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Tipologia: Sbobinature
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Oggi iniziamo la trattazione della fase patologica del contratto. Tratteremo quindi la nullità, la simulazione, annullamento, rescissione e poi le ipotesi in cui il contratto sia valido ma vi sia risoluzione del contratto per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità e così via. Quindi partiamo dall’ipotesi più macroscopica di invalidità, che è la nullità e poi andiamo a vedere le fattispecie meno gravi. Ora ricorderete dalle Istituzioni di diritto privato che tradizionalmente si fa questa contrapposizione tra la nullità come strumento di tutela di interessi generali e altri rimedi quali l’annullamento o la rescissione che sarebbero posti non a tutela di interessi generali ordinamentali, ma a tutela di interessi di una delle parti lesa, non so nell’annullabilità l’azione posta a difesa di colui che sia caduto in errore o di colui che sia stato ingannato, di colui che sia stato minacciato, ecc. Quindi per tradizione, quando parliamo dell’invalidità e della nullità quale specie dell’invalidità alludiamo all’ipotesi più grave, all’invalidità più grave perché posta a presidio di interessi collettivi pubblici generali e non a caso ricorderete che l’invalidità opera in maniera automatica, di diritto si dice, tant’è vero che la sentenza del giudice si limita ad accertare o a dichiarare ciò che dal punto di vista giuridico era sempre esistente. Cioè che il contratto fino alla sua nascita era un contratto nullo. Laddove gli altri rimedi sfociano in capo a sentenze non di mero accertamento, ma sentenze costitutive, dette in altre parole il contratto intanto è invalido in quanto vi è una sentenza di annullamento, in quanto vi è una sentenza di rescissione. Invece il contratto nullo è tale sin dal giorno della sua stipulazione, in quanto l’invalidità opera di diritto, quindi automaticamente. Quindi la sentenza si limita ad accertare ciò che sin dall’inizio è stato. Questo spiega anche, lo vedremo dopo, la diversa disciplina. La nullità è un’azione imprescrittibile, in quanto le azioni di mero accertamento sono imprescrittibili. L’annullamento e la rescissione sono invece azioni costitutive, cioè che modificano, che innovano la realtà preesistente e sono quindi azioni soggette a prescrizione. Se prendiamo la disciplina della nullità e cerchiamo di seguire l'ordine immaginato dal legislatore noi troviamo innanzitutto una norma che dovrebbe chiarire quando il contratto è nullo. L'art 1418 del codice e dopo indicazione dell'ipotesi del contratto nullo troviamo poi la disciplina dell'azione di nullità. Il 1418 in realtà elenca tutta una serie di ipotesi di nullità del contratto senza però fornire una sistematica ben precisa e è compito poi della dottrina di individuare le sottoclassi diciamo così della nullità Innanzitutto se prendiamo il comma 3 di questo art. 1418, il 1418 ci dice che il contratto è nullo nei casi stabiliti dalla legge. Quindi le prime ipotesi, le più semplici ipotesi di nullità sono quelle di nullità cosiddetta testuale. Cioè è l'ordinamento che detta la sanzione della nullità. Quindi se l'ordinamento che prevede esplicitamente l'ipotesi della nullità evidentemente il compito dell'interprete è alquanto semplificato, in quanto non avrà bisogno di svolgere complicate indagini interpretative, gli basterà consultare la norma e concludere che il contratto è nullo. Se prendiamo per fare un esempio l'art. 1471 del codice, il 1471 stabilisce un divieto speciale di comprare, non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per imposta persona una serie di soggetti, per esempio gli ufficiali pubblici, n° 2 del 1471 hanno il divieto di comprare rispetto ai beni che sono venduti per mezzo del loro ministero, quindi non so il giudice dell'esecuzione non può rendersi acquirente nemmeno per interposta persona dei beni che va a vendere. In questo caso, se prendiamo l'ultimo comma del 1471 è la norma che ci dice che in caso contrario l'acquisto è nullo. Quindi le ipotesi di cosiddetta nullità testuale sono quelle che pongono meno problemi di costruire per l'interprete e lo stesso legislatore che ci avverte che la violazione di un certo divieto, la circostanza che venga tenuta una certa condotta ha come soluzione la nullità del contratto, il discorso è molto semplice. Il discorso si fa invece molto più complesso quando si vanno a esaminare le ipotesi di nullità non testuale ma cosiddetta virtuale, cioè una nullità che l'interprete ricava dall'esame del singolo contratto senza però avere l'ausilio di una norma che inequivocabilmente, come nell'esempio del 1471, preveda la condotta, la fattispecie e la sanzioni con la nullità. Il 1418 ci dice al primo comma il contratto è nulla quando è contrario a norma imperativa salvo che la legge disponga diversamente. Qui
qual è il problema che si pone all'attenzione dell'interprete? Il problema è stabilire quando si ha norma imperativa, infatti il legislatore non si cura di precisare questa è una norma imperativa, il giudizio sull'imperatività della norma è il frutto dell'interpretazione della legge operata dall'interprete. Allora vedete com'è più complicato rispetto all'ipotesi di nullità testuale. Là si dice che se il giudice dell'esecuzione si rende acquirente del bene che ha venduto il contratto è nullo. Basta riscontrare la fattispecie concreta e la sanzione è data espressamente dalla norma. Qui invece compito dell'interprete è più complicato perché non solo dovrà ricostruire la fattispecie concreta ma dovrà anche accertare che quella fattispecie concreta va ad urtare contro una norma che egli deve qualificare come imperativa e poiché il legislatore non ci dice che questa norma è imperativa, questa norma è dispositiva, l'indagine si fa più delicata. Naturalmente a volte è il legislatore che ci dice che la norma è inderogabile, per esempio se il legislatore ci dice "ove le parti non abbiano diversamente disposto" è chiara che la norma è derogabile, in molte ipotesi questo non avviene e quindi l'indagine sulla natura imperativa o meno della norma spetta all'interprete. Ancora il 1418 al primo comma non solo ci dice che è nullo il contratto contrario a norma imperativa ma ci aggiunge salvo che la legge disponga diversamente. Allora si pone il problema che non basta riscontrare la presenza di una norma imperativa, bisogna anche assicurarsi che non vi sia una diversa sanzione, spesso invece una diversa sanzione c'è. Faccio un esempio banale: le norme tributarie, le norme fiscali sono sicuramente norme imperative altrimenti ovviamente nessuno pagherebbe le imposte, tutti paghiamo le imposte perché siamo obbligati da norme imperative alle quali non ci possiamo sottrarre. Tuttavia, molto spesso quasi sempre, le norme fiscali non sono sanzionate dalla nullità del contratto posto in violazione alle stesse, ma sono sanzionate diversamente. Non so è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Allora in queste ipotesi noi avremo che il contratto pur contrastando con una norma fiscale perché per esempio le parti cercano di eludere il pagamento dell'imposta, il contratto però non è nullo è valido ma verranno applicate ai contraenti sanzioni di tipo amministrativo. Quindi questa è la prima distinzione: nullità testuale e nullità virtuale. La nullità testuale non presenta particolari problemi. Per l'interprete, la nullità virtuale invece li presenta e come. La nullità virtuale. Il codice prevede tutta una serie di ipotesi, non solo l'ipotesi che abbiam visto testé quando sia contrario il contrario a norme imperative. Questa è tutto sommato la meno complicato delle ipotesi. E' vero che il legislatore non ha sanzionato espressamente, sennò sarebbe una nullità testuale, il negozio in termini di nullità, però è sufficiente riscontrare la presenza di una norma imperativa violata per portare il giudice a dichiarare la nullità del contratto salva l'ipotesi in cui lo stesso legislatore prevede un'altra sanzione. Ma la nullità virtuale può dipendere non solo dalla contrarietà a norme imperative, può dipendere anche da altri fattori. Allora innanzitutto vi sono nullità per motivi cosiddetti strutturali. Ricorderete quando abbiamo parlato del contratto abbiamo detto che il contratto consta di quattro requisiti essenziali evidente che l'incompletezza strutturale del contratto consta la nullità dello stesso. Per esempio facciamo un contratto di compravendita di un immobile e lo facciamo oralmente, non per atto scritto come la legge pretende, ricorderete quando abbiamo studiato la forma abbiamo ricordato come gli atti che hanno ad oggetto il trasferimento di diritti reali su immobili necessitano della forma scritta a pena di nullità. Allora qui avremo che il contratto è nullo perché sul piano strutturale difetta del requisito formale. Cosiddetta nullità strutturale, cioè per mancanza di un elemento essenziale, quindi non so l'oggetto del contratto non è determinato né determinabile, non è stata adottata la forma imposta dalla legge. Il contratto manca di causa ecc. In tutte queste ipotesi il contratto è nullo e spetterà all'interprete di accertare se nel caso di specie vi sia una nullità strutturale per incompletezza degli elementi contrattuali. A fianco delle ipotesi di nullità strutturali vi sono altre ipotesi più delicate per il giudice. Infatti il 1418 nel secondo comma non solo parla di nullità del contratto dovuta alla mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art 1325 quindi accordo, causa, oggetto e forma ma aggiunge infine la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dal 1346, quindi per esempio l'indeterminatezza dell'oggetto, ma aggiunge anche le ipotesi dell'illiceità della causa, dell'illiceità dei motivi nel caso individuati dal 1345, cioè il motivo illecito e comune alle parti e poi abbiamo ovviamente l'ipotesi
agli interessi. Quindi colui che presta denaro ad usura ha diritto ad avere restituito solo il capitale, senza quindi nessun interesse. Quindi il legislatore ragiona così, il contratto dovrebbe esser dichiarato nullo perché il contratto è in contrasto con la norma imperativa, la norma evidentemente del codice penale che punisce come reato il prestito ad usura però qua il legislatore prevede una differente disciplina perché il mutuo non è nullo, il mutuo è valido, non sono dovuti interessi. Quindi la sanzione non è la nullità ma è la nullità limitata alla sola clausola che stabilisce il quantum degli interessi e la sanzione è rappresentata dalla perdita al diritto a qualsiasi interesse da parte dell'usuraio. Quindi l'usuraio avrà diritto solo alla restituzione del capitale. Quindi questo è un esempio che vi avrei dovuto fare prima, ma mi è sfuggito di mente di contratto contrario a norma imperativa e la norma penale è per eccellenza una norma imperativa però è la legge che dispone diversamente. Quindi il contratto contrario a norma imperativa che punisce il reato di usura ha come sanzione la mera nullità della sola clausola che prevede gli interessi e per il resto la sanzione è rappresentata non dalla nullità dell'intero contratto ma dalla circostanza che non è dovuto nessun tipo di interesse. Questo per fare un esame ancorché rapido e veloce delle principali ipotesi di nullità del contratto. Un problema molto dibattuto sul quale in questa sede si può fare solo un breve cenno è rappresentato da questo che vi vado ad illustrare. L'ipotesi che noi abbiamo trattato sin ora è quella più comune, cioè stipulo il contratto, nel momento in cui vi è la stipula del contratto per esempio vi è una norma imperativa che le parti vanno a violare, la sanzione è la nullità. Si può porre (e si pone spesso) il problema della ammissibilità di forme di nullità, di invalidità successive e sopravvenute, cioè nel momento in cui stipulo il contratto esso è perfettamente valido ma si tratto di un contratto non ad effetti istantanei ma di un contratto di durata. Nel mentre il contratto spiega i suoi effetti (i contratti di durata possono avere una durata anche molto lunga) cambiano le norme. Viene introdotta una norma di tipo imperativo. Quindi il contratto originariamente valido diventa (se mi passate l'espressione) in un secondo momento invalido. Quindi una sorta di invalidità successiva sopravvenuta; al momento della stipula il contratto era valido, ma successivamente il contratto va ad urtare contro una norma imperativa. Quindi in altre parole la norma sopravviene ad un contratto di durata che è in corso di svolgimento. Naturalmente il legislatore sovrano potrebbe tentare una norma apposita e dovrebbe fare così se fosse un buon legislatore, dovrebbe dettare una norma che disciplina la sorte dei contratti stipulati prima dell'introduzione della norma imperativa che però ancora producono effetti. Se naturalmente così fa il problema è risolto. Sarà la disciplina che il legislatore ha previsto nella norma appunto particolare, potrebbe prevedere un meccanismo di retroattività, o un meccanismo in forza del quale le parti sono tenute a modificare e adeguare il contratto; insomma il legislatore sarebbe sovrano. Il problema si pone invece nell'ipotesi in cui il legislatore intervenga con una norma imperativa che va ad impattare su contratti di durata in corso di esecuzione ma non abbia cura di precisare quale sia la sorte dei contratti per la parte di tempo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione. Qui il problema è particolarmente difficile per l'interprete, non si presta ad una soluzione tendenzialmente uniforme. I più dicono che il contratto sarebbe nullo ma con la salvezza delle prestazioni già eseguite. Quindi se sono state seguite coppie di prestazioni pensate ad un contratto di durata a prestazioni corrispettive, tutte queste coppie di prestazioni regolarmente eseguite sarebbero legittime e la nullità quindi opererebbe solo per il futuro, cioè senza altrimenti toccare le prestazioni già eseguite altrimenti si dovrebbe provvedere alla restituzione reciproca delle prestazioni già eseguite. Ma questo è un problema molto discusso su cui è difficile dare delle indicazioni assolutamente certe. Un altro problema al quale farei in questa sede un brevissimo cenno è se la nozione di nullità si distingua o no dalla nozione di inesistenza giuridica. Cioè si discute in dottrina che cosa vuol dire contratto nullo? Vuol dire un contratto (secondo i più) che comunque dal punto di vista giuridico esiste, perché si dice, si può dichiarare nullo solo ciò che giuridicamente esiste. Quindi prima accetto che il contratto esiste nel mondo del diritto e poi lo fulmino con la declaratoria di nullità. Quindi ragionano in molti, ma il punto è tutt'altro che pacifico, da questo fenomeno della nullità si dovrebbe distinguere il fenomeno della vera e propria inesistenza giuridica. che vuol dire inesistenza giuridica? Che il contratto non può essere dichiarato nullo perché in
realtà il contratto nel mondo del diritto è come se non esistesse. Qui si fanno degli esempi, ma l'argomento è dibattuto. Essenzialmente si ritiene che dovremmo parlare di vero e proprio contratto giuridicamente inesistente, che non può neanche essere qualificato come nullo, perché la qualificazione in termini di valido ovvero invalido presuppone che il contratto giuridicamente esiste. Quali sono le ipotesi in cui il contratto giuridicamente non esiste e quindi di vera e propria inesistenza giuridica del contratto? Sarebbero per esempio le ipotesi di mancanza assoluta di volontà. Sono 2 in genere i casi che vengono presentati a mo' di esempio. Innanzitutto il caso della cosiddetta violenza fisica, forse ricorderete da Privato che si ha violenza morale quando io stipulo il contratto per effetto di una minaccia: se non mi vendi la tua casa io ti ammazzo. Allora io spinto dalla minaccia stipulo il contratto. In questo caso la volontà c'è, perché ho voluto vendere, ma ho venduto per effetto di una minaccia quindi la mia volontà si è formata in modo inadeguato per effetto di una volontà di una minaccia. Non sono stato libero se vedere o no, sono stato indotto a vendere dal timore di perdere la vita così come mi era stato minacciato. La violenza morale quindi porta all'annullabilità del contratto. Invece saremo in presenza di una violenza fisica nell'ipotesi in cui con la forza mi viene messo nelle mani una penna e vengo con la forza indotto a mettere uno scippo sotto un contratto a mo' di firma. Qui si dice in realtà è nullo il contratto, in realtà è giuridicamente inesistente perché in realtà mancherebbe uno degli elementi indispensabili per poter parlare di contratto, cioè la volontà del soggetto. Quindi non avremmo una nullità del contratto per mancanza di un elemento essenziale l'accordo, ma avremmo una vera e propria giuridica inesistenza e l'altra ipotesi che si fa sempre quando si parla di giuridica inesistenza sono le dichiarazioni contrattuali emesse ioci causa (per gioco) o docenti causa (per insegnare). Quindi se io in questa lezione per fare un esempio ipotizzo una dichiarazione negoziale, quindi una sorta di proposta ed uno di voi l'accetta direbbe la giurisprudenza che in tal caso non vi è contratto perché mancherebbe la mia volontà in quanto io ho fatto la proposta a fini meramente didattici. Quindi non avevo la volontà di simulare un contratto giuridicamente vincolante ma era semplicemente una dichiarazione fatta per scopo di insegnamento docendi causa o dell'ipotesi di dichiarazione fatta per gioco e cioè ioci causa. Perché secondo alcuni è importante la distinzione tra nullità e inesistenza, in genere tale distinzione non ha particolare rilevanza nella misura in cui la nullità si può far valere senza limiti di tempo. Quindi sempre che io qualifichi il contratto in cui manca la volontà come un contratto nullo per mancanza della volontà dell'accordo o come un contratto giuridicamente inesistente, le conseguenze sono sempre le stesse e sarà l'imprescrittibilità comunque dell'azione di accertamento della nullità/inesistenza che io potrò far senza limiti di tempo. Quindi da questo punto di vista sembrerebbe un discorso assolutamente astratto e scollegato da ogni conseguenza pratica. Vi sono però delle altre ipotesi in cui anche la nullità è soggetta a limiti temporali. Pensate per esempio (non è di certo questa la sede per trattare l'argomento delle società per azioni e delle delibere assembleari) allora lì stabilire siamo in presenza di una nullità o di una inesistenza può essere importante perché anche la nullità è agganciata a certi limiti temporali. Quindi lì solo potrebbe avere un senso la distinzione sul piano pratico tra nullità e inesistenza. Vi aggiungo che proprio perché la nullità è a presidio di interessi generali della collettività, perché è per interessi generali della collettività che non si stipulino contratti illeciti, perché è un interesse pubblico quello per cui i contratti siano es. fatti nella forma che la legge prevede perché è un'esigenza di certezza dei traffici perché carta canta mentre le parole volano. Quindi proprio perché la nullità è agganciata alla tutela di interessi pubblici collettivi generali superindividuali, si ritiene comunemente che le parti non possano dettare ipotesi di nullità atipiche, cioè la nullità si ha solo quando è la legge che la stabilisce, non potrebbero i privati creare nuove forme di nullità. Questo è un problema che è stato dibattuto essenzialmente con riferimento ad un'unica norma su cui ricorderete ci siamo se pur brevemente soffermati, la norma che prevede le cosiddette forme volontarie, cioè quelle ipotesi in cui le forme sono previste non dalla norma di legge ma dall'autonomia dei privati. Quindi sono i privati che stabiliscono una certa forte di determinati futuri rapporti contrattuali. Infatti 1352 ci dice se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto si presume che la forma sia
per contrarietà a norme imperative dimenticando che qui la sanzione penale non concerne la condotta di entrambi i contraenti come per esempio nell'ipotesi di turbata libertà degli incanti, riguarda la condotta di uno solo dei contraenti, di chi minaccia, di chi truffa, di chi approfitta dell'altrui incapacità e quindi queste fattispecie potranno essere assorbite e sanzionate dalle norme del cc in tema di annullabilità. Questa stessa distinzione spesso viene proposta, anche Calvo fa riferimento a questo problema. Viene questa distinzione tra sanzione penale che riguarda la stipula del contratto, cioè la condotta di entrambi i contraenti e sanzione penale che riguarda la stipula del contratto, ma in realtà viene sanzionata solo la condotta di un contraente e non di chi è vittima dell'altrui reato. Talvolta tale distinzione la trovate presentata con la formula, con la contrapposizione tra cosiddetti reati-contratto e cosiddetti reati in contratto. Cioè si dice che siamo nel caso di reato contratto quando la stipula del contratto