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Diritto commerciale appunti specifici perl'Assemblea paragrafo libro Campobasso
Tipologia: Appunti
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Necessaria presenza di 3 organi distintivi L'assemblea dei soci, organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale.
L'organo amministrativo cui spetta la gestione dell'impresa sociale e che nello svolgimento di tale funzione ha per legge ampi poteri decisionali. Gli amministratori hanno inoltre la rappresentanza legale della società e ad essi spetta il compito di dare attuazione, sotto la propria responsabilità,alle deliberazioni dell'assemblea.
L'organo di controllo interno, con funzioni di controllo sull'amministrazione della società
Sistemi di amministrazione e controllo Sistema tradizionale di controllo Basato sulla presenza di due organi entrambi di nomina assembleare L'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione) Il collegio sindacale che inizialmente svolgeva anche funzione di controllo contabile. Riforma del 2003 Sistema dualistico Nel quale l'amministrazione e il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, di nomina assembleare e da un consiglio di gestione, nominato direttamente dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di sorveglianza è inoltre investito anche di ulteriori competenze che nel sistema tradizionale sono proprie dell'assemblea. Il sistema monistico Nel quale l'amministrazione ed il controllo sono esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione nominsto dall'assemblea, e da un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno ed i cui componenti devono essere dotati di particolari requisiti di indipendenza e professionalità. PREVISTO SEMPRE CONTROLLO CONTABILE ESTERNO L'assemblea è l'organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo. L'assemblea è organo collegiale che decide secondo il principio maggioritario, la volontà espressa dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale, vincola tutti i soci. Assemblea si distingue in ordinaria o straordinaria. La competenza dell'assemblea ordinaria variano a seconda del sistema di amministrazione
lunedì 14 maggio 2018 15:
Gli amministratori : Devono convocare l'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto , non può essere superiore ai 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per consentire l'approvazione del bilancio. Richiesta della minoranza Devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 10% del capitale sociale o la minor percentuale prevista dallo statuto. Se gli amministratori oppure in loro veci i sindaci non provvedono. La convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto dal tribunale. Disposta dal collegio sindacale La convocazione dell'assemblea deve essere disposta dal collegio sindacale ogni qualvolta. La convocazione sia obbligatoria e gli amministratori non vi abbiano provveduto. Procedura in convocazione. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società se lo statuto non dispone diversamente. Convocazione avviene mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica. Assemblea totalitaria Pur in assenza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi di controllo è la c.d. assemblea totalitaria la quale può deliberare su qualsiasi argomento. Presidenza Una volta costituita l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente assicura che l'assemblea si svolta in modo ordinato e nel rispetto delle norme che ne regolano l'attività. Egli verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Rinvio dell'assemblea Ai soci intervenuti che raggiungono il terzo del capitale sociale rappresentato in assemblea. È poi riconosciuto il diritto di chiedere il rinvio dell'adunanza di non oltre 5 giorni dichiarando di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in discussione. Tuttavia per evitare comportamenti ostruzionistici il diritto di rinvio piò essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto. Verbalizzazione Le delibere assembleari devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere poi trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, tenuto a cura degli amministratori. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare ad operare. Si definisce invece quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata. La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l'assemblea ordinaria e
Si definisce quorum costitutivo la parte del capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea perché questa sia regolarmente costituita e possa iniziare ad operare. Si definisce invece quorum deliberativo la parte del capitale sociale che si deve esprimere a favore di una determinata deliberazione perché questa sia approvata. La disciplina del quorum costitutivo e deliberativo è diversa per l'assemblea ordinaria e straordinaria. Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto. Esse delibera col voto favorevole della metà più (maggioranza assoluta ) delle azioni che hanno preso parte alla votazione per quella determinata delibera. Seconda convocazione Nessun quorum costitutivo è richiesto per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione, che può perciò validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale rappresentato in assemblea. La disciplina delle assemblee straordinarie è invece diversa a seconda che la società faccia meno ricorso al mercato di rischio. Assemblea strordinaria Le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non è espressamente previsto un quorum costitutivo. Anche se risulta direttamente dal fatto che il quorum deliberativo è rappresentato da aliquote dell'intero capitale sociale con diritto di voto e non del solo capitale intervenuto in assemblea in prima convocazione. La seconda convocazione è infatti regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale e più del terzo in seconda convocazione. Per quanto riguarda i quorum deliberativi è invece stabilito che l'assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. IL DIRITTO DI INTERVENTO, IL DIRITTO DI VOTO Possono intervenire in assemblea insieme ad amministratori, sindaci, rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti, gli azionisti con diritto di voto e i soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto come l'usufruttario o il creditore pignoratizio. La rappresentanza in assemblea. Gli azionisti possono partecipare all'assemblea sia personalmente sia per mezzo di rappresentante. L'istituto della rappresentanza in assemblea consente la partecipazione indirettadei piccoli azionisti alla vita della società e agevola il raggiungimento delle maggioranze assembleari nelle società con diffuso assenteismo dei soci. La disciplina del codice La delega deve essere conferita per per iscritto e deve contenere il nome del rappresentante, nella società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee. Divieti soggettivi La rappresentanza non può essere conferita ad una serie di soggetti facenti parte del
