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Diritti e garanzie dei detenuti: analisi Costituzione 1948 e norme penitenziarie - Prof. B, Appunti di Diritto Penitenziario

Una dettagliata analisi dei diritti e delle garanzie dei detenuti, in particolare del diritto alla salute, del diritto di difesa e del divieto di tortura, attraverso l'esame dell'articolo 32 della costituzione italiana e delle norme penitenziarie. Vengono inoltre esaminate le questioni relative alla burocrazia, alla europeizzazione dei diritti dei detenuti e alla distinzione tra scuola classica e positiva. Una panoramica del sistema penitenziario italiano e delle sue regole, nonché delle sue critiche e delle sue evoluzioni storiche.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 28/02/2024

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cecilia000001 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO!
26/09/2023!
Articolo 1 ordinamento penitenziario: legge 26 luglio 1975 n°354 !
Si occupa di trattamento e rieducazione: è suddiviso in vari paragrafi e dice che il
trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità, deve assicurare rispetto
dignità, deve essere imparziale, senza discriminazioni, si dovrà conformare a modelli che
favoriscono la responsabilità, la socializzazione e integrazione. !
Necessità di contatti con l’ambiente esterno, reinserimento sociale e individuazione. Si
ribadisce che la persona è privata della libertà ma si garantiscono diritti fondamentali. !
Negli istituti regna ordine e disciplina e non si possono adottare restrizioni senza
giustificazione. !
I detenuti sono chiamati con il loro nome e il trattamento degli imputati deve essere
rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino a
condanna definitiva (art. 27 costituzione). !
! È dicile collegare l’articolo con la prassi quotidiana. Si tratta di cancellare questo
avvio e si cerca di capire cosa si nasconde tra le righe. !
Collegare l’articolo a tutte le questioni quotidiane: con un’ordinanza del 18 luglio del 2023
un magistrato di sorveglianza: magistrato che ha competenza su un carcere vicino a
Nuoro “vadu e carrus” e ha accolto il reclamo di un detenuto che si lamentava di un
provvedimento dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna: divieto tassativo di
lieviti, farine, preparati di dolci per motivate esigenze di sicurezza. !
Il magistrato di sorveglianza ha riammesso farina e lievito che erano esclusi dal modello
72: modello che elenca il cosiddetto sopravvitto: generi che possono essere acquistati
dalla persona detenuta in più. Questo elenco da anni non conteneva la farina e il lievito
perché poteva creare problemi ai detenuti. !
Il magistrato si è rivolto al comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, al nucleo
artificieri per capire se eettivamente le sostanze possono avere una qualità esplosiva. I
carabinieri hanno sostenuto che ci potrebbero essere pericoli se si usano in modo
particolare unendole ad altre sostanze. !
Via libera ad impiego di farina e lievito ma nell’ordinanza il magistrato parla della
reintroduzione delle sostanze indicando anche i limiti settimanali. È tutto molto preciso e
delimitato. !
Ci sono quindi vari soggetti:!
-magistrato di sorveglianza!
-diritti e doveri in capo a persona detenuta!
Non basta dire che il detenuto ha diritto a determinati cibi se manca la tutela
giurisdizionale. !
È fondamentale in questo caso e in altri casi più importanti come diritto alla salute capire
che ci sono i diritti reclamabili e c’è un’autorità, un dipartimento (amministrativo) che pone
un divieto ma anche un’autorità giudiziaria che può intervenire e decidere. !
Diritto dichiarato e diritto tutelato: se manca la tutela il diritto è inesistente. !
Emergono le caratteristiche per capire i rapporti all’interno di una struttura penitenziaria.!
Circolari DAP: dipartimento amministrazione penitenziaria-> circolari. !
Art 41 bis: carcere duro per i mafiosi + circolare DAP. !
Esempio che fa apire che la vita quotidiana è fatta anche di piccole cose. !
Caso arrivato in Cassazione: magistrato di sorveglianza, Viterbo nel 2016-> rigettava il
reclamo di un detenuto perché sostiene che manca una posizione giuridica che si possa
qualificare davvero come diritto soggettivo. Oggetto della questione: trattenimento da
parte dell’amministrazione penitenziaria di una foto che ragurava la madre defunta del
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DIRITTO PENITENZIARIO

Articolo 1 ordinamento penitenziario: legge 26 luglio 1975 n° Si occupa di trattamento e rieducazione: è suddiviso in vari paragrafi e dice che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità, deve assicurare rispetto dignità, deve essere imparziale, senza discriminazioni, si dovrà conformare a modelli che favoriscono la responsabilità, la socializzazione e integrazione. Necessità di contatti con l’ambiente esterno, reinserimento sociale e individuazione. Si ribadisce che la persona è privata della libertà ma si garantiscono diritti fondamentali. Negli istituti regna ordine e disciplina e non si possono adottare restrizioni senza giustificazione. I detenuti sono chiamati con il loro nome e il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino a condanna definitiva (art. 27 costituzione). ! È difficile collegare l’articolo con la prassi quotidiana. Si tratta di cancellare questo avvio e si cerca di capire cosa si nasconde tra le righe. Collegare l’articolo a tutte le questioni quotidiane: con un’ordinanza del 18 luglio del 2023 un magistrato di sorveglianza: magistrato che ha competenza su un carcere vicino a Nuoro “vadu e carrus” e ha accolto il reclamo di un detenuto che si lamentava di un provvedimento dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna: divieto tassativo di lieviti, farine, preparati di dolci per motivate esigenze di sicurezza. Il magistrato di sorveglianza ha riammesso farina e lievito che erano esclusi dal modello 72: modello che elenca il cosiddetto sopravvitto: generi che possono essere acquistati dalla persona detenuta in più. Questo elenco da anni non conteneva la farina e il lievito perché poteva creare problemi ai detenuti. Il magistrato si è rivolto al comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, al nucleo artificieri per capire se effettivamente le sostanze possono avere una qualità esplosiva. I carabinieri hanno sostenuto che ci potrebbero essere pericoli se si usano in modo particolare unendole ad altre sostanze. Via libera ad impiego di farina e lievito ma nell’ordinanza il magistrato parla della reintroduzione delle sostanze indicando anche i limiti settimanali. È tutto molto preciso e delimitato. Ci sono quindi vari soggetti: -magistrato di sorveglianza -diritti e doveri in capo a persona detenuta Non basta dire che il detenuto ha diritto a determinati cibi se manca la tutela giurisdizionale. È fondamentale in questo caso e in altri casi più importanti come diritto alla salute capire che ci sono i diritti reclamabili e c’è un’autorità, un dipartimento (amministrativo) che pone un divieto ma anche un’autorità giudiziaria che può intervenire e decidere. Diritto dichiarato e diritto tutelato: se manca la tutela il diritto è inesistente. Emergono le caratteristiche per capire i rapporti all’interno di una struttura penitenziaria. Circolari DAP: dipartimento amministrazione penitenziaria-> circolari. Art 41 bis: carcere duro per i mafiosi + circolare DAP. Esempio che fa apire che la vita quotidiana è fatta anche di piccole cose. Caso arrivato in Cassazione: magistrato di sorveglianza, Viterbo nel 2016-> rigettava il reclamo di un detenuto perché sostiene che manca una posizione giuridica che si possa qualificare davvero come diritto soggettivo. Oggetto della questione: trattenimento da parte dell’amministrazione penitenziaria di una foto che raffigurava la madre defunta del

detenuto. L’amministrazione penitenziaria si era tenuta questa foto e quindi sottratta al detenuta. Era stata tolta dalla camera di reclusione, la cella, perché eccedente le misure. Veniva ribadito il diritto all’affettività: tenere la foto della madre. Amministrazione ha tolto la foto e il magistrato ha sostenuto tale scelta affermando che non c’è un diritto soggettivo. Contro il diniego del magistrato, la persona detenuta ricorre in Cassazione: accoglie il ricorso. La cassazione fa un discorso tecnico partendo dal ricorso giurisdizionale, rivolto all’autorità giudiziaria che è previsto da articoli 35 bis e 69: si parla di ricorso giurisdizionale. La cassazione dice che c’è un ricorso giurisdizionale ma soprattutto secondo la cassazione bisogna distinguere quello che può essere un semplice ricorso da quello giurisdizionale cioè rivolto all’autorità giudiziaria. In carcere se si chiede una cosa si fa la “domandina”. Il discorso fatto dalla cassazione: distinguere una semplice domandina da un reclamo rivolto all’autorità giudiziaria. Questo reclamo secondo la cassazione comporta anche un rafforzamento della tutela dei diritti. Non si inventano nuovi diritti ma il magistrato di sorveglianza può ben occuparsi di tutte queste situazioni soggettive. Secondo la cassazione qui si può parlare di diritto all’affettività. Alla luce di questa vicenda processuale se si rilegge l’articolo 1 le parole iniziano a prendere sostanza. La vita quotidiana penitenziaria è fatta della lametta, della forbicina e del lievito. FONTI Come si risolvono i casi giudiziari?

  1. Legge 1975 in senso stretto
  2. regolamento del 2000 collegato alla legge che precisa le grandi questioni disciplinate nell’ordinamento penitenziario: regolamento di attuazione
  3. costituzione del 1948 e articoli che tornano utili: 27 -> presunzione di innocenza o non colpevolezza – 24-> diritto di difesa – 13-> divieto di tortura – 32-> diritto alla salute con due commi: diritto alla salute è inviolabile e poi parla di TSO: serve una legge che impone quel trattamento. Es. sciopero della fame: si esercita il diritto dell’uso politico del corpo: protesto con il corpo. Le questioni sul versante penitenziario che partono dal 32 sono enormi.
  4. Codice di procedura penale (1988) e il codice penale (1930)
  5. Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  6. Regole penitenziarie europee del 2006: raccomandazione che proviene dal consiglio d’Europa e rientra nel soft law rivisitata nel luglio del 2020
  7. Raccomandazione dell’unione europea del 2023: riguarda i diritti procedurali di chi è detenuto per condanna o custodia cautelare.
  8. Circolari del DAP: dipartimento presso il ministero della giustizia Atto di nascita conta perché forse il fatto che non ci sia una data che si può sovrapporre è anche all’origine di tante contraddizioni e tanti problemi di mancate riforme. Dal 1948 al 1975 è mancata una legge di ordinamento penitenziario e significa che per tutti quegli anni è rimasto in vigore il regio decreto del 1931 che costitutiva il regolamento per gli istituti di cura. Il problema esiste ed è un problema più grave perché fino al 1975 è mancata una legge e vigeva un regolamento: le persone avevano il numero di matricola.

(Es. La vittima è stata violentata dal branco, è un’allusione scorretta, importante perché proprio per questo l’Italia è stata condannata dalla corte europea per il linguaggio scorretto utilizzato dai giudici). Es. “Non si può fare perché non ci sono i soldi”; Questa non corrisponde ad una risposta nel nostro settore perché secondo l’Art. 4 delle regole penitenziare europee: “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo”. Se possibile quindi bisogna scartare pregiudizi luoghi comuni, curiosità morbose e rigide separazioni tra il “dentro e il fuori”. (Es.è finito dentro, per certi diritti non esiste la separazione/ la distinzione tra il dentro e il fuori ). Eliminando questi preconcetti cosa ci rimane? Dobbiamo andare avanti con delle affermazioni che siano argomentate. (È questo il metodo utilizzato nei provvedimenti giurisdizionali). L’argomentazione è collegata anche alla responsabilità, perché “è facile affermare, un po più difficile è affermare argomentando.” Importante può anche essere chiarire termini quali Populismo e Garantismo penale che ci serve per riflettere su argomenti quali la libertà. Populismo (inteso negativamente) Digressione per comprenderne meglio il significato: La corte europea per certe sentenze si occupa del diritto di voto dei detenuti, in particolare lo ha fatto per vari casi di ricorso in cui lo stato convenuto era il regno unito, ed ha condannato il regno unito, perché azzerava completamente il diritto di voto dei detenuti. La corte nell’esaminare questi casi e nel condannare lo stato convenuto utilizza delle espressioni molto forti dicendo: “ Non c’è posto nel sistema di dirti e garanzie della convenzione europea per forme di cancellazione di diritti solo perché lo chiede l’opinione pubblica ” e continua dicendo: “C he si infastidisca pure l’opinione pubblica quando sono in gioco diritti e garanzie .” L’Art. 90 delle leggi penitenziarie si occupa proprio dei contatti con l’esterno e parla dell’opinione pubblica e della necessità di mantenere questi contatti, e del fatto che l’opinione pubblica è fondamentale per mantenere tali contatti. Legata alla critica del populismo penale, c’è una critica legata al garantismo, sul quale va fatta qualche precisazione. Il Garantismo tratta gli stessi problemi del populismo ma guardando a quelli che sono gli scopi del giudice, quindi gli scopi giurisdizionali.

Il problema che sorge è il fatto che le garanzie spesso ci sono solo per alcuni e non per tutti, mentre dovrebbero esserci per tutti, e l’autorità giudiziaria deve avere anche il coraggio di adottare dei provvedimenti impopolari. 29/09/ È quasi un dovere per noi giuristi andare alla ricerca di un linguaggio comune che non sia eccessivamente tecnico (legato in materia rigoroso ai codici), perché se è vero che dobbiamo mettere i via i luoghi comuni, è altrettanto importante predisporre un rigoroso linguaggio comune, perché questa materia è anche e soprattutto una materia che viene studiata da chi si occupa di sociologia, pedagogia ecc.. Beccaria non era un giurista, eppure par che abbia scritto un libro che detta ancora un certo interesse “dei delitti e delle pene”, e all’intento di questo libro ad un certo punto troviamo una frase importante : “Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”. Cosa e persona, due parole segnate da una grande differenza, e dietro queste parole ci sono sette processuali profondamente diverse e questa riflessione ci servirà successivamente quando parleremo di altri argomenti. Beccaria non era un giurista, e non era un giurista nemmeno Voltaire, che ha scritto una frase molto importante: “Non raccontatemi della bellezza dei vostri palazzi, piuttosto ditemi come si vive nelle vostre prigioni”. E lui in prigione nella Bastiglia ci era finita per davvero prima che venisse presa nel 1789, per quello che aveva scritto. Un altro personaggio da citare, un sociologo, Michel Foucault, che ha scritto un libro in cui si coglie l’essenza del carcere “sorvegliare e punire” questo libro è diventato un’espressione peer rappresentare una visione, una scelta di politica criminale. Sono questi esempi per ribadire l’importanza del linguaggio comune. Ieri parlando delle parole e di ciò che va scartato e ciò che va mantenuto, eravamo arrivati a cercar dei capire cosa si nasconde dietro la parola populismo, e dietro la parola garantismo. Il populismo, riguarda il legislatore, ciò che lui non dve fare Il garantismo è un’espressione che serve quando si parla dei compiti della magistratura, dell’autorità giudiziaria. Il legislatore deve imporre una politica criminale, non deve assecondare l’opinione pubblica, anche se spesso lo fa. Finisce l’opinione pubblica per sovrapposti al legislatore. Bisogna ricordare a tal proposito i casi di sentenza di condanna della corte europea verso il regno unito, riguardante il diritto di voto dei detenuti, dove la corte utilizza parole molto forti, per sostenere che non si può rincorrere l’opinione pubblica, se quest’ultima chiede una riduzione, una cancellazione dei diritti. Il populismo penale significa proprio questo, il legislatore co responsabilità deve scegliere una politica criminale senza essere influenzato dall’opinione pubblica.

La libertà è personale, habeas corpus, habeas data, la dentizione NO perché il carcere dovrebbe rappresentare un servizio pubblico. Se il carcere è un servizio pubblico, diventa più chiaro l’Art. 4 delle regole che avevamo già letto : “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo”. se il carcere è un servizio pubblico, questo servizio deve essere garantito e devono essere destinate delle risorse adeguate —> criterio di adeguatezza, più volte richiamato dalle sentenze della Corte Le risorse devono servire a garantire i diritti, non a calpestarli Guantanamo secondo il NY Times è uno dei carceri più costosi al mondo, ma non è detto che le risorse siano impiegate correttamente, quindi per questo è importante il principio di adeguatezza —> risorse adeguate rivolte alla creazione di una detenzione dignitosa Questo discorso serve a posizionare e a dare un nuovo ordine anche a parole che magari già si conoscono. Il nuovo ordine significa dire che nel nostro discorso niente è scontato e soprattutto niente è normale Normale —> ha due significati:

    • Normalità in senso quantitativo —> ciò che accade frequentemente —> id quo plerumque accidit — > legato a una concezione di quantità —> questo tipo di normalità non si ritrova nelle strutture detentive —> es a casa ho sete => apro il frigo e bevo, è normale. Questo non può succedere in carcere. Un poeta turco che ha passato la vita in carcere scrisse che bere un bicchiere d’acqua è la cosa che lo faceva sentire più libero. Fare la doccia può arrivare ad essere un privilegio, può arrivare a caratterizzare un sistema detentivo (es c’è differenza tra alta, media sicurezza, 41bis ecc) Lo stesso vale per l’affettività, che in carcere è bandita (anche una carezza). Anche di questo si è occupata la corte cost che ha invitato il legislatore a introdurre modifica all’art 18 dell’ordinamento penitenziario —> colloqui, corrispondenza e informazione —> i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia ((I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità' dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.)) —> la corte intervenendo sull’art 18 ne ha constatato le carenze invitando il legislatore a intervenire. Dietro al non intervento del legislatore forse c’è proprio il populismo
    • Normalità in senso qualitativo —> è normale ciò che è meglio che capiti —> rileva il fattore della qualità —> es sarà normale il diritto all’affettività perché è meglio che sia cosi, non perché è quello che capita più di frequente. Normalità da un pdv etico-morale Sovraffollamento penitenziario : Significa essere stipati in un luogo. Sovraffollamento —> già l’affollamento di per sé indica una condizione di disagio, qui parliamo addirittura di sovraffollamento. Tutto sta nel decidere quale sia poi lo spazio garantito, quale spazio deve essere assicurato. Bisogna darsi un criterio, uno standard per capire quando possiamo parlare di sovraffollamento Chiariamo il rapporto tra sovraffollamento e altri problemi Il sovraffollamento per certi versi potrebbe anche essere giustificato, es perché c’è un aumento di criminalità e quindi ci sono più arresti (si parla anche di bulimia

penitenziaria). La grande detenzione ha un legame con l’aumento della criminalità? Carcere di Busto Arsizio —> c’era sovraffollamento in un’area del carcere mentre un’altra era completamente vuota Si era lasciato sullo sfondo il discorso sui due possibili modi di intendere il “normale” —> il suo opposto potrebbe essere “eccezionale”, “emergenziale” (in termini di diritto) Se andiamo a vedere l’ordinamento penitenziario troviamo il collegamento speciale solo con l’art 41bis per quanto riguarda il concetto di emergenza Il tema principale può essere quello del sovraffollamento penitenziario. Senz’altro è qualcosa di negativo e drammatico, perché appunto è ancora peggio dell’affollamento. Il sovraffollamento di sicuro, da subito, richiama l’idea di una calca di persone, se c’è affollamento siamo sicuramente al di sotto di determinati standard (quelli europei) che servono a garantire determinati spazi alla persona detenuta. La questione non si riduce alla metratura, ma lo vedremo. 3/10/ Due possibili modi di intendere il normale Parentesi dedicata al sovraffollamento ma non solo per poi ritornare a chiudere il discorso sul “normale” e “l’emergenziale”. Siamo abituati ad usare il termine emergenza per tuto ma nell’ordinamento penitenziario troveremo un collegamento specifico con questa parola solo con l’Art. 41 bis che parla di emergenza. Il tema principale può essere quello su sovraffollamento penitenziario, ed avevamo accennato al discorso per cui, sì il sovraffollamento è qualcosa di negativo, richiama l’idea per la quale siamo al di sotto degli standard europei, perché scendiamo nel garantire uno spazio alla persona detenuta. Non possiamo però ridurre la questione alla metratura, occorrerà aggiungere anche altro. Quindi c’è il sovraffollamento che è la questione principale, ma ci sono altre questioni da affrontare. Avevamo introdotto la scorsa volta anche il termine “bulimia penitenziaria”, con cui si fa riferimento al fenomeno per cui negli ultimi decenni si è assistito ad un maggiore incarceramento. Pero se si parla di grande incarceramento si fa riferimento ad un fenomeno che ha proporzioni riferite ad America e Russia. Non è detto pero che ci sia uno stretto collegamento tra incarceramento, sovraffollamento e bulimia penitenziaria. Alle volte vanno di pari passo ma non c’è un automatismo. Un altro dato che va introdotto quando si avvia questo discorso, riguarda l’aumento della criminalità, possiamo dire che non abbiamo avuto in questi ultimi decenni, che sono stati caratterizzati dalla bulimia penitenziaria, un aumento della criminalità che giustifichi il sovraffollamento.

