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L'impugnazione del lodo arbitrale in Italia: normativa e procedure, Dispense di Diritto dell'arbitrato

In questo documento si discute del provvedimento complesso noto come sentenza arbitrale, che deriva dalla combinazione di due atti, il lodo e il decreto di omologazione. Vengono approfondite le differenze tra l'impugnazione per nullità ed l'appello, con particolare attenzione alle condizioni di efficacia delle sentenze arbitrali straniere in italia, alla luce della convenzione di new york del 1958. Vengono inoltre illustrate le modifiche apportate al codice di procedura civile nel 2006 e le conseguenze in termini di equiparazione tra giudice e arbitro, con relative implicazioni sulla disciplina dei rapporti tra i due. Infine, vengono analizzate le impugnazioni del lodo arbitrale, con focus sui motivi di impugnazione e le relative procedure.

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 12/03/2024

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ARBITRATO
L’arbitrato è un procedimento con il quale le parti, in una situazione nella quale potrebbero rivolgersi ai giudici dello
stato per risolvere la controversia, si rivolgono ad un privato o collegio dei privati per comporre la controversia
(strumento di eterocomposizione della controversia).
Si pone nel nostro ordinamento il problema di capire se l’istituto dell’arbitrato sia in regola con la Costituzione. Dalla
stessa si evince un principio per il quale la funzione giurisdizionale è riservata allo Stato (art. 24 cost = tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei loro diritti”; da collegarsi all’art. 102 cost = “la funzione giurisdizionale è esercitata dai
magistrato ordinari, cioè dai giudici dello Stato). Sembra quindi che la costituzione preveda che la risoluzione delle
controversie, nonché tutela dei diritti soggettivi, debba essere attribuita solo ai giudici dello Stato.
Per esaminare il problema della compatibilità dell’arbitrato (in cui la decisione è rimessa a terzi privati) con la
costituzione è opportuno effettuare un discorso diacronico, il quale si sviluppa attraverso una serie di fasi successive.
PRIMO MOMENTO
Analizziamo la disciplina dell’arbitrato all’entrata in vigore nel 1942 del cpc del 1940, che lo pone in chiusura.
Il fenomeno dell’arbitrato nel codice presuppone:
Una scelta delle parti: COMPROMESSO (le parti devono stipulare un contratto con il quale stabiliscono di
attribuire la risoluzione di una controversia già insorta ad arbitri privati, piuttosto che al giudice) o CLAUSOLA
COMPROMISSORIA (inserimento in un contratto più ampio di una clausola con la quale si prevede che tutte le
controversie che dovrebbero sorgere da quel determinato rapporto contrattuale saranno attribuite alla decisione di
un arbitro). Si parla sempre di un accordo scritto.
Arbitri in numero dispari e sempre di cittadinanza italiana.
