Scarica Legislazione scolastica (concorso docenti e TFA sostegno) e più Sintesi del corso in PDF di TFA Sostegno solo su Docsity! Legislazione scolastica 1) L’autonomia scolastica e l’offerta formativa L’articolo 5 della Costituzione, nel definire la Repubblica una e indivisibile, riconosce le autonomie locali e il decentramento. Bisognò attendere fino agli anni ’70 affinché le regioni venissero istituite (regioni a statuto ordinario istituite con legge ordinaria, e regioni a statuto speciale istituite con legge costituzionale). Con la Legge 241 del 1990 si parlò di trasparenza amministrativa. Con la Legge 537 nel 1995 si parlò di decentramento amministrativo e si cercò di attribuire funzioni e compiti a regioni, province e comuni, ma la legge non andò in porto. - Articolo 21 Legge 59/1997 (Bassanini) e D.P.R. 275/1999 Alle scuole viene data podestà giuridica, dunque sono autonome nella gestione delle loro unità, che viene affidata ai Dirigenti scolastici (L. 59/97). Il Regolamento (D.P.R. 275/99) definì l’autonomia scolastica funzionale, cioè le funzioni dello Stato vengono svolte dalle diverse unità scolastiche che operano in funzione degli obiettivi e delle finalità previste dalle norme generali dello Stato (art. 1). Tale regolamento venne applicato in tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, a partire dal 1° settembre 2000 (art. 2). Piano dell’Offerta formativa (art. 3): va a sostituire il Piano educativo; è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche; esplicita la programmazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa, garanza di efficienza ed efficacia del servizio scolastico. Viene elaborato dal Collegio docenti sulla base delle indicazioni del Consiglio di Circolo o d’Istituto che lo adotta. Il POF viene reso pubblico e consegnato a famiglie e studenti all’atto di iscrizione. Autonomia didattica (art. 4): tutto ciò che riguarda l’insegnamento (orario lezioni, discipline, progettazioni individualizzate) nel rispetto della libertà di insegnamento, di scelta delle famiglie e al diritto all’apprendimento di tutti gli alunni pur nella diversità. Gli insegnanti devono rispettare le norme generali dello Stato ma nell’esercizio delle loro funzioni, nella scelta delle metodologie sono liberi di attuare ogni forma di attività purché essa sia rivolta al conseguimento del successo formativo degli alunni. Autonomia organizzativa (art. 5): la scuola organizza spazi (ambienti in cui svolgere le attività), tempi (calendario scolastico, il monte ore, le attività opzionali in termini di tempi), risorse (docenti). Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6): le scuole sperimentano una progettazione innovativa e metodologie che possano garantire il successo formativo. E’ dunque importante la formazione, l’aggiornamento e la collaborazione dei docenti. A tal proposito sono importanti le reti di scuole (art. 7), cioè scuole che collaborano nel raggiungimento di un obiettivo didattico-metodologico in riferimento all’apprendimento dei ragazzi. Le scuole possono dunque stipulare accordi di rete riguardanti la didattica, la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, la formazione, l’aggiornamento, la contabilità e l’acquisto di beni e servizi attraverso convenzioni con Università, Istituzioni, Enti e Associazioni. Gli accordi di rete vengono deliberati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto e, se questi riguardano la didattica, la formazione e l’aggiornamento, devono essere approvati dal Collegio docenti. 1 Curricolo dell’autonomia (art. 8): lo Stato fissa gli obiettivi generali e specifici e le istituzioni scolastiche elaborano il curricolo obbligatorio che contiene la quota definita a livello nazionale e la quota riservata alle discipline a scelta. Il curricolo è garanzia di pluralismo culturale e tiene conto delle esigenze delle famiglie e degli enti territoriali. Ampliamento dell’Offerta formativa (art. 9): le scuole possono realizzare ampliamenti dell’Offerta formativa attraverso iniziative coerenti con l’istituzione scolastica stessa; gli ampliamenti possono riguardare discipline e attività facoltative, convenzioni e accordi, iniziative per la formazione di adulti e genitori. L’autonomia scolastica si basa anche sul principio di sussidiarietà, cioè i cittadini si rivolgono agli enti più vicini, dal comune, alla