Come si risolve il sovraffollamento? (Nel caso Torreggiani la corte da una serie di indicazioni)

  1. Depenalizzare alcuni reati (soluzione più complicata)
  2. Costruire nuove carceri, (scelta più facile) che non rappresenta in sé un’opzione sbagliata, perché consiste anche nel ristrutturare strutture fatiscenti es. san Vittore, ma rappresenta sicuramente la scelta più facile. Cosa c’è però in questa scelta di costruire più carceri che non va? Sembra una soluzione al sovraffollamento, ma non lo è perché potremmo continuare all’infinito a riempire questi istituti lasciando tutto il resto immutato , quindi questa non può essere l’unica soluzione. A fine agosto del 2023, la capienza regolamentare in Italia era di 51 206 posti, presenti 58 428 detenuti, mentre le detenute sono 2 498. Il sovraffollamento non si risolve percorrendo una sola strada, bisogna intraprendere di più, quindi costruire non basta, depenalizzare bisogna mettersi d’accordo su cosa depenalizzare e cosa no, un’altra scelta potrebbe anche essere, quella del Business penitenziario , cioè la privatizzazione (carcere nelle mani di una società di privati, che non fanno riferimento ad organismi statali). La privatizzazione è già in atto per la detenzione amministrativa, cioè la detenzione dei migranti, i centri di detenzione amministrativa, sono centri gestiti da privati. Si può risolvere il sovraffollamento appaltando ai privati le carceri nel loro complesso? Quale potrebbe essere il problema maggiore? Se privatizzo quale è il mio scopo? Il guadagno, il business, quindi la detenzione è un settore economico, pagato dallo stato, che paga per non avere più il carcere come servizio pubblico, per delegare la gestione dei luoghi detentivi ai privati. Interessante a tal proposito possono essere le esperienze americane (ancora in atto) e inglese (non più in atto). Con alti e bassi, le Corporation americane (a seconda anche del presidente in carica), hanno lavorato molto sono quotate i sborsa e sono tra le prime relativamente al giro di affari. E così era successo anche in Inghilterra, dove post 2008, 2009 erano state fatte delle scelte di questo tipo per le carceri ed anche per ospedali e ferrovie; ma ad un certo punto si è fatta marcia indietro e si è tornati al pubblico ed è interessante come la scelta del governo inglese sia collegata ad un dato di ciò che avveniva nelle carceri cioè si è visto che il tasso di violenza orizzontale (tra detenuti) e verticale (tra detenuti e agenti) andava aumentando. Se con il privato si punta solo al guadagno, questo vorrà dire che ci sarà un disinteresse per i diritti ed il venire meno della funzione rieducativa della pena. Non conta quindi la rieducazione e risocializzazione, che sono obiettivi della pena ma contano solo i soldi.

Tenendo quindi conto di queste caratteristiche, potremmo dire che:

  1. Si è possibile costruire nuovi istituti ma non è la soluzione dell’intero problema,
  2. La soluzione non è nemmeno quella della privatizzazione delle carceri. 5/10/ Oggi andremo a vedere come il legislatore e la giurisprudenza della corte europea hanno risolto le questioni in tema di sovraffollamento. Le sentenze a cui ci riferiamo sono sentenze di condanna contro l’Italia, sono molto diverse tra di loro anche se la soluzione è la stessa, e parliamo della sentenza del 2009 è un caso individuale (singolo che lamenta situazione di sovraffollamento) caso del 2013 (la corte europea parla di un problema strutturale). Non siamo gli unici, anche altri stati hanno ricevuto sentenze di condanna, ma al corte usa parole dure nei conforti dell’Italia, che sarà una sorvegliata speciale finché il comitato del coniglio d’Europa non deciderà di chiudere il caso Torreggiani e gli altri casi collegati. Le differenze tra i due casi 2009/2013 : Caso del 2009: Sentenza Cedu del 16/07/ SULEJMANOVIC e ITALIA Il signor Sulejmanovic, è stato arrestato in esecuzione di alcune condanne, deve perciò scontare una pena per furto, ricettazione, falsità in atti; Viene cosi portato a Rebibbia (Roma), carcere che aveva una capienza di 1190 detenuti, ma che ne ospitava 1560, così il il ricorrente sostiene che vi sia stata una lesione dell’Art. 3 della convenzione europea che vieta la tortura, e sostiene di aver diviso nella prima fase della sua detenzione la cella con altre 5 persone, e nella seconda fase con 4 persone. Nella prima fase lo spazio disponibile era di 2,70, mente nella seconda i metri superavano i 3,40. Il nostro ricorrente aveva anche chiesto di lavorare in carcere, richiesta che non viene presa in considerazione dalle autorità penitenziare, perché la quota di persone che lavorano è molto limitata; (il tema della richiesta di lavoro non verrà preso in considerazione dalla corte di Strasburgo, che si concentrerà sulla condizione detentiva, sui metri quadri). Bisogna capire come dimostrare in concreto che gli spazi erano realmente pochi, quali documenti portare a sostegno di questa tesi e a chi spetta l’onere della prova. Per farlo bisogna ricostruire i cosiddetti ordini di servizio, cioè ricostruire come si svolge la vita del detenuto. Vengono quindi forniti i cosiddetti ordini di servizio, e la corte europea individua:
  3. Il diritto nazionale che serve per decidere il caso,
  4. Le norme internazionali. La corte individua l’Art. 6 dell’ordinamento penitenziario, che precisa parlando in generale delle condizioni di detenzione, come devono essere i luoghi, si parla di locali con un’ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale ed artificiale ecc.. L’art. 6 fornisce dei dettagli, ma maggiori dettagli si trovano negli Art. 6 e 7 del decreto del 200 di attuazione della legge.

