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Tesina riassuntiva sullo stalking.
Tipologia: Tesine universitarie
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Quello dello stalking, definito oggi come una forma di aggressione psicologica e fisica finalizzata “ a sopraffare la volontà della vittima, a sfinire il morale e la capacità di resistenza attraverso uno stillicidio pressoché incessante, svolto in un unico contesto di un crescendo persecutorio ”, è, in realtà, un comportamento di antica matrice, che, soltanto in tempi relativamente recenti, è stato classificato come crimine. A regolamentare il reato di stalking è il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, recante il titolo di “ misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” , mediante l'introduzione, nel Codice Penale, dell'articolo 612 bis: “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 , secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ” Le definizioni del fenomeno di stalking appaiono tutt'altro che univoche. Secondo Tjaden e Thoennes, lo stalking si configura come una condotta antisociale, caratterizzata da agiti molesti, minacciosi o lesivi, da parte di un individuo nei confronti di una o più persone, i quali includono pedinamenti della vittima, telefonate assillanti, messaggi continui ed eventuali atti vandalici. J. Reid Meloy, definisce, invece, il comportamento come erotomania non delirante, cioè un disturbo del corteggiamento caratterizzato da un intenso attaccamento verso una persona, che si dispiega soprattutto attraverso collera, invidia o gelosia, e che si manifesta conseguentemente alla fine di un rapporto o a un rifiuto. Secondo Kienlein, si tratta, invece, di una patologia dell’attaccamento: il soggetto agente, vittima, durante la sua infanzia, di maltrattamenti o dell’abbandono di un genitore, ed incapace di fronteggiare efficacemente la perdita subita, perseguita la vittima per alleviare l’angoscia, riempire un vuoto nella sua vita, sfogare la propria collera o vendicarsi della persona ritenuta colpevole dell’accaduto. Mullen, Pathè e Purcell forniscono, invece, una definizione operativa dello stalking, secondo cui l’attività persecutoria è costituita da ripetuti (per almeno dieci volte) e perduranti (nello spazio di tempo di almeno quattro settimane) nonché sgraditi tentativi di avvicinarsi e comunicare con la vittima, al punto tale da suscitare timore per la propria incolumità. Ciò che accomuna tutte le diverse prospettive è il perenne stato di angoscia e paura per la propria incolumità, che colpisce le vittime, tanto da indurre questi individui a snaturare le proprie consuetudini di vita. La percezione soggettiva del concetto di intrusione, da parte di chi subisce determinati comportamenti, rende l'individuazione della condotta illecita un processo piuttosto complicato: il
confine fra corteggiamento legittimo e stalking appare, infatti, molto labile. È possibile individuare tre categorie di comportamenti solitamente coinvolti in tale fenomeno:
cyberstalking. Gli strumenti informatici consentono di velocizzare determinate operazioni: lo stalker può, infatti, arrivare a spedire e-mail in quantità e dimensioni tali da bloccare la casella di posta del destinatario; può dar vita ad un'attività ossessiva di delegittimazione della vittima sul web, mediante attacchi personali o diffusione di false informazioni, o denigrare la stessa attraverso false immagini a carattere pornografico o finti messaggi. Il cyberstalking può comprendere anche forme di sorveglianza nascosta: attraverso l'invio, in allegato ad una e-mail, di un software specifico, si può arrivare ad ottenere informazioni circa l'indirizzo, il numero di telefono o altre informazioni private della vittima, che possono trasferire la minaccia dalla realtà virtuale a quella fisica. Lo strumento informatico, da un lato può portare l'agente a sottovalutare i possibili danni psicologici e la sofferenza inflitta, dall'altro protegge la sua identità, grazie all'utilizzo di nomi falsi e dell'anonimato online, che rendono pressochè impossibile localizzare la fonte delle molestie virtuali.
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