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Una dettagliata analisi dei diritti e delle garanzie dei detenuti, in particolare del diritto alla salute, del diritto di difesa e del divieto di tortura, attraverso l'esame dell'articolo 32 della costituzione italiana e delle norme penitenziarie. Vengono inoltre esaminate le questioni relative alla burocrazia, alla europeizzazione dei diritti dei detenuti e alla distinzione tra scuola classica e positiva. Una panoramica del sistema penitenziario italiano e delle sue regole, nonché delle sue critiche e delle sue evoluzioni storiche.
Tipologia: Appunti
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Articolo 1 ordinamento penitenziario: legge 26 luglio 1975 n° Si occupa di trattamento e rieducazione: è suddiviso in vari paragrafi e dice che il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità, deve assicurare rispetto dignità, deve essere imparziale, senza discriminazioni, si dovrà conformare a modelli che favoriscono la responsabilità, la socializzazione e integrazione. Necessità di contatti con l’ambiente esterno, reinserimento sociale e individuazione. Si ribadisce che la persona è privata della libertà ma si garantiscono diritti fondamentali. Negli istituti regna ordine e disciplina e non si possono adottare restrizioni senza giustificazione. I detenuti sono chiamati con il loro nome e il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino a condanna definitiva (art. 27 costituzione). ! È difficile collegare l’articolo con la prassi quotidiana. Si tratta di cancellare questo avvio e si cerca di capire cosa si nasconde tra le righe. Collegare l’articolo a tutte le questioni quotidiane: con un’ordinanza del 18 luglio del 2023 un magistrato di sorveglianza: magistrato che ha competenza su un carcere vicino a Nuoro “vadu e carrus” e ha accolto il reclamo di un detenuto che si lamentava di un provvedimento dell’amministrazione penitenziaria della Sardegna: divieto tassativo di lieviti, farine, preparati di dolci per motivate esigenze di sicurezza. Il magistrato di sorveglianza ha riammesso farina e lievito che erano esclusi dal modello 72: modello che elenca il cosiddetto sopravvitto: generi che possono essere acquistati dalla persona detenuta in più. Questo elenco da anni non conteneva la farina e il lievito perché poteva creare problemi ai detenuti. Il magistrato si è rivolto al comando provinciale dei carabinieri di Nuoro, al nucleo artificieri per capire se effettivamente le sostanze possono avere una qualità esplosiva. I carabinieri hanno sostenuto che ci potrebbero essere pericoli se si usano in modo particolare unendole ad altre sostanze. Via libera ad impiego di farina e lievito ma nell’ordinanza il magistrato parla della reintroduzione delle sostanze indicando anche i limiti settimanali. È tutto molto preciso e delimitato. Ci sono quindi vari soggetti: -magistrato di sorveglianza -diritti e doveri in capo a persona detenuta Non basta dire che il detenuto ha diritto a determinati cibi se manca la tutela giurisdizionale. È fondamentale in questo caso e in altri casi più importanti come diritto alla salute capire che ci sono i diritti reclamabili e c’è un’autorità, un dipartimento (amministrativo) che pone un divieto ma anche un’autorità giudiziaria che può intervenire e decidere. Diritto dichiarato e diritto tutelato: se manca la tutela il diritto è inesistente. Emergono le caratteristiche per capire i rapporti all’interno di una struttura penitenziaria. Circolari DAP: dipartimento amministrazione penitenziaria-> circolari. Art 41 bis: carcere duro per i mafiosi + circolare DAP. Esempio che fa apire che la vita quotidiana è fatta anche di piccole cose. Caso arrivato in Cassazione: magistrato di sorveglianza, Viterbo nel 2016-> rigettava il reclamo di un detenuto perché sostiene che manca una posizione giuridica che si possa qualificare davvero come diritto soggettivo. Oggetto della questione: trattenimento da parte dell’amministrazione penitenziaria di una foto che raffigurava la madre defunta del
detenuto. L’amministrazione penitenziaria si era tenuta questa foto e quindi sottratta al detenuta. Era stata tolta dalla camera di reclusione, la cella, perché eccedente le misure. Veniva ribadito il diritto all’affettività: tenere la foto della madre. Amministrazione ha tolto la foto e il magistrato ha sostenuto tale scelta affermando che non c’è un diritto soggettivo. Contro il diniego del magistrato, la persona detenuta ricorre in Cassazione: accoglie il ricorso. La cassazione fa un discorso tecnico partendo dal ricorso giurisdizionale, rivolto all’autorità giudiziaria che è previsto da articoli 35 bis e 69: si parla di ricorso giurisdizionale. La cassazione dice che c’è un ricorso giurisdizionale ma soprattutto secondo la cassazione bisogna distinguere quello che può essere un semplice ricorso da quello giurisdizionale cioè rivolto all’autorità giudiziaria. In carcere se si chiede una cosa si fa la “domandina”. Il discorso fatto dalla cassazione: distinguere una semplice domandina da un reclamo rivolto all’autorità giudiziaria. Questo reclamo secondo la cassazione comporta anche un rafforzamento della tutela dei diritti. Non si inventano nuovi diritti ma il magistrato di sorveglianza può ben occuparsi di tutte queste situazioni soggettive. Secondo la cassazione qui si può parlare di diritto all’affettività. Alla luce di questa vicenda processuale se si rilegge l’articolo 1 le parole iniziano a prendere sostanza. La vita quotidiana penitenziaria è fatta della lametta, della forbicina e del lievito. FONTI Come si risolvono i casi giudiziari?
(Es. La vittima è stata violentata dal branco, è un’allusione scorretta, importante perché proprio per questo l’Italia è stata condannata dalla corte europea per il linguaggio scorretto utilizzato dai giudici). Es. “Non si può fare perché non ci sono i soldi”; Questa non corrisponde ad una risposta nel nostro settore perché secondo l’Art. 4 delle regole penitenziare europee: “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo”. Se possibile quindi bisogna scartare pregiudizi luoghi comuni, curiosità morbose e rigide separazioni tra il “dentro e il fuori”. (Es.è finito dentro, per certi diritti non esiste la separazione/ la distinzione tra il dentro e il fuori ). Eliminando questi preconcetti cosa ci rimane? Dobbiamo andare avanti con delle affermazioni che siano argomentate. (È questo il metodo utilizzato nei provvedimenti giurisdizionali). L’argomentazione è collegata anche alla responsabilità, perché “è facile affermare, un po più difficile è affermare argomentando.” Importante può anche essere chiarire termini quali Populismo e Garantismo penale che ci serve per riflettere su argomenti quali la libertà. Populismo (inteso negativamente) Digressione per comprenderne meglio il significato: La corte europea per certe sentenze si occupa del diritto di voto dei detenuti, in particolare lo ha fatto per vari casi di ricorso in cui lo stato convenuto era il regno unito, ed ha condannato il regno unito, perché azzerava completamente il diritto di voto dei detenuti. La corte nell’esaminare questi casi e nel condannare lo stato convenuto utilizza delle espressioni molto forti dicendo: “ Non c’è posto nel sistema di dirti e garanzie della convenzione europea per forme di cancellazione di diritti solo perché lo chiede l’opinione pubblica ” e continua dicendo: “C he si infastidisca pure l’opinione pubblica quando sono in gioco diritti e garanzie .” L’Art. 90 delle leggi penitenziarie si occupa proprio dei contatti con l’esterno e parla dell’opinione pubblica e della necessità di mantenere questi contatti, e del fatto che l’opinione pubblica è fondamentale per mantenere tali contatti. Legata alla critica del populismo penale, c’è una critica legata al garantismo, sul quale va fatta qualche precisazione. Il Garantismo tratta gli stessi problemi del populismo ma guardando a quelli che sono gli scopi del giudice, quindi gli scopi giurisdizionali.
