Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


RSA e RSU: Rappresentanza Sindacale Aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria - Prof. , Appunti di Diritto del Lavoro

diritto del lavoro, schema riassuntivo della distinzione tra queste rappresentanze sindacali

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 13/09/2016

roberta957
roberta957 🇮🇹

4

(7)

2 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
RSA E RSU
RSA= RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE
È un organismo che rappresenta i diritti dei lavoratori all’interno dell’azienda (rappresenta le
prerogative dei lavoratori all’interno dell’azienda) e può operare all’interno dell’attività produttiva
perché ha firmato un contratto collettivo.
Perché vi è la necessità di un simile organismo?
Perché nel tempo, a partire dall’autunno caldo, il sindacato lottando ha ottenuto la possibilità di entrare
nell’azienda e tutelare i diritti dei lavoratori.
Una volta c’erano questi organismi noti come Consigli di fabbrica, comitati, commissioni che non erano
ricollegabili ai sindacati bensì erano gruppi di lavoratori che in quanto tali facilmente plasmabili dal datore di
lavoro.
Con la L. 300/1970 per la prima volta si è parlato di RSA. La figura sindacale all’interno dell’azienda è
importante perché crea un canale esterno che è capace di condizionare le scelte del datore di lavoro.
Sempre dall’esterno ma con un canale che è diretto al datore di lavoro.
I comitati di fabbrica erano un gruppo di lavoratori interni all’azienda che cercavano di tutelare i diritti dei
lavoratori, con riferimento: all’orario di lavoro, ai licenziamenti, alle discriminazioni, alle mansioni, alle
ferie, ai permessi ma sempre dall’interno.
Spesso capitava che fossero facilmente corruttibili.
Il sindacato, invece, operava dall’esterno e non sempre riusciva ad entrare all’interno dell’azienda perché
non trovava un soggetto che glielo permettesse (alcuni si spaventavano di un’ipotetica reazione del datore di
lavoro vuoi perché non c’erano i margini per riuscire ad entrare vuoi perché si trattava di attività diverse da
quelle del sindacato o vuoi perché non si conoscevano quelli che erano i diritti dei lavoratori).
Tutto fino al 1970 quando lo statuto dei lavoratori oltre a disciplinare i divieti di discriminazioni per attività
sindacale e a disciplinare una serie di diritti sindacali riconosciuti sia ai singoli che alle organizzazioni, è
mutato il quadro.
L’art 19 stabilisce che possono essere istituite delle RSA ovvero che il sindacato per la prima volta può
entrare in azienda e creare un rapporto di colloquio col datore di lavoro.
Non tutti i sindacati potevano essere ammessi all’interno di un’azienda perché dovevano avere un minimo di
potere per riuscire a piegare il datore di lavoro.
L’art 19 stabilisce quali sono le condizioni affinché una RSA possa essere costituita all’interno dell’azienda,
cioè a dire quando il sindacato possa entrare in azienda con una propria organizzazione e un proprio
rappresentante.
Non bisogna confondere la RSA con il RAPPRESENTANTE AZIENDALE.
IL RAPPRESENTANTE è LA PERSONA CHE RAPPRESENTA TUTTO L’ORGANISMO.
L’art 19 nella sua formulazione originaria stabiliva che potessero costituire RSA:
-le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative;
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica RSA e RSU: Rappresentanza Sindacale Aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria - Prof. e più Appunti in PDF di Diritto del Lavoro solo su Docsity!

RSA E RSU

RSA= RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE

È un organismo che rappresenta i diritti dei lavoratori all’interno dell’azienda (rappresenta le prerogative dei lavoratori all’interno dell’azienda) e può operare all’interno dell’attività produttiva perché ha firmato un contratto collettivo.

Perché vi è la necessità di un simile organismo?

Perché nel tempo, a partire dall’autunno caldo, il sindacato lottando ha ottenuto la possibilità di entrare nell’azienda e tutelare i diritti dei lavoratori.

Una volta c’erano questi organismi noti come Consigli di fabbrica, comitati, commissioni che non erano ricollegabili ai sindacati bensì erano gruppi di lavoratori che in quanto tali facilmente plasmabili dal datore di lavoro.

Con la L. 300/1970 per la prima volta si è parlato di RSA. La figura sindacale all’interno dell’azienda è importante perché crea un canale esterno che è capace di condizionare le scelte del datore di lavoro. Sempre dall’esterno ma con un canale che è diretto al datore di lavoro.

I comitati di fabbrica erano un gruppo di lavoratori interni all’azienda che cercavano di tutelare i diritti dei lavoratori, con riferimento: all’orario di lavoro, ai licenziamenti, alle discriminazioni, alle mansioni, alle ferie, ai permessi ma sempre dall’interno.

Spesso capitava che fossero facilmente corruttibili.

Il sindacato, invece, operava dall’esterno e non sempre riusciva ad entrare all’interno dell’azienda perché non trovava un soggetto che glielo permettesse (alcuni si spaventavano di un’ipotetica reazione del datore di lavoro vuoi perché non c’erano i margini per riuscire ad entrare vuoi perché si trattava di attività diverse da quelle del sindacato o vuoi perché non si conoscevano quelli che erano i diritti dei lavoratori).

Tutto fino al 1970 quando lo statuto dei lavoratori oltre a disciplinare i divieti di discriminazioni per attività sindacale e a disciplinare una serie di diritti sindacali riconosciuti sia ai singoli che alle organizzazioni, è mutato il quadro.

L’art 19 stabilisce che possono essere istituite delle RSA ovvero che il sindacato per la prima volta può entrare in azienda e creare un rapporto di colloquio col datore di lavoro.

Non tutti i sindacati potevano essere ammessi all’interno di un’azienda perché dovevano avere un minimo di potere per riuscire a piegare il datore di lavoro.

L’art 19 stabilisce quali sono le condizioni affinché una RSA possa essere costituita all’interno dell’azienda, cioè a dire quando il sindacato possa entrare in azienda con una propria organizzazione e un proprio rappresentante.

Non bisogna confondere la RSA con il RAPPRESENTANTE AZIENDALE.

IL RAPPRESENTANTE è LA PERSONA CHE RAPPRESENTA TUTTO L’ORGANISMO.

L’art 19 nella sua formulazione originaria stabiliva che potessero costituire RSA:

-le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative;

-le organizzazioni sindacali firmatarie di un contratto collettivo di lavoro nazionale o provinciale applicabile all’interno dell’unità produttiva;

Formulazione che si rivelò ben presto inefficiente perché è cambiato il concetto di rappresentanza.

È necessario a tal proposito distinguere tra rappresentanza e rappresentatività.

Rappresentanza : evoca un concetto più civilistico, sebbene diverso perché è una rappresentanza impropria in quanto non c’è un rapporto di rappresentanza singolo ma sempre collettivo. Il sindacato è rappresentante solo degli iscritti. ♦ Rappresentatività : evoca l’idoneità del sindacato a rappresentare gli interessi di tutta la categoria. Nel tempo si passa dal concetto di sindacato maggiormente rappresentativo a sindacato comparativamente più rappresentativo.

Si passa da un dato virtuale, il dato maggiormente rappresentativo veniva indicato sulla base di parametri oggettivi non sempre riscontrabili, ad un dato reale perché facendo la comparazione tra sindacati si valuta quello che è effettivamente rappresentativo di quei lavoratori.

Il primo criterio è stato abrogato con il referendum del ’95.

Le rappresentanze sindacali non possono più dal ’95 essere costituite da organizzazioni che siano solo maggiormente rappresentative.

Con riferimento alla lett. b) possono costituire RSA tutte quelle organizzazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati a quella data unità produttiva.

Provinciale e nazionale” sono state altre due parole abrogate con il referendum del ’95.

Per lo stesso motivo di cui alla lettera a), cioè a dire perché soltanto l’organizzazione sindacale che è firmataria del contratto collettivo nazionale deve essere concesso di entrare in azienda? Se il datore di lavoro stipula un contratto collettivo con un’organizzazione che non è nazionale, non è provinciale ma un contratto collettivo diverso con un’altra organizzazione sindacale che è effettivamente rappresentativa di quei lavoratori perché non gli deve essere consentito di costituire una RSA? La risposta la si raggiunge con l’introduzione del concetto di rappresentanza comparativa più rappresentativa che consente esclusione delle parole “provinciale o nazionale”.

Ricaviamo che possono costituire RSA tutte quelle organizzazioni che siano firmatarie di contratti collettivi applicabili a quella data unità produttiva.

Questo perché è importante capirlo?

Perché chi riesce a stipulare un contratto collettivo con un datore di lavoro, l’organizzazione sindacale che riesce a sedersi al tavolo delle trattative col datore di lavoro e a ottenere dei risultati ovviamente ha forza nei confronti del datore di lavoro e quindi riesce a rappresentare quei lavoratori, per questo l’art 19 è stato modificato nonostante i vari problemi di incostituzionalità.

È importante capire che la RSA può essere costituita soltanto da quella organizzazione sindacale che nei confronti del datore di lavoro è in grado di imporsi, se così non fosse non sarebbe in grado di rappresentare i diritti di quei lavoratori addetti a quell’unità produttiva.

La rappresentanza sindacale che compito svolge?

Di rappresentare i diritti del lavoratore.

Queste rappresentanze, da un lato, vedono i lavoratori che sono interni, non sono eletti dal sindacato e vengono eletti da tutti i dipendenti, dall’altro lato, ci sono dei rappresentanti che fanno proprio parte di quel sindacato (sono designati da quel sindacato).

Si stabilisce che le RSA si fondano su base elettiva però parte dei seggi che prima doveva essere di 1/3(ora modificato col TU sulle rappresentanze )devono essere votati da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, nell’ambito dell’unità produttiva che elegge i propri rappresentanti.

Rappresentanti che faranno confluire nell’ambito di quel organizzazione produttiva sia le prerogative sindacali sia delle prerogative che sono interne.

Ad oggi non c’è più la riserva di un terzo.

La differenza sostanziale tra RSA e RSU è LA BASE RAPPRESENTATIVA , cioè non vi è solo una rappresentanza della volontà esterna del sindacato ma opera anche un riferimento a quelle che sono le prerogative interne.

Per evitare che la RSA operasse soltanto nell’interesse del sindacato.

Il sindacato non è l’angelo custode dei lavoratori, molte volte non fa altro che portare avanti quelli che sono i suoi interessi politici, economici.

Si pensi ad es. all’attuale riforma della scuola, i sindacati si ostinano a dichiarare legittimo un disegno di legge che solleva, palesemente, questioni di legittimità costituzionale, perché si rende conto di non avere più potere in tema di dibattito sociale e per tanto non si pronuncia più.

A livello di funzioni RSA e RSU sono equiparate , il protocollo del ’93 stabilisce che tutti i diritti previsti al Titolo III dello statuto siano anche applicabili alle RSU.

Lo statuto dei lavoratori deve essere considerato proprio per come è diviso:

  • Titolo I: contempla diritti fondamentali, riconosciuti a tutti (artt 1-10);
  • Titolo II: contempla i diritti sindacali che sono riconosciuti a tutti i lavoratori;
  • Titolo III: contempla diritti che sono riconosciuti solo alle RSA

La presenza delle RSA e delle RSU comporta l’attribuzione dei diritti del titolo III.

Nei fatti se esiste RSU nell’unità produttiva non esiste RSA perché viene inglobata dalla RSU , come contemplato dal protocollo del ’93. In realtà è un’ipotesi, seppure, remota che RSA e RSU coesistano in una medesima unità produttiva, con riferimento ai sindacati che non abbiano aderito al protocollo del ’93. È un ipotesi remota perché, ad oggi, tutti i sindacati hanno aderito al Protocollo del ’93.

ACCORDO DEL 2009, L’ACCORDO SEPARATO DEL 2011, IL TESTO UNICO DEL 2013

Nel 2009 sono state modificate soprattutto le competenze della contrattazione.

Ci sono dei livelli di contrattazione nazionale di categoria e di tipo secondario.