l'aumento. In questi casi la società non subisce alcun danno patrimoniale né attuale né potenziale. L'esigenza di reprimere gli abusi della maggioranza a danno esclusivo della minoranza viene soddisfatta dal principio generale di correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto. Si può cosi affermare l'annullabilità della delibera quando la stessa sia ispirata dal solo scopo di danneggiare i singoli soci. I SINDACATI DI VOTO Sono patti parasociali con i quali alcuni soci si impegnano a concordare preventivamente il modo in cui votare in assemblea. I sindacati di voto possono avere carattere occasionale o permanente in questo secondo caso possono essere a tempo determinato o indeterminato e riguardare inoltre tutte le delibere o soltanto alcune e come votare sarà deciso all'unanimità o a maggioranza. I sindacati danno un indirizzo di voto unitario e se questi vengono a costituite il gruppo di comando, il patto di sindacato consente di dare stabilità di indirizzo alla condotta della società. I sindacati tendono però a cristallizzare il gruppo di controllo soprattutto se stipulati a tempo indeterminato. C'è da dire che il sindacato di voto ma anche altri patti al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società non possono avere durata superiore ai 5 anni ma sono rinnovabili alla scadenza, inoltre possono essere stipulati anche a tempo indeterminato ma in tal caso ciascun contraente può recedere con un preavviso di 180 giorni. Per le società non quotate i sindacati di voto ma anche gli altri patti strumentali e ad accordi di collaborazione della produzione e dello scambio di beni e servizi a quelli relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo. I patti parasociali sono inoltre soggetti ad un particolare regime di pubblicità che è però diverso per le società quotate e per quelle non quotate che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In queste ultime società i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea che deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. L'omessa dichiarazione comporta la sospensione del diritto di voto delle azioni cui si riferisce il patto parasociale e la conseguente impugnabilità della delibera qualora sia stata adottata col voto determinate adi tali azioni. Nelle SOCIETA' QUOTATE invece i sindacati di voto e gli altri patti parasociali devono essere comunicati alla Consob pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e depositati presso il registro delle imprese. La violazione di tali obblighi di trasparenza comporta la nullità dei patti e la sospensione del diritto di voto relativo alle azioni sindacate. Le deliberazioni assembleari invalide L'invalidità delle delibere assembleari può essere determinata dalla violazione delle norme che regolano il procedimento assembleare o da vizi che riguardano il contenuto della delibera. Anche per le deliberazioni assembleari opera la tradizionale distinzione fra nullità ed annullabilità propria della disciplina dei contratti. Delibere annullabili In base all'attuale disciplina sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.
delibera. Anche per le deliberazioni assembleari opera la tradizionale distinzione fra nullità ed annullabilità propria della disciplina dei contratti. Delibere annullabili In base all'attuale disciplina sono annullabili tutte le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto. Inoltre si specifica che possono dar vita solo ad annullabilità della delibera. La partecipazione all'assemblea di persone non legittimate (azionisti senza voto) ma solo se le tale partecipazione sia stata determinante per regolare la costituzione dell'assemblea.
L'invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio ma solo se determinanti per il raggiungimento della maggioranza.
L'incompletezza o inesattezza del verbale ,ma solo quando impediscono l'accertamento del contenuto degli effetti e dela validità della delibera.
L'impugnativa può essere proposta solo dai soggetti espressamente previsti dalla legge: soci assenti, dissenzienti o astenuti amministratori, consiglio di sorveglianza o collegio sindacale e anche il rappresentante comune degli azionisti di risparmio. AZIONE DI RISARCIMENTO Ai soci non legittimati a proporre l'impugnativa è riconosciuto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti dall'invalidità della delibera. TERMINE L'impugnativa o l'azione di risarcimento dei danni devono essere proposte entro novanta giorni dalla data della deliberazione o dall'iscrizione/deposito nel registro delle imprese. Il termine è tuttavia allungato a 180 giorni per la Consob, banca d italia, per l'Isvap. EFFETTI L'annullamento ha effetto per tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i provvedimenti conseguenti sotto la propria responsabilità. Restano pero in ogni caso salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera. LE DELIBERAZIONI NULLE Cause di nullità L'altra ipotesi di delibera invalida è quella della delibera nulla. La delibera è nulla solo nei tre casi tassativamente indicati dall art. 2379 Sono nulle le delibere il cui oggetto è impossibile o illecito cioè contrario a norme imperative, all'ordine pubblico, o al buon costume. Ad esempio, l'assemblea approva un bilancio falso. La delibera asssembleare è nulla anche nei casi di
L'azione di nullita non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.