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riassunto diritto dell'impresa
Tipologia: Appunti
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La repressione della condotta antisindacale
La condotta antisindacale plurioffensiva rileva sia ai sensi dell’art. 28 sia a tutte le altre norme che vietano l’atto illegittimo (art.15) , perché diversi sono i presupposti di utilizzo e gli interessi tutelati).
le obiezioni sono state fondate in vario modo sugli articoli 24, 3 e 39 della costituzione, la corte costituzionale ha respinto queste obiezioni con le stesse decisioni con cui aveva disatteso quelle avanzate contro l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. La scelta del legislatore non limita in nessun modo i diritti individuali e collettivi di libertà sindacale, ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia. La scelta selettiva degli organismi e del livello di rappresentatività è ragionevole perché privilegia “organizzazioni responsabili che abbiano una effettiva rappresentatività e possono operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando l’opportunità di ricorrere all speciale procedura”. una scelta diversa avrebbe favorito la proliferazione dei ricorsi e la corte sostiene che sarebbe stata tale da compromettere l’attività dell’azienda, la produttività e l’azione direttiva dell’imprenditore. Il contrasto con l’art. 24 cost. è stato escluso in quanto l’art.28 non sostituirebbe i mezzi di tutela giudiziaria assicurati ai singoli e alle altre organizzazioni , ma ne introdurrebbe uno nuovo; rilievo che vale solo per il singoli lavoratori. È viceversa dubbio che azioni del genere possano esser esperite da sindacati diversi da quelli indicati nell’art.28, in quanto la giurisprudenza ha escluso che enti collettivi siano legittimati ad agire a tutela di interessi collettivi come quelli in questione.
Il procedimento previsto dall’art.28 ha carattere d’urgenza, fondata su un istruttoria minima, audizione delle parti in interrogatorio libero e assunzioni di sommarie informazioni, da concludersi in tempi brevi, anche se il termine di due giorni è sempre largamente superato. L’azione si presenta con ricorso al Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato. L’ordine del giudice (decreto motivato) che sanziona la condotta antisindacale è immediatamente esecutivo, esso si determina alla stregua dell’obiettivo da realizzare : cessazione del comportamento illegittimo, e rimozione degli effetti lesivi già realizzati. Possibilità che il giudice, valutando illegittimo un comportamento del datore, lo proibisca per il futuro, in modo tale che questa condotta se tenuta in futuro sarebbe direttamente sanzionata in base all’art. 28, e non più in prima istanza con un nuovo ordine del giudice. Però il giudice nel nostro ordinamento non ha il potere di creare norme astratte, non riferite a un caso concreto, del tutto legittimo è invece che l’ordine del giudice si proietti nel futuro qualora riguardi la cessazione di un comportamento illecito già in atto o programmato. Contro il decreto immediatamente esecutivo che decide il ricorso, è ammessa entro 15 gg dalla sua comunicazione, l’opposizione davanti al tribunale che lo ha emanato, il quale provvede con sentenza anch’essa immediatamente esecutiva.
Il datore, per inosservanza dell’ordine del giudice, è sottoposto a una sanzione penale, che è un altro fattore decisivo di effettività della norma, una forma di coazione indiretta. Il reato può ritenersi sussistente solo se il comportamento è effettivamente antisindacale è quindi che il giudice penale possa pronunciare la condanna se valuta corretto, riesaminandolo, il provvedimento del giudice civile.
Il reato non sussisterebbe qualora il decreto del tribunale fosse inesistente per irregolare costituzione del contraddittorio, oppure costituisse una inammissibile condanna in futuro. Nel processo penale di cui si parla, il sindacato può costituirsi come parte civile per ottenere il risarcimento del danno provocato dall’inottemperanza dell’ordine del giudice. CAPITOLO 12 SCIOPERO E SERRATA art. 40 della Costituzione riconosce il diritto allo sciopero “ il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.