provincia, ecc. Il decentramento si ha con la modifica del Titolo V della Costituzione, con la Legge 3/2001 che ha fatto sì che i comuni, le province e le regioni svolgessero funzioni che prima appartenevano allo Stato. - Legge 107/2015 (Buona Scuola) Più autonomia alle istituzioni scolastiche Il POF diventa PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa). Viene ugualmente elaborato dal Collegio dei docenti dietro le indicazioni del Dirigente scolastico, che tiene conto delle esigenze delle famiglie e degli enti territoriali, ed è approvato dal Consiglio di Circolo o d’Istituto. E’ triennale perché viene elaborato ogni 3 anni ma può essere modificato ogni anno entro il mese di ottobre (il POF non aveva questa scadenza temporale). Il PTOF è pubblicato sul Portale unico ed è normalmente strutturato in 4 parti: fonti (contesto della scuola), offerte e programmi, regolamento, valutazione. Il curricolo è contenuto nella sezione “offerte e programmi”; esso può essere verticale (percorso di studi) e orizzontale (tra le varie discipline). Il curricolo contiene la quota obbligatoria stabilita a livello nazionale (quindi le discipline uguali per tutti) e una quota definita autonomamente che contiene discipline e attività a scelta. Viene definito l’organico dell’autonomia che comprende i posti comuni, di sostegno e di potenziamento. 2) La Governance delle istituzioni scolastiche L. 477/73: delega al governo di emanare dei decreti che diano rilievo alla partecipazione democratica, alla funzione docente e all’innovazione della sperimentazione e dell’aggiornamento. Decreti delegati D.P.R. 416-420/1974: Consiglio di classe: vi partecipano tutti i docenti della classe ed è presieduto dal DS o da un suo delegato. Si occupa dell’andamento didattico-disciplinare, di formulare eventuali percorsi individualizzati per alunni con BES, della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, delle sanzioni disciplinari. Dura un anno. 2 gennaio del primo anno e aggiornato ogni anno sulla base delle competenze acquisite orario complessivo istituti professionali (D.P.R. 133/2017) Biennio Triennio 2112 (1188 generali + 924 indirizzo) 1056 (462 generali + 594 indirizzo) orario complessivo istituti tecnici (D.P.R. 134/2017) Biennio Triennio 1056 (660 generali + 396 indirizzo) 1056 (495 generali + 561 indirizzo) alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo biennio Licei 200 ore Istituti tecnici e professionali 400 ore PCTO (L. 145/2018) (ex Alternanza scuola-lavoro) Licei 90 ore Istituti tecnici 150 ore Istituti professionali 200 ore 4) Valutazione ed autovalutazione All’interno del sistema scolastico italiano, la valutazione ha diversi significati: - Valutazione degli apprendimenti degli alunni (D. Lgs. 62/2017) - Valutazione interna dell’istituzione scolastica (D. Lgs. 286/2004 e D.P.R. 80/2013) - Valutazione esterna dell’istituzione scolastica (D. Lgs. 286/2004 e D.P.R. 80/2013) Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) si compone di 3 livelli: - INVALSI: ente di ricerca che si occupa di effettuare verifiche periodiche (es. Prove Invalsi), di studiare le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica, di monitorare i processi di autovalutazione, di predisporre le prove per gli Esami di Stato; - INDIRE: ente di ricerca con sede a Torino, Roma e Napoli che si occupa della formazione e dell’aggiornamento dei docenti e dei dirigenti, di collaborare con scuole e università, di sviluppare l’utilizzo delle nuove tecnologie; - corpo ispettivo: si occupa di valutare i Dirigenti scolastici. Il SNV non ha uno scopo punitivo, ma di miglioramento. 5 La valutazione interna o autovalutazione è effettuata da tutte le scuole e ha l’obiettivo di automigliorarsi in relazione ai risultati conseguiti. Il primo passo è la compilazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) curato dal DS e dal NIV (Nucleo interno di valutazione) di cui fanno parte tutti i docenti in servizio. Il RAV è elaborato su un modello fornito dall’INVALSI ed è diviso in 5 parti: 1) contesto e risorse della scuola 2) esiti degli studenti 3) processi messi in atto dalla scuola 4) processo di autovalutazione (metodi e persone coinvolte) 5) individuazione delle priorità Il RAV va pubblicato sulla piattaforma Scuola in chiaro. Sulla base dei risultati del RAV, il DS e il NIV compileranno un PDM (Piano di miglioramento) il cui modello è fornito dall’INDIRE. Esso è diviso in 4 parti: 1) scelta degli obiettivi (opzionale) 2) azioni da mettere in atto (opzionale) 3) pianificazione degli obiettivi (obbligatorio) 4) valutazione e condivisione del lavoro (obbligatorio) Il PDM va allegato al PTOF. La compilazione sia del RAV che del PDM è facilitata dalla presenza di domande guida. La valutazione esterna o di sistema delle istituzioni scolastiche è effettuata dal NEV (Nucleo esterno di valutazione) formato da ispettori o dirigenti tecnici. Essa si verifica in 4 momenti fondamentali: 1) lettura dei documenti della scuola 2) visita e osservazione della scuola (tre giorni) 3) formazione di un giudizio da 1 (critico) a 7 (eccellente) 4) compilazione di un RVE (Rapporto di valutazione esterna) di cui la scuola dovrà tenere conto nella compilazione del PDM. - D.Lgs. 62/2017: valutazione degli apprendimenti con voti - O.M. 172/2020: valutazione degli apprendimenti con giudizi descrittivi (avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione) 7) La normativa sull’inclusione e accertamento della disabilità Legge 118/1971: - integrazione degli alunni disabili nelle scuole normali, con qualche eccezione (disabilità molto gravi) 6 - misure per garantire la frequenza scolastica degli alunni non autosufficienti: trasporto gratuito, abbattimento delle barriere architettoniche e assistenza agli invalidi più gravi. Documento Falcucci e C.M. 227/1975: - superamento dell’emarginazione degli handicappati per favorirne lo sviluppo personale; - valutazioni inerenti al grado di maturazione globale dell’alunno, superando i concetti di voto e pagella; - “Progetto educativo”: interazione e collaborazione di tutti i docenti con conseguente necessità di programmazione; - insegnante in più ogni tre alunni nella scuola elementare; - l’insegnante di sostegno è uno specialista di metodologia didattica; Legge 517/1977: - abolizione delle classi differenziali e accesso dei disabili alle scuole elementari e medie; - insegnante di sostegno per 6 ore settimanali nella scuola media; - principio di individualizzazione dell’insegnamento. Legge 270/1982: - insegnante di sostegno ogni 4 alunni nella scuola materna; - abrogazione limite di 6 ore settimanali per il sostegno nella scuola media; - i posti di sostegno sono di ruolo come i posti comuni. C.M. 262/1988: - inserimento dei disabili anche nelle scuole superiori. Legge Quadro 104/1992: - diritto all’educazione e all’istruzione dei disabili; - integrazione scolastica dei disabili; - modalità di attuazione dell’integrazione degli alunni disabili (insegnante di sostegno, DF, PDF, PEI) - gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica - valutazione del rendimento e prove d’esame Legge 328/2000: - “Progetto individuale”: documento che attesta le risorse necessarie per i soggetti disabili 7 all’ente locale, che redige il Progetto individuale ai sensi della Legge 328/2000 alla scuola, che redige il PEI secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF - I nuovi gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica sono: il GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) presso ogni USR composto dal direttore dell’USR (presidente), rappresentanti della Regione, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) a livello provinciale e delle città metropolitane, composto da un dirigente tecnico/scolastico (presidente), tre dirigenti scolastici e due docenti esperti nell’ambito dell’inclusione. Il GIT ha dei compiti importantissimi: riceve la proposta delle ore di sostegno effettuata dal DS dell’istituzione scolastica che lo richiede; propone le ore all’USR, che poi assegnerà le risorse; supporta le scuole nell’elaborazione del PEI il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) presso ogni istituzione scolastica, composto da tutte le risorse necessarie (DS, docenti, ATA, specialisti ASL) che supportano il Collegio docenti nella definizione e nell’attuazione del Piano annuale per l’inclusione (PAI) contenuto nel PTOF il GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) presso ogni istituzione scolastica, composto da tutti i docenti della classe (curriculari e di sostegno), dai genitori dell’alunno disabile, dalle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola e con il supporto dell’UVM. Il GLO ha il fondamentale compito di elaborare il PEI 10) Legge 107/2015 (Riforma della Buona scuola) e decreti attuativi La L. 107/2015 e i decreti attuativi recepiscono il D.P.R. 275/99 (Autonomia), la L. 104/92 (Disabilità), il D.P.R. 122/2009 (Valutazione), la L. 107/2010 (DSA), la D.M. 12/2012 e la C.M. 8/2013 (BES) proponendo modifiche e integrazioni. In particolare, la L. 107/2015, composta da un articolo e 212 commi, introduce le seguenti novità: - piena attuazione dell’autonomia scolastica e massima flessibilità degli organi collegiali; - introduzione dell’organico dell’autonomia presso ogni istituzione scolastica, composto dai posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento; - attuazione di obiettivi prioritari riguardanti vari ambiti: potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche, artistiche, di cittadinanza, giuridiche ed economiche, motorie, digitali, laboratoriali; sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto della legalità e della sostenibilità; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e del cyberbullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica; scuola come comunità attiva e aperta; potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro; - elargizione di un fondo di funzionamento entro settembre; - il POF diventa PTOF; - il curriculum dello studente, pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola, comprende gli insegnamenti opzionali del triennio, l’esperienza dell’Alternanza scuola-lavoro, i risultati conseguiti ed eventuali attività extracurriculari; - adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) per lo sviluppo delle competenze digitali; - nuovi poteri al Dirigente scolastico; - Bonus docenti o carta elettronica del docente dal valore di 500 euro per il personale di ruolo; 10 - Comitato di valutazione dei docenti in anno di prova costituito da DS, due docenti scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di Istituto, 2 genitori oppure un genitore e uno studente scelti dal Consiglio di Istituto, una figura esterna individuata dall’USR. Decreti attuativi: - D. Lgs. 59/2017: gli aspiranti docenti devono conseguire 24 cfu in materie psico- antropo-pedagogiche e metodologie didattiche; l’acquisizione dei 24 cfu è propedeutica alla partecipazione ai concorsi; dopo il superamento del concorso si apre un percorso triennale denominato FIT (Formazione iniziale e tirocinio) il cui superamento porta all’ottenimento del ruolo; - D. Lgs. 60/2017: è promossa la cultura umanistica in ogni istituzione scolastica; per cultura umanistica si intendono tutte le espressioni artistiche e creative che devono essere valorizzate nel PTOF; - D. Lgs. 61/2017: viene attuata la revisione degli istituti professionali intesi sia come istituti professionali statali/paritari quinquennali che rilasciano il diploma, sia come istituto di istruzione e formazione professionale (IeFP) quadriennali che rilasciano una qualifica; - D. Lgs. 62/2017: 1) valutazione: primo ciclo di istruzione: gli alunni sono ammessi alla classe successiva e agli Esami di Stato anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento (votazione inferiore a 6 in una o più discipline); l’eventuale non ammissione deve essere corredata di una valida motivazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Classe. Il voto di comportamento è espresso tramite giudizi sintetici e tiene conto anche delle competenze in materia di cittadinanza. Per l’ammissione è necessaria la frequenza di ¾ del monte ore annuale, salvo eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Se la mancata frequenza del monte ore causa l’impossibilità di procedere alla valutazione, il CDC delibera la non ammissione alla classe successiva. secondo ciclo di istruzione: gli studenti sono ammessi alla classe successiva e agli Esami di Stato se presentano una valutazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline e al comportamento. In caso di voti inferiori a 6/10 in una o più discipline, il CDC sospende il giudizio oppure delibera a maggioranza la non ammissione. Per l’ammissione è necessaria la frequenza di ¾ del monte ore annuale, salvo eventuali deroghe deliberate dal Collegio dei docenti. Se la mancata frequenza del monte ore causa l’impossibilità di procedere alla valutazione, il CDC delibera la non ammissione alla classe successiva. La valutazione degli alunni stranieri prevede una prima fase di accoglienza (rilevazione competenze di ingresso), una successiva fase di rilevazione e valutazione del livello scolastico di partenza e una valutazione finale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani; se necessari, la scuola può fare ricorso a mediatori linguistici, all’elaborazione di un PDP e all’adattamento dei programmi di insegnamento. La valutazione degli alunni disabili va effettuata sulla base del PEI e tiene conto dello sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione degli alunni con DSA, ADHD o svantaggi avviene sulla base delle specifiche situazioni oggettive e in riferimento al PDP. 2) certificazione delle competenze: 11 primo ciclo di istruzione: è la descrizione delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza ed è composta da 4 livelli (avanzato, intermedio, base, iniziale); va rilasciata al termine della Primaria e del Primo ciclo di istruzione ed è redatta dal Consiglio di Classe; secondo ciclo di istruzione: è la descrizione che attesta l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e, pertanto, va rilasciata al termine del secondo anno di secondaria di II° grado. 3) esami di Stato: primo ciclo di istruzione: consta di tre prove scritte (italiano, matematica, lingua straniera) e una prova orale che accerti le competenze trasversali, la capacità di argomentazione, di problem solving e di pensiero critico e riflessivo, nonché le competenze di cittadinanza e nelle lingue straniere. Le prove d’esame sono predisposte dalla Commissione interna che è presieduta dal DS. L’esame di Stato è superato se si riporta una votazione complessiva di 6/10; all’unanimità, può essere attribuita la lode; secondo ciclo di istruzione: consta di due prove scritte (italiano e materia caratterizzante il corso di studi) e una prova orale che accerti le competenze trasversali, la capacità di argomentazione, di problem solving e di pensiero critico e riflessivo, nonché l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Le prove d’esame sono a carattere nazionale. La commissione, una ogni due classi, è presieduta da un presidente esterno ed è formata da tre membri esterni e tre membri interni. Il voto è in centesimi, risultante dai punteggi delle prove (max 20 punti per ogni prova) e dei punti acquisiti per il credito scolastico (max 40 punti). L’esame di Stato è superato se si riporta una votazione complessiva di 60/100; all’unanimità, può essere attribuita la lode. per gli alunni con DSA sono previsti, ove necessario, tempi più lunghi, strumenti compensativi e misure dispensative; inoltre, se necessario, nella secondaria di I° grado sono previste prove differenziate con valore equipollente; nella secondaria di II° grado sono previste prove differenziate o esonero dalle lingue straniere che prevedono il rilascio del solo attestato dei crediti formativi; per gli alunni con altri BES sono previsti strumenti compensativi e misure dispensative sulla base del PDP; per gli alunni con disabilità, nella secondaria di I° grado, sono previste prove d’esame differenziate con valore equivalente che determinano il rilascio del diploma; nella secondaria di II° grado sono previste prove d’esame equipollenti e tempi più lunghi che determinano il rilascio del diploma, oppure prove d’esame differenziate dal valore non equipollente, oppure l’esonero da una o più prove; in questi ultimi due casi, non verrà rilasciato il diploma, ma un attestato di credito formativo. Lo svolgimento di prove differenziate non va indicato nei tabelloni affissi. - D. Lgs. 63/2017: per scongiurare l’abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il diritto allo studio, sono previste le seguenti misure: esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del IV° e del V° anno della secondaria di II° grado; agevolazione dei trasporti per garantire la mobilità; servizio mensa; carta dello studente dal valore di 500 euro per gli studenti iscritti alla secondaria di II° grado che compiono 18 anni; - D. Lgs. 64/2017: il MIUR e il Ministero degli affari esteri si occupano della valorizzazione delle scuole italiane all’estero attraverso: l’adattamento della normativa scolastica italiana nelle scuole estere; la valorizzazione e l’esportazione della cultura italiana; la tutela degli immigrati italiani all’estero; 12