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LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, Appunti di Diritto Civile

IL CODICE DELLA STRADA E LE SUE REGOLE

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/10/2019

camil87
camil87 🇮🇹

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Modifiche al Codice della strada
Dossier n° 70/2 - A.C. 24 ed abb., AA.C. 24, 192, 193, 219, 234, 264, 367, 681, 777, 1051, 1113, 1187, 1234, 1245, 1348, 1358, 1364,
1366, 1368, 1399, 1400, 1601, 1613 -A
12 luglio 2019
Il presente dossier illustra il contenuto del Testo unificato, su cui la IX Commissione ha deliberato
di riferire favorevolmente all'Assemblea il 9 luglio 2019, relativo alle proposte di legge concernenti
modifiche al Codice della strada: AA.C. 24, 192, 193, 234, 264, 367, 777, 1051, 1366, 1368, 219, 681,
1113, 1187, 1245, 1348, 1358, 1364, 1234, 1399, 1400, 1601, 1613 -A.
Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili
Articoli del C.d.S. modificati e oggetto dell'intervento:
articoli vari adozione nel Codice della nuova terminologia ONU "persone con disabilità" e termini per il
collaudo degli adattamenti protesici per la guida dei veicoli
Art. 3 attraversamenti pedonali rialzati e definizioni di casa avanzata, percorso pedonale, utenza
vulnerabile, zona scolastica
Art. 7 -riserva di spazi ai parcheggi "rosa", ai veicoli in condivisione ed in altre ipotesi per finalità
collettive e pubbliche;
-regolamentazione della circolazione nelle zone scolastiche
Art. 39 introduzione nella segnaletica stradale di messaggi sociali e di sensibilizzazione
Art. 40 obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada
Art. 41 segnalazioni luminose e di pericolo negli attraversamenti pedonali
Art. 42 elementi di moderazione del traffico e sistemi di rallentamento della velocità
Art. 54 possibilità di trasporto di accompagnatori a bordo di ambulanze
Art. 56 disciplina dei rimorchi trainati da motoveicoli
Art. 70 trasporto a trazione animale consentito nei soli parchi, riserve naturali e manifestazioni
pubbliche e possibilità dei comuni di prevedere la conversione delle licenze
Art. 126.bis aumento della decurtazione dei punti patente per la sosta su spazi per le persone con
disabilità e per l'utilizzo delle strutture riservate alle persone con disabilità
Art. 155 limiti sonori dei dispositivi di allarme
Art. 158 aumento delle sanzioni per sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità e
nuove ipotesi di sosta vietata in spazi riservati
Art. 172 esenzione dall'obbligo di indossare le cinture per i soggetti con stomie cutanee
Art. 188 sosta senza limiti di tempo per le donne munite di permesso rosa e gratuità della sosta per i
veicoli delle persone con disabilità
Art. 190 circolazione dei veicoli per persone con disabilità su piste ciclopedonali
Art. 191 obbligo di rallentamento ed eventuale fermata dei veicoli negli attraversamenti pedonali senza
semaforo e nelle svolte
Articolo 1
L'articolo 1 interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.
Con il comma 1 si sostituiscono in tutto il Codice della strada, le diciture attualmente
usate per indicare le persone con disabilità ("invalidi", "persone invalide", "disabili" e
"persone disabili", "persona invalida"), con quelle di "persone con disabilità"o "persona
con disabilità", in ossequio ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
delle persone con disabilità e ratificata con legge n. 18 del 2009. Analoga modifica viene
apportata alla lett. o) n. 3) del comma 1 ed alla lett. p).
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Modifiche al Codice della strada

Dossier n° 70/2 - A.C. 24 ed abb., AA.C. 24, 192, 193, 219, 234, 264, 367, 681, 777, 1051, 1113, 1187, 1234, 1245, 1348, 1358, 1364, 1366, 1368, 1399, 1400, 1601, 1613 -A 12 luglio 2019

Il presente dossier illustra il contenuto del Testo unificato, su cui la IX Commissione ha deliberato di riferire favorevolmente all'Assemblea il 9 luglio 2019, relativo alle proposte di legge concernenti modifiche al Codice della strada: AA.C. 24, 192, 193, 234, 264, 367, 777, 1051, 1366, 1368, 219, 681, 1113, 1187, 1245, 1348, 1358, 1364, 1234, 1399, 1400, 1601, 1613 -A.

Disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili

Articoli del C.d.S. modificati e oggetto dell'intervento:

articoli vari adozione nel Codice della nuova terminologia ONU "persone con disabilità" e termini per ilcollaudo degli adattamenti protesici per la guida dei veicoli

Art. 3 attraversamenti pedonali rialzati e definizioni di casa avanzata, percorso pedonale, utenzavulnerabile, zona scolastica

Art. 7

-riserva di spazi ai parcheggi "rosa", ai veicoli in condivisione ed in altre ipotesi per finalità collettive e pubbliche; -regolamentazione della circolazione nelle zone scolastiche

Art. 39 introduzione nella segnaletica stradale di messaggi sociali e di sensibilizzazione Art. 40 obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada Art. 41 segnalazioni luminose e di pericolo negli attraversamenti pedonali Art. 42 elementi di moderazione del traffico e sistemi di rallentamento della velocità Art. 54 possibilità di trasporto di accompagnatori a bordo di ambulanze Art. 56 disciplina dei rimorchi trainati da motoveicoli

Art. 70 trasporto a trazione animale consentito nei soli parchi, riserve naturali e manifestazionipubbliche e possibilità dei comuni di prevedere la conversione delle licenze

Art. 126.bis aumento della decurtazione dei punti patente per la sosta su spazi per le persone con disabilità e per l'utilizzo delle strutture riservate alle persone con disabilità Art. 155 limiti sonori dei dispositivi di allarme

Art. 158 aumento delle sanzioni per sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità e nuove ipotesi di sosta vietata in spazi riservati Art. 172 esenzione dall'obbligo di indossare le cinture per i soggetti con stomie cutanee

Art. 188 sosta senza limiti di tempo per le donne munite di permesso rosa e gratuità della sosta per i veicoli delle persone con disabilità Art. 190 circolazione dei veicoli per persone con disabilità su piste ciclopedonali

Art. 191 obbligo di rallentamento ed eventuale fermata dei veicoli negli attraversamenti pedonali senza semaforo e nelle svolte

Articolo 1

L'articolo 1 interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.

Con il comma 1 si sostituiscono in tutto il Codice della strada, le diciture attualmente usate per indicare le persone con disabilità ("invalidi", "persone invalide", "disabili" e "persone disabili", "persona invalida"), con quelle di "persone con disabilità"o "persona con disabilità" , in ossequio ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e ratificata con legge n. 18 del 2009. Analoga modifica viene apportata alla lett. o) n. 3) del comma 1 ed alla lett. p).

Persone con disabilità

Si prevede conseguentemente, con il nuovo comma 3 dell'articolo 1 , che il Governo provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge ad adeguare il regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) a tale modifica. Si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 in considerazione della previsione generale dell'articolo 10, comma 2.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede inoltre, al fine di garantire una piena tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, che: a) il collaudo degli adattamenti delle protesi per conseguire o confermare le patenti di guida dei veicoli, prevista dall'articolo 327, comma 4, del regolamento di attuazione del Codice debba essere effettuato entro venti giorni dalla data di presentazione della relativa domanda; b) il rappresentante dell'associazione di persone con disabilità (previsto dall'articolo 330, comma 5, del regolamento di attuazione del Codice), sia designato dalle associazioni nazionali per il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, comparativamente più rappresentative, anziché dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

Con il comma 2, lett. a) , si modificano una serie di definizioni contenute nell' articolo 3 del Codice: con il n. 1) che definisce gli attraversamenti pedonali, si introduce la possibilità che questi possano eventualmente essere anche rialzati al piano del marciapiede ove presente; con il n. 2) si introduce la definizione di casa avanzata, quest'ultima come linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; con il n. 3) e n. 4) si modifica rispettivamente la definizione di marciapiede, prevista al numero 33 del comma 1, come parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata, anche con variazione del colore o del materiale della pavimentazione, e possibilmente protetta , destinata ai pedoni, e quella di passaggio pedonale la cui denominazione viene aggiornata a quella di percorso pedonale.

La definizione rimane quella vigente di parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso; con il n. 5) si sostituisce la definizione di utenza debole a favore di quella di utenza vulnerabile e si amplia il suo ambito ricomprendendovi anche i conducenti di ciclomotori e di motocicli, nonché le persone con disabilità. Si prevede conseguentemente la sostituzione, ovunque ricorra nel Codice, del riferimento all'utenza debole con quello all'utenza vulnerabile. Si ricorda che attualmente vengono definiti (art. 3, co. 1, lett. 53-bis del Codice) come utenti deboli della strada i pedoni, i disabili in carrozzella, i ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade. A livello europeo il regolamento (CE) 78/2009 (relativo all'omologazione dei veicoli in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili) utilizza la definizione di utenti della strada vulnerabili , considerando tali "gli utenti della strada non motorizzati quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o mobilità e orientamento ridotti."

Con il n. 6) si introduce la definizione di zona scolastica come zona urbana in prossimità della quale si trovano gli edifici adibiti ad uso scolastico (nuovo n. 58-bis dell'art. 3, comma 1, del Codice).

Conseguentemente la successiva lett. b), n. 2 ), provvede ad aggiungere i nuovi commi 9-ter e 9-quater all' articolo 7 del Codice. Con il comma 9-ter si dispone che i comuni con deliberazione della Giunta, disciplinino su tutto il territorio comunale le zone scolastiche, in relazione alle esigenze di sicurezza, ed accessibilità dell'utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. In tali zone scolastiche inoltre si prevede che i comuni adottino con ordinanza (non è specificato di quale soggetto, ma presumibilmente il riferimento è ai poteri di ordinanza del Sindaco che sono oggetto dell'articolo 7), almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: a) la fissazione di un limite massimo di velocità di 30 km/k; b) la disciplina di zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di

Tempi di collaudo per le protesi

Attraversamenti pedonali rialzati

Casa avanzata

Utenza vulnerabile

Zone scolastiche

ad allestire anche apposite strutture per la circolazione e la sosta delle donne munite di permesso rosa. Viene conseguentemente adeguata, con il n. 6) , la rubrica dell'articolo con il riferimento alle donne munite di permesso rosa. Inoltre il n. 2) della lett. o) modifica il comma 3 , che attualmente prevede che i veicoli al servizio di persone con disabilità non siano tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo previsti nei parcheggi a tempo determinato, estendendolo alle donne munite di permesso rosa. Il nuovo comma 3-bis prevede infine che i veicoli al servizio di persone con disabilità, autorizzati ai sensi del comma 2, non siano tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio a pagamento. Con la lett. o), n. 4 e n. 5 , si modificano inoltre le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità: si aumentano da 87 a 168 euro e da 345 a 673 euro le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia senza l'autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Si portano altresì da 42 a 87 euro e da 173 a 345 euro le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione.

Con la successiva lett. r), n. 1 si interviene inoltre sulla decurtazione dei punti patente disciplinata dall' articolo 126-bis del Codice , nell'ipotesi di violazione del divieto di fermata e di sosta di cui all'art. 158, aumentando da 2 a 4 punti la decurtazione in caso di violazione del divieto di sosta, di cui al comma 2, lett. g), quindi negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone con disabilità, nonché in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli. La lett. r) n. 2 introduce per le violazioni dell'articolo 188, la decurtazione di 6 o 8 punti patente rispettivamente per le violazioni del comma 4 (usufruire delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità senza avere l'autorizzazione prescritta) e del comma 5 (uso delle strutture pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione). _In proposito si segnala che:

  1. mentre le sanzioni risultano più elevate nei casi di utilizzo delle strutture per invalidi senza averne l'autorizzazione (rispetto ad averla ma non rispettarne i limiti), la decurtazione dei punti patente è viceversa più alta per chi abbia l'autorizzazione ma non ne osservi i limiti rispetto a chi non la abbia per nulla.
  2. andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la decurtazione dei punti patente in tali ipotesi, pari a 6 od 8 punti, con quella introdotta dalla stessa lett. r), al n. 1 che è riferita alla violazione dell'articolo 158 cioè al divieto di sosta negli spazi riservati alla fermata e la sosta delle persone con disabilità, per la quale si prevede una decurtazione di 4 punti patente._

La lett. m), n. 2) interviene in materia di sanzioni , introducendo un nuovo comma 4- bis all' articolo 158 del Codice, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità. Per la violazione del divieto di sosta dei veicoli nei casi di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi per le persone: la sanzione per i veicoli a tre o quattro ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647; la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 40 ed euro 164) viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328.

