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banche dati riassunto, Appunti di Diritto Industriale

riassunto banche dati, appunti

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 03/10/2018

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rossella-cennamo 🇮🇹

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TUTELA DELLE BANCHE DATI
Opera utile in che senso? È l’opera utile per eccellenza nel mercato delle informazioni, noi sperimentiamo
tutti i giorni in qualunque attività che compiamo. Quanto più ci muoviamo in un mondo globalizzato è
necessario acquisire informazioni in tempi minimi e quindi come soddisfare questa esigenza? attraverso
banche dati. Senza le banche dati molte delle cose che facciamo non le potremmo fare. Tutte le volte che c’è
un’opera facilmente copiabile si pone il problema di proteggerla e ancora una volta questo problema trova
risposta nella proprietà intellettuale. Le banche dati vista la loro importanza si è pensato al diritto d’autore
per proteggerle. Abbiamo un quadro normativo che si articola su vari livelli, internazionale, UE e diritto
interno. Noi ci baseremo sulle norme della legge sul diritto d’autore che comunque contengono i principi
fissati anche dalla direttiva dell’unione e dagli accordi internazionali.
ASPETTI NORMATIVI:
Artt. 1.2, 2 n. 9, 12-bis, 64-quinquies, 64-sexies, 102-bis e 102-ter l.d.a.
Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996
Art. 10.2 Accordo TRIPs
Art. 5 WIPO Copyright Treaty
V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna
OGGETTO DELLA PROTEZIONE
Nozione di banca dati: “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n.
9, l.d.a.; art. 1.2 Direttiva).
Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es.: opere letterarie, artistiche o musicali; testi;
immagini; numeri; fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva); non occorre che si tratti di elementi in sé
creativi e protetti con il diritto d’autore.
RACCOLTA vuol dire un insieme di opere letterarie, artistiche o musicali, dati, elementi. Non è necessario
che i singoli elementi sono in sé creativi e protetti con il diritto d’autore.
INDIPENDENTI vuol dire che il singolo elemento può essere separato dagli altri senza che il loro valore
venga perso o intaccato. Se io prendo un dato da una banca dati, quel dato deve essere indipendente.
ESEMPIO: Elenco degli abbonati al telefono di una certa città, io ho bisogno di sapere che numero di
telefono ha il tizio X, consulto la banca dati ed estrapolo un dato dall’insieme. Il valore informativo di
questo dato è intatto, anche se l’ho estrapolato dall’insieme non è stato snaturato. Contro esempio se io di
un’opera cinematografica o di una canzone composta da parole e musica, estraggo solo la musica c’è
un’alterazione. Per aversi una banca dati gli elementi devono esser indipendenti, un dato che mantiene il suo
valore al 100% anche se è estratto.
Elementi indipendenti: “elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto
informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato” (Corte
Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing, punto 29). Non rientrano perciò
nella nozione di banca dati le opere audiovisive o cinematografiche, formate da elementi che non sono tra
loro indipendenti.
Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili: “questa condizione
comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale
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TUTELA DELLE BANCHE DATI

Opera utile in che senso? È l’opera utile per eccellenza nel mercato delle informazioni, noi sperimentiamo tutti i giorni in qualunque attività che compiamo. Quanto più ci muoviamo in un mondo globalizzato è necessario acquisire informazioni in tempi minimi e quindi come soddisfare questa esigenza? attraverso banche dati. Senza le banche dati molte delle cose che facciamo non le potremmo fare. Tutte le volte che c’è un’opera facilmente copiabile si pone il problema di proteggerla e ancora una volta questo problema trova risposta nella proprietà intellettuale. Le banche dati vista la loro importanza si è pensato al diritto d’autore per proteggerle. Abbiamo un quadro normativo che si articola su vari livelli, internazionale, UE e diritto interno. Noi ci baseremo sulle norme della legge sul diritto d’autore che comunque contengono i principi fissati anche dalla direttiva dell’unione e dagli accordi internazionali.

ASPETTI NORMATIVI:

  • Artt. 1.2, 2 n. 9, 12- bis , 64- quinquies, 64- sexies , 102- bis e 102- ter l.d.a.
  • (^) Direttiva CE n. 96/9 dell’11 marzo 1996
  • Art. 10.2 Accordo TRIPs
  • Art. 5 WIPO Copyright Treaty
  • V. anche art. 2.5 Convenzione di Berna

OGGETTO DELLA PROTEZIONE

Nozione di banca dati: “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 1.2 Direttiva).

Raccolta (o “compilazione”) di elementi di ogni tipo (es.: opere letterarie, artistiche o musicali; testi; immagini; numeri; fatti e dati – v. considerando 17 Direttiva); non occorre che si tratti di elementi in sé creativi e protetti con il diritto d’autore.

RACCOLTA vuol dire un insieme di opere letterarie, artistiche o musicali, dati, elementi. Non è necessario che i singoli elementi sono in sé creativi e protetti con il diritto d’autore.

INDIPENDENTI vuol dire che il singolo elemento può essere separato dagli altri senza che il loro valore venga perso o intaccato. Se io prendo un dato da una banca dati, quel dato deve essere indipendente. ESEMPIO: Elenco degli abbonati al telefono di una certa città, io ho bisogno di sapere che numero di telefono ha il tizio X, consulto la banca dati ed estrapolo un dato dall’insieme. Il valore informativo di questo dato è intatto, anche se l’ho estrapolato dall’insieme non è stato snaturato. Contro esempio se io di un’opera cinematografica o di una canzone composta da parole e musica, estraggo solo la musica c’è un’alterazione. Per aversi una banca dati gli elementi devono esser indipendenti, un dato che mantiene il suo valore al 100% anche se è estratto.

Elementi indipendenti: “elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere per questo intaccato” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing , punto 29). Non rientrano perciò nella nozione di banca dati le opere audiovisive o cinematografiche, formate da elementi che non sono tra loro indipendenti.

Elementi disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili: “questa condizione comporta che la raccolta figuri su un supporto fisso, di qualsiasi natura, e contenga un mezzo tecnico quale

un processo di tipo elettronico, elettromagnetico o elettroottico ... o un altro mezzo, quale un sommario, un indice delle materie, un piano o un metodo di classificazione particolare, che consente la localizzazione di ogni elemento indipendente contenuto nel suo ambito”. Perciò questa condizione “permette di distinguere la banca di dati ai sensi della direttiva, caratterizzata da un mezzo che consente di ritrovare nel suo ambito ciascuno dei suoi elementi costitutivi, da un insieme di elementi che fornisce informazioni ma che è privo di qualsiasi mezzo di elaborazione dei singoli elementi che lo compongono” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing , punti 30-31).

I dati devono essere disposti in modo ordinato, ci deve essere un criterio di disposizione dei dati. Una banca dati è proteggibile solo se chi la costruisce ha avuto cura di dare un metodo ai dati. Una banca dati deve avere uno strumento di ricerca interno che permette di individuare l’elemento di cui si desidera acquisire la disponibilità.

ESEMPI DI BANCHE DATI:

  • (^) Cataloghi di opere
  • Cataloghi di merci
  • Listini prezzi e liste clienti
  • Elenchi telefonici (Pagine Bianche, Pagine Gialle)
  • Calendari di campionati e competizioni sportive
  • Guide a ristoranti o alberghi
  • Orari dei servizi pubblici
  • Raccolte di schede di razze canine
  • Raccolte di giurisprudenza

V. però considerando 19 della Direttiva: esclude, almeno di norma, la protezione delle compilazioni musicali su CD, perché non sono secondo la Direttiva, abbastanza originali e qualificate per meritare la protezione.

FORME DI TUTELA

Due forme di tutela:

  1. Tutela di diritto d’autore per le banche dati creative;
  2. Tutela mediante un diritto sui generis per le banche dati che abbiano richiesto un investimento rilevante (non rileva la creatività).

Qui dobbiamo tenere presente che ci sono 2 forme di tutela 1) tutela specifica vera, l’altra è la tutela sui generis cioè non è un vero e proprio diritto d’autore è un’esclusiva sui generis. La ragione di tutela per questa seconda via non è la creatività quindi, ma il fatto di averci dedicato tempo e denaro(sforzi qualificati)Perché? Può anche accadere che costituire, allestire una banca dati abbia richiesto un investimento notevolissimo, che crea un giovamento che ci sia la banca dati, ma in sé la costituzione della banca dati non ha nulla di creativo, se io devo mettere le schede di 1 milione di cani l’investimento non è da poco. Ma in sé non c’è nulla di creativo e quindi ecco il problema che ci sono molte banche dati che costano per essere create e tuttavia non sono proteggibili perché la loro costituzione non ha richiesto uno sforzo creativo e il legislatore ha detto ok per queste banche dati stabilisco un’esclusiva specifica è un diritto sui generis ma è

La protezione di diritto d’autore delle banche dati “non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto” (art. 2, n. 9, l.d.a.; art. 3.2 Direttiva). È l’applicazione alle banche dati della regola che secondo cui il diritto d’autore copre la forma espressiva e non il contenuto/l’idea. Stessa cosa vale per le banche dati. È vietato quindi replicare la forma espressiva/struttura della banca dati, ossia è vietato copiare la banca dati facendo una banca dati che riprende gli elementi creativi della prima. Non è però vietato copiare/riprendere, in base al diritto d’autore, il contenuto di informazioni. Il diritto sui generis vieta anche la copiatura del contenuto.

L’art. 64-quinquies elenca/specifica in cosa consistono i diritti esclusivi del titolare della banca dati:

Diritto esclusivo di riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64- quinquies , lett. a, l.d.a.). come nel caso del software (stesse considerazioni: copia temporanea è riservata al titolare, copia parziale idem, ecc.)

Diritto esclusivo di elaborazione: traduzione, adattamento, diversa disposizione e ogni altra modifica della banca dati (art. 64- quinquies , lett. b, l.d.a.). Come nel caso del software (stesse considerazioni).

C’è solo una precisazione che è stata fatta relativamente al diritto esclusivo di elaborazione che copre i casi i cui vi sia una diversa disposizione dei dati. La banca dati può essere creativa o per il modo in cui sono stati scelti i dati o per il modo in cui sono stati disposti e organizzati i dati. Nel primo caso c’è violazione del diritto d’autore se vengono presi gli stessi dati anche se poi disposti in modo diverso (appropriazione del diritto). Ma, ed è questa la precisazione, se la prima banca dati è creativa solo per il modo in cui i dati sono stati disposti/organizzati e quegli stessi dati vengono disposti in modo diverso, ecco che in questa ipotesi vi è più appropriazione di elementi creativi e viene fatta quindi una cosa diversa che non viola il diritto d’autore. Questa è l’unica cosa un po’ particolare sul diritto di elaborazione della banca dati rispetto al software.

Anche nel caso delle banche dati, troviamo gli stessi diritti visti per i software:

Diritto esclusivo di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca dati. Esaurimento del diritto sulla copia venduta dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea (art. 64- quinquies , lett. c, l.d.a.).

Diritto esclusivo di presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della banca dati, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 64- quinquies , lett. d, l.d.a.). In questo caso non c’è un supporto che circola, ma viene comunicata al pubblico la banca dati, magari per mostrare al pubblico come funziona la banca dati.

Diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle modifiche ed elaborazioni di cui alla lett. b (art. 64- quinquies , lett. e, l.d.a.). È un appendice della lettera b, del diritto di elaborazione.

LIBERE UTILIZZAZIONI

Anche per le banche dati ci sono le libere utilizzazioni:

-Accesso o consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica se: l’attività di accesso o consultazione non è svolta nell’ambito di un’impresa; si indica la fonte; si resta nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito; non si procede alla riproduzione permanente della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto (art. 64- sexies .1, lett. a, l.d.a.). È un’ipotesi di consultazione della banca dati con finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica. Non si deve trattare di un’attività commerciale, ma solo per acquisire conoscenze. Non si deve riprodurre la banca dati e si deve, nell’utilizzare le informazioni, richiamare/indicare la fonte.

-Impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale (art. 64- sexies .1, lett. b, l.d.a.). Se la polizia ha bisogno di accedere alla banca dati per sicurezza. L’impiego della banca dati per fini di sicurezza è consentito sempre. Un organo amministrativo o un giudice dispone che si utilizzi quella banca dati per acquisire le informazioni contenuti nella banca dati per varie ragioni.

-Compimento delle attività indicate nell’art. 64- quinquies l.d.a. da parte di un utente legittimo della banca dati o di una sua copia, se le attività sono necessarie per l’accesso al contenuto della banca dati e per il suo normale impiego (art. 64- sexies .2, l.d.a.). Nullità di eventuali clausole contrattuali contrarie (art. 64- sexies .3, l.d.a.).

Se io pago per avere accesso alla banca dati e consultarla, tutte le attività che sono necessarie per godere appieno di questo diritto di accesso e utilizzare la banca dati, le posso compiere. Per cui se si verificano copie temporanee, questo è pienamente legittimo. È diritto insopprimibile

TUTELA MEDIANTE IL DIRITTO SUI GENERIS

TITOLARITÀ DEL DIRITTO

Qui il diritto non sorge come nel caso di un’opera creativa, ma è un premio per l’investimento effettuato, la cosiddetta “dottrina del sudore della fronte”. Non si premia lo slancio creativo, ma si premia il fatto di aver dedicato tempo, lavoro e denaro a un certo risultato utile. Il diritto sorge in capo al costitutore della banca dati. Costitutore è “chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro” (art. 102- bis. l.d.a.; v. anche art. 7.1 Direttiva che parla di un “investimento rilevante sotto il profilo qualitativo e quantitativo”). L’investimento può essere rilevante sia dal punto di vista quantitativo (quantità di soldi dedicati alla costituzione) e qualitativo (qualità del lavoro effettuato, che magari ha richiesto determinate capacità).

Per il diritto sui generis, tutelate sono le banche dati di cittadini di Stati UE o di residenti abituali nella UE; o, nel caso di imprese o società, di soggetti con una sede in uno Stato UE e un legame effettivo e continuo con questo Stato (art. 102-bis, commi 3 e 4, l.d.a.). Ciò rappresenta una limitazione al diritto sui generis. A differenza del diritto d’autore, i soggetti extra UE non possono essere tutelati da questo diritto (norma protezionista). Solo i cittadini europei possono godere di questa tutela. Quando l’investimento è rilevante di tipo significativo si può avere un’esclusiva sulla banca dati e a differenza del diritto d’autore la tutela è riservata solo a cittadini e soggetti che risiedano stabilmente nell’unione europea.

c’era bisogno di una tutela che 1 prescindesse dalla creatività 2 e 3 permettesse di bloccare la copia del contenuto, il prelevare indebitamente elementi dalla banca dati ed è per questo che è stato creato il diritto sui generis.

REQUISITI DI PROTEZIONE

Come risulta dalla definizione di costitutore, presupposto della tutela sono gli investimenti rilevanti (non la creatività).

Per valutare se l’investimento è rilevante in senso quantitativo si fa riferimento “a mezzi quantificabili numericamente” (es.: somme investite); per valutare se l’investimento è rilevante in senso qualitativo si fa riferimento “a sforzi non quantificabili, quali uno sforzo intellettuale o un dispendio di energie” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-444/02, caso Fixtures Marketing , punto 44).

Estrazione: trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (art. 102- bis .1, lett. b, l.d.a.).

Reimpiego: qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma (art. 102- bis .1, lett. c, l.d.a.).

Estrazione non vuol dire solo prelevare i dati, ma trasferirli e fissarli su un altro supporto cioè prendo un blocco di dati e li fisso su un altro supporto. Reimpiego vuol dire: mettere a disposizione del pubblico cioè vuol dire vendere copie, noleggiarle trasmetterle ecc. Estrazione corrisponde alla copia e reimpiego corrisponde al diritto di distribuzione noleggio. Reimpiego vuol dire mettere a disposizione del pubblico. Queste 2 attività estrazione e reimpiego sono riservate al costitutore sia in relazione alla banca dati 100% della banca dati, sia in relazione alla parte sostanziale.

La nozione di “parte sostanziale” del contenuto della banca dati va intesa in senso sia quantitativo, sia qualitativo. Dal punto di vista quantitativo si fa riferimento al volume dei dati estratti o reimpiegati rispetto al volume totale del contenuto della banca dati; dal punto di vista qualitativo si fa riferimento alla rilevanza dell’investimento relativo alla parte del contenuto della banca dati che è stata oggetto di estrazione o reimpiego (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, caso The British Horseracing Board , punti 70-71).

L’estrazione o il reimpiego di parti non sostanziali sono di regola leciti. Sono invece vietati l’estrazione o il reimpiego “ripetuti e sistematici” di parti non sostanziali, qualora “presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati” (art. 102- bis .9 l.d.a.). Si tratta di “comportamenti non autorizzati, che mirano a ricostituire, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di estrazione, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati tutelata dal diritto sui generis e/o a mettere a disposizione del pubblico, mediante l’effetto cumulativo di operazioni di reimpiego, la totalità o una parte sostanziale del contenuto di una tale banca di dati, e che pregiudicano pertanto gravemente l’investimento del costitutore di tale banca di dati” (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, caso The British Horseracing Board , punto 89).

La copiatura di una parte non sostanziale di regola è lecito ma se vengono fatti in modo malizioso, ripetuti e sistematici divengono illeciti. Se io copio ripetutamente tante parti non sostanziali con lo scopo finale è quello di farne una sostanziale diventa illecito perché in questo caso ho fatto il furbo ho copiato tanti pezzettini per poi metterli insieme.

ESAURIMENTO: la vendita di una copia della banca dati effettuata dal titolare o con il suo consenso all’interno dell’Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita di quella copia (art. 102- bis. l.d.a.).

Quando il costitutore abbia reso la sua banca dati accessibile al pubblico, non può essere impedita a terzi la mera consultazione della banca dati, in assenza di estrazione o reimpiego (Corte Giust. CE, 9 novembre 2004, causa C-203/02, caso The British Horseracing Board , punti 54-55).

Anche per il diritto sui generis vale la regola dell’esaurimento e si precisa che la mera consultazione della banche dati non può essere vietata se ci sono attività di estrazione o di reimpiego.

FACOLTÀ DELL’UTENTE LEGITTIMO

Sono previste anche qui delle libere utilizzazioni.

-L’utente legittimo di una banca dati messa a disposizione del pubblico può effettuare attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, per qualsiasi fine (art. 102- ter .3 l.d.a.).

-L’utente legittimo non può invece “arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca” (art. 102- ter .1 l.d.a.); e neppure “eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati” (art. 102- ter .2 l.d.a.).

DURATA DEL DIRITTO

Vi sono delle regole particolari per quanto riguarda la durata del diritto sulle banche dati. Non è diritto d’autore, qui non vale la regola dei “70 anni dalla morte dell’autore”. Per questo diritto sui generis il legislatore ragionevolmente mette una durata molto più breve.

-Il diritto sui generis “sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso” (art. 102- bis .6 l.d.a.).

-Se però la banca dati viene messa a disposizione del pubblico prima della scadenza di questo termine, il diritto “si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico” (art. 102- bis .7 l.d.a.).

Disciplina non molto lineare (un po’ pasticciata”). Mettendo insieme queste 2 possiamo riassumere dicendo che, nel momento in cui io ho completato la banca dati sorge il diritto sulla banca dati stessa. Prendo come data di partenza per il calcolo dell’iscrizione del diritto il 1°gennaio dell’anno successivo al completamento: il diritto sui generis dura 15 anni dal 1°gennaio. Il diritto sorge subito al momento del completamento anche se poi i 15 anni si calcolano dal 1°gennaio dell’anno successivo al completamento. Detta più semplicemente: il diritto sulla banca dati, durano 15 anni più un pezzetto di anno in corso tra il completamento della banca dati e il 31 dicembre. Se poi la banca dati viene completata, ma non messa subito a disposizione del pubblico e quindi non viene sfruttata commercialmente e viene messa a disposizione del pubblico solo successivamente, sostanzialmente i 15 anni decorrono nuovamente. Si calcolano quindi i 15 anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla messa a disposizione del pubblico. Quindi in buona sostanza, se io completo oggi una banca dati di regola ho tutela subito e scadrà 15 anni a partire dal 1 gennaio 2016. Se poi in questo periodo, e quindi da oggi al 1 gennaio 2031 (15 anni), in questo periodo io non sfrutto commercialmente la banca dati, ma supponiamo che la metta a disposizione del pubblico nel 2018, dal 1 gennaio 2019 si calcolano altri 15 anni e quindi avrò una tutela fino al 2034.

-Se poi vengono apportate modifiche o integrazioni sostanziali il termine decorre nuovamente. Ci possono essere banche dati che sono definitivamente complete. Se io faccio una banca dati su tutti gli eventi rilevanti successi in un certo settore dell’anno 2012, quella banca dati è completa e non è suscettibile di modifiche sostanziali. Può anche darsi che io voglia fare una banca dati dinamica, su tutte le sentenze del Tribunale Milano in materia di diritto industriale. Questa banca dati se la faccio oggi, avrà poi bisogno di aggiornamento. È possibile che questi aggiornamenti richiedano investimenti rilevanti. La legge dice che in caso di aggiornamenti/integrazioni rilevanti che hanno richiesto investimenti rilevanti, decorre un nuovo termine di 15 anni.

-Se poi “vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti”, decorre un nuovo periodo di tutela, pari a quello previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 102- bis l.d.a., “dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata” (art. 102- bis .8 l.d.a.). È discusso se il prolungamento della protezione riguardi la banca dati nel suo complesso o solo le parti modificate o integrate.