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L’europa comunitaria, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

diritto dell'unione europea

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 25/09/2016

Giovanni.Ferrara
Giovanni.Ferrara 🇮🇹

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L’Europa comunitaria
Cenni sull’evoluzione
La costruzione dell’unione europea è un processo dinamico. L’Unione si sviluppa secondo un
approccio progressivo di solidarietà parziali che si sono estese progressivamente nei settori politici
ed economici.
Questa cooperazione europea è stata realizzata nel tempo soprattutto grazie ad un sistema giuridico
composto da norme che disciplinano i rapporti tra l’Unione, le sue istituzioni, gli Stati membri e i
cittadini, ed hanno origine e natura diversa:
Internazionale, i trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione;
Dell’Unione (comunitaria), gli atti delle istituzioni;
Nazionale, leggi e provvedimenti attuativi degli stati membri, delle norme dell’Unione.
Nell’immediato dopoguerra l’obbiettivo era quello di impedire il riprodursi delle situazioni
politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa e il mondo al conflitto.
Le risposte a tali preoccupazioni sono arrivate da due diverse iniziative internazionali:
1. La NATO, per la difesa collettiva;
2. La CECA, per la gestione dell’industria del carbone e dell’acciaio.
La dichiarazione di Schuman è il passaggio più significativo per la realizzazione di una concezione
di Europa sovranazionale, la cui prima attuazione concreta fu proprio la CECA.
Comunità europea del carbone e dell'acciaio - CECA (1951-2002)
Il Trattato ceca fu firmato a Parigi(1951), e prevedeva un organo di gestione dotato di ampia
indipendenza deliberativa nei confronti degli Stati membri, l’Alta autorità, con l’espressione di
ente sovranazionale.
Accanto all’alta autorità, la struttura istituzionale prevedeva un Consiglio speciale dei ministri, di
un assemblea comune, e di una Corte di giustizia.
Comunità economica europea (CEE) e Comunità europea dell'energia atomica,
detta Euratom (1957)
Dopo il fallimento dell’iniziativa di creare una Comunità europea di difesa (CED), il dialogo
si concentrò sulla realizzazione di un mercato liberalizzato ed ininziative comuni nei settori
dei trasporti e dell’energia nucleare.
Accanto alla CECA, si delineavano dunque anche la CEE e l’EURATOM.
In definitiva, dal 1957 vi sono tre Comunità distinte che coincidono. Le tre Comunità hanno alcune
istituzioni comuni, mentre altre costituiscono ancora dei doppioni e la loro unificazione diventa
quindi necessaria. Il trattato di Bruxelles del 1965 fonde gli esecutivi delle tre Comunità in un'unica
"Commissione delle Comunità europee" e instaura un Consiglio unico che sostituisce i Consigli
delle tre Comunità. Rimanevano quindi distinte con le diverse competenze ma operavano tramite
organi comuni.e nella metà degli anni settanta che si cominciano a porre le basi per una
convergenza delle economie e per un unione monetaria, attraverso la creazione di un sistema
monetario europeo; oltre che a rafforzare lo sforzo per l’eliminazione delle disarmonie regionali
attraverso la creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale.
La costruzione comunitaria registra sviluppi concreti come per esempio:
L’affermazione del ruolo delle riunioni dei capi di Stato e di governo, che a partire dal 1974
porta alla nascita dei "Consigli europei" tre volte l'anno;
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L’Europa comunitaria

Cenni sull’evoluzione

La costruzione dell’unione europea è un processo dinamico. L’Unione si sviluppa secondo un approccio progressivo di solidarietà parziali che si sono estese progressivamente nei settori politici ed economici. Questa cooperazione europea è stata realizzata nel tempo soprattutto grazie ad un sistema giuridico composto da norme che disciplinano i rapporti tra l’Unione, le sue istituzioni, gli Stati membri e i cittadini, ed hanno origine e natura diversa:

  • Internazionale, i trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione;
  • Dell’Unione (comunitaria), gli atti delle istituzioni;
  • Nazionale, leggi e provvedimenti attuativi degli stati membri, delle norme dell’Unione.

Nell’immediato dopoguerra l’obbiettivo era quello di impedire il riprodursi delle situazioni politiche, economiche e militari che avevano portato l’Europa e il mondo al conflitto. Le risposte a tali preoccupazioni sono arrivate da due diverse iniziative internazionali:

  1. La NATO, per la difesa collettiva;
  2. La CECA, per la gestione dell’industria del carbone e dell’acciaio. La dichiarazione di Schuman è il passaggio più significativo per la realizzazione di una concezione di Europa sovranazionale, la cui prima attuazione concreta fu proprio la CECA.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio - CECA (1951-2002)

Il Trattato ceca fu firmato a Parigi(1951), e prevedeva un organo di gestione dotato di ampia indipendenza deliberativa nei confronti degli Stati membri, l’Alta autorità, con l’espressione di ente sovranazionale. Accanto all’alta autorità, la struttura istituzionale prevedeva un Consiglio speciale dei ministri, di un assemblea comune, e di una Corte di giustizia.

