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sintesi parte iniziale della parte speciale del Prof. Minervini
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Minervini, “La meritevolezza del contratto, una lettura dell’art. co.2”, 2023 (libro blu e celeste) LA MERITEVOLEZZA DEL CONTRATTO L’art.1322, 2°co. c.c. afferma che _“le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento” -
_ il giudizio di meritevolezza è tanto determinante quanto difficile da determinare perché consiste in una valutazione molto relativa. Difatti, a tal riguardo si parla di volatilità della meritevolezza. La meritevolezza è innanzitutto una clausola generale al pari di altre clausole generali presenti nel Codice civile, quali ad esempio la buona fede e la correttezza, la diligenza e l'equità. Per clausola generale si intende un concetto giuridico indeterminato a cui ricorre il legislatore per consentire all'ordinamento di recepire un'evoluzione sociale e di fronteggiare l'impossibilità di disciplinare in maniera analitica tutti i casi che possono presentarsi nella prassi -> dunque, è il giudice a dover riempire il contenuto della clausola generale e il pericolo è un'enorme discrezionalità riconosciuta a quest'ultimo. Tuttavia, il contenuto delle clausole generali deve essere riempito non alla luce dei valori di cui il giudice è portatore, bensì, alla luce dei valori di cui l'ordinamento è portatore , costituzionali e dei Trattati europei. Tuttavia, l’art. 1322 cc risolve espressamente il problema, affermando che i contratti atipici debbano essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; dunque, il controllo di meritevolezza è un controllo squisitamente giuridico. EVOLUZIONE STORICA Inizialmente la clausola generale di meritevolezza era espressione dell'ideologia del regime fascista fondata sul valore della nazione -> gli individui dovevano essere portatori di interessi funzionali alla realizzazione dell'interesse superiore della nazione. Al fine di comprendere tale ideologia rileva la relazione del ministro Guardasigilli Dino Grandi relativa alla clausola generale di meritevolezza:
Tuttavia, nell'ambito del controllo di meritevolezza vi è una differenza, perché per i contratti atipici il controllo di meritevolezza è svolto dal giudice , mentre per i contratti tipici il controllo di meritevolezza è svolto dal legislatore. Per Emilio Betti sono immeritevoli quei contratti che realizzano interessi futili, bizzarri e non conformi con gli interessi utili della collettività -> l'autonomia privata è legittima solo se funzionale a perseguire interessi generali della collettività , in un'ottica di convergenza e non di conflitto tra pubblico e privato. LE TEORIE INTERPRETATIVE DELL’IDENTIFICAZIONE E DELLA DISTINZIONE Con l'avvento della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione si eliminano le clausole generali di ispirazione fascista, come ad esempio l'ordine corporativo, la solidarietà corporativa, ma non viene meno la clausola generale della meritevolezza , la quale non fa riferimento all'ordinamento corporativo bensì all'ordinamento giuridico. L'art. 1322, 2°co. cc ha avuto un'evoluzione piuttosto particolare , difatti non è mutato il tenore letterale del testo ma l’interpretazione della disposizione codicistica -> rilevano due diverse teorie:
- teoria dell'identificazione della meritevolezza con la liceità , tesi meno recente; - teoria della distinzione tra meritevolezza e liceità , tesi più recente.