Il problema che sorge è il fatto che le garanzie spesso ci sono solo per alcuni e non per tutti, mentre dovrebbero esserci per tutti, e l’autorità giudiziaria deve avere anche il coraggio di adottare dei provvedimenti impopolari. 29/09/ È quasi un dovere per noi giuristi andare alla ricerca di un linguaggio comune che non sia eccessivamente tecnico (legato in materia rigoroso ai codici), perché se è vero che dobbiamo mettere i via i luoghi comuni, è altrettanto importante predisporre un rigoroso linguaggio comune, perché questa materia è anche e soprattutto una materia che viene studiata da chi si occupa di sociologia, pedagogia ecc.. Beccaria non era un giurista, eppure par che abbia scritto un libro che detta ancora un certo interesse “dei delitti e delle pene”, e all’intento di questo libro ad un certo punto troviamo una frase importante : “Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”. Cosa e persona, due parole segnate da una grande differenza, e dietro queste parole ci sono sette processuali profondamente diverse e questa riflessione ci servirà successivamente quando parleremo di altri argomenti. Beccaria non era un giurista, e non era un giurista nemmeno Voltaire, che ha scritto una frase molto importante: “Non raccontatemi della bellezza dei vostri palazzi, piuttosto ditemi come si vive nelle vostre prigioni”. E lui in prigione nella Bastiglia ci era finita per davvero prima che venisse presa nel 1789, per quello che aveva scritto. Un altro personaggio da citare, un sociologo, Michel Foucault, che ha scritto un libro in cui si coglie l’essenza del carcere “sorvegliare e punire” questo libro è diventato un’espressione peer rappresentare una visione, una scelta di politica criminale. Sono questi esempi per ribadire l’importanza del linguaggio comune. Ieri parlando delle parole e di ciò che va scartato e ciò che va mantenuto, eravamo arrivati a cercar dei capire cosa si nasconde dietro la parola populismo, e dietro la parola garantismo. Il populismo, riguarda il legislatore, ciò che lui non dve fare Il garantismo è un’espressione che serve quando si parla dei compiti della magistratura, dell’autorità giudiziaria. Il legislatore deve imporre una politica criminale, non deve assecondare l’opinione pubblica, anche se spesso lo fa. Finisce l’opinione pubblica per sovrapposti al legislatore. Bisogna ricordare a tal proposito i casi di sentenza di condanna della corte europea verso il regno unito, riguardante il diritto di voto dei detenuti, dove la corte utilizza parole molto forti, per sostenere che non si può rincorrere l’opinione pubblica, se quest’ultima chiede una riduzione, una cancellazione dei diritti. Il populismo penale significa proprio questo, il legislatore co responsabilità deve scegliere una politica criminale senza essere influenzato dall’opinione pubblica.
