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L'iter legislativo (diritto), Schemi e mappe concettuali di Diritto

come nasce una legge: le sue varie fasi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

In vendita dal 23/09/2018

claudiaguarino
claudiaguarino 🇮🇹

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L’ITER LEGISLATIVO
Si tratta del percorso di una legge ed è costituito da quattro fasi:
1. Iniziativa.
Ovviamente occorre che qualcuno dia vita ad una legge e ciò può avvenire grazie a determinati
organi: si parla di “disegno di legge” quando essa è proposta dal Governo con lo scopo di
raggiungere gli obbiettivi prefissi per la stabilità economica e politica del paese (sono anche più
numerosi); si parla di “proposta di legge” quando essa è proposta dai Parlamentari, dal CNEL, dal
popolo o ancora dai consigli regionali. I parlamentari innanzitutto hanno la funzione di interpretare
le esigenze del popolo in quanto rappresentanti. Il CNEL è, invece, il consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro dunque le sue proposte, molto più che rare, sono volte a migliorare
l’economia e in particolar modo il lavoro all’interno del nostro paese. Il popolo, infine, per proporre
una legge deve raggiungere 50000 firme da persone in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo
della Camera dei Deputati.
2. Discussione e approvazione.
In base al tipo di legge che è stata proposta, essa viene esaminata dalla commissione competente la
quale si riunisce in sede referente, dove vi sono tutti i rappresentati dei Partiti. Essi studiano la
proposta per poi discuterne all’interno dell’assemblea la quale la potranno approvare, respingere, o
modificare. Ovviamente nel momento in cui la proposta legge viene modificata passerà all’altra
camera per essere approvata e così via: si dà vita alla cosiddetta “navetta parlamentare”.
La commissione competente si può riunire anche in sede deliberante e in questo caso si occupa delle
“leggine”, ossia quelle leggi di minore importanza, in modo tale da poter velocizzare il processo.
Qui si parla della procedura ordinaria ma vi sono anche tre casi: procedura decentrata, procedura
abbreviata e procedura redigente. La prima permette che la legge sia esaminata e approvata stesso
dalla commissione competente. Quella abbreviata viene utilizzata per casi di massima urgenza.
L’ultima, la redigente, permette alla commissione di approvare le singole leggi per portare, poi, in
assemblea, l’intero progetto.
3. Promulgazione.
Si tratta della firma del Capo dello Stato. Egli ha il compito di assicurarsi che tale legge non sia
anticostituzionale. In tal caso, può esercitare il veto sospensivo, richiedendo al Parlamento di
esaminare determinati punti.
4. Pubblicazione.
L’annuncio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio
legis), almeno che la stessa legge non richieda indicazioni differenti.
Per ciò che concerne le leggi costituzionali, esse possono essere proposte dal Governo o dal Parlamento e
possono essere di due tipologie: leggi che modificano la Costituzione; leggi che regolano particolari
argomenti previsti dalla Costituzione. L’iter legislativo funziona nel medesimo modo se non fosse che, per
quanto riguarda l’approvazione al Parlamento, c’è bisogno di due approvazioni per camera a distanza di tre
mesi. La seconda approvazione deve raggiungere la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto),
in caso di maggioranza assoluta (metà+1) la legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta per un
tempo massimo di 3 mesi. Tempo in cui, il popolo, se lo ritiene opportuno, potrà richiedere un referendum
costituzionale. Se ciò non avviene, scaduti i tre mesi, la legge entra in vigore.

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L’ITER LEGISLATIVO

Si tratta del percorso di una legge ed è costituito da quattro fasi:

  1. Iniziativa. Ovviamente occorre che qualcuno dia vita ad una legge e ciò può avvenire grazie a determinati organi: si parla di “disegno di legge” quando essa è proposta dal Governo con lo scopo di raggiungere gli obbiettivi prefissi per la stabilità economica e politica del paese (sono anche più numerosi); si parla di “proposta di legge” quando essa è proposta dai Parlamentari, dal CNEL, dal popolo o ancora dai consigli regionali. I parlamentari innanzitutto hanno la funzione di interpretare le esigenze del popolo in quanto rappresentanti. Il CNEL è, invece, il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro dunque le sue proposte, molto più che rare, sono volte a migliorare l’economia e in particolar modo il lavoro all’interno del nostro paese. Il popolo, infine, per proporre una legge deve raggiungere 50000 firme da persone in possesso dei requisiti per l’elettorato attivo della Camera dei Deputati.
  2. Discussione e approvazione. In base al tipo di legge che è stata proposta, essa viene esaminata dalla commissione competente la quale si riunisce in sede referente, dove vi sono tutti i rappresentati dei Partiti. Essi studiano la proposta per poi discuterne all’interno dell’assemblea la quale la potranno approvare, respingere, o modificare. Ovviamente nel momento in cui la proposta legge viene modificata passerà all’altra camera per essere approvata e così via: si dà vita alla cosiddetta “navetta parlamentare”. La commissione competente si può riunire anche in sede deliberante e in questo caso si occupa delle “leggine”, ossia quelle leggi di minore importanza, in modo tale da poter velocizzare il processo. Qui si parla della procedura ordinaria ma vi sono anche tre casi: procedura decentrata, procedura abbreviata e procedura redigente. La prima permette che la legge sia esaminata e approvata stesso dalla commissione competente. Quella abbreviata viene utilizzata per casi di massima urgenza. L’ultima, la redigente, permette alla commissione di approvare le singole leggi per portare, poi, in assemblea, l’intero progetto.
  3. (^) Promulgazione. Si tratta della firma del Capo dello Stato. Egli ha il compito di assicurarsi che tale legge non sia anticostituzionale. In tal caso, può esercitare il veto sospensivo, richiedendo al Parlamento di esaminare determinati punti.
  4. Pubblicazione. L’annuncio viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni (vacatio legis), almeno che la stessa legge non richieda indicazioni differenti.

Per ciò che concerne le leggi costituzionali, esse possono essere proposte dal Governo o dal Parlamento e possono essere di due tipologie: leggi che modificano la Costituzione; leggi che regolano particolari argomenti previsti dalla Costituzione. L’iter legislativo funziona nel medesimo modo se non fosse che, per quanto riguarda l’approvazione al Parlamento, c’è bisogno di due approvazioni per camera a distanza di tre mesi. La seconda approvazione deve raggiungere la maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto), in caso di maggioranza assoluta (metà+1) la legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta per un tempo massimo di 3 mesi. Tempo in cui, il popolo, se lo ritiene opportuno, potrà richiedere un referendum costituzionale. Se ciò non avviene, scaduti i tre mesi, la legge entra in vigore.