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Le entrate pubbliche, Appunti di Diritto ed economia politica

Le entrate pubbliche come l'insieme dei mezzi monetari che affluiscono al soggetto pubblico per finanziare la spesa pubblica programmata e i suoi obiettivi. Vengono presentate le fonti delle entrate pubbliche: prezzi, tributi, prestiti e viene approfondita la classificazione delle entrate in base alla loro origine, obbligatorietà, norme giuridiche che le regolano, ripetibilità e incidenza economica. In particolare, viene descritto il principio di riserva di legge relativo ai tributi e vengono presentate le caratteristiche delle imposte e delle tasse.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 06/04/2022

martaasuman
martaasuman 🇮🇹

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Tema 8 (pagg. 216-231)
LE ENTRATE PUBBLICHE = insieme dei mezzi monetari che affluiscono al soggetto pubblico per finanziare la spesa
pubblica programmata e i suoi obiettivi. È un’attività finanziaria pubblica che produce effetti economici peculiari in base
alla via utilizzata: le entrate devono essere compatibili con le esigenze quantitative delle risorse da reperire, ma anche
con gli obiettivi economici e sociali stabiliti
→ fonti delle entrate pubbliche: prezzi, tributi, prestiti
PREZZI = entrate che provengono direttamente dall’attività economica di imprese pubbliche o dall’alienazione/
impiego di beni appartenenti allo Stato o enti pubblici → parità tra soggetto pubblico e privato: rapporti giuridici regolati
dal diritto privato
- canoni (locazione o affitto);
- ricavato della vendita di un bene pubblico;
- corrispettivo di una merce/servizio offerto dal soggetto pubblico;
- dividendi riscossi dalle partecipazioni azionarie dello Stato;
- interessi su prestiti concessi
→ si formano sul mercato come conseguenza dei costi di produzione, del regime di mercato e delle strategie dei
concorrenti: sono volti a conseguire un’entrata aggiuntiva e a perseguire finalità di pubblico interesse → in base al loro
modo di determinarsi abbiamo:
prezzi privati
cessione di beni/prestazione di servizi avvengono secondo le modalità con cui operano le imprese private
sul mercato
prezzi quasi privati
cessione di beni/prestazione di servizi avvengono in concorrenza con le imprese private, tenendo conto
però delle finalità pubbliche (prezzo condizionato dall’interesse generale)
prezzi pubblici
bene/servizio offerto in regime di monopolio, proprio per il conseguimento di finalità pubbliche; il prezzo
viene stabilito in modo da coprire appena i costi di produzione senza cercare un profitto (prezzo = costo)
prezzi politici
bene/servizio offerto presenta i caratteri di un bene pubblico puro o sono beni meritori (= si auspica la loro
più ampia diffusione); il prezzo viene stabilito ad un livello inferiore al costo di produzione
TRIBUTI = sono prelevamenti di una parte della ricchezza prodotta, consumata, detenuta dai soggetti privati che
il soggetto pubblico effettua avvalendosi del potere coercitivo che gli deriva dalla sovranità (potestà tributaria/impositiva)
→ supremazia del soggetto pubblico sul privato: rapporti giuridici regolati dal diritto pubblico
- imposte;
- tasse;
- contributi
≠ dai proventi delle sanzioni pecuniarie, anche se coattivi: hanno funzione sanzionatoria in caso di illecito e sfuggono ad ogni logica di
programmazione economica (importo aleatorio e variabile)
PRESTITI = il soggetto pubblico attinge da una ricchezza privata (offerta volontariamente) senza esercitare alcun
potere coercitivo nei confronti dei privati; dovrà poi restituire la somma prestata dai risparmiatori alla scadenza stabilita
con la maggiorazione degli interessi. Chi presta denaro riceve in cambio titoli pubblici
CLASSIFICAZIONE
fonte del prelievo
originarie
provengono da beni appartenenti agli enti pubblici o da attività
economiche da essi esercitate direttamente
prezzi
derivate
prelevate da economie private
tributi, prestiti
obbligatorietà
non coattive
acquisite senza esercizio di un potere autoritativo (entrate che
derivano da alienazione di beni/prestiti/svolgimento di attività
economiche)
prezzi, prestiti
coattive
acquisite in forza del potere autoritativo
tributi, sanzioni
norme giuridiche
che le regolano
di diritto pubblico
disciplinate da norme giuridiche di diritto pubblico, in quanto
esercita un potere autoritativo sui soggetti privati (coattive)
tributi, sanzioni
di diritto privato
disciplinate da norme giuridiche di diritto privato, in quanto
opera in condizioni di perfetta parità giuridica con i soggetti
privati (non coattive)
prezzi, prestiti
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Tema 8 (pagg. 216-231)

LE ENTRATE PUBBLICHE = insieme dei mezzi monetari che affluiscono al soggetto pubblico per finanziare la spesa

pubblica programmata e i suoi obiettivi. È un’attività finanziaria pubblica che produce effetti economici peculiari in base

alla via utilizzata: le entrate devono essere compatibili con le esigenze quantitative delle risorse da reperire, ma anche

con gli obiettivi economici e sociali stabiliti

→ fonti delle entrate pubbliche: prezzi, tributi, prestiti

● PREZZI = entrate che provengono direttamente dall’attività economica di imprese pubbliche o dall’alienazione/

impiego di beni appartenenti allo Stato o enti pubblici → parità tra soggetto pubblico e privato: rapporti giuridici regolati

dal diritto privato

- canoni (locazione o affitto);

- ricavato della vendita di un bene pubblico;

- corrispettivo di una merce/servizio offerto dal soggetto pubblico;

- dividendi riscossi dalle partecipazioni azionarie dello Stato;

- interessi su prestiti concessi

→ si formano sul mercato come conseguenza dei costi di produzione, del regime di mercato e delle strategie dei

concorrenti: sono volti a conseguire un’entrata aggiuntiva e a perseguire finalità di pubblico interesse → in base al loro

modo di determinarsi abbiamo:

prezzi privati cessione di beni/prestazione di servizi avvengono secondo le modalità con cui operano le imprese private sul mercato prezzi quasi privati cessione di beni/prestazione di servizi avvengono in concorrenza con le imprese private, tenendo conto però delle finalità pubbliche (prezzo condizionato dall’interesse generale) prezzi pubblici bene/servizio offerto in regime di monopolio, proprio per il conseguimento di finalità pubbliche; il prezzo viene stabilito in modo da coprire appena i costi di produzione senza cercare un profitto (prezzo = costo) prezzi politici bene/servizio offerto presenta i caratteri di un bene pubblico puro o sono beni meritori (= si auspica la loro più ampia diffusione); il prezzo viene stabilito ad un livello inferiore al costo di produzione

● TRIBUTI = sono prelevamenti di una parte della ricchezza prodotta, consumata, detenuta dai soggetti privati che

il soggetto pubblico effettua avvalendosi del potere coercitivo che gli deriva dalla sovranità (potestà tributaria/impositiva)

→ supremazia del soggetto pubblico sul privato: rapporti giuridici regolati dal diritto pubblico

- imposte;

- tasse;

- contributi

≠ dai proventi delle sanzioni pecuniarie , anche se coattivi: hanno funzione sanzionatoria in caso di illecito e sfuggono ad ogni logica di programmazione economica (importo aleatorio e variabile)

● PRESTITI = il soggetto pubblico attinge da una ricchezza privata (offerta volontariamente) senza esercitare alcun

potere coercitivo nei confronti dei privati; dovrà poi restituire la somma prestata dai risparmiatori alla scadenza stabilita

con la maggiorazione degli interessi. Chi presta denaro riceve in cambio titoli pubblici

● CLASSIFICAZIONE

fonte del prelievo originarie provengono da beni appartenenti agli enti pubblici o da attività economiche da essi esercitate direttamente prezzi derivate prelevate da economie private tributi, prestiti obbligatorietà non coattive acquisite senza esercizio di un potere autoritativo (entrate che derivano da alienazione di beni/prestiti/svolgimento di attività economiche) prezzi, prestiti coattive acquisite in forza del potere autoritativo tributi, sanzioni norme giuridiche che le regolano di diritto pubblico disciplinate da norme giuridiche di diritto pubblico, in quanto esercita un potere autoritativo sui soggetti privati (coattive) tributi, sanzioni di diritto privato disciplinate da norme giuridiche di diritto privato, in quanto opera in condizioni di perfetta parità giuridica con i soggetti privati (non coattive) prezzi, prestiti

ripetibilità e incidenza economica ordinarie acquisite regolarmente e sono alimentate da una ricchezza che si rinnova periodicamente tributi, prezzi, prestiti straordinarie hanno carattere eccezionale o occasionale e vengono pagate utilizzando il patrimonio/risparmio accumulato nel tempo imposte una tantum aspetti economici contabili correnti finanziano le spese correnti tributi, prestiti in conto capitale finanziano investimenti pubblici alienazione patrimoniale

● I TRIBUTI IN PARTICOLARE: derivate, coattive, di diritto pubblico, finali e generalmente ordinarie e correnti

→ sottostanno al principio di riserva di legge ( art. 23 Cost. ): i tributi possono essere istituiti soltanto da una legge

nazionale, regionale o da un atto con forza di legge

= racchiude il principio di legalità tributaria: solo la legge è espressione della volontà popolare e quindi offre maggiori

garanzie di perseguire gli interessi generali → è una riserva di legge relativa , in quanto la prestazione viene imposta “in

base alla legge” e non “a opera della legge” (= la legge stabilisce solo gli elementi essenziali e l’entità)

- IMPOSTE = prelievo coattivo di ricchezza attuato dall’ente pubblico nei confronti di tutti i cittadini per finanziare i

beni e i servizi pubblici generali indivisibili (= quelli che avvantaggiano la collettività) → lo Stato realizza obiettivi di politica

economica come la redistribuzione del reddito

→ caratteristiche:

- obbligatorietà del prelievo fiscale: i soggetti privati devono pagare in quanto appartenenti alla collettività e

soggetti alla sovranità dello Stato;

- destinazione al generico finanziamento dei servizi indivisibili → non esiste un collegamento tra pagamento

dell’imposta e controprestazione = la misura da pagare non viene stabilita in base al beneficio, ma in riferimento

all’effettiva possibilità del cittadino di pagare l’imposta (= capacità contributiva , art. 53 Cost. )

- TASSE = prelevamenti attuati dal soggetto pubblico impositore a fronte della richiesta e della fruizione da parte

del cittadino contribuente di un determinato servizio pubblico divisibile, anche se non copre per intero il costo. La

differenza viene coperta con la risorse prelevate dalle imposte

→ caratteristiche:

- coattiva in misura ridotta : chi non richiede il servizio non è tenuto a pagarla; tuttavia alcuni servizi pubblici sono

richiesti obbligatoriamente al cittadino;

- finanzia servizi pubblici di cui rappresenta una sorta di corrispettivo → legame tra tributo e controprestazione;

- entità calcolata in base al beneficio individuale e al grado di utilità pubblica

≠ da prezzo politico , che è un’entrata originaria di diritto privato (e non derivata di diritto pubblico), non è soggetto al principio di riserva di legge e si riferisce a beni/servizi di mercato (e non istituzionali)

→ in base alla natura:

- tasse amministrative , dovute per un servizio specifico reso da un ufficio determinato dalla PA;

- tasse giudiziarie , dovute per un servizio reso dagli organi giurisdizionali (riguardano attività processuale civile,

amministrativa, penale e la volontaria giurisdizione) dal soccombente/condannato/richiedente del provvedimento;

- tasse industriali , dovute da chi richiede particolari certificazioni strettamente legate al processo produttivo

- CONTRIBUTI , detti di miglioria = prelevamenti coattivi di denaro a carico di determinati soggetti che, anche se

non ne fanno richiesta, beneficiano in modo particolare di un bene/servizio pubblico. Riguarda opere eseguite dal

soggetto pubblico nell’interesse della collettività che arrecano un vantaggio particolare a determinati soggetti privati

→ particolarmente importanti sono gli oneri di urbanizzazione , pagati ai Comuni quando si richiede il permesso di

edificare: distinti in contributi per l’urbanizzazione primaria (servizi fondamentali) e secondaria (miglioramenti vari)

→ caratteristiche:

- è coattivo ;

- finanzia quei servizi di cui si avvale la collettività e in modo particolare il soggetto tenuto a pagarli;

- entità calcolata in base a vari parametri

≠ da tassa , che fa pesare una parte del servizio sul soggetto che ne trae vantaggio, ma non viene obbligatoriamente pagata se il servizio non è stato richiesto; ≠ da contributi sociali : prelievo coattivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori effettuato da enti pubblici non territoriali (Inps e Inail) per finanziare l’attività assicurativa e previdenziale → discussione sulla natura giuridica: alcuni li ritengono dei tributi, altri una particolare forma di retribuzione

oggetto entità economica alla quale si riferisce il presupposto di imposta e rispetto alla quale l’imposta si applica e si commisura (bene, reddito,…) base imponibile oggetto espresso in termini quantitativi su cui l’imposta viene determinata aliquota percentuale che deve essere applicata alla base imponibile per determinare l’importo dell’imposta (viene stabilita a priori; a volte viene stabilita una quota fissa che verrà rapportata con l’ammontare della base) fonte ricchezza cui attinge il contribuente per far fronte al pagamento (reddito o patrimonio) periodo d’imposta periodo di tempo che si assume per determinare l’obbligazione tributaria (generalmente un anno)

● I TIPI DI IMPOSTA

modo in cui viene colpita la capacità contributiva dirette imposte che hanno come presupposto la manifestazione diretta e immediata di ricchezza, che può consistere nel reddito percepito o nel patrimonio posseduto → pagata solo per il fatto di possedere tale ricchezza

- sul reddito: oggetto = salari, interessi, rendite, profitti - sul patrimonio: colpiscono la ricchezza accumulata (capitali e beni) fonte = - reddito: aliquota modesta e il contribuente può pagare l’imposta utilizzando lo stesso reddito prodotto dal patrimonio colpito - patrimonio: per via dell’onerosità del tributo (imposta straordinaria) → l’imposta è commisurata alla capacità contributiva dei soggetti e coloro che posseggono redditi molto bassi non pagheranno l’imposta = maggiore equità fiscale. Come strumento di politica economica , si prestano a manovre volte a espandere o a frenare la domanda globale, in quanto decurtano il reddito ≠ sono estremamente rigide , poiché la loro riscossione (annuale) non permette di rispondere con tempestività alle esigenze di politica economica e il loro accertamento e riscossione sono caratterizzati da incertezza e complessità indirette imposte che hanno come presupposto l’utilizzazione della ricchezza, vale a dire gli atti e i fatti che fanno indirettamente desumere la disponibilità di un reddito o di un patrimonio e sono rivelatori di capacità contributiva → pagata quando il titolare della ricchezza ne dispone in qualche modo - sui consumi: colpiscono il reddito quando viene utilizzato per acquistare beni/servizi (Iva) - sui trasferimenti: colpiscono il patrimonio quando viene trasferito o impiegato per realizzare affari (imposta di registro) → sono caratterizzate dalla divisibilità (il loro pagamento è frazionato nel tempo con importi modesti) ed essendo inglobate nel prezzo, danno una limitata percezione del pagamento dell’imposta ( illusione finanziaria ). Inoltre sono elastiche poiché la loro riscossione permette di rispondere con tempestività alle esigenze di politica economica: sono uno strumento di politica economica più efficace , anche perché la loro riscossione e il loro accertamento sono più semplici ≠ portano ad una scarsa equità fiscale (non tengono conto della capacità contributiva e dato che i soggetti meno abbienti sono quelli con maggiore propensione al consumo, la loro incidenza diminuisce al crescere della ricchezza). Infine il loro aumento può portare ad un aumento dell’ inflazione modo di considerare la capacità contributiva reali colpiscono la ricchezza del contribuente senza alcun riguardo alle sue condizioni soggettive (imposte indirette; le imposte dirette reali colpiscono in base al cespite di provenienza del reddito) personali colpiscono la ricchezza del contribuente tenendo conto delle condizioni economiche, sociali, personali e familiari del contribuente → risultano più eque e garantiscono una maggiore giustizia sociale (imposte dirette; le imposte dirette personali colpiscono complessivamente i redditi e prendono in considerazione la situazione personale del contribuente, che potrà beneficiare di deduzioni e detrazioni) modo in cui viene colpita la ricchezza generali colpiscono tutte le analoghe categorie di ricchezza, indipendentemente dalla loro natura specifica, e con le stesse modalità (Irpef) speciali colpiscono solo alcune categorie di ricchezza o le colpiscono tutte, ma in maniera differenziata (imposta sulla fabbricazione di un bene)

rapporto che può sussistere tra aliquota e la base imponibile proporzionali quando l'aliquota è costante, vale a dire quando non varia al variare della base imponibile (imposte indirette e Ires) progressive quando l’aliquota cresce all’aumentare della base imponibile: l’ammontare del tributo crescerà in maniera più che proporzionale rispetto all’aumentare della ricchezza imponibile → efficace strumento di politica economica , ma può impedire la formazione del risparmio , poiché le aliquote più alte sui redditi più alti finiscono per incidere sulle risorse destinate al risparmio = sfiducia e scoraggiamento al miglioramento della propria attività e aumento di fenomeni illeciti. Fenomeno del fiscal drag in situazioni di elevata inflazione: aumento di ricchezza = aumento delle aliquote a parità di ricchezza effettiva

  • la progressività per scaglioni: il reddito imponibile viene suddiviso per scaglioni e a ciascuno scaglione di reddito viene applicata un’aliquota crescente. Tuttavia l’aliquota non si applica all’intero ammontare del reddito, ma solo alla parte del reddito che ricade nello scaglione (Irpef) regressive quando l’aliquota diminuisce all’aumentare della base imponibile, in maniera opposta rispetto all’imposta progressiva: l’ammontare del tributo crescerà in maniera meno che proporzionale rispetto all’aumentare della ricchezza imponibile (richiede un maggior sacrificio ai soggetti più deboli → oggi non esistono)

● I PRINCIPI GIURIDICI DI IMPOSTA = criteri generali a cui il legislatore deve necessariamente attenersi quando

istituisce e regolamenta le imposte → espressamente previsti dalla Costituzione

generalità / universalità nessuno può essere escluso a priori dal pagamento delle imposte → derivazione del principio di uguaglianza e si riferisce a tutti coloro che beneficiano dei servizi resi dal soggetto pubblico (cittadini, stranieri e apolidi) = manifestazione dei principi dello Stato di diritto → vengono ammesse esenzioni e agevolazioni , giustificate da considerazioni specifiche dettate da ragioni di giustizia sociale e politica economica se ne esistono le condizioni (= uguagl. sostanziale ) art. 53 uniformità il carico tributario deve essere ripartito in modo equo in modo da assicurare l’uniformità di trattamento → teoria di Wagner = principio della capacità contributiva: il carico deve essere ripartito tra i contribuenti in base alla loro effettiva capacità di pagare i tributi, desunta sia da elementi oggettivi, sia soggettivi e che deve essere determinata nel momento in cui deve essere effettuato il prelievo (= attualità)

  • fattori oggettivi , costituiti dalla quantità di ricchezza posseduta dal contribuente (reddito o patrimonio), analizzati sia da un punto di vista quantitativo (= entità) che qualitativo (= come si è procurato il contribuente tale ricchezza)
  • fattori soggettivi , costituiti dalle condizioni personali, familiari del contribuente, che comportano la necessità di spese che riducono il reddito disponibile del contribuente stesso progressività la capacità contributiva cresce in misura più che proporzionale rispetto alla base imponibile ← il sacrificio sopportato dai contribuenti diminuisce all’aumentare della loro ricchezza: non deve riguardare tutte le imposte, ma il sistema tributario nel suo complesso legalità “nessuna prestaz. pers./patrim. può essere imposta se non in base alla legge” art. 23 solidarietà ciascuno deve cooperare al progresso di tutti in base alle proprie capacità art. 2 uguaglianza tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge art. 3 autonomia le funzioni dello Stato devono essere decentrate agli enti locali (autonomia finanziaria) art. 5 e 119

≠ PRINCIPI AMMINISTRATIVI = criteri che l’amministrazione finanziaria deve seguire nello svolgimento dell’attività di

accertamento e riscossione dell’imposta

- certezza: il contribuente deve conoscere esattamente l’ammontare del tributo e tempo, luogo e modalità di pagamento; - comodità: il pagamento deve avvenire secondo le modalità che comportano il minor disagio per il contribuente; - economicità: i costi per accertamento, riscossione e pagamento devono essere i più bassi possibili

● L’EVASIONE, L’ELUSIONE E LA RIMOZIONE FISCALE

evasione è il comportamento di chi, violando la legge, si sottrae del tutto (evasione totale) o in parte (evasione parziale) al pagamento dell’imposta → le imprese che evadono sono più competitive

- dolosa = intenzionale - colposa = involontaria a causa di errori e distrazioni → in base al livello di gravità si possono avere sanzioni amministrative (meno gravi, pagamento di somme di denaro) o sanzioni penali (più gravi) → comportamento che nasce per:

effettuate e i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata all'Inps e all'Inpdap

- modello 730: riservato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi del proprio sostituto

(datore di lavoro o ente pensionistico) o di un Caf. É una dichiarazione dei redditi incompleta in quanto priva della

liquidazione dell'imposta. Permette di chiedere il rimborso di eventuali imposte a credito, senza attendere i tempi

"lunghi" oppure di effettuare pagamenti dovuti direttamente sul proprio stipendio a pensione

- modello 770: utilizzato dai soggetti che corrispondono somme o valori sottoposti alla ritenuta alla fonte

- modello Unico: modello unificato tramite il quale è possibile presentare congiuntamente la dichiarazione dei

redditi e la dichiarazione Iva

- modello precompilato sulla base degli anni precedenti

→ i controlli sulle dichiarazioni sono effettuati da chi presta l'assistenza fiscale nel momento della presentazione e

trasmissione della dichiarazione (amministrazione finanziaria = primo controllo automatico, confrontando dati inviati con

quelli delle dichiarazioni degli anni precedenti; secondo controllo formale = effettuato in base a criteri selettivi)