp -> può essere disposta x il condannato che richiede l’ammissione a una qualche misura, prima ancora di entrare in carcere. Un as + psi uepe effettuano con la persona-famiglia dei colloqui in ufficio-a domicilio. Uepe acquisisce documenti (certificato penale, sentenza, certificati anagrafici, documentazione relativa al lavoro); se la persona dichiara di lavorare, uepe verifica. L’as contatta anche altri eventuali ss o sanitari coinvolti con la situazione della perona-famiglia. Vengono consultate le fdo del territorio. Si elabora una relazione scritta da inviare al tribunale di sorveglianza, che decide se accordare la misura alternativa richiesta.

  • SEMILIBERTA’ artt. 48-50 ord.pen. -> trascorrere il giorno fuori dal carcere x lavorare/curare le relazioni familiari-sociali e la notte dentro. Può ottenerla chi ha scontato 1⁄2 o 2/3 della pena, secondo la gravità del reato. Il direttore dell’istituto (in collaborazione con uepe) predispone il programma di trattamento, di cui mantiene titolarità-responsabilità. Se il programma prevede un lavoro, il datore di lavoro è sempre a conoscenza della posizione giuridica dell’impiegato e sottoscrive il programma di trattamento, e la retribuzione avviene per il tramite dell’istituto. In fase di attuazione, l’uepe:
    • Verifica che il condannato semilibero svolga il lavoro secondo il programma di trattamento approvato dal magistrato di sorveglianza
    • Monitora il corretto svolgimento della misura aiutando la persona ad affrontare le difficoltà sia nell’ambiente di lavoro sia nelle relazioni familiari-sociali
    • Periodicamente, l’as riferisce sull’andamento della misura alla direzione del carcere, durante la riunione di équipe e/o con una relazione scritta periodica
  • AFFIDAMENTO IN PROVA AL SS art. 47 ord.pen. -> si svolge totalmente nel territorio e consente di evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. Restare fuori dal carcere x un periodo uguale a quello della pena da scontare, attenendosi a determinate prescrizioni. Se il condannato mantiene un comportamento corretto, si estinguo la pena e ogni altro effetto penale. Concesso con una pena/residuo >6anni x tossicomani/ alcolisti che hanno in corso/intendono sottoporsi a un programma terapeutico (se affetto da AIDS/grave deficienza immunitaria/malattia grave l’istanza va corredata dalla certificazione dello stato di salute).

alternativa, la invia al tribunale di sorveglianza, che decide.

  • DETENZIONE DOMICILIARE ED ESECUZIONE DELLA PENA PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO art. 47-ter ord.pen. -> ammessi i condannati con una pena/residuo inferiore ai 2 anni e, in caso di particolari necessità familiari, lavorative, ecc, anche >4 anni. È finalizzata a permettere al condannato di proseguire le attività di cura, assistenza familiare, istruzione prof.le già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione anche dopo che la sentenza è divenuta definitiva, evitando la carcerazione e le relative conseguenze negative. Consiste nell’esecuzione della pena in una casa privata, in luogo pubblico di cura-assistenza-accoglienza. Se l’esecuzione della pena non è iniziata, il pm la sospende. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro 30gg può presentare l’istanza di concessione della misura, che viene trasmessa dal pm al tribunale di sorveglianza che decide entro 45gg. Uepe effettua inchiesta sociale. Prescrizioni: obblighi accudimento figli/altri familiari, h, limiti negli spostamenti, impegni di lavoro. Il tribunale dà disposizione x interventi dell’uepe, che di norma invia ai detenuti domiciliari un invito a rivolgersi all’ufficio: x i bisogni rilevati (casa, sussidi, ad, lavoro...) l’as mette in contatto la persona con gli altri servizi socio-ass.li della zona di residenza; e svolge funzioni di sostegno. Le funzioni di controllo spettano alle fdo. L’as riferisce al magistrato sulla situazione della persona, x permettere una valutazione del caso e l’eventuale modifica delle prescrizioni. La detenzione domiciliare può venire concessa con meno restrizioni a persone malate in programma di cura-assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere impegnate nell’assistenza ai casi di AIDS. In questi casi uepe svolge funzione di sostegno-controllo della realizzazione dei programmi. Art. 47-quinquies introduce la misura della detenzione domiciliare speciale x le detenute madri di bambini >10 anni. Si prevede l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi, salvo i casi trattati all’art.4-bis ord.pen.

- LIBERAZIONE CONDIZIONALE -> concessa a chi ha scontato 30 mesi e comunque almeno metà

della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni di pena e non meno di 3/4 ; x gli ergastolani gli anni scontati devono essere 26). Bisogna aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. UEPE E MISURE DI SICUREZZA: quando il magistrato deve decidere se applicare-modificare- prorogare-revocare una misura di sicurezza, chiede all’uepe di svolgere un’inchiesta e di scrivere una relazione in merito (utile alla valutazione della pericolosità sociale) e l’ufficio interpella, oltre all’interessato- famiglia, anche gli altri uffici/organi istituzionali coinvolti. Nel corso dell’esecuzione, l’interessato è affidato alla pubblica sicurezza x la sorveglianza; all’uepe x il sostegno-assistenza, che attua un intervento diretto a orientare l’interessato verso eventuali risorse presenti nel territorio.

  • LIBERTA’ VIGILATA -> imposta in vari casi:
  • Dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori a 10 anni e ai condannati recidivi.
  • Detenuti in permesso-licenza
  • Condannati a cui è stata concessa la liberazione condizionale La persona deve sottostare a prescrizioni fissate dal magistrato, tra cui:
  • Obbligo di conservare il verbale delle prescrizioni e di presentarlo a ogni richiesta
  • Obbligo di essere sempre reperibile
  • Divieto di trasferire la residenza da comune a comune senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza e nell’ambito del comune senza preavvisare l’organo di polizia e il centro di ss
  • Obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza. Uepe svolge interventi di sostegno-assistenza al fine del loro reinserimento sociale. UEPE E MESSA ALLA PROVA, L. 67/14 -> Sospensione del processo penale con messa alla prova, richiedibile dagli imputati di reati che prevedono la reclusione fino a 4 anni, o pena pecuniaria, o x i quali è prevista la citazione diretta a giudizio. Alla richiesta va allegato un programma di recupero definito con l’uepe, che l’imputato si impegna a realizzare, venendo affidato al ss x tutto il periodo di prova. Durata max 2 anni (x reati sanzionati con pena detentiva) o di 1 anni (reati sanzionati con pena pecuniaria). L’esito positivo comporta l’estinzione del reato. L’esito negativo x reiterata e grave trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, x il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, x la commissione di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello x cui si procede, implica la revoca della misura e la ripresa del procedimento. Uepe ricopre una funzione centrale in questo istituto, che ha comportato un mutamento di approccio prof.le e l’attivazione di nuove prassi sul piano organizzativo. Per gli as aumentano e si modificano gli interlocutori: persone indagate/imputate, avvocati di riferimento, enti con cui si svolgono i lavori di pubblica utilità e quelli che si occupano di mediazione penale (oltre ai sst). Attività svolte dall’uepe:
  • Imputato RICHIEDE ALL’UEPE DI PREDISPORRE UN PROGRAMMA DI TRATTAMENTO, depositando gli atti rilevanti del procedimento penale e le osservazioni e le proposte che ritiene di fare. l’as svolge un colloquio di segretariato e apre il fascicolo
  • Uepe svolge INDAGINE SOCIO-FAMILIARE, redige il programma di trattamento (in collaborazione con l’interessato) in base a quanto emerso; verifica il consenso dell’imputato e la disponibilità dell’ente in cui svolgere il lavoro di pubblica utilità
  • Uepe TRASMETTE AL GIUDICE IL PROGRAMMA almeno 10gg prima dell’udienza, con l’indagine socio-familiare e le considerazioni che motivano i punti del programma. Riferisce sulle possibilità economiche dell’imputato, sulla capacità/possibilità di svolgere attività riparatorie, di partecipare ad attività di mediazione...
  • Uepe TIENE INFORMATO IL GIUDICE dell’attività svolta e del comportamento dell’imputato almeno ogni 3 mesi (o in base alla scadenza stabilita nel provvedimento)
  • Uepe PUO’ PROPORRE MODIFICHE AL PROGRAMMA, abbreviazioni, o la revoca
  • Storia del soggetto e ricostruzione del contesto in cui è stato compiuto il reato
  • Punti di forza e debolezza della persona nei vari ambiti della sua vita: sfera personale, vita familiare, abitazione, lavoro, studio, situazione sanitaria, relazioni sociali, rapporti con le istituzioni, atteggiamento nei confronti del reato, disponibilità a riparare quanto si è fatto
  • Valutazione complessiva
  • Hp di progetto individuale
  • VERIFICHE LAVORATIVE -> sia durante le indagini di ss sia x valutare l’andamento delle misure alternative, uepe compie verifiche sugli impegni di lavoro degli utenti. Fa parte delle verifiche lavorative una raccolta preliminare di documenti (visura camerale, contratto di lavoro, busta paga...). Le verifiche si svolgono in modo diverso a seconda dell’obiettivo da realizzare:
  • se la PERSONA CONDANNATA E’ IN STATO DI LIBERTA’ serve a raccogliere elementi sull’attività che svolge. Si procede con riservatezza (datore/colleghi possono non sapere)
  • PERSONA IN STATO DETENTIVO, serve x valutare la concretezza e idoneità delle opportunità lavorative, ai fini della concessione delle misure alternative e del corretto svolgimento della pena. Il datore sa della condizione giuridica della persona
  • AFFIDATO-SEMILIBERO, serve a controllare l’effettivo svolgimento dell’attività, a monitorare l’impegno e il livello di inserimento nel lavoro, ad affrontare eventuali problemi; l’as può compiere visite sul luogo di lavoro anche senza preavviso. RAPPORTI TRA PERSONE CONDANNATE E FIGLI MINORI: l’ord.pen. e altre norme collegate prevedono disposizioni x regolare e facilitare i rapporti tra i genitori condannati e i loro figli minori.

