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L'Imprenditore nel Diritto Commerciale Italiano: Codice Civile e Norme Internazionali, Appunti di Diritto Commerciale

riassunto prima parte del manuale campobasso

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 09/03/2019

giuegiu
giuegiu 🇮🇹

6 documenti

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CAPITOLO I
L’imprenditore in generale
1. Impresa ed imprenditore nel sistema del codice civile e nel rapporto con le norme
internazionali
L’ art 2082 cc qualifica l’imprenditore come colui che esercita PROFESSIONALMENTE un’ attività
ECONOMICA ORGANIZZATA al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
La norma costituzionale art 41 Cost sancisce la libertà della iniziativa economica e la
finalizzazione di questa all’ utilità sociale.
2. Nozione economica e nozione giuridica di impresa. La realtà globale dell’ impresa:
IMPRENDITORE, ATTIVITA’ E AZIENDA
L’art 2082 definisce l’imprenditore e non l’impresa.
L’imprenditore è individuato in funzione dell’esercizio dell’ impresa, ragione per cui la definizione di
imprenditore è anche definizione generale dell’ impresa.
3. Gli elementi caratterizzanti l’impresa
Gli elementi caratterizzanti l’impresa sono:
L’attività economica: la quale indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo ovvero
realizzare la produzione o lo scambio o di servizi;
L’organizzazione: per produrre o scambiare beni o servizi occorrono mezzi patrimoniali da
impiegare e risorse umane; e l’imprenditore coordina, appunto ORGANIZZA, tali fattori
della produzione e cioè capitale (proprio o altrui) e lavoro quando si parla di
organizzazione si parla di impresa.
L’ organizzazione inoltre, deve rivolgersi al mondo esterno si parla in questo caso di
ETERORGANIZZAZIONE nel senso che l’attività deve essere rivolta al mercato; non
potrà quindi considerarsi imprenditore colui che produce solo il necessario per o la
propria famiglia.
Ancora, non assume carattere di imprenditore colui che esercita un lavoro autonomo in
quanto manca l’elemento costitutivo della organizzazione.
La professionalità: è necessario che l’imprenditore eserciti la propria attività
professionalmente questo avverbio sta ad indicare la abitualità, e cioè l’ imprenditore
deve svolgere l’attività in modo stabile.
E’ necessario precisare inoltre che l’abitualità e la continuità non implicano
necessariamente che l’attività sia svolta senza interruzioni: è infatti imprenditore anche
l’esercente una attività e carattere stagionale ad esempio il gestore di stabilimenti balneari
o di impianti sciistici, che possono funzionare solo in determinati periodi dell’anno.
Per converso, non può parlarsi di impresa in relazione ad una attività economica svolta in
maniera occasionale
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CAPITOLO I

L’imprenditore in generale

  1. Impresa ed imprenditore nel sistema del codice civile e nel rapporto con le norme internazionali L’ art 2082 cc qualifica l’imprenditore come colui che esercita PROFESSIONALMENTE un’ attività ECONOMICA ORGANIZZATA al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. La norma costituzionale – art 41 Cost – sancisce la libertà della iniziativa economica e la finalizzazione di questa all’ utilità sociale.
  2. Nozione economica e nozione giuridica di impresa. La realtà globale dell’ impresa: IMPRENDITORE, ATTIVITA’ E AZIENDA L’art 2082 definisce l’imprenditore e non l’impresa. L’imprenditore è individuato in funzione dell’esercizio dell’ impresa, ragione per cui la definizione di imprenditore è anche definizione generale dell’ impresa.
  3. Gli elementi caratterizzanti l’impresa Gli elementi caratterizzanti l’impresa sono:
  • L’attività economica : la quale indica una serie di atti finalizzati ad uno scopo ovvero realizzare la produzione o lo scambio o di servizi;
  • L’organizzazione: per produrre o scambiare beni o servizi occorrono mezzi patrimoniali da impiegare e risorse umane; e l’imprenditore coordina, appunto ORGANIZZA, tali fattori della produzione e cioè capitale (proprio o altrui) e lavoro – quando si parla di organizzazione si parla di impresa. L’ organizzazione inoltre, deve rivolgersi al mondo esterno – si parla in questo caso di ETERORGANIZZAZIONE – nel senso che l’attività deve essere rivolta al mercato; non potrà quindi considerarsi imprenditore colui che produce solo il necessario per sé o la propria famiglia. Ancora, non assume carattere di imprenditore colui che esercita un lavoro autonomo in quanto manca l’elemento costitutivo della organizzazione.
  • La professionalità : è necessario che l’imprenditore eserciti la propria attività professionalmente – questo avverbio sta ad indicare la abitualità, e cioè l’ imprenditore deve svolgere l’attività in modo stabile. E’ necessario precisare inoltre che l’abitualità e la continuità non implicano necessariamente che l’attività sia svolta senza interruzioni: è infatti imprenditore anche l’esercente una attività e carattere stagionale ad esempio il gestore di stabilimenti balneari o di impianti sciistici, che possono funzionare solo in determinati periodi dell’anno. Per converso, non può parlarsi di impresa in relazione ad una attività economica svolta in maniera occasionale
  1. Lo scopo di lucro Lo scopo di lucro non costituisce requisito essenziale dell’attività di impresa. Per BUONOCORE, è pacifico che chi esercita una attività di impresa lo faccia per ricavarne un guadagno, ma si evidenzia che dal punto di vista strettamente giuridico il requisito dello scopo di lucro non è essenziale e non entra a far parte degli elementi costitutivi dell’impresa. Per comprendere quindi il concetto di scopo di lucro è necessario considerare due caratteri fondamentali:
  • Economicità: cioè la capacità di ricavare dalla attività ricavi in grado di coprire i costi serviti per l’esercizio dell’attività stessa;
  • (^) Produttività: capacità di produrre una determinata quantità di beni o servizi idonei a soddisfare le richieste del mercato. Parimenti, anche per CAMPOBASSO lo scopo di lucro non deve ritenersi quale requisito essenziale in quanto per l’autore per scopo di lucro si intende il movente psicologico dell’ imprenditore (cd lucro soggettivo). Ne consegue che non fondare lo scopo di lucro su dati meramente oggettivi ed esteriori non vi sarebbe certezza circa la tutela dei terzi; quindi si riconosce che è essenziale solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative (cd lucro oggettivo).
  1. L’ imputazione dell’ attività di impresa – L’ IMPRENDITORE OCCULTO L’attività di impresa va imputata, secondo il criterio della spendita del nome , al soggetto il quale il quale esercita l’attività di impresa ovvero la persona nel cui nome gli atti di impresa sono compiuti. Ma può accadere che il vero “padrone” dell’impresa possa servirsi di un prestanome (o costituire una società di comodo), il quale appaia ai terzi come imprenditore titolare dell’impresa, in altri termini il “padrone” vuole sottrarsi dai rischi legati alla responsabilità patrimoniale relativamente ai debiti sociali. A questo proposito si pone il problema di stabilire quale dei due soggetti sia destinatario della disciplina in tema di impresa e debba essere, quindi, chiamato a rispondere dell’attività nei confronti dei creditori e, più in generale, dei terzi. Il principio della spendita del nome richiama una esigenza di ordine pubblico, economico sociale – ciascuno risponde delle proprie azioni e non della azioni altrui. “Tale principio della spendita del nome esprime un principio di intangibilità delle sfere giuridiche, riflettendo una evoluzione positivissima del nostro sistema giuridico; in assenza di tale principio ci troveremo in un sistema barbaro”. Il principio della spendita del nome tuttavia può essere suscettibile di strumentalizzazioni abusive
  • ad es. il caso in cui un soggetto ha un patrimonio, vuole gestire una attività di impresa, è consapevole che tale gestione provocherà l’assunzione di una responsabilità e di conseguenza non spende il proprio nome ma quello del cd. prestanome. A questo punto vi è una scissione tra chi è il reale gestore dell’attività e il soggetto al quale viene imputata l’ attività di impresa.
  1. Primo passaggio: La norma sanciva: scoperto il socio occulto di società di persone il fallimento si estende a questo: se vi è una società con un socio occulto il fallimento della società si estende oltre che ai soci palesi anche a al socio occulto ; Bigiavi in questo caso sollevava anche un’altra ipotesi, quella in cui esiste, non una società palese, ma una società occulta dietro la quale c’è un soggetto che agisce come imprenditore individuale e un soggetto che insieme al primo gestisce l’attività. Bigiavi evidenzia che se fallisce il socio occulto di società palese perché non dovrebbe fallire il socio occulto di società occulta? Non c’è ragione di discriminare queste due fattispecie, in quanto la differenza è puramente quantitativa e non qualitativa: in entrambi i casi abbiamo una società (anche se la forma è diversa), in entrambi i casi abbiamo dei soci.
  2. Secondo passaggio: In questo caso si è dimostrato che fallisce il socio occulto di società occulta; però a monte è fallita la società occulta, perché il fallimento del socio è una conseguenza (un prosterius e non un prius). La società è un imprenditore occulto collettivo; Bigiavi quindi ha dimostrato che fallisce l’imprenditore occulto quando è collettivo.
  3. Terzo passaggio: Quindi Bigiavi afferma se fallisce l’imprenditore occulto quando è collettivo perché non dovrebbe fallire quando l’imprenditore occulto quando è individuale? Per ragioni di analogia Bigiavi sosteneva che anche l’imprenditore occulto quando è individuale fallisce al pari dell’imprenditore occulto quando è collettivo; non vi è differenza in quanto entrambi sono imprenditori. In entrambi i casi quindi si applica una disciplina analoga altrimenti si costituiscono disparità di trattamento a fattispecie analoghe. Ergo, se fallisce il socio occulto di società palese (cioè quando è collettivo) perché, afferma Bigiavi, non dovrebbe fallire il socio occulto quando è individuale?
    • Si parla di imprenditore occulto individuale quando tra due soggetti vi è un rapporto di origine diversa di quella societaria (imprenditore collettivo), ad esempio un rapporto di amicizia, un rapporto di lavoro, un rapporto di mandato (tutti questi rapporti non prevedono una gestione comune). Ne consegue che l’imprenditore occulto individuale è colui che strumentalizza, si avvale di un prestanome, di un uomo di paglia a cui formalmente l’attività è imputata. Conclusione: Bigiavi quindi afferma che se fallisce l’imprenditore occulto quando è collettivo fallisce anche l’imprenditore occulto quando è individuale. La differenza sostanziale tra le due fattispecie sta nel fatto che nel primo caso abbiamo una struttura associativa e nell’ altro caso è una persona fisica; MA in entrambi i casi parliamo di