Prima del 2009 queste competenze erano nettamente distinte e separate. A livello nazionale le competenze venivano attribuite dalla legge. A livello secondario funzionava un po’ come funziona il potere legislativo concorrente di cui l’art 117 cost.

A livello nazionale la categoria disciplinava la cornice e la contrattazione di livello secondario stabiliva le norme di dettaglio. Interveniva poi il principio di sussidiarietà, laddove la contrattazione di categoria collettiva nazionale non avesse disciplinato una data questione potesse intervenire il contratto collettivo di secondo grado, in ambito territoriale e coprire una lacuna.

Nel 2009 è stato stabilito che se il contratto di categoria lo prevedeva era possibile derogare alle norme previste dallo stesso contratto collettivo nazionale su determinare materie.

Inizialmente tale possibilità fu percepita con sfavore perché poteva generare un differente trattamento fra i lavoratori. In realtà questa è una fase ciclica che si ripete, nei periodi di crisi economica che si riflettono sulle aziende c’è una forza centrifuga, si tende a dare un’attenzione maggiore a quelle che sono le necessità dell’azienda o delle aziende o del territorio per ripristinare l’economia. È questo il frutto dell’accordo del 2009, del 2011 e del 2013.

Si è cercato di consentire alle aziende di sfruttare in modo diverso le proprie potenzialità economiche, organizzative, sul piano delle risorse umane, prevedendo in taluni casi con riferimento alla L. 148/2011 la possibilità di derogare alla legge.

L’art 8 della L.148/2011 stabilisce che la contrattazione collettiva in, taluni casi, qualora vi sia l’approvazione del 50%+1 dei lavoratori e quindi con ipotesi specifiche e regolate può addirittura derogare alla disciplina sulle mansioni, sull’orario di lavoro, sulla contrattazione a termine, sulla contrattazione a tempo parziale.

Viene riconosciuto un potere alle organizzazioni periferiche in deroga alle organizzazioni nazionali.

Inizialmente questo non è stato ben visto dalla CGIL che intravedeva un aspetto discriminatorio. Sul piano delle conseguenze dato che si doveva guardare, da un lato, alla crisi, dall’altro, a eventuali discriminazioni dei lavoratori sarebbe stato meglio ripristinare la crisi piuttosto che le discriminazioni.

Ad es. in Piemonte la fiat aveva bisogno di strutturare la lavorazione su turni e non poteva stare a pensare che la contrattazione nazionale prevedeva un massimo di 3 turni se ne doveva fare 4 per cercare di incrementare l’attività economica mentre noi avevamo la fabbrica della liquirizia che doveva lavorare nei 4 mesi estivi a ritmo pieno e quindi doveva modificare l’orario di lavoro rispetto a quanto era stabilito dalla contrattazione nazionale.

Nel 2009 c’è l’accordo separato perché CGIL non firma.

Nel 2011 CGIL firma e si prevede- in misura maggiore- quelle che sono le differenze tra il livello centrale, la contrattazione nazionale e la contrattazione di secondo grado. Si stabilisce come per determinate materie sia competente la contrattazione di secondo grado.

Il TU sulla rappresentanza va valutato nell’ottica di un contratto collettivo applicabile soltanto agli iscritti, nonostante i tentativi di estenderne l’efficacia, non ultimo il combinato disposto dell’art 36 cost. e del 2099 comma 2 cc.

Si è da sempre cercato con riferimento alla contrattazione collettiva aziendale di estendere l’efficacia del contratto collettivo. Il TU sulla rappresentanza si pronuncia proprio sulla predisposizione di una tecnica per l’approvazione del contratto collettivo da parte di tutti i dipendenti attraverso una seduta elettiva, così da poter essere applicabile a tutti indistintamente (iscritti e non iscritti).

Prevede la formula del 50%+1, riprendendola dal contratto di lavoro pubblico.

Per tanto la differenza tra gli accordi del 2009 e quelli del 2011 sta nel riparto delle competenze e quindi nell’attribuzione di maggiore autonomia alla contrattazione collettiva aziendale, contrattazione collettiva di