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tesina di informatica giuridica in materia di e-commerce online
Tipologia: Tesine universitarie
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Annie Federica Nocerino
N° Matricola: 052002590
Cattedra di
Professor Giovanni Russo
Con il sorgere delle nuove tecnologie, i giuristi si sono trovati a dover affrontare problemi nuovi. In particolar modo, con riguardo ai rapporti giuridici inerenti alla circolazione di beni e servizi e, di pari passo, sono sorti nuovi problemi in ambito contrattualistico.
L’articolo 1321 c.c. riesce bene ad adattarsi alla nostra società in continuo divenire, quando definisce il contratto “ accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
preferiscono il leasing operativo che prevede il pagamento di canoni periodici senza riscatto finale, ma con l’aggiunta di ulteriori servizi di manutenzione e aggiornamento. Un’altra forma spesso utilizzata è quella del comodato d’uso, soprattutto quando il sistema hardware sia accessorio ad un altro sistema software acquistato. Quando ad oggetto della prestazione vi sia un intero sistema informatico, spesso la tipologia contrattuale utilizzata è quella del contratto d’appalto. La disciplina delle clausole vessatorie resta quella prevista dagli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. Le fattispecie di riferimento dei contratti per la fornitura di software, invece, sono i contratti d’appalto di servizi o d’opera intellettuale a seconda che l’attività sia commissionata ad un’azienda o ad un professionista.
un’applicazione non ancora definitiva. La licenza d’uso è utilizzata quando il proprietario concede a un terzo la facoltà di usufruire di un software, riservandosi tutti i diritti patrimoniali sul programma. Un tipo particolare di licenza è la cd. Licenza di distribuzione che attribuisce, in via esclusiva, il diritto di mettere in commercio il programma originale. La licenza d’uso può essere concessa per un periodo di tempo limitato o indeterminato, presentando caratteristiche simili a quelle della compravendita. E’ il caso dei contratti di licenza a strappo (shrink wrap licence). I contratti per la fornitura di servizi informatici sono, invece, sempre più eterogenei e soprattutto complessi, cioè collegati ad altri contratti come, per esempio, i contratti per la fornitura di servizi di manutenzione e di assistenza informatica. Data la complessità di tali contratti, spesso sono oggetto di accordi separati , denominati Service Level Agreement (SLA), che vengono allegati al contratto principale. Il contratto di back up nasce per rispondere alle esigenze di sicurezza dei dati contenuti nei loro sistemi e del loro eventuale ripristino. E’ un contratto concluso tra due soggetti e il fornitore e mette a disposizione uno spazio di memoria su uno o più server, al fine di minimizzare i danni in caso di black out del sistema. Nei contratti di disaster recovery, oggetto del contratto è la redazione del piano di emergenza informatica e recupero dei dati. Sempre più diffusi sono i contratti di outsourching informatico con cui un’azienda affida a soggetti specializzati la gestione dei servizi informatici. Tra le clausole più importanti vi sono quelle che consentono di riacquisire il bene e di esternalizzarlo a terzi. Una forma specifica di esternalizzazione
può essere attuata con i contratti di Application Service Providing che mettono a disposizione piattaforme software per usi specifici.
I contratti per la fornitura di servizi Internet hanno per oggetto una connessione di rete veloce ed affidabile come i contratti per la connessione e l’accesso a internet con cui l’Internet Service Provider concede all’utente l’accesso a internet: questi contratti, normalmente, si configurano come contratti di adesione. Spesso, l’ISP fornisce anche ulteriori servizi accessori. Con il contratto di hosting, il fornitore concede al cliente spazi di memoria per caricare i propri dati. Diverso è il contratto di housing, in cui il cliente mette a disposizione dispositivi hardware al fornitore che dovrà inserire uno o più server attrezzati per il collegamento delle macchine alla rete: la fattispecie contrattuale si ricollega all’appalto di servizi e di deposito. Le tecnologie di cloud computing, invece, permettono l’accesso a risorse hardware e software virtualizzate e distribuite in rete, accessibili via web e forniti da provider a seconda delle necessità. I vantaggi maggiori stanno nella flessibilità dell’uso delle risorse, aggiornamento tecnologico continuo, risorse quasi illimitate a costi ridotte. D’altro canto, però, questi servizi denotano grosse lacune in tema di sicurezza informatica e controllo dei dati.
L’espressione contratti telematici indica i contratti conclusi a distanza, mediante l’utilizzo di nuovi strumenti ICT; diversi sono, invece, i contratti di esecuzione telematica che prevedono esecuzione a distanza in forma digitale, ma possono essere conclusi sia telematicamente che in modo tradizionale.
Caratteristiche fondamentali dei contratti telematici sono:
elettroniche. Dal punto di vista oggettivo, si distingue tra e-commerce diretto che hanno
Se le condizioni contrattuali sono abbastanza dettagliate, la fattispecie negoziale può configurarsi come un’offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.; altrimenti una volta cliccato sul tasto negoziale virtuale, sarà necessaria l’accettazione del prestatore.
Il problema dell’inefficacia delle clausole vessatorie, invece, non è di semplice soluzione. Per i contratti B2B può bastare apporre la firma digitale alle clausole vessatorie ; il problema reale si pone nei contratti B2C, in cui il contraente debole non solo non dispone di strumenti idonei per la firma elettronica, ma soprattutto non gode della stesso potere contrattuale e questo, spesso, porta le parti a non concludere il contratto.
Alla luce di ciò, è giusto fare ricorso al Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005, che individua come soluzione la trattativa individuale delle clausole vessatorie. Inutile dire che questo rimedio non risulta sufficiente a tutelare il contraente debole, in questo caso il consumatore. La nullità opera, comunque, solo a vantaggio del consumatore.
Il Codice del Consumo impone agli operatori di attenersi a principi di trasparenza e completezza delle informazioni e vieta pratiche scorrette, ingannevoli, sleali e aggressive. Sul rispetto di tali norme, oltre al giudice ordinario, vigile l’ AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO (AGCM), con penetranti poteri di indagine e sanzionatori. Ex articolo 49 Cod.Cons., il professionista è tenuto a dare le informazioni in modo chiaro e inequivocabile, prima della conclusione del contratto, così come le informazioni inerenti ai costi (art.51 Cod.Cons.).
L’articolo 52 Cod.Cons disciplina il diritto di recesso o “ripensamento”, da esercitare entro 14 giorni dalla consegna del bene; a seguito del recesso, il professionista è tenuto a restituire, entro 14 giorni dalla notizio di recesso, tutti i pagamenti ricevuti ex articolo 56 Cod.Cons.; a sua volta, il consumatore deve pagare le spese di spedizione ex art. Cod.Cons.. L’articolo 59 Cod.Cons. elenca una serie di contratti ai quali non si applica il
diritto di recesso e l’articolo 61 Cod.Cons. sancisce che il professionista deve consegnare i beni acquistati entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.
129-135 Cod.Cons. : la garanzia ha validità di 2 anni, può essere esercitata entro 26 mesi dall’acquisto, purchè i difetti siano denunciati al venditore entro due mesi dalla scoperta.
Alla luce di quanto analizzato, non possiamo fare a meno di riconoscere la portata globale della diffusione dell’e-commerce. Questo nuovo mercato globale, oltre ad accorciare le distanze fra consumatori e professionisti e fra i territori, pone, però, grossi problemi di tutele.
Il giurista, oggi, deve cercare di introdursi in questo enorme mercato globale e regolamentarlo, con l’obiettivo di creare tutele generalizzate per l’utenza e fare in modo che questa possa sfruttarne tutti i vantaggi che l’e-commerce è in grado di offrire.