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Riassunto tratto dall'Auletta Salanitro (ventesima edizione), da pagina 640 a pagina 778.
Tipologia: Appunti
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Gli imprenditori ricorrono spesso al credito e queste operazioni di credito sono tra loro connesse: i creditori degli imprenditori sono a loro volta debitori di altri (es. le banche), il che comporta che la mancata riscossione di un loro credito può causare inadempimenti verso gli altri, dando luogo ad inadempimenti a catena. Una situazione particolarmente grave è l’inadempimento causato dallo stato di insolvenza. L’imprenditore è in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare le sue obbligazioni regolarmente, cioè si trova in condizioni per cui: non può pagare i suoi debiti alle rispettive scadenze non può pagare senza pregiudicare il pagamento dei debiti che scadono successivamente. NBE' insolvente anche chi può pagare i creditori solo dopo la scadenza e chi può estinguere tutti i debiti solo in seguito a consistenti sacrifici economici, come svendere tutti i suoi averi. Il concetto di insolvenza va tenuto distinto da quello di inadempimento: si può essere inadempienti senza essere insolventi (es: l’imprenditore non sa di dover pagare o ritiene di essere debitore per una cifra inferiore) e si può essere insolventi senza essere inadempienti (es. chiusura dei locali, svendita beni). Quando si verifica lo stato di insolvenza il legislatore ha previsto un procedimento giudiziale volto a liquidare, in maniera rapida, tutto l’attivo del debitore così da distribuirlo ai creditori, garantendo la par condicio creditorum (parità di trattamento tra i creditori) prevista dall’art.2741. I creditori non sono soddisfatti in base al criterio cronologico, ma vengono soddisfatti nella stessa percentuale (es. tutti ottengono il 50% o il 60%). Quindi l’obiettivo della procedura concorsuale è soddisfare l’interesse dei creditori, non è pensata per punire qualcuno. Il procedimento giudiziale che ha per scopo di liquidare l’attivo dell’imprenditore commerciale è il fallimento.
Il fallimento è:
- una procedura concorsuale è organizzato in modo da consentire a tutti i creditori del fallito (anche a coloro i cui crediti al momento dell'apertura del fallimento non sono scaduti, e quindi non sarebbero ancora esigibili) il concorso sul ricavato della espropriazione forzata di tutti i suoi beni.
NB: differenze con espropriazione singolare Il fallimento, in quanto espropriazione concorsuale, si distingue dall’espropriazione singolare, che si svolge per iniziativa di un singolo creditore che agisce in forza di un titolo esecutivo per la soddisfazione di un suo credito mediante l'alienazione forzata di determinati beni del debitore. Durante la procedura singolare possono intervenire anche altri creditori, per chiedere di essere anch'essi soddisfatti sul ricavato del bene assoggettato ad esecuzione forzata; ma il loro intervento, se chirografari, è ammissibile solo e soltanto se anch'essi sono muniti di un titolo esecutivo o se hanno ottenuto un provvedimento cautelare a tutela del loro credito o quando anche se privi di titoli cautelari o esecutivi, sono imprenditori commerciali con crediti d'impresa risultanti dalle scritture contabili. In mancanza di tali condizioni essi non hanno modo di impedire che i creditori legittimati a partecipare all'espropriazione singolare esauriscano l'attivo del debitore, rischiando quindi di rimanere insoddisfatti. Nei due modelli esecutivi, inoltre, sono diverse le discipline processuali: per esigenze di celerità, solo nell'esecuzione concorsuale le controversie aventi per oggetto l'accertamento dei crediti dei creditori non sono decise in distinti giudizi di cognizione (giudizi contenziosi), ma in procedimenti che si svolgono in camera di consiglio (giudizi camerali). Nel procedimento concorsuale si tende a salvare l'unità economica dell'azienda (e quindi l'avviamento), ammettendo l'esercizio provvisorio dell'impresa, l'affitto dell'azienda e, nella fase di liquidazione, la vendita unitaria della stessa azienda.
La procedura di fallimento è regolata dalla legge fallimentare, la quale disciplina anche un’altra procedura concorsuale, la liquidazione coatta amministrativa, che può essere applicata in alternativa o in concorrenza con il fallimento. Dal 1999 è stata disciplinata una procedura temporanea, alternativa al fallimento, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed è diretta al risanamento dell’impresa in crisi, consentendo sia la conservazione degli impianti produttivi sia dei posti di lavoro.
La dichiarazione di fallimento
Per dichiarare il fallimento di un soggetto devono ricorrere due presupposti : Presupposto soggettivo (art.1 l.fall) è che il debitore dev'essere un imprenditore commerciale (no ente pubblico). Restano quindi esclusi gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori commerciali, cioè coloro che dimostrino di aver avuto nei 3 esercizi precedenti: un attivo non superiore a 300 mila euro, ricavi non superiori a 200 mila euro e debiti non superiori a 500 mila euro. Se superano anche 1 solo di questi limiti sono soggetti al fallimento. Si ritiene che questa disciplina valga anche per gli artigiani. La qualità d'imprenditore commerciale va accertata dal tribunale competente a dichiarare il fallimento, ma si può evincere anche dall'iscrizione del debitore nel
b) su istanza di uno o più creditori presentata mediante ricorso , depositato nella cancelleria del tribunale_._ c) su richiesta del pubblico ministero quando l'insolvenza risulta in sede penale oppure da fuga, latitanza, chiusura dei locali dell'impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo; oppure quando l'insolvenza gli viene segnalata da un giudice che l'abbia rilevata nel corso di un distinto giudizio civile.
Competenza: Competente a dichiarare il fallimento è il tribunale, nella cui circoscrizione l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Se la sede principale è all’estero, l’imprenditore può essere dichiarato fallito in Italia, dove ha la sede secondaria più importante. Se il tribunale si dichiara incompetente, dispone l'immediata trasmissione degli atti a quello ritenuto competente.
Procedimento: Il procedimento per l’esame dell’istanza di fallimento è regolato dall’ art.15 legge fallimentare. A seguito del deposito in cancelleria dell'istanza di fallimento il tribunale competente avvia l’istruttoria prefallimentare, cioè il procedimento con cui si esamina l'istanza di fallimento che si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Innanzitutto, il tribunale, con un decreto steso in calce al ricorso, convoca il debitore e il creditore istante in camera di consiglio fissando un'apposita udienza di comparizione per la loro audizione: il creditore istante deve notificare ricorso e decreto di convocazione all'imprenditore di cui ha chiesto il fallimento. Tra la notificazione del decreto e l'udienza di comparizione deve intercorrere un termine dilatorio di almeno quindici giorni (che può essere abbreviato se ricorrono particolari motivi di urgenza). Nel decreto di convocazione si deve indicare che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento, e si deve fissare un termine di almeno sette giorni anteriori all'udienza (termine abbreviabile per motivi di urgenza) per la presentazione di memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale deve ordinare all'imprenditore di depositare in cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Il tribunale procede all'istruttoria prefallimentare, provvedendo senza indugio ai necessari accertamenti nel rispetto del contraddittorio; e quando i tempi dell'istruttoria si allungano, il tribunale, per evitare la dispersione del patrimonio dell'imprenditore, può emettere, se richiesto dal creditore istante o dal pubblico ministero, appositi provvedimenti cautelari la cui efficacia è limitata alla durata del procedimento, e che verranno confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, o revocati con il decreto che rigetta l'istanza di fallimento.
Sentenza dichiarativa di fallimento: La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata dal tribunale in camera di consiglio, viene depositata nella cancelleria e i suoi effetti decorrono proprio dal giorno del deposito. Subito dopo il deposito della sentenza, il cancelliere forma il fascicolo fallimentare, nel quale devono essere inseriti tutti gli atti relativi alla procedura e di cui possono prendere visione oltre al curatore, al comitato dei creditori ed al fallito, anche gli altri creditori e i terzi, che possono ottenere, se autorizzati dal giudice delegato copie degli atti e dei documenti. Nella sentenza: a) vengono nominati il giudice delegato e il curatore fallimentare; b) viene ordinato al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie; c) viene stabilito il giorno dell'adunanza dei creditori, entro centoventi giorni (o entro centottanta, quando il tribunale ravvisa una particolare complessità della procedura) dal deposito della sentenza in cancelleria, nel quale il giudice delegato procederà all'esame dello stato passivo; d) viene assegnato ai creditori (e a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito) il termine perentorio di 30 giorni anteriori all'adunanza di verifica entro il quale presentare in cancelleria le loro domande di insinuazione dei crediti (o di restituzione delle cose mobili possedute dal fallito).
La sentenza dichiarativa di fallimento non solo deve essere notificata, su richiesta del cancelliere, al fallito e comunicata mediante biglietto di cancelleria al curatore e al creditore che ha domandato il fallimento, ma deve anche essere annotata nel registro delle imprese. Dalla data di iscrizione nel registro decorrono gli effetti della sentenza di fallimento nei confronti dei terzi.
Reclamo alla corte d’appello: Il mezzo di gravame previsto contro la sentenza dichiarativa di fallimento è il reclamo alla corte d’appello e può essere proposto dal fallito e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello. Il deposito del ricorso deve essere effettuato entro 30 giorni che iniziano a decorrere: -per il fallito, dalla notificazione della sentenza di fallimento -per tutti gli altri interessati, dalla sua iscrizione nel registro delle imprese. Anche il giudizio d'appello, per ragioni di rapidità, si svolge in camera di consiglio. Il presidente della corte fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio entro 60 giorni dal deposito del ricorso, assegnando al ricorrente un termine non superiore a 10 giorni per la notifica del ricorso e del decreto di comparizione ai creditori istanti e al curatore: costoro (parti resistenti) devono costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, depositando le loro memorie difensive. Il reclamo non sospende l'esecuzione della sentenza dichiarativa del fallimento, ma il collegio, quando ricorrono gravi motivi, su richiesta del curatore o del ricorrente può
La procedura fallimentare si svolge attraverso una serie di atti che hanno lo scopo di: a) Sottrarre al fallito il possesso del suo patrimonio b) Custodire e amministrare questo patrimonio c) Liquidare l’attivo d) Distribuire il ricavato della liquidazione tra i creditori del fallito
La legge stabilisce che questi atti sono compiuti dagli organi del fallimento, cioè il tribunale fallimentare il giudice delegato il curatore comitato dei creditori
In generale a loro spetta il compito di provvedere all’ amministrazione del patrimonio del fallito , compiendo atti che rientrano in 3 diverse categorie: -atti che hanno per scopo la soluzione delle liti relative al patrimonio fallimentare (transazioni, riduzione di crediti, riconoscimento di diritti altrui) -atti di rinunzia a garanzie dei crediti del fallito (restituzione di pegni) -atti che hanno per scopo l’incremento del patrimonio fallimentare (donazioni, affitto dell’azienda). In genere tutti questi atti (di straordinaria amministrazione) vengono compiuti dal curatore, autorizzato dal comitato dei creditori.
Il Tribunale fallimentare è il tribunale che ha dichiarato il fallimento e ha nominato il giudice delegato e il curatore.
Vigila sull'amministrazione fallimentare, sentendo in ogni tempo in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito (il quale ha l'obbligo di comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza). Decide le controversie relative alla procedura fallimentare che non siano di competenza del giudice delegato con decreti, contro i quali qualunque interessato può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che provvede, sempre con decreto, in camera di consiglio. È competente a decidere su tutte le controversie che derivano dal fallimento (ad es. sulle azioni dei terzi che rivendicano beni in possesso del fallito). Contro le sentenze del tribunale si può ricorrere in appello (e successivamente anche in cassazione).
Il giudice delegato è un organo del fallimento che svolge: Attività di acquisizione dei beni del fallito posseduti o detenuti da terzi e attività di accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati contro il fallito. Attività di controllo dell'opera del curatore e del comitato dei creditori
Attività di preparazione di quella del tribunale, il giudice delegato riferisce infatti al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio. Attività di nomina. Su proposta del curatore il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, e, nel caso di controversie arbitrali, gli arbitri di designazione del fallimento. Attività di autorizzazione di particolari atti di amministrazione (es. continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa del fallito).
Inoltre spetta al giudice delegato liquidare i compensi e disporre l'eventuale revoca degli incarichi conferiti a persone la cui opera sia stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati nella forma del decreto motivato e contro di essi, salva disposizione contraria, si può reclamare al tribunale entro 10 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, da parte del curatore, del fallito, del comitato dei creditori e da qualunque interessato (in tal caso, il termine di dieci giorni decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dallo stesso giudice delegato), ma il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento. Se il provvedimento non è stato comunicato o notificato, o non gli è stata data la pubblicità prescritta, il reclamo deve essere proposto entro 90 giorni dal suo deposito in cancelleria. Anche questo procedimento si svolge in camera di consiglio, e viene deciso dal tribunale con decreto motivato. Le decisioni sui reclami non sono adottate con sentenza ma con decreto motivato, non ricorribile in cassazione.
Il curatore è un organo del fallimento scelto dal tribunale tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori e dei ragionieri commercialisti o tra coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali. Possono essere nominati curatori anche studi professionali associati o società tra i professionisti: in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, dev'essere designata una persona fisica responsabile della procedura. Il curatore, entro 2 giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, deve fare pervenire al giudice delegato la propria accettazione ; altrimenti il tribunale provvede d'urgenza in camera di consiglio alla nomina di un altro curatore. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, precisando se il fallimento è stato causato da colpa del fallito (es. poca diligenza) o se vi sono elementi di responsabilità a carico degli organi della società fallita. La relazione del curatore va depositata in cancelleria. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione, redige un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel periodo, con il rendiconto della sua
anche prima il tribunale può accordargli degli acconti sul compenso per giustificati motivi.
Il comitato dei creditori è un organo del fallimento nominato con provvedimento del giudice delegato entro 30 giorni dal deposito della sentenza di fallimento, sulla base delle scritture contabili, in modo da assicurare una presenza equilibrata dei diversi creditori. Il comitato è composto di 3 o 5 membri, scelti tra coloro che hanno dato la loro disponibilità ad assumere l'incarico o tra altri creditori i cui nomi sono stati segnalati. Entro dieci giorni dalla nomina, il comitato è convocato dal curatore e provvede, anche a maggioranza, a scegliere il proprio presidente. La maggioranza dei creditori ammessi al passivo può designare nuovi componenti del comitato, in sostituzione o in aggiunta di altri: la nomina dei soggetti designati dai creditori non compete più al giudice delegato, ma al tribunale fallimentare.
Secondo la stesura originaria della legge fallimentare, il comitato dei creditori è prevalentemente un organo consultivo , che cioè dà pareri agli altri organi del fallimento. I suoi pareri sono:
Per l'esercizio di queste funzioni, il presidente convoca il comitato di sua iniziativa o quando gli è richiesto da un terzo dei suoi componenti.Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti: il voto può essere espresso in riunioni collegiali, o per telefax o per via telematica, in quest'ultimo caso conservando la prova della manifestazione del voto. Ogni componente del comitato può ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura fallimentare, nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. I membri del comitato hanno diritto al rimborso delle spese e dalla maggioranza (per numero) dei creditori ammessi al passivo può essere loro attribuito un compenso non superiore al 10% di quello che verrà liquidato al curatore.
Essi sono responsabili verso i creditori se hanno cagionato danni per non avere adempiuto i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, di impossibilità di funzionamento ovvero di urgenza, al posto del comitato provvede il giudice delegato.
Amministrazione del fallimento
Per effetto della sentenza dichiarativa il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni che rientrano nella massa attiva, con la conseguenza che gli atti successivi di disposizione da lui eventualmente compiuti sono senz'altro inefficaci ope legis nei confronti dei creditori fallimentari. Avvenuta così l'acquisizione dei beni del fallito, occorre ancora trasferirne la custodia e l'amministrazione al curatore fallimentare, trasmettendogliene il possesso. Questa fase ha inizio con l'apposizione dei sigilli, a cui procede nella sede principale dell'impresa lo stesso curatore con l'assistenza del cancelliere. Non vengono posti sotto sigillo gli oggetti necessari all'uso personale del fallito e di coloro che abitano nella casa, che devono essere descritti nel processo verbale. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; b) le scritture contabili e ogni altra documentazione rilevante; c) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti. Nel più breve termine possibile, il curatore deve rimuovere i sigilli e fare l'inventario in modo da potere prendere in consegna i beni stessi.A tali operazioni procede dopo avere avvisato il fallito e, se già esiste, il comitato dei creditori con l'assistenza del cancelliere del tribunale, che redige il processo verbale. Il curatore può nominare, quando occorra, uno stimatore ed escludere dall'inventario i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali: questi beni, se vi è il consenso del curatore e del comitato dei creditori, possono essere restituiti ai terzi con un decreto del giudice delegato. Man mano che viene fatto l'inventario il curatore prende in consegna i beni di proprietà del fallito, tranne quelli mobili che i terzi hanno diritto di detenere in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore (es. perché di data certa anteriore al fallimento). Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di una società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli che in caso di falsa o omessa dichiarazione commetterebbero reato. L'inventario è sottoscritto da tutti gli intervenuti e redatto in doppio originale, di cui uno deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. Con l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore può rinunciare ad acquisire all'attivo fallimentare uno o più beni mobili del fallito, qualora il costo dell'attività di liquidazione, rispetto a quanto ricavabile dalla vendita, appaia manifestamente non conveniente.
L'affitto dell'azienda del fallito
Obiettivo principale del fallimento è la liquidazione, cioè la conversione in denaro dei beni del fallito. Il legislatore ha tuttavia ritenuto che possa essere conveniente, in attesa della liquidazione, consentire l'affitto a terzi dell'azienda del fallito, o di specifici rami dell'azienda, affinché non se ne disperda l'avviamento « al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parte di essa ».
Esercizio provvisorio dell’impresa Affitto dell’azienda del fallito Il rischio ricade sui creditori del fallimento
Il rischio ricade sul terzo affittuario
L'affitto può essere autorizzato, su proposta del curatore, dal giudice delegato, solo se vi è il parere favorevole (vincolante) del comitato dei creditori. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore. Il contratto di affitto è stipulato dal curatore per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dev'essere iscritto nel registro delle imprese. Il contratto deve prevedere il diritto del curatore di ispezionare l'azienda, e di recedere dall'affitto anche prima della scadenza corrispondendo all'affittuario un giusto indennizzo. La durata dell'affitto deve essere comunque compatibile con le esigenze della vendita fallimentare del complesso aziendale. Quando l'azienda viene restituita al fallimento, questo non risponde dei debiti contratti dall'affittuario; ai rapporti pendenti si applica la disciplina prevista per quelli pendenti al momento del fallimento. Il curatore, se autorizzato dal giudice delegato e col parere favorevole del comitato dei creditori, può concedere all'affittuario un diritto di prelazione.
Gli effetti del fallimento (massa passiva)
Scopo della procedura fallimentare è la soddisfazione di tutti coloro che sono creditori del fallito, cioè i creditori concorsuali. Perché i creditori concorsuali acquistino il diritto di partecipare alle ripartizioni fallimentari, devono essere accertato che siano creditori del fallito : se l'accertamento dà esito positivo, vengono ammessi nel fallimento, e diventano creditori concorrenti. Hanno diritto ad essere ammessi tra i creditori concorrenti anche i creditori, i cui crediti non siano ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento.
Coloro, invece, che diventano creditori del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non sono creditori concorsuali e non possono perciò partecipare al concorso e potranno realizzare i loro diritti solo dopo la cessazione della procedura fallimentare.
Il divieto delle azioni esecutive individuali
Dal giorno della dichiarazione di fallimento, nessun creditore del fallito può individualmente iniziare o proseguire un’azione esecutiva sui beni compresi nella massa attiva fallimentare, poiché è il curatore che apprende e liquida la massa attiva. Non è possibile neppure esercitare le azioni cautelari strumentali rispetto all'azione esecutiva. Se, prima della dichiarazione di fallimento, da un creditore era stata iniziata l'espropriazione di uno o più beni del fallito, il curatore può subentrare nella procedura esecutiva singolare e se intende espropriare il bene nelle forme dell'esecuzione concorsuale, deve chiedere al giudice dell'esecuzione singolare di dichiarare improcedibile l'azione esecutiva iniziata dal creditore prima del fallimento. Eccezioni Al principio della inammissibilità ed improcedibilità delle azioni esecutive individuali sui beni che compongono la massa attiva del fallimento sono poste alcune eccezioni:
Principio della par condicio creditorum: Il principio della par condicio creditorum
afferma che tutti i creditori concorrenti devono essere soddisfatti nella stessa misura proporzionalmente ai loro crediti. Il
principio opera nei confronti dei creditori chirografari, ma non incide sui diritti dei
creditori che godono di cause legittime di prelazione, essendo garantiti da privilegi
accordati dalla legge, o da pegni o da ipoteche. I creditori privilegiati hanno diritto
Crediti non scaduti: I crediti non scaduti si considerano scaduti. Se però i crediti non
scaduti erano infruttiferi (cioè, non davano diritto ad interessi), essi sono ammessi al
passivo per l'intera somma, ma ad ogni singola ripartizione vengono detratti gli
interessi composti computati per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato
di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
Coobbligazioni solidali: Se il creditore deve essere soddisfatto da più obbligati in
solido e costoro sono falliti, egli ha il diritto di essere ammesso per l'intero credito in
tutti i fallimenti e partecipa alle ripartizioni di tutti i fallimenti: ad es., nell'ipotesi del
fallimento di una società in nome collettivo, i creditori sociali vengono ammessi
come creditori concorrenti sia nel fallimento della società sia nei fallimenti personali
dei singoli soci.
Il procedimento di accertamento dei crediti concorrenti
Prima fase
Il curatore, con l'aiuto delle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che ha
potuto raccogliere, deve compilare gli elenchi dei titolari di diritti reali o personali
sui beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito, nonché l’elenco dei
creditori concorsuali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione.
Ai creditori concorsuali egli deve comunicare senza indugio, anche con telefax o
posta elettronica, che possono depositare in cancelleria le domande di ammissione al
passivo almeno 30 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo,
indicando la data dell'udienza. La domanda, si propone con ricorso e deve indicare:
-il nome e il cognome del creditore,
domicilio nel comune del tribunale.
prelazione.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale fallimentare.
Se mancano questi dati o risultano incerti, all'udienza di verifica il ricorso è
dichiarato inammissibile dal giudice delegato. Se manca o è assolutamente incerto, il
titolo della prelazione, il credito è considerato chirografario.
La domanda di ammissione al passivo produce gli stessi effetti della domanda
giudiziale, ed in particolare impedisce la decorrenza dei termini per gli atti che non
possono compiersi durante il fallimento.
Seconda fase
Il curatore esamina le domande e procede alla formazione di un documento, il
progetto di stato passivo , nel quale indica se a suo avviso i crediti sono fondati, se
sussiste la prelazione, se sono efficaci verso la massa, o non soggetti all'esercizio
dell'azione revocatoria.
Il curatore deposita in cancelleria il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima
dell'udienza di verifica: i creditori e il fallito possono esaminare il progetto e
presentare osservazioni scritte sino all'udienza.
All'udienza il giudice delegato esamina il progetto di stato passivo, valutando le
eccezioni del curatore e degli altri interessati, quelle rilevabili d'ufficio, ed
eventualmente procedendo, su richiesta delle parti, ad atti di istruzione,
compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento di accertamento del
passivo.
Quindi il giudice decide su ciascuna domanda, indicando:
a) i crediti ammessi , specificando se sono muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
b) i crediti non ammessi , in tutto o in parte;
c) i creditori ammessi con riserva (es. i crediti che non possono farsi valere verso il
fallito se prima il creditore non procede all'escussione dell'obbligato principale)
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'ammissione con riserva, il giudice
delegato, su istanza del curatore o del creditore interessato, modifica con decreto
succintamente motivato, lo stato passivo, disponendo la definitiva ammissione del
credito.
Sulla base delle operazioni svolte, il giudice provvede alla formazione definitiva
dello stato passivo che rende esecutivo con un decreto depositato in cancelleria, ove i
creditori possono prenderne visione.
Terza fase
Il curatore, subito dopo la dichiarazione di esecutività, deve dare notizia del deposito
in cancelleria del decreto a tutti i creditori (ammessi, non ammessi, o ammessi con
riserva) che hanno presentato domanda di insinuazione, informandoli del diritto di
proporre opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
della domanda, mediante ricorso al tribunale fallimentare.
Possono essere presentate: le opposizioni da parte dei creditori esclusi, in tutto o in
parte e le impugnazioni da parte del curatore e dei creditori che chiedono l'esclusione
di altri creditori ammessi.
I giudizi di impugnazione si svolgono secondo le forme dei procedimenti in camera
di consiglio.
In calce al ricorso, il presidente del tribunale appone un decreto, in cui fissa l'udienza
di comparizione in camera di consiglio entro 60 giorni dal deposito del ricorso; entro
10 giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, il ricorrente deve notificare
ricorso e decreto al curatore, al fallito ed all'eventuale creditore contestato.
Almeno dieci giorni prima dell'udienza camerale, le parti resistenti devono costituirsi
in giudizio, depositando una memoria difensiva contenente a pena di decadenza le
I creditori della massa
Coloro che diventano creditori del fallito dopo la dichiarazione di fallimento non
sono creditori concorsuali e non possono diventare creditori concorrenti. Diversa è la
situazione dei creditori della massa, cioè coloro che sono diventati creditori del
fallimento in seguito all'esercizio provvisorio dell'impresa o comunque in seguito agli
atti di gestione compiuti dagli organi fallimentari.Essi hanno diritto ad essere
soddisfatti coi beni del fallimento in prededuzione , cioè prima dei creditori
concorrenti, ed integralmente, se l'attivo del fallimento è sufficiente, altrimenti
secondo un criterio di proporzionalità.
Se i crediti prededucibili sono liquidi, esigibili e non contestati, i creditori della massa
possono essere soddisfatti alla loro scadenza, ma solo se è presumibile che l’attivo è
sufficiente a soddisfarli tutti: il pagamento immediato deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori o dal giudice delegato.
Gli effetti del fallimento (massa attiva)
Fanno parte della massa attiva fallimentare tutti i diritti, sui beni appartenenti al
fallito al momento della dichiarazione di fallimento tranne:
a) i diritti di natura strettamente personale, tra i quali sono da ricomprendere tutti i diritti non patrimoniali (es.diritto al nome) b) i diritti ad assegni di carattere alimentare e a tutto ciò che il fallito guadagna con la sua attività (ad es., stipendi, pensioni, salari) entro i limiti di quanto gli occorra per il mantenimento suo e della famiglia
c) i diritti sulle cose che non possono essere pignorate (ad es., gli strumenti di lavoro)
I redditi derivanti dai beni dei figli su cui il fallito ha l'usufrutto legale non possono
essere destinati a soddisfare crediti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei
ai bisogni della famiglia: pertanto fanno parte della massa attiva soltanto se nel
fallimento vengono ammessi creditori legittimati all'esecuzione su quei redditi.
Il fallimento di uno dei coniugi costituisce una causa di scioglimento della
comunione legale e si procede alla divisione dei beni in parti eguali: nella massa
attiva fallimentare, oltre ai beni personali dell'imprenditore, va compresa anche la
metà dei beni della comunione ma non quell'altra metà che spetta al coniuge.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a non acquisire all'attivo i
beni per i quali l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
Beni sopravvenuti: I beni acquistati dall’imprenditore durante il fallimento sono
destinati alla soddisfazione dei creditori concorrenti e quindi vengono compresi, nella
massa attiva.
Diritti inopponibili al fallimento: Se il fallito, prima della dichiarazione di fallimento,
ha trasferito beni a terzi, ma al momento della dichiarazione di fallimento non
ricorrono ancora i presupposti perché l'acquisto sia opponibile ai creditori (ad es. la
trascrizione dell'acquisto nei pubblici registri per le alienazioni di beni immobili o
mobili iscritti in pubblici registri) i beni faranno parte della massa attiva.
Spossessamento: Dalla data della dichiarazione di fallimento il fallito perde la
disponibilità dei suoi diritti. Quindi tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la
dichiarazione di fallimento, sono inefficaci rispetto al fallimento; sono inefficaci,
sempre se successivi al fallimento, anche i pagamenti eseguiti dal fallito ed i
pagamenti da lui ricevuti (pertanto il terzo creditore dovrà restituire al curatore
quanto ha ricevuto dal fallito).
In conseguenza dello spossessamento, il fallito non può continuare a stare in giudizio
nelle cause relative a rapporti patrimoniali, ma deve essere sostituito dal curatore; nei
nuovi giudizi intentati dal curatore, il fallito può intervenire solo quando l'intervento
è previsto dalla legge oppure quando dall'esito della causa può derivare a suo carico
un'imputazione di bancarotta (naturalmente, il fallito rimane personalmente
legittimato ad agire nelle cause relative a suoi diritti strettamente personali, anche se
possono derivarne indiretti effetti patrimoniali).
Connessa con lo spossessamento è anche la disposizione per cui il fallito, se persona
fisica, ha l'obbligo di consegnare al curatore la propria corrispondenza, inclusa quella
elettronica, relativa ai rapporti patrimoniali; se il fallito non è una persona fisica (ad
es., si tratta di una società), l'ufficio postale o il corriere devono consegnare la
corrispondenza direttamente al curatore.