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LE SENTENZE ADDITIVE, Sbobinature di Diritto Costituzionale

Diritto Costituzionale - Sentenze Additive

Tipologia: Sbobinature

2018/2019

Caricato il 30/12/2019

AmaliaF
AmaliaF 🇮🇹

6 documenti

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Le sentenze sostitutive
Le decisioni sostitutive sono caratterizzate dalla combinazione di una dichiarazione di
incostituzionalità parziale e di una decisione additiva – o, se si preferisce, dalla compresenza di
una parte demolitoria e di una parte ricostruttiva – l’una e l’altra agevolmente riconoscibili dalla
formulazione del dispositivo della sentenza.
Viene infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui prevede”
quel che incostituzionalmente è previsto [parte demolitoria], anziché prevedere quel che la
Costituzione esige che sia previsto [parte ricostruttiva]. In tal modo, la Corte contestualmente crea
e colma un vuoto legislativo, sostituendo alla norma incostituzionale quella conforme a
Costituzione.
Le pronunce additive
Le decisioni additive (o aggiuntive) sono quelle che accolgono la questione di costituzionalità
aggiungendo alla disposizione legislativa censurata una norma omessa dal legislatore e non
desumibile in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica (perché il tenore letterale
lo impedisce, o perché il “diritto vivente” è ormai consolidato in senso negativo).
Esse si pongono come una ipotesi inversa rispetto a quelle che danno origine alle pronunce di
incostituzionalità parziale, perché nel caso in esame la disposizione censurata ha portata
normativa minore (più ridotta) di quella che dovrebbe avere per risultare costituzionalmente
conforme. La statuizione della Corte, pertanto, va a colpire una omissione del legislatore, con la
conseguenza che come effetto della dichiarazione di incostituzionalità, la norma mancante viene
ad esistenza .
In tali casi, quindi, si amplia il contenuto normativo o la portata applicativa originariamente
ascrivibile alla disposizione, lasciandone il testo inalterato.
La dichiarazione di incostituzionalità colpisce infatti la disposizione «nella parte in cui non
prevede» un determinato contenuto, o «nella parte in cui non si applica» a fattispecie ulteriori, o
«nella parte in cui non include» (tra i beneficiari di una prestazione) determinati soggetti, ovvero
«nella parte in cui non equipara» determinati soggetti ad altri.
Naturalmente, presupposto per l’adozione di una pronuncia additiva, oltre l’impossibilità di
superare la “norma negativa” (cioè l’omissione legislativa) sul piano dell’interpretazione, è anche
l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. In altri termini, un intervento di tipo
additivo è precluso quando comporti l’adozione di scelte discrezionali, come tali riservate al
legislatore (articolo 28 della legge n. 87 del 1953); è, invece, consentito quando l’addizione è “a
rime obbligate” nel senso che la nuova norma è in qualche modo già presente al livello
costituzionale e l’estensione a quello legislativo risulta logicamente necessitata, così che la Corte
solo apparentemente svolge una attività legislativa.
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Le sentenze sostitutive

Le decisioni sostitutive sono caratterizzate dalla combinazione di una dichiarazione di incostituzionalità parziale e di una decisione additiva – o, se si preferisce, dalla compresenza di una parte demolitoria e di una parte ricostruttiva – l’una e l’altra agevolmente riconoscibili dalla formulazione del dispositivo della sentenza. Viene infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui prevede” quel che incostituzionalmente è previsto [parte demolitoria], anziché prevedere quel che la Costituzione esige che sia previsto [parte ricostruttiva]. In tal modo, la Corte contestualmente crea e colma un vuoto legislativo, sostituendo alla norma incostituzionale quella conforme a Costituzione.