- RINVIO DELL’ESECUZIONE DELLA PENA E MISURE ALTERNATIVE X MADRI

CONDANNATE -> apposite misure di rinvio o alternative alla detenzione:

  • Se la condannata è in gravidanza o il figlio >1 anno l’esecuzione viene rinviata
  • Se il figlio ha fino a 3 anni, l’esecuzione può essere rinviata su valutazione del giudice
  • Se il figlio ha fino a 10 anni, la madre può usufruire della detenzione domiciliare speciale (tranne x reati gravi, art. 47-quinquies L. 354/75)
  • Se il figlio ha fino a 10 anni, può prendersi cura di lui con le stesse modalità previste x il lavoro esterno Assistenza all’esterno e detenzione domiciliare possono essere concesse anche al padre detenuto se la madre è impossibilitata e non vi è modo di affidare il figlio ad altri. La concessione di questi benefici va valutata caso x caso (tranne 1 punto), perché non deve esserci pericolo di reiterazione x la donna.

- POSSIBILITA’ DI TENERE PRESSO DI SE’ I FIGLI -> le madri in carcere possono tenere con sé i

figli fino a 3 anni: x la cura e l’assistenza dei bambini l’amm.ne penitenziaria organizza appositi asili nido (quando è possibile ubicato al piano terra x avere spazi verdi, sala giochi, servizi igienici, cortile esterno con giochi...). La L. 62/11 ha previsto la creazione di ISTITUTI A CUSTODA ATTENUATA (ICAM, 5 in Italia, MI, VE, TO, AV, CA) dedicati alla detenzione di madri con figli sotto i 12 anni. Strutture realizzate in una sede esterna agli istituti penitenziari, con dispositivi di sicurezza non riconoscibili dai bambini (es. agenti in borghese), x consentire ai minori di trascorrere i loro primissimi anni in un ambiente

familiare, riducendo il rischio d’insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale. Tale legge prevede anche la realizzazione di CASE FAMIGLIA PROTETTE x genitori con figli >10 anni, quando non sia possibile eseguire la misura della detenzione presso un’abitazione privata (nel 2018 a RO, MI).

- SOSTEGNO AI RAPPORTI CON I FIGLI X GENITORI IN CARCERE -> in caso di trasferimenti,

il criterio di scelta dell’istituto penitenziario dev’essere quello della maggiore vicinanza possibile al luogo di residenza della famiglia. Quando il genitore in carcere ha figli >10 anni è possibile concedere un n° di visite-colloqui maggiore rispetto a quello previsto dal regolamento, o autorizzare il genitore a trascorrere parte della giornata insieme ai congiunti in appositi locali-aree verdi. Il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della giustizia, l’Autorità garante x l’infanzia e l’adolescenza e l’Associazione “Bambinisenzasbarre” onlus, nel 24 ha definito la Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti, rinnovato nel 2016.