Le parti stabiliscono di affidarsi al collegio arbitrale, scelgono gli arbitri e si istaura un contratto d’opera intellettuale tra
le parti e gli arbitri.
In virtù di tale contratto, gli arbitri hanno diritto ricevere il compenso per l’opera che presteranno, consistente nel
rendere la decisione della controversia, in un termine che la legge prevedeva di 90 gg all’epoca (oggi 240 gg). Il
termine va rispettato, pena l’invalidità della decisione, la quale prende il nome di lodo.
Lo svolgimento del procedimento arbitrale, salvo esistenza di un regolamento che le parti impongono agli arbitri, è
rimesso alla discrezionalità di questi giudici privati con la sola ineludibile garanzia del rispetto del contraddittorio.
Possono compiere anche attività istruttorie ma, essendo soggetti privati, non hanno quei poteri coercitivi che, invece,
spettano ai giudici dello stato: non possono per esempio disporre l’accompagnamento coattivo dei testimoni né
disporre misure cautelari.
Il lodo, secondo il codice del 1940, non ha grande vitalità. Gli arbitri hanno un termine perentorio breve di 5 gg, entro il
quale devono depositare la decisione nella cancelleria della pretura dove il lodo è stato pronunciato. Tale deposito va
fatto pena invalidità del lodo e deve consentire l’omologazione: il pretore fa dei controlli formali (tempestività e
presenza di requisiti formali prescritti dalla legge) e se la verifica è positiva, emette un decreto, detto di exequatur, il
quale dichiara il lodo esecutivo, attribuendogli efficacia di sentenza.
Si parla di provvedimento complesso, formatosi attraverso la combinazione di due atti (il lodo ed il decreto
d’omologazione) per dare vita ad un nuovo atto che prende il nome di sentenza arbitrale, producente gli stessi effetti
di una sentenza e che si impugna in maniera simile: una sentenza di primo grado si può impugnare con l’appello, il
lodo omologato si impugna con impugnazione per nullità da proporsi allo stesso giudice a cui si proporrebbe l’appello
se si fosse trattato di sentenza dello stato.
Tratti distintivi tra impugnazione per nullità ed appello:
l’appello è mezzo di impugnazione a critica libera; l’impugnazione per nullità del lodo è possibile solo nei limiti di
una griglia di motivi di impugnazione predeterminati dalla legge (rimedio a critica vincolata).
l’appello è un’impugnazione sostitutiva; l’impugnazione per nullità è rescindente.
SECONDO MOMENTO
Nel 1948 entra in vigore la costituzione e si pone la questione di compatibilità dell’istituto con la stessa, in particolare
in relazione all’art. 102, comma 1. La questione è posta dinanzi la Corte Costituzionale per due volte. La prima volta
se ne occupa con la sentenza 2 del 1966 ed esclude che la disciplina dell’arbitrato sia in conflitto con l’art. 102 cost,
individuando tre motivi:
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ARBITRATO

L’arbitrato è un procedimento con il quale le parti, in una situazione nella quale potrebbero rivolgersi ai giudici dello stato per risolvere la controversia, si rivolgono ad un privato o collegio dei privati per comporre la controversia (strumento di eterocomposizione della controversia). Si pone nel nostro ordinamento il problema di capire se l’istituto dell’arbitrato sia in regola con la Costituzione. Dalla stessa si evince un principio per il quale la funzione giurisdizionale è riservata allo Stato (art. 24 cost = “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei loro diritti”; da collegarsi all’art. 102 cost = “la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrato ordinari”, cioè dai giudici dello Stato). Sembra quindi che la costituzione preveda che la risoluzione delle controversie, nonché tutela dei diritti soggettivi, debba essere attribuita solo ai giudici dello Stato. Per esaminare il problema della compatibilità dell’arbitrato (in cui la decisione è rimessa a terzi privati) con la costituzione è opportuno effettuare un discorso diacronico, il quale si sviluppa attraverso una serie di fasi successive. PRIMO MOMENTO Analizziamo la disciplina dell’arbitrato all’entrata in vigore nel 1942 del cpc del 1940 , che lo pone in chiusura. Il fenomeno dell’arbitrato nel codice presuppone:

  • Una scelta delle parti: COMPROMESSO (le parti devono stipulare un contratto con il quale stabiliscono di attribuire la risoluzione di una controversia già insorta ad arbitri privati, piuttosto che al giudice) o CLAUSOLA COMPROMISSORIA (inserimento in un contratto più ampio di una clausola con la quale si prevede che tutte le controversie che dovrebbero sorgere da quel determinato rapporto contrattuale saranno attribuite alla decisione di un arbitro). Si parla sempre di un accordo scritto.
  • Arbitri in numero dispari e sempre di cittadinanza italiana. Le parti stabiliscono di affidarsi al collegio arbitrale, scelgono gli arbitri e si istaura un contratto d’opera intellettuale tra le parti e gli arbitri. In virtù di tale contratto, gli arbitri hanno diritto ricevere il compenso per l’opera che presteranno, consistente nel rendere la decisione della controversia, in un termine che la legge prevedeva di 90 gg all’epoca (oggi 240 gg). Il termine va rispettato, pena l’invalidità della decisione, la quale prende il nome di lodo. Lo svolgimento del procedimento arbitrale, salvo esistenza di un regolamento che le parti impongono agli arbitri, è rimesso alla discrezionalità di questi giudici privati con la sola ineludibile garanzia del rispetto del contraddittorio. Possono compiere anche attività istruttorie ma, essendo soggetti privati, non hanno quei poteri coercitivi che, invece, spettano ai giudici dello stato: non possono per esempio disporre l’accompagnamento coattivo dei testimoni né disporre misure cautelari. Il lodo, secondo il codice del 1940, non ha grande vitalità. Gli arbitri hanno un termine perentorio breve di 5 gg, entro il quale devono depositare la decisione nella cancelleria della pretura dove il lodo è stato pronunciato. Tale deposito va fatto pena invalidità del lodo e deve consentire l’omologazione: il pretore fa dei controlli formali (tempestività e presenza di requisiti formali prescritti dalla legge) e se la verifica è positiva, emette un decreto , detto di exequatur , il quale dichiara il lodo esecutivo, attribuendogli efficacia di sentenza. Si parla di provvedimento complesso, formatosi attraverso la combinazione di due atti (il lodo ed il decreto d’omologazione) per dare vita ad un nuovo atto che prende il nome di sentenza arbitrale , producente gli stessi effetti di una sentenza e che si impugna in maniera simile: una sentenza di primo grado si può impugnare con l’appello, il lodo omologato si impugna con impugnazione per nullità da proporsi allo stesso giudice a cui si proporrebbe l’appello se si fosse trattato di sentenza dello stato. Tratti distintivi tra impugnazione per nullità ed appello:
  • l’appello è mezzo di impugnazione a critica libera; l’impugnazione per nullità del lodo è possibile solo nei limiti di una griglia di motivi di impugnazione predeterminati dalla legge (rimedio a critica vincolata).
  • l’appello è un’impugnazione sostitutiva; l’impugnazione per nullità è rescindente. SECONDO MOMENTO Nel 1948 entra in vigore la costituzione e si pone la questione di compatibilità dell’istituto con la stessa, in particolare in relazione all’art. 102, comma 1. La questione è posta dinanzi la Corte Costituzionale per due volte. La prima volta se ne occupa con la sentenza 2 del 1966 ed esclude che la disciplina dell’arbitrato sia in conflitto con l’art. 102 cost, individuando tre motivi:
  1. Motivo di carattere meramente storico: nel corso dei lavori preparatori dell’art. 102, ci si pose il problema di compatibilità dell’arbitrato e qualcuno addirittura propose di scrivere espressamente in Costituzione che l’arbitrato rimaneva compatibile con l’art. 102; si scelse di non farlo, perché sembrava ovvio e scontato.
  2. Motivo tecnico in relazione all’autonomia privata: la possibilità che la controversia sia decisa, non da giudici, ma da arbitri presuppone che vi sia una scelta convergente di tutte le parti in materia di diritti disponibili. Così come le parti possono disporre dei propri diritti fino al punto di rinunciare agli stessi, allo stesso modo va dato alle parti il potere di disporre del tipo di tutela da attribuire ai propri diritti.
  3. Motivo tecnico fondato sul convogliamento: il lodo arbitrale produce effetti solo se tempestivamente sottoposto al pretore che ne dà valutazione positiva. Entra nel sistema giurisdizionale dello stato perché un giudice dello stato gli attribuisce l’exequatur. Le due motivazioni di carattere tecnico non sono tra di loro contraddittorie, ma sono in qualche modo ridondanti. Nel 1977 ( sent. 127/1977 ) la Corte Costituzionale fu chiamata una seconda volta a verificare la legittimità dell’arbitrato in un caso particolare, perché si trattava di una fattispecie di arbitrato obbligatorio ex lege. Bisogna fare una scelta evidentemente tra i due motivi tecnici individuati dalla Corte Costituzionale nella precedente sentenza: se si prende a fondamento il principio dispositivo, questo arbitrato è illegittimo; se si prende a riferimento il convogliamento, l’arbitrato è legittimo). La Corte spiegò che la giustificazione fondata sul convogliamento non è corretta, allora l’unico modo per giustificare la legittimità dell’arbitrato è invocare il principio dispositivo. Quindi tutte le volte in cui la legge prevede un arbitrato obbligatorio, è data facoltà a ciascuna parte di rivolgersi al giudice dello stato, precludendo il ricorso all’arbitrato (l’arbitrato diviene facoltativo ex lege). In questo modo, l’eventuale ricorso all’arbitro riposerà sempre su una scelta quanto meno implicita delle parti. La prima conclusione è che l’arbitrato, quale strumento di risoluzione di una controversia alternativo a quello giurisdizionale, è legittimo perché dipendente da libera scelta delle parti in materie di cui possono disporre. TERZO MOMENTO Si assiste all’affermarsi dell’istituto del cosiddetto arbitrato libero od irrituale. Perché ci si dovrebbe rivolgere a giudici privati, piuttosto che a giudici dello stato?
  4. Rapidità della decisione:
  5. Le parti possono partecipare alla scelta del giudice.
  6. Riservatezza nei confronti della generalità dei terzi Queste ulteriori esigenze di riservatezza non potevano essere soddisfatte dalla disciplina dell’arbitrato rituale dal momento in cui il lodo va sottoposto al controllo del giudice per l’omologazione. Nell’arbitrato irrituale, il lodo non è destinato ad essere omologato, piuttosto viene equiparato ad un contratto a tutti gli effetti che gli arbitri hanno il compito di predisporre su incarico delle parti come se fossero dei mandatari con rappresentanza delle parti. In virtù di mandatari stipulano un negozio vincolante per i mandanti. Questa forma è ricostruibile come una serie di negozi complessi. Essendo un contratto, non può essere omologato e non può essere impugnato con modo rituale. Se una parte vuole contestarlo, può farlo con un giudizio di primo grado, con le stesse regole e negli stessi limiti in cui è possibile impugnare un contratto (dolo, violenza, errore, nullità per vizio formale, etc). Ci troviamo di fronte ad un contratto a tutti gli effetti, anche per quanto concerne gli strumenti rimediali. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, cambiano le conseguenze se una delle parti si rivolge al giudice in presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria. − Se si tratta di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, la situazione del giudice è qualificabile come situazione di incompetenza − Viceversa, in presenza di arbitrato irrituale, si ritiene che, in sostanza, la tutela giurisdizionale è sospesa finché non si esaurisce quella fase negoziale. Solo il prodotto dell’attività degli arbitri potrà essere oggetto di impugnazione giurisdizionale come un contratto. Dunque, se mi rivolgo al giudice e l’altra parte eccepisce che c’è una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, il giudice (non dovrà dichiararsi incompetente) dovrà dire che la domanda è improponibile, perché vi è la sospensione della garanzia giurisdizionale dovuta alla necessità di svolgere una preventiva fase negoziale. QUARTO MOMENTO Si lega alla prima riforma della disciplina dell’arbitrato rituale (legge 28 del 1983). Con l’incrementarsi del commercio e delle susseguenti controversie transnazionali l’arbitrato emerse come strumento di risoluzione particolarmente indicato, nella misura in cui il soggetto che decide non è espressione dello stato dell’uno o dell’altro contendente, ma è un soggetto super-partes, scelto dai contendenti tra soggetti riconosciuti degni di fiducia.

domanda giudiziale al passaggio in giudicato della sentenza che definisce e il giudizio nel quale la prescrizione del diritto fatto valere Ion giudizio è congelata. Nel 1994 il legislatore dispone che la domanda in arbitrato produce lo stesso effetto della domanda al giudice. Inoltre, se dopo il lodo, viene proposta impugnazione per nullità, quel congelamento della prescrizione si protrae finché non passa in giudicato la sentenza che decide sulla impugnazione per nullità del lodo. Le due fasi, arbitrale e giurisdizionale, si saldano dando luogo ad un periodo unitario di sospensione della prescrizione.

  1. Inoltre, viene eliminato il termine per omologare il lodo: si dice che il lodo dall’ultima sottoscrizione ha efficacia vincolante tra le parti, ma non si dice più che acquista efficacia di sentenza con l’omologazione. Con l’omologazione il lodo diventa titolo esecutivo, titolo per iscrivere ipoteca giudiziale e può essere trascritto. Il fatto che non si dica più che solo con l’omologazione il lodo acquisti effetti di sentenza, ma che semplicemente acquisti alcuni effetti specifici, è possibile sostenere che tutti gli altri effetti della sentenza (in particolare fare certezza sui diritti: effetto accertamento) il lodo li produca indipendentemente dall’omologazione. Il codice nel 94 prevede che, se dopo la pronuncia della misura cautelare da parte del giudice dello stato si inizi un processo arbitrale, il lodo che dichiara il diritto inesistente determina, anche se non è stato ancora omologato, la caducazione della misura cautelare. Dunque, da questo punto di vista è riconosciuta efficacia analoga a quella della sentenza e, come diceva Ricci, il dato normativo del 94 prevede espressamente che, contro il lodo rituale, ancorché non omologato, sia già possibile proporre l’impugnazione per nullità davanti al giudice competente per l’appello con capacità sostitutiva. Il lodo, seppure non omologato, è equivalente della sentenza del giudice dello stato. Questo senza lesioni dell’art. 24 cost o del 102 cost, poiché si tratta di uno strumento alternativo che riposa su una scelta concorde delle parti relativa ad un diritto disponibile. In questo scenario si registra un improvviso arretramento da parte della giurisprudenza, in particolare della Cassazione. La Cassazione, costatato che il lodo rituale potrebbe anche non essere mai omologato e conservare i suoi effetti (a differenza di prima), valorizza questo dato non per avvicinare il lodo rituale alla sentenza del giudice dello stato, bensì per avvicinarlo al lodo irrituale. Il lodo rituale è l’equivalente di un lodo irrituale, e cioè un negozio, con la sola differenza che è possibile omologarlo. In effetti la conferma che si trattasse di una forzatura si rinviene in una importante pronuncia della Corte Costituzionale, la 376 del 2001: davanti ad arbitri rituali si pose il dubbio sulla legittimità costituzionale di una norma di legge che questi arbitri erano chiamati ad applicare per risolvere il merito della controversia. Se il giudice si trova davanti ad una norma di legge che dovrebbe applicare alla controversia da decidere della cui costituzionalità egli ha dubbio, non può né disapplicarla né applicarla, bensì deve sottoporre la questione alla Corte Costituzionale (questione incidentale di legittimità costituzionale). La questione era sorta davanti ad un arbitro, il quale sollevò la questione come se fosse stato un giudice e la Corte si pose il dubbio sull’ammissibilità della questione quando sollevata da un arbitro. Sentenza 376/2001 : atteso che l’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal cpc per l’applicazione del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le garanzie del contraddittorio e premesso che per quanto riguarda la ricerca dell’interpretazione delle norme applicabili il giudizio arbitrale non si differenzi da quello svolto davanti ai giudici dello stato e che ad ogni organo giudicante è precluso tanto il potere di disapplicare le leggi quanto quello di definire il giudizio applicando leggi di dubbia costituzionalità, gli arbitri rituali possono e debbono sollevare la questione incidentale di legittimità delle norme di legge che sono chiamati ad applicare quando risulti impossibile superare il dubbio attraverso l’opera interpretativa. Si parificò in tutto e per tutto l’attività dell’arbitro a quella del giudice dello stato. D.lgs 40/ In questo scenario si colloca l’ultimo tassello della nostra rivoluzione dato dalla terza riforma dell’arbitrato con il decreto legislativo 40 del 2006. Qui, reagendo all’interpretazione della Cassazione, il compito del legislatore delegato era essenzialmente quello di prevedere espressamente che il lodo rituale non omologato avesse gli effetti di una sentenza. In conseguenza della riforma del 2006 troviamo l’art. 824-bis c.p.c , il quale, con riferimento al lodo o arbitrato rituale, dispone espressamente che, salvi quei tre effetti subordinati all’omologazione (titolo esecutivo, titolo per iscrivere l’ipoteca giudiziale, titolo per la trascrizione), il lodo rituale ha dalla sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria. Si dice espressamente che ha gli effetti della sentenza, ha quindi facoltà di passare in giudicato a prescindere dall’omologazione. La stessa riforma introduce anche, per la prima volta, una disciplina specifica per l’arbitrato irrituale: si introduce l’art. 808 - ter che dice che le parti possono, facendolo espressamente, attribuire agli arbitri il potere di definire la

controversia non con un lodo avente efficacia di sentenza, bensì con un lodo avente valore di determinazione contrattuale. Si scolpisce nel codice la differenza di effetti fra i due lodi. Si prevede inoltre espressamente che, mentre il lodo rituale si impugni anche se non omologato davanti alla Corte d’Appello con impugnazione equiparabile a quelle delle sentenze, il lodo irrituale dell’art. 808-ter si impugni con giudizio di primo grado per motivi propri di un negozio. C’è da tener presente che comunque l’arbitrato non è perfettamente corrispondente alla tutela giurisdizionale: alcuni effetti del lodo rituale presuppongono l’omologazione, richiedendo il braccio armato dello stato; inoltre gli arbitri continuano a non poter pronunciare provvedimenti cautelari (quest’ultimo dogma ha ricevuto deroghe in ambito di arbitrato societario, nel quale gli arbitri possono efficacemente disporre in via cautelare la sospensione degli effetti della delibera assembleare). Applicazione della Traslatio Iudicii La conseguenza di questo ulteriore avvicinamento dell’arbitrato alla giurisdizione e del lodo rituale alla sentenza si manifesta anche nella disciplina che il codice, modificato nel 2006, detta con riguardo ai rapporti fra giudice ed arbitro. Nell’ipotesi in cui si sottoponga all’arbitro una controversia per la quale non c’è clausola compromissoria oppure l’ipotesi in cui si sottoponga al giudice dello stato una controversia per la quale vi è clausola compromissoria, la legge le equipara espressamente nell’art. 819 - ter alla figura della incompetenza, cioè regola i rapporti fra arbitro e giudice dello stato non diversamente da come regolerebbe i rapporti fra due giudici dello stato quando si discute su chi dei due abbia la competenza circa la controversia medesima. Tuttavia, l’art. 819-ter dice che nei rapporti fra giudice ed arbitro non trova applicazione l’art. 50 del codice il quale prevede che qualora la domanda sia proposta ad un giudice, quest’ultimo non si limita a dichiararsi tale, ma indica pure quale sia il giudice competente. Questo consente alla parte interessata di fare l’attività che tecnicamente è di riassunzione e in questo caso il processo prosegue ( traslatio iudicii ). L’art 819-ter, escludendo questa possibilità, rendeva l’errore nella scelta tra il giudice dello stato e l’arbitro estremamente pericoloso. La Corte Costituzionale, con la sentenza 223 del 2013 , dichiara incostituzionale l’art. 819- ter nella parte in cui esclude nei rapporti tra arbitro rituale giudice l’applicazione di una regola corrispondente a quella dell’art 50 (teso a fare salvi gli effetti della domanda giudiziale nel passaggio dal giudice dello stato all’arbitro) e richiama tutti gli argomenti svolti dalla precedente sentenza (376/2001) che aveva ammesso agli arbitri, quando ancora la legge non lo consentiva espressamente, di sollevare la questione di legittimità costituzionale. In sostanza la tutela arbitrale è destinata a costituire un equivalente di quella giurisdizionale e l’errore nella scelta fra l’arbitro ed il giudice dello stato non deve comportare una perdita del diritto di azione.

SOMMARIO

− Strumento di eterocomposizione delle controversie − Questione di compatibilità con la Costituzione (artt. 24 e 102 Cost.) PRIMO MOMENTOCpc del 1940 , arbitrato presuppone:

  • scelta delle parti
  • arbitri dispari e italiani ➢ ineludibile garanzia del contraddittorio ➢ no poteri coercitivi − lodo (decisione) da rendere entro 90 giorni (oggi 240) e depositare entro 5gg pena invalidità: deposito consente omologazione − se verifica di requisiti formali da esito positivo, prefetto emette decreto di exequatur − sentenza arbitrale (provvedimento complesso) = lodo + decreto ; efficacia di sentenza SECONDO MOMENTOCC con sentenza 2/1966 esclude conflitto con art. 102.1 Cost, per 3 motivi:
  1. Motivo meramente storico
  2. Motivo tecnico in relazione all’autonomia privata
  3. Motivo tecnico in relazione al convogliamento − CC nel 1977 , con sentenza relativa ad un arbitrato ex lege, afferma a fondamento dell’istituto dell’Arbitrato vi è il Principio Dispositivo TERZO MOMENTO − Affermarsi dell’Arbitrato Irrituale (o Libero)