Le pronunce additive

Le decisioni additive (o aggiuntive) sono quelle che accolgono la questione di costituzionalità aggiungendo alla disposizione legislativa censurata una norma omessa dal legislatore e non desumibile in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica (perché il tenore letterale lo impedisce, o perché il “diritto vivente” è ormai consolidato in senso negativo). Esse si pongono come una ipotesi inversa rispetto a quelle che danno origine alle pronunce di incostituzionalità parziale, perché nel caso in esame la disposizione censurata ha portata normativa minore (più ridotta) di quella che dovrebbe avere per risultare costituzionalmente conforme. La statuizione della Corte, pertanto, va a colpire una omissione del legislatore, con la conseguenza che come effetto della dichiarazione di incostituzionalità, la norma mancante viene ad esistenza. In tali casi, quindi, si amplia il contenuto normativo o la portata applicativa originariamente ascrivibile alla disposizione, lasciandone il testo inalterato. La dichiarazione di incostituzionalità colpisce infatti la disposizione «nella parte in cui non prevede» un determinato contenuto, o «nella parte in cui non si applica» a fattispecie ulteriori, o «nella parte in cui non include» (tra i beneficiari di una prestazione) determinati soggetti, ovvero «nella parte in cui non equipara» determinati soggetti ad altri. Naturalmente, presupposto per l’adozione di una pronuncia additiva, oltre l’impossibilità di superare la “norma negativa” (cioè l’omissione legislativa) sul piano dell’interpretazione, è anche l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. In altri termini, un intervento di tipo additivo è precluso quando comporti l’adozione di scelte discrezionali, come tali riservate al legislatore (articolo 28 della legge n. 87 del 1953); è, invece, consentito quando l’addizione è “a rime obbligate” nel senso che la nuova norma è in qualche modo già presente al livello costituzionale e l’estensione a quello legislativo risulta logicamente necessitata, così che la Corte solo apparentemente svolge una attività legislativa.

LE ADDITIVE DI GARANZIA

sono caratterizzate dal fatto che con esse la Corte estende posizioni soggettive attive consistenti in pretese negative verso terzi, cioè prestazioni di non fare, determinando una estensione di garanzie.

LE PRONUNCE ADDITIVE DI PRESTAZIONE (e i rapporti con l’articolo 81 della Costituzione) Vanno, infine, ricordate le pronunce additive di prestazione che già dal punto di vista terminologico mettono in rilievo la loro particolarità rappresentata dal fatto che il frammento normativo che la Corte introduce è rappresentato da una prestazione a carico dei pubblici poteri e a favore di alcuni destinatari. Con tali decisioni, diversamente da quelle additive di garanzia, la Corte estende posizioni soggettive attive consistenti in pretese positive verso terzi, cioè prestazioni di avere (e non negative, cioè di non fare come nelle pronunce additive di garanzia). Il loro dato caratteristico, e al tempo stesso problematico, è rappresentato dal fatto che comportando oneri aggiuntivi (e non “preventivati” dal legislatore) si pongono in rapporto di tensione (per alcuni, di vero e proprio contrasto) con l’articolo 81 della Costituzione, a maggior ragione a seguito della modifica introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2012 che ha introdotto il cosiddetto principio del pareggio di bilancio (rectius equilibrio di bilancio)35. In tale ambito, infatti, vale una sorta di principio di corrispondenza necessaria in base al quale ad ogni legge che comporti una spesa deve corrisponderne un’altra che ne individua le relative risorse necessarie per la sua copertura. Questo compito, che ha natura politica, è di competenza esclusiva del Governo e del Parlamento: per tali ragioni, alla Corte sarebbe preclusa ogni possibilità di affiancare alla decisione che comporta una nuova spesa una decisione che ne individui anche le risorse economiche per farvi fronte. Su tali punti il dibattito è stato acceso tra coloro i quali ritengono non consentita l’adozione di pronunce del genere e coloro che le ritengono ammissibili, sulla base della considerazione che i vincoli e i limiti dell’articolo 81 della Costituzione varrebbero solo nei confronti del legislatore e non anche nei confronti del giudice costituzionale essendo i suoi atti non leggi ma atti giudiziari e, in quanto tali, giuridicamente dovuti.