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lezione 2 banche e intermediari, Schemi e mappe concettuali di Economia degli Intermediari Finanziari

prime 5 lezioni di banche e intermediari finanziari

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 19/04/2023

Tdelia
Tdelia 🇮🇹

38 documenti

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LEZIONE 2 L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA
ATTIVITA’ BANCARIA
Per introdurre l’attività bancaria è necessario fare riferimento a quelle che sono le modalità attraverso le
quali avvengono gli scambi di risorse finanziarie all’interno di un sistema.
TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE
- Scambio diretto e autonomo
- Scambio diretto e assistito
- Scambio indiretto e intermediato
L’attività di intermediazione creditizia riguarda gli scambi indiretti o intermediati. Gli intermediari che
traviamo coinvolti sono:
- Le banche
- Società di leasing
- Società di factoring
- Società di credito al consumo
LE BANCHE
L’attività bancaria viene definita dal decreto legislativo n. 385 del 1993 ed è quell’attività di contemporanea
raccolta al pubblico sotto diverse forme con obbligo di rimborso del risparmio e contestuale esercizio del
credito. L’ attività bancaria è riservata esclusivamente, salvo piccole eccezioni alle banche che sono
autorizzate dalla Banca d’Italia nel momento in cui vengono rispettati dei requisiti:
- Sede legale direzione generale in Italia
- Capitale sociale versato almeno pari a quello minimo che è di 2 Mln di euro in caso di banca di
credito cooperativo e di 6.3 milione di euro in caso di banca solita per azioni.
- La forma societaria deve essere quella di società per azioni o della società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
- Onorabilità, professionalità, indipendenza degli esponenti aziendali cioè quelli che si occupano di
controllo e amministrazione.
- Onorabilità da parte di coloro che detengono partecipazioni rilevanti cioè al di sopra del 5% del
capitale sociale.
Soddisfatti tali requisiti la Banca d’Italia può rilasciare l’autorizzazione sempre che dalla verifica dei requisiti
non venga messa a rischio la sana e prudente gestione dell’intermediario.
Con il termine di mutuo riconoscimento si fa riferimento a due principi.
1) PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Sta ad intendere il diritto di un qualsiasi intermediario abilitato a svolgere attività bancaria all’interno di
Paesi membri a prestare l’ennesimo servizio a distanza a favore della clientela di un altro Paese membro.
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LEZIONE 2 L’INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA

ATTIVITA’ BANCARIA

Per introdurre l’attività bancaria è necessario fare riferimento a quelle che sono le modalità attraverso le quali avvengono gli scambi di risorse finanziarie all’interno di un sistema. TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE

  • Scambio diretto e autonomo
  • Scambio diretto e assistito
  • Scambio indiretto e intermediato L’attività di intermediazione creditizia riguarda gli scambi indiretti o intermediati. Gli intermediari che traviamo coinvolti sono:
  • Le banche
  • Società di leasing
  • Società di factoring
  • Società di credito al consumo LE BANCHE L’attività bancaria viene definita dal decreto legislativo n. 385 del 1993 ed è quell’attività di contemporanea raccolta al pubblico sotto diverse forme con obbligo di rimborso del risparmio e contestuale esercizio del credito. L’ attività bancaria è riservata esclusivamente, salvo piccole eccezioni alle banche che sono autorizzate dalla Banca d’Italia nel momento in cui vengono rispettati dei requisiti:
  • Sede legale direzione generale in Italia
  • Capitale sociale versato almeno pari a quello minimo che è di 2 Mln di euro in caso di banca di credito cooperativo e di 6.3 milione di euro in caso di banca solita per azioni.
  • La forma societaria deve essere quella di società per azioni o della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
  • Onorabilità, professionalità, indipendenza degli esponenti aziendali cioè quelli che si occupano di controllo e amministrazione.
  • