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La riforma del titolo v della costituzione italiana, con particolare focus sulle sue ripercussioni sulle autonomie locali. Vengono discusse le modifiche apportate agli articoli 114, 117, 118, 119, 123 e 127, e i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e autonomia. Vengono inoltre evidenziate le incongruenze tra le disposizioni costituzionali e le leggi precedenti.
Tipologia: Slide
Caricato il 27/06/2012
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Gli unici articoli che non risultano modificati dalla riforma in esame sono: l’articolo 121 relativo agli organi della Regione; l’articolo 122 relativo al sistema di elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario l’articolo 126 relativo ai motivi di scioglimento del Consiglio Regionale
L'articolo 5 “La repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” L’articolo 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la Capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.” La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (1)
La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (4)
La norma “principe” delle autonomie locali è contenuta nell'art. 5 e nell’art. 114 della Costituzione (5)
Stabilisce l’accesso alla specialità per le regioni ordinarie su singole materie e per singoli obiettivi economico- sociale di carattere strategico L’art.116 della Costituzione
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. L’art.117 della Costituzione (3)
Gli Enti Locali hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento “interno” all’ente delle funzioni loro attribuite. Questo significa un limite “in basso” sia alla potestà regolamentare delle Regioni sia alla loro potestà legislativa volta a disciplinare funzioni amministrative che investano la competenza degli Enti locali. Quest’ultima dovrà essere leggera e di carattere effettivamente generale al fine di rispettare l’autonomia organizzativa dei singoli enti. L’art.117 della Costituzione (4)
Il nuovo testo delL’art. 118 innova profondamente la tradizionale impostazione distaccando le competenze in materia di amministrazione da quelle in materia di legificazione. LO STATO è titolare di competenza legislativa piena ed esclusiva nelle materie di cui all’articolo 117, comma 2; di competenza legislativa concorrente nelle materie di cui all’articolo 117, comma 3, nonché di altre materie espressamente nominate dalla Costituzione. LA REGIONE ha competenza legislativa concorrente ed esclusiva in altre materie ...
L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (2)
ed ADEGUATEZZA. L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (3)
L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (5)
La riforma realizzata negli anni 1997-2000, dunque, viene consolidata e messa al riparo da modifiche legislative in senso centralistico. La nuova disciplina costituzionale richiede, per la sua attuazione, il trasferimento di nuove funzioni e compiti amministrativi dal centro alla periferia e il conseguente trasferimento di risorse umane, finanziarie e patrimoniali riserva allo Stato (c.d. Federalismo amministrativo). Si pone il problema delle modalità con le quali questo trasferimento debba avvenire in quanto a seguito del riassetto delle funzioni tra Stato e Regioni sarà una operazione più complessa della riforma Bassanini 1997- 2000 L’art.118 della Costituzione e il nuovo assetto dell’amministrazione (6)