Conseguentemente, con la lett. m) n. 3), viene eliminato dal comma 5 dell'articolo 158, il riferimento alla sanzione per le violazioni della lett. g), in quanto superata dalla specifica sanzione prevista dal nuovo comma 4-bis. Viene inoltre elevata, con il riferimento alla nuova lett. i), la sanzione attualmente prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane.

La lett. d) modifica l'articolo 40 del Codice , relativo ai segnali orizzontali ed alla disciplina in corrispondenza degli attraversamenti pedonali , introducendo al comma 11 l'obbligo dei conducenti dei veicoli di dare la precedenza ai pedoni che si accingano ad attraversare la strada, anzichè ai pedoni che abbiano iniziato l'attraversamento, come previsto nella formulazione attuale.

Aumento sanzioni e decurtazione punti patente per utilizzo improprio delle strutture per persone con disabilità

e

per violazione dei divieti di sosta e fermata

Obbligo di dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare

La lett. e) modifica l'articolo 41 del Codice , introducendo al comma 5 la possibilità di dotare gli attraversamenti pedonali di elementi di segnalazione luminosa e quelli non semaforizzati di sensori per attivare segnali luminosi di pericolo al passaggio di pedoni.

La successiva lettera q) modifica l'articolo 191 del Codice, prevedendo che quando il traffico non sia regolato da agenti o da semafori, i conducenti debbano dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. La formulazione attuale della norma prevede già l'obbligo di fermarsi, ma questo è riferito al momento del transito dei pedoni sul passaggio pedonale o al caso di pedoni che si accingano ad attraversare sui passaggi pedonali, mentre con la disposizione in commento si introduce l'obbligo di dare la precedenza, rallentare gradualmente e all'occorrenza fermarsi, anche nel caso in cui i pedoni si trovino nelle immediate prossimità dell'attraversamento. Stesso obbligo viene introdotto per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale: devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta comunque fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4, cioè il divieto di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità, nonché il divieto, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, di causare intralcio al transito normale degli altri pedon i. Si ricorda che l'articolo 190 prevede anche altri obblighi e divieti per i pedoni, tra cui l'obbligo di servirsi degli attraversamenti pedonali (o se presenti dei sottopassaggi) per attraversare la carreggiata e qualora questi siano lontani (più di cento metri) l'obbligo di attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Il divieto di attraversare diagonalmente le intersezioni ed il divieto di attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano. In ogni caso per i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali è obbligatorio dare la precedenza ai conducenti. E' inoltre vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

La lett. f) modifica l'art. 42 del Codice relativo ai segnali complementari: viene sostituito il comma 2 che definisce i segnali complementari, introducendovi, oltre ai dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità dei veicoli, come prevede la formulazione attuale, anche gli elementi di moderazione del traffico aventi lo stesso fine.

Si aggiunge poi il nuovo comma 2- bis, in base al quale su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata , ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico , tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell'asse stradale; chicane ; restringimenti della carreggiata.

Si segnala conseguentemente che l'articolo 10 del Testo, prevede la soppressione della possibilità prevista all'articolo 179, comma 1 del regolamento di attuazione del Codice della strada (d.p.r 495 del 1992), di adottare sulle strade , per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.

La lett. g) interviene sull' art. 54, comma 1, del Codice , alla lett. g), che reca la definizione di autoveicoli ad uso speciale, consentendo sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore, a condizione che lo consentano le caratteristiche tecniche del veicolo e che la presenza dell'accompagnatore non costituisca intralcio per il personale sanitario.

La lett. h) modifica l'art. 56 del Codice, sostituendo il comma 1 che reca la definizione dei rimorchi. La nuova definizione include tra i rimorchi anche i veicoli destinati ad essere trainati di motoveicoli , che attualmente sono esclusi in quanto sono considerati rimorchi i soli veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli, con esclusione degli autosnodati, mentre i rimorchi se trainati da motoveicoli sono considerati

Segnalazioni pedonali luminose

Comportamento dei conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni

Elementi di moderazione del traffico e della velocità

Trasporto sulle ambulanze di accompagnatori

Rimorchi di motoveicoli

stato recentemente previsto dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117. I limiti di emissione sono fissati nel Regolamento di attuazione del Codice della strada e devono in ogni caso rispettare i limiti massimi per le emissioni sonore che sono definiti dal DPCM 1° marzo

La lett. n) modifica l'articolo 172 del Codice, introducendo l'esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza (con la nuova lett. f-bis del comma 8), per i soggetti c.d. stomizzati, cioè le persone che, a seguito di intervento chirurgico, abbiano attuato un nuovo collegamento provvisorio o permanente tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di una o più stomie cutanee , sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante. In questa ipotesi non viene richiesto che la certificazione del medico comprovi condizioni di rischio conseguenti all'uso delle cinture, a differenza di quanto previsto per l'esenzione dalle cinture per le donne in gravidanza.

La lett. p) introduce una modifica all' articolo 190 del Codice , al comma 7, volta a consentire alle macchine per uso di persone con disabilità, se asservite da motore, di transitare sulle piste ciclopedonali in caso di necessità.

Disposizioni per la sicurezza stradale

Articoli del C.d.S. modificati e/o oggetto dell'intervento:

Art. 1 inserimento tra i principi generali del Codice della tutela della salute e dell'ambiente nella circolazione stradale

Art. 16 decreti ministeriali per disciplinare particolari sedi stradali (ponti, viadotti, gallerie) edorografiche

Art. 45 inserimento nel regolamento di attuazione del Codice delle modalità di verifica periodica etaratura degli apparecchi di controllo del traffico e di rilevamento automatico delle infrazioni

Art. 47 modifica del regolamento di attuazione per l'applicazione dei sistemi per la guida assistita anche ai mezzi del trasporto merci

Art. 126.bis

**_- decurtazione punti patente per guida con telefoni e altri dispositivi elettronici e

  • decurtazione punti patente per sosta negli spazi di ricarica per veicoli elettrici_**

Art. 147 aumento delle sanzioni per violazione delle norme di comportamento ai passaggi a livello

Art. 171 sanzioni al conducente per mancato uso del casco da parte dei trasportati sui ciclomotori e motoveicoli

Art. 172

**_- sanzioni al conducente dei veicoli per mancato utilizzo delle cinture e degli altri sistemi di ritenuta e antiabbandono

  • obbligo degli scuolabus di essere dotati di cinture di sicurezza dal 1° gennaio 2024_**

Art. 173 divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico durante la guida ed aumento dellesanzioni

Art. 187 modalità di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Articolo 2

L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche finalizzate alla sicurezza stradale. Al comma 1, lett. a) si modifica l'articolo 1 del Codice , che reca i principi generali del Codice della strada : viene sostituito il comma 1 che attualmente evidenzia che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. La nuova formulazione prevede che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente nella circolazione stradale , rientrino tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Al comma 1, con la lett. b) si modifica l'articolo 16 del Codice al fine di rinviare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti. Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada vieta ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente

dispositivi di allarme

Esenzione dall'obbligo di allacciare le cinture per i soggetti stomizzati

Transito sulle piste ciclopedonali delle macchine per persone con disabilità

Tra le finalità del CdS anche la tutela della salute e dell'ambiente

Decreto ministeriale per particolari sedi stradali ed orografiche

alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La disposizione rinvia poi al regolamento di esecuzione del codice (D.P.R. n. 495/1992) la determinazione delle distanze dal confine stradale, mantenendo comunque ferme le distanze tra gli alberi vicini a confini previste dagli articoli 892 e 893 del codice civile (in via generale tre metri per alberi ad alto fusto; un metro e mezzo per alberi di non alto fusto; mezzo metro per siepi e viti).

Con la lett. c) si modifica l'art. 45 del Codice, in materia di uniformità della segnaletica, aggiungendo al comma 6 la previsione che nel regolamento di attuazione del Codice, oltre ad essere precisate le modalità di omologazione e di approvazione di segnali, dispositivi, apparecchiature e altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico nonché dei mezzi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, come disposto attualmente, siano anche stabilite , ove necessario, le modalità di verifica periodica della funzionalità e della taratura.

Con la lett. d) si modifica l'art. 147 del Codice relativo al comportamento ai passaggi a livello. In particolare, al comma 5, si aumentano le sanzioni per chi viola tali norme: da 87 a 167 euro (sanzione minima) e da 345 a 666 euro (sanzione massima). Si ricorda che l'art. 147 prevede che gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, debbano usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti ed osservare le apposite segnalazioni. In particolare, prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, devono assicurarsi che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli. Inoltre è vietato attraversare un passaggio a livello quando: a) le barriere o le semibarriere siano chiuse o stiano per chiudersi; b) le semibarriere siano in movimento di apertura; c) siano in funzione gli appositi dispositivi di segnalazione luminosa o acustica; d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti.

La lett. e) modifica l'articolo 171 del Codice in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli , prevedendo che in ogni caso in cui il passeggero trasportato non indossi il casco, sia esso minore o adulto, della violazione risponda il conducente , mentre attualmente tale responsabilità è posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni. Chiunque violi le norme relative all'obbligo del casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333, ma con la nuova formulazione per il trasportato risponde in ogni caso anche il conducente.

La lett. f) modifica l'art. 172 del Codice , relativo all' uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, inserendo un nuovo comma 7-bis in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3 , immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus dovranno essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla stessa data non sarà più consentita la circolazione dei veicoli che ne siano sprovvisti. La disposizione introduce solo l'obbligo dei mezzi di essere dotati di cinture, ma non anche l'obbligo dei passeggeri di allacciarle, che è previsto per specifiche categorie di veicoli, dal comma 1 dell'art. 172. Per rendere più chiaro l'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza anche sugli autobus adibiti a scuolabus o ccorrerebbe inserire tale categoria di mezzi, gli M2 ed M3 adibiti ad uso di scuolabus, nell'elenco del comma 1 dell'art. 172 che pone tale obbligo. Attualmente infatti solo i passeggeri dei mezzi delle categorie M1 (veicoli per trasporto di persone fino ad otto passeggeri) e di tutte le categorie N (veicoli per il trasporto merci) sono obbligati ad allacciare le cinture, mentre per quelli delle categorie M2 e M3, cioè dei veicoli con almeno quattro ruote per il trasporto di persone con più di otto posti oltre al conducente, con massa sia inferiore (M2) che superiore (M3) a 5 t, il comma 7 prevede solo che i passeggeri debbano essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza quando sono seduti ed il veicolo è in movimento mediante cartelli apposti in modo ben visibile su ogni sedile o a voce dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Inoltre, il comma 6 dell'art. 172 prevede genericamente che tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M debbano utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza (ma non espressamente le cinture) di cui i veicoli stessi siano provvisti, come anche previsto dalla direttiva 2003/20/CE. Si ricorda peraltro che per tutti questi mezzi vige comunque la disciplina europea, relativa alle omologazioni degli autobus, che prevede l'obbligo di questi mezzi di essere dotati di cinture di sicurezza se immatricolati dopo il 1998, quindi l'obbligo non è previsto attualmente solo per i mezzi più vecchi, immatricolati prima di quella data.

La lett. g) modifica l'articolo 172 del Codice, al comma 10 relativo alle sanzioni per la

Verifica periodica della taratura dei dispositivi di controllo del traffico

Aumento sanzioni per violazioni attraversamenti passaggi a livello

Responsabilità del conducente dei motoveicoli per mancato utilizzo del casco del passeggero

Obbligo di dotazione di cinture di sicurezza sugli scuolabus dal 2024

Sanzione anche

La lett. l), n. 1 modifica inoltre la tabella dei punti patente , di cui all' articolo 126-bis , introducendo la decurtazione di 2 punti patente, attualmente non prevista, per la violazione del divieto di sosta e di fermata negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici (divieto previsto dall'art. 158, co. 1, lett. h-bis).

La lettera i) interviene sulle modalità di accertamento a cura degli organi di polizia dello stato di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope prevedendo che gli accertamenti di cui all'articolo 187, comma 2-bis, del Codice della strada possano essere effettuati sul fluido salivare anziché su " campioni di mucosa del cavo orale ", come previsto dal testo vigente. Ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del Codice della strada gli organi di polizia stradale, al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Il comma 2- bis stabilisce che quando questi accertamenti forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Il comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'applicazione dell' articolo 47 del Codice , prevedendo che tra le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote ( categoria N ), di cui al comma 2, lettera c), di tale articolo, siano compresi anche i sistemi per la guida assistita, disponendo il conseguente adeguamento, entro tre mesi, del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). L'articolo 47 comma 2 del Codice della strada definisce veicoli di categoria N i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote. Le sottocategorie N1, N2 ed N distinguono all'interno della categoria i veicoli in considerazione della diversa massa massima (N1 non superiore a 3,5 t; N2 superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; N3 superiore a 12 t).

Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana

Articoli del C.d.S. modificati e oggetto dell'intervento :

Art. 6 regolamentazione della circolazione su strade e corsie fuori dei centri abitati

Art. 7 regolamentazione della circolazione su strade e corsie nei centri abitati e limitazione ai soli veicoli elettrici dell'accesso nelle zone a traffico limitato Art. 41 introduzione di un limite di durata minima di tre secondi della luce semaforica gialla

Art. 23

**_- divieto sulle strade e sui veicoli di ogni forma di esposizione pubblicitaria con contenuti sessisti, violenti o lesivi delle libertà fondamentali

  • possibilità di installare, al centro delle rotatorie con area verde, l'insegna del manutentore a titolo gratuito Art. 82 definizione di uso proprio per i veicoli condivisi temporaneamente_**

Art. 100 possibilità di apporre pannelli sostitutivi delle targhe sui veicoli impegnati in competizioni motoristiche Art. 158 estensione del divieto di fermata e di sosta dei veicoli sulle strade riservate ai mezzi pubblici

Art. 175 possibilità di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali per i veicoli a due ruote di cilindrata di almeno 120 cc ed elettrici da 11 KW

Articolo 3

L'articolo 3 modifica i sopraelencati articoli del Codice al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana. Con le lett. a), b) e g) del comma 1, si modificano rispettivamente gli articoli 6, 7 e 158 del Codice relativi alla circolazione su corsie e strade riservate Con la lett. a) si prevede in particolare che, al di fuori dei centri abitati , con le ordinanze dell'ente proprietario della strada si possano riservare a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, non solo corsie , anche protette (come attualmente previsto), ma anche

Decurtazione di 2 punti patente per sosta o fermata negli spazi di ricarica dei veicoli elettrici Modalità di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Sistemi di guida assistita per veicoli per trasporto merci

Riserva di strade o corsie per la circolazione di categorie di

strade (art. 6). Con la lett. b) n. 1) v iene inoltre previsto (modifica all'art. 7) che con ordinanze del sindaco, che regolano la circolazione nei centri abitati, si possano riservare alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto , al fine di favorire la mobilità urbana, non solo strade (come attualmente previsto), ma anche corsie. La lett. b) n. 2 novella poi il comma 9-bis all'articolo 7 , prevedendo che i comuni , nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale , ai sensi del comma 9 , consentano l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. Viene pertanto eliminato il riferimento ai veicoli ibridi, attualmente contenuto nella norma, che era stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 103). Si ricorda che il citato comma 9 consente ai comuni, con deliberazione della Giunta, di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Analogamente i comuni possono delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico.

Con la lett. c), n. 1) si modifica l'articolo 23 del Codice , aggiungendo i nuovi commi 4- bis, 4-ter e 4-quater, in materia di cartelloni pubblicitari. In primo luogo, con il comma 4-bis , si vieta sulle strade e sui veicoli ogni forma di esposizione pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, ovvero discriminatori rispetto all'orientamento sessuale, all'identità di genere, delle abilità fisiche e psichiche. L'art. 23, comma 4 del Codice prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada e che nei centri abitati la competenza sia dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Il comma 2 vieta l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, consentendo solo quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento di attuazione del Codice, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli. E' inoltre vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal codice della Strada. Il comma 10 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni dello stesso articolo 23, relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli, nonché di quelle attuative del regolamento e disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni.

Con il nuovo comma 4-ter si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda ad emanare un'apposita direttiva affinché siano applicate, in sede di accertamento della presenza o meno di tali contenuti offensivi o lesivi di diritti nelle suddette forme pubblicitarie, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale , come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Ministero delle pari opportunità, con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Decorso inutilmente il termine di un mese previsto dal comma 4-ter per l'emanazione di tale direttiva ministeriale, il termine è prorogato di una sola volta per ulteriori trenta giorni, decorsi i quali saranno immediatamente applicabili le disposizioni del citato Codice di autodisciplina. Il comma 4-quater prevede che l'osservanza delle prescrizioni del comma 4-bis sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 4 (per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari) e che in caso di violazione, la sanzione sia l'immediata revoca dell'autorizzazione. La lett. c, n. 3) modifica il comma 13-bis dell'articolo 23 del Codice , prevedendo che in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto sia con quanto disposto sia dal comma 1, come previsto attualmente, che dal nuovo comma 4-bis , l'ente proprietario della strada diffidi l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Con la lett. c), n. 2, si modifica l'articolo 23 del Codice , introducendo un nuovo comma 7-bis, che, derogando espressamente all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23, che

veicoli

Accesso libero in ZTL ambientali ai soli veicoli elettrici

Divieto di messaggi sessisti o lesivi di diritti nei cartelloni pubblicitari

Con la lett. f) si modifica l'articolo 100 del Codice, al comma 10 che attualmente vieta di apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tale previsione sono aggiunti, due periodi in base ai quali ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, è consentito esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Tale pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche alla targa che sostituisce e deve essere collocato garantendo la visibilità e la posizione richiesta dal regolamento per le targhe di immatricolazione. A bordo del veicolo impiegato nelle competizioni o nei trasferimenti deve esserci adeguata documentazione che attesti la partecipazione alle competizioni sportive, rilasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive. Nel caso di trasferimento stradale tale documentazione deve indicare il percorso o l'itinerario consentito. In caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui ai commi 11, 12, 13,14 e 15 dell'articolo 100, che sanzionano le condotte relative all'uso di targhe contraffatte o non visibili. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 102, comma 7. L'articolo 102 comma 7 sanziona chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173.

La lett. g) modifica l'art. 158 del Codice , al comma 2, lett. h) estendendo il divieto di sosta anche alle strade riservate ai mezzi pubblici, oltre che, come prevede attualmente la norma, sulle corsie o carreggiate ad essi riservate.

La lettera h) modifica l'art. 175 del Codice, limitando il divieto di circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali previsto al comma 2 lett. a), ai soli velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico, anziché inferiori a 150 cc come previsto attualmente. L'art. 175, comma 2, del Codice della strada, vieta la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali , ai seguenti veicoli: velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico; altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg; veicoli non muniti di pneumatici; macchine agricole e macchine operatrici; veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione; veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione; veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato Si ricorda che, in base all'art. 2, comma 3 del Codice, per Strada extraurbana principale : si intende una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Con la modifica proposta dalla lett. h) viene innanzitutto consentita la circolazione in autostrada ai sopracitati veicoli che abbiano cilindrata maggiore di 120 cc se a motore termico. In secondo luogo vengono ricompresi espressamente nella stessa limitazione alla circolazione anche i veicoli a due ruote a motore elettrico di potenza fino a 11 Kw e le motocarrozzette elettriche fino alla stessa potenza (per queste ultime oggi vige il divieto fino a 250 cc). La modifica relativa ai veicoli elettrici è collegata al fatto che nella normativa vigente non vi sono riferimenti a divieti di circolazione in autostrada e sulle strade extraurbane principali per ciclomotori e motoveicoli con motore elettrico e pertanto la definizione dei casi di violazione del divieto di circolazione per i veicoli elettrici è sostanzialmente rimessa alle interpretazioni delle forze di polizia e della magistratura. Ciò dipende dal fatto che i veicoli elettrici non hanno una cubatura.

Con la nuova formulazione viene pertanto consentita la circolazione sulle autostrade sia ai ciclomotori e motocicli di cilindrata maggiore o uguale a 120 cc, che a quelli elettrici di potenza superiore a 11 KW, limitandola però, in entrambi i casi, ai soli conducenti che siano maggiorenni, muniti di patente A2, A, B o di categoria

Targhe sostitutive per le competizioni motoristiche

Divieto di sosta esteso alle strade riservate ai mezzi pubblici

Possibilità di circolazione in autostrada dei motoveicoli di almeno 120 cc

Possibilità di circolazione in autostrada per motoveicoli elettrici superiori a 11 KW condotti da maggiorenni

superiore, ovvero muniti da almeno due anni di patente A1. Si ricorda che l'articolo 47, comma 2, lett. a) del Codice , che reca la classificazione di tutti i veicoli contempla in sintesi le seguenti categorie di veicoli di categoria L (la cui propulsione può essere diversa da quella dei motori tradizionali alimentati a benzina, diesel o altri combustibili), che sono anche previste nel regolamento UE sulle omologazioni dei veicoli a due e tre ruote e dei quadricicli n. 168/2013, che si applica dal 1° gennaio 2016 e ne ha specificate anche le sottocategorie: nelle categorie L1e, L2e, rientrano i ciclomotori rispettivamente a due e tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h; nella categoria L3e rientrano i motocicli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; nelle categorie L4e e L5e, rientrano i veicoli a tre ruote, rispettivamente asimmetrici (motocarrozzette/sidecar) e simmetrici (tricicli a motore), di cilindrata superiore a 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, qualunque sia il sistema di propulsione, supera i 45 km/h; nella categoria L6e, i quadricicli leggeri (che comprende in particolare tre sottocategorie: i quad ed i quadricicli per uso commerciale o per passeggeri), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (massa <425 kg in base al regolamento UE),^ esclusa^ la massa delle^ batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; nella categoria L7e: i quadricicli pesanti (che comprendono le sottocategorie dei quad pesanti e dei quadricicli pesanti per scopi commerciali o per trasporto passeggeri), diversi da quelli di cui alla precedente categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (massa <450 kg in base al regolamento UE), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. A seguito della nuova formulazione della lett. a) del comma 2 dell'articolo 175 pertanto, il divieto di circolazione in autostrada e sulle strade extraurbane principali vale per i seguenti veicoli : i ciclomotori a due e tre ruote delle categorie L1e, L2e , in quanto di potenza inferiore a 11 kw o 50 cc, e i quadricicli leggeri della categoria L6e, in quanto aventi potenza inferiore a 4 Kw, per i quali è necessaria la patente AM (14 anni di età); i motocicli elettrici di potenza fino a 11 KW compresi, che fanno parte della categoria L3e, per i quali è necessaria come minimo la patente A1 (16 anni di età), anche se guidati da maggiorenni con patente superiore; i motoveicoli a due e tre ruote a motore elettrico delle categorie L3e, L4e, L5e , che abbiano massa inferiore a 400 Kg o massa complessiva fino a 1300 kg. Risultano invece esclusi dal divieto e pertanto possono circolare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali: i motocicli di potenza tra 120 e 125 cc a motore termico per i quali è richiesta almeno la patente A1 (che si può conseguire a 16 anni) conseguita da 2 anni ; i motocicli di potenza superiore a 11 e inferiore a 35 kW , per i quali è richiesta la patente A2 (18 anni di età), o con patente superiore; i motocicli di altra potenza per i quali è richiesta la patente A (20 anni se in possesso da due anni di patente A2, oppure 24 anni). Occorrerebbe verificare se la fissazione del limite a 120 cc per i motori termici, che consente ai motoveicoli di cilindrata di 125 cc la circolazione in autostrada e strada extraurbana principale, non discrimini gli equivalenti scooter elettrici che hanno generalmente potenze tra i 10 e gli 11 KW.

Disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica

Articoli del C.d.S. modificati e oggetto dell'intervento:

Artt. 2 e 3

definizioni di strada ad alta intensità ciclistica, itinerario cicloturistico, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 Art. 50 possibile dotazione sulle biciclette di un pulsante che permetta di attivare il motore a pedali fermi

Art. 148 cautele particolari per il sorpasso delle biciclette e relative sanzioni

Art. 149 obbligo di tenere una distanza di sicurezza laterale dal bordo della strada, dagli altri veicoli e dalle biciclette

Art. 164 verifica della sistemazione delle biciclette sui porta biciclette degli autobus da parte del conducente

Art. 182

**_- circolazione delle biciclette nelle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto

  • casa avanzata agli incroci con semaforo e doppio senso ciclabile
  • obbligo di indossare il casco protettivo in bicicletta per i minori di dodici anni_**

Articolo 4

sicurezza e le condizioni della circolazione consentano il sorpasso, di compiere la manovra di sorpasso dei velocipedi , lasciando una distanza laterale di almeno 1,5 metri. Qualora questa distanza laterale non possa essere rispettata , a causa della ridotta ampiezza delle corsie o della strada, il conducente del veicolo che si approssima ad un velocipede deve rallentare , al fine di adeguare la propria velocità a quella del velocipede, e sorpassarlo solo a velocità molto ridotta , tale da non costituire pericolo per il ciclista , anche in ragione della particolare andatura di quest'ultimo. Resta fermo restando l'obbligo delle particolari cautele durante il sorpasso delle biciclette, previsto dal sopra citato comma 3- bis dell'art. 148.

La lett. f), interviene sull' articolo 164 del Codice , modificando il comma 2- bis , introdotto dalla recente legge del 2018 sulla mobilità ciclistica (L. n. 2/2018, art. 9, comma 2, lett. b) che ha consentito espressamente l'utilizzo di strutture porta biciclette applicate a sbalzo anteriormente sugli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. Con la modifica si aggiunge un periodo che specifica che il passeggero è responsabile della sistemazione della bicicletta sul mezzo ed il conducente del mezzo è responsabile della verifica della correttezza di tale sistemazione, quindi sul porta biciclette anteriore. Nel caso di trasporto pubblico urbano o suburbano , la sistemazione delle biciclette sul mezzo (la disposizione sembrerebbe riferirsi, anche in questo caso, alla sistemazione sui portabiciclette a sbalzo) è consentita solo nelle fermate capolinea ovvero nelle aree concordate tra il comune e l'azienda che svolge il relativo servizio. Si ricorda che l 'articolo 164 del Codice della strada, disciplina la sistemazione del carico sui veicoli. I criteri generali del Codice della Strada per la sistemazione del carico prevedono che questa debba essere fatta in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. Il comma 2 dell'art. 164 prevede come criterio generale che il carico non superi i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non possa sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, sempre nei limiti massimi stabiliti dall'art. 61 per tutti i veicoli , che sono i seguenti: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Anche in tale disposizione è previsto che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possano essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente , secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. Con Decreto 13 marzo 1997, sono state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. Attualmente il comma 2-bis dell'art. 164 disciplina il caso del carico sugli autobus da noleggio, sugli autobus gran turismo e sugli autobus di linea, consentendo espressamente l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente, con il limite che tale struttura possa sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo.

Con la lett. g) n. 1) si modifica la disciplina sulla circolazione dei velocipedi contenuta nell' articolo 182 del Codice , al fine di prevedere (con il nuovo comma 9.1) che, con ordinanza del sindaco, nei centri abitati possa essere consentita la circolazione delle biciclette sulle strade o sulle corsie riservate al servizio pubblico di trasporto , previa valutazione delle condizioni di sicurezza, purché non si tratti di corsie con binari tramviari a raso delimitate su entrambi i lati da cordoli o altri arredi funzionali invalicabili dal ciclista.

Con la lett. g) n. 2) si introduce all'articolo 182 il nuovo comma 9-bis che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforma alle omologazioni internazionali (norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080). In tali ipotesi, attraverso una modifica al comma 10, terzo periodo, dell'articolo 182, la sanzione per il mancato uso del casco protettivo è ridotta della metà ( lett. g) n. 4 ). Viene conseguentemente introdotto, dalla lettera g) n. 5, un nuovo comma 10-bis all'articolo 182, che prevede la sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro per l'importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle citate norme tecniche armonizzate. Il successivo comma 3 dell'articolo 4 prevede l' entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 9-bis, del comma 10 terzo periodo e del comma 10-bis si applichino a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Obbligo di distanza laterale di sicurezza dalle biciclette e distanza minima di 1,5 mt nei sorpassi fuori dai centri urbani

Portabiciclette anteriori degli autobus: il conducente verifica la correttezza della sistemazione

Circolazione delle biciclette su corsie preferenziali, con esclusione delle corsie dei tram

Con il n. 3) della lett. g) si introducono i nuovi commi 9-ter e 9-quater all' articolo 182 del Codice : il nuovo comma 9-ter prevede la possibilità di realizzare nelle intersezioni con semaforo dei centri abitati , anche in questo caso con ordinanza del sindaco e previa valutazione delle condizioni di sicurezza, una casa avanzata sulla soglia dell'intersezione, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semi- carreggiata. Si prevede che la casa avanzata possa essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o eguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza di almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area delimitata deve essere accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione.

Il nuovo comma 9-quater conferisce ai comuni la facoltà di stabilire, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h , classificate di tipo E, F o F- bis ovvero parte di una zona a traffico limitato , i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli , previa valutazione delle condizioni di sicurezza , indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale circolazione viene denominata «doppio senso ciclabile» ed è segnalata mediante l'aggiunta di un pannello integrativo di eccezione per i velocipedi ai segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida, nonché eventualmente, ove ritenuto opportuno, mediante segnaletica orizzontale. È in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi contromano. Per quanto riguarda le tipologie di strade a cui potrebbe essere applicata la disposizione si tratta delle seguenti (come definite dall'art. 2 del Codice): tipo E - Strade urbane di quartiere; tipo F - Strade locali; tipo F-bis - Itinerari ciclopedonali

Il successivo comma 2 prevede infine che le disposizioni regolamentari di esecuzione e di attuazione di tale nuovo comma 9- quater , nonché ogni altra disposizione rilevante in materia, non potranno prescrivere limiti o condizioni diversi o ulteriori rispetto a quanto ivi stabilito. Si ricorda che il vigente art. 6, comma 4 del Codice della strada disciplina la circolazione fuori dai centri abitati prevedendo che l'ente proprietario della strada possa, con ordinanza motivata e resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; Le ordinanze sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; b) per le strade regionali, dal Presidente della Giunta; c) per le strade provinciali, dal Presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal Sindaco. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione dall'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi. Analogamente, l'articolo 7 del Codice , relativo alla circolazione nei centri abitati, consente ai comuni, con ordinanza del sindaco , di: a) adottare i provvedimenti (ordinanze del prefetto e dell'ente proprietario della strada) indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima ; d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del

Possibilità di casa avanzata per le biciclette negli incroci con semaforo e nelle strade con velocità inferiore a 50 Km/h

Possibilità dei comuni di consentire la circolazione delle biciclette a doppio senso ciclabile nelle strade con limite fino a 30 km/h

servizio di Taxi , di Noleggio con Conducente ( NCC ) e di linea per trasporto di persone. La nuova formulazione semplifica le procedure di collaudo prevedendo che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato che sono soggetti all'ulteriore accertamento dei requisiti di idoneità dei veicoli, cioè al collaudo previsto dal comma 2, anziché tutti come nella formulazione attuale.

La formulazione attuale del comma 4 prevede obbligatoriamente tale collaudo per tutti i taxi, NCC e autobus di linea già omologati, consistente in una visita del veicolo ed una prova che si esplica presso gli Uffici della Motorizzazione civile o dei Centro Prova autoveicoli e che si sostanzia in un controllo del montaggio del tassametro e dell'insegna Taxi, e nell'applicazione dell'emblema NCC col numero di licenza.

La lett. b) modifica l'articolo 78 del Codice relativo alle visite di prova per i veicoli sottoposti a modifiche costruttive e funzionali e per i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli (come gli impianti GPL o a gas naturale ed i ganci di traino ) che in base alla formulazione attuale del comma 1 sono richieste in ogni caso. Con la modifica apportata, nell'ottica della semplificazione , viene aggiunto un periodo al comma 1 con il quale si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti l'individuazione delle tipologie di modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali, per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione. Attualmente vi sono infatti molti casi in cui le visite di prova si riducono ad un mero aggiornamento della carta di circolazione. Per quanto riguarda l'installazione degli impianti GPL o a gas naturale, attualmente, nonostante sia possibile l'installazione di componenti che siano tutti omologati secondo le norma tecniche internazionali, è necessario l'aggiornamento della carta di circolazione subordinato alla visita e alla prova presso la Motorizzazione. Sempre nell'ottica della semplificazione si prevede altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti saranno stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole che sono già approvate in base alle norme tecniche internazionali ECE/ONU secondo il regolamento UNECE R 110, nonché l'individuazione dei soggetti preposti a tale verifica. Si tratta quindi di una semplificazione per le procedure di verifica delle bombole per metano (i dati degli uffici della Motorizzazione evidenziano che nell'anno 2019 dovranno essere verificati circa 500 mila serbatoi GPL installati nel 2009 ed altrettanti veicoli sui quali andrà effettuata la riqualificazione delle bombole per metano).

La lett. c) modifica l'articolo 102 del Codice, relativo allo smarrimento o deterioramento della targa , sostituendo il comma 4, secondo periodo, nel senso di consentire all'intestatario della carta di circolazione, nell'ipotesi di targa illeggibile , di richiedere il duplicato della targa o delle targhe deteriorate presso un ufficio periferico della motorizzazione, anche per il tramite di una impresa di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con contestuale restituzione della targa o delle targhe deteriorate. La norma attuale prevede invece che in tali casi l'intestatario della carta di circolazione debba richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo. Il successivo comma 3 dell'articolo 5 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del costo della duplicazione della targa o delle targhe.

La lett. d) modifica l'articolo 117 del Codice , in materia di limitazioni alla guida , in particolare al comma 2- bis , che prevede attualmente per i titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio il divieto di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di autoveicoli per il trasporto di persone (fino a otto posti, di categoria M1) si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Tali limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. A tale previsioni si aggiunge un periodo in base al quale tali limitazioni di guida non si applicano inoltre, se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria

dei collaudi per Taxi e NCC

Semplificazione delle procedure di prova per impianti a gas dei veicoli e ganci di traino

Duplicato della targa illeggibile o deteriorata

Non applicazione della limitazione della potenza dei veicoli per il primo anno di guida se accompagnati da persona in funzione di istruttore

superiore.

La lett. e) modifica l'articolo 120 del Codice, relativamente alle comunicazioni riguardanti la mancanza di requisiti morali per conseguire la patente di guida. In particolare, il comma 5 disciplina la trasmissione tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle informazioni relative alle eventuali inidoneità dei soggetti che richiedano il rilascio della patente di guida. Attualmente gli Uffici della Motorizzazione del MIT fungono da mero tramite tra le Prefetture ed i soggetti richiedenti la patente sia per la comunicazione della presenza di tali condizioni ostative al rilascio della patente (sentenze di condanna e altri provvedimenti giudiziali ostativi) che per i relativi ricorsi. Nell'ottica di semplificazione di tale procedura , viene aggiunto infine un periodo al comma 5 in base al quale il ricorso avverso la comunicazione all'interessato , da parte degli uffici della motorizzazione civile, degli elementi ostativi al rilascio della patente di guida per carenza dei requisiti morali, come accertati dal Ministero dell'interno nell'ambito delle procedure telematiche, va proposto al Ministero dell'interno, anziché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

La lett. f), modifica l'art. 121 del Codice , relativo all 'esame della patente di guida , in particolare al comma 11, consentendo di ripetere per due volte , anziché una volta sola come previsto attualmente, la prova pratica di guida in sede di esame, sempre nel termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida (c.d. foglio rosa). Il successivo comma 4 all'art. 5, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti , di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, la determinazione dei diritti e delle tariffe da corrispondere per sostenere tale eventuale terza prova pratica di guida.

La lett. g) modifica l'articolo 122 del Codice, relativo alle esercitazioni di guida, al comma 6, aumentando da 6 a 12 mesi la durata di validità dell'autorizzazione a svolgere esercitazioni di guida per chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti (il cosiddetto " foglio rosa ").

La lett. h) interviene sull' articolo 126-bis del Codice , circa la disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportino perdita di punti della patente. In particolare con il n. 1) viene modificata la disposizione del comma 2 dell'art. 126-bis, che attualmente prevede l'obbligo del proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione , di comunicare comunque all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente medesimo. Tale disposizione viene modificata eliminando tale obbligo di comunicazione qualora il proprietario sia persona fisica e sia il conducente responsabile della violazione ed abbia effettuato la comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata) e prevedendo che in tal caso, a contestazione definita, si proceda alla decurtazione dei punti patente sulla patente dello stesso soggetto. Con la sostituzione del comma 3 dell'art. 126-bis , operata dal n. 2), viene altresì modificata la disciplina della comunicazione della variazione di punteggio della patente , sopprimendo la comunicazione agli interessati da parte dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e mantenendo unicamente la possibilità di verifica sul Portale dell'Automobilista, con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione del MIT, organo nel cui ambito opera il centro di elaborazione dati che gestisce l'anagrafe nazionale dei conducenti, di cui all'art. 226 del codice.

La lett. i) del comma 1 , interviene sull' articolo 142 del Codice , al comma 12- quater , in materia di sanzioni riscosse dagli enti locali per infrazioni al codice della strada , comprese quelle relative ai limiti di velocità, prevedendo l'obbligo di ciascun ente locale di pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto entro il 31 maggio di ogni anno, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza riscossi per violazioni al Codice e gli interventi realizzati a valere su tali risorse. Tale obbligo di pubblicazione si aggiunge a quello, già previsto attualmente, di trasmissione degli stessi dati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno. Inoltre viene esteso al Ministero dell'interno l'obbligo attualmente previsto per il solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di pubblicare, entro il 30 giugno di

Ricorso al Ministero dell'Interno contro il mancato rilascio della patente

Possibilità di ripetere due volte l'esame pratico per la patente entro il termine di validità del foglio rosa

Validità del foglio rosa per 12 mesi

Eliminazione della comunicazione dei dati del conducente per le violazioni al Cds da parte di persone fisiche proprietarie del veicolo

Verifica dei punti patente solo sul Portale dell'Automobilista

Obbligo degli enti locali di pubblicare sul proprio sito l'ammontare delle multe riscosse per violazioni del CdS