



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Possibili domande informatica giuridica prof.ssa Palmirani
Tipologia: Appunti
1 / 7
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




L'inf. giur. è una disciplina giovane che nasce in risposta alle esigenze di un nuovo m. sociale, la c.d. s. dell'informazione, che si è venuto a determinare negli ultimi decenni per effetto dell'informatizzazione. Pur essendo una materia unitaria, guarda verso 2 direzioni: il d. dell'inf. e l'inf. del d.. La prima si occupa di regolare l'introduzione delle nuove tecnologie all'interno della società, toccando principalmente le seguenti aree: Proprietà intellettuale inf.: l'utilizzo dei cc.dd. beni informatici viene disciplinato nel controverso tentativo di conciliare sia gli interessi dei produttori che degli utilizzatori di tali beni, cercando di favorire sia lo sviluppo dell'economia dell'informazione che la diffusione del sapere. A tal fine sono stati prevalentemente applicati gli ist. del d. d'autore e del brevetto. E-commerce (definito dal d.lgs. 70/03): al fine di favorirne lo sviluppo, il di. disciplina la formazione e l'esecuzione di contratti telematici (=/ dai contratti digitali e per via elettronica) ed interviene a tutela del cons. telematico. Il C. del consumo, (d.lgs. 206/2005), nel quale il cons. è tutelato come contraente debole, ha trovato uno degli ambiti di applicazione più significativi proprio in relazione al c.d. e-commerce b2c , poiché nelle transazioni concluse online lo sbilanciamento fra le posizioni dei contraenti si acuisce a causa della barriera tecnologica. Il d. sanziona i reati informatici come frodi inf., danneggiamento inf. (es. diffusione virus), attacchi hacker o cracker, pedofilia su Internet, ecc., fattispecie sempre + rilevanti sia per la loro diffusione che per il loro impatto economico e sociale. L'informatizzazione incide anche sull'esercizio dei d. fondamentali: l'Italia, nel 2016, grazie all'allora presidentessa della C. L. Boldrini, è stata il é paese in Europa a dotarsi di una C. dei diritti di Internet , la quale si declina in 14 artt. di carattere generale: accesso, privacy, sicurezza, d. d'autore, istruzione. Dalle parole della B.: "un fatto di cui essere orgogliosi… con questa Ca. abbiamo affermato i d. della persona, del soggetto, dell'utente digitale, e 2 artt. in particolare ne mostrano il senso: il d. di accesso e il d. all'uso consapevole della rete”. Privacy: sempre più il tratt. dei dati personali è un’attività in grado di avere un risvolto rilevante su le libertà individuali dell’uomo, la sua vita privata, la sua dignità e lo sviluppo della sua personalità. La disciplina giur. in materia risulta, oltre che da fonti legislative , da numerosi interventi del Garante (autorità indipendente di tutela istituita dalla l. n. 675/1996) e dai codici di autoregolamentazione. Quanto all' inf. del d. (l'inf. applicata al d.), essa si occupa principalmente di: Tecniche informatiche d'acquisizione di prove (memorie elettroniche, intercettazioni telematiche, ecc.). Tutela delle fonti del d. elettroniche (G.U., leggi, sentenze, ecc.). Sistemi informativi giuridici: si studiano i modi attraverso i quali organi legislativi, tribunali, studi legali, p.a., ecc. possano avvalersi dell'inf. per conservare, estrarre, elaborare, condividere e far circolare le info giur., prestando particolare attenzione alle tecniche volte a garantirne sicurezza , correttezza dell'elaborazione e permanenza nel tempo della sua conservazione. Sono sistemi (come il processo civile telematico) volti a sostituire l'utilizzo del supporto cartaceo con il digitale, con tutti i vantaggi che ne conseguono in termini di fruizione dei documenti, tempistiche , possibilità di errore, costi. Modelli informatici del d.: le strutture della conoscenza giur. (regole, casi, principi) ed i metodi per la loro elaborazione (ragionamento analogico, teleologico, probabilistico) vengono tradotti in modelli precisi, elaborabili automaticamente. La stretta correlazione tra d. e logica ( Leibniz, 1700 ) ha portato alla nascita della logica giur.: parte del linguaggio giur. (causa-effetto) può essere ridotto a formule logiche, che sono alla base dei calcolatori. La parte del d. "più tecnica" (tasse, pensionamento, ecc.) è quindi traducibile in un linguaggio comprensibile al calcolatore (ad es., il redditto di cittadinanza può essere automatizzato). Una peculiarità dell'inf. giur. è il suo modus operandi. Mentre il d. classico, tipicamente riflessivo, utilizza il metodo ex post, lett. "a posteriori", (osserva le dinamiche della società per poi regolamentarne gli aspetti, si pensi a unioni civili, adozione, riconoscimento della cittadinanza agli stranieri, ecc.), l'inf. giur. si avvale del metodo ex ante – lett. "da prima" -, poiché la velocità dello sviluppo tecnologico è nettamente superiore a quello della società e, usando il metodo classico, si rischierebbe di avere leggi imposte dal mercato. Un es. di azione ex post può farsi con riferimento alla tutela del nome di dominio (C. Consumo, 2005), (Armani v. Armani), di azione ex ante alla fatturazione elettronica (progetto "bilanci elettronici", 2000 → contrasto a mafia, corruzione, evasione). Il ruolo dell'inf. giur. è quello di comprendere rischi e opportunità delle nuove tecnologie (coll. tecnici), x poi ipotizzare, II d., una reg. coerente con il tipo di s. (America: c. consumatore, Cina: c. servizio comunità, UE: d. umani).
2. Algoritmi in software e tutela secondo il diritto d'autore L' algoritmo (latinizzazione del nome del matematico arabo Al-Khuwarizmi, IX sec.) potrebbe definirsi, in prima approssimazione, come una specifica combinazione di azioni da compiere per risolvere un problema, sia per ciò che concerne le operazioni materiali che quelle simboliche. Nel campo dell'informatica, le azioni da considerare sono solo quelle computazionali (simboliche), l'algoritmo può quindi qui definirsi come un elenco preciso di operazioni comprensibile ad un esecutore, in una sequenza finita di passi, cioè di operazioni, che risolvono un problema che appartiene ad una classe di problemi. L'algoritmo è inoltre ripetibile (quindi deterministico ) e non ambiguo : dati gli stessi input, deve fornire gli stessi risultati output e l'esecuzione delle istruzioni indicate avviene sempre nello stesso modo, indipendentemente dall'esecutore. La trasformazione di un algoritmo in software avviene tramite la traduzione del programma (algoritmo tradotto in programma dal programmatore) in istruzioni nel linguaggio macchina, da questa eseguibili. Esistono due traduttori: il compilatore e l'interprete. Il software che effettua la compilazione riceve in input l'intero c. sorgente (il programma di cui sopra, cioè l'insieme delle istruzioni formulate in un linguaggio non comprensibile al calcolatore) e, completata la compilazione, rilascia in output l'intero c. oggetto o c. eseguibile (programma equivalente del c. sorgente ma in linguaggio macchina, cioè in c. binario, l'unico comprensibile dal calcolatore). Il c. oggetto, quindi la copia che viene venduta su licenza, può essere registrato sull' hard-disk ed utilizzato successivamente senza la necessità di risalire al c. sorgente. Il c. eseguibile è invece memorizzato nel cloud e richiamato nel dispositivo istruzione per istruzione. Mediante l' interprete , il c. sorgente viene tradotto in linguaggio macchina istruzione per istruzione, con immediata, contestuale esecuzione di ogni istruzione (equiparabile alla traduzione simultanea nel parlato). L'interpretazione (usata ad es. nelle pagine web ) non dà luogo a una versione permanente in linguaggio macchina, per eseguire nuovamente il software è necessario interpretarlo nuovamente. I programmi interpretati hanno il vantaggi o di poter essere eseguiti su diversi tipi di calcolatore, grazie all'indipendenza dei linguaggi rispetto alla macchina; i principali vantaggi del programma compilato sono invece la maggiore qualità e velocità d'esecuzione rispetto all'interpretato. La compilazione offre inoltre un importante vantaggio nella distribuzione commerciale, consentendo di separare il c. oggetto dal c. sorgente. Il produttore può scegliere di distribuire solo il c. oggetto mantenendo segreto il c. sorgente, o di distribuire entrambi i codici a condizioni differenziate. Mantenendo segreto il c. sorgente impedisce a concorrenti e utenti di riutilizzarlo in nuovi software (importante minimizzare la fuga di notizie). La decompilazione (o reverse engineering ) è la tecnica secondo cui è possibile risalire al c. sorgente tramite il c. oggetto. È consentita solo per conseguire l'interoperabilità tra software, limitatamente alla parte del programma interessata ( art. 64 quater l.d.a. ). Il software è formato da 3 parti (le istruzioni eseguite da un computer, gli schemi logici e fisici dei dati, la documentazione tecnica e per l'utente finale per l'utilizzo del software) e gode di una disciplina di protezione nell'ambito del d. d'autore. Secondo l' art. 2 l.d.a. ( legge sul d. d'autore n.633/1941 ), la tutela si estende ai programmi “in qualsiasi forma espressi purché originali”, mentre gli algoritmi non sono brevettabili né suscettibili di soggezione a copyright, in ossequio al principio generale del d. d'autore per cui la portata dell'esclusiva riconosciuta al titolare del d. è limitata alla sola forma espressiva dell'opera. Risultano quindi tutelati sia il c. sorgente che il c. oggetto o eseguibile.
4. I 5 livelli di Internet, la neutralità della rete e perché sono connessi Internet è la connessione di reti locali distribuite in tutto il mondo. L'idea del collegamento di calcolatori in rete emerse negli anni '60 fino ad arrivare allo sviluppo di ARPANet, rete precorritrice di Internet (inizialmente collegò 4 università americane). ARPANet adottava la tecnica di commutazione di pacchetto : suddividere ogni messaggio in pacchetti, numerando, classificando e spedendo parallelamente ognuno di essi nella rete, consentendo così l'utilizzo di una linea per più calcolatori (=/ commutazione di linea). La decifrazione automatica delle indicazioni necessarie alla trasmissione dei pacchetti nel punto di arrivo, necessitava di un protocollo condiviso. All'inizio degli anni '70 furono definiti i protocolli fondamentali di Internet chiamati collettivamente TCP-IP (poiché i principali elementi di tale combinazione sono, appunto il TCP e l'IP), secondo un'architettura di comunicazione basata su 5 livelli : 1. livello di applicazione (e-mail, web, chat, streaming, ecc.);2. livello di trasporto (TCP: Trasmission Control Protocol): "parte intelligente" che divide, numera e classifica i pacchetti; 3. livello network (IP: Internet Protocol): "parte stupida" che indirizza i pacchetti nella rete; 4. livello link: ricerca e prenota la risorsa fisica più vicina affinché la consegna avvenga senza errori; 5. livello fisico: hardware. Ogni livello è cieco rispetto al precedente, è cioè organizzato in modo tale da non conoscerne i contenuti. L'idea fondante è quella di ridurre al minimo le operazioni che deve compiere un rete, semplificandola e facendole acquisire
5. Firma digitale Il D.P.R. 513/1997, in attuazione dell'art. 15, c.2 , della c.d. L. Bassanini Uno , ha rappresentato l'antecedente storico necessario ed imprescindibile alla disciplina di questa materia; la disposizione statuisce che: "gli atti, dati e documenti formati dalla p.a. e dai privati con strumenti informatici e telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". La f. digitale è una particolare tipologia di f. elettronica. La f. elettronica e le sue sottocategorie, f. elettronica avanzata e f. elettronica qualificata, sono definite nel reg. UE n.910/2014 (eIDAS – Electronic Identification Authentication and Signature) mentre la definizione di f. digitale è da ricercarsi nel d.lgs. 82/2015 (CAD – C. dell'amministrazione digitale) , oggetto di periodico aggiornamento. Il legislatore comunitario non fa riferimento a specifiche tecnologie, attenendosi al principio della neutralità tecnologica (sulla base dei principi forniti, il livello normativo di implementazione tecnologica è lasciato ai singoli paesi). I requisiti tali da elevare il livello di garanzia giuridica del documento a cui è apposta la f., crescono man mano che si considerino le varie tipologie di f. (f. elettronica -> digitale). Art. 3, c.1, n, 10, eIDAS : "f. elettronica: insieme di dati in forma elettronica acclusi o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati dal firmatario (persona fisica) per firmare". Art. 3. c.1 n.11, eIDAS : "f. elettronica avanzata: una f.elettronica che soddisfi i requisiti di cui all’art. 26 -> è connessa univocamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una f.elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati". Art. 3, c.1, n.12, eIDAS : "f.elettronica qualificata: una f.elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una f.elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche". Il certificato è un documento informatico prodotto da un certificatore, cioè un soggetto che, dopo aver identificato la persona, le attribuisce il dispositivo di firma. La certificazione si propone come il passaggio giuridico che fa sì che uno strumento tecnologico diventi una garanzia legale. Per questo vige una presunzione di utilizzo del dispositivo per il titolare, al quale spetta l'onere della prova (art. 20, c.1-ter CAD). Il legislatore nazionale, al contrario di quello comunitario, attua una scelta tecnologica ben precisa. Art. 1, c.1, lett. s, CAD : "f.digitale: un particolare tipo di f.qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di f.elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". La f.digitale è quindi un sistema di crittografia asimmetrica : la chiave privata è l'elemento utilizzato dal soggetto titolare per apporre la f.digitale sul documento informatico mentre, la chiave pubblica, destinata ad essere resa pubblica, è l'elemento con il quale si verifica la f.digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi. La f.digitale si appone attraverso una procedura specifica : il mittente crea l'impronta del testo in chiaro attraverso la funzione di hash , la quale garantisce l'univocità dell'impronta. Cifrando l'impronta attraverso la propria chiave privata, ottiene la f.digitale del testo in chiaro che viene inviata al destinatario, insieme al testo in chiaro. Il destinatario, per verificare l'autenticità e l'integrità del documento, applicherà al testo in chiaro ricevuto la funzione di hash, estraendo una nuova impronta. La corrispondenza delle due impronte garantisce l'autenticità e l'integrità del documento. Potrebbe quindi dirsi che la f.digitale si configura in un sistema che consente di: attestare la propria identità in rete, attestare la paternità di un documento informatico, rendere trasparente l’eventuale modifica subita dal documento informatico e di rendere il documento conoscibile solo ad un determinato destinatario (funzione atipica). Art. 20 c.1-bis CAD : "il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 cc (scrittura privata – quel documento fa piena prova fino a querela di falso) quando al documento informatico è apposta una f.digitale, un altro tipo di f.elettronica qualificata o una f.elettronica avanzata". In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Commercio statunitense. Nel 2016 ha terminato il processo di indipendenza dall'America diventando una no-profit (fattore positivo per l'equilibrio dell'economia digitale mondiale) e, con la sua liberalizzazione, i rappresentanti degli stati possono ora suggerire nuove estensioni (.name, .info, .coop, ecc.) indicanti un determinato ambito o settore. Sia a livello nazionale che europeo, l'assegnazione dei domini TDL .it è assegnata alla Registration Authority italiana , operante presso il CNR di Pisa (nel '69, grazie a Marconi, I nodo in Italia a comunicare con Los Angeles). Il Registry Nominet ha prodotto un grafico raffigurante la superficie di ogni singolo stato in proporzione al numero dei domini registrati: dato curioso è la piccolissima isola di Tokelau, paradiso fiscale nel mezzo del Pacifico che, con circa 15.000 abitanti, ne conta 31 milioni. Nel 2008, in Italia, è stata ratificata la Convenzione di Budapest 23/11/2001 CE sulla criminalità informatica: in particolare si prevede che gli Stati aderenti registrino i nomi di dominio di e- commerce esclusivamente in stati di d. equiparabili al canone europeo. Un prezioso strumento di trasparenza esistente in rete è Whois , registro che mostra il titolare legale ed il referente tecnico di ogni nome di dominio od ip number. Il tema del nome di dominio è stato per molti anni trascurato dal legislatore ed anche la giurisprudenza lo ha per lungo tempo erroneamente considerato come un elemento puramente tecnico, equiparabile al numero di cellulare o all'ip number. Il 19/03/2005 è entrato in vigore il C. della proprietà industriale nel quale il nome di dominio viene equiparato, a livello legislativo, agli altri segni distintivi (art. 22 – unitarietà dei segni distintivi). La normativa volta a tutelare questo bene virtuale riguarda: il d. al nome (artt. 6,7,8,9 c.c.) (Alessia Merz vs. Le mie favole s.n.c.); la disciplina dei marchi e dei segni distintivi (artt. 2569 e ss. cc), applicabile al nome di una ditta o di un prodotto; il C. della proprietà industriale; la legge sul d. d'autore; la normativa sulla concorrenza sleale (uso confusorio del marchio - Altavista / Altasvista); nel caso in cui il nome di dominio sia associato a persona fisica, il trattamento dei dati personali. Il cybersquatting o name grabbing ed il reverse hijacking due dei possibili illeciti sui domini. Il primo è il fenomeno per cui un soggetto fa incetta di nomi famosi o simil-famosi per poi rivenderli agli interessati od usarli in modo lesivo nei loro confronti (accusa rivolta a Luca Armani); il secondo si configura con l'intimidazione da parte di multinazionali nei confronti di piccoli imprenditori che per caso fortuito hanno registrato un dominio simile al loro marchio (accusa rivolta a Giorgio Armani). Sussistono tre possibili modi di risoluzione delle dispute: 1. giudiziale: il giudice, a seconda della richiesta, può attuare misure civili cautelari (bilanciamento dei d. → ordinanza) o civili di merito (passa in giudicato → risarcimento dei danni + spese processuali); 2. stragiudiziale (+ usata): rinuncia del foro competente, ci si affida ad arbitri privati (arbitro unico o collegio arbitrale) che emanano lodi (inappellabili, =/ sentenze); 3. procedura di opposizione (via amministrativa): è possibile rivolgersi alla Registration Authority italiana di Pisa, se ricorrono 3 condizioni → la richiesta si fonda su un interesse legittimo, chi ha già registrato quel nome non lo sta utilizzando, ci sono chiare evidenze che dimostrano l'intenzione dolosa dello sfruttamento della situazione.