La corte passa poi ad esaminare il caso concreto, distinguendo il primo periodo di detenzione dal secondo; Per il primo periodo la corte prevede la violazione dell’Art.3 , mentre per il secondo periodo non ravvisa la violazione dell’Art. 3 (+ spazio - detenuti). La corte per arrivare a questa decisione/conclusione effettua delle analisi accurate ed approfondite. Questa decisione viene adottata non all’unanimità, ma a maggioranza:

- Sono tutti d’accordo che nel secondo periodo la situazione è migliorata e quindi non

c’è violazione dell’Art. 3;

- MA non sono tutti d’accordo riguardo al primo periodo:

  • Alcuni ritengono che vi sia astata la violazione dell’Art. 3
  • Altri no , la decisione viene quindi presa a maggioranza, e di questi casi è importante conoscere le “opinioni dissenzienti”, che sono contenute all’interno della sentenza. In questo caso l’opinione dissenziente è quella del giudice nominato dall’Italia, (che una volta che siede nella corte non rappresenta più l’Italia). Il giudice parte dalla constatazione della gravità del problema (del sovraffollamento), che va ben oltre il caso di specie (non si limita al caso del signor Sulejmanovic); Ma allora perché non è d’accordo con la soluzione adottata a maggioranza? (Che ritiene ci sia stata una violazione del’Art. 3) Il ragionamento del giudice italiano, parte dall’estrema consapevolezza della drammaticità del fenomeno e dal fatto che l’Art. 3 è talmente importante, da non doverlo svilire, “bagatellizzare” (impoverire, semplificare); e afferma che nel caso concreto non crede si sia raggiunto un livello talmente basso, di tale gravità come quello descritto dall’Art. 3. (Se definiamo tutto come tortura, finirà che nulla sarà più tortura). (Attenzione ad usare con facilità l’art. 3 perché poi viene svuotato della sua importanza). Il caso del 2009 è la prima condanna in assoluto nei confronti dell’Italia per sovraffollamento. (Violazione dell’Art. 3 solo parziale, e sentenza adottata non all’unanimità). Caso del 2013, Causa Torreggiani ed altri contro l’Italia (ci troviamo di fronte non ad un ricorso singolo ma ad un ricorso di tanti detenuti ) Sentenza Cedu dell’ 8/01/ È questa una sentenza esplosiva non solo per i numeri ma perché aprirà un periodo molto complicato per le relazioni internazionali. (Meccanismo estradizione (consegna persona ricercata) , le autorità italiane si sono viste respingere più richieste per ottenere la consegna di persone ricercate, perché le autorità degli stati stranieri sostenevano che le condizioni nelle carceri italiane fossero condizioni inumane, degradanti, proprio sulla base della sentenza Torreggiani. ) Caso Torreggiani: I primi ricorsi partono da Piacenza e Busto Arsizio, molti detenuti di questi carceri lamentano delle condizioni di detenzione degli spazi che non raggiungono gli standard europei, (al di sotto dei tre metri quadri, manca acqua calda, luce, aria ecc..)

L’aspetto interessante che si aggiunge a quanto già visto con il caso del 2009 è che alcuni di questi detenuti ricorrenti a Strasburgo, avevano già tentato la via del ricorso interno / nazionale, si erano infatti rivolti ai magistrati di sorveglianza con un reclamo, lamentando questa condizione ed in particolare la violazione del principio di parità sostenendo che il loro trattamento è profondamente diverso e eluivo dei diritti e delle garanzie rispetto ad altri detenuti che non si trovano costretti in uno spazio cosi angusto. Alcuni magistrati avevano tentato di fornire una risposta in positivo, mentre altri no. (C’era in passato la possibilità di ricorrere al magistrato, tramite un reclamo disciplinato dall’Art.35 dell’ordinamento penitenziario ma questo non era un ricorso/reclamo - effettivo perché manca la tutela giurisdizionale, l’amministrazione penitenziaria non è tenuta a conformarsi ). A fronte di ciò non è un caso che l’Art. 35 sia stato censurato da una sentenza della corte del 99 proprio per carenza di utile giurisdizionale E si constata anche che lo stato italiano è consapevole di questa situazione, e dia cercato di risolverla tanto che nel corso degli anni (nel 2010) ha dichiarato lo stato di emergenza interno, (non si tratta di un’invocazione dell’Art 15 della Cedu), incaricando una commissione di elaborare un piano carceri, e ha dichiarato con un decreto più volte lo stato di emergenza, visto che in quel periodo il sovraffollamento raggiungeva il 148%. La corte constata che sempre in quel periodo i detenuti in stato di custodia cautelare rappresentano quasi la metà della popolazione carceraria il 42%, rispetto ai condannati i via definitiva. Vengono citate le fonti pertinenti nazionale ed internazionali, e tornano gli Art. già visti nella sentenza del 2009:

- Art. 6 e 7 sentenza del 2000

- Art. 3

- Art. 6 ordinamento penitenziario

- Regle del 2000

- Regole penitenziarie europee in particolare Art. 18

Il punto di vista migliore per inquadrare il problema del sovraffollamento è quello della corte europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo perché esamina per ben 2 volte il caso italiano, avendo però già alle spalle l’esperienza soluzioni predisposte occupandosi del sovraffollamento delle screzi di altri paesi (es. Polonia già condannata per un problema strutturale di sovraffollamento nelle sue carceri). La sentenza anche non emessa nei confronti di un determinato stato es. Italia vale comunque per tutti gli stati membri del consiglio d’Europa, quindi le autorità italiane avrebbero potuto immaginare la soluzione della corte europea. Riprendiamo ora il Caso del 2013, Causa Torreggiani ed altri contro Italia : La corte fa emergere anche quello che viene chiamato Effetto Cumulativo, cioè il fatto che possa esserci un peggioramento del sovraffollamento dovuto anche ad altre carenze come mancanza di un bagno, per la quale si ricorre all’uso dei buglioli = secchi in cui i detenuti fanno i bisogni, e svuotati solo in un certo orario)

Anche l'art 35 bis è introdotto a seguito del caso Torreggiani e è rubricato come "reclamo giurisdizionale” = finalmente introduce una tutela effettiva per il reclamo di cui l'art 35. Ribadisce la corte che mancano rimedi sia preventivi che successivi nel sistema italiano (Art. 35 ter è un semplice rimedio successivo, perché si parla di un risarcimento quando la detenzione n delle condizioni è già stat scontata), quindi la corte sottolinea che si tratti di un fenomeno strutturale, che riguarda l’intero sistema.

  1. Al paragrafo 63 della sentenza si fa un riferimento interessante sul tema della prova necessaria per dimostrare il sovraffollamento, e su chi incombe l’onere della prove, nel paragrafo si dice che : Stando al governo i ricorrenti non hanno provato la loro detenzione in situazioni di sovraffollamento e non hanno quindi dato una prova della riduzione degli spazi, o del tempo passato in tale situazione, perché a tal proposito anche il fattore cronologico è importante e secondo il governo anche questo basterebbe per respingere la lamentela dei ricorrenti : La corte la pensa diversamente, ed inizia con un’osservazione importante usata per risolvere anche altre questioni, siamo al paragrafo 65 della sentenza in cui la corte dice : “Le misure privano le persone della libertà quindi comportano degli inconveniente, per usa carcerazione nel suo complesso non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla convenzione” “ al contrario i alcuni casi la persona detenuta può aver bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità del sua situazione.” Cosa vuol dire/significa vulnerabilità?
  1. fragilità
  2. bisogni specifici proprio in ragione della particolare situazione in cui ci si trova, quindi significa una maggior tutela perché il detenuto in quel momento essendo già privato della libertà personale, si trova in una situazione in cui quelle garanzie che gli restano sono ancora più importanti. La vulnerabilità sta anche nel fatto che ci si trova totalmente sotto la responsabilità dello stato, e perciò lo stato ha anche un obbligo positivo di intervenire. La corte a proposito dell’Art. 3 distingue tra : Obblighi di non fare:

- non torturare

- Non far dormire le persone con gli scarafaggi

Obbligo positivo ( di fare)

- assicurare che ogni detenuto sia detenuto in condizioni dignitose

Ed ecco che ritorna un richiamo al concetto di dignità, La dignità è una parola usata in tanti modi, e tale dignità per avere un significato deve sottostare a dei parametri specifici, Dignità è anche rispetto della dimensione, fisica, psichica e corporale. La dignità è assenza di paura nel rapporto con lo stato/gli organi statali, perché parliamo di cittadini non di sudditi. (Essere detenuti ma non aver paura quando si apre la cella)

Sovraffollamento :

