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Le commissioni, Appunti di Diritto Pubblico

commissioni

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 25/05/2016

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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Le Commissioni permanenti
Alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti.
Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le materie di
competenza più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della
Camera: ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore
dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i suoi poteri
Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto,
oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della
Commissione, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel
programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea.
Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono
a tal fine fra queste i propri componenti (art. 19 reg.). Ogni deputato fa parte di una sola
Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata in carica del Governo, un
altro deputato nominato ministro o sottosegretario.
Inoltre ogni gruppo può, per l'esame di un determinato progetto di legge, sostituire un commissario
con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.
Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro
componenti possono essere riconfermati.
Le funzioni delle Commissioni
Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative,
conoscitive, di indirizzo e di controllo.
Quanto al procedimento legislativo, la Costituzione stabilisce che ogni progetto di legge presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, anzitutto esaminato da una
Commissione (art. 72, primo comma).
Il regolamento specifica quindi come si svolge questa fase del procedimento, che è funzionale al
successivo esame da parte dell'Assemblea.
Ogni progetto di legge è assegnato dal Presidente della Camera alla Commissione volta per volta
competente sulla materia trattata dal progetto.
Quando sono chiamate a riferire all'Assemblea su un progetto di legge, si dice che le Commissioni
operano in sede referente.
La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul progetto di legge, nella quale deve valutare la
qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. A tal fine può acquisire dal Governo dati e
informazioni e può svolgere attività conoscitive.
Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo
esaminano in sede consultiva, cioè per formulare un parere (nei termini previsti dal Regolamento)
e indirizzarlo alla Commissione competente in sede referente.
Particolare importanza rivestono, tra gli altri, alcuni pareri:
quelli della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla
finanza pubblica e sul rispetto dell'obbligo costituzionale di prevedere come fare fronte a nuove o
maggiori spese;
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Le Commissioni permanenti Alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti. Il Regolamento (art. 22) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le materie di competenza più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della Camera: ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i suoi poteri Le Commissioni si costituiscono eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione, in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Le Commissioni sono formate in modo da rispettare la proporzione fra i gruppi, che distribuiscono a tal fine fra queste i propri componenti (art. 19 reg.). Ogni deputato fa parte di una sola Commissione permanente, salvo il caso in cui sostituisca, per la durata in carica del Governo, un altro deputato nominato ministro o sottosegretario. Inoltre ogni gruppo può, per l'esame di un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati. Le funzioni delle Commissioni Nelle proprie materie di competenza, le Commissioni permanenti svolgono funzioni legislative, conoscitive, di indirizzo e di controllo. Quanto al procedimento legislativo, la Costituzione stabilisce che ogni progetto di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, anzitutto esaminato da una Commissione (art. 72, primo comma). Il regolamento specifica quindi come si svolge questa fase del procedimento, che è funzionale al successivo esame da parte dell'Assemblea. Ogni progetto di legge è assegnato dal Presidente della Camera alla Commissione volta per volta competente sulla materia trattata dal progetto. Quando sono chiamate a riferire all'Assemblea su un progetto di legge, si dice che le Commissioni operano in sede referente. La Commissione svolge in tal caso un'istruttoria sul progetto di legge, nella quale deve valutare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. A tal fine può acquisire dal Governo dati e informazioni e può svolgere attività conoscitive. Quando il progetto di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni, queste lo esaminano in sede consultiva, cioè per formulare un parere (nei termini previsti dal Regolamento) e indirizzarlo alla Commissione competente in sede referente. Particolare importanza rivestono, tra gli altri, alcuni pareri: quelli della Commissione bilancio, incaricata di verificare l'impatto dei progetti di legge sulla finanza pubblica e sul rispetto dell'obbligo costituzionale di prevedere come fare fronte a nuove o maggiori spese;

quello della Commissione Affari costituzionali, che verifica l'impatto del progetto di legge sull'ordinamento costituzionale e sul rispetto delle competenze regionali; quello della Commissione Politiche dell'Unione europea per la valutazione dei profili di compatibilità con la normativa comunitaria; quello del Comitato per la legislazione sulla qualità dei testi legislativi Una volta concluso il procedimento in Commissione in sede referente, con la definizione del testo da sottoporre all'Assemblea, la Commissione nomina un comitato (il comitato dei nove) composto dai relatori e dai rappresentanti dei gruppi nella Commissione. In Aula, durante l'esame del progetto di legge, i membri del comitato dei nove siedono ad un tavolo semicircolare posto davanti ai banchi dei deputati. Da qui, alla base dell'emiciclo, il comitato dei nove costituisce un importante punto di riferimento nel lavoro dell'Assemblea. Nel caso in cui su un progetto di legge vi sia un consenso molto esteso, l'esame e l'approvazione definitiva di quel progetto può essere attribuito alle Commissioni. In questo caso si dice che le Commissioni operano in sede legislativa. Il progetto è però rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono. La Costituzione impone comunque la procedura normale di esame e di approvazione dei progetti di legge per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli che delegano al Governo il potere di adottare decreti legislativi che hanno il valore di leggi, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per i bilanci e consuntivi. Un'ulteriore procedura si ha nel caso in cui la Commissione, a ciò appositamente incaricata dall'Assemblea, prepari un testo di legge per l'Assemblea stessa, che ne vota gli articoli (e procede al voto finale) senza poterlo modificare. In questo caso la Commissione si riunisce in sede redigente. Nell'esercizio delle altre funzioni (conoscitive, di indirizzo e controllo nei confronti del Governo), le Commissioni possono votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti (art. 117 reg.); possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni (art. 133) anche a risposta immediata (135 - ter reg.); possono esaminare proposte di nomina avanzate dal Governo, nonché esprimere pareri o rilievi su schemi di atti normativi del Governo (art. 143, c. 4, 96 - ter reg.); possono ascoltare e discutere comunicazioni del Governo (art. 22, c. 3 reg.); possono procedere ad audizioni (art. 143, c. 2 reg.), anche informali, e ad indagini conoscitive (art. 144 reg.). Le Commissioni possono istituire al proprio interno comitati, anche permanenti, cui affidare lo svolgimento di specifiche attività, quale, ad esempio, l'espressione dei pareri sui progetti di legge. Per l'esame di questioni che coinvolgono più materie, e dunque la competenza di più Commissioni permanenti, queste possono essere convocate congiuntamente. Le Commissioni in dettaglio gra_commissioni.gif I settori di competenza delle Commissioni permanenti sono così specificati dalla circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, n. 3: I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni: affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e

Commissioni speciali Oltre alle Commissioni permanenti, la Camera può decidere di costituire Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi, stabilendone la durata e le competenze. Commissioni d'inchiesta Ciascuna Camera - prevede l'art. 82 della Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, istituisce una apposita Commissione composta in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta bicamerali, formate da Deputati e Senatori, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali sia bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Commissioni bicamerali Sono Commissioni parlamentari previste dalla legge e composte da Senatori e da Deputati, nel rispetto del principio di proporzionalità; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi. Si possono distinguere in: Commissioni direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all’art. 126 della Costituzione, è sentita in relazione al decreto motivato del Presidente della Repubblica che dispone lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. La legge e i regolamenti parlamentari ne prevedono ulteriori competenze: ad esempio, la Commissione esprime pareri sui progetti di legge e su schemi di atti normativi del Governo all’esame delle commissioni permanenti. Il Comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, di cui alle Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 (art. 12) e 16 gennaio 1989, n. 1 (art. 3), ha il compito di istruire il procedimento di posizione in stato di accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione nei confronti del Presidente della Repubblica. Commissioni d'indirizzo, vigilanza e controllo. Istituite con legge, svolgono funzioni originali in relazione a settori o materie specifiche. Si ricordano la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, la Commissione parlamentare per l'infanzia e l’adolescenza, la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Commissioni consultive, istituite con legge per l’esame di specifici atti del Governo: sono istituite nella corrente legislatura la Commissione parlamentare per la semplificazione, prevista dall’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con le competenze ivi previste, e la Commissione parlamentare sul federalismo fiscale, prevista dall’art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, con le competenze ivi previste.