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Riforma del Titolo V della Costituzione e suo impatto sulle autonomie locali, Slide di Diritto Pubblico

La riforma del titolo v della costituzione italiana, con particolare focus sulle sue ripercussioni sulle autonomie locali. Vengono discusse le modifiche apportate agli articoli 114, 117, 118, 119, 123 e 127, e i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e autonomia. Vengono inoltre evidenziate le incongruenze tra le disposizioni costituzionali e le leggi precedenti.

Tipologia: Slide

2011/2012

Caricato il 27/06/2012

Utente sconosciuto
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Associazione quadri
e Professionalità Gr
uppo Comune di Roma
- A.Caprioli, A.Mori
La riforma del titolo V della
Costituzione
Legge Costituzionale n.3 del 2001
a cura di: Antonella Caprioli, Antonello Mori
Associazione Quadri e Professionalità
del Gruppo Comune di Roma
www.quadrinet.it
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Scarica Riforma del Titolo V della Costituzione e suo impatto sulle autonomie locali e più Slide in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity!

La riforma del titolo V della

Costituzione

Legge Costituzionale n.3 del 2001

a cura di: Antonella Caprioli, Antonello Mori

Associazione Quadri e Professionalità

del Gruppo Comune di Roma

www.quadrinet.it

e.mail: [email protected]

Il nuovo titolo V

della Costituzione

segue Cosa

rappresenta

la riforma

del TITOLO

V , parte

seconda,

della

Costituzione

Gli unici articoli che non risultano modificati dalla riforma in esame sono: l’articolo 121 relativo agli organi della Regione; l’articolo 122 relativo al sistema di elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario l’articolo 126 relativo ai motivi di scioglimento del Consiglio Regionale

L'articolo 5 “La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” L’articolo 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la Capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.” La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (1)

In base all’articolo 114, la Repubblica risulta

“costituita” da Comuni, Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato, laddove il testo

previgente stabiliva che la Repubblica “si riparte in

Regioni, Province e Comuni”.

Cambia così il significato ascritto per tale aspetto

alla Repubblica, riconfigurandola come

ordinamento generale di cui lo Stato è parte e di

cui Regioni ed enti locali sono componenti con pari

dignità istituzionale

La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (4)

L’articolo 114 costituzionalizza l’autonomia

statutaria dei Comuni ... già introdotta dalla Legge

142/1990 e contenuta nell’articolo 3 del Testo

Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs.

In altri termini costituzionalizza i principi di

AUTONOMIA e SUSSIDIARIETA’, ponendo sullo

stesso piano Comuni, Province, Città

Metropolitane, Regioni e Stato.

La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (5)

Stabilisce l’accesso alla specialità per le regioni ordinarie su singole materie e per singoli obiettivi economico- sociale di carattere strategico L’art.116 della Costituzione

  1. Ribalta l’ordine delle competenze legislative tra Stato e Regioni:

allo Stato sono riconosciute 17

competenze legislative esclusive; tutte le

altre materie appartengono alla

competenza concorrente o a quella

esclusiva residuale delle Regioni.

Pertanto la c.d. potestà legislativa

generale passa dallo Stato alle Regioni

  1. Costituzionalizza la potestà regolamentare degli Enti Locali L’art.117 della Costituzione (1)

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L’art.117 della Costituzione (3)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni sia

nelle materie di legislazione concorrente che nelle

materie nuove di competenza legislativa regionale

esclusiva.

Gli Enti Locali hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento “interno” all’ente delle funzioni loro attribuite. Questo significa un limite “in basso” sia alla potestà regolamentare delle Regioni sia alla loro potestà legislativa volta a disciplinare funzioni amministrative che investano la competenza degli Enti locali. Quest’ultima dovrà essere leggera e di carattere effettivamente generale al fine di rispettare l’autonomia organizzativa dei singoli enti. L’art.117 della Costituzione (4)

Il nuovo testo delL’art. 118 innova profondamente la tradizionale impostazione distaccando le competenze in materia di amministrazione da quelle in materia di legificazione. LO STATO è titolare di competenza legislativa piena ed esclusiva nelle materie di cui all’articolo 117, comma 2; di competenza legislativa concorrente nelle materie di cui all’articolo 117, comma 3, nonché di altre materie espressamente nominate dalla Costituzione. LA REGIONE ha competenza legislativa concorrente ed esclusiva in altre materie ...

ma ciò non comporta che l’amministrazione

nell’ambito di queste materie spetti ai medesimi

enti … E’ VERO IL CONTRARIO

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (2)

Il nuovo testo dell’articolo 118 afferma il principio

di SUSSIDIARIETA’ VERTICALE secondo il quale la

generalità delle funzioni amministrative spetta ai

Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio

unitario, non spetti agli altri EE.LL. Su questo

punto, accanto al principio di sussidiarietà, hanno

un peso i principi di:

DIFFERENZIAZIONE

ed ADEGUATEZZA. L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (3)

Il riparto delle competenze sia in materia di

amministrazione che di legificazione, tra lo Stato, le

Regioni e i poteri locali, consolida l’operazione di

riallocazione dei compiti e delle funzioni

amministrative effettuata sulla base della legge 59

del 1997 (c.d. riforma Bassanini a Costituzione

invariata), già impostata in termini di separazione

della legislazione dall’amministrazione e di

conferimento, in linea di principio,

dell’amministrazione alla competenza delle regioni

e dei poteri locali sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e

salva espressa riserva allo Stato (c.d. Federalismo

amministrativo)

L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (5)

La riforma realizzata negli anni 1997-2000, dunque, viene consolidata e messa al riparo da modifiche legislative in senso centralistico. La nuova disciplina costituzionale richiede, per la sua attuazione, il trasferimento di nuove funzioni e compiti amministrativi dal centro alla periferia e il conseguente trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali riserva allo Stato (c.d. Federalismo amministrativo). Si pone il problema delle modalità con le quali questo trasferimento debba avvenire in quanto a seguito del riassetto delle funzioni tra Stato e Regioni sarà una operazione più complessa della riforma Bassanini 1997- 2000 L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (6)