Comunità economica europea (CEE) e Comunità europea dell'energia atomica,

detta Euratom (1957)

Dopo il fallimento dell’iniziativa di creare una Comunità europea di difesa (CED), il dialogo si concentrò sulla realizzazione di un mercato liberalizzato ed ininziative comuni nei settori dei trasporti e dell’energia nucleare. Accanto alla CECA, si delineavano dunque anche la CEE e l’EURATOM. In definitiva, dal 1957 vi sono tre Comunità distinte che coincidono. Le tre Comunità hanno alcune istituzioni comuni, mentre altre costituiscono ancora dei doppioni e la loro unificazione diventa quindi necessaria. Il trattato di Bruxelles del 1965 fonde gli esecutivi delle tre Comunità in un'unica "Commissione delle Comunità europee" e instaura un Consiglio unico che sostituisce i Consigli delle tre Comunità. Rimanevano quindi distinte con le diverse competenze ma operavano tramite organi comuni.e nella metà degli anni settanta che si cominciano a porre le basi per una convergenza delle economie e per un unione monetaria, attraverso la creazione di un sistema monetario europeo; oltre che a rafforzare lo sforzo per l’eliminazione delle disarmonie regionali attraverso la creazione di un Fondo europeo di sviluppo regionale.

La costruzione comunitaria registra sviluppi concreti come per esempio:

  • L’affermazione del ruolo delle riunioni dei capi di Stato e di governo, che a partire dal 1974 porta alla nascita dei "Consigli europei" tre volte l'anno;
  • L’elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto a partire dalle elezioni del 1979;

L’atto unico (1986)

l’atto unico propone un certo numero di riforme che hanno lo scopo di armonizzare in vari campi le legislazioni nazionali con quelle comunitarie. Estende lecompetenze dell’unione in campi sensibili come l’ambiente, i trasportie, l’energia e le telecomunicazioni. Il processo decisionale viene modificato nel senso di favorire una maggiore coinvolgimento del parlamento che tramite una procedura di cooperazione collabora con il Consiglio.

Il trattato di Maastricht (1992)

Questo trattato, stipulato durante una conferenza intergovernativa, sul’unione politica e econimica e monetaria e lascia la costruzione dell’Unione fondata su i tre pilastri:

  1. Il primo pilastro è costituito dalle Comunità preesistenti (CEE, CECA, EURATOM) e funziona grazie alle istituzioni in base al metodo detto comunitario, vale a dire attraverso un esercizio in comune delle sovranità nazionali.
  2. Il secondo pilastro è formato dalla Politica estera e sicurezza comune (titolo V del trattato sull'Unione europea);
  3. il terzo dalla Giustizia e affari interni (titolo VI del trattato sull'Unione europea).

La fase finale dell’unione economica e monetarie è la costituzione di una moneta unica europea: l’Euro.

Il trattato di Amsterdam Il Trattato di Amsterdam fu firmato nel 1997 e ha modificato alcuni principi su cui si fonda l’unione, rafforzando la materia del rispetto dei diritti fondamentali. La novità più rilevante peraltro è l’introduzione del titolo IV relativo ai “Visti, asilo, immigrazione, e politiche connesse alla circolazione delle persone” e dunque la comunitarizzazione di questa materia.

Il trattato di nizza 2000

Il trattato di nizza ha apportato modifiche soprtutto al trattato TUE soprattutto in merito al funzionamento e le modalità decisorie delle istituzioni. Di sicuro rilievo è stata la proclamazione, a nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE che ha sancito un complesso di diritti fondamentali, articolato su valori della dignità, libertà, eguaglianza e giustizia.

Il trattato di Lisbona 2009 Il trattato di riforma firmato a lisbona ha in sostanza comportato la successione dell’Unione europea alla Comunità europea e la revisione e ridenominazione del trattato dell’ UE che prende il nome di TFUE.

Le istituzioni dell’Unione

I. il parlamento è composto dai rappresentanti dei cittadini dellUE; I.a. funzione legislativa

  • adotta, sulla base delle proposte della Commissione, in cooperazione con il Consiglio europeo, la legislazione dell’UE;

Le norme

Le norme primarie del sistema giuridico sono anzitutto le norme convenzionali: ▲ Trattato Comunità Europea del carbone e dell’acciaio (CECA),Parigi 1951-1999; ▲ Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), Roma 1957; ▲ Comunità Economica Europea (CEE), Roma 1957; ▲ Atto unico europeo (AUE) 1986; ▲ Trattato sull’unione europea (TUE), Maastricht 1992; ▲ Trattato di Amsterdam 1997/99; ▲ Trattato di Nizza 2001; ▲ (^) Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), Lisbona 2007 ▲ Carta dei diritti fondamentali. La natura giuridica dei trattati istitutivi è quella di accordi internazionali, ma questi hanno alcune caratteristiche specifiche rispetto al modello cui appartengono:

  1. Oltre alla previsione di una serie di obblighi e diritti per gli stati contraenti, contengono la definizione di un complesso istituzionale destinato a esercitare le competenze normative delegate dagli stati attribuite all’ente.
  2. I Trattati sono stati concepiti come strumento del processo d’integrazione europea, dunque l’ampiezza e l’incisività delle competenze attribuite all’unione sono più di un mezzo per coordinare le politiche e armonizzare le legislazioni.
  3. (^) Le norme convenzionali e quelle derivate hanno un’incidenza diretta e immediata sulla situazione giuridica soggettiva, oltre che dello stesso ente e degli stati membri, anche dei singoli.
  4. La previsione di un meccanismo di controllo giurisdizionale, fondato sulla Corte di giustizia e sulla cooperazione tra questa e i giudici nazionali. A questi Trattato va applicato, in sede d’interpretazione, il criterio teleologico che implica la scelta della soluzione più adatta a perseguire l’obiettivo del trattato. La sfera di applicazione del diritto dell’Unione europea coincide con quella dell’insieme dei diritti nazionali; alcuni territori sono sottratti del tutto all’applicazione dei trattati o vi sono sottoposti solo nei limiti sanciti dai trattati di adesione. Nel caso di norme sulla concorrenza o sulla circolazione delle persone non è escluso che queste possano produrre effetti anche nei confronti di Paesi terzi.

Procedura di revisione. L’art.49 del TUE prevede una procedura di revisione ordinaria e due procedure semplificate:

  1. La procedura di revisione ordinaria riguarda le modifiche più importanti quali l’aumento o la riduzione delle competenze dell’ UE. Qualsiasi Stato membro, il Parlamento, e la Commissione sono abilitate a sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati e notificati ai Parlamenti nazionali. Qualora il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, della Commissione e della BCE se sono coinvolte questioni monetarie, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole alla modifica, convoca una Convenzione composta di rappresentanti dei parlamenti nazionali, dai capi di Stato o di governo dei paesi dell’UE, dal Parlamento europeo e dalla Commissione che è tenuta a esaminare i progetti di modifica e ad adottare,

per consenso, le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche così adottate dovranno essere poi ratificate da tutti gli Stati membri.

  1. La prima procedura di revisione semplificata riguarda la revisione relative alla parte III del TFUE che riguarda le politiche e le azioni interne dell’unione senza poter estendere le competenze attribuite all’unione in questo campo. I progetti di modifica sono inoltrati da qualsiasi stato membro, dal Parlamento, e dalla Commissione al Consiglio che adotta una decisione a riguardo, deliberando all’unanimità previa consultazione del Parlamento, della Commissione e della BCE se riguarda il settore monetario. La decisione entra in vigore previa approvazione degli stati membri.
  2. La seconda procedura semplificata è formata dalle clausole passerella e riguardano due casi: 3.a.Quando i trattati prevedono che un atto sia adottato dal Consiglio all’ unanimità , il Consiglio europeo può adottare una decisione che autorizza il Consiglio a deliberare a maggioranza qualificata. Tale possibilità non si applica alle decisioni con implicazioni militari e riguardanti il settore della difesa; 3.b. Quando i trattati prevedono che taluni atti siano adottati secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che autorizza l’adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

In entrambi i casi, il Consiglio europeo può deliberare all’unanimità dopo aver ottenuto l’approvazione del Parlamento europeo. Ogni parlamento nazionale dispone inoltre del diritto di opposizione e può impedire l’attivazione della clausola passerella generale.

La clausola di recesso

L'art. 50 del TUE prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall'Unione europea. Il paese che decide di recedere, deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. Tale accordo è concluso in nome dell'Unione europea (UE) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione.

Ripartizione delle competenze

Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea (UE) e i suoi paesi. Oltre ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, sussiste anche il principio di attribuzione [art. 5, TUE]. Secondo tale principio, l’Unione europea agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite nei trattati dell'UE.

Tuttavia l’art. 352 del TFUE prevede una clausola cosiddetta di flessibilità che consente un ampliamento dei poteri dell’unione che sono necessari per la

realizzazione dei fini assegnati dai trattati. Le misure previste da tale disposizione sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione e dopo l’approvazione da parte del Parlamento europeo. Tali misure non devono prevedere l’armonizzazione delle leggi dei paesi dell’UE in settori nei quali il trattato la esclude.

Queste competenze sono definite negli articoli da 2 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):

  • Competenza esclusiva (art.3) : unione doganale, concorrenza, politica monetaria, politica comune della pesca, politica commerciale comune;

•.d. Obblighi di collaborazione tra gli stati membri in funzione di una più corretta applicazione del diritto dell’Unione

•.e. Cooperazione in materia di bilancio

  1. L’obbligo di cooperazione dell’unione nei confronti degli Stati membri.

La Carta dei diritti fondamentali

Esistono tre fonti di diritti fondamentali nell’UE:

  • la Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
  • la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EN);
  • Le tradizioni costituzionali degli Stati membri.

Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali , la Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e le tradizioni costituzionali degli Stati membri facevano parte del diritto dell’UE quali principi generali del diritto. In seguito il trattato di Lisbona ha inserito nei trattati istitutivi la forza vincolante della Carta dei diritti fondamentali. L’articolo 6 del trattato sull’UE le conferisce lo stesso valore giuridico dei trattati. La Carta dei diritti fondamentali è pertanto divenuta una fonte di diritto primario dell’UE. Il controllo della Corte, rispetto al parametro dei diritti fondamentali, investe:

  1. Gli atti dell’Unione;
  2. Gli atti e i comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione;
  3. Le giustificazioni fondate sulla tutela di un diritto fondamentale adottato da uno stato altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione.

