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Diritto Commerciale: La Società per Azioni (S.p.A.), Appunti di Diritto Commerciale

la spa - la spa

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 27/01/2014

giovannaefefe
giovannaefefe 🇮🇹

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NOZIONE E COSTITUZIONE
La spa rappresenta la tipica figura di società di capitali, caratterizzata dalla presenza di un ingente
capitale conferito e dalla limitazione di responsabilità per i soci, i quali, pertanto, rischiano
esclusivamente nei limiti del proprio conferimento.
La società di capitali hanno personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.
A norma dell’ Art. 2325 “ nella spa, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo
patrimonio” con conseguente limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.
La spa si costituisce solo quando si realizzano 2 adempimenti richiesti dalla legge:
1. Stipulazione dell’atto costitutivo ;
2. Iscrizione della società nel registro delle imprese.
L’ Art. 2329 richiede 3 condizioni nella fattispecie costitutiva della spa:
1. Intera sottoscrizione del capitale;
2. Versamento del 25% dei conferimenti in danaro (o dell’intero ammontare in caso di
costituzione con atto unilaterale). Se i conferimenti sono costituiti da beni in natura o da
crediti, la parte di capitale corrispondente deve essere interamente liberata ed è necessario
depositare una relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale.
3. Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali
per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Il contratto o l’atto unilaterale di società si articola in 2 separati documenti:
L’atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti a dare vita al rapporto sociale;
Lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società.
Le disposizioni dell’uno e dell’altro documento si compongono in un unitario atto giuridico secondo
il quale lo statuto anche se forma oggetto di atto separato si considera parte integrante dell’atto
costitutivo e deve essere a questo allegato.
In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e dello statuto prevalgono le seconde.
Possono aversi 2 tipi di stipulazione dell’atto costitutivo:
Costituzione simultanea: gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e contestualmente
l’atto pubblico davanti al notaio.
Costituzione per pubblica sottoscrizione: avviene al termine e come conclusione di una
complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
A norma dell’Art. 2328 la spa deve costituirsi per atto pubblico, la cui mancanza è causa di nullità
della società.
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NOZIONE E COSTITUZIONE

La spa rappresenta la tipica figura di società di capitali, caratterizzata dalla presenza di un ingente capitale conferito e dalla limitazione di responsabilità per i soci, i quali, pertanto, rischiano esclusivamente nei limiti del proprio conferimento.

La società di capitali hanno personalità giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta.

A norma dell’ Art. 2325 “ nella spa, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio” con conseguente limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito.

La spa si costituisce solo quando si realizzano 2 adempimenti richiesti dalla legge:

  1. Stipulazione dell’atto costitutivo ;
  2. Iscrizione della società nel registro delle imprese.

L’ Art. 2329 richiede 3 condizioni nella fattispecie costitutiva della spa:

  1. Intera sottoscrizione del capitale;
  2. Versamento del 25% dei conferimenti in danaro (o dell’intero ammontare in caso di costituzione con atto unilaterale). Se i conferimenti sono costituiti da beni in natura o da crediti, la parte di capitale corrispondente deve essere interamente liberata ed è necessario depositare una relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale.
  3. Esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.

Il contratto o l’atto unilaterale di società si articola in 2 separati documenti:

 L’atto costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti a dare vita al rapporto sociale;  Lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società.

Le disposizioni dell’uno e dell’altro documento si compongono in un unitario atto giuridico secondo il quale lo statuto anche se forma oggetto di atto separato si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato.

In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e dello statuto prevalgono le seconde.

Possono aversi 2 tipi di stipulazione dell’atto costitutivo:

 Costituzione simultanea: gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e contestualmente l’atto pubblico davanti al notaio.  Costituzione per pubblica sottoscrizione: avviene al termine e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.

A norma dell’Art. 2328 la spa deve costituirsi per atto pubblico, la cui mancanza è causa di nullità della società.

L’iscrizione ne registro delle imprese è l’elemento con cui si completa la fattispecie costitutiva della spa; in seguito a ciò la società viene ad esistenza: l’iscrizione ha quindi efficacia costitutiva perché con essa la società acquista la personalità giuridica. (Art. 2331)

Chi risponde delle obbligazioni compiute dalla società prima dell’iscrizione? Anteriormente alla iscrizione, la società non esiste, neppure come società irregolare o di fatto. Fino all’iscrizione:  La società non può emettere azioni;  Non può compiere operazioni economiche: le obbligazioni eventualmente assunte sono obbligazioni personali di coloro che hanno agito;  Per le operazioni compiute in nome della società prima della iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito, nonchè il socio unico fondatore (spa uni personale) e quelli tra i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.

La nullità della società può essere dichiarata solo nei casi tassativamente elencati dall’Art. 2332:

 Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico.  Illiceità dell’oggetto sociale.  Mancanza nell’atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale.

Effetti della dichiarazione di nullità:

 La dichiarazione ha effetto ex nunc, per cui non pregiudica l’efficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.  La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e tale eliminazione è stata iscritta nel registro delle imprese.  I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.  La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.  Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori o dei liquidatori.

LE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO E IL RECESSO DEI SOCI

L’atto costitutivo può essere modificato, durante la vita della società, attraverso una apposita delibera dell’assemblea straordinaria; lo statuto però può delegare la competenza a deliberare determinate modifiche all’organo amministrativo. (Artt. 2365, 2° co. e 2446, 3° co.)

La delibera di modifica deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 gg a cura del notaio verbalizzante solo da tale momento diventa efficace.

Le prestazioni d’opera o di servizi non possono costituire oggetto di conferimento nelle spa, ma solo oggetto di prestazione accessorie. Se previsto nell’atto costitutivo, possono costituire oggetto di conferimento i beni in natura e crediti. In tal caso però le azioni emesse a fronte di conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate dal momento della sottoscrizione (Art. 2342, 3°co).

LE AZIONI

Tra i diritti del socio, si distinguono diritti patrimoniali (diritto al dividendo, diritto alla ripartizione del residuo attivo, diritto di opzione, diritti di recesso) e diritti amministrativi ( diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere, diritto di esaminare i libri contabili ed il bilancio)

Costituiscono invece obblighi dei soci: l’esecuzione dei conferimenti e le prestazioni accessorie non consistenti in danaro.

Le quote di partecipazione alla società sono rappresentate da azioni: titoli di credito causali nominativi sottoscritti da uno degli amministratori, che rappresentano la misura della partecipazione dei singoli soci alla società.

Le azioni assolvano ad una duplice funzione: una funzione di legittimazione, in quanto chi le possiede può esercitare i diritti di socio; una funzione di trasferimento, poiché con la trasmissione del documento si trasferisce la qualità di socio.

La legge specifica i caratteri essenziali delle azioni.

 Devono essere di eguale valore ( Art. 2348, 1°co.) le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.  Sono indivisibili ( Art. 2347).  Possono essere emesse senza l’indicazione del valore nominale: in tal caso il valore delle azioni sarà determinato con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (Art. 2346 ). Tuttavia, se alle azioni è attribuito un valore nominale, occorre che tale valore si riferisca a tutte le azioni emesse dalla società.  Sono titoli liberamente trasferibili.

LA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

I titoli azionari costituiscono il mezzo per il trasferimento della partecipazione sociale. Per le azioni incorporate in certificati al portatore, il 2° comma dell’Art. 2355 ribadisce la regola valevole per tutti i titoli di credito al portatore, secondo cui per il trasferimento delle stesse è sufficiente la consegna del documento.

Per le azioni nominative vige una disciplina in parte diversa rispetto a quella generale dei titoli di credito.

La situazione non cambia molto se la circolazione avviene con il metodo de transfert, che richiede la cooperazione della società; quest’ultima provvede ad annotare il nome dell’acquirente sul libro dei soci e sul titolo oppure rilascia un nuovo titolo all’acquirente e contestualmente annota il suo nome sul libro dei soci. A seguito di tali operazioni, l’acquirente diventa titolare dei diritti collegati alla partecipazione azionaria.

Sono previste regole speciali se il trasferimento avviene con il metodo della girata, dichiarazione di volontà che contiene l’ordine rivolto al debitore indicato nel titolo di effettuare la prestazione nei confronti di un soggetto.

In tal caso la duplice annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in momenti diversi:

  • Dalle parti, all’atto del trasferimento del titolo;
  • Dalla società, successivamente.

A seguito del trasferimento mediante girata, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continue di girate, oltre a poter ottenere l’annotazione del trasferimento sul libro dei soci, è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali.

SONO PREVISTI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI?

La libera trasferibilità delle azioni può essere limitata dalla stessa legge e ciò avviene:  Nel caso di azioni liberate con conferimenti di beni in natura o di crediti, che non sono trasferibili fino a che non sia stata effettuata la verifica della stima a cura dell’organo amministrativo;  Nel caso di azioni con prestazioni accessorie che non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori; E’ previsto inoltre che non possono essere emesse azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. La libera trasferibilità delle azioni può essere derogata anche in via convenzionale, sia con patti parasociali sia con espressa clausola statuaria. Le clausole limitative statuarie più frequentemente adottate sono:  Le clausole di gradimento : che subordinano l’alienazione delle azioni al possesso, da parte dell’acquirente , di determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte degli organi sociali;  Le clausole di prelazione : che prevedono che il socio, il quale intenda alienare in tutto o in parte le sue azioni, debba offrirle agli altri soci e, solo se costoro non intendono esercitare il diritto, è libero di cederle. Limitazioni al libero trasferimento delle azioni possono risultare da patti parasociali ( cd. Sindacati di blocco) in base ai quali la circolazione delle azioni è limitata o addirittura totalmente impedita.

CAPITALE SOCIALE E RISERVE

Il capitale sociale minimo della spa non può essere inferiore alla somma di 120.000 € (Art. 2327).

Il capitale sociale può essere variato (aumentato o diminuito) solo mediante modificazione dell’atto costitutivo, deliberate dall’assemblea straordinaria ed iscritte nel registro delle imprese.

 L’emissione di obbligazioni deve essere deliberata dagli amministratori.

Conseguenza della emissione:

 La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale se, rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione, il limite previsto per l’emissione delle obbligazioni stesse non risulta rispettato. (Art. 2413)  In caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve per effetto di perdite, la società che ha emesso obbligazioni non può procedere alla distribuzione di utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguali la metà dell’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione. (Art. 2413,co.2)

I possessori di obbligazioni sono tutelati da 2 organi sociali appositamente costituiti:

  • L’assemblea degli obbligazionisti;
  • Il loro rappresentate comune.

Le obbligazioni convertibili in azioni sono figure intermedie fra le obbligazioni e le azioni, in quanto svolgono la funzione di raccogliere denaro presso quanti non si sentirebbero allettati da un puro e semplice investimento obbligazionario e che temono i rischi di un investimento azionario. Differiscono dalle comuni obbligazioni in quanto conferiscono in via alternativa il diritto al rimborso con i relativi interessi del capitale prestato alla società o il diritto di sottoscrivere azioni. L’emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall’assemblea straordinaria, ma lo statuto può delegare l’emissione agli amministratori, fino ad un ammontare determinato e per il periodo max 5 anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese. In ogni caso la delibera di emissione di obbligazioni convertibili non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. (Art. 2420-bis).

GLI ORGANI DELLA SPA

La spa svolge la propria attività a mezzo di organi. Al sistema di amministrazione tradizionale basato su di un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno, la riforma del 2003 ha affiancato un sistema dualistico fondato su di un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza, ed un sistema monistico caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo nominato al suo interno.

L’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo deliberativo interno della società e rappresenta la riunione dei soci.

Si distinguono vari tipi di assemblee:

  • In base alla composizione si distingue tra assemblea generale alla quale intervengono tutti i soci e assemblea speciale ove intervengono solo alcune categorie di azionisti.
  • In base all’oggetto della deliberazione si distingue fra assemblea ordinaria convocata almeno 1 volta all’anno e che delibera sulla gestione della società ed approva il bilancio e assemblea straordinaria che delibera su argomenti particolari: modificazioni dell’atto costitutivo, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.

L’assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione ( Art. 2366). L’ordine di convocazione va pubblicato nella G.U. o in un quotidiano indicato dallo statuto (almeno 15 gg prima) e deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, ossia l’elenco sintetico delle materie da trattare.

Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea ordinaria la legge richiede un determinato quorum, ossia l’intervento di soci che rappresentino determinate quote del capitale sociale.

Chi ha diritto di intervento in assemblea? Alle assemblee possono intervenire solo coloro cui spetta il diritto di voto (Art. 2370). Possono altresì intervenire il creditore pignoratizio, l’usufruttuario e il custode delle azioni sequestrate. A norma dell’Art, 2372 coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un terzo nell’esercizio del voto in assemblea. La rappresentanza deve essere conferito per iscritto inoltre la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un certo numero di soci in rapporto al capitale sociale.

Per l’assemblea ordinaria i quorum variano nel seguente modo:

 I convocazione. Quorum costitutivo: quando è rappresentato almeno ½ del capitale sociale; quorum deliberativo: maggioranza delle azioni con diritto di voto intervenute (magg. Assoluta)  II convocazione: la legge non prescrive un quorum costitutivo, quorum deliberativo: maggioranza delle azioni intervenute.

Quanto all’assemblea straordinaria:

 I convocazione. Non è richiesto un quorum costitutivo, ma si ricava indirettamente dal quorum deliberativo: voto favorevole di più di ½ del capitale sociale.  II convocazione. Quorum costitutivo : quando è rappresentato oltre 1/3 del capitale sociale; quorum deliberativo: voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale per l’approvazione di alcune decisioni particolarmente importanti.

E ‘ annullabile, ex Art. 2373, la delibera apportata con il voto determinante del socio che, per l’oggetto in discussione, è in conflitto di interessi con la società, qualora ne derivi un danno anche solo potenziale alla società.

Essi sono anche solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni da questi ultimi compiuti, qualora il danno avrebbe potuto evitarsi con la loro vigilanza.

Nel sistema dualistico l’organo deputato al controllo sulla gestione è il consiglio di sorveglianza: esso è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 3, che rimangono in carica per un triennio, sono rieleggibili e revocabili dall’assemblea.

Funzione preminente del consiglio di sorveglianza è quella di controllo e vigilanza inoltre ad esso spettta di approvare il bilancio di esercizio e se previsto quello consolidato.

Nel sistema monistico le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, nominato all’intero dello stesso consiglio di amministrazione : è un organo composto da amministratori di cui almeno 1 deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

Ai sensi dell’Art. 2484, lo scioglimento della società di capitali si verifica nei seguenti casi:

 Decorso del termine;  Conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;  Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;  Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale se non si è provveduto alla sua reintegrazione  Deliberazione dell’assemblea;  Incapacità patrimoniale della società di procedere alla liquidazione della quota al socio recedente;  Altre cause previste dall’atto costitutivo.

La deliberazione del consiglio di amministrazione, che accerta il verificarsi di scioglimento o la deliberazione assembleare che decide lo scioglimento, devono essere depositate e iscritte nel registro delle imprese. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ma ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l’assemblea (Art. 2487) per le deliberazioni relative alla liquidazione. L’assemblea deve nominare i liquidatori e fissare i criteri relativi alle modalità di svolgimento della liquidazione ed hanno il potere e il dovere di compiere operazioni di liquidazione solo se urgenti.

LIQUIDAZIONE

Con il verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra nello stato di liquidazione : il suo scopo è quello di pagare il passivo e ripartire tra i soci il residuo attivo.

In questa fase non può ulteriormente esercitarsi l’attività sociale , ma diviene prevalente il diritto dei soci ad ottenere la quota di liquidazione di propria pertinenza.

La nomina dei liquidatori spetta all’assemblea la quale provvede anche alla loro revoca. La funzione dei liquidatori è quella di chiudere i rapporti della società con i terzi, per consentire la ripartizione del patrimonio residuo fra i soci.

A tal fine, l’Art. 2487-bis prevede che gli amministratori uscenti consegnino una situazione dei conti al momento in cui ha effetto lo scioglimento ed un rendiconto di gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato.

Quanto ai poteri dei liquidatori l’Art. 2489 riconosce loro la possibilità di compiere tutti gli atti per la liquidazione della società. L’attività dei liquidatori deve essere diretta a soddisfare i creditori sociali e a tal fine devono utilizzare il denaro presente nelle casse della società e quello realizzato eventualmente dalle vendite di beni sociali. La società potrebbe non avere fondi disponibili sufficienti a tale scopo; in questo caso i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti.

Al termine della liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell’attivo.

La liquidazione si chiude allorquando siano stati definiti i rapporti con i terzi, ed i soci hanno diritto di dividersi tra loro il patrimonio residuo proporzionalmente alle rispettive quote.

La cancellazione rappresenta l’ultimo elemento della fattispecie estintiva della società registrata, con essa viene meno la loro personalità giuridica.

Dopo la cancellazione, i creditori sociali rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (Art. 2495) :

o Contro i soci : fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; o Contro i liquidatori : qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.