imprenditori, in entrambi i casi si applica il 2082, in entrambi i casi si deve applicare una normativa che è analoga perché altrimenti si creano delle disparità di trattamento a fattispecie analoghe. Quindi Bigiavi parte da una duplice applicazione analogica del 147 l.f.. È chiaro che se non vi è analogia tra le fattispecie il 147 l.f. non può essere applicato!

  1. L’ impresa agricola e la sua identificazione artt. 2135 a 2140 Art. 2135 cc: È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo , dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dell’attività principale , ovvero dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Le attività specificamente individuate dalla norma hanno intrinseca natura agraria, cosi da potersi ritenere attività agricole principali; altrettanto non può dirsi per le attività connesse che non sono tipicamente agrarie. Ciò si lega ad una scelta del legislatore intesa a consentire all’agricoltore, pur entro certi limiti ed a talune condizioni, di poter svolgere determinate attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle propriamente agricole, senza assumere la qualifica di imprenditore commerciale. Con il Dlgs 228/2001 è stato superato il rapporto produzione-terra nella definizione di imprenditore agricolo; infatti alla luce della modifica apportata, gli elementi costitutivi della nozione giuridicamente rilevante dell’attività agricola sono 2:
  • Ciclo biologico : CARROZZA – processo di sfruttamento di risorse naturali che ha ad oggetto l’accrescimento e la moltiplicazione di entità aninale e/o vegetale (l’attività non deve necessariamente essere legata al fondo)
  • L’utilizzo del fondo: quale strumento, effettivo o solamente potenziale , per l’esercizio di tale attività. Co 2. …c he utilizzano o possono utilizzare…. Questa parte della norma ci consente di individuare il DNA della natura agraria. In passato la agrarietà stava nella inerenza esclusivamente al fondo. Con l’introduzione della nuova riforma si è stabilito che l’agrarietà non sta più nell’inerenza al fondo; per essere imprenditore agricolo, quindi, non è più necessario utilizzare il fondo ma ciò che è sufficiente è la possibilità di poter utilizzare lo stesso fondo (principio della EVENTUALITA’). L’agrarietà quindi non riguarda più l’inerenza al fondo ma riguarda la CURA DEL CICLO BIOLOGICO o di una fase necessaria dello stesso.

