Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


le imposte ipotecarie e catastali, Schemi e mappe concettuali di Diritto Tributario

le imposte ipotecarie e catastali

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

Caricato il 20/09/2024

_da_21
_da_21 🇮🇹

4 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
Si tratta di tributi nati nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare.
Come l’imposta di registro, anche tali forme di imposizione in origine si configuravano come tasse, in
quanto si consideravano dovute, in misura fissa, a fronte delle annotazioni immobiliari e volture catastali
(quindi in virtù dell’erogazione di servizi di pubblicità immobiliare).
Nel tempo sono state oggetto di numerose modifiche attraverso la previsione di un’aliquota proporzionale
applicabile al valore dei beni o diritti oggetto delle formalità. Solo in limitate ipotesi è stata mantenuta la
tassazione in misura fissa.
Attualmente i due tributi catastali sono disciplinati dal d.lgs. 347/1990, cui è allegata la Tariffa, che indica
l’importo (in misura proporzionale o fissa) della tassazione con riferimento alle singole formalità e la
tabella, che specifica l’ammontare delle tasse ipotecarie dovute in relazione a quelle fattispecie inerenti il
servizio ipotecario, per le quali il tributo ancora mantiene la sua originaria configurazione di tassa.
Per quanto attiene al presupposto d’imposta, sono soggette a imposta ipotecaria le formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, ad eccezione
di quelle eseguite nell’interesse dello Stato, nonché di quelle relative a trasferimenti non soggetti a imposta
di successione ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 346/1990.
Nonostante la chiara lettera della norma citata, la dottrina prevalente ritiene che sia più corretto
identificare il presupposto d’imposta in quello previsto ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle
successioni e donazioni (redazione dell’atto di trasferimento immobiliare e mortis causa), alla cui disciplina
non può che rinviarsi.
Quanto ai soggetti tenuti al pagamento del tributo, questi sono individuati:
- nei soggetti che richiedono le formalità e in tutti coloro nel cui interesse è richiesta la formalità
(questi ultimi sono obbligati in solido al pagamento del tributo);
- nei pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni
e donazioni.
Per l’imposta catastale valgono le medesime considerazioni in punto di presupposto impositivo e soggetti
passivi espresse per l’imposta ipotecaria.

Anteprima parziale del testo

Scarica le imposte ipotecarie e catastali e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity!

LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

Si tratta di tributi nati nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare. Come l’imposta di registro, anche tali forme di imposizione in origine si configuravano come tasse, in quanto si consideravano dovute, in misura fissa, a fronte delle annotazioni immobiliari e volture catastali (quindi in virtù dell’erogazione di servizi di pubblicità immobiliare). Nel tempo sono state oggetto di numerose modifiche attraverso la previsione di un’aliquota proporzionale applicabile al valore dei beni o diritti oggetto delle formalità. Solo in limitate ipotesi è stata mantenuta la tassazione in misura fissa. Attualmente i due tributi catastali sono disciplinati dal d.lgs. 347/1990 , cui è allegata la Tariffa, che indica l’importo (in misura proporzionale o fissa) della tassazione con riferimento alle singole formalità e la tabella , che specifica l’ammontare delle tasse ipotecarie dovute in relazione a quelle fattispecie inerenti il servizio ipotecario, per le quali il tributo ancora mantiene la sua originaria configurazione di tassa. Per quanto attiene al presupposto d’imposta , sono soggette a imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, ad eccezione di quelle eseguite nell’interesse dello Stato, nonché di quelle relative a trasferimenti non soggetti a imposta di successione ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 346/1990. Nonostante la chiara lettera della norma citata, la dottrina prevalente ritiene che sia più corretto identificare il presupposto d’imposta in quello previsto ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni (redazione dell’atto di trasferimento immobiliare e mortis causa ), alla cui disciplina non può che rinviarsi. Quanto ai soggetti tenuti al pagamento del tributo , questi sono individuati:

  • nei soggetti che richiedono le formalità e in tutti coloro nel cui interesse è richiesta la formalità (questi ultimi sono obbligati in solido al pagamento del tributo);
  • nei pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. Per l’imposta catastale valgono le medesime considerazioni in punto di presupposto impositivo e soggetti passivi espresse per l’imposta ipotecaria.