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le imposte ipotecarie e catastali
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Si tratta di tributi nati nell’ambito del sistema della pubblicità immobiliare. Come l’imposta di registro, anche tali forme di imposizione in origine si configuravano come tasse, in quanto si consideravano dovute, in misura fissa, a fronte delle annotazioni immobiliari e volture catastali (quindi in virtù dell’erogazione di servizi di pubblicità immobiliare). Nel tempo sono state oggetto di numerose modifiche attraverso la previsione di un’aliquota proporzionale applicabile al valore dei beni o diritti oggetto delle formalità. Solo in limitate ipotesi è stata mantenuta la tassazione in misura fissa. Attualmente i due tributi catastali sono disciplinati dal d.lgs. 347/1990 , cui è allegata la Tariffa, che indica l’importo (in misura proporzionale o fissa) della tassazione con riferimento alle singole formalità e la tabella , che specifica l’ammontare delle tasse ipotecarie dovute in relazione a quelle fattispecie inerenti il servizio ipotecario, per le quali il tributo ancora mantiene la sua originaria configurazione di tassa. Per quanto attiene al presupposto d’imposta , sono soggette a imposta ipotecaria le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, ad eccezione di quelle eseguite nell’interesse dello Stato, nonché di quelle relative a trasferimenti non soggetti a imposta di successione ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 346/1990. Nonostante la chiara lettera della norma citata, la dottrina prevalente ritiene che sia più corretto identificare il presupposto d’imposta in quello previsto ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni (redazione dell’atto di trasferimento immobiliare e mortis causa ), alla cui disciplina non può che rinviarsi. Quanto ai soggetti tenuti al pagamento del tributo , questi sono individuati: