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L'imposta, Appunti di Diritto ed economia per l'azienda

le imposte in scienze delle finanze

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 04/04/2016

olly83
olly83 🇮🇹

4.6

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I principi giuridici dell’imposta
I principi giuridici sono quei principi di carattere generale cui deve ispirarsi il legislatore
nell’emanazione di norme tributarie.
Lo stato decide in base ai principi di equità e solidarietà sociale come l’onere complessivo delle
imposte debba essere ripartito tra i cittadini.
La nostra Costituzione in alcuni articoli ha indicato i criteri fondamentali diretti a regolamentare
l’attività impositiva dello Stato.
Il primo principio sancito dalla Carta Costituzionale è quello della legalità.
L’art.23 della Costituzione dispone infatti che Nessuna prestazione personale e patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge”.
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I principi giuridici dell’imposta

I principi giuridici sono quei principi di carattere generale cui deve ispirarsi il legislatore nell’emanazione di norme tributarie. Lo stato decide in base ai principi di equità e solidarietà sociale come l’onere complessivo delle imposte debba essere ripartito tra i cittadini. La nostra Costituzione in alcuni articoli ha indicato i criteri fondamentali diretti a regolamentare l’attività impositiva dello Stato. Il primo principio sancito dalla Carta Costituzionale è quello della legalità. L’art. 23 della Costituzione dispone infatti che “ Nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Ne consegue che la materia tributaria è soggetta a riserva di legge, ossia che può essere regolata solo da atti aventi valore di legge:leggi,decreti-legge,decreti-legislativi. Corrispondono al requisito della riserva di legge anche le leggi prodotte dalla Regione limitatamente al territorio regionale di riferimento. Inoltre la normativa tributaria nazionale deve anche conformarsi alla normativa dell’Unione Europea,che opera principalmente attraverso i regolamenti e le direttive comunitarie. Un secondo fondamentale articolo della Carta Costituzionale,in materia tributaria,è l’art. 53 che cosi dispone:” Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Il primo principio che si desume da questo articolo è quello della generalità in quanto sancisce che tutti sono tenuti a pagare le imposte,indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei servizi che lo Stato può loro rendere. Non devono quindi esistere agevolazioni,esenzioni e detassazioni ingiustificate,fondate,ad esempio,sull’appartenenza di una categoria sociale,né il contribuente può pretendere il ricevere prestazioni da parte dello Stato proporzionali a quanto pagato o,viceversa,pagare in proporzione al valore dei servizi ricevuti. Il secondo requisito che si desume dall’art.53 è il principio dell’ uniformità (o uguaglianza)dell’imposta per il quale vi deve essere parità di trattamento a parità di capacità contributiva e correlativamente trattamenti tributari differenti a fronte di situazioni giuridiche e /o economiche diverse. Ne deriva che qualsiasi imposizione fiscale che contraddica questo principio è costituzionalmente illegittima. L’ultimo principio che si desume dall’art.53 della Costituzione è il principio della progressività ,inteso,però,nel senso che è il sistema tributario considerato nel suo insieme a dover essere progressivo e non tutti i tributi. Il principio di progressività è stato attuato con l’IRPEF che è la principale imposta italiana,anche in termine di gettito.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale Legalità può essere imposta se non in base alla legge (art.23 Cost.)

I PRINCIPI GIURIDICI Generalità Tutti sono tenuti a concorrere alle spese DELL’IMPOSTA e Uniformità pubbliche in ragione alla loro capacità Contributiva(art.53 Cost.)

Progressività Il sistema tributario è uniformato a Criteri di progressività(Art.53 Cost)

OSSERVAZIONI CRITICHE

Le teorie del beneficio considerano gli effetti della spesa pubblica, in base al carico tributario del contribuente, però non è utile nella risoluzione del carico tributario di ogni singolo contribuente perché: il beneficio della spesa pubblica, in massima parte, non è individualizzabile. Le teorie del sacrificio danno un concetto di progressività dell’imposizione molto utile però: l’utilità è un dato soggettivo e non misurabile in quanto ogni individuo ha dei bisogni diversi, e quindi il sacrificio varia a seconda dei bisogni dell’individuo. Studi successivi hanno scoperto il concetto di capacità contributiva che con elementi obbiettivi individuabili capiscono se un soggetto può ritenersi capace di contribuire della spesa pubblica e quindi un adeguamento della capacità contributiva di ognuno.

Indicatori della capacità contributiva

correttezza verificare la convenienza della sua attività economica;ne deriva che le norme tributarie devono essere semplici,chiare e di facile interpretazione;

3)principio della comodità, per il quale,il prelievo tributario deve essere il meno penoso possibile per il contribuente;

4)principio di economicità, per cui le spese di accertamento e di riscossione dei tributi devono essere le più ridotte possibili.

I principi amministrativi delle imposte sono tutte quelle norme e quelle procedure tecnico- amministrative che devono essere seguite dall'amministrazione finanziaria per accertare e riscuotere le imposte accertamento notificazione tassazione riscossione L'ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA Determinazione del presupposto, cioè di una manifestazione immediata o mediata della capacità contributiva. 2 metodi attraverso i quali gli uffici finanziari procedono all'adempimento dell'operazione: METODO INDIZIARIO (induttivo o sintetico): consiste nel determinare l'imponibile dell'imposta in modo indiretto, desumendolo da dati esteriori, cioè da indizi che lascino supporre l'esistenza di una ricchezza posseduta o trasferita. Si tratta di un sistema che lascia ampi spazi di discrezionalità all'amministrazione finanziaria e per questo non è affidabile. Per evitare abusi dal fisco, devono essere presi in considerazione solo quegli elementi attendibili e di un certo rilievo che possano obiettivamente far presumere una determinata capacità contributiva METODO ANALITICO (o inquisitivo): comporta che l'imponibile del tributo venga determinato attraverso l'analisi di elementi oggettivi, cioè certi e documentati, forniti dal contribuente su richiesta dell'amministrazione finanziaria, oppure individuabili da quest'ultima con accurate indagini e severe ispezioni effettuate da organi inquirenti DUE METODI: Per denuncia verificata: quando il contribuente è obbligato a fornire quegli elementi certi e documentati da cui risulterà l'imponibile dell'imposta. Gli uffici si riserveranno successivamente di controllare la dichiarazione e di apportarvi le eventuali rettifiche, qualora a essi risulti che l'effettivo imponibile sia superiore a quello dichiarato. Nei moderni sistemi tributari il contribuente è tenuto sia ad accertare l'imponibile con la sua dichiarazione (autoaccertamento), sia a calcolare l'imposta dovuta (autotassazione) e a versarne l'importo agli uffici finanziari. D'ufficio: quando la procedura di accertamento è svolta dal fisco, senza alcuna collaborazione del contribuente. Si ricorre a esso qualora quest'ultimo abbia omesso di presentare la propria dichiarazione, oppure abbia prodotto una dichiarazione ritenuta poco veritiera e attendibile, tale da far presumere l'esistenza di errori o tentativi di evasione fiscale. LA NOTIFICAZIONE Quando l'amministrazione finanziaria ha compiuto il controllo della dichiarazione del contribuente e vi ha apportato le necessarie rettifiche o ha effettuato un accertamento d'ufficio, dovrà portare a conoscenza del contribuente la materia imponibile che gli è stata accertata. = NOTIFICAZIONE e viene svolta inviando un AVVISO DI ACCERTAMENTO Avviso di rettifica: se apporta delle modifiche alla dichiarazione presentata Avviso di accertamento d'ufficio: se l'accertamento è stato promosso su iniziativa del fisco. L'atto di notifica deve essere sempre datato perché da quella data decorrono i termini utili per l'eventuale presentazione di un ricorso.