- Conta il tempo

- Contano gli effetti cumulativi,

Ma spesso quando lo spazio è davvero limitatissimo può bastare anche la sola limitazione dei metri quadri, perché si può già parlare di una violazione dell’Art. 3 indipendentemente da tutto il resto. A questo punto la corte arriva davvero ad occuparsi della prova (mente prima il governo tentava di difendersi sostenendo che i ricorrenti non avevano presentato idonea documentazione/ prove) A a chi spetta l’onere della prova? Essendo i ricorrenti totalmente a carico dello stato, c’è un‘inversione dell’onere della prova, che in questo caso grava totalmente sullo stato e non sui ricorrenti. È lo stato a dover provare che quella persona non ha subito una limitazione di spazio né di altro. (La documentazione si troverà negli uffici dell’amministrazione non di certo nella cella dei detenuti) Questa inversione dell’onere della prova è tipica della casistica che si ritrova quando la corte esamina le violazioni dell’Art. 3 avendo la maggior parte uno sfondo penitenziario. La corte insiste con i dire che il governo italiano aveva l’onere della prova anche perché era l’unico ad aver accesso ad informazioni che possono confermare o non confermare quanto sostenuto dai ricorrenti,; La corte inoltre ribadisce che non c’è motivo di dubitare di quanto sostenuto dai ricorrenti visto che il governo non ha presentato né documenti né informazioni pertinenti. La corte conclude quindi che SI c’è stata una violazione dell’Art. 3 e ribadisce che non importa in casi del genere se è mancata l’intenzione di umiliare/ maltrattare i detenuti, perché c’è stato un disinteresse, ed è sufficiente questo per condannare. (Si è causata una maggiore sofferenza, per una detenzione che provoca già di per sé sofferenza). Si arriva quindi alla condanna, i giudici insistono anche sottolineando che tale sentenza il caso Torreggiani è una sentenza pilota, perché il problema è un problema strutturale, in cui i ricorsi erano centinaia. Inoltre la corte insiste nella necessità di intervenire con quei rimedi da mettere in atto prima/dopo il processo suggeriti all’inizio della sentenza. La corte nella sentenza offre nella parte finale allo stato italiano un lasso di tempo per adempiere ai suoi obblighi e migliorare la situazione, la sentenza è quindi ad efficacia differita. Dal 2013 lentamente inizia il controllo del comitato dei ministri del consiglio d’Europa, verso l’Italia che è una sorvegliata speciale. Il caso si chiude solo nel 2016 perché il comitato ritiene insufficienti i rimedi apprestati dallo stato italiano. Proprio in questo periodo post Torreggiani, dove l’Italia era ancora un sorvegliato speciale, si sono verificati dei problemi con le estradizioni. Le autorità giudiziali di altri paesi si rifiutano di consegnare persone da loro detenute e di cui l’Italia aveva richiesto l’estradizione in quanto ritengono che la detenzione in Italia rappresenterebbe un trattamento disumano e degradante.

Altro problema è che si tende a mettere insieme delle situazioni/ dei casi, che sonno in realtà tra di loro distinti, Dovremmo distinguere e prendere in considerazione da una parte gli atti di autolesionismo e suicidio, e da un’altra parte i casi in cui i detenuti scelgono lo sciopero della fame , spesso chi sceglie lo sciopero della fame lo fa come segno di “protesta” (Es. di poteste: chiedere di incontrare i propri familiari, ottenere un regime detentivo migliore ). Chi sceglie lo sciopero della fame lo fa amando la vita, non volendo morire, ed è questa la differenza rispetto a chi sceglie il suicidio. Casi di suicidio:

  1. A volte collegati all’isolamento
  2. A volte collegati al sovraffollamento (scelta priva di automatismo) Un importante luogo comune da sfatare è quello secondo cui a suicidarsi sia chi è detenuto da molto tempo anzi il più delle volte è vero l’opposto, la scelta del suicido viene posta in essere da:
  3. Chi si trova in isolamento nei primi giorni di detenzione,
  4. Da chi anche non essendo in isolamento si trova detenuto da poco,
  5. Da chi non si torva condannato all’ergastolo, ma a pene detentive molto brevi,
  6. Da chi è appena stato rilasciato. Riflettiamo ora sull’assegnazione dei detenuti nei vari istituti penitenziari. Si è visto come il suicidio alle volte può essere collegato ad una situazione specifica riguardante un penitenziario specifico, e come quindi dietro a questi eventi critici può ritrovasi il tema dell’assegnazione dei detenuti nei vari penitenziari. Come vengono assegnati i detenuti nei vari penitenziari?
  1. Territorialità, (contrario della delocalizzazione dei detenuti (cfr paesi bassi), di cui ci parla l’Art. 14 comma 1: “ I detenuti hanno diritto ad essere assegnati ad un istituto quanto più vicino possibile, alla dimora familiare, o al centro dei suoi interessi sociali”. Negli altri comma dell’Art. 14 ritroviamo una serie di regole riguardanti l’assegnazione nei vari penitenziari:

- È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al

disotto dei venticinque anni dagli adulti,

- Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in

numero tale da non compromettere le attività trattamentali

- Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e

l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido

- L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni

o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie

Grazie alla lettura dell’Art.14 nella sua interezza notiamo come il tema dell’assegnazione penitenziaria rientra nel tema dei suicidi visto che molte volte le scelte suicidare, sono collegate ad es. alla lontananza dalla famiglia ecc.. Dietro quindi alla scelta delle assegnazioni possono esserci problemi collegati/ che portano alla scelta del suicidio. Molto importante è tutelare e scegliere l’assegnazione più giusta per ogni detenuto, in base alle sue esigenze/necessità per evitare rischi, e nel caso un detenuto rischi aggressioni nell’istituto in cui si trova andrà trasferito Art. 42 e 42 bis. Art. 42 : “I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. [Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.] [Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.]” Art. 42 bis

  1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
  2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.
  3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.
  4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
  5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta,