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la rappresentanza sindacale, Appunti di Diritto del Lavoro

schema riassuntivo sulle RSA e RSU

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 11/09/2020

elisaplessi140
elisaplessi140 🇮🇹

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IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTATIVITù RSARSU
la rappresentanza sindacale aziendale è stata definita dalla dottrina come “qualunque tipo di
organizzazione attraverso cui il sindacato è presente in azienda purchè derivi dall’ iniziativa dei
lavoratori e abbia qualificazione sindacale cioè sia riferibile alla struttura sindacale. una delle
prime forme di rappresentanza sindacale in azienda fu la commissione interna che si impose
soprattutto a partire dal 1919 composta da 5 operai con compiti di tutela delle maestranze. negli
anni 1968 1969 le commissioni interne ormai inadeguate furono sostituite da nuove strutture
rappresentative unitarie quali i sindacati di fabbrica e i delegati. nello specifico il delegato
costituiva una figura eletta direttamente dai lavoratori appartenenti ad un gruppo omogeneo a
prescindere da una necessaria appartenenza sindacale. Tutti i delegati di un'azienda confluivano
poi nei consigli di fabbrica. Nati in contrapposizione ai sindacati storici ,delegati e consigli furono
però ben presto riportati ad ordine dalla legge 300 del 1970 cosiddetto “statuto dei lavoratori”, la
cui prima ragione era ed è ancora promuovere la presenza del sindacato in azienda disciplinando
una specifica forma di rappresentanza. art 19 dello statuto prevede infatti il diritto del sindacato a
costituire nelle unità produttive con più di 15 dipendenti proprie rappresentanze all'interno dei
luoghi di lavoro. Nell’ originaria formulazione dell art 19 si richiedeva come requisito per la
costituzione delle RSA l’affiliazione del sindacato alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale ovvero per le associazioni sindacali non affiliate alla predette
confederazioni ,la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicato all
unità produttiva. Pertanto la possibilità di costituire delle RSA spettava solo ai sindacati in
possesso dei requisiti previsti nelle lettere A, B dell'articolo 19 .-> tale limitazione determinò
l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 19 per presunta violazione degli articoli 3,39 della
cost, in quanto si poneva in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di libertà sindacale.
per tale motivo ma anche al fine di stabilire criteri a garanzia dell’ effettività della rappresentanza
sindacale nel 1995 furono proposti al corpo elettorale 2 referendum abrogativi sull'articolo 19 :
uno abrogativo delle lettere A-B del citato articolo 19 ,un altro invece chiedeva l'abrogazione
totale della lettera A e di una parte della lettera B-> l'obiettivo era quello di giungere all
abrogazione dell’ indice presuntivo di rappresentatività di cui alla lettera A nonché l'abbassamento
a livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla
lettera B. I referendum ebbero esito differenziato in quanto il primo venne respinto dal corpo
elettorale mentre soltanto il secondo ebbe esito positivo ;pertanto in esito al secondo referendum
la costituzione delle RSA e quindi il godimento della relativa tutela in ambito aziendale, venivano
ad essere subordinati alla condizione necessaria e sufficiente della sottoscrizione di un contratto
collettivo effettivamente applicato all’unità produttiva nazionale, provinciale o anche soltanto a
livello aziendale. Tuttavia l'evoluzione registrata dal sistema delle relazioni sindacali ha posto dei
problemi di tenuta dell'assetto così scaturito dal referendum : nello specifico il riferimento è alla
vicenda Fiat- Fiom -> La Fiom “Federazione impiegati operai metallurgici” organizzazione sindacale
attiva e rappresentativa in Fiat decise per propria scelta di politica sindacale di non sottoscrivere il
contratto collettivo applicato in azienda , Di conseguenza Fiat negò alla Fiom la possibilità di
costituire RSA ai sensi dell’art 19 ,in quanto formalmente non firmataria del contratto collettivo
applicato nell'unità produttiva. A seguito del contenzioso giudiziario nato intorno alla vicenda la
questione fu sottoposta al vaglio della Corte costituzionale essendosi dubitato della legittimità
della norma laddove sembrerebbe precludere la possibilità di costruire RSA alle associazioni
sindacali che benché non firmatarie del contratto collettivo applicato nella unità produttiva
abbiano comunque partecipato alle trattative relative allo stesso contratto. a tal riguardo la
Cassazione con sentenza additiva 231/ 2013 ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale
dell'articolo 19.1 lett B dello statuto dei lavoratori sotto il profilo indicato. così decidendo la Corte
ha ottenuto il risultato di estendere la titolarità dei diritti sindacali alle organizzazioni partecipanti
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IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTATIVITù RSARSU la rappresentanza sindacale aziendale è stata definita dalla dottrina come “qualunque tipo di organizzazione attraverso cui il sindacato è presente in azienda purchè derivi dall’ iniziativa dei lavoratori e abbia qualificazione sindacale cioè sia riferibile alla struttura sindacale. una delle prime forme di rappresentanza sindacale in azienda fu la commissione interna che si impose soprattutto a partire dal 1919 composta da 5 operai con compiti di tutela delle maestranze. negli anni 1968 1969 le commissioni interne ormai inadeguate furono sostituite da nuove strutture rappresentative unitarie quali i sindacati di fabbrica e i delegati. nello specifico il delegato costituiva una figura eletta direttamente dai lavoratori appartenenti ad un gruppo omogeneo a prescindere da una necessaria appartenenza sindacale. Tutti i delegati di un'azienda confluivano poi nei consigli di fabbrica. Nati in contrapposizione ai sindacati storici ,delegati e consigli furono però ben presto riportati ad ordine dalla legge 300 del 1970 cosiddetto “statuto dei lavoratori”, la cui prima ragione era ed è ancora promuovere la presenza del sindacato in azienda disciplinando una specifica forma di rappresentanza. art 19 dello statuto prevede infatti il diritto del sindacato a costituire nelle unità produttive con più di 15 dipendenti proprie rappresentanze all'interno dei luoghi di lavoro. Nell’ originaria formulazione dell art 19 si richiedeva come requisito per la costituzione delle RSA l’affiliazione del sindacato alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ovvero per le associazioni sindacali non affiliate alla predette confederazioni ,la sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicato all unità produttiva. Pertanto la possibilità di costituire delle RSA spettava solo ai sindacati in possesso dei requisiti previsti nelle lettere A, B dell'articolo 19 .-> tale limitazione determinò l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 19 per presunta violazione degli articoli 3,39 della cost, in quanto si poneva in palese contrasto con il principio di uguaglianza e di libertà sindacale. per tale motivo ma anche al fine di stabilire criteri a garanzia dell’ effettività della rappresentanza sindacale nel 1995 furono proposti al corpo elettorale 2 referendum abrogativi sull'articolo 19 : uno abrogativo delle lettere A-B del citato articolo 19 ,un altro invece chiedeva l'abrogazione totale della lettera A e di una parte della lettera B-> l'obiettivo era quello di giungere all abrogazione dell’ indice presuntivo di rappresentatività di cui alla lettera A nonché l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera B. I referendum ebbero esito differenziato in quanto il primo venne respinto dal corpo elettorale mentre soltanto il secondo ebbe esito positivo ;pertanto in esito al secondo referendum la costituzione delle RSA e quindi il godimento della relativa tutela in ambito aziendale, venivano ad essere subordinati alla condizione necessaria e sufficiente della sottoscrizione di un contratto collettivo effettivamente applicato all’unità produttiva nazionale, provinciale o anche soltanto a livello aziendale. Tuttavia l'evoluzione registrata dal sistema delle relazioni sindacali ha posto dei problemi di tenuta dell'assetto così scaturito dal referendum : nello specifico il riferimento è alla vicenda Fiat- Fiom - > La Fiom “Federazione impiegati operai metallurgici” organizzazione sindacale attiva e rappresentativa in Fiat decise per propria scelta di politica sindacale di non sottoscrivere il contratto collettivo applicato in azienda , Di conseguenza Fiat negò alla Fiom la possibilità di costituire RSA ai sensi dell’art 19 ,in quanto formalmente non firmataria del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva. A seguito del contenzioso giudiziario nato intorno alla vicenda la questione fu sottoposta al vaglio della Corte costituzionale essendosi dubitato della legittimità della norma laddove sembrerebbe precludere la possibilità di costruire RSA alle associazioni sindacali che benché non firmatarie del contratto collettivo applicato nella unità produttiva abbiano comunque partecipato alle trattative relative allo stesso contratto. a tal riguardo la Cassazione con sentenza additiva 231/ 2013 ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell'articolo 19.1 lett B dello statuto dei lavoratori sotto il profilo indicato. così decidendo la Corte ha ottenuto il risultato di estendere la titolarità dei diritti sindacali alle organizzazioni partecipanti

alle trattative e non firmatarie del contratto collettivo. l'articolo 19 pose altri problemi di politica sindacale come la conflittualità intersindacale dovuta alla presenza di più RSA riconducibili a diversi sindacati in una medesima realtà aziendale; in questa logica si è inserito l'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 tra Confindustria e organizzazioni sindacali, disciplinante l'introduzione nelle unità produttive con più di 15 dipendenti delle rappresentanze sindacali unitarie cosiddette RSU in attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa del 23 luglio dello stesso anno. la disciplina è stata da ultimo ripresa dal “testo unico sulla rappresentanza sindacale” del 14 gennaio 2014 con gli adeguamenti alle intese raggiunte con l'accordo del 2011 e con il protocollo del 2013 confluiti appunto nel testo unico. La caratteristica fondamentale delle RSU che ne giustifica la denominazione è che i componenti della struttura rappresentativa sono eletti da tutti i lavoratori chiamati ad esprimere la propria preferenza tra più candidati di liste in competizione presentate da parte di associazioni sindacali formalmente strutturate con atto Costitutivo e statuto. Il sistema elettorale previsto è proporzionale, distribuendo i seggi in rapporto ai numeri dei voti. Le RSU presentano durata triennale (al termine della quale decadono automaticamente) ed esercitano le funzioni proprie delle rappresentanze aziendali beneficiando delle prerogative che la legge prevede in favore del RSA. L’ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE con l'accordo del 2011,il protocollo d'intesa del 2013 e l'accordo interconfederale del 2014 cosiddetto “testo unico sulla rappresentanza” sono stati definiti i criteri per accertare la rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva nazionale e aziendale. La legittimazione alla contrattazione è riconosciuta alle associazioni di categoria aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie dei citati accordi interconfederali. nell’ ambito di tali soggetti viene poi applicata un'ulteriore selezione basata sull’ accertamento di una sufficiente rappresentatività dei sindacati. Ai fini della contrattazione collettiva nazionale l'accertamento della rappresentatività sindacale avviene tenendo conto dei seguenti parametri :innanzitutto il dato associativo, costituito dal numero delle iscrizioni dei lavoratori al sindacato ;inoltre il dato elettivo, costituito dai voti ottenuti da ciascun sindacato nelle elezioni delle RSU risultanti dai verbali delle elezioni. il numero dei voti è raccolto da apposite strutture sindacali. in questo modo la rappresentatività è data dalla media tra dato associativo e dato elettorale non inferiore al 5% del totale dei lavoratori della categoria a cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini della contrattazione collettiva aziendale l'accertamento della rappresentatività sindacale avviene tenendo conto solo del dato elettivo se sono state costituite RSU. i componenti della RSU sono individuati mediante elezione di tutti i lavoratori. L'accertamento dell' effettiva rappresentatività di una sigla sindacale rispetto ad un'altra è superfluo poiché la RSUE è una rappresentanza unitaria. l'accertamento della rappresentatività sindacale avviene tenendo conto invece del solo dato associativo se in azienda operano RSA in quanto ogni singola sigla sindacale ha la propria rappresentanza. in tale ipotesi sono legittimate alla contrattazione aziendale le RSA costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’ anno precedente. LA LIBERTA’ SINDACALE La libertà di organizzazione sindacale trae il proprio espresso riconoscimento nell’ art 39 .1 cost. essa costituisce un’autonoma e specifica manifestazione del principio di libertà di associazione di cui all'articolo 18 cost. Presenta una molteplicità di esplicitazioni nei confronti sia dello Stato che delle stesse organizzazioni sindacali. in relazione a queste ultime la libertà sindacale deve essere intesa non solo come libertà organizzativa cioè di scegliere le forme di aggregazione e le regole che ne disciplinano l’assetto interno, bensì soprattutto come libertà dell’ azione contrattuale