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Le procedure esecutive, Appunti di Istituzioni di Diritto Romano

Actio iudicati, esecuzione personale e patrimoniale. Testo: Istituzioni di diritto romano di M. Marrone

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 07/12/2017

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PROCEDURE ESECUTIVE
ACTIO IUDICATI
Una condanna in denaro dava luogo a obligatio iudicatio ovvero il potere dell'attore di procedere
con actio iudicati contro il soccombente che non avesse adempiuto entro 30 giorni. Questa azione
era dichiarativa, di accertamento e più precisamente un'actio in personam. Durante la fase in iure il
convenuto riconoscesse di essere tenuto e quindi il pretore dava corso alle procedure esecutive. Ma
il convenuto poteva anche mettere in discussione il contenuto del giudicato affermando di essere
stato condannato ingiustamente. Il convenuto poteva affermare che non esistevano i presupposti
dell'actio iudicati solo opponendo:
a. o che non vi era stata alcuna valida sentenza di condanna ai suoi danni
b. o di aver adempiuto
c. o che i termini per l'adempimento (30gg) non erano ancora trascorsi.
Allora si procedeva come in ogni azione dichiarativa. L'atteggiamento del convenuto che negava i
presupposti dell'azione comportava, in caso di contestazione infondata, la condanna al doppio.
PROCEDURE ESECUTIVE CONTRO IL IUDICATUS, L'ESECUZIONE PERSONALE
L'esecuzione poteva essere personale o patrimoniale.
L'esecuzione personale era ricalcata sulla legis actio per manus iniectionem, ma con delle
semplificazioni: il pretore pronunciava l'addictio in favore del creditore autorizzandolo così a
condurre il debitore nelle proprie carceri private e tenerlo in stato di assoggettamento fin quando
altri non l'avesse riscattato o fin quando il debitore con il suo lavoro non avesse riscattato il debito.
L'ESECUZIONE PATRIMONIALE
Si iniziava con la missio in bona con la quale il pretore immetteva il creditore, che dopo l'actio
iudicati ne avesse fatto istanza nel processo, a tutti i beni del debitore. La funzione di questa missio
era di custodia e conservazione. Contemporaneamente ad essa il pretore disponeva della proscriptio
che dava notizia della procedura in corso a tutti gli eventuali creditori in modo da dare anche a loro
la possibilità di intervenire e se fossero intervenuti la procedura sarebbe diventata concorsuale. Il
debitore, trascorsi 30 giorni dalla proscriptio senza che il creditore, che aveva dato impulso
all'esecuzione non fosse stato soddisfatto, diventava infamis con le conseguenze negative che
l'infamia produceva sulla capacità della persona. Dopo l'intervento dei creditori e trascorsi i termini
della proscriptio, il pretore nominava un curator bonorum per gestire il patrimonio del debitore. I
creditori designavano un magister boborum che preparava la vendita all'asta dello (stesso)
patrimonio del debitore stabilendo delle condizioni. Alla vendita si poteva procedere solo quando il
pretore avesse approvato queste condizioni. Vinceva la gara chi offriva di pagare la più alta
percentuale sui debiti, l'acquirente era detto boborum emptor. Lui avrebbe pagato subito la
percentuale offerta al creditore che aveva promosso l'actio iudicati e avrebbe pagato, agli altri
creditori, con la stessa percentuale, quanto pretendevano. Per gli altri debiti, l'acquirente poteva
essere chiamato in giudizio con azioni la cui condemnatio veniva limitata, con una taxatio, alla
percentuale offerta. Quindi l'acquirente era quasi un successore universale e subentrava sia dal lato
attivo sia da quello passivo. La bonorum emptor era un istituto estraneo al ius civile e in favore
dell'acquirente non vi era alcun atto idoneo a farlo subentrare iure civili nelle posizioni giuridiche
soggettive che erano in capo al debitore. Tuttavia Gaio ci dice che l'acquirente fu considerato
successore universale del debitore iure praetorio e non iure civile.
PROCEDURE ESECUTIVE IN ASSENZA DI GIUDICATO
Si poteva dar luogo alle procedure esecutive personali e patrimoniali, anche a prescindere da una
precedente sentenza di condanna e quindi anche dal esercizio, preventivo, dell'actio iudicati. Un
caso era quello del convenuto che rifiutava di defendere nelle azioni in personam. Altre ipotesi solo
per l'esecuzione patrimoniale: 1) vocatus in ius che non seguiva l'attore davanti al pretore; 2) assenti
dei quali nessuno avesse assunto defensio; 3) debitori morti senza eredi. In questi casi potevano
esserci degli accertamenti verso il bonorum emptor.
CESSIO BONORUM E DISTRACTIO BONORUM
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PROCEDURE ESECUTIVE

ACTIO IUDICATI

Una condanna in denaro dava luogo a obligatio iudicatio ovvero il potere dell'attore di procedere con actio iudicati contro il soccombente che non avesse adempiuto entro 30 giorni. Questa azione era dichiarativa, di accertamento e più precisamente un' actio in personam. Durante la fase in iure il convenuto riconoscesse di essere tenuto e quindi il pretore dava corso alle procedure esecutive. Ma il convenuto poteva anche mettere in discussione il contenuto del giudicato affermando di essere stato condannato ingiustamente. Il convenuto poteva affermare che non esistevano i presupposti dell'actio iudicati solo opponendo: a. o che non vi era stata alcuna valida sentenza di condanna ai suoi danni b. o di aver adempiuto c. o che i termini per l'adempimento (30gg) non erano ancora trascorsi. Allora si procedeva come in ogni azione dichiarativa. L'atteggiamento del convenuto che negava i presupposti dell'azione comportava, in caso di contestazione infondata, la condanna al doppio. PROCEDURE ESECUTIVE CONTRO IL IUDICATUS, L'ESECUZIONE PERSONALE L'esecuzione poteva essere personale o patrimoniale. L'esecuzione personale era ricalcata sulla legis actio per manus iniectionem , ma con delle semplificazioni: il pretore pronunciava l'addictio in favore del creditore autorizzandolo così a condurre il debitore nelle proprie carceri private e tenerlo in stato di assoggettamento fin quando altri non l'avesse riscattato o fin quando il debitore con il suo lavoro non avesse riscattato il debito. L'ESECUZIONE PATRIMONIALE Si iniziava con la missio in bona con la quale il pretore immetteva il creditore, che dopo l'actio iudicati ne avesse fatto istanza nel processo, a tutti i beni del debitore. La funzione di questa missio era di custodia e conservazione. Contemporaneamente ad essa il pretore disponeva della proscriptio che dava notizia della procedura in corso a tutti gli eventuali creditori in modo da dare anche a loro la possibilità di intervenire e se fossero intervenuti la procedura sarebbe diventata concorsuale. Il debitore, trascorsi 30 giorni dalla proscriptio senza che il creditore, che aveva dato impulso all'esecuzione non fosse stato soddisfatto, diventava infamis con le conseguenze negative che l'infamia produceva sulla capacità della persona. Dopo l'intervento dei creditori e trascorsi i termini della proscriptio , il pretore nominava un curator bonorum per gestire il patrimonio del debitore. I creditori designavano un magister boborum che preparava la vendita all'asta dello (stesso) patrimonio del debitore stabilendo delle condizioni. Alla vendita si poteva procedere solo quando il pretore avesse approvato queste condizioni. Vinceva la gara chi offriva di pagare la più alta percentuale sui debiti, l'acquirente era detto boborum emptor. Lui avrebbe pagato subito la percentuale offerta al creditore che aveva promosso l' actio iudicati e avrebbe pagato, agli altri creditori, con la stessa percentuale, quanto pretendevano. Per gli altri debiti, l'acquirente poteva essere chiamato in giudizio con azioni la cui condemnatio veniva limitata, con una taxatio , alla percentuale offerta. Quindi l'acquirente era quasi un successore universale e subentrava sia dal lato attivo sia da quello passivo. La bonorum emptor era un istituto estraneo al ius civile e in favore dell'acquirente non vi era alcun atto idoneo a farlo subentrare iure civili nelle posizioni giuridiche soggettive che erano in capo al debitore. Tuttavia Gaio ci dice che l'acquirente fu considerato successore universale del debitore iure praetorio e non iure civile. PROCEDURE ESECUTIVE IN ASSENZA DI GIUDICATO Si poteva dar luogo alle procedure esecutive personali e patrimoniali, anche a prescindere da una precedente sentenza di condanna e quindi anche dal esercizio, preventivo, dell' actio iudicati. Un caso era quello del convenuto che rifiutava di defendere nelle azioni in personam. Altre ipotesi solo per l'esecuzione patrimoniale: 1)^ vocatus in ius che non seguiva l'attore davanti al pretore; 2)^ assenti dei quali nessuno avesse assunto defensio ; 3)^ debitori morti senza eredi. In questi casi potevano esserci degli accertamenti verso il bonorum emptor. CESSIO BONORUM E DISTRACTIO BONORUM

L'esecuzione personale e patrimoniale erano procedure molto severe, ma nel tempo vi furono tamponamenti e deroghe. Infatti in virtù di una lex Iulia , al debitore insolvente perché sfortunato (insolvenza giuridica era a lui imputabile, ma non gli era imputabile sotto l'aspetto morale) era meritevole di considerazione. Venne consentita la cessio bonorum , ovvero la cessazione volontaria di tutto il patrimonio ai debitori. In questo modo vi sarebbe stata la procedura concorsuale, la vendita all'asta e l'acquisto dei beni da parte dell' bonorum emptor , ma non vi sarebbe stata la proscriptio, l' infamia , né l'esecuzione personale. L'infamia e l'esecuzione personale si risparmiarono anche in virtù di una clausola edittale verso alcuni incapaci (pupilli senza tutore, furiosi e pridigi senza curatore). Il pretore nominava un curator bonorum che provvedeva a vendere singoli cespiti (fonti di guadagno, di reddito) di patrimonio quanto bastava per soddisfare i creditori. Si parlò di distractio bonorum ex edicto.