Il diritto derivato dell’UE

Le istituzioni dell’unione adottano degli atti che incidono sugli ordinamenti interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli. L’art.288 del TFUE sancisce la tipologia degli atti per mezzo dei quali le istituzioni dell’Unione esercitano le loro competenze: regolamenti, decisioni e direttive, raccomandazioni e pareri.

I regolamenti, le direttive e le decisioni possono essere legislativi e quindi adottati con procedura legislativa o non legislativi quindi adottati senza procedura. In questo secondo caso distinguiamo atti non legislativi di secondo grado che sono adottati sulla base di una disposizione del Trattato, e atti non legislativi di terzo, volti a rendere operative norme secondarie e sono gli atti delegati e gli atti di esecuzione.

Gli atti delegati hanno portata generale, integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo e devono essere definiti tali nel loro titolo.

Gli atti esecutivi sono meramente esecutivi degli atti legislativi e sono destinati a operare all’interno degli Stati membri a differenza di quelli delegati.

Gli atti vincolanti

I regolamenti sono atti giuridici definiti nell’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i paesi dell’Unione europea (UE).

Il regolamento rientra nel diritto secondario dell’UE. Viene adottato dalle istituzioni europee sulla base dei trattati costitutivi e ha lo scopo di assicurare un’applicazione uniforme della normativa comunitaria in tutti i paesi dell’UE. Il regolamento viene adottato seguendo una procedura legislativa che prevede l’adozione dal Consiglio e dal Parlamento secondo procedure legislative ordinarie o speciali. Il regolamento si rivolge a categorie astratte di persone, non a specifici individui. È questa caratteristica a differenziarlo dalla decisione, descritta nell’articolo 288 del TFUE. È vincolante in tutti i suoi elementi.

Coloro ai quali si applica un regolamento devono conformarsi pienamente a esso. Si tratta di un atto giuridico vincolante per:

  • Le istituzioni dell’UE
  • Gli stati dell’UE
  • I soggetti ai quali è rivolto

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti i paesi dell’UE. Ciò significa che:

  • • Si applica immediatamente in tutti i paesi dell’UE, senza dovere essere trasposto in una legge nazionale;
  • Crea diritti e doveri per gli individui e può pertanto essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali;
  • può essere utilizzato come riferimento dagli individui nei rapporti con altri individui, paesi dell’UE e autorità dell’Unione.

È applicabile in tutti i paesi UE dalla data di entrata in vigore (ovvero una data stabilita dal regolamento stesso; se non presente, 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale). I suoi effetti giuridici sono simultaneamente, automaticamente e uniformemente vincolanti in tutte le legislazioni nazionali. Nella procedura per gli atti delegati (articolo 290 del TFUE), la Commissione può adottare regolamenti delegati per specificare o integrare determinati aspetti o dettagli di un regolamento o di una direttiva dell’UE.

La decisione è un atto normativo vincolante che può avere un’applicazione generale o un destinatario specifico e rientra nel diritto secondario dell’UE; viene adottata dalle istituzioni dell’Unione in conformità con i trattati costitutivi. Una decisione è vincolante in tutti i suoi elementi e può essere incompleta, selettiva o parziale.

Sono atti legislativi quando vengono adottate congiuntamente:

  • dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria;
  • dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio;
  • dal Consiglio con la partecipazione del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa speciale. In tutti gli altri casi sono atti non legislativi e possono avere la forma di atti delegati o di esecuzione. La decisione può avere uno o più destinatari (uno o più paesi UE, individui o aziende). Le decisioni che specificano il destinatario devono essere notificate alla parte interessata e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

La motivazione è obbligatoria per gli atti comunitari vincolanti pena il loro annullamento, per violazione delle forme sostanziali (il difetto di motivazione non potrà essere sanato di fronte al giudice comunitario). Pertanto ogni atto deve contenere la specificazione degli elementi di fatto e diritto che hanno indotto l’istituzione ad emanarlo. La motivazione permette ai destinatari l’iter di formazione dell’atto, consente alla corte e al tribunale di esercitare un controllo giurisdizionale adeguato e va comunicata obbligatoriamente all’interessato. La base giuridica deve essere espressa dall’atto facendo riferimento ad una o più specifiche norme del Trattato, la cui omissione implica un vizio sostanziale dell’atto, a meno che non sia possibile ricavarla in via implicita. Il richiamo alle norme di diritto primario rileva in tre profili:

  1. Alle competenze dell’unione, cioè la giustificazione del potere attribuito all’unione da una norma del Trattato;
  2. Alle competenze tra le diverse istituzioni comunitarie: che rispondono anch’esse al principio di attribuzione;
  3. Sul profilo procedimentale. L’ efficacia retroattiva: la norma comunitaria non ha efficacia che è ipotizzabile soltanto in via d’eccezione: a) se ciò è imposto dall’obiettivo da realizzare e comunque salvaguardando adeguatamente il legittimo affidamento degli interessi. b) indicando le ragioni che giustificano l’efficacia retroattiva da attribuire all’atto.

Altri atti Gli atti atipici sono atti adottati dalle istituzioni dell'UE. Tali atti sono detti «atipici» perché non rientrano nelle categorie degli atti giuridici previste nel trattato sul funzionamento dell'UE.

  • I regolamenti interni delle istituzioni dell'UE sono atti atipici. Infatti, i trattati istitutivi stabiliscono che le istituzioni dell'UE adottino il proprio regolamento interno. Fissano l'organizzazione, il funzionamento e le regole delle procedure interne delle istituzioni dell'UE. Essi hanno un effetto vincolante solo per l'istituzione interessata.
  • I programmi generali, adottati dal consiglio per fissare gli obiettivi e la cadenza della liberalizzazione dei servizi
  • La constatazione dell’avvenuta approvazione del bilancio, da parte del presidente del Parlamento europeo.
  • Alcuni atti preparatori , quali, le proposte della Commissione.
  • Le misure, adottate dal Consiglio in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.
  • Gli accordi inter istituzionali sono conclusi tra le istituzioni europee. Il loro fine è di organizzare e facilitare la cooperazione tra le istituzioni, in particolare la Commissione, il Parlamento e il Consiglio. Il carattere vincolante dipende dalla volontà dei contraenti.
  • Le risoluzioni del Consiglio, che sebbene sprovviste di efficacia vincolante, esplicitano il punto di vista dell’istituzione su questioni rilevanti nel campo d’azione dell’Unione.
  • Le comunicazioni della Commissione, aventi forme e contenuti diversi possono essere: - Informative - (^) Decisorie - Interpretative
  • (^) Le dichiarazioni delle varie istituzioni dell’Unione che esprimono le proprie politiche a livello internazionale.
  • Gli accordi amministrativi , stipulati della Commissione con gli Stati membri.

Diritto dell’Unione e diritto interno Per quanto concerne il rapporto con gli ordinamenti giuridici degli stati membri va fatta una generale distinzione tra:

  • Il rapporto con le norme dei trattati istitutivi , che hanno lo stesso impatto di ogni altra normativa pattizia; queste norme richiedono per la loro entrata in vigore l’esaurimento delle procedure costituzionale prescritte a ciascuno stato membro. Per l’Italia, la prassi prevede la legge di autorizzazione del presidente della Repubblica alla ratifica e l’ordine di esecuzione normalmente oggetto di una legge di adattamento.
  • Il rapporto con il diritto comunitario derivato , non richiede una procedura speciale di adattamento, ma che si pongano in essere tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione da valutare caso per caso.
  • Il regolamento è definito dal trattato come direttamente applicabile in ciascuno stato membro nel senso che l’atto produce i suoi effetti senza che sia necessario un intervento formale di una qualche autorità nazionale.
  • Le direttive sono esse stesse a imporre allo Stato membro di adottare gli atti necessari alla loro puntuale attuazione. In Italia il tema dell’attuazione legislativa e/ o amministrativa degli obblighi comunitari è soggetto spesso a ritardi o resistenze politiche che sono all’origine di troppi inadempimenti alle obbligazioni comunitarie; per ovviare a questo inconveniente è stata introdotta la legge comunitaria annuale che riunisce tutte le misure occorrenti a dare attuazione ad atti comunitari e alle pronunce della Corte. A tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno il governo deve presentare un disegno di legge indicando le misure che sono necessarie per adeguare l’ordinamento nazionale al diritto comunitario.

L’effetto diretto L’effetto diretto ( self executing ) risiede nell’idoneità della norma comunitaria (primaria o derivata) a creare diritti e obblighi in capo ai singoli, persone fisiche o giuridiche senza che lo stato metta in pratica una qualche procedura formale. In termini pratici l’effetto diretto si risolve: a. Nella possibilità per il singolo di far valere direttamente davanti al giudice nazionale la posizione giuridica soggettiva vantata in forza della norma comunitaria; b. Per l’amministrazione di far sì che il singolo adempia gli obblighi sanciti dalla norma comunitaria, o goda direttamente dei diritti in essa sanciti. L’effetto diretto si distingue dalla cd. applicabilità diretta perché quest’ultima costituirebbe una qualità di quegli atti le cui norme non richiedono, per produrre effetti, alcun provvedimento interno ulteriore. Dell’effetto diretto sono provviste tutte le disposizioni comunitarie sufficientemente chiare e precise e la cui applicazione non richieda ulteriori atti, comunitari o nazionali, di esecuzione o comunque di integrazione. Sono provviste di effetto diretto anche le norme indirizzate agli Stati che impongono a essi obblighi di fare o di non fare. L'efficacia diretta del diritto europeo è stata introdotta dalla Corte di giustizia con la sentenza Van Gend en Loos del 5 febbraio 1963. In tale sentenza la Corte ha stabilito che il diritto europeo non solo impone obblighi ai paesi dell'UE ma attribuisce anche diritti ai singoli che possono pertanto avvalersi di tali diritti e invocare direttamente le norme europee dinanzi alle giurisdizioni nazionali ed europee. Non è quindi necessario che il paese dell'UE recepisca la norma europea in questione nel proprio ordinamento giuridico interno. L’efficacia diretta verticale si spiega nei rapporti tra i singoli e il paese il quale possono far valere una norma europea nei confronti di quest’ultimo. L’efficacia diretta orizzontale si manifesta nei rapporti tra singoli, ossia gli consente di invocare una norma europea nei confronti di un altro singolo. Efficacia diretta e diritto primario

