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La storia del diritto ecclesiastico, dalla compilazione di norme antiche fino all'evoluzione del corpus iuris canonici. Vengono trattate le collezioni di norme dalla età apostolica al medioevo, con un focus sulla collectio dionysiana, le collezioni nazionali e la riforma gregoriana. Il documento illustra come la chiesa ha sviluppato una attività compilatoria di norme, che ha abbracciato materie simili a quelle del diritto moderno.
Tipologia: Appunti
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Si sviluppò nella Chiesa un’attività compilatoria di norme, che ci mostra come fin dall’inizio l’attività giuridica nella Chiesa fosse molto intensa e abbracciasse materie simili a quelle di oggi. Possiamo dividere queste collezioni di norme in periodi. COLLEZIONI PRECEDENTI IL CORPUS IURIS CANONICI Collezioni pseudo apostoliche(II-Vsec.) Didachè(I-IIsec.) contiene precetti morali, norme liturgico sacramentali e norme circa la gerarchia. Constitutiones Apostolicae(IV-Vsec.) è una raccolta di norme riguardanti i costumi e la liturgia; dipende dalle compilazioni precedenti, ma contiene anche delle eresie. Collezioni dell’unità cattolica-regionale(V-VIsec.) Dal sec. V in Oriente si hanno le raccolte di leggi ecclesiastiche e di leggi civili insieme. In Italia si ha la c.d. Rinascita Gelasiana. E’ un fatto molto importante perché confluiscono a Roma tutte le compilazioni regionali. Una compilazione importante è: la Collectio Dionysiana: compilata a Roma nel sec. VI dal monaco Dionysio: contiene i canoni dei primi concili, ai quali venne aggiunta una serie di decretali; ebbe molta importanza e autorità. Collezioni della diversità nazionale-regionale(VI-VIIIsec.) Nel sec. VI, per il formarsi e il consolidarsi dei regni germanici, si cade in un forte particolarismo regionale- nazionale. La gerarchia ecclesiastica s’indebolisce. Nel sec. VII in Italia si hanno compilazioni meno importanti che aggiungono però nuovi testi. Collezioni della rinascenza franca(VIII-IXsec.) Con il sorgere del feudalesimo si ha una forte strumentalizzazione della Chiesa da parte dei primi principi carolingi. A causa di questa gerarchia si indebolisce sempre più il clero in genere cade in una depravazione sempre maggiore. C’è un conflitto tra la confusione e l’anarchia che regna nell’ambito ecclesiastico e l’esigenza da parte già di Pipino il Breve di dare maggiore unità e ordine al regno. Si vede che un mezzo per realizzare quest’intento sarebbe la riforma della disciplina e dei costumi sia del clero che dei fedeli, per mezzo di una unificazione del diritto e delle collezioni. Collezioni tra la riforma carolingia e la riforma gregoriana(IX-XI sec.) E’ l’inizio della riforma gregoriana che promuoverà la potestà suprema universale dei papi, come soluzione ai problemi del tempo, insieme a una viva rinascita spirituale. Collezioni della riforma gregoriana(XI sec.) I principi fondamentali della riforma gregoriana sono: abolizione delle investiture laiche, lotta contro la simonia, riforma con carattere universale, rivendicazione dell’autorità suprema universale, ritorno alla
vecchia disciplina e alla tradizione, suo solo di testi antichi autentici, lotta contro i testi spuri, rifiuto dei testi dell’autorità inferiore contrari a quell’autorità suprema, lotta contro l’ingerenza dell’autorità civile. Di questo periodo è: il Dictatus Papae Gregorii VII: è un indice dei diritti della D:Sede con indicati i testi probanti. Collezioni della riforma gregoriana evoluta(XI sec.) Nonostante l’attività della riforma, continuano ad avere vigore le antiche collezioni. Inoltre molti testi della riforma vengono giudicati troppo rigidi e subiscono regressive modifiche. Questo si verifica anche perché i Papi succeduti a Gregorio VII hanno continuato la lotta in modo più diplomatico. Si introducono, allora, nuove collezioni che sorgono con minore rigore i prinicipi di scelta dei testi. Ricompaiono testi spuri o alterati. Di questo periodo sono: i Tripartita, Decretum. Scritti e collezioni che preparano il Decreto di Graziano (XI-XIIsec.) Di fronte alle molte discordanze tra le collezioni che erano in circolazione e alle discordanze all’interno delle collezioni stesse, iniziano tentativi di conciliare i vari testi. I criteri che si cominciano a seguire sono quelli di scegliere i testi più genuini, più perfetti e più accettati dai Papi. FORMAZIONE DEL CORPUS IURIS CANONICI Sull’esempio delle Pandette della codificazione giustinianea, da porco ritrovata, si sente la necessità, per porre fine all’incertezza della disciplina ecclesiastica e a tanti abusi, di un’unificazione di tale disciplina. Un’unificazione sia interna: conciliazione delle norme diverse; sia esterna:unità di compilazione della massa di norme sparse nelle varie collezioni. Decreto di Graziano(1140) L’opera viene condotta dal monaco Graziano, maestro di Teologia a Bologna(1160). L’intento di Graziano è quello di raccogliere dei testi, che in vari tempi e regioni hanno determinato la disciplina ecclesiastica, e di riportarli ad unità secondo regole di selezione, interpretazione e conciliazione, elaborate in sistema, per un’applicazione universale, generale, sistematica, omogenea, totale, in modo che ne venga fuori un corpo coerente e organico di norme, sempre ed ovunque applicabile. Da questo nasce la Concordia discordantium canonum o Decretum, che segna il vero inizio della scienza canonista. Il diritto canonico non sorge con Graziano, ma lo studio scientifico di esso: insegna a dedurre dai testi antichi il loro senso genuino e l’applicazione delle norme antiche alle esigenze contemporanee, a risolvere le controversie e a supplire alle lacune. Il Decretum, però, è da considerarsi opera privata, perché non è mai stato approvato come Codex Autehenticus.
Il Codice del 1917 La molteplicità delle leggi canoniche e la difficoltà della loro consultazione e applicazione rendono necessario una revisione un riordinamento dell’intera materia, Gia’ nel Concilio Vaticano I erano state fatte richieste in questo senso. Pio IX e Leone XIII avevano, poi, integralmente riordinato alcune materie ed istituti. Pio X istituisce una commissione per la redazione del codice. Il lavoro viene compiuto in dodici anni e nel giorno di pentecoste del 1917 Benedetto XV promulga il Codex iuris canonici. Il Codex fu di lunga e complessa elaborazione svoltasi sotto la guida di un insegne giurista il card. Pietro gasparri. Il Codex è solo per la Chiesa latina e non obbliga la Chiesa orientale, eccezione fatta di quelle materie che per loro natura riguardano anche quest’ultima. Il Codex è legge unica, autentica, esclusiva, stabile, universale. Il Codice del 1983 E’ nella natura stessa del diritto canonico evolversi e adattarsi alle nuove esigenze pastorali, per cui, anche dopo la codificazione continua una ricca produzione di norme. Nel 1959 Giovanni XXIII annuncia il Sinodo Romano e il Concilio ecumenico come un punto di partenza per la riforma del codice. Lo stesso Papa annuncia la creazione della commissione per la riforma del codice, la quale avrebbe dovuto cominciare dopo il Concilio. La riforma del Codice si è resa certo ancora più urgente e necessaria dopo il Vaticano II. Infatti dopo il Concilio c’è stata una ricca produzione di norme transitorie applicative dei decreti conciliari, che hanno abrogato vari canoni del CIC 1917 e che sono state la base per la redazione del nuovo Codice. Giovanni Paolo II promulga il Codice nel 1983. Il Codice del diritto canonico riguarda solo la Chiesa latina. Le norme liturgiche, emanate prima della promulgazione di esso, rimangono in vigore, a meno che non siano contrarie ai canoni. Infine i canoni del codice non abrogano le convenzioni stipulate tra la S.Sede e le nazioni o altre società politiche né derogano ad esse.