IMPUGNAZIONI

Impugnazione per Nullità il principale mezzo di impugnazione del lodo (ossia l’impugnazione per nullità ) è a critica vincolata, ossia il lodo può essere impugnato entro 90 giorni dalla sua notifica solo per i 12 motivi tassativamente previsti dall’art. 829 c.p.c. (salvo quanto previsto dal 3° comma del medesimo articolo, qualora sia prevista impugnazione nel merito nella convenzione arbitrale) motivi che devono essere formulati in modo specifico. In mancanza di notificazione, l’impugnazione va proposta entro 6 mesi dalla data di ultima sottoscrizione. L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

  1. se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
  2. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
  3. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro;
  4. se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817;
  5. se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5) (esposizione sommaria), 6) (dispositivo) e 7) (sottoscrizione) dell'articolo 823;
  6. se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
  7. se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
  8. se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
  9. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
  10. se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia;
  11. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
  12. se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. Questi motivi sono relativi a casi di errores in procedendo , ossia nessuno di essi riguarda eventuali errores in iudicando , ovvero la conformità del lodo alle regole di diritto sostanziale; l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sostanziale è ammissibile soltanto se le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione arbitrale. Non rientra nell’ipotesi di cui al n. 3 (“chi non poteva essere arbitro”) il caso in cui si deduca la non imparzialità dell’arbitro, infatti la giurisprudenza ha affermato il “principio secondo il quale nel procedimento arbitrale, l’esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l’imparzialità dei componenti del collegio, dev’essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell’art. 815 cpc., entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d’incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione”. L’art. 829 comma 2 prevede che: “La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.” L’art. 817 comma 2 e 3 cpc prevedono che: “La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione d'arbitrato, non può, per questo motivo, impugnare il lodo. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.” Anche quando la previsione dell’impugnabilità per violazione delle regole di merito sia inserita, si tratta pur sempre di un motivo che non è a critica libera: è infatti assimilabile al motivo della violazione e falsa applicazione di legge del ricorso per cassazione. Fino alla riforma dell’arbitrato del 2006, in tema di impugnazione del lodo la regola generale era che il lodo era sempre impugnabile per violazione della legge sostanziale, ossia delle norme sostanziali applicabili alla controversia e che l’arbitro avesse in ipotesi violato e/o falsamente applicato. La riforma dell’arbitrato ha introdotto la regola opposta: il lodo è ora impugnabile per violazione delle regole di diritto sostanziale soltanto se le parti, nella convenzione arbitrale, lo abbiano espressamente previsto.

Lodo Irrituale Per quanto riguarda il lodo irrituale, questo può essere impugnato solo davanti al giudice ordinario per i cinque motivi di cui al secondo comma dell’art. 808-ter cpc. L’azione è di annullamento e va proposta nell’ordinario termine quinquennale. In dottrina vi è chi ha ritenuto che l’art. 1442 c.c. (in tema di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento) non sarebbe applicabile all’impugnativa del lodo irrituale. Secondo questa dottrina, sarebbe invece applicabile la norma di cui all’art. 828 cpc. Art. 808-ter cpc : “Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

3. se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi _limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

  1. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
  2. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
  3. se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;
  4. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.”_ Revocazione L’art. 831 cpc prevede che: “Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395” Tali numeri includono: _“1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
  1. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
  2. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
  3. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”_ Si tratta della sola revocazione straordinaria, essendo quindi esclusa la possibilità di impugnare un lodo con la revocazione ordinaria. Opposizione di Terzo ll lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404 c.p.c. e, quindi: a) un terzo può fare opposizione contro il lodo quando pregiudica i suoi diritti; b) gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione al lodo quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno. Il terzo è legittimato a proporre opposizione ordinaria sempre che sia rimasto estraneo al giudizio arbitrale. Tutti i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.