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LA PEC E LA MARCA TEMPORALE, Appunti di Informatica Giuridica

esame informatica giuridica palmirani

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/06/2020

beatrice-maccari
beatrice-maccari 🇮🇹

4.4

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1- LA PEC E LA MARCA TEMPORALE
La PEC o Posta Elettronica Certificata è una posta particolare basata su protocolli SMTP e POP, che è
garantita in ogni passaggio dalla presenza di un certificatore terzo che attesta la correttezza della
spedizione, la sicurezza del contenuto. Tutti i passaggi vengono firmati dal certificatore con una firma
elettronica includendo anche data e ora certa (per questo si parla di MARCA TEMPORALE: è un particolare
tipo di firma digitale che permette di aggiungere al documento informatico l’attestazione di esistenza ad
una data e ora certe e legalmente valide, opponibile a terzi. Apporre una Marca Temporale ad un
documento firmato digitalmente pertanto fa sì che la Firma Digitale risulti sempre e comunque valida anche
nel caso in cui il relativo Certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché sia stata apposta in un
momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del Certificato di Firma (la marca temporale
serve anche per prolungare l’efficacia del certificato di firma digitale e dunque del documento informatico).
Non tutti però possono emetterla). Il meccanismo della PEC funziona solo se entrambe le parti utilizzano
questo strumento. Il valore legale della PEC deve essere analizzato sotto un triplice profilo: come mezzo
idoneo a produrre effetti giuridici in ordine a fattispecie disciplinate dalla legge; come mezzo idoneo a far
conoscere a terzi determinati atti o fatti giuridici; come mezzo di prova che un atto o un fatto è stato
portato a conoscenza di terzi. I tre profili sono strettamente legati tra loro, in quanto l’idoneità di un atto o
un fatto a produrre effetti giuridici può dipendere dalla forma di comunicazione utilizzata, che deve essere
in grado di assicurarne la conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario. In caso di contenzioso, poi,
la conoscenza o conoscibilità di un atto o di un fatto da parte del destinatario presuppone che il mittente sia
in grado di fornirne la relativa prova in giudizio, anche perchè non vi è tutela per il destinatario che non sia
in grado di accedere alla propria casella di posta in quanto assente.

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1- LA PEC E LA MARCA TEMPORALE

La PEC o Posta Elettronica Certificata è una posta particolare basata su protocolli SMTP e POP, che è garantita in ogni passaggio dalla presenza di un certificatore terzo che attesta la correttezza della spedizione, la sicurezza del contenuto. Tutti i passaggi vengono firmati dal certificatore con una firma elettronica includendo anche data e ora certa (per questo si parla di MARCA TEMPORALE: è un particolare tipo di firma digitale che permette di aggiungere al documento informatico l’attestazione di esistenza ad una data e ora certe e legalmente valide, opponibile a terzi. Apporre una Marca Temporale ad un documento firmato digitalmente pertanto fa sì che la Firma Digitale risulti sempre e comunque valida anche nel caso in cui il relativo Certificato risulti scaduto, sospeso o revocato, purché sia stata apposta in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del Certificato di Firma (la marca temporale serve anche per prolungare l’efficacia del certificato di firma digitale e dunque del documento informatico). Non tutti però possono emetterla). Il meccanismo della PEC funziona solo se entrambe le parti utilizzano questo strumento. Il valore legale della PEC deve essere analizzato sotto un triplice profilo: come mezzo idoneo a produrre effetti giuridici in ordine a fattispecie disciplinate dalla legge; come mezzo idoneo a far conoscere a terzi determinati atti o fatti giuridici; come mezzo di prova che un atto o un fatto è stato portato a conoscenza di terzi. I tre profili sono strettamente legati tra loro, in quanto l’idoneità di un atto o un fatto a produrre effetti giuridici può dipendere dalla forma di comunicazione utilizzata, che deve essere in grado di assicurarne la conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario. In caso di contenzioso, poi, la conoscenza o conoscibilità di un atto o di un fatto da parte del destinatario presuppone che il mittente sia in grado di fornirne la relativa prova in giudizio, anche perchè non vi è tutela per il destinatario che non sia in grado di accedere alla propria casella di posta in quanto assente.