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Procedure esecutive, diritto romano, Appunti di Istituzioni di Diritto Romano

Esecuzione personale e patrimoniale. Riassunti svolti utilizzando il Marrone

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 09/01/2023

giulia-tognacci-1
giulia-tognacci-1 🇮🇹

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Procedure esecutive
Le actio esecutive servono a modificare la realtà in modo che sia conforme all’accertamento
dell’azione dichiarativa.
L’actio iudicati
Il processo formulare si concludeva appunto con una sentenza di condanna che comportava
una pena in denaro.
L’actio iudicati è un’azione che si basa sul giudicato volta ad ottenere l’esecuzione di una
sentenza di condanna.
L’actio iudicati era un’azione dichiarativa, di accertamento, più precisamente era un actio in
personam.
Il convenuto però poteva fare opposizione. Non ovviamente negando il contenuto del
giudicato, ma poteva negare i presupposti dell’actio iudicati.
Dicendo che:
- non c’era stata nessuna valida sentenza di condanna
- Di aver già adempiuto
- Che i 30 giorni ancora non erano trascorsi.
Se la contestazione risultava infondata il convenuto avrebbe ottenuto il doppio della pena.
Questa nuova sentenza di condanna non avrebbe portato ad un’altra actio iudicati (come
sarebbe avvenuto se il convenuto si fosse dichiarato tenuto), ma dava corso all’esecuzione.
Esecuzione personale
L’esecuzione poteva essere patrimoniale o personale.
Nella procedura personale, ricalcata sulla legis actio per manus iniectionem, il pretore
consegnava il convenuto all’attore autorizzandolo a tenere il debitore nelle proprie carceri, in
stato di assoggettamento.
Esecuzione patrimoniale
Venne inserita ai tempi dell’età preclassica e terminava con la bonorum venditio (vendita dei
beni)
Il procedimento iniziava con la missio in bona, un atto tramite il quale il pretore, a seguito di
un’istanza fatta dall’attore dopo l’actio iudicati, concedeva tutti i beni del debitore al creditore.
In contemporanea il pretore disponeva la proscriptio: con essa si dava notizia della
procedura anche ad altri eventuali creditori.
Il debitore che dopo 30 giorni dalla proscriptio non adempie al soddisfacimento del creditore,
diventa infamis. (Grave conseguenza sulla capacità della persona)
Passati i 30 giorni di proscriptio il pretore nominava un curator bonorum che si occupava in
via provvisoria del patrimonio del debitore.
I creditori nominavano invece un magister bonorum che preparava la vendita all’asta del
patrimonio stabilendone le condizioni. Esse dovevano essere approvate dal pretore.
Il patrimonio del debitore veniva venduto per intero e vinceva chi offriva la somma di denaro
più alta.
L’acquirente vieniva chiamato bonorum emptor ed esso subentrava dal lato passivo e attivo
nella situazione economica del debitore.
Bisogna precisare che la bonorum venditio non era istituto dello ius civile e per questo il
bonurum emptor non era realmente sotto l’aspetto giuridico propietario dei beni del debitore.
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Procedure esecutive Le actio esecutive servono a modificare la realtà in modo che sia conforme all’accertamento dell’azione dichiarativa. L’actio iudicati Il processo formulare si concludeva appunto con una sentenza di condanna che comportava una pena in denaro. L’actio iudicati è un’azione che si basa sul giudicato volta ad ottenere l’esecuzione di una sentenza di condanna. L’actio iudicati era un’azione dichiarativa, di accertamento, più precisamente era un actio in personam. Il convenuto però poteva fare opposizione. Non ovviamente negando il contenuto del giudicato, ma poteva negare i presupposti dell’actio iudicati. Dicendo che:

  • non c’era stata nessuna valida sentenza di condanna
  • Di aver già adempiuto
  • Che i 30 giorni ancora non erano trascorsi. Se la contestazione risultava infondata il convenuto avrebbe ottenuto il doppio della pena. Questa nuova sentenza di condanna non avrebbe portato ad un’altra actio iudicati (come sarebbe avvenuto se il convenuto si fosse dichiarato tenuto), ma dava corso all’esecuzione. Esecuzione personale L’esecuzione poteva essere patrimoniale o personale. Nella procedura personale, ricalcata sulla legis actio per manus iniectionem, il pretore consegnava il convenuto all’attore autorizzandolo a tenere il debitore nelle proprie carceri, in stato di assoggettamento. Esecuzione patrimoniale Venne inserita ai tempi dell’età preclassica e terminava con la bonorum venditio (vendita dei beni) Il procedimento iniziava con la missio in bona, un atto tramite il quale il pretore, a seguito di un’istanza fatta dall’attore dopo l’actio iudicati, concedeva tutti i beni del debitore al creditore. In contemporanea il pretore disponeva la proscriptio: con essa si dava notizia della procedura anche ad altri eventuali creditori. Il debitore che dopo 30 giorni dalla proscriptio non adempie al soddisfacimento del creditore, diventa infamis. (Grave conseguenza sulla capacità della persona) Passati i 30 giorni di proscriptio il pretore nominava un curator bonorum che si occupava in via provvisoria del patrimonio del debitore. I creditori nominavano invece un magister bonorum che preparava la vendita all’asta del patrimonio stabilendone le condizioni. Esse dovevano essere approvate dal pretore. Il patrimonio del debitore veniva venduto per intero e vinceva chi offriva la somma di denaro più alta. L’acquirente vieniva chiamato bonorum emptor ed esso subentrava dal lato passivo e attivo nella situazione economica del debitore. Bisogna precisare che la bonorum venditio non era istituto dello ius civile e per questo il bonurum emptor non era realmente sotto l’aspetto giuridico propietario dei beni del debitore.

Il bonorum emptor veniva considerato successore universale del debitore grazie alle azioni che gli venivano fornite dal pretore. Questo meccanismo poteva essere attuato in due modi:

  1. Il pretore operava attraverso una finzione. In questo caso fingeva che il bonorum emptor fosse l’erede del debitore
  2. Poteva avvenire la trasposizione dei soggetti. Nell’intentio veniva citato il nome del debitore mentre nelle condemnatio il nome del bonorum emptor. Procedure esecutivi in assenza del giudicato Era possibile ricorrere alle esecuzioni patrimoniali o personali anche senza una sentenza e quindi senza la presenza dell’actio iudicati. Poteva essere un caso quello del convenuto che rifiutava di se defendere. Cessio bonorum e distractio bonorum Sulla base di una lex iulia, il debitore che non era in grado di risarcire il proprio debito, considerato sfortunato, veniva colpito unicamente sotto forma patrimoniale e non morale. Il debitore dava comunque tutto il suo patrimonio al creditore e avvenivano tutti i procedimenti della bonorum venditio, ma non era presente né la proscriptio né l'infamia e neppure l’esecuzione personale. Questo processo era la cessio bonorum. Si risparmiò l’infamia e l’esecuzione personale anche ad alcuni incapaci (pupilli, furiosi senza curatore). Il pretore nominava un curator bonorum che si occupava di vendere dei cespiti patrimoniali in modo da soddisfare i vari creditori. Questo processo veniva chiamato distractio bonorum. Venne creato un procedimento analogo da un senatoconsulto per i senatori stessi.