La libertà è personale, habeas corpus, habeas data, la dentizione NO perché il carcere dovrebbe rappresentare un servizio pubblico. Se il carcere è un servizio pubblico, diventa più chiaro l’Art. 4 delle regole che avevamo già letto : “La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione lesive dei diritti dell’uomo”. se il carcere è un servizio pubblico, questo servizio deve essere garantito e devono essere destinate delle risorse adeguate —> criterio di adeguatezza, più volte richiamato dalle sentenze della Corte Le risorse devono servire a garantire i diritti, non a calpestarli Guantanamo secondo il NY Times è uno dei carceri più costosi al mondo, ma non è detto che le risorse siano impiegate correttamente, quindi per questo è importante il principio di adeguatezza —> risorse adeguate rivolte alla creazione di una detenzione dignitosa Questo discorso serve a posizionare e a dare un nuovo ordine anche a parole che magari già si conoscono. Il nuovo ordine significa dire che nel nostro discorso niente è scontato e soprattutto niente è normale Normale —> ha due significati:
penitenziaria). La grande detenzione ha un legame con l’aumento della criminalità? Carcere di Busto Arsizio —> c’era sovraffollamento in un’area del carcere mentre un’altra era completamente vuota Si era lasciato sullo sfondo il discorso sui due possibili modi di intendere il “normale” —> il suo opposto potrebbe essere “eccezionale”, “emergenziale” (in termini di diritto) Se andiamo a vedere l’ordinamento penitenziario troviamo il collegamento speciale solo con l’art 41bis per quanto riguarda il concetto di emergenza Il tema principale può essere quello del sovraffollamento penitenziario. Senz’altro è qualcosa di negativo e drammatico, perché appunto è ancora peggio dell’affollamento. Il sovraffollamento di sicuro, da subito, richiama l’idea di una calca di persone, se c’è affollamento siamo sicuramente al di sotto di determinati standard (quelli europei) che servono a garantire determinati spazi alla persona detenuta. La questione non si riduce alla metratura, ma lo vedremo. 3/10/ Due possibili modi di intendere il normale Parentesi dedicata al sovraffollamento ma non solo per poi ritornare a chiudere il discorso sul “normale” e “l’emergenziale”. Siamo abituati ad usare il termine emergenza per tuto ma nell’ordinamento penitenziario troveremo un collegamento specifico con questa parola solo con l’Art. 41 bis che parla di emergenza. Il tema principale può essere quello su sovraffollamento penitenziario, ed avevamo accennato al discorso per cui, sì il sovraffollamento è qualcosa di negativo, richiama l’idea per la quale siamo al di sotto degli standard europei, perché scendiamo nel garantire uno spazio alla persona detenuta. Non possiamo però ridurre la questione alla metratura, occorrerà aggiungere anche altro. Quindi c’è il sovraffollamento che è la questione principale, ma ci sono altre questioni da affrontare. Avevamo introdotto la scorsa volta anche il termine “bulimia penitenziaria”, con cui si fa riferimento al fenomeno per cui negli ultimi decenni si è assistito ad un maggiore incarceramento. Pero se si parla di grande incarceramento si fa riferimento ad un fenomeno che ha proporzioni riferite ad America e Russia. Non è detto pero che ci sia uno stretto collegamento tra incarceramento, sovraffollamento e bulimia penitenziaria. Alle volte vanno di pari passo ma non c’è un automatismo. Un altro dato che va introdotto quando si avvia questo discorso, riguarda l’aumento della criminalità, possiamo dire che non abbiamo avuto in questi ultimi decenni, che sono stati caratterizzati dalla bulimia penitenziaria, un aumento della criminalità che giustifichi il sovraffollamento.
Come si risolve il sovraffollamento? (Nel caso Torreggiani la corte da una serie di indicazioni)
Tenendo quindi conto di queste caratteristiche, potremmo dire che:
La corte passa poi ad esaminare il caso concreto, distinguendo il primo periodo di detenzione dal secondo; Per il primo periodo la corte prevede la violazione dell’Art.3 , mentre per il secondo periodo non ravvisa la violazione dell’Art. 3 (+ spazio - detenuti). La corte per arrivare a questa decisione/conclusione effettua delle analisi accurate ed approfondite. Questa decisione viene adottata non all’unanimità, ma a maggioranza:
c’è violazione dell’Art. 3;
L’aspetto interessante che si aggiunge a quanto già visto con il caso del 2009 è che alcuni di questi detenuti ricorrenti a Strasburgo, avevano già tentato la via del ricorso interno / nazionale, si erano infatti rivolti ai magistrati di sorveglianza con un reclamo, lamentando questa condizione ed in particolare la violazione del principio di parità sostenendo che il loro trattamento è profondamente diverso e eluivo dei diritti e delle garanzie rispetto ad altri detenuti che non si trovano costretti in uno spazio cosi angusto. Alcuni magistrati avevano tentato di fornire una risposta in positivo, mentre altri no. (C’era in passato la possibilità di ricorrere al magistrato, tramite un reclamo disciplinato dall’Art.35 dell’ordinamento penitenziario ma questo non era un ricorso/reclamo - effettivo perché manca la tutela giurisdizionale, l’amministrazione penitenziaria non è tenuta a conformarsi ). A fronte di ciò non è un caso che l’Art. 35 sia stato censurato da una sentenza della corte del 99 proprio per carenza di utile giurisdizionale E si constata anche che lo stato italiano è consapevole di questa situazione, e dia cercato di risolverla tanto che nel corso degli anni (nel 2010) ha dichiarato lo stato di emergenza interno, (non si tratta di un’invocazione dell’Art 15 della Cedu), incaricando una commissione di elaborare un piano carceri, e ha dichiarato con un decreto più volte lo stato di emergenza, visto che in quel periodo il sovraffollamento raggiungeva il 148%. La corte constata che sempre in quel periodo i detenuti in stato di custodia cautelare rappresentano quasi la metà della popolazione carceraria il 42%, rispetto ai condannati i via definitiva. Vengono citate le fonti pertinenti nazionale ed internazionali, e tornano gli Art. già visti nella sentenza del 2009:
Il punto di vista migliore per inquadrare il problema del sovraffollamento è quello della corte europea di Strasburgo per i diritti dell’uomo perché esamina per ben 2 volte il caso italiano, avendo però già alle spalle l’esperienza soluzioni predisposte occupandosi del sovraffollamento delle screzi di altri paesi (es. Polonia già condannata per un problema strutturale di sovraffollamento nelle sue carceri). La sentenza anche non emessa nei confronti di un determinato stato es. Italia vale comunque per tutti gli stati membri del consiglio d’Europa, quindi le autorità italiane avrebbero potuto immaginare la soluzione della corte europea. Riprendiamo ora il Caso del 2013, Causa Torreggiani ed altri contro Italia : La corte fa emergere anche quello che viene chiamato Effetto Cumulativo, cioè il fatto che possa esserci un peggioramento del sovraffollamento dovuto anche ad altre carenze come mancanza di un bagno, per la quale si ricorre all’uso dei buglioli = secchi in cui i detenuti fanno i bisogni, e svuotati solo in un certo orario)
Anche l'art 35 bis è introdotto a seguito del caso Torreggiani e è rubricato come "reclamo giurisdizionale” = finalmente introduce una tutela effettiva per il reclamo di cui l'art 35. Ribadisce la corte che mancano rimedi sia preventivi che successivi nel sistema italiano (Art. 35 ter è un semplice rimedio successivo, perché si parla di un risarcimento quando la detenzione n delle condizioni è già stat scontata), quindi la corte sottolinea che si tratti di un fenomeno strutturale, che riguarda l’intero sistema.