è vietata dalla legge penale, quindi la stipulazione di quel contratto è un reato per entrambi, tipica ipotesi la turbata libertà degli incanti. Tizio e Caio, per non far lievitare il prezzo del bene all'asta, stipulano un contratto. Questa turbata libertà degli incanti, la legge vuole proprio evitare che attraverso contratti, accordi tra 2 privati si eviti l'aumento del prezzo del bene posto all'asta. Il contratto è nullo sempre (incomprensibile) ad un reato contratto. Cioè in quanto la stipula del contratto è proprio ciò che vietato dalla legge penale. Invece i reati in contratto sarebbero altre ipotesi in cui il contratto di per sé è assolutamente lecito, ma ciò che è vietato è la condotta di una delle parti. Cioè stipulare un contratto come quello che Tizio fa col truffatore è di per sé un contratto valido, cioè è lecito di per sé stipulare un contratto valido cioè è lecito stipulare quel contratto. Ciò che è vietato è la condotta del truffatore che inganna il truffato. La stessa cosa si può dire per la minaccia. Di per sé quel contratto che viene stipulato è valido, normale non so compravendita di per sé assolutamente legittima. Quindi di per sé la legge non vieta di stipulare compravendita, la legge vieta di stipulare contratti in cui la decisione di addivenire alla stipula sia il frutto della minaccia, inganno, circonvenzione di incapace. Quindi il reato contratto sarebbe la prima ipotesi, la legge penale sanziona la condotta di ambo gli stipulanti e il contratto è nullo. La seconda ipotesi, i reati in contratto, la legge penale non vieta la stipula di quei contratti. La legge penale vieta che la stipula di quel contratto sia il frutto di una condotta illegittima, non di ambo le parti, ma di una sola parte a danno dell'altra, del truffatore a danno del truffato, di colui che fa la minaccia in danno del minacciato, di colui che approfitta dell'incapace, cioè che circonviene o inganna l'incapace stesso. Questa mi sembra sarebbe la distinzione più corretta. Tenete peraltro presente che la giurisprudenza spesso colpisce con la nullità anche figure di cosiddetti reati in contratto, cioè figure in cui in realtà (soprattutto per la circonvenzione di incapace) voi trovate sentenze della cassazione che dicono che se il contratto è frutto di una circonvenzione di incapace il contratto è nullo, nonostante che in queste ipotesi sia sanzionata non la condotta di ambo le parti ma solo la condotta di chi circonviene L'incapace. Ciò nonostante c'è una giurisprudenza della Cassazione che dice che il contratto è nullo. Un'altra questione che si va in qualche modo ad incrociare con quella che abbiamo teste visto è una questione anche questa vecchia come il cucco, cioè sui manuali e anche sul calvo voi vedete trattato questo problema: si afferma che esistono 2 specie di regole giuridiche che vengono così contrapposte. Esisterebbero regole cosiddette di validità e regole cosiddette di condotta, ovvero regole di comportamento. In linea di principio, sostiene la dottrina tradizionale, la violazione delle regole di condotta, cioè di quelle regole che vengono poste alle parti, non porterebbe alla nullità del contratto e avrebbe diverse conseguenze. Tipico es: la condotta di chi si comporta scorrettamente nella fase delle trattative porta non alla nullità del contratto, ma ad un'altra sanzione; la responsabilità precontrattuale può portare al risarcimento del danno oppure per es. a rimedi diversi dalla nullità. Faccio l'esempio che inganno la parte nello svolgimento delle trattative. Violo sicuramente una norma imperativa perché la norma che impone che le parti nello svolgimento delle trattative si devono comportare secondo buona fede (art 1337) è sicuramente una norma imperativa. Ma il contratto è nullo? No dicono i più. Questa è una regola di condotta, non di validità cioè prescrive il comportamento delle parti nella fase delle trattative. La violazione di questa norma ("sono scorretto, inganno la controparte") può portare a risarcimento del
danno, tipica ipotesi di responsabilità precontrattuale o al più ad un annullamento. Ricorderete che quando abbiamo parlato della responsabilità precontrattuale abbiamo notato come vi è una norma del codice, l'art 1440 che sanziona il dolo incidente, cioè quell'inganno che mi fa stipulare un contratto che io avrei comunque stipulato ma che avrei stipulato a condizioni diverse, se avessi saputo che l'orologio che tu mi vendevi non era d'oro ma era dorato, io l'avrei comprato comunque ma non l'avrei pagato 1000 ma 700. In queste ipotesi il 1440 prevede non l'annullamento del contratto ma il risarcimento del danno e quindi se ho pagato 1000 ciò che avrei pagato 700, il venditore mi deve risarcire un danno pari a 300. Quindi si dice se vengono violate regole di comportamento la sanzione può essere il risarcimento del danno 1337 limitato all'interesse negativo o 1440 nell'ipotesi di dolo incidente o al più l'annullamento del contratto nell'ipotesi in cui l'inganno e quindi la condotta scorretta nella fase precontrattuale mi induce a stipulare un contratto che io altrimenti non avrei in nessun caso stipulato e abbiamo un'ipotesi di dolo cosiddetto essenziale ma mai la nullità nonostante il 1337 sia una norma imperativa, ma la norma imperativa la cui violazione è opera di un soggetto in danno dell'altro. Quindi per questo tal discorso si incrocia con il discorso che facevamo prima. Se io resto vittima di una truffa, la truffa è una condotta scorretta sul piano precontrattuale ma è una (la norma violata 1337 più il 640 cp che prevede e sanziona la truffa) norma che sanziona la condotta scorretta di una sola parte, la conseguenza non è la nullità ma il risarcimento del danno ex 1337, 1440 ovvero l'annullamento del contratto per dolo. Ma il contratto non è nullo. Quindi da questo punto di vista il discorso si incrocia con quello dei contratti e reati che abbiamo fatti qui. Invece si dice esistono a fianco delle regole cosiddette di condotta le regole di validità e quindi le regole di validità se violate portano alla declaratoria di nullità del contratto. Quindi detto in altre parole si dice se vi sono norme imperative, il contratto che viola norme imperative porta alla nullità se siamo in presenza di violazioni che attengono al contenuto, alla struttura del contratto. Se invece si è in presenza di violazioni che attengono alla condotta delle parti ("vi dovete comportare secondo correttezza, secondo buona fede oggettiva") queste non portano alla nullità. Quindi vi sarebbe nel nostro ordinamento questa somma distinzione: norme (o regole) di validità e norme (o regole) di condotta (ovvero di comportamento). La violazione delle prime porterebbe alla nullità, quindi se la violazione riguarda una norma imperativa che disciplina il contenuto o la struttura del contratto la sanzione è la nullità. Se invece la norma imperativa violata concerne non il contenuto e la struttura del contratto ma la condotta delle parti nella fase antecedente la stipulazione del contratto, qui pure essendovi una norma imperativa violata la sanzione sarebbe altra e diversa. Questo discorso è un'altra maniera di leggere il problema dei rapporti tra reato e contratto. Quindi se la norma è di validità cioè che vieta di stipulare contratti di un certo contenuto, è vietato stipulare contratti che servono a turbare la libertà degli incanti la sanzione è la nullità. Se invece la norma non mira ad impedire la stipula di quei contratti, ma mira ad impedire che la stipula sia preceduta da una condotta scorretta di una parte a danno dell'altra (es. la truffa), qui non è sanzionata la stipula del contratto ma la circostanza che la stipula del contratto è stata preceduta da inganni, raggiri e truffatori. Allora la sanzione non può mai essere la nullità ma una sanzione diversa, risarcitoria o di azione di annullamento ma mai un discorso di nullità. Questo problema perché si è posto e in particolare è ritornato all'attenzione della dottrina e della giurisprudenza? Per due motivi che direi fondamentali. La prima ragione è che questa distinzione tra regole di validità e di comportamento è una distinzione che il legislatore europeo dell'UE in realtà non conosce. Allora quando recepiamo normative di matrice comunitaria spesso le recepiamo in maniera passiva e poiché il legislatore europeo non distingua tra norme di validità e di condotta, il problema viene ribaltato sul povero interprete. Il secondo profilo per cui il problema è tornato al centro dell'attenzione di dottrina e giurisprudenza è che si vanno moltiplicando le norme che prevedono certe condotte a tutela della parte debole. Pensate es. nei rapporti tra banca o intermediario finanziario e soggetto che investe i propri risparmi. Poiché naturalmente il soggetto che investe ha denaro ma spesso non ha competenza in tema di investimenti finanziari il testo unico della finanza (tuf o tuif) prevde una serie di norme a protezione dell'investitore. Es. l'art 21 del tuf prevede una serie minutissime di informazioni che prima
prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituisce offesa al buon costume non può ripetere ciò che ha pagato". Quindi abbiamo che il contratto è nullo però il contratto è nullo non per normale contrarietà a norme imperative ma perché contrario al buon costume. Allora il 2035 ci dice che se il contratto è contrario al buon costume, letteralmente la norma dice (vi ripeto): "se eseguita una prestazione per uno scopo che anche da parte sua costituisca offesa al buon costume", quindi in tale ipotesi è escluso l'effetto della restituzione, ognuno trattiene ciò che ha ricevuto. L'ipotesi classica che si fa sempre è la vendita di prestazioni sessuali in contratto con una prostituta. Si dice che poiché il nostro ordinamento ritiene che il contratto contrario a buon costume sia nullo, qui in teoria dovremmo essere in presenza di una ipotesi di restituzione. Quindi la prostituta dovrebbe restituire al cliente il prezzo pagato e il cliente dovrebbe, non potendo ovviamente restituire la prestazione che ha ricevuto, dovrebbe restituire una sorta di controvalore. Quindi in teoria la prostituta restituisce il prezzo, il cliente restituisce il controvalore della prestazione. Poiché il legislatore del 1942 riteneva che controversie di questo tipo, cioè i contratti contrari al buon costume, fosse indecoroso portarli all'attenzione di un tribunale, il legislatore taglia la testa al toro e dice chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avut, pur essendo nullo il contratto contrario al buon costume, sono esclusi effetti di ripetizione. Quindi il cliente non può pretendere dalla prostituta la restituzione del prezzo che ha pagato. Questa è un’ipotesi che è limitata al solo caso della contrarietà al buon costume. Vi ricorderete, ne abbiamo parlato quando abbiamo trattato la causa che la causa è illecita non solo quando è contraria a norme imperative, ma anche all'ordine pubblico e al buon costume. Solo se la causa del contratto è contraria al buon costume, come nelle ipotesi che vi ho fatto, il contratto che ha ad oggetto la vendita di favori sessuali è nullo perché la causa è contraria al buon costume in quanto il nostro ordinamento ritiene immorale (quindi contrario al buon costume) concedere prestazioni sessuali a pagamento. Quindi solo per ipotesi di contrarietà del contratto a buon costume è escluso l'effetto della ripetizione di quello che si è dato. Invece è dibattuto, secondo me a torto, se rientrino nell'art. 2035 altre ipotesi diverse dalla vendita di prestazioni sessuali, secondo me no. Cioè nell'ipotesi di corruzione, quindi Tizio stipula il contratto con un pubblico ufficiale a condizioni per lui molto favorevoli perché ha corrotto il P.U. c'è che ritiene che questo sarebbe un contratto contrario al buon costume, io non lo credo ma credo che in tali ipotesi il corruttore avrebbe diritto di chiedere al corrotto la restituzione del prezzo pagato, però vi avverto che questo è un problema molto dibattuto, anche qui c'è una giurisprudenza che, insieme alle ipotesi di corruzione, sia nell'ipotesi di concussione, fa ricadere la fattispecie nell'ambito del 2035. La concussione, per vostra memoria, sarebbe l'estorsione fatta dal pubblico ufficiale. Cioè chi è P.U. estorce es. denaro ad un altro soggetto, anche in tale ipotesi il contratto è nullo perché appunto frutto di una estorsione più grave di un'estorsione fatta (incomprensibile) di un P.U. e a mio parere siamo fuori dall'ipotesi del contratto contrario al buon costume. Ciò detto, avendo ancora qualche minuto di tempo, cominciamo ad introdurre (per il resto poi ci rinviamo a domani), cominciamo ad introdurre la disciplina della nullità, così come delineata dal Codice Civile. Seguirò per vostra comodità l'ordine delle norme del cc. Dopo aver individuato i casi in cui il contratto è nullo (1418), il nostro codice si occupa innanzitutto dell'ipotesi di nullità parziale contrapponendola alla nullità totale. Qual è la differenza? L'ipotesi è questa: il contratto urta contro una norma imperativa, quindi è un contratto che potrebbe esser dichiarato nullo, però il contrasto tra l'atto di autonomia privata e la norma imperativa non riguarda l'intero contratto ma solo un pezzo del contratto. E allora la domanda che ci si fa è: ma qualora solo una parte del contratto, solo una clausola vada ad impattare contro un divieto posto da norma imperativa, qual è la sorte di questo contratto? E' nullo nella sua interezza o la nullità è limitata a quella parte del contratto, a quella clausola? il 1419 ci dà questa disciplina al comma 1°. "La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto che è colpita dalla nullità". Quindi il legislatore viene ad applicare un cosiddetto principio di conservazione. Vi ricorderete il principio di conservazione viene enunciato solennemente dal codice all'art 1367 in tema di interpretazione, laddove si dice che nel dubbio il contratto deve essere interpretato nel senso in cui
possa avere qualche effetto anziché nel senso che non ne abbia nessuno, cioè in linea di principio il legislatore cerca di conservare l'efficacia, il valore degli atti di autonomia privata. Quindi nel dubbio tra nullità e validità si opta per la seconda. Stesso principio di conservazione è declinato nella materia che ci interessa in questo modo: se il contratto è nullo solo per una parte, per determinate clausole, il giudice deve fare questa indagine. se le parti avessero saputo della nullità di quella porzione del contratto (c'è un gioco di parole tra parte del contratto inteso come soggetto stipulante e parte inteso come porzione, come insieme di clausole di un contratto), quindi se le parti del contratto avessero saputo che una certa porzione, un certo pezzo del contratto era nullo, avrebbero ciò nonostante stipulato il contratto? Se il giudice risponde di sì, la nullità è limitata alla sola porzione, al solo pezzo di contratto nullo. Se il giudice risponde di no, la nullità da parziale diventa assolutamente totale. Cioè il contratto è nullo nella sua interezza. Evidentemente il legislatore cerca da un lato di conservare il contratto, quindi preferirebbe una nullità solo parziale e non una nullità totale, e quindi non a caso la giurisprudenza dice che l'onere di provare che senza quella porzione del contratto i contraenti non avrebbero stipulato, quindi l'onere di provare che la nullità da parziale deve diventare totale è a carico di chi lo afferma. Quindi sono io che voglio far valere la nullità totale che devo provare che la nullità da parziale diventa totale perché senza quella porzione di contratto nullo il contratto non veniva assicurato. Allora il legislatore si ispira al principio di conservazione ma dà anche un fondamento equitativo di mantenimento dell'equilibrio contrattuale alla regola. Cioè il legislatore ritiene che bisogna rispettare l'equilibrio contrattuale e quindi se le parti, nonostante quella clausola nulla, avrebbero comunque stipulato il contratto se avessero saputo della nullità, sembra il legislatore che l'equilibrio del contratto venga in un certo qual modo rispettato e quindi la nullità può essere solo parziale. Se invece il giudice si rende conto per effetto della previsione del 1419 che senza quella porzione del contratto le parti non avrebbero stipulato, evidentemente nella logica dell'affare, quella porzione del contratto era decisiva a mantenere quel certo equilibrio e quindi se ne scende quella porzione del contratto per nullità, se ne deve scendere quindi andare a nullità l'intero contratto. Peraltro questa regola del 1419 viene subito ridimensionata dal comma successivo 2 in cui si dice che la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Quindi se la clausola del contratto nulla viene sostituita da norma imperativa e vi ricorderete quando vi ho parlato dell'integrazione del contratto per esempio vi ho menzionato l'art. 1339, cioè l'inserzione automatica di clausole come ad es. quella del prezzo, ove la clausola nulla sia sostituita di diritto da una norma imperativa la nullità è sempre e necessariamente parziale. Quindi se la clausola relativa al prezzo del bene è sostituita di diritto da una previsione di legge, il discorso fatto prima, cioè che il giudice deve accertare se le parti avrebbero ugualmente stipulato senza la clausola relativa al prezzo e conclude che no, non avrebbero stipulato perché quella clausola era essenziale alla logica dell'affare, deve dichiarare la nullità dell'intero contratto, tutto questo meccanismo non opera. Se la clausola viene sostituita di diritto da una norma imperativa la nullità è sempre parziale. Se il giudice dichiarerà la nullità della clausola x del contratto e alla clausola x del contratto subentra per un fenomeno di integrazione cogente la norma di legge; la nullità è sempre e soltanto parziale. Badate bene che questa indagine sulla essenzialità o meno della clausola, cioè questa indagine chiama il giudice a stabilire se le parti avessero saputo che quel pezzo del contratto era nullo, lo avrebbero egualmente concluso oppure si sarebbero invece fermate perché quel pezzo del contratto nullo era essenziale nella logica dell'affare? Questo problema è un problema molto delicato anche perché si contendono il terreno 2 differenti chiavi di lettura. C'è che ritiene che questa indagine deve essere fatta utilizzando parametri soggettivi, cioè andando alla ricerca dell'intenzione delle parti, quindi frugando, cercando di indagare il loro animo e c'è chi ritiene invece che debba essere fatta una valutazione in termini più oggettivi. Cioè il giudice non si può ridurre ad una sorte di psicologo e deve solo esaminare alla stregua di parametri obiettivi l'assetto di interessi per concludere se in mancanza di quel certo pezzo del contratto le parti avrebbero o non avrebbero stipulato. Ma indubbiamente l'indagine sulla estensione della nullità se parziale o se invece totale è un'indagine
comune di proteggere gli animali versa una tassa di iscrizione annuale di 100 euro. Quindi in questi contratti con più di due parti e con comunione di scopo la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte non importa nullità del contratto salvo che la partecipazione di essa debba secondo le circostanze considerarsi essenziale. Quindi di nuovo un discorso che suona simile a quello fatto prima. se 10 persone fanno un contratto di associazione in vista di uno scopo comune e il vincolo di una delle 10 parti viene meno perché è dichiarata nulla la sua partecipazione al contratto stesso perché per es. mancava la volontà, questa venir meno di una parte, in senso soggettivo, che cosa porta? la nullità dell'intero contratto associativo o la nullità è limitata al vincolo del contraente? Anche qui il legislatore in ossequio al principio di conservazione ci dice la nullità è parziale. Sta volta parziale riferito non ad un pezzo di un contratto ma ad una parte del contratto, salvo che nella logica del contratto e quindi nella logica dell'affare quella partecipazione fosse essenziale. Cioè se senza la partecipazione del contraente X le parti non avrebbero in nessun caso stipulato il contratto, allora in questo caso la nullità del vincolo di una parte si propaga all'intero contratto, cioè la nullità parziale si trasforma in totale ed è nullo il contratto associativo. Se invece si conclude che le parti se avessero saputo che il vincolo di X era nullo, avrebbero ciò nonostante stipulato il contratto associativo allora il contratto è nullo limitatamente alla partecipazione di X che viene meno ma per le restanti parti il contratto rimane in piedi, cioè avremo un contratto associativo di cui saranno parte 9 persone e non più 10. Da questo punto di vista la disciplina del contratto plurilaterale (art 1420) è ispirata (sia pure con alcune differenze su cui non staremo qui a soffermarci) alla stessa medesima logica del 1419 e cioè al principio al principio di conservazione del contratto.