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Appunti condotta antisindacale
Tipologia: Appunti
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10^lezione del 07-03-2013 AVV. SCHIAVONE CLAUDIO POMERIGGIO LA REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE. Buonasera mi chiamo Claudio Schiavone e collaboro con la cattedra di diritto del lavoro da parecchi anni, quindi la collaborazione che mi viene richiesta è per alcuni corsi soprattutto diritto sindacale perché io svolgo attività professionale, quindi del settore di cui mi occupo e per i seminari, gli approfondimenti delle varie tematiche. Oggi mi è stato richiesto di chiacchierare con voi di CONDOTTA ANTISINDACALE, prima di cominciare a trattare l’argomento qualche raccomandazione che ogni anno faccio ai ragazzi che frequentano il corso, ragazzi e non perché si sono presentate anche le persone più adulte. Diritto del lavoro non è un esame sociologico, diritto del lavoro è u segmento del diritto civile che si è enucleato dalla fine dell’800 agli inizi del ‘900 in poi ma è una materia tecnica, quindi non pensate di venire in sede di esame a raccontarci chi è buono e chi è cattivo, non ce ne importa niente, sono valutazioni di tipo sociologico che non attengono alle materie e non attengono neanche alla facoltà che vi siete iscritti. Quando studiate diritto del lavoro dovete avere lo stesso approccio, se volete avere un approccio… poi ovviamente ognuno di vanterà le sue idee sugli aspetti patologici che sicuramente sono connessi al mondo del lavoro, il fascino della materia è proprio quello diciamo, una attualità perenne perché sotto la spinta di aspetti economici del mutare della società è una materia che cambia ogni tre anni, quindi da questo punto di vista sicuramente ha il suo fascino e il suo interesse però quando siete chiamati in sede d’esame siete chiamati a parlare di aspetti tecnici, a dare la prova di avere le nozioni tecniche di diritto del lavoro e di diritto sindacale. Attenzione a non fare l’altro ERRORE di pensare che l’uno sia la parte speciale dell’altro, no, in sede d’esame non ci sono parti speciali perché c’è diritto del lavoro e diritto sindacale e in media l’esame ha il 50% delle domande su un segmento e il 50% sull’altro. Altro aspetto, per cui per esempio vedo che non avete i CODICI, è un ERRORE fondamentale, compratevi il codice più economico che esiste, stampatevelo da internet, fate quello che ritenete meglio fare ma non studiate questa materia senza il supporto normativo perché altrimenti del testo non vi rimane niente. Non credo abbiate potuto studiare diritto privato senza il codice, quindi non fate l’errore di studiare una materia come non so la CASSA INTEGRAZIONE senza andare a leggervi la norma che state in quel momento leggendo sul Ghera o sul testo che avete individuato come, quindi il metodo di studio deve essere, ehmmm… l’impostazione simile ad argomentazioni cugine diciamo, a materie legittime, si studia il libro, si studia il testo di legge, si torna sul libro, perché si dice il testo di legge, cosa ci aiuta? A schematizzare, perche il libro ehmm, diciamo voi siete frequentanti e siete avvantaggiati perché durante la lezione ovviamente vi si danno i paletti dei vari istituti però potreste anche studiare a casa no?! Non c’è… oppure ci possono essere argomenti che non vengono trattati perché non è che tutto possa essere trattato. Lo studio sul libro vi disperde a volte perché non riuscite a focalizzare qual è l’argomento, vi faccio un esempio pratico, una delle domande classiche su cui cadono le persone a diritto del lavoro è la PRESCRIZIONE, ah ma vabbè lo abbiamo studiato a privato no?! Quindi tutto sommato sappiamo cosa è la prescrizione quando è si estingue il diritto per decorso del tempo etc e infatti questo dite all’esame, però se c’è una domanda specifica a diritto del lavoro sulla prescrizione vorrà dire che ci sarà qualcosa di particolare nella prescrizione del diritto del lavoro perché altrimenti perché farvi ristudiare un istituto le cui grandi linee avete fatto proprie perché privato è propedeutico a lavoro quindi avrete dovuto farlo per forza,perché c’è una regola, allora nonostante spesso abbiate studiato la parte del libro relativo alla prescrizione alla domanda sulla prescrizione il 60% delle persone fa scena muta, perché? Perché non si è reso conto che data la nozione generale sono le eccezioni rispetto alle regole generali che fanno la differenza per la materia che sta studiando e quindi non hanno focalizzato quello che sicuramente c’è scritto, ma che non gli è rimasto in testa, avessero lavorato insieme ad un codice probabilmente questo non sarebbe accaduto, quindi attenzione al metodo di studio e quindi niente storie diciamo su chi è buono e chi è cattivo, il diritto del lavoro serve ad aiutare questo o serve ad aiutare quell’altro, in sostanza non serve ad aiutare nessuno, il
diritto del lavoro detta delle regole, probabilmente a volte sarà in un orientamento politico di un certo tipo, altre volte l’altro, sarà una politica legislativa di un tipo ed una volta di un altro ma certamente non è questo che vi si chiede di affermare, su cui rispondere in sede d’esame e quindi un approccio il più possibile rigoroso. Per quanto riguarda il diritto sindacale poi in particolare attenzione doppia, perché mentre il Ghera vi appare abbastanza pesante come, però proprio perché in quanto tale ci mettete attenzione perché poi una serie di istituti uno dopo l’altro, il diritto sindacale sia per quello che è e di cui adesso parleremo e sia per come è scritto il libro di testo che molti di voi utilizzate, ma non potrebbe essere scritto in maniera diversa, invece un approccio di tipo “sociologico” ce l’ha, per un fatto legato alla materia stessa, cioè noi abbiamo un ordinamento intersindacale che soffre di anomia, cioè di scarsezza di norme, soffre o vive di anomia, perché si possono avere due approcci differenti, quindi manca proprio nella maggior parte dei casi l’addentellato al testo normativo perché le prassi sindacali che sviluppano il diritto sindacale spesso non sono collegate alla norma di legge. Oggi discutevamo in un’aula di tribunale la sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro, di solito uno cosa può pensare? Si incontrano le parti contrapposte, arrivano alla sottoscrizione di un contratto collettivo e quel contratto collettivo poi si applicherà secondo le regole che studieremo insieme, e se c’è una adesione a posteriori chiedeva il giudice anche lui era titubante, che cosa è questa adesione? Perché probabilmente non l’aveva mai affrontata, è una prassi sindacale per cui io ad esempio stipulo un contratto collettivo nella metal-meccanica con i sindacati di categoria della metal-meccanica FIM FIOM E UIL, poi scrive una sigla sindacale che non ha partecipato al tavolo delle