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Diritto Sindacale: La Repressione della Condotta Antisindacale, Appunti di Diritto Commerciale

riassunto diritto dell'impresa

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 13/05/2019

camillalucidi
camillalucidi 🇮🇹

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DIRITTO SINDACALE PARZIALE 19/12/18!
CAPITOLO 8 !
La repressione della condotta antisindacale!
-"L’importanza dell’art. 28!
La protezione legislativa della libertà, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero ha la
massima eettività nell’art.28 dello Statuto dei lavoratori, che prevede uno speciale
provvedimento giurisdizionale repressivo nei confronti della condotta antisindacale del datore di
lavoro.!
Condotta antisindacale: ..”tutti quei comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della
libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”!
Ci sono due ipotesi tipiche di condotta antisindacale: la prima relativa all violazione delle clausole
obbligatorie contenute negli accordi sindacali (previsione contenuta nella legge che disciplina lo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, il datore non viola una norma di legge ma appunto una
clausola collettiva in tema di diritti e attività proprie di un sindacato), e la seconda relativa a
mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d’azienda. (si qualifica come
mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi di comunicazione,
informazione ed esame congiunto, previsti nei confronti delle rispettive RSU e RSA.)!
Il procedimento di repressione della condotta antisindacale è applicabile anche ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.!
Il procedimento si svolge davanti al Tibunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, sia
quando il ricorso ha oggetto comportamenti lesivi nei confronti di organizzazioni sindacali sia
quando tratta singole relazioni giuridiche dei dipendenti.!
-"La fattispecie e il soggetto attivo!
Nell’art.28 l’unico soggetto identificato è il SOGGETTO ATTIVO, individuato nel datore di lavoro a
prescindere dal tipo di imprenditore e dal numero di lavoratori dipendenti.!
(LEGITTIMATO PASSIVO è quindi il lavoratore)!
La condotta antisindacale è rilevante anche se posta in essere non direttamente dal datore, ma
anche dai soggetti che secondo l’organizzazione dell’azienda svolgono attività a lui riconducibili e
svolgono una frazione di potere imprenditoriale.!
-"Il comportamento!
Lo Statuto costruisce la fattispecie della condotta antisindacale attraverso il rinvio alla sua
idoneità a ledere i beni protetti: la libertà, l’attività sindacale e il diritto di sciopero.!
È una fattispecie strutturalmente aperta, solo teleologicamente determinata, perché i beni protetti
possono essere lesi nella pratica da comportamenti diversi, non tipizzabili.!
Il termine COMPORTAMENTO è comprensivo sia ti atti giuridici sia di meri comportamenti
materiali, e non si possono escludere neanche i comportamenti omissivi del datore di lavoro
(rifiuto di promuovere..) di solito aancati da comportamenti attivi.!
-"I beni protetti!
Come abbiamo visto sono tre: libertà, attività sindacale e diritto di sciopero.!
Si realizza la fattispecie dell’art.28 sia quando sono violati i diritti sindacali formalmente
riconosciuti nello Statuto, sia quando si violano altri diritti espressione di uno dei tre beni protetti,
contenuti in norme di legge o in clausole di contratti collettivi, sia quando la condotta è diretta
contro uno o più lavoratori purché sia idonea a ledere un bene protetto.!
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DIRITTO SINDACALE PARZIALE 19/12/

CAPITOLO 8

La repressione della condotta antisindacale

  • L’importanza dell’art. 28 La protezione legislativa della libertà, dell’attività sindacale in azienda e del diritto di sciopero ha la massima effettività nell’art.28 dello Statuto dei lavoratori, che prevede uno speciale provvedimento giurisdizionale repressivo nei confronti della condotta antisindacale del datore di lavoro. Condotta antisindacale: ..”tutti quei comportamenti diretti a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero” Ci sono due ipotesi tipiche di condotta antisindacale: la prima relativa all violazione delle clausole obbligatorie contenute negli accordi sindacali (previsione contenuta nella legge che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il datore non viola una norma di legge ma appunto una clausola collettiva in tema di diritti e attività proprie di un sindacato), e la seconda relativa a mancato rispetto degli obblighi procedurali in caso di trasferimento d’azienda. (si qualifica come mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi di comunicazione, informazione ed esame congiunto, previsti nei confronti delle rispettive RSU e RSA.) Il procedimento di repressione della condotta antisindacale è applicabile anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il procedimento si svolge davanti al Tibunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, sia quando il ricorso ha oggetto comportamenti lesivi nei confronti di organizzazioni sindacali sia quando tratta singole relazioni giuridiche dei dipendenti.
  • La fattispecie e il soggetto attivo Nell’art.28 l’unico soggetto identificato è il SOGGETTO ATTIVO, individuato nel datore di lavoro a prescindere dal tipo di imprenditore e dal numero di lavoratori dipendenti. (LEGITTIMATO PASSIVO è quindi il lavoratore) La condotta antisindacale è rilevante anche se posta in essere non direttamente dal datore, ma anche dai soggetti che secondo l’organizzazione dell’azienda svolgono attività a lui riconducibili e svolgono una frazione di potere imprenditoriale.
  • Il comportamento Lo Statuto costruisce la fattispecie della condotta antisindacale attraverso il rinvio alla sua idoneità a ledere i beni protetti: la libertà, l’attività sindacale e il diritto di sciopero. È una fattispecie strutturalmente aperta, solo teleologicamente determinata, perché i beni protetti possono essere lesi nella pratica da comportamenti diversi, non tipizzabili. Il termine COMPORTAMENTO è comprensivo sia ti atti giuridici sia di meri comportamenti materiali, e non si possono escludere neanche i comportamenti omissivi del datore di lavoro (rifiuto di promuovere..) di solito affiancati da comportamenti attivi.
  • I beni protetti Come abbiamo visto sono tre: libertà, attività sindacale e diritto di sciopero. Si realizza la fattispecie dell’art.28 sia quando sono violati i diritti sindacali formalmente riconosciuti nello Statuto, sia quando si violano altri diritti espressione di uno dei tre beni protetti, contenuti in norme di legge o in clausole di contratti collettivi, sia quando la condotta è diretta contro uno o più lavoratori purché sia idonea a ledere un bene protetto.

La condotta antisindacale plurioffensiva rileva sia ai sensi dell’art. 28 sia a tutte le altre norme che vietano l’atto illegittimo (art.15) , perché diversi sono i presupposti di utilizzo e gli interessi tutelati).

  • I limiti della antisindacalità, giuridica e di fatto. Sorge il problema di individuare il limite tra i comportamenti che rientrano nella normale logica del conflitto di interessi tra datore e lavoratore e quali invece siano giuridicamente lesivi dei beni protetti. Non tutti i comportamenti antagonisti nei confronti del sindacato sono dunque antisindacali dal punto di vista giuridico (anche solo legittimo conflitto di interessi e forte resistenza). Saranno illeciti i comportamenti del datore ostativi dell’attività sindacale e di scioperi svolti con modalità riconosciute e altri comportamenti legittimi. Saranno invece esenti da censura quelli motivati da reazioni a comportamenti illeciti e non protetti dei lavoratori (es: forme di lotta illegittime). Questioni controverse: a) Antisindacalità è interesse dell’impresa Si esclude che basti qualsiasi interesse aziendale per giustificare il comportamento del datore di lavoro, nonché a escludere l’applicazione dell’art.28. Devono esistere esigenze tali da giustificare in modo conclusivo il comportamento e quindi da escludere che esso sia diretto a contrastare l’esercizio dei diritti protetti. b) Reazioni allo sciopero L’art.28 protegge il diritto di sciopero ma non entra nel merito dei suoi limiti. Deve essere attuato nell’ambito dei limiti del diritto elaborati dalla giurisprudenza e individuati dal legislatore e dalla contrattazione collettiva, stessa cosa per le modalità. Lo stesso criterio viene anche applicato al cosiddetto CRUMIRAGGIO INDIRETTO, interno, quando il datore di lavoro sostituisce il lavoratori in sciopero con altri lavoratori non scioperanti, spostati nelle mansioni dei primi; considerato legittimo a meno che i lavoratori scioperanti non vengano poi declassati nelle loro mansioni. Nessun dubbio invece sull’insindacabilità del crumiraggio esterno, che è quando il datore sostituisce gli scioperanti con altri lavoratori assunti ad hoc con contratti di lavoro intermittente o a tempo determinato, a fronte degli specifici divieti previsti dall normativa in materia. c) Comportamenti nelle trattative Comportamento del datore nelle trattative contrattuali, in passato il rifiuto a trattare e il comportamento ostruzionistico del datore di lavoro non era considerato antisindacale. Oggi la condotta del datore è reprimibile secondo l’art.28 , qualora un obbligo a trattare si desuma da specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo. La giurisprudenza è sempre stata divisa in merito alla decisione del datore di lavoro di non trattare solo con alcune sigle sindacali, sempre illecito però se ingiustificato. Illecito è anche lo scavalcamento, da parte del lavoratore, delle rappresentanze sindacali, andando a trattare direttamente con il personale o con rappresentanze non sindacali. d) Stipulazione e applicazione generalizzata di accordi separati Caso di valutazione del comportamento datoriale nell’applicazione generalizzata del contratto collettivo stipulato con alcuni sindacati, nel dissenso di altri (separati). È antisindacale la condotta del datore, che sostituiva con effetto per tutti i lavoratori, anche se appartenenti a un sindacato dissenziente, un contratto ancora in vigore con un nuovo contratto separato, solo con alcuni sindacati.

le obiezioni sono state fondate in vario modo sugli articoli 24, 3 e 39 della costituzione, la corte costituzionale ha respinto queste obiezioni con le stesse decisioni con cui aveva disatteso quelle avanzate contro l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. La scelta del legislatore non limita in nessun modo i diritti individuali e collettivi di libertà sindacale, ma attribuisce a soggetti qualificati uno strumento di azione giudiziaria di particolare efficacia. La scelta selettiva degli organismi e del livello di rappresentatività è ragionevole perché privilegia “organizzazioni responsabili che abbiano una effettiva rappresentatività e possono operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando l’opportunità di ricorrere all speciale procedura”. una scelta diversa avrebbe favorito la proliferazione dei ricorsi e la corte sostiene che sarebbe stata tale da compromettere l’attività dell’azienda, la produttività e l’azione direttiva dell’imprenditore. Il contrasto con l’art. 24 cost. è stato escluso in quanto l’art.28 non sostituirebbe i mezzi di tutela giudiziaria assicurati ai singoli e alle altre organizzazioni , ma ne introdurrebbe uno nuovo; rilievo che vale solo per il singoli lavoratori. È viceversa dubbio che azioni del genere possano esser esperite da sindacati diversi da quelli indicati nell’art.28, in quanto la giurisprudenza ha escluso che enti collettivi siano legittimati ad agire a tutela di interessi collettivi come quelli in questione.

- Procedimento

Il procedimento previsto dall’art.28 ha carattere d’urgenza, fondata su un istruttoria minima, audizione delle parti in interrogatorio libero e assunzioni di sommarie informazioni, da concludersi in tempi brevi, anche se il termine di due giorni è sempre largamente superato. L’azione si presenta con ricorso al Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato. L’ordine del giudice (decreto motivato) che sanziona la condotta antisindacale è immediatamente esecutivo, esso si determina alla stregua dell’obiettivo da realizzare : cessazione del comportamento illegittimo, e rimozione degli effetti lesivi già realizzati. Possibilità che il giudice, valutando illegittimo un comportamento del datore, lo proibisca per il futuro, in modo tale che questa condotta se tenuta in futuro sarebbe direttamente sanzionata in base all’art. 28, e non più in prima istanza con un nuovo ordine del giudice. Però il giudice nel nostro ordinamento non ha il potere di creare norme astratte, non riferite a un caso concreto, del tutto legittimo è invece che l’ordine del giudice si proietti nel futuro qualora riguardi la cessazione di un comportamento illecito già in atto o programmato. Contro il decreto immediatamente esecutivo che decide il ricorso, è ammessa entro 15 gg dalla sua comunicazione, l’opposizione davanti al tribunale che lo ha emanato, il quale provvede con sentenza anch’essa immediatamente esecutiva.

- Le sanzioni

Il datore, per inosservanza dell’ordine del giudice, è sottoposto a una sanzione penale, che è un altro fattore decisivo di effettività della norma, una forma di coazione indiretta. Il reato può ritenersi sussistente solo se il comportamento è effettivamente antisindacale è quindi che il giudice penale possa pronunciare la condanna se valuta corretto, riesaminandolo, il provvedimento del giudice civile.

Il reato non sussisterebbe qualora il decreto del tribunale fosse inesistente per irregolare costituzione del contraddittorio, oppure costituisse una inammissibile condanna in futuro. Nel processo penale di cui si parla, il sindacato può costituirsi come parte civile per ottenere il risarcimento del danno provocato dall’inottemperanza dell’ordine del giudice. CAPITOLO 12 SCIOPERO E SERRATA art. 40 della Costituzione riconosce il diritto allo sciopero “ il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.