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Dispense Laboratorio stalking
Tipologia: Dispense
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U N I V E R S I TÀ S U O R O R S O L A B E N I N C A S A I I S E M E S T R E D O C E N T E : M A R I A L A U R A C U N Z I O
Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.
Catalli e Milone individuano i comportamenti più frequenti che si presentano spesso in modalità mista: Lettere e fiori 60% Telefonate 78% Pedinamento 75%
Sorveglianza sotto casa 35%
Danno alla proprietà 35 %
Visita sul luogo di lavoro 40% Appostamenti vari 40%
L’AICP ( Associazione italiana psicologia criminologia) pubblica sul sito www.stalking.it i seguenti dati: il 21% della popolazione risulta vittima di stalking, tra questi l’86% di donne e il 14% di uomini. Il 66% di età compresa tra i 18 e i 25 anni; tra i persecutori il 20% sono donne e l’0% sono uomini.
Dalla lettura di questa nuova disposizione normativa, si può osservare come si è cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, fino ad oggi, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie (art. 660). Fattispecie, queste, che si sono dimostrate spesso inidonee a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di gravità maggiore, sia per la reiterazione degli atti persecutori, sia per la loro incidenza negativa sulla sfera privata e familiare della vittima. Le vittime sono soprattutto donne e, le molestie sono opera di ex mariti, ed ex conviventi ed ex fidanzati. Per la sussistenza del reato è necessaria, in primo luogo, la reiterazione della condotta criminosa, rappresentata da minacce e/o molestie. Secondo l’ormai consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per minaccia si intende la prospettazione di un male futuro e prossimo, per molestia, ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un individuo
Circostanze aggravanti e innovazioni in termini di sicurezza introdotte dalla legge del 2013 n. 1079 (legge sul femminicidio): la relazione affettiva è il nuovo parametro in base a cui trarre aggravanti e misure di protezione, rilevando sotto il profilo penale la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o da vincolo matrimoniale ; la querela (ossia la denuncia dei fatti) nel reato di stalking diventa irrevocabile se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi. Resta, invece, revocabile negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria al fine di garantire la libera determinazione della vittima; in caso di percosse o lesioni, il questore può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante;
Se negli USA il movimento di opinione pubblica che ha portato ad una legislazione sullo stalking è stato prodotto dalle molestie ai danni di donne famose (il ferimento di Teresa Saldana nel 1982 e l’uccisione di Rebecca Shaeffer nel 1989), in Italia il caso che ha scosso l’opinione pubblica e accelerato l’iter legislativo è stato quello di Luca Delfino e delle sue due donne scomparse. La prima Lucina Biggi, 36 anni, morta nel 2006 sgozzata da un coccio di bottiglia, la seconda Maria Antonietta Multari, 33 anni, accoltellata nel 2007.
Ma che cos’è lo Stalking? Lo stalking è una relazione patologica in cui un individuo (lo stalker) mette in atto un comportamento assillante, intrusivo e indesiderato di approccio, intimidazione, controllo, verso una persona (la vittima) nella quale si genera una condizione di paura tale da comprometterne la salute psichica, fisica e sociale. I ripetuti e morbosi comportamenti d’intrusione relazionale nella vita della vittima (nella maggior parte dei casi di sesso femminile) attraverso pedinamenti, appostamenti, telefonate indesiderate, invio di lettere, e-mail, sms, o minacce scritte, verbali e fisiche, sono finalizzati a soddisfare una specifica motivazione, più o meno latente, dello stalker: ovvero quella di esercitare il potere e il controllo sulla vittima.
. “Lo stalking , in senso generale, è una situazione in cui un individuo impone a un altro intrusioni indesiderate che inducono paura, sotto forma di comunicazioni o approcci” (Mullen, Pathé e Purcell, 2000, p.3). I media hanno avuto un’influenza ampiamente riconosciuta nel coniare questo termine. “La molestia ossessiva nei confronti di un altro è un tema standard nella narrativa popolare americana; molti film, romanzi canzoni popolari sono centrati sull’amore ossessivi (Lowney e Best, 1995, p.50). Non sorprende che il linguaggio culturale colloquiale abbia attribuito questo significato al termine ‘stalking’: nel 1975 uno stupratore si era autoattribuito questa etichetta:” Era diventata una cosa eccitante da fare, non solo l’atto in se stesso, ma lo stalking, il pedinamento, l’intensificazione graduale” (Footlick, Howard, Camper, Sciolino e Smith, 1975, p. 79).
I media possono giocare un ruolo molto attivo nella concezione sociale dei crimini. I media tendono ad essere attirati dalle storie criminali maggiormente devianti, tra le quali i casi di stalking che coinvolgono serial killer e personaggi famosi costituiscono dei buoni candidati. Bisogna anche rilevare che le inchieste dei media, dalla fine degli anni ’80 alla fine degli anni ’90, mostrano una crescente intolleranza da parte del pubblico verso la violenza domestica. Potrebbe darsi che la preoccupazione pubblica per lo stalking abbia dovuto attraversare un periodo di gestazione, durante il quale i media hanno coltivato l’immagine di questa condotta nella psiche pubblica.
La prima criminalizzazione dello stalking è avvenuta in California nel 1990. Per molti versi la legislazione è stata significativamente motivata da due insiemi di eventi: diverse donne nell’orange county, in California, erano state assassinate dai loro partner conviventi nonostante fossero in vigore ordinanze di protezione, e l’attrice televisiva Rebecca Schaeffer, era stata assassinata da un fan ossessivo. Tra il 1990 e il 2000, tutti e 50 gli stati Uniti, il governo federale, il Canada l’Australia la Gran Bretagna l’Irlanda e molti altri paesi europei hanno approvato leggi sullo stalking o sulle molestie criminali.
Questa velocità suggerisce:
CHE LO STALKING AVEVA TOCCATO UNA CORDA SENSIBILE NELLA PSICHE DELL’UOMO CHE LA LEGISLAZIONE ESISTENTE ( AD ESEMPIO CONTRO LE MOLESTIE, LE MINACCE TERRORISTICHE) NON ERA SUFFICIENTE A GESTIRE IL FENOMENO
In secondo luogo viene utilizzato qualche meccanismo di contestualizzazione o inquadramento per caratterizzare questi comportamento come indesiderati, minacciosi e/o ripetitivi. Questa lista di definizioni operative, per molti aspetti, non stabilisce effettivamente una singola definizione (Finch,2001) ; ovvero una vittima è qualcuno che ha ricevuto chiamate e bigliettini indesiderati, mentre un’altra è qualcuno che ha ricevuto minacce indesiderate ed è stato pedinato.
Le ricerche indicano che gli uomini e le donne tendono a differire nella loro percezione dello stalking: le donne tendono a essere significativamente più preoccupate e a sentirsi più minacciate. In uno studio basato su uno csenario immagiario, Hills e Taplin (1998) hanno scoperto che le donne erano più spaventate degli uomini da un quadro di stalking, mentre gli uomini si sentivano lusingati o indifferenti più spesso delle donne. Ne consegue che gli uomini possono spesso non essere coscienti del loro essere vittime.