trattative, ma non che non ha partecipato perché non voleva stare ma perché non è stato invitato, e chiede di aderire, di sottoscrivere per adesione, dove sta scritto questa cosa?! Da nessuna parte, non c’è, è una PRASSI SINDACALE, poi c’è chi lo farà fare chi non lo farà fare, si faranno calcoli di tipo di politica sindacale, se lo cerchi sul codice non lo trovi, non c’è, potrai andare a studiarti i contratti per adesione di diritto privato o del diritto commerciale ma non sono la stessa cosa, puoi partire da lì per sviluppare un discorso tecnico ma sarebbe troppo lungo, quindi quando studiate diritto sindacale qual è il problema? Che spesso viene studiato alla fine, cioè prima si studia il Ghera e poi si studia il Giugni o il Persiani o qualunque sia il libro che è. diritto sindacale si studia e il libro si legge in poco tempo ed è interessentassimo vi sembra di rivedere tante cose di cui hai sentito parlare senza cogliere i passaggi, non so la trattativa FIAT-SINDACATI e così via e quindi da quel punto di vista ti sembra di, lo si rilegge facilmente, lo si rilegge la terza volta in mezza giornata e alla 4 volta in 3 ore perché e lì. Provate a ridirvelo avrete dei numeri, vi renderete conto che la maggior parte dei capitoli, degli argomenti secchi che poi possono essere oggetto della domanda non siete in grado di ripeterlo perché vi manca la schematizzazione del problema oltre che la focalizzazione del problema e quindi anche e soprattutto per il Giugni laddove c’è un riferimento normativo come quello di cui parliamo oggi, benissimo non ne fate a meno per nessun motivo, studiate il Giugni ritornate sul testo di legge, ritornate sul Giugni, insomma utilizzate il metodo di studio che ognuno di voi ha, se ripetere o non ripetere, per tutto ciò che non è invece, che ha necessità di una illustrazione con dei passaggi tecnici, sforzatevi di ripeterlo per vedere se vi è rimasto in testa perché altrimenti in sede d’esame un po’ il nervosismo un po’ la.. si balbetta parecchio e quindi non è questo, quindi posto queste precisazioni che possono interessare oppure no però poi ognuno ne fa l’uso che ne vuole invece torniamo alla nostra materia. Oggi parliamo della REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTI-SINDACALE, avete fatto qualche lezione di diritto sindacale? O è la prima? Cerchiamo allora di parlare e fare un brevissimo excursus perché tanto poi affronterete sicuramente o affronteremo insieme a seconda di chi verrà gli aspetti legati alla contrattazione, innanzitutto dove si trova normativamente la condotta ANTI-SINDACALE? E’ l’art.28 della legge 300 del 1970, lo statuto dei lavoratori, la maggior parte di voi non era neanche nata e una parte di questa normativa fu elaborata
differenza del mondo anglosassone è sia in senso positivo e sia in senso negativo e che viene tutelata diciamo nel titolo 2° di cui poi parleremo in maniera più specifica. Arriviamo al nostro titolo 3°, dove si parla dell’attività sindacale, cosa è il titolo 3°? viene individuato come la cd LEGISLAZIONE DI SOSTEGNO. Dovete fare un salto nel tempo e pensare al momento storico in cui viene emanata la legislazione di sostegno, per certi versi potrebbero esserci anche affinità in quel momento storico che viviamo oggi, non perché fosse all’epoca un momento di crisi economica particolarmente forte, la crisi economica arrivò, arrivò negli anni 73-74-75, voi non ve la ricordate ma la gente andava per strada a piedi perché non si poteva comprare la benzina e c’erano le donne senza auto, ci fu lo shock petrolifero, il petrolio prima non costava niente e dopo schizzo alle stelle come costo, ci fu una depressione economica fortissima, ma questo agli inizi degli anni 70. Quello di cui stiamo parlando cioè lo statuto viene emanato a maggio del ’70 e viene elaborato nella stagione immediatamente post 68, quindi cosa era accaduto? Che a cavallo della fine degli anni ’70 era stata posta in discussione un fortissimo movimento studentesco, operaio, in tutto il mondo occidentale, le strutture portanti della società: politiche, economiche e anche sindacali; le stesse organizzazioni sindacali storiche, le confederazioni che erano venute fuori dal dopoguerra, quindi CGIL, CISL E UIL erano state oggetto di una fortissima contestazione anche nelle fabbriche dove erano nati comitati spontanei, esecutivi, di consigli di fabbrica, di delegati di fabbrica, cioè forme di rappresentanze sindacali nelle fabbriche che era sfuggita abbastanza dal controllo della gestione delle sigle più storicamente accorsate e rappresentative nel nostro sistema. A questo punto con la legislazione di sostegno, il legislatore del ’70 offre a queste sigle sindacali un sostegno nell’ambito dell’attività sindacale che mi consente di differenziarsi e rafforzarsi rispetto a tutta una galassia di mondo sindacale all’esterno le stesse sigle di cui stiamo parlando, delle confederazioni classiche di cui stiamo parlando, offrendo degli strumenti che costituiscono nei confronti del datore di lavoro delle vere e proprie posizioni soggettive, prerogative sindacali e che attenzione non vengono offerte a tutti, infatti il titolo 3° dello statuto dei lavoratori è aperto dall’art.19 che parla delle rappresentanze sindacali aziendali, questo vedete disciplinato il diritto assemblea, il diritto referendum, i permessi sindacali, il divieto trasferimento dell’RSA e così via sino ad arrivare poi ai contributi sindacali il 26 e alla condotta anti-sindacale con l’art. 28, ma tutte queste prerogative concesse a determinati rappresentanti che operano nell’ambito di quelle organizzazioni sindacali e l’art 19 definisce come sindacati maggiormente rappresentativi offrono a questi sindacati e non agli altri uno strumento forte di possibilità, di attività nell’ambito dell’azienda e al di fuori di essa con i permessi anche non prettamente aziendali che gli consentono di rafforzare e di riprendere la guida del movimento sindacale per una politica legislativa che poi se utilizzassi probabilmente per difetto in questo, il legislatore dell’epoca, in questo non diverso dai legislatori successivi per molti versi preferisce avere un movimento sindacale trasversale cioè che abbraccia tutte le categorie e quindi capace anche di avere un approccio orizzontale delle problematiche economiche quindi che riguarda tutte le categorie produttive, tutti i livelli contrattuali dei lavoratori piuttosto che interfacciarsi con il classico sindacato di mestiere alla britannica, all’anglosassone, cioè i sindacati dei macchinisti, i sindacati dei piloti, i sindacati, preferiva e preferisce per certi versi avere a che fare con un’organizzazione sindacale che si occupa di intere categorie, la metal-meccanica, i bancari e che è collegata a confederazioni, cioè associazioni di categoria che a loro volta confluiscono in confederazioni.
Vi faccio un piccolo schema che poi non… c’è un gesso qua?! GRAFICO
a) NAZIONALE NAZIONALE NAZIONALE Landini parla Della FIOM-CGIL Angeletti UILM- UIL b) REGIONALE REGIONALE REGIONALE c) PROVINCIALE PROVINCIALE PROVINCIALE (COMUNALE) TARANTO MILANO (esempio del prof. Pag.9 riferito al passaggio da Taranto a Milano o da Milano a Taranto) La struttura sindacale italiana è un po’ diversa da quella anglosassone, anzi è parecchio diversa da quella anglosassone. Noi abbiamo una struttura verticale e per settore, gli anglosassoni hanno una struttura di mestiere, da noi per esempio esistono i sindacati di categoria, cioè categorie produttive, quello che vi dicevo prima, metalmeccanici, commercio, agricoltura, bancari etc. Questi sindacati hanno una struttura provinciale, regionale e nazionale. Vi faccio l’esempio della metal-meccanica, abbiamo 3 sindacati diciamo maggiormente rappresentativi, comparativamente maggiormente rappresentativi del settore FIM, FIOM E UILM. Quindi immaginate sempre base provinciale, regionale e nazionale. Il livello nazionale è quello che firma il contratto collettivo nazionale di lavoro, ciascuna di questi sindacati di categoria dei metalmeccanici confluisce in una confederazione. Quando studiavamo la matematica un tempo c’era l’insiemistica no!? Vi ricordate? Immaginatevi un insieme qui, un insieme qui e un insieme qui, se voi prendete un contratto collettivo trovate FIM-CISL, FIOM-CGIL E UILM-UIL. Ogni sindacato di categoria confluisce nella propria confederazione di appartenenza, quindi la FIM nella CISL appunto; la FIOM nella CGIL e la UILM nella UIL. Dovete immaginare che in questo insieme, in questa confederazione vanno a confluire tutti i sindacati nazionali di categoria di tutti i comparti, quindi la confederazione non è un sindacato di categoria ma è l’espressione dell’insieme dei sindacati di categoria che confluiscono in quella confederazione. Quando vi parla al telegiornale il leader CGIL non vi parla della categoria, ma vi parla del mondo del lavoro in generale, così se vi parla quello della UILM o quello della CISL, voi chi avete per esempio come mmh?! Non so! Angeletti della UIL parla sia dei bancari e sia dei metalmeccanici, se parla LANDINI per esempio parla solo dei metalmeccanici perché è il capo della FIOM-CGIL, non si esprime sugli aspetti pensionistici, della previdenza, gli aspetti orizzontali delle problematiche ma parlano degli aspetti verticali delle singole categorie.
Se il conflitto è fisiologico, addirittura auspicato non è di per sé illegittimo, il contratto in sé è una ricerca del consenso partendo da opposizioni diverse, perché altrimenti non ci sarebbe nemmeno l’esigenza di contrattare e di raggiungere un consenso su qualcosa. Nella dialettica sindacale questo è ancora di più un fatto naturale, e allora se così fosse siccome il contrasto c’è sempre, è sempre una condotta anti-sindacale il contrasto? Non sarà così ovviamente, e allora bisogna leggersi la norma per capirla possibilmente e allora ce la leggiamo insieme: “ legge 300 del 1970 art. 28 - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTI- SINDACALE, Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. (p.s. ragazzi/ze vi ho inserito la normativa intera da internet e il prof dopo la spiega cosi come ve la spiego di seguito) REPRESSIONE ANTISINDACALE : “qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti (attenzione al termine parla di comportamenti e non di atti quindi non c’è bisogno che ponga in essere un provvedimento, un negozio, anche un’omissione è un comportamento, non faccio una cosa è un comportamento) diretti ad impedire (vi anticipo un qualcosa che nei testi che studierete verrà portata oltre, ma siccome stiamo facendo l’analisi del testo, perché mi interessa che questo sia poi il metodo quando andrete a studiare almeno questo ve lo ricordiate che vi salterà a mente) diretti cosa fa venire in mente? Volti, cioè volutamente posti a, quindi ci deve essere non dico il dolo ma la volontà di raggiungere finalisticamente un certo tipo di condotta che qui stiamo definendo anti-sindacale, quindi se non c’è questa volontà non c’è condotta anti-sindacale, su questo argomento ci si è dibattuto per 20 anni e ci si dibatte ancora su questi “diretti” c’è stata una giurisprudenza in un certo senso, cioè inizialmente che effettivamente da questo termine ha dedotto la necessità della volontà del datore di lavoro di porre in essere una condotta anti-sindacale, vi sono state tesi intermedie in alcuni casi si che poi andiamo a vedere in alcuni casi non è necessaria perché basta l’inadempimento, sul punto nel 2005 intervennero le sezioni unite della Cassazione che hanno escluso la necessità della volontà di colpire i sindacati , quando la condotta, il comportamento datoriale sia posto in dotazione di norme non attuali o legali che tutelano i beni che adesso andremo ad individuare la condotta è stessa anti-sindacale, poi ovviamente la percezione che ne va all’altra parte sarà più o meno vulnerante anche in relazione alla singola fattispecie e deciderà quindi l’organizzazione sindacale se proporre o no il ricorso. Tenete conto che nelle relazioni industriali il ricorso al magistrato non dovrebbe essere ordinario perché proprio c’è una dialettica continua è nell’ambito dei rapporti di forza del sistema sindacale che dobbiamo trovare i rimedi, cioè il contratto, l’accordo, il dissenso, lo sciopero e poi ritornare a contrastare e poi trovare l’accordo, il ricorso ad un soggetto terzo qual è il magistrato è un momento di crisi del sistema sindacale, vuol dire che il sistema sindacale non ha trovato in sé gli elementi per pervenire ad una soluzione, avrete seguito no?! la vicenda FIAT MELICHELETTI ( non sono sicuro che si chiami così min. 43.50) che ascoltavate nelle varie trasmissioni,, il ricorso al magistrato del lavoro era visto come una deviazione dallo strumento ti, ovviamente chi fa ricorso è perché in quel momento ovviamente non la pensa così e cerca di trovare nel ricorso al magistrato l’affermazione di una violazione di una norma della controparte e il ristabilire un equilibrio.
Tenete conto che non esiste nel nostro ordinamento una norma analoga per il datore di lavoro, cioè per esempio mentre negli altri ordinamenti esiste una norma simile come incisività per il datore di lavoro, nel nostro ordinamento NO, non a caso stiamo parlando di una ricezione che abbiamo detto di sostegno in un certo senso. Quindi incominciamo a leggere: “ qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire, limitare, l’esercizio della libertà dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”. Allora vi dicevo prima in due risposte che si danno, nella risposta vi sono 4 errori, perché? Perchè questo passaggio che adesso premetto velocemente non dice niente, vabbè libertà, attività, diritto di sciopero, delineano invece in maniera esclusiva e al di fuori della stessa non si può andare, l’oggetto della tutela, quindi non qualsiasi contrasto può essere oggetto del ricorso ex art.28 , ma solo comportamenti che siano positivi o omissivi, cioè essere rilevante, contro i 3 beni che adesso andiamo a vedere: 1°titolo statuto dei lavoratori- LIBERTA’; 3°titolo statuto dei lavoratori– ATTIVITA’ SINDACALE; DIRITTO DI SCIOPERO, quindi quando uno viene a chiedere all’esame e dice quando si è comportato male nei confronti … non ha capito niente. Libertà, attività sindacale, pensateci la libertà cos’è? La possibilità di essere o di non essere parte di un’attività sindacale, io durante la pausa mensa vado a chiedere ai colleghi di lavoro di iscriversi all’organizzazione sindacale x, il caporeparto mi minaccia, questa è una violazione della libertà e dell’attività sindacale diciamo che è bilaterale riesce a colpire due… se proclamiamo uno sciopero e il caporeparto, l’imprenditore dice a chi si stai aderendo allo sciopero! ah ma io quelli che aderiranno li licenzierò , semplifico ovviamente, questa ipotesi è una violazione del diritto di sciopero, poi vedremo insieme forme più sofisticate, oggi sto semplificando molto. Quindi liberta, attività sindacale e voi dovreste dire vabbè ma la fattispecie?, non c’è la fattispecie, c’è una sola ipotesi di fattispecie, anzi 2 ipotesi di fattispecie tipizzate nella condotta antisindacale, per il resto è una fattispecie aperta, volutamente aperta, cioè il legislatore non ha inteso elencare le ipotesi di condotta antisindacale, ma ha enucleato che i beni che intendi tutelare, libertà, attività ( il prof interrompe perché vuole spegnere il suo cellulare che squilla), libertà, attività e diritto di sciopero e la fattispecie troverà sostanza ogni qualvolta il comportamento, l’omissione datoriale si incaselli in una di queste ipotesi, quindi proseguiamo, “ qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti volti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero” , ricordatevi i 3 elementi fondanti la norma, da parte di chi? Altro errore classico, del lavoratore, no.. è una repressione alla condotta anti-sindacale, il lavoratore non c’entra niente, infatti la norma dice espressamente chi può proporre ricorso che è uno strumento speciale, è un ricorso speciale, non è una norma che è data a tutti, sul ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, quindi gli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, classica domanda a fregarvi dopo che magari: quindi anche le rappresentanze sindacali di cui all’art19? No perché quelle sono rappresentanze aziendali, non territoriali, quindi l’RSA e l’RSU non possono proporre ricorso ex art.28 , abbiamo visto quali sono le strutture sindacali dell’associazione sindacale, provincia o comune in alcuni casi, specialmente la CGIL ha dei sindacati di categoria di dimensione comunale, la camera del lavoro che avrete sentito nominare più volte no?! Oppure provinciale, il regionale non può fare ricorso perché non è l’organismo più periferico, vedete, il periferico è questo rispetto al nazionale, quindi un’associazione nazionale, l’organismo locale
applicato dell’azienda, questo è dal ’95 in poi il parametro, qui invece si parla di sindacato nazionale, quindi non è più, tanto è vero che modificato il concetto dell’art 19 con quella definizione che vi ho detto prima a memoria cioè quella dell’associazione sindacale aderente alla confederazione maggiormente rappresentativa, venuto meno quel parametro nelle norme che adesso andate a studiare, quando vi dicono che la norma che il beneficio contributivo è applicabile purché applichiate il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, la normativa attuale non dicono più dalle associazioni sindacali nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, ma adotta un concetto diverso, dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi, che è una norma, è un concetto che non sta da solo, cosa vuol dire? Vuol dire che in una categoria noi possiamo avere più associazioni sindacali, non solo CGIL, CISL E UIL, ma ne possiamo avere tante altre, quindi si deve andare a verificare per l’applicazione di una norma di maggiore favore, tipo le contribuzioni, lo sgravio contributivo ect se quel contratto collettivo che il datore di lavoro vada ad applicare si è solo dato dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative del settore, non solo rappresentative del settore, certo perché in molti settori abbiamo una sovrabbondanza di sigle e quindi se devo dare dei benefici le do a determinate condizioni, cioè non quando ci sono accordi collettivi al ribasso e così via. Cosa succede dopo che è stato proposto il ricorso? Il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il giudice, l’ex-pretore, oggi giudice del lavoro monocratico ove posto in essere il comportamento denunziato, questo è un concetto di competenza territoriale, la società a sede a Torino, l’unità produttiva è a Brindisi, la condotta viene posta in essere a Brindisi, devo andare nell’azienda di Torino o a Brindisi? Devo andare nel luogo in cui la condotta anti- sindacale sia stata posta in essere cioè a Brindisi. Poi c’è come avviene il processo? il processo avviene su base sommaria, un processo a cognizione sommaria anche se è suscettibile il decreto di passaggio di cosa giudicata, nel senso che viene proposto il ricorso, il giudice può emanare un decreto, potrebbe convocare le parti, potrebbe convocare in 2 giorni termine che non viene rispettato, sente gli informatori a sommarie informazioni ed emana un decreto di condanna che se è di condanna è volto alla rimozione degli effetti della condotta anti- sindacale, possono esserci anche sanzioni accessorie, tipo l’ordine di pubblicazione sulla stampa e su organi di stampa la cui diffusione è in relazione al nullus imposto dalla condotta anti-sindacale su base territoriale, se la condotta anti-sindacale sarà posta in essere l’azienda ionica per esempio il corriere del giorno, se la condotta anti-sindacale ha un rilievo nazionale, probabilmente l’obbligo di, se verrà dato l’ordine accessorio di pubblicazione, sarà fatto una giornata addirittura a livello Nazionale, Corriere della Sera o la Repubblica o quant’altro, questa è una valutazione che fa il magistrato. L’ulteriore sanzione prevista dal 28 e che lo rende particolarmente incisivo è la sanzione penale. Attenzione però a non fare l’errore che fanno molti operatori del diritto, gia!? Quando uno compie una condotta anti-sindacale compie una violazione di tipo penale, no!!! La sanzione penale non è legata alla condotta antisindacale che al più è sanzionata amministrativamente con la pubblicazione, ma è l’inottemperanza all’ordine del giudice che porta alla sanzione penale. Quindi ti ho ordinato di rimuovere gli effetti, di riassumere i licenziati di mezzi, non lo hai fatto, scatta il 650 del c.p. in quel caso per esempio la FIAT si guarda bene dal non farlo, mi collego così vi rimane più in mente la fattispecie, cosa ha fatto la FIAT? Ha reintegrato i 3 lavoratori licenziati ma li ha reintegrati solo contabilmente, cioè li ha rimessi sul libro unico del lavoro, è una retribuzione mensilmente non gli richiede il diritto della prestazione, quindi ha ottemperato all’ordine ma non ha ottemperato ricostituendo in esecuzione il rapporto.
Ora quello che voi avete per esempio vissuto nelle notizie di stampa, a Taranto era già accaduto, era accaduto nel 96-97 nelle stessissime forme, anche a Taranto i licenziamenti di 2 RSU, vi era stato l’ordine di reintegra da parte del giudice e non vi era stata la ricostituzione del rapporto, anche in quel caso come Melfi fu chiesto al giudice le modalità dell’esecuzione dell’ordine e il giudice in quel caso, come nel caso della Fiat ha detto: ma io non posso che se fare esibire in mano limitare un contratto che ha necessità di una che è incoercibile perché è la necessità di ordini giornalieri, quindi la esecuzione attraverso l’iscrizione del libro unico, la reiscrizione del libro unico del lavoro la retribuzione è quanto si può ottenere con una minima sentenza ed oltre non si può andare. Non è come fare ricostruire un immobile, il contratto di lavoro ha la necessità di una esecuzione giornaliera per potere avere una pienezza di esecuzione, diciamo che è INCOERCIBILE. “L’efficacia istituita dal decreto non può essere revocato fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo” , che cosa succede? Dato il provvedimento in sede sommaria poi il soccombente che sia l’organizzazione sindacale che sia il datore di lavoro può proporre la resetta opposizione, si entra nella fase di merito del giudizio, sempre davanti allo stesso giudice come livello del grado, cioè sempre di primo grado e sempre la sentenza di primo grado. La sentenza di primo grado suscettibile poi di essere appellata e così avviene in tutti gradi di giudizio. Quindi come vedete la norma detta gli aspetti sostanziali e gli aspetti processuali, ora veniamo a un po’ di fattispecie che potete trovare abbastanza spesso. Quali sono le fattispecie più attuali di ricorso dell’art 28? Per esempio vi ricollego ad istituti che studierete necessariamente durante il corso, il trasferimento d’impresa, dice il 2112 del c.c. che quando si trasferisce un’impresa o un ramo d’impresa il lavoratore conserva i diritti che aveva maturato presso il cedente, che quindi saranno esercitabili anche nei confronti del cessionario, il trasferimento d’impresa non è motivo di licenziamento e così via, e questo è l’ASPETTO SOSTANZIALE della vicenda. Se lo stabilimento ENI di Taranto fosse ceduto alla Q8 faccio per dire, i lavoratori in blocco passerebbero al datore di lavoro, cosa sono 4° livello contratto energia, conservo 4° livello contratto di energia e cambierà l’intestazione nella busta paga, mi cambieranno la maglietta, mi cambieranno, poi il datore di lavoro nuovo farà le sue ristrutturazioni, però questo è un fatto che viene successivamente e sarebbe potuto accadere anche con il vecchio datore di lavoro. Affianco alla norma sostanziale esiste una norma di derivazione europea nel senso che, di attuazione alla direttiva europea che è l ’art 47 della legge 428 del ’90 , cosa disciplina l’art 47 della legge 428 del ’90? Disciplina una procedimentalizzazione degli obblighi datoriali in questo frangente sia del cedente e sia del cessionario, quando dico cedente e cessionario uso un termine abbastanza vago ma vi renderete conto che il tipo di contratto che viene utilizzato nel trasferimento, nella circolazione del complesso aziendale è assolutamente irrilevante, può essere un fitto può essere… l’importante è che vi sia una vicenda circolatoria del complesso dei beni organizzati e dei lavoratori, quindi che si utilizzi quello che si utilizzi quell’altro, addirittura anche l’eredità è stato considerato un trasferimento di… (il prof non finisce la frase). quindi a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti quando ci sia un’ipotesi di trasferimento almeno 25 giorni prima di qualsiasi atto vincolante, 25 giorni anche di un qualsiasi preliminare di vendita, cedente e cessionario sono tenuti a informare i rappresentanti sindacali unitari e i sindacati corrispondenti di queste ipotesi, delle conseguenze che si possono prevede sui contratti di lavoro e altre cose che la legge dice. Entro 3 giorni dall’arrivo di queste comunicazioni, le organizzazioni sindacali possono e quindi non
sistema non esiste, cioè l’obbligo a raggiungere un accordo, non c’è una norma che ponga un obbligo a convenire, però ci può essere un obbligo a trattare, quando il disciplinato normativamente ipotesi che abbiamo detto nell’art 47, pensate ai licenziamenti collettivi , con una procedura che è mutuata da quella del trasferimento di azienda, non a caso il trasferimento di azienda è l’art 47 della legge 438 del 90, i licenziamenti collettivi invece la 223 del ’91, quindi la normativa viene mutuata da quella dei trasferimenti e anche in quel caso abbiamo un obbligo di consultazione a richiesta che laddove non fosse accettato da parte del datore di lavoro avremmo una condotta anti-sindacale oltre che una violazione della normativa in sé, per quanto riguarda i licenziamenti in sé. Attenzione ad un passaggio, allora dice: posto che il contratto collettivo che è stato stipulato, se il datore di lavoro non ottempera, che ne so ha uno scatto di aumento che è previsto dal contratto collettivo è una condotta anti-sindacale o è un inadempimento di condotta? L’inadempimento della parte normativa del contratto non sono considerati di massima inadempimenti attingenti una condotta anti-sindacale, possono esserci anche motivi più vari cioè anche ad esempio la semplice mancanza di risorse economiche che in sé non ha niente di condotta anti-sindacale anche se poi magari…(il prof interrompe la frase), però in alcuni casi quando l’inadempimento è strettamente collegato temporalmente, ha un’assunzione di obbligo nei confronti dell’organizzazione sindacale, cioè farò questa cosa entro il 30 gennaio tipo, mi obbligo a far rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione entro il 30 gennaio, dopo di che non lo faccio, è evidente che questo mio inadempimento ha un effetto di depotenziamento dell’efficacia dell’attività sindacale ai quali i lavoratori non riconosceranno più la rappresentatività, perché fa degli accordi, degli accordi che ti mandano in carta straccia voi non avete niente, e quindi in questa ipotesi è stata riconosciuta la possibilità che l’inadempimento datoriale anche di obblighi assunti nei confronti dei lavoratori in quanto tali, possono assurgere all’ipotesi di condotta anti-sindacale, e questo diciamo in maniera molto più sfumata nei casi di anche di violazione di parte economica del contratto collettivo, attenzione perché una delle ipotesi che vi può capitare di studiare e poi magari che vi venga anche richiesta è l’ipotesi del cd CONTRATTO COLLETTIVO GESTIONALE. Il contratto collettivo gestionale per chi studia il Giugni è liquidato in due righe, quindi pur avendo un grosso rilievo sotto il profilo dell’interesse anche scientifico nell’ambito dello studio delle relazioni industriali e sindacali in generale potrebbe sfuggire, quali sono i contratti collettivi gestionali? Sono quei contratti che vengono stipulati nell’ambito di procedure disciplinate dalla legge, di procedimentalizzazione dei poteri del datore di lavoro, cassa integrazione, mobilità, licenziamenti collettivi, insomma questo tipo di. anche la relazione di questi accordi da parte del datore di lavoro può assurgere a condotta anti- sindacale quando il tipo di violazione porta ad un depotenziamento dell’attività sindacale perché ovviamente ci può essere un effetto indiretto o diretto dei rapporti tra il lavoratore e l’organizzazione sindacale. Attenzione perché il contratto gestionale rileva anche per la sua specialità sotto il problema dell’efficacia soggettiva, cioè a chi si applica? Il concetto generale è che il contratto collettivo si applica alle parti stipulanti, a chi ha dato mandato e chi è iscritto e poi c’è tutta una problematica che studieremo. Il contratto collettivo gestionale si differenzia da quel contratto collettivo tipico perché si applica a tutti iscritti e non iscritti, e la classica domanda è questa: e perché si applica a tutti gli iscritti e non iscritti? Quindi quando passerete, sicuramente lo andremo a studiare di nuovo però se non dovreste capire fateci caso e non ci passate sopra al volo.
Del TRASFERIMENTO DI AZIENDA vi ho parlato e sicuramente attenzione perché lo studierete come ipotesi di lezione singola in cui vi verrà data tutto l’excursus generale, le altre fattispecie attengono in buona parte allo stesso titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, per esempio nel titolo 3° dello statuto dei lavoratori sono disciplinati oltre ai presupposti per nominare le rappresentanze sindacali aziendale quali siano le prerogative delle rappresentanze sindacali aziendali e dell’RSU, prerogative che non tutti i lavoratori hanno, pensate al permesso sindacale, cioè la legge dice che a determinati soggetti, ai dirigenti e rappresentanti sindacali aziendali il datore di lavoro deve riconoscere a richiesta e non ha possibilità di sindacare sul perché o sul per come se non a posteriori e incidentalmente, deve riconoscere dei permessi, un numero di permessi che è previsto dalla legge e che spesso è ampliato dai contratti collettivi, cioè qual è l’eccezione? L’eccezione che i permessi sindacali consentono al soggetto di svolgere attività sindacale, quindi magari contro lo stesso datore di lavoro che è tenuto ad erogarli e a riconoscerli in maniera retribuita, quindi non lo so, 20 ore, 30 ore, 40 ore all’anno, posso richiedere il permesso sindacale, abbandonare quindi il posto di lavoro a differenza del diritto generale riconosciuto al titolo primo, tutti hanno facoltà di svolgere attività sindacale, ma non durante l’orario di lavoro, cessa l’orario di lavoro e svolge attività sindacale, durante l’orario di lavoro nessuno è facoltato a svolgere attività sindacale perché stai lavorando e ci sono motivi di sinallagma, cioè ti pago per lavorare e quindi non per svolgere attività sindacale o anche di sicurezza per cui tu non lo puoi fare durante l’orario di lavoro, a differenza dell’RSA che ha diritto ad ottenere i permessi sindacali e svolge l’attività, quindi per esempio un diniego di permesso, ingenuamente motivato per esempio dal datore di lavoro sulla base del non mi hai detto perché, non è tenuto a dirlo il rappresentante sindacale, può accadere che INCIDENTALMENTE io possa scoprire che hai preso il permesso sindacale per svolgere un’attività sindacale e invece io vado al mercato per fare la spesa, perché ti ha nominato, ma questa è una verifica a posteriori e incidentale non a priori, a priori non c’è nessuna possibilità di chiedere perché e per come e quando si chiama di PERMESSO SINDACALE, il termine permesso non deve trarre in inganno, non c’è nessuna facoltà autorizzatoria del datore di lavoro, c’è un bel atto, quindi al più è una specie di, prendo atto perché ovviamente l’assenza della rappresentanza sindacale non è neutra rispetto all’organizzazione, è sempre un lavoratore, se non ce lo devono sostituire, quindi dobbiamo sapere per sostituirlo, quindi ci può essere una regolamentazione che fa lo statuto dei lavoratori sul tempo di richiesta del permesso, 24 ore prima, 48 ore a seconda delle, ma non oltre a questo, quindi una presa d’atto e se non concedo il permesso è perché nella mia mente non ho ben chiaro il concetto pongo in essere una repressione della attività sindacale che può essere poi permesso dall’art. Un’altra ipotesi è l’affissione, il diritto di affissione, nelle aziende l’art.3 dello statuto impone di porre a disposizione dell’RSA e dell’RSU, poi studieremo cosa sono, diciamo svolgono una attività del tutto analoga a quella dei rappresentanti sindacali aziendali hanno diritto ad avere una bacheca, una bacheca che deve essere di idonea per dirvi gli oggetti direi il torto, 40 anni fa erano anche la dimensione della bacheca, perché il datore di lavoro che si vedeva richiedere una bacheca faceva una bacheca quanto al francobollo che comunque la bacheca non mi dice quanto è grande, ma questa è, se vuoi affiggerla e quindi non c’era specificata la grandezza ex art 28, mentre i nuovi ricorsi sulla bacheca invece attengono all’obbligo da parte del datore di lavoro di individuare nell’intranet aziendale la bacheca elettronica, quindi per esempio si tratta di un famoso 28 all’IBM in cui l’organizzazione sindacale hanno chiesto e ottenuto di avere in quanto il datore di lavoro aveva negato inizialmente aveva di avere una bacheca elettronica, perché? Perché tutti i messaggi, intranet sapete cosa è? È il sistema di comunicazione aziendale interno, tutte le comunicazioni, affermò il decreto del giudice del lavoro dell’epoca 5 anni fa, siccome tutte le comunicazioni aziendali viaggiavano in Intranet anche le comunicazioni tra il datore di lavoro e i lavoratori, e tra i lavoratori stessi per la stessa
dell’imprenditore, ovviamente durante lo sciopero cosa si ha? si ha una cessazione della produzione, se lo sciopero viene esercitata nelle forme più classiche la questione non si pone, il datore di lavoro sa che il lavoratore ha il diritto di sciopero, mastica amaro ma non ci può fare niente, quindi subisce lo sciopero, subisce la cessazione dell’attività produttiva per l’arco temporale di sciopero e poco può osservare, vi sono forme di sciopero molto più articolate, molto più complesse e vi sono forme di sciopero che interagiscono su particolari strutture imprenditoriali economiche, vi faccio l’ipotesi dello sciopero articolato in senso classico, quindi lo sciopero ad intermittenza di cui : un’ora di lavoro, un’ora di sciopero, un’ora di lavoro, un’ora di sciopero qui che cosa accade? Nel momento in cui sciopero ovviamente non c’è la controprestazione retributiva, se però faccio uno sciopero parziale, parzialmente avrei diritto alla controprestazione retributiva, quindi un’ora non mi paghi e un’ora mi paghi o viceversa a seconda dell’articolazione, questo modo di scioperare però in quasi tutte le organizzazioni porta di fatto a dover retribuire magari il 50% dell’orario ma non poterne usufruire perché quasi sempre il tipo di attività nell’azienda è concatenata, cioè si blocca un’ora non è che poi può ripartire un’ora e poi riboccarsi, non si riesce a ripartire perché mancano gli atti preliminari ecc, a questo punto il datore di lavoro mette in libertà i lavoratori e dice no per me non è utilizzabile la vostra prestazione, quello che residua della prestazione offerta per me non è utilizzabile. Altro caso che ci può essere è quello dello sciopero che non colpisce solo la produzione ma rischia di colpire la produttività dell’azienda, vi faccio un esempio: “ se scioperi nelle colate continue dell’ILVA per il tipo di ciclo integrale ma anche all’ENI in tutte le aziende a ciclo integrale non puoi spegnere e ripartire e ci sono degli impianti che se anche provassi a farlo potrebbero portare a dei rischi di rottura degli impianti e di esplosione”; pensate che nell’alto forno se cade una goccia di acqua esplode come se fosse una e l’alto forno e raffreddato da una buona parte d’acqua intorno con un sistema complesso e così via ed altre… a questo punto se venisse proclamato uno sciopero che non tiene conto di queste problematiche avremmo la problematica della legittimità o meno delle modalità di esercizio dello sciopero, cioè quando studierete lo sciopero e molto probabilmente lo studieremo insieme vedremo che dopo un dibattito lunghissimo si è giunti ad un approdo tra il differenziare lo sciopero legittimo dallo sciopero “illegittimo”. Lo sciopero è legittimo quando colpisce anche in maniera durissima la produzione dell’azienda la può mettere anche in ginocchio ma questo è legittimo, lo sciopero è illegittimo quando per le modalità con cui viene esercitato rischia di porre in essere la distruzione di settori produttivi dell’azienda perché? Perché per le modalità tipiche della produzione lo sciopero articolato può portare a rischi sia per gli impianti e sia per la sicurezza delle persone che ci lavorano, in questo caso avremo ulteriore possibilità del datore di lavoro, nel primo caso avessi libertà e nel secondo caso che il datore di lavoro o che mette in libertà o che addirittura pone in essere dei comportamenti tipo di sostituzione di lavoratori o azioni disciplinari nei confronti del lavoratore, azione di richiesta di risarcimento del danno ecc contro il diritto di sciopero che è uno dei 3 beni della vita tutelati dall’art .28, quindi libertà sindacale, attività sindacale e diritto di sciopero, in tutti questi casi si avrà questa contrapposizione, un ricorso ex art 28 da parte dell’organizzazione sindacale, una difesa da parte del datore di lavoro che affermerà che lo sciopero per come è stato esercitato non era legittimo perché avrebbe potuto provocare o ha provocato un danno non alla produzione ma alla produttività aziendale, ovviamente tutte queste vicende poi tornano con una definizione di tipo giudiziale oppure auspicabilmente trovano una definizione preliminare e propedeutica in sede sindacale, quando studierete lo sciopero alla fine troverete per esempio il termine “ comandate” cosa sono le comandate? Le comandate sono le aliquote di personale che anche in occasione dello sciopero in determinati impianti non possono scioperare, ovviamente se si deve volta per volta andare ad individuare queste aliquote è il classico caso di condotta anti-
sindacale presunta e negata, diciamo se vogliamo dire norma per norma, perché l’organizzazione sindacale dirà : “ hai comandato a lavorare il 30% dei lavoratori, anche ammesso che fosse necessario presidiare una parte degli impianti sarebbe bastato il 15 %”, probabilmente non si scrive in termini percentuali ma in termini di posizioni però ho detto questo per semplificare, sarebbe bastato il 15 %, il datore di lavoro dall’altra parte dice non è così, gli impianti li conosco meglio di voi con i miei ingegneri e dico meno del 30% c’era il rischio di esplosione. A questo punto si va davanti al giudice che ne capisce meno di uno e degli altri per gli impianti e chi lo dovrebbe fare? In 2 giorni dovrebbe capire quante aliquote di personale dovevano stare che ne so vicino ai forni di riscaldo ecc cioè una cosa impensabile diciamo, nomino un ingegnere, una consulenza tecnica ed a questo punto cosa si fa? nelle aziende diciamo più attrezzate sotto il profilo delle garanzie industriali, si determinano le comandate quando non c’è lo scontro in atto, si determinano i servizi sindacali, ci si chiama gli esperti reciproci no?! Delle organizzazioni sindacali; si individuano le posizioni in cui, vabbè se viene proclamato lo sciopero il mese prossimo faccio per dire, quali sono le posizioni che devono essere presidiati e quelli che invece, quali sono le lavorazioni che devono andare avanti e quelli che si possono bloccare senza rischio degli impianti, deciso questo a mente fredda senza momenti di conflittualità con l’oggettività tecnica si individuano le posizioni. Proclamato lo sciopero si sa già che vengono affisse le comandate nelle famose bacheche, quindi il lavoratore esperto sa già che se cade di turno allo sciopero rispetto alla posizione lui è di comandata, a parole scontento e nei fatti è felicissimo perché non è crumiro ma non perde la giornata, gli va benissimo diciamo, non succede niente. A questo punto sappiamo che ci sono le comandate che vengono affisse e vengono consegnate alle organizzazioni sindacali, volta per volta che non le guardano neanche al solo fine di verificare che le comandate siano esattamente quelle che abbiamo convenuto, perché se le mettessi anche uno solo di più cosa farei? Confermerei il diritto di sciopero, e quindi farei una condotta anti-sindacale, questo è il concetto, quindi va bene? Riassumendo visto che sarete anche stanchi, fattispecie aperta senza tipizzazioni salvo quella che vi ho detto dell’art 6 della 146 del 90 e l’art 47 della 428 del 90 quindi in materia di sciopero e in materia di trasferimento d’azienda, per il resto qualsiasi condotta commissiva e omissiva che violi la libertà l’attività sindacale è un diritto di sciopero, chi può agire? Solo le organizzazioni più periferiche delle associazioni sindacali nazionali, non i lavoratori, assolutamente no, assolutamente no l’RSU e l’RSA per dover discutere il tema di pubblico impiego ma uno schema a confonderci le idee, e che tipo di azione si fa? Un ricorso di urgenza, di tutela sommaria al giudice monocratico del luogo in cui è stata compiuta la condotta antisindacale, vi è una sanzione penale prevista nel caso di inottemperanza all’ordine del giudice, che tipo di ordine da il giudice, un decreto in cui ordina al datore di lavoro, cosa ha fatto? Non ha dato l’informazione? Di rimuovere gli effetti dandogli informazioni, con la possibilità di ordinare anche la pubblicazione dell’ordine in organi di stampa in relazione al rilievo che ha avuto sui media la condotta anti-sindacale posta in essere, quindi se di livello regionale di livello regionale e se di livello nazionale di livello nazionale e così via. Ovviamente vi invito a portare per le prossime volte un codice del lavoro perché potrebbe esservi utili arrivederci e grazie.