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LE BANCHE DATI, Appunti di Informatica Giuridica

capitolo sulle banche dati

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 27/02/2013

thejackass
thejackass 🇮🇹

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LE BANCHE DATI
Le banche dati è un insieme di informazioni che un’applicazione informatica (software), consente
di suddividere e catalogare in vario modo infinite possibilità di ricerca, classificazione, modifica e
cancellazione. Le banche dati per quanto riguarda la tutela della privacy, sono state definite come
raccolta di dati personali, relativi ad individui identificati o identificabili. Il tentativo di introdurre
una disciplina severa, è stato realizzando il trattamento informatico al trattamento non
informatico e quindi le banche dati informatiche a quelle non informatiche. Nella disciplina
comunitaria i dati raccolti sono tutelabili in base al diritto d’autore, in quanto il soggetto che le ha
costituite, ha il diritto di vietare operazioni di estrazione, di ripiego della totalità, o di una parte del
contenuto della stessa. Quindi le banche dati non sono altro che una mera raccolta di dati (“dati”,
cioè elemento di qualsiasi genere o natura, espresso attraverso una modalità espressiva, quale
simboli, segni, figure), quindi i dati sono informazioni di qualsiasi genere o natura. La banca dati è
un bene giuridico autonomo dai dati che essa contiene, non è configurabile ed è oggetto di diritti
di sfruttamento e di disposizione indipendenti, dalla proprietà di dati in essa raccolti. Chiunque
possa ideare, costituire o realizzare banche dati, potrebbe decidere di goderne a suo beneficio in
regime di segreto (ammettere alla consultazione, solo gli interessati disposti a pagare un
corrispettivo, in cambio di chiavi di accesso). Il godimento del regime di segreto ha una durata
temporanea ed illimitata. L’accesso alle banche dati, presuppone un rapporto contrattuale a titolo
gratuito o a titolo oneroso. I contratti relativi alle banche dati, oltre a quelli che riguardano
l’accesso, ci sono anche quelli che prendono il nome di outsourching (contratti finalizzati ad
affidare ciascuna attività a imprese specializzate). Certamente sono i contratti di accesso alle
banche dati a presentare il maggior interesse, in quanto vengono ricondotti alle forme di contratti
tipici, in cui gli operatori reagiscono, predisponendo regolamenti analitici. Di norma si parla di
contratti aventi ad oggetto il software: questi contratti vengono chiamati “licenza d’uso”. Il
termine licenza sta ad indicare quei contratti che producono effetto traslativo della proprietà, non
sono trasferibili o cedibili, con divieto di sub-licenza. Poi ci sono le banche dati “esaustive” (che
tendono ad essere di maggiore semplicità, sul piano strutturale, ed a esaurirsi nella consegna di
una res, ovvero nell’accesso di una rete che consente di eseguire download da un lato e nel
pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione dall’altro. Sia nell’uno che nell’altro caso, il
contratto ha come oggetto un bene immateriale. In modo diverso riguarda le banche date
dinamiche: in questo caso l’acquirente ha la possibilità di accesso ma viene in estasi il rapporto
continuativo che s’instaura tra le parti, in cui le banche dati vengono continuamente aggiornate.
Quindi per questa ragione la banca dati dinamica, viene resa disponibile in rete, attraverso
l’identificazione dell’utente, mediante l’userid e la password. Ciò implica che l’acquirente non
possa accedere al servizio e goderne senza l’applicazione del titolare della banca dati. Per questa
ragione il primo contratto, tende a trovare un’esecuzione istantanea, mentre il secondo instaura
un rapporto di durata e prevede un clausola di tacito rinnovo, con facoltà di accesso dell’utente
entro un determinato termine.

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LE BANCHE DATI

Le banche dati è un insieme di informazioni che un’applicazione informatica ( software ), consente di suddividere e catalogare in vario modo infinite possibilità di ricerca, classificazione, modifica e cancellazione. Le banche dati per quanto riguarda la tutela della privacy, sono state definite come raccolta di dati personali, relativi ad individui identificati o identificabili. Il tentativo di introdurre una disciplina severa, è stato realizzando il trattamento informatico al trattamento non informatico e quindi le banche dati informatiche a quelle non informatiche. Nella disciplina comunitaria i dati raccolti sono tutelabili in base al diritto d’autore , in quanto il soggetto che le ha costituite, ha il diritto di vietare operazioni di estrazione, di ripiego della totalità, o di una parte del contenuto della stessa. Quindi le banche dati non sono altro che una mera raccolta di dati (“dati”, cioè elemento di qualsiasi genere o natura, espresso attraverso una modalità espressiva, quale simboli, segni, figure), quindi i dati sono informazioni di qualsiasi genere o natura. La banca dati è un bene giuridico autonomo dai dati che essa contiene, non è configurabile ed è oggetto di diritti di sfruttamento e di disposizione indipendenti , dalla proprietà di dati in essa raccolti. Chiunque possa ideare, costituire o realizzare banche dati, potrebbe decidere di goderne a suo beneficio in regime di segreto (ammettere alla consultazione, solo gli interessati disposti a pagare un corrispettivo, in cambio di chiavi di accesso). Il godimento del regime di segreto ha una durata temporanea ed illimitata. L’accesso alle banche dati, presuppone un rapporto contrattuale a titolo gratuito o a titolo oneroso. I contratti relativi alle banche dati, oltre a quelli che riguardano l’accesso, ci sono anche quelli che prendono il nome di outsourching (contratti finalizzati ad affidare ciascuna attività a imprese specializzate). Certamente sono i contratti di accesso alle banche dati a presentare il maggior interesse, in quanto vengono ricondotti alle forme di contratti tipici, in cui gli operatori reagiscono, predisponendo regolamenti analitici. Di norma si parla di contratti aventi ad oggetto il software : questi contratti vengono chiamati “licenza d’uso”. Il termine licenza sta ad indicare quei contratti che producono effetto traslativo della proprietà, non sono trasferibili o cedibili, con divieto di sub-licenza. Poi ci sono le banche dati “esaustive” (che tendono ad essere di maggiore semplicità, sul piano strutturale, ed a esaurirsi nella consegna di una res , ovvero nell’accesso di una rete che consente di eseguire download da un lato e nel pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione dall’altro. Sia nell’uno che nell’altro caso, il contratto ha come oggetto un bene immateriale. In modo diverso riguarda le banche date dinamiche: in questo caso l’acquirente ha la possibilità di accesso ma viene in estasi il rapporto continuativo che s’instaura tra le parti, in cui le banche dati vengono continuamente aggiornate. Quindi per questa ragione la banca dati dinamica, viene resa disponibile in rete, attraverso l’identificazione dell’utente, mediante l’userid e la password. Ciò implica che l’acquirente non possa accedere al servizio e goderne senza l’applicazione del titolare della banca dati. Per questa ragione il primo contratto, tende a trovare un’esecuzione istantanea, mentre il secondo instaura un rapporto di durata e prevede un clausola di tacito rinnovo, con facoltà di accesso dell’utente entro un determinato termine.