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Il concetto di sentenze manipolative e additive emanate dalla corte costituzionale italiana, che permettono alla corte di modificare o integrare disposizioni costituzionalmente incostituzionali invece di annullarle. Le sentenze additive di principio istituiscono un dialogo tra la corte, il legislatore e i giudici comuni, indicando principi da applicare in attesa di intervento normativo. Il rispetto della discrezionalità legislativa costituisce un limite invalicabile per la corte.
Tipologia: Appunti
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La discrezionalità legislativa nelle pronunce manipolative ed additive della Corte Costituzionale Nell’alveo del giudizio di legittimità costituzionale, tra i provvedimenti emanabili dalla Consulta, spiccano per interesse le c.d. sentenze manipolative, con cui la Corte, preso atto dell’incostituzionalità della norma oggetto del sindacato, anziché operare – quale legislatore negativo – l’annullamento per illegittimità costituzionale della suddetta disposizione, effettua una modificazione o integrazione della medesima. Nel contesto delle decisioni manipolative, dunque, ad un dispositivo di incostituzionalità, non segue la caducazione tout court della norma illegittima, bensì una sua modifica, veicolata da ablazioni, sostituzioni ovvero addizioni. Si noti che la manipolazione di cui sopra può avvenire solo se a rime obbligate ; ciò vuol dire che la Corte Costituzionale non può liberamente creare nuovo diritto, ma deve limitarsi a dedurre i contenuti normativi da principi già presenti nell’ordinamento giuridico e – segnatamente – dalla Costituzione. In altri termini, dunque, le sentenze manipolative si configurano come reazione ad omissioni legislative, nella parte in cui eliminano, aggiungono o sostituiscono un frammento normativo volto a rendere la disposizione de qua conforme a Costituzione. Nell’ambito delle decisioni manipolative sono tradizionalmente ricondotte le c.d. pronunce additive, in relazione alle quali la declaratoria di incostituzionalità colpisce la disposizione, laddove non preveda un qualcosa, con
conseguente aggiunta da parte della sentenza di una particella alla norma oggetto del giudizio^1. La rilevanza e delicatezza delle pronunce additive si apprezza particolarmente con riguardo alla necessità – per i giudici della Consulta – di non oltrepassare i limiti loro imposti dal principio di separazione dei poteri; alla Corte Costituzionale, difatti, non è consentito svolgere un’opera propria di produzione legislativa, in quanto ciò spetta esclusivamente al Parlamento, quale organo rappresentativamente e democraticamente eletto dai cittadini. In un simile contesto, pertanto, “ una decisione additiva è consentita, com’è ius receptum , soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la Corte in realtà proceda ad un’estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la disposizione impugnata. Quando invece si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore”^2_._ In definitiva, il rispetto della discrezionalità legislativa si pone come argine invalicabile nell’operato della Consulta, la quale, sia pure a fronte di una disposizione lacunosa e violatrice di un diritto o principio costituzionale, non avrà la facoltà di emanare pronunce additive, laddove si trovi in presenza di una pluralità di possibili soluzioni adottabili, spettando al Parlamento il relativo potere di scelta^3. Le sentenze additive di principio (^1) Per citare alcuni esempi di sentenze additive: C. Cost. n. 190 del 1970, n. 68 del 1978, n. 71 del 1983, n. 70 del 1994, n. 218 del 1995, n. 299 del 2005, nn. 317 e 333 del 2009, n. 93 del 2013. (^2) Così in, C. Cost. n. 109 del 1986 (^3) Si noti che, in applicazione di un principio di stretta legalità – enunciato dall’art. 25, II co. Cost. – si ritiene preclusa alla Consulta la pronuncia di additive in materia penale che agiscano in malam partem , le quali – estendendo la portata della norma incriminatrice – inciderebbero sulla libertà dei consociati, limitandola grandemente; una simile azione deve essere, tuttavia, concessa solo e soltanto al legislatore, in ossequio al principio democratico.
quali potrebbero comportare, come sopra visto, profili problematici sul piano della separazione dei poteri.