ES. quando 3 imprenditori producono pomodori e li commercializzano al mercato rionale e tra il venduto vi è il 51% dei beni prodotti, gli stessi imprenditori sono sempre considerati imprenditori agricoli per connessione. Al momento della vendita i 3 imprenditori fissano dei prezzi diversi:

  • Imprenditore 1 0.90 €
  • Imprenditore 2 1.00 €
  • Imprenditore 3 1.20 € Per evitare il cd “circuito concorrenziale” i 3 imprenditori si accordano per la fissazione di un prezzo unico. Per assicurare lealtà tra gli imprenditori, gli stessi creano una società dove gli utili sono divisi al 33% ciascuno. Quindi i 3 imprenditori si obbligano a vendere i propri beni esclusivamente alla società costituita, la quale provvede alla commercializzazione dei prodotti stessi fissando il prezzo che corrisponde agli interessi di tutti e 3 gli imprenditori. L’ attività di commercializzazione non è fatta dall’imprenditore 1, 2 o 3 ma da 4 il quale non è l’imprenditore agricolo principale ma imprenditore commerciale cioè un soggetto diverso e di conseguenza non vi è più identità di soggetti – siamo fuori dall’ipotesi ex art. 2135 cc. Con l’intervento di una legge speciale – Dlgs 228/2001 - si è sostenuto che quando 4 è una cooperativa, la stessa può essere considerata imprenditore agricolo per connessione, più precisamente quando i prodotti commercializzati derivano PREVALENTEMENTE da attività dei soci della cooperativa stessa; quindi si deroga doppiamente al requisito della identità:
  • In primo luogo perché la cooperativa è un soggetto diverso dai soci, i quali sono imprenditori agricoli principali;
  • In secondo luogo perché non è richiesto che tutti i soci della cooperativa siano imprenditori agricoli. Quello che è necessario, affinchè la cooperativa possa inquadrarsi come impresa agricola per connessione è che la cooperativa abbia ad oggetto prodotti che derivano PREVALENTEMENTE da attività principali dei soci. Ovviamente se si tratta di una società diversa dalla cooperativa il discorso non vale in quanto essa viene sempre considerata una attività commerciale.
  1. L’ imprenditore agricolo professionale Il DLgs 99/2004 qualifica l’imprenditore agricolo professionale come colui che dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cc almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. L’ imprenditore agricolo professionale, inoltre, può essere considerato società quando:
  • Se si tratta di una società di persone uno dei soci illimitatamente responsabile deve avere la qualifica di IAP;
  • Se si tratta di società di capitale l’amministratore deve avere la qualifica di IAP;
  • Se si tratta di SAS almeno un socio accomandatario deve avere la qualifica di IAP;
  • Se si tratta di cooperativa almeno 1/5 dei cooperatori devono avere la qualifica di IAP.
  1. Lo statuto dell’imprenditore agricolo Con la riforma del 2001:
  • L’imprenditore agricolo non è più esonerato dall’iscrizione nel registro delle imprese – l’iscrizione infatti avviene in una sezione speciale del medesimo registro assommando gli effetti della PUBBLICITA’ ANAGRAFICA certificando l’esistenza del soggetto e della PUBBLICITA’ DICHIARATIVA ai fini dell’ opponibilità.
  • Inoltre, nessuna impresa agricola è soggetta alle procedure concorsuali.
  1. Gli ausiliari dell’ imprenditore agricolo L’art 2138 enuncia i cd ausiliari dell’ imprenditore agricolo: DIRIGENTI E FATTORI di CAMPAGNA. La disciplina di tali figure non è istituzionalizzata come per l’institore, procuratore e commesso perché è rimessa all’autonomia dell’ imprenditore agricolo, con procura a stabilire quale è il potere di rappresentanza spettante a l’uno e all’ altro. Presumibilmente il dirigente è l’alter ego dell’imprenditore agricolo mentre il fattore di campagna si configura quale esecutore.
  2. L’ imprenditore ittico All’ imprenditore agricolo essenziale è stato equiparato l’imprenditore ittico, vale a dire colui che esercita una attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse (CAMPOBASSO).
  3. L’agriturismo È la sesta attività agricola per connessione (2135 co 3). L’attività agrituristica riguarda quelle attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli stessi imprenditori agricoli di cui all’ articolo 2135, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro , attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo di silvicoltura e di allevamento di animali. Posso essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristica oltre all’ imprenditore agricolo anche i suoi familiari ed i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale che sono anch’essi considerati lavoratori agricoli.
  4. L’ impresa commerciale e la sua identificazione La nozione di impresa commerciale si ricava attraverso un criterio negativo nel senso che è commerciale ogni imprenditore che non esercita una attività agricola; ovvero colui che svolge una delle attività indicate dall’art. 2195 (criterio positivo). Tali attività sono:
  • Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  • Attività di intermediazione nella circolazione di beni
  • Attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
  • Attività bancaria o assicurativa

