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Le funzioni della Consob, Appunti di Diritto Commerciale

Riassunti rivisti, rivisitati e corretti.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 13/08/2019

matteo-piantelli
matteo-piantelli 🇮🇹

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LE FUNZIONI DELLA CONSOB.
Le funzioni e i poteri specifici della Consob hanno visto una progressiva e importante evoluzione dalla legge
216/1974 sino ad oggi. Oltre a quella originaria in materia di informazione societaria e di controllo sui conti
e sulle revisioni degli stessi, ora il t.u.i.f. delinea una vera e propria competenza regolatoria e di intervento
sul governo delle società quotate. Alla Consob sono attribuite in modo alquanto esteso competenze
regolamentari praticamente su quasi tutte le materie disciplinate nel testo stesso.
Alla Commissione vengono riconosciuti vari specifici poteri di intervento e richiesta che incidono sulle
società quotate. In primo luogo va segnalato il potere di impugnazione di talune delibere assembleari
disciplinato agli artt. 120- 121- 122 t.u.i.f., in virtù dei quali si legittima la Consob ad impugnare le delibere
di assemblea cui abbiano partecipato soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione di
cui agli stessi articoli in tema di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali.
Un ulteriore e significativo potere di impugnazione è attribuito alla Consob dall’art. 157 circa le delibere
assembleari di approvazione del bilancio di esercizio o di accertamento della non conformità del bilancio
consolidato. Il potere di impugnazione e la conseguente possibilità che talune delibere assembleari vengano
dichiarate invalide non solo attesta una vera e propria vigilanza di legittimità riconosciuta alla Consob circa
quegli atti, ma consente all’Autorità di inserirsi nelle dinamiche interne alla società e di pesare
sostanzialmente nella vita degli enti societari, senza trascurare l’impatto che iniziative del genere hanno sulle
valutazioni degli investitori e del mercato circa la società che fosse coinvolta. È al contempo evidente che ciò
comporta una responsabilità in capo alla Commissione sia per la continua e profonda osservazione delle
situazioni societarie, sia per le sue decisioni ovvero le non decisioni circa dette situazioni. Responsabilità
extracontrattuale con tutti gli oneri probatori del caso quanto a danno e nesso di causalità.
Ulteriori e pure significative situazioni di intervento nelle vicende interne delle società emittenti confermano
come alla Commissione sia riconosciuto un ruolo nel corretto governo delle stesse, aldilà dei poteri
informativi generali.
Alla Consob è stato infatti attribuito uno specifico potere di verifica circa il rispetto delle cosiddette quote di
genere nella composizione degli organi.
Più pregnante ancora appare la funzione di vigilanza della Consob con riferimento all’attività dell’organo di
controllo delle società emittenti. In particolare, il legislatore ha istituito una forma di raccordo fra la funzione
dell’Autorità e compiti del collegio sindacale, imponendo a questo di comunicare senza indugio alla Consob
le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza trasmettendo ogni utile documentazione. È evidente come
l’organo societario di controllo interno acquisti un ruolo di riferimento nei confronti dell’autorità di vigilanza
per tutto ciò che concerne l’intera attività di competenza dell’organo. La Consob può entrare nella vita della
società attraverso l’organo di controllo, pur solo quando vi siano irregolarità rilevate da detto organo.
Sullo stesso organo di controllo interno grava un onere di informazione verso l’Autorità pubblica e
un’accentuata responsabilità circa lo svolgimento dei suoi compiti al punto che “la Consob, se ha fondato
sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del consiglio sindacale, del consiglio
di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi
dell’art. 2409 c.c.”
Quindi attraverso il controllo sull’attività del collegio sindacale, la Consob può arrivare persino a posare
l’attenzione sulle vicende della società: non è precluso alla Consob di esporre i fatti, anche relativi alla
gestione, al pubblico ministero competente affinché sia questi a promuovere il procedimento dell’articolo
2409 anche nei confronti degli amministratori.
Sempre nell’alveo dei controlli societari, rientra la materia della revisione legale dei conti, in ordine alla
quale sono riconosciuti alla Consob penetranti poteri di vigilanza sia sull’attività di revisione che sui soggetti
deputati a svolgerla. Non devi trascurarsi la potestà sanzionatoria ad essa attribuita dal legislatore la quale
costituisce per le società emittenti una forma di soggezione sostanziale rispetto alle richieste e agli interventi
della Consob.