Obbligo positivo ( di fare)
Ed ecco che ritorna un richiamo al concetto di dignità, La dignità è una parola usata in tanti modi, e tale dignità per avere un significato deve sottostare a dei parametri specifici, Dignità è anche rispetto della dimensione, fisica, psichica e corporale. La dignità è assenza di paura nel rapporto con lo stato/gli organi statali, perché parliamo di cittadini non di sudditi. (Essere detenuti ma non aver paura quando si apre la cella)
Sovraffollamento :
Ma spesso quando lo spazio è davvero limitatissimo può bastare anche la sola limitazione dei metri quadri, perché si può già parlare di una violazione dell’Art. 3 indipendentemente da tutto il resto. A questo punto la corte arriva davvero ad occuparsi della prova (mente prima il governo tentava di difendersi sostenendo che i ricorrenti non avevano presentato idonea documentazione/ prove) A a chi spetta l’onere della prova? Essendo i ricorrenti totalmente a carico dello stato, c’è un‘inversione dell’onere della prova, che in questo caso grava totalmente sullo stato e non sui ricorrenti. È lo stato a dover provare che quella persona non ha subito una limitazione di spazio né di altro. (La documentazione si troverà negli uffici dell’amministrazione non di certo nella cella dei detenuti) Questa inversione dell’onere della prova è tipica della casistica che si ritrova quando la corte esamina le violazioni dell’Art. 3 avendo la maggior parte uno sfondo penitenziario. La corte insiste con i dire che il governo italiano aveva l’onere della prova anche perché era l’unico ad aver accesso ad informazioni che possono confermare o non confermare quanto sostenuto dai ricorrenti,; La corte inoltre ribadisce che non c’è motivo di dubitare di quanto sostenuto dai ricorrenti visto che il governo non ha presentato né documenti né informazioni pertinenti. La corte conclude quindi che SI c’è stata una violazione dell’Art. 3 e ribadisce che non importa in casi del genere se è mancata l’intenzione di umiliare/ maltrattare i detenuti, perché c’è stato un disinteresse, ed è sufficiente questo per condannare. (Si è causata una maggiore sofferenza, per una detenzione che provoca già di per sé sofferenza). Si arriva quindi alla condanna, i giudici insistono anche sottolineando che tale sentenza il caso Torreggiani è una sentenza pilota, perché il problema è un problema strutturale, in cui i ricorsi erano centinaia. Inoltre la corte insiste nella necessità di intervenire con quei rimedi da mettere in atto prima/dopo il processo suggeriti all’inizio della sentenza. La corte nella sentenza offre nella parte finale allo stato italiano un lasso di tempo per adempiere ai suoi obblighi e migliorare la situazione, la sentenza è quindi ad efficacia differita. Dal 2013 lentamente inizia il controllo del comitato dei ministri del consiglio d’Europa, verso l’Italia che è una sorvegliata speciale. Il caso si chiude solo nel 2016 perché il comitato ritiene insufficienti i rimedi apprestati dallo stato italiano. Proprio in questo periodo post Torreggiani, dove l’Italia era ancora un sorvegliato speciale, si sono verificati dei problemi con le estradizioni. Le autorità giudiziali di altri paesi si rifiutano di consegnare persone da loro detenute e di cui l’Italia aveva richiesto l’estradizione in quanto ritengono che la detenzione in Italia rappresenterebbe un trattamento disumano e degradante.
Altro problema è che si tende a mettere insieme delle situazioni/ dei casi, che sonno in realtà tra di loro distinti, Dovremmo distinguere e prendere in considerazione da una parte gli atti di autolesionismo e suicidio, e da un’altra parte i casi in cui i detenuti scelgono lo sciopero della fame , spesso chi sceglie lo sciopero della fame lo fa come segno di “protesta” (Es. di poteste: chiedere di incontrare i propri familiari, ottenere un regime detentivo migliore ). Chi sceglie lo sciopero della fame lo fa amando la vita, non volendo morire, ed è questa la differenza rispetto a chi sceglie il suicidio. Casi di suicidio:
disotto dei venticinque anni dagli adulti,
numero tale da non compromettere le attività trattamentali
l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido
o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie
Grazie alla lettura dell’Art.14 nella sua interezza notiamo come il tema dell’assegnazione penitenziaria rientra nel tema dei suicidi visto che molte volte le scelte suicidare, sono collegate ad es. alla lontananza dalla famiglia ecc.. Dietro quindi alla scelta delle assegnazioni possono esserci problemi collegati/ che portano alla scelta del suicidio. Molto importante è tutelare e scegliere l’assegnazione più giusta per ogni detenuto, in base alle sue esigenze/necessità per evitare rischi, e nel caso un detenuto rischi aggressioni nell’istituto in cui si trova andrà trasferito Art. 42 e 42 bis. Art. 42 : “I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni. I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. [Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve possibile, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.] [Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.]” Art. 42 bis