Secondo una parte della dottrina (VALERI, SALIS, CASANOVA) l’imprenditore civile non essendo né commerciale né agricolo sarebbe sottoposto allo statuto generale dell’ imprenditore , ma non a quello dell’ imprenditore commerciale. Ciò si tradurrebbe, in concreto, nella esclusione dell’assoggettabilità al fallimento. A tale categoria apparterrebbero:

  • Le attività di produzione NON industriale (imprese di caccia e di pesca, imprese di pubblici spettacoli) ovvero attività dove manca il processo industriale di trasformazione fisica o chimica dei fattori produttivi:
  • Le attività di scambio NON intermediatrici ovvero le attività che non implicano l’acquisto dei beni da rivendere (società finanziarie, in cui non vi è raccolta del risparmio e quindi fase di acquisto). Altra dottrina (CAMPOBASSO) ritiene invece inammissibile l’esistenza di una terza categoria di impresa, in quanto da dicotomia è semplicemente tra impresa commerciale ed impresa agricola. Tale dottrina ritiene quindi preferibile interpretare il requisito della industrialità come sinonimo di ATTVITA’ NON AGRICOLA e quindi qualificare come imprese commerciali anche quelle che producono beni o servizi senza dar luogo a trasformazioni di materie prime.
  1. Il criterio dimensionale: IL PICCOLO IMPRENDITORE L’ art. 2083 stabilisce che “ sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” …rispetto agli atri fattori produttivi (capitale e lavoro altrui). Il legislatore dunque, pur individuando 3 figure di piccolo imprenditore (coltivatore diretto del fondo, artigiano e piccoli commercianti) chiarisce che esse non esauriscono la categoria della impresa di piccole dimensioni poiché ad essa appartengono tutti gli imprenditori che operano in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari. – quindi l’elenco non è tassativo. La piccola impresa si distingue dalla impresa medio-grande (2082) sotto 2 profili:
  • Dimensionale : la necessità della prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia limita di fatto il ricorso a manodopera estranea e l’impiego di capitali
  • Organizzazione interna : in quanto la piccola impresa si incentra nella persona del titolare a tal punto che l’attività negoziale e prenegoziale posta in essere nell’esercizio dell’ impresa stessa viene resa inutile dalla sua morte o dalla sua sopravvenuta incapacità a differenza di quanto accade per l’ imprenditore medio-grande.

