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In questo documento si discute del provvedimento complesso noto come sentenza arbitrale, che deriva dalla combinazione di due atti, il lodo e il decreto di omologazione. Vengono approfondite le differenze tra l'impugnazione per nullità ed l'appello, con particolare attenzione alle condizioni di efficacia delle sentenze arbitrali straniere in italia, alla luce della convenzione di new york del 1958. Vengono inoltre illustrate le modifiche apportate al codice di procedura civile nel 2006 e le conseguenze in termini di equiparazione tra giudice e arbitro, con relative implicazioni sulla disciplina dei rapporti tra i due. Infine, vengono analizzate le impugnazioni del lodo arbitrale, con focus sui motivi di impugnazione e le relative procedure.
Tipologia: Dispense
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L’arbitrato è un procedimento con il quale le parti, in una situazione nella quale potrebbero rivolgersi ai giudici dello stato per risolvere la controversia, si rivolgono ad un privato o collegio dei privati per comporre la controversia (strumento di eterocomposizione della controversia). Si pone nel nostro ordinamento il problema di capire se l’istituto dell’arbitrato sia in regola con la Costituzione. Dalla stessa si evince un principio per il quale la funzione giurisdizionale è riservata allo Stato (art. 24 cost = “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti”; da collegarsi all’art. 102 cost = “la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrato ordinari”, cioè dai giudici dello Stato). Sembra quindi che la costituzione preveda che la risoluzione delle controversie, nonché tutela dei diritti soggettivi, debba essere attribuita solo ai giudici dello Stato. Per esaminare il problema della compatibilità dell’arbitrato (in cui la decisione è rimessa a terzi privati) con la costituzione è opportuno effettuare un discorso diacronico, il quale si sviluppa attraverso una serie di fasi successive. PRIMO MOMENTO Analizziamo la disciplina dell’arbitrato all’entrata in vigore nel 1942 del cpc del 1940 , che lo pone in chiusura. Il fenomeno dell’arbitrato nel codice presuppone:
domanda giudiziale al passaggio in giudicato della sentenza che definisce e il giudizio nel quale la prescrizione del diritto fatto valere Ion giudizio è congelata. Nel 1994 il legislatore dispone che la domanda in arbitrato produce lo stesso effetto della domanda al giudice. Inoltre, se dopo il lodo, viene proposta impugnazione per nullità, quel congelamento della prescrizione si protrae finché non passa in giudicato la sentenza che decide sulla impugnazione per nullità del lodo. Le due fasi, arbitrale e giurisdizionale, si saldano dando luogo ad un periodo unitario di sospensione della prescrizione.
controversia non con un lodo avente efficacia di sentenza, bensì con un lodo avente valore di determinazione contrattuale. Si scolpisce nel codice la differenza di effetti fra i due lodi. Si prevede inoltre espressamente che, mentre il lodo rituale si impugni anche se non omologato davanti alla Corte d’Appello con impugnazione equiparabile a quelle delle sentenze, il lodo irrituale dell’art. 808-ter si impugni con giudizio di primo grado per motivi propri di un negozio. C’è da tener presente che comunque l’arbitrato non è perfettamente corrispondente alla tutela giurisdizionale: alcuni effetti del lodo rituale presuppongono l’omologazione, richiedendo il braccio armato dello stato; inoltre gli arbitri continuano a non poter pronunciare provvedimenti cautelari (quest’ultimo dogma ha ricevuto deroghe in ambito di arbitrato societario, nel quale gli arbitri possono efficacemente disporre in via cautelare la sospensione degli effetti della delibera assembleare). Applicazione della Traslatio Iudicii La conseguenza di questo ulteriore avvicinamento dell’arbitrato alla giurisdizione e del lodo rituale alla sentenza si manifesta anche nella disciplina che il codice, modificato nel 2006, detta con riguardo ai rapporti fra giudice ed arbitro. Nell’ipotesi in cui si sottoponga all’arbitro una controversia per la quale non c’è clausola compromissoria oppure l’ipotesi in cui si sottoponga al giudice dello stato una controversia per la quale vi è clausola compromissoria, la legge le equipara espressamente nell’art. 819 - ter alla figura della incompetenza, cioè regola i rapporti fra arbitro e giudice dello stato non diversamente da come regolerebbe i rapporti fra due giudici dello stato quando si discute su chi dei due abbia la competenza circa la controversia medesima. Tuttavia, l’art. 819-ter dice che nei rapporti fra giudice ed arbitro non trova applicazione l’art. 50 del codice il quale prevede che qualora la domanda sia proposta ad un giudice, quest’ultimo non si limita a dichiararsi tale, ma indica pure quale sia il giudice competente. Questo consente alla parte interessata di fare l’attività che tecnicamente è di riassunzione e in questo caso il processo prosegue ( traslatio iudicii ). L’art 819-ter, escludendo questa possibilità, rendeva l’errore nella scelta tra il giudice dello stato e l’arbitro estremamente pericoloso. La Corte Costituzionale, con la sentenza 223 del 2013 , dichiara incostituzionale l’art. 819- ter nella parte in cui esclude nei rapporti tra arbitro rituale giudice l’applicazione di una regola corrispondente a quella dell’art 50 (teso a fare salvi gli effetti della domanda giudiziale nel passaggio dal giudice dello stato all’arbitro) e richiama tutti gli argomenti svolti dalla precedente sentenza (376/2001) che aveva ammesso agli arbitri, quando ancora la legge non lo consentiva espressamente, di sollevare la questione di legittimità costituzionale. In sostanza la tutela arbitrale è destinata a costituire un equivalente di quella giurisdizionale e l’errore nella scelta fra l’arbitro ed il giudice dello stato non deve comportare una perdita del diritto di azione.
− Strumento di eterocomposizione delle controversie − Questione di compatibilità con la Costituzione (artt. 24 e 102 Cost.) PRIMO MOMENTO − Cpc del 1940 , arbitrato presuppone:
Impugnazione per Nullità il principale mezzo di impugnazione del lodo (ossia l’impugnazione per nullità ) è a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua notifica solo per i 12 motivi tassativamente previsti dall’art. 829 c.p.c. (salvo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, qualora sia prevista impugnazione nel merito nella convenzione arbitrale) motivi che devono essere formulati in modo specifico. In mancanza di notificazione, l’impugnazione va proposta entro 6 mesi dalla data di ultima sottoscrizione. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:
Lodo Irrituale Per quanto riguarda il lodo irrituale, questo può essere impugnato solo davanti al giudice ordinario per i cinque motivi di cui al secondo comma dell’art. 808-ter cpc. L’azione è di annullamento e va proposta nell’ordinario termine quinquennale. In dottrina vi è chi ha ritenuto che l’art. 1442 c.c. (in tema di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento) non sarebbe applicabile all’impugnativa del lodo irrituale. Secondo questa dottrina, sarebbe invece applicabile la norma di cui all’art. 828 cpc. Art. 808-ter cpc : “Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:
3. se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi _limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;