In quest'ambito interpretativo, la Corte di Giustizia ha un ruolo determinante nella fissazione dei canoni ermeneutici del diritto soprannazionale, da ricondurre essenzialmente all'art. 164 CEE (ruolo da esercitare principalmente rispetto ai principi generali di supremazia, effetto diretto, garanzia delle quattro libertà fondamentali, divieto di discriminazione, tutela dei diritti fondamentali, obbligo di collaborazione fra gli Stati membri e istituzioni).

I giudici nazionali, quindi, sono tenuti ad interpretare le norme prodotte dal proprio ordinamento in base ai principi del diritto comunitario e non solo in base alle norme nazionali. La rilevanza ermeneutica delle direttive comunitarie, dunque, non è più ristretta alla normativa interna di attuazione delle stesse, ma si estende fino ad influenzare le lacune normative (casi in cui la normativa non esista ovvero non sia direttamente applicabile).

Il primato del diritto europeo

Il principio del primato sancisce il valore superiore del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali degli Stati membri e vale per tutti gli atti europei di carattere vincolante. Gli Stati membri non possono quindi applicare una norma nazionale contraria al diritto europeo. Il principio del primato garantisce la superiorità del diritto europeo rispetto ai diritti nazionali ed è uno dei principi cardine del diritto europeo garantendo il valore superiore del diritto europeo rispetto al diritto nazionale, assicura una protezione uniforme dei cittadini da parte del diritto europeo su tutto il territorio dell’UE. Il primato del diritto europeo sui diritti nazionali è assoluto. Pertanto, ne beneficiano tutti gli atti europei di carattere vincolante, di diritto sia primario che derivato.

Tale principio vale inoltre nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale di qualsiasi natura (legge, regolamento, decreto, ordinanza, circolare, ecc.) che sia stato emesso dal potere esecutivo o legislativo dello Stato membro. Anche il potere giudiziario soggiace al principio del primato poiché il diritto da esso prodotto, ossia la giurisprudenza, deve rispettare il diritto comunitario.

La Corte di giustizia ha stabilito che anche le costituzioni nazionali sono soggette al principio del primato. Il giudice nazionale è quindi tenuto a non applicare le disposizioni costituzionali contrarie al diritto europeo. è la Corte di giustizia che controlla la corretta applicazione del principio del primato del diritto comunitario, condannando gli Stati membri che non lo rispettano con decisioni rese in base ai ricorsi previsti dai trattati istitutivi, in particolare il ricorso per inadempimento. Anche il giudice nazionale è tenuto a far rispettare il primato del diritto comunitario e in caso di dubbio può presentare un rinvio pregiudiziale. In una sentenza del 19 giugno 1990 (Factortame), la Corte di giustizia ha stabilito che il giudice nazionale, nell'ambito di una questione pregiudiziale sulla validità di una norma nazionale, deve sospendere immediatamente l'applicazione della norma in questione fino al momento in cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte.

La tutela giurisdizionale nel diritto dell’unione

Il sistema di controllo giurisdizionale è l’elemento fondamentale e caratterizzante del modo di essere dell’Unione europea che si può definire “Comunità di diritto”.

Il controllo giurisdizionale sul funzionamento dell’Unione investe le sue istituzioni, gli Stati membri e i singoli.

Alla realizzazione di quest’obiettivo ha contribuito il giudice dell’Unione che ha :

  • Puntualizzato i diritti e gli obblighi degli stati membri.
  • Perfezionato il sistema di tutela di quei diritti.

Il Trattato di Lisbona ha mantenuto inalterato il previgente sistema di giurisdizione comunitario, estendendolo anche al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

La corte di giustizia ha acquisito una competenza generale riguardo al diritto dell’Unione ad eccezione di:

  • Esaminare la validità o la proporzionalità di leggi penali e di operazioni di polizia degli Stati membri concernenti il mantenimento dell’ordine pubblico e la protezione interna.
  • Gli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti nei confronti dei terzi.

Sono impugnabili esclusivamente gli atti vincolanti ma, in particolare, la Corte ritiene impugnabili tutti gli atti e i provvedimenti posti in essere dalle istituzioni dell’Unione che mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari. Non rileva quindi il nomen iuris attribuito all’atto ma bisogna guardare al contenuto sostanziale dell’atto.

Impugnabili sono gli atti definitivi; cioè non sono impugnabili atti preparatori in senso proprio in quanto non modificano le posizioni giuridiche del destinatario. Lo stesso dicasi per gli atti meramente confermativi.

Sono impugnabili anche gli atti che autorizzano o approvano un accordo.

In conclusione, solo le misure che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione e producono effetti giuridici.

Legittimati a impugnare gli atti comunitari sono:

I. Gli Stati membri, anche rispetto ad atti destinati ad altri stati membri o a individui.

II. Le Istituzioni comunitarie: il Consiglio (per gli atti della Commissione e del Parlamento), la Commissione (per gli atti del Consiglio e del Parlamento) e il parlamento (per gli atti del Consiglio e della Commissione).

III. Il trattato di Maastricht ha introdotto un ulteriore ipotesi di azione di annullamento per violazione del diritto, su ricorso del governatore della BC di uno stato o delle BCE

IV. Persone fisiche o giuridiche, in primo grado dinanzi al Tribunale e in secondo grado per motivi di diritto, innanzi alla Corte. Può agire anche uno Stato terzo.

Il singolo può impugnare:

  • Le decisioni a lui specificamente indirizzate;
  • Gli atti di cui non è il formale destinatario alla condizione che tali atti lo riguardano direttamente e individualmente, dev’essere cioè identificato e identificabile quale destinatario sostanziale dell’atto.

L’atto riguarda direttamente un singolo quando non è necessaria alcuna misura per la sua attuazione.

L’atto riguarda individualmente il singolo quando lo tocca a causa di determinate qualità o caratteristiche personali.

L’azione in carenza

L’azione in carenza è uno strumento che tende a porre rimedio all’illegittima inattività di un’istituzione, organo o organismo dell’Unione. Riguarda l’ipotesi d’illegittima assenza di decisione e tende precisamente a una costatazione dell’inerzia dell’istituzione.

Perché il ricorso sia ricevibile occorre

  1. che l’istituzione cui è rimproverata l’inerzia sia stato formalmente invitato a prendere posizione; questa messa in mora deve intervenire entro un termine ragionevole.
  2. se entro due mesi dalla messa in mora non avviene la presa di posizione l’autore può introdurre il ricorso;
  1. qualora l’organo rifiuti espressamente di prendere posizione o adotta un atto diverso da quello richiesto non vi è più spazio per il ricorso in carenza, ma al contrario servirà una procedura di annullamento.

Il ricorso in carenza non può essere utilizzato per aggirare i termini di impugnazione dell’atto.

Il ricorso in carenza può essere introdotto dagli Stati membri e dalle istituzioni (ricorrenti privilegiati) in relazione a qualunque ipotesi di astensione che integri una violazione dei trattati.

Il singolo po’ agire in carenza solo quando l’istituzione abbia omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La sentenza di accoglimento del ricorso in carenza corrisponde ad una pronuncia di meo accertamento, che non esclude una azione di responsabilità extracontrattuale.

L’eccezione d’invalidità

Si tratta di un’eccezione incidentale, che le parti possono sollevare nel corso di una procedura già avviata innanzi alla corte per far dichiarare l’inapplicabilità dell’atto cui si riferisce.

La sfera di applicazione dell’eccezione d’invalidità era nel trattato CE formalmente limitata ai regolamenti, mentre nel TFUE è stata estesa a tutti gli atti di portata generale.

Lo scopo dell’art.277 TFUE è quello di evitare che un atto viziato, ancorché non impugnato, possa costituire una base giuridica valida per altri atti; quindi può essere estesa anche ad atti che, pur non avendo la forma del regolamento, producono effetti analoghi e non potrebbero essere impugnati dai singoli.

L’eccezione di invalidità non può essere utilizzata per eludere l’onere della tempestività dell’impugnazione.

L’effetto dell’eventuale accoglimento dell’eccezione di invalidità è l’inapplicabilità dell’atto e non già il suo annullamento. Diviene quindi dichiarato inapplicabile ma resta comunque in vigore.

L’azione di responsabilità extracontrattuale

La competenza della corte in materia di responsabilità extracontrattuale dell’unione europea va anch’essa collegata alla funzione di controllo della legittima degli atti dell’Unione limitandosi ad imporre ,all’art. 341 TFUE , all’Unione di risarcire i danni causati dalle sue istituzioni ovvero dagli agenti nell’esercizio delle sue funzioni estendendolo anche alla BCE.

La competenza della corte sussiste solo quando il danno sia cagionato da un’istituzione dell’unione e dai suoi agenti o dalla BCE;

la competenza appartiene ai giudici nazionali quando risulti che il danno allegato è stato prodotto da organi nazionali, sia pure in conseguenza di dell’applicazione di una normativa dell’unione

la corte ha elaborato il criterio della competenza efficiente, in base al quale il giudice nazionale a dover essere adito qualora sia nella condizione di statuire utilmente.

Per contro la corte afferma comunque la sua competenza quando si tratta di ipotesi di cui è solo essa a poter agire utilmente.

  • L’attenzione posta nei confronti delle esigenze istruttorie e strumenti processuali

La cognizione del tribunale si sostituisce in primo grado nelle competenze che il Trattato attribuiva alla Corte rispetto alle azioni attivate dai singoli o Stati membri:

  • (^) Annullamento
  • In carenza
  • responsabilità extracontrattuale

È ben possibile che la Corte e il Tribunale siano chiamati a decidere contemporaneamente su ricorsi aventi lo stesso oggetto. In tale ipotesi:

  1. Il tribunale potrà, sentite le parti, sospendere la procedura attendendo la pronuncia della corte;
  2. il Tribunale può invece scegliere di spogliarsi della causa, declinando la propria competenza e lasciare che sia la corte a decidere
  3. può altresì accadere che sia la Corte a sospendere la procedura dinanzi ad essa pendente, facendola continuare dinanzi al tribunale.

L’impugnazione della sentenza di primo grado può essere proposta entro due mesi dalle parti, principale e intervenute.

Una posizione particolarmente privilegiata è assicurata agli stati membri e alle istituzioni.

L’impugnazione deve essere diretta a rimediare ai pretesi errori di diritto nella sentenza di primo grado. Ciò non esclude che la corte possa rivalutare i punti di diritto, in particolare l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’unione. Si tratta dunque non di un giudizio di appello bensì di cassazione.

I vizi censurabili sono:

  1. L’incompetenza del tribunale
  2. I vizi di procedura che hanno causato il pregiudizio al ricorrente.
  3. La violazione del diritto dell’unione

Il giudizio di secondo grado è stata lasciata una cognizione finalizzata all’eliminazione degli errori di diritto nell’interpretazione e nell’identificazione delle norma di diritto applicabile e nella errata qualificazione giuridica dei fatti accertati.

Con riferimento alla valutazione delle prove, la corte ha affermato la propria competenza a verificare le prove assunte dal tribunale siano state acquisite regolarmente e se i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova siano stati rispettati. La corte si è riservata , inoltre, la facoltà di sindacare lo snaturamento degli elementi di prova, evidenziando il vizio dell’inesattezza materiale dell’accertamento della prova.

Altro elemento difficoltoso è il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La contraddittorietà della motivazione come la sua insufficienza, risolvendosi in una violazione dell’obbligo del tribunale di motivare le proprie pronunce, rappresenta indubbiamente un errore di diritto, invocabile nel giudizio d’impugnazione di fronte alla corte.

Altro motivo di impugnazione è l’eccessiva durata della procedura svoltasi dinanzi a tribunale e dunque violazione del principio generale di diritto. La sentenza della corte che accoglie questo

ricorso comporta l’annullamento della pronuncia del tribunale, potendosi la stessa corte sostituirsi nella decisione.

In caso contrario, la corte rinvia la causa di nuovo al Tribunale perché quest’ultimo decida essendo vincolato dalla decisione della corte riguardo i punti di diritto.

  • L’istituto della revocazione della sentenza, applicabile sia alle pronunce del Tribunale sia della Corte entro il termine di dieci anni dalla sentenza. Si tratta di un mezzo straordinario di ricorso. Condizione indispensabile per attivare la procedura è la scoperta dopo la sentenza di elementi di fatto nuovi che avrebbero potuto condurre il giudice ad una diversa soluzione.
  • Avverso la sentenza pronunciata in contumacia, è prevista l’opposizione, da proporsi entro un mese dalla notifica della sentenza.
  • Il riesame delle sentenze del tribunale è previsto per i ricorsi previsti contro le decisioni dei tribunali specializzati, nonché questioni pregiudiziali. Il primo avvocato generale ha la facoltà di proporre alla corte il riesame della decisione del tribunale.
  • Il rinvio è strettamente correlato al trasferimento di alcune competenze pregiudiziali dalla corte al tribunale quando la Corte richieda che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.

Il controllo giurisdizionale sulla puntuale applicazione del diritto dell’unione in tutti gli stati membri mira:

  • A verificare continuamente la compatibilità di atti e di comportamenti.
  • Ad assicurare la necessaria uniformità di applicazione delle stesse norme europee in tutti gli stati membri.

La procedura d’infrazione si collega al ruolo attribuito alla Commissione di custode della corretta applicazione da parte degli Stati membri, dei Trattati e degli atti dell’Unione

La procedura d’infrazione è sostanzialmente diretta a porre termine alla violazione del diritto dell’unione e pertanto a far sì che il comportamento dello stato membro si modifichi e sia coerente con il dettato delle norme.

Quanto alla natura dell’infrazione essa consiste all’evidenza nella violazione di una qualsiasi obbligazione che incomba su di uno stato membro. L’inadempimento può consistere in un comportamento o in un atto normativo o in una pratica amministrativa o nel aver omesso di dare formale attuazione a un obbligo dell’Unione.

La procedura d’infrazione ha in primo luogo una fase precontenziosa che si svolge sotto l’impulso e sotto la responsabilità della Commissione. Quest’ultima esercita un controllo sistematico sull’osservanza degli obblighi degli Stati.

Se all’esito di una verifica la Commissione ritiene che un’infrazione sia stata commessa dallo stato membro, la stessa invia a quest’ultimo una lettera di messa in mora che ne contesta gli addebiti; quest’Ultimo ha la possibilità e l’onere di rispondere alle censure della commissione, facendo valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni.

Se la commissione non ritiene adeguate le osservazione dello stato membro, invia a quest’ultimo un parere motivato , nel quale sono specificate le infrazioni che ancora si ritengono commesse e gli elementi di fatto di diritto a loro sostegno, specificando anche il termine per mettere fine all’inadempimento.