La qualificazione della piccola impresa sta nel principio della prevalenza in virtù del quale il lavoro proprio e dei componenti della famiglia deve prevalere su quelli che sono gli altri fattori produttivi (capitali e il lavoro altrui). Prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia rispetto all’ organizzazione. Nella identificazione della prevalenza si sono contrapposte due scuole di pensiero:

  • Quella che sosteneva un parametro qualitativo funzionale (identificato dal codice civile) : la prevalenza riguarderebbe una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia rispetto agli altri fattori produttivi che agiscono in via strumentale.
  • Quella che sosteneva un parametro quantitativo numerico (identificato nella legge fallimentare): la massa del lavoro dell’ imprenditore e dei suoi familiari deve essere superiore rispetto al capitale investito e rispetto al lavoro altrui - quanto fatturato fai? Quanti dipendenti hai? Se il valore del capitale investito e del lavoro altrui è maggiore rispetto al valore del tuo lavoro, allora non sei piccolo imprenditore Dopo il 1942 sono intervenute una serie di leggi speciali sui profili dimensionali della impresa artigiana (l. 443/1985) e del coltivatore diretto del fondo (l. 203/1982).
  • Il coltivatore diretto del fondo L’articolo 1647 cc sancisce che è coltivatore diretto del fondo colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia…. La legislazione speciale, L. 203/1982 , prescindendo dalla prevalenza ha progressivamente ampliato le dimensioni della piccola impresa agricola, fino a sostituire il criterio della prevalenza con quello della proporzionalità. Infatti, tale legge, prescindendo dal parametro della prevalenza, sancisce che è coltivatore diretto “ colui che con il lavoro proprio e dei suoi familiare costituisce almeno un terzo del lavoro occorrente per le normali attività di coltivazione del fondo, nel computo della giornata vanno calcolate le attività che vengono effettuate con i macchinari”
  • L’ impresa artigiana La legge 860/1956 identificava la impresa artigiana come quella impresa che aveva per scopo la produzione di beni o servizi di natura artistica od usuale (qualificazione qualitativa) e che sia organizzata con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari. La legge quadro per l’artigiano 443/1985 ha abrogato la normativa precedente innovando alcuni caratteri della impresa artigiana:
  • Nell’ art. 2 è inquadrata la definizione di imprenditore artigiano ovvero colui che esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare la impresa artigiana assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
  • Nell’ art 3 , invece, è inquadrata la definizione di impresa artigiana la quale per essere tale deve avere ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, o di produzione di servizi ad eccezione se si tratta di una attività agricola, di attività di prestazione di servizi commerciali, di attività di mera intermediazione dello scambio di beni e servizi

La figura dell’ impresa sociale è stata introdotta dal d.lgs 155/2006 il quale prevede che “ possono assumere la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale”. L’impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico e l’atto costitutivo deve prevedere il carattere sociale dell’ impresa, indicando l’ oggetto e le finalità non lucrative (assistenza sanitaria e locale, l’ educazione). Infatti elemento caratterizzante l’impresa sociale è l’ assenza dello scopo di lucro; utili ed avanzi di gestione devono essere destinato allo svolgimento della attività statutaria. Particolari precisazioni concernono il tema della RESPONSABILITA’: delle obbligazioni dell’impresa sociale con patrimonio superiore a 20.000,00 € risponde solo l’organizzazione con il proprio patrimonio; qualora il patrimonio sia insufficiente, ovvero diminuisca di oltre 1/3, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ impresa. È fatta salva tutta via l’ applicazione della disciplina più favorevole se l’ impresa è organizzata in una forma societaria che prevede una più ampia limitazione della responsabilità dei soci (es. SpA la responsabilità limitata si considera anche in caso di perdite). In caso di insolvenza le organizzazioni che esercitano una impresa sociale sono assoggettate alla procedura della liquidazione coatta amministrativa.

  1. I patti di famiglia Il patto di famiglia è un contratto in virtù del quale l’ imprenditore, da un lato, ed il titolare di partecipazioni societarie, dall’ altro, trasferiscono in tutto o in parte, ad uno o più discendenti, rispettivamente l’ azienda e le proprie quote. Tale contratto richiede la forma dell’atto pubblico a pena di nullità. Assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto con una somma di denaro corrispondente al valore delle quote (quote di legittima o in natura). “Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono coloro che al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all’ imprenditore”.