

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
argomento iter legislativo del quinto anno
Tipologia: Appunti
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Il compito del Parlamento è quello della formazione delle leggi. L'emanazione di una legge richiede lo svolgimento di uno specifico provvedimento chiamato iter legislativo che si articola in quattro fasi:
- INIZIATIVA LEGISLATIVA Affinché le Camere svolgono la propria funzione legislativa è necessario presentare una proposta di legge. È un testo normativo redatto in articoli preceduti da un'introduzione volta a chiarire gli obiettivi che si prefigge, depositato presso una Camera per richiederne la discussione e l'approvazione. Quando una proposta di legge è presentata dal governo al Parlamento si definisce il disegno di legge. ART. 71 Cost. <<L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a Ciascun membro delle camere e agli organi ed enti e quali sia conferita da legge costituzionale>> Anche membri del Parlamento Sono promotori di proposte legislative interpretando le esigenze del popolo. Il potere di iniziativa spetta anche a ogni consiglio regionale. Anche il popolo può presentare iniziative di legge sul che sottoscritte da almeno 50.000 persone in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo della Camera dei Deputati. - DISCUSSIONE E APPROVAZIONE Il disegno o la proposta di legge possono essere presentati a una delle due camere. Sono previsti diversi procedimenti per la fase della discussione dell'approvazione: ● PROCEDURA ORDINARIA il presidente affida l'esame del progetto di legge alla commissione permanente chiamata in sede referente. Il suo compito è quello di esaminare la proposta anticipatamente rispetto all'intera camera studiandola con attenzione predisponendo una relazione scritta. La proposta passa all'esame di tutta l'assemblea, Infatti si inizia con gli interventi del presidente e del relatore della commissione che l'ha esaminata e si procede all'esame alla votazione del progetto articolo per articolo. In questa fase ogni parlamentare può proporre gli emendamenti ovvero delle modifiche al testo della proposta una volta approvati gli articoli si procede la votazione dell'intera proposta, fase preceduta dalle dichiarazioni di voto. ● PROCEDURA ABBREVIATA È ammessa per i progetti legislativi dichiarati urgenti dalla maggioranza dei membri della camera interessata la sua adozione comporta la riduzione dei tempi di discussione alla metà. ● PROCEDURA DECENTRATA Comporta un cambiamento di ruolo della commissione permanente chiamata a esaminare anticipatamente il progetto. Anziché operare in sede referente agisce in sede deliberante Infatti assume il potere di decidere direttamente riguardo la sua approvazione. Il progetto di legge non viene sottoposto a tutti i membri della camera ma sulle componenti della commissione competente ● PROCEDURA REDIGENTE Consiste nell'affidare alla commissione competente l'esame e l'approvazione dei singoli articoli della proposta, riservando l'approvazione finale all'intero progetto e tutti i componenti dell'assemblea
Una volta approvata dal Parlamento, la legge deve essere presentata al Presidente della Repubblica che ha il compito di promulgata, ovvero di renderla ufficiale attraverso l'apposizione della propria firma. ART. 74 COST. il capo dello Stato può rimandare alle Camere la legge, qualora ritenga che non sia legittima dal punto di vista costituzionale. Questo potere del Presidente della Repubblica è denominato veto sospensivo.
- PUBBLICAZIONE Dopo la promulgazione la legge riceve il visto del ministro della giustizia, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. ( VACATIO LEGIS )
ART. 82 COST. Ciascuna camera può disporre inchieste su materiale di pubblico interesse. Il Parlamento ha il potere di istituire delle commissioni incaricate di far luce su fatti di pubblico interesse non pienamente risolti dalla magistratura e tali commissioni vengono denominate commissioni di inchiesta
- FUNZIONE DI CONTROLLO Il controllo politico viene esercitato dai parlamentari attraverso degli strumenti disciplinati dai regolamenti parlamentari: ● INTERROGAZIONI Sono domande scritte che uno o più parlamentari possono presentare al governo per avere informazioni riguardo i determinati fatti su come il governo intende agire in relazione a essi. ● INTERPELLANZE Sono domande scritte rivolte da singoli parlamentari per avere delle spiegazioni riguardo la condotta assunta dal governo in determinate situazioni su come si sentendo ulteriormente intervenire in relazione ed essa. ● MOZIONI riguardo la motivazione del governo, chi ha presentato un'interpellanza ha diritto di replica e può trasformare l'interpellanza in mozione promuovendo sul tema un dibattito parlamentare. Sono atti attraverso cui si provoca un dibattito parlamentare che può concludersi con effetti nei confronti del governo tra queste le più rilevanti sono quelle con cui si concede si toglie la fiducia nel governo in carica Il controllo economico del parlamento sul Governo si sostanzia nell’applicazione del bilancio dello Stato che deve essere approvato entro la fine di ogni anno. Entro il 31 dicembre il Parlamento autorizza il governo al cosiddetto esercizio provvisorio del bilancio.