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LE FUNZIONI DELLA CONSOB.

Le funzioni e i poteri specifici della Consob hanno visto una progressiva e importante evoluzione dalla legge 216/1974 sino ad oggi. Oltre a quella originaria in materia di informazione societaria e di controllo sui conti e sulle revisioni degli stessi, ora il t.u.i.f. delinea una vera e propria competenza regolatoria e di intervento sul governo delle società quotate. Alla Consob sono attribuite in modo alquanto esteso competenze regolamentari praticamente su quasi tutte le materie disciplinate nel testo stesso.

Alla Commissione vengono riconosciuti vari specifici poteri di intervento e richiesta che incidono sulle società quotate. In primo luogo va segnalato il potere di impugnazione di talune delibere assembleari disciplinato agli artt. 120- 121- 122 t.u.i.f., in virtù dei quali si legittima la Consob ad impugnare le delibere di assemblea cui abbiano partecipato soggetti che non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui agli stessi articoli in tema di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali.

Un ulteriore e significativo potere di impugnazione è attribuito alla Consob dall’art. 157 circa le delibere assembleari di approvazione del bilancio di esercizio o di accertamento della non conformità del bilancio consolidato. Il potere di impugnazione e la conseguente possibilità che talune delibere assembleari vengano dichiarate invalide non solo attesta una vera e propria vigilanza di legittimità riconosciuta alla Consob circa quegli atti, ma consente all’Autorità di inserirsi nelle dinamiche interne alla società e di pesare sostanzialmente nella vita degli enti societari, senza trascurare l’impatto che iniziative del genere hanno sulle valutazioni degli investitori e del mercato circa la società che fosse coinvolta. È al contempo evidente che ciò comporta una responsabilità in capo alla Commissione sia per la continua e profonda osservazione delle situazioni societarie, sia per le sue decisioni ovvero le non decisioni circa dette situazioni. Responsabilità extracontrattuale con tutti gli oneri probatori del caso quanto a danno e nesso di causalità.

Ulteriori e pure significative situazioni di intervento nelle vicende interne delle società emittenti confermano come alla Commissione sia riconosciuto un ruolo nel corretto governo delle stesse, aldilà dei poteri informativi generali.

Alla Consob è stato infatti attribuito uno specifico potere di verifica circa il rispetto delle cosiddette quote di genere nella composizione degli organi.

Più pregnante ancora appare la funzione di vigilanza della Consob con riferimento all’attività dell’organo di controllo delle società emittenti. In particolare, il legislatore ha istituito una forma di raccordo fra la funzione dell’Autorità e compiti del collegio sindacale, imponendo a questo di comunicare senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza trasmettendo ogni utile documentazione. È evidente come l’organo societario di controllo interno acquisti un ruolo di riferimento nei confronti dell’autorità di vigilanza per tutto ciò che concerne l’intera attività di competenza dell’organo. La Consob può entrare nella vita della società attraverso l’organo di controllo, pur solo quando vi siano irregolarità rilevate da detto organo.

Sullo stesso organo di controllo interno grava un onere di informazione verso l’Autorità pubblica e un’accentuata responsabilità circa lo svolgimento dei suoi compiti al punto che “la Consob, se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza del consiglio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, può denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.”

Quindi attraverso il controllo sull’attività del collegio sindacale, la Consob può arrivare persino a posare l’attenzione sulle vicende della società: non è precluso alla Consob di esporre i fatti, anche relativi alla gestione, al pubblico ministero competente affinché sia questi a promuovere il procedimento dell’articolo 2409 anche nei confronti degli amministratori.

Sempre nell’alveo dei controlli societari, rientra la materia della revisione legale dei conti, in ordine alla quale sono riconosciuti alla Consob penetranti poteri di vigilanza sia sull’attività di revisione che sui soggetti deputati a svolgerla. Non devi trascurarsi la potestà sanzionatoria ad essa attribuita dal legislatore la quale costituisce per le società emittenti una forma di soggezione sostanziale rispetto alle richieste e agli interventi della Consob.