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Schema delle SPA di diritto commerciale
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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I caratteri essenziali della s.p.a. • La responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio; • La partecipazione sociale è rappresentata da azioni è liberamente trasferibile. • Lorganizzazione corporativa; • Separazione di proprietà e controllo.
I modelli normativi • S.p.a. di base: c.d. società chiusa • S.p.a. che fa ricorso al mercato del capitale di rischio: c.d. società aperta: • Spa ad azionariato diffuso • Spa quotata.
La disciplina : • Le spa aperte e chiuse sono regolate dal titolo V, Capo V del codice civile.• Le spa quotate sono regolate dal testo unico della finanza (d. lgs.58/98), dal c.c., dai regolamenti della società di gestione del mercato e della Consob.
La costituzione. Contenuto dell’atto costitutivo • Art. 2328: la possibilità di s.p.a. unipersonali • Capitale minimo (50.000 euro: d. l. 91/2014 conv. l. 116/2014): • Differenza tra capitale sottoscritto e versato • Il numero e leventuale valore nominale delle azioni; • Scelta del modello di governance; • Possibilità di contrarre la società a tempo indeterminato.
Le condizioni per la costituzione • Sottoscrizione per intero del capitale sociale • Rispetto delle regole sui conferimenti (denaro: 25%; in natura o crediti: 100%; regole speciali per la s.p.a. unipersonale) • Eventuali autorizzazioni amministrative e condizioni di legge speciali.
Il procedimento di costituzione 1. Stipula dell’atto costitutivo 2. Entro 20 giorni deposito dell’atto da parte del notaio (o degli amministratori, se impossibilitato) presso l’ufficio del registro delle imprese e richiesta di iscrizione 3. Verifica della regolarità formale dell’atto 4. Iscrizione nel registro 5. Acquisto della personalità giuridica.
La s.p.a. unipersonale • E’ consentita la costituzione della spa con atto unilaterale di un unico socio fondatore • Di regola risponde solo la società col proprio patrimonio, salvo: • Inosservanza regole sui conferimenti (costituzione e sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci: art. 2342 c.c.); • Inosservanza regole sulla pubblicità del carattere unipersonale della società.
Nullità della s.p.a. in generale • Prima della iscrizione nel registro delle imprese: c’è solo un contratto, si applica pertanto la disciplina generale sulla nullità dei contratti (art.1418 ss. c.c.) • Dopo l’iscrizione: disciplina speciale (art. 2332).
La nullità della s.p.a. dopo l’iscrizione • Cause di nullità : • Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico • Illiceità delloggetto sociale • Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La nullità della s.p.a. dopo liscrizione : Effetti della dichiarazione di nullità: • La nullità non ha carattere retroattivo, ma costituisce causa di scioglimento della società; • I soci non sono liberati dallobbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti tutti i creditori sociali; • La nullità è sanabile. Caratteristiche dell’azione diretta a fare accertare la nullità: • L’azione è imprescrittibile • Può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
Patti parasociali • I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: • a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; • b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; • c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società. • Non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. •
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. • La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. • In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
I conferimenti in denaro • I conferimenti forniscono alla società il capitale di rischio; • Se nulla è previsto, devono essere fatti in denaro • Versamento immediato presso una banca di almeno il 25% (salve le regole sulla s.p.a. unipersonale).
Conferimenti in natura o di crediti • Obbligo di liberare integralmente le azioni sottoscritte: il socio deve fare acquistare alla società la piena titolarità e disponibilità del bene; • Modalità del conferimento in natura o di crediti; • La revisione della stima; • Acquisto da parte della società di beni o di crediti dei promotori, fondatori, soci e amministratori.
I conferimenti dopera e di servizi • Sono vietati dall’art. 2342, ultimo comma; le ragioni del divieto sono discusse; • È ora possibile emettere strumenti finanziari a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi (art. 2346, comma 6).
Le azioni in generale • Rappresentano la partecipazione sociale; • «La partecipazione sociale è rappresentata da azioni …» art. 2346, comma 1, c.c. • Hanno uguale valore: • Azioni con valore nominale: valore indicato sul titolo; • Azioni prive di valore nominale: quando rileva il valore nominale si fa riferimento al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse • Proporzionalità; • Indivisibilità.
La proporzionalità in particolare • A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento • Tuttavia latto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni • In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.
La partecipazione azionaria • Gli azionisti hanno uguali diritti: • Amministrativi • Patrimoniali • Le categorie speciali di azioni (art. 2351 s.): • Diritti amministrativi: a. prive di diritto di voto, a. con voto limitato a particolari argomenti, con voto subordinato a condizione; • Diritti patrimoniali: a. privilegiate, a. correlate (tracking stocks), a. di godimento. • Lorganizzazione dei possessori di categorie speciali di azioni (rinvio).
La circolazione delle azioni • Titoli nominativi o al portatore; • I limiti alla circolazione delle azioni: • Clausole di prelazione; • Clausole di gradimento (mero); • Art. 2355 - bis • La dematerializzazione volontaria e obbligatoria.
Le operazioni sulle proprie azioni • Lacquisto di azioni proprie: • I limiti allacquisto di azioni proprie; • I casi speciali di acquisto delle azioni proprie; • La disciplina delle azioni proprie nel portafoglio della società;
Le altre regole in materia di azioni • La sottoscrizione reciproca; • Le partecipazioni modificative dell’oggetto sociale; • L’unico azionista.
I nuovi modelli organizzativi in generale • Sistema tradizionale: Trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria • Sistema dualistico: amministrazione e controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione • Sistema monistico: controllo e gestione sono esercitati dal c.d.a. e da un comitato di controllo al suo interno (internal audit committee).
delle imprese, e • Se la nullità dipende da mancanza di convocazione, entro 90 giorni dallapprovazione del bilancio di esercizio • Nelle s.p.a. aperte, la delibere: • Di aumento del capitale non possono essere impugnate una volta iscritta al R. I. lattestazione dellavvenuto aumento; • Di riduzione volontaria e emissione di obbligazioni dopo lesecuzione anche parziale della delibera; • Diritto del socio o del terzo al risarcimento del danno
I sistemi di governance in generale • Modello ordinario: • Organo amministrativo: c.d.a. o amministratore unico; • Organo di controllo: collegio sindacale • Assemblea; • Sistema dualistico (artt. 2409 – octies e ss.): • Consiglio di gestione • Consiglio di sorveglianza; • Assemblea • Sistema Monistico (artt. 2409 – sexiesdecies e ss.): • Consiglio di amministrazione contenente il Comitato per il controllo sulla gestione • Assemblea • In tutti i sistemi il controllo contabile è esercitato da un revisore esterno
Il sistema ordinario (artt. 2380 – bis ss.) • Composizione dellorgano amministrativo: • C. d. a. e organi delegati; • Amministratore unico • Cause di ineleggibilità e decadenza • Nomina e revoca; • I poteri di rappresentanza: • Carattere generale del potere • Inopponibilità ai terzi dei limiti, salva lexceptio doli
Il funzionamento e il conflitto di interessi • La validità delle deliberazioni del consiglio: • Regole di funzionamento • I casi di impugnazione • Il divieto di concorrenza; • Il conflitto di interessi • Obblighi dellamministratore in conflitto; • Conseguenze della violazione delle norme sul conflitto di interessi
La responsabilità degli amministratori • Distinzione tra responsabilità verso la società e responsabilità verso i terzi • Natura: contrattuale o extracontrattuale • La solidarietà: • Presupposti • Eccezioni;
L’azione sociale di responsabilità • Presupposti; • Competenza dellassemblea ordinaria; • Esercizio dellazione sociale da parte dei soci; • Effetti: revoca di diritto dellamministratore se decisa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale • Rinuncia e transazione: limiti
La responsabilità verso i creditori sociali • I presupposti: • Inosservanza dei doveri relativi alla conservazione del patrimonio sociale; • Insufficienza del patrimonio sociale; • Natura della responsabilità: • il concorso nellaltrui inadempimento; • Natura extracontrattuale della responsabilità; • Rinunzia e transazione allazione sociale da parte della società: effetti sullazione dei creditori
Azione individuale del socio o del terzo • Presupposti: • Latto doloso o colposo dellamministratore • Il rapporto con le regole generali in materia di responsabilità da fatto illecito • Natura della responsabilità • La funzione dellart. 2395
Il collegio sindacale (artt. 2397 ss.) • Composizione del collegio; • Ineleggibilità e decadenza; • La revoca dei sindaci: • I presupposti: la giusta causa; • Il procedimento; • Ratio della regola
I doveri del collegio sindacale • Vigila: • Sullosservanza della legge e dello statuto; • Sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare • Sulladeguatezza dellassetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento • Esercita il controllo contabile: le società che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato possono infatti affidare il controllo contabile al collegio sindacale • Altri doveri indicati dalla legge (es. atti omessi dagli amministratori)
I poteri del collegio sindacale • Poteri individuali e collegiali; • Possibilità di utilizzo di ausiliari • Atti di ispezione e controllo; • Richiesta di notizie agli amministratori • La responsabilità: rinvio
La revisione legale • Revisore legale dei conti o società di revisione legale, • È salva la possibilità di affidare il compito al collegio sindacale, se si tratta di società non obbligate a redigere il bilancio consolidato: in questo caso però i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro
A) Le modifiche dello statuto : a) il recesso • Il procedimento di modifica: • Competenza; • Pubblicità • Il diritto di recesso (art. 2437 ss.): • Il recesso spetta ai soci che non concorrono alle seguenti delibere; • casi di
recesso non derogabili: • tradizionali: modifica oggetto, trasferimento sede sociale allestero; trasformazione;
B) Le modifiche del capitale sociale • Laumento del capitale sociale: • A pagamento: • presupposti • Diritto di opzione • Gratuito: • Presupposti; • modalità La riduzione del capitale sociale : • Volontaria: • Presupposti • Procedimento: il diritto di opposizione dei creditori • Per perdite: • In generale; • La riduzione sotto il minimo legale
Costituzione • Atto costitutivo (atto pubblico): art. 2463: • S.r.l. unipersonale • capitale minimo 10.000 euro;
Artt. 2462 ss. • per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio • le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni • nuovo modello di organizzazione della piccola impresa, ma non solo
Società semplificata a responsabilità limitata Art. 2463-bis • La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche. • L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare: • … 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo; • Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili • La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. • Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili
I conferimenti • Tutti gli elementi dellattivo suscettibili di valutazione economica • Versamento conferimenti in danaro: • Almeno il 25% e lintero sovrapprezzo, oppure • Polizza di assicurazione o fideiussione bancaria per lintero ammontare • Conferimento beni in natura e crediti: • integrale liberazione: norme s.p.a.
Conferimento dopera o di servizi : • Polizza di assicurazione o fideiussione bancaria che garantisca lintero valore assegnato a tale conferimento; • Se previsto dallatto costitutivo, la polizza e la fideiussione possono essere sostituite da un versamento a titolo di cauzione da parte del socio
I finanziamenti dei soci • Sono finanziamenti effettuati dai soci: • Per aggiustare lo squilibrio tra patrimonio netto e indebitamento; • Quali sostituti dei conferimenti; • Il loro rimborso è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori sociali
controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; • c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. • Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
Le decisioni dei soci • Decisioni dei soci e delibere assembleari • Le competenze dei soci in generale: • Materie indicate dallo statuto; argomenti indicati dagli amministratori; argomenti indicati dai soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale • Le materie riservate: • Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; • Nomina di amministratori, sindaci e revisore; • Modifiche statutarie; • Sostanziale modifica delloggetto sociale o dei diritti dei soci.
Le regole procedurali • Lo statuto può prevedere: • Consultazione scritta, oppure; • Il consenso espresso per iscritto • Nei seguenti casi: • lo statuto non regola la procedura; • modifiche statutarie e sostanziale modifica delloggetto e dei diritti dei soci; • riduzione del capitale per perdite; • richiesta di uno o più amministratori • Richiesta dei soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale • I soci decidono mediante una delibera assembleare (art. 2479 – bis) Tutti i soci partecipano alla decisione e votano in proporzione alla loro partecipazione; • La decisione dei soci è adottata con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale
L assemblea • Lo statuto ne regola il funzionamento; • Regole suppletive: • Convocazione tramite raccomandata; • Quorum costitutivi e deliberativi • Assemblea totalitaria • Delibere che devono essere adottate dallassemblea: • Modifiche dellatto costitutivo
L invalidità delle decisioni dei soci • Soggetti legittimati a impugnare: • Amministratori e collegio sindacale
Emissione di titoli di debito • È consentita la raccolta di finanziamenti alternativa in forme alternative al capitale di rischio e allindebitamento bancario • Le modalità di emissione sono decise dallo statuto (es. competenza a emettere i titoli); • I titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale; • Se i titoli vengono messi in circolazione, chi li trasferisce ne risponde in solido con la società se lacquirente non è un investitore professionale o un socio
Regole generali Cooperative a mutualità prevalente • Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico • Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento • Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: • svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; • si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci; • Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci
Criteri per la definizione della prevalenza • Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri: • i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; • il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro; • il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite • Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti
Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente • Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: • il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; • il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; • lobbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dellintero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Denominazione sociale • La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa; • L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico; • Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente
Responsabilità Norme applicabili • Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio • Alle società cooperative, per quanto non specificamente previsto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni, tuttavia: • L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative • con un numero di soci cooperatori inferiore a venti, ovvero • con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro
Atto costitutivo • Atto pubblico • L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi • In particolare, determina: • I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; • le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci; • le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni • I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie
Numero dei soci • Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove • Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata • Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione
Deposito ed iscrizione dellatto costitutivo • Il deposito e liscrizione della cooperativa nel registro delle imprese sono regolati dalle norme sulle s.p.a. • Gli effetti delliscrizione e la nullità della società sono regolati dalle norme sulle s.p.a.
Variabilità del capitale • Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito • Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo. • La società può comunque deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti: • L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
Quote e azioni • Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro • Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma • Questi limiti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies (particolari modalità di distribuzione degli utili e del ristorno), e
più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.
Organo di controllo • La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Diritti di controllo dei soci • Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
Riserve legali, statutarie e volontarie • Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. • Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. • L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545- quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.
Ristorni • L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Gruppo cooperativo paritetico • Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare: •
Trasformazione -> Continuità dei rapporti giuridici Limiti alla trasformazione • Continuità dei rapporti giuridici • Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.). • Limiti alla trasformazione. • Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa (art. 2499 c.c.).
Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione (art. 2500 c.c.) • La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato. • L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione. • La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.
Trasformazione di società di persone (art. 2500-ter c.c.) • Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; • in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso. • Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata,
dell'articolo 2465. • Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, • nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo.
Responsabilità dei soci. Art. 2500-quinquies. • La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. • Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trasformazione di società di capitali. Art. 2500-sexies. • Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. • È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. • Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. … • Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni. • I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
Trasformazione eterogenea da società di capitali. Art. 2500-septies. • Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
Trasformazione eterogenea in società di capitali. Art. 2500-octies. • I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei capi V, VI e VII del presente titolo.
Fusione -> Forme di fusione. Art. 2501 c.c.. • La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre. • La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Progetto di fusione. Art. 2501-ter c.c.. • L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: • 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; …. • 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro • Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione…
Situazione patrimoniale Art. 2501-quater c.c.. • L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet di questa.
Relazione dell'organo amministrativo Art. 2501-quinquies c.c. • L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. • La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. • Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
Relazione degli esperti Art. 2501-sexies c.c. • Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: • a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di
possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. • Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.
Pubblicità (art. 2497-bis) • La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. • È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. • Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. • La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. • Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
Motivazione delle decisioni (art. 2497-ter) • Le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. • Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
Diritto di recesso (art. 2497-quater) • Il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere: • a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; • b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; • c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto. • Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quinquies) • Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467.
Presunzioni (art. 2497-sexies) • Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359.
Coordinamento fra società (art. 2497-septies) • Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro statuti.
Cause di scioglimento (art. 2484) • Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: • 1) per il decorso del termine; • 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non
deliberi le opportune modifiche statutarie; • 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; • 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; • 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; • 6) per deliberazione dell'assemblea; • 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. • La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Cause di scioglimento (art. 2484) • Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione. • Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Obblighi degli amministratori (art. 2485) • Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. • Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. • Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
Poteri degli amministratori (art. 2486) • Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. • Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione (art. 2487) • Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su: • a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; • b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; • c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste. • L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma. • I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti (art. 2487-bis) • La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese. • Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. • Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello
Approvazione tacita del bilancio (art. 2493) • Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci. • Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.
Deposito delle somme non riscosse (art. 2494) • Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.
Cancellazione della società (art. 2495) • Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. • Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. • La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
Deposito dei libri sociali (art. 2496) • Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.