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La meritevolezza Minervini, Schemi e mappe concettuali di Diritto Civile

sintesi parte iniziale della parte speciale del Prof. Minervini

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2019/2020

Caricato il 31/05/2024

francescakiki
francescakiki 🇮🇹

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Minervini, “La meritevolezza del contratto, una lettura dell’art.1322
co.2”, 2023 (libro blu e celeste)
LA MERITEVOLEZZA DEL CONTRATTO
L’art.1322, 2°co. c.c. afferma che “le parti possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento” -
> il giudizio di meritevolezza è tanto determinante quanto difficile da
determinare perché consiste in una valutazione molto relativa. Difatti, a tal
riguardo si parla di volatilità della meritevolezza.
La meritevolezza è innanzitutto una clausola generale al pari di altre
clausole generali presenti nel Codice civile, quali ad esempio la buona fede e la
correttezza, la diligenza e l'equità. Per clausola generale si intende un
concetto giuridico indeterminato a cui ricorre il legislatore per consentire
all'ordinamento di recepire un'evoluzione sociale e di fronteggiare
l'impossibilità di disciplinare in maniera analitica tutti i casi che possono
presentarsi nella prassi -> dunque, è il giudice a dover riempire il contenuto
della clausola generale e il pericolo è un'enorme discrezionalità riconosciuta
a quest'ultimo.
Tuttavia, il contenuto delle clausole generali deve essere riempito non alla luce
dei valori di cui il giudice è portatore, bensì, alla luce dei valori di cui
l'ordinamento è portatore, costituzionali e dei Trattati europei.
Tuttavia, l’art. 1322 cc risolve espressamente il problema, affermando che i
contratti atipici debbano essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l'ordinamento giuridico; dunque, il controllo di meritevolezza è un
controllo squisitamente giuridico.
EVOLUZIONE STORICA
Inizialmente la clausola generale di meritevolezza era espressione
dell'ideologia del regime fascista fondata sul valore della nazione -> gli
individui dovevano essere portatori di interessi funzionali alla realizzazione
dell'interesse superiore della nazione.
Al fine di comprendere tale ideologia rileva la relazione del ministro
Guardasigilli Dino Grandi relativa alla clausola generale di
meritevolezza:
- l'autonomia negoziale non è il riconoscimento di una sconfinata libertà del
potere dei privati;
- è vero che il codice civile riconosce il potere dei privati di stipulare contratti
atipici, tuttavia, questi ultimi devono essere finalizzati al perseguimento di
interessi in linea con i valori superiori della nazione: valori di coscienza
civile, politica e di esigenze dell'economia nazionale.
Tale relazione è respirata al pensiero del giurista Emilio Betti, il quale
sosteneva la cd teoria della doppia valutazione, dinanzi ad un contratto
bisogna compiere una doppia valutazione:
- in negativo di liceità: bisogna valutare la liceità, la legittimità e dunque la
validità del contratto, accertando che esso non contrasti con norme imperative,
ordine pubblico e buon costume;
- in positivo di meritevolezza: bisogna accertare che il contratto sia
meritevole di tutela in quanto funzionale alla realizzazione di interessi collettivi
della nazione sul piano sociale, politico ed economico.
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Minervini, “La meritevolezza del contratto, una lettura dell’art. co.2”, 2023 (libro blu e celeste)  LA MERITEVOLEZZA DEL CONTRATTO L’art.1322, 2°co. c.c. afferma che _“le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento” -

_ il giudizio di meritevolezza è tanto determinante quanto difficile da determinare perché consiste in una valutazione molto relativa. Difatti, a tal riguardo si parla di volatilità della meritevolezza. La meritevolezza è innanzitutto una clausola generale al pari di altre clausole generali presenti nel Codice civile, quali ad esempio la buona fede e la correttezza, la diligenza e l'equità. Per clausola generale si intende un concetto giuridico indeterminato a cui ricorre il legislatore per consentire all'ordinamento di recepire un'evoluzione sociale e di fronteggiare l'impossibilità di disciplinare in maniera analitica tutti i casi che possono presentarsi nella prassi -> dunque, è il giudice a dover riempire il contenuto della clausola generale e il pericolo è un'enorme discrezionalità riconosciuta a quest'ultimo. Tuttavia, il contenuto delle clausole generali deve essere riempito non alla luce dei valori di cui il giudice è portatore, bensì, alla luce dei valori di cui l'ordinamento è portatore , costituzionali e dei Trattati europei. Tuttavia, l’art. 1322 cc risolve espressamente il problema, affermando che i contratti atipici debbano essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; dunque, il controllo di meritevolezza è un controllo squisitamente giuridico.  EVOLUZIONE STORICA Inizialmente la clausola generale di meritevolezza era espressione dell'ideologia del regime fascista fondata sul valore della nazione -> gli individui dovevano essere portatori di interessi funzionali alla realizzazione dell'interesse superiore della nazione. Al fine di comprendere tale ideologia rileva la relazione del ministro Guardasigilli Dino Grandi relativa alla clausola generale di meritevolezza:

  • l'autonomia negoziale non è il riconoscimento di una sconfinata libertà del potere dei privati;
  • è vero che il codice civile riconosce il potere dei privati di stipulare contratti atipici, tuttavia, questi ultimi devono essere finalizzati al perseguimento di interessi in linea con i valori superiori della nazione: valori di coscienza civile, politica e di esigenze dell'economia nazionale. Tale relazione è respirata al pensiero del giurista Emilio Betti , il quale sosteneva la cd teoria della doppia valutazione , dinanzi ad un contratto bisogna compiere una doppia valutazione: - in negativo di liceità: bisogna valutare la liceità, la legittimità e dunque la validità del contratto, accertando che esso non contrasti con norme imperative, ordine pubblico e buon costume; - in positivo di meritevolezza : bisogna accertare che il contratto sia meritevole di tutela in quanto funzionale alla realizzazione di interessi collettivi della nazione sul piano sociale, politico ed economico.

Tuttavia, nell'ambito del controllo di meritevolezza vi è una differenza, perché per i contratti atipici il controllo di meritevolezza è svolto dal giudice , mentre per i contratti tipici il controllo di meritevolezza è svolto dal legislatore. Per Emilio Betti sono immeritevoli quei contratti che realizzano interessi futili, bizzarri e non conformi con gli interessi utili della collettività -> l'autonomia privata è legittima solo se funzionale a perseguire interessi generali della collettività , in un'ottica di convergenza e non di conflitto tra pubblico e privato.  LE TEORIE INTERPRETATIVE DELL’IDENTIFICAZIONE E DELLA DISTINZIONE Con l'avvento della Repubblica e l'entrata in vigore della Costituzione si eliminano le clausole generali di ispirazione fascista, come ad esempio l'ordine corporativo, la solidarietà corporativa, ma non viene meno la clausola generale della meritevolezza , la quale non fa riferimento all'ordinamento corporativo bensì all'ordinamento giuridico. L'art. 1322, 2°co. cc ha avuto un'evoluzione piuttosto particolare , difatti non è mutato il tenore letterale del testo ma l’interpretazione della disposizione codicistica -> rilevano due diverse teorie:

- teoria dell'identificazione della meritevolezza con la liceità , tesi meno recente; - teoria della distinzione tra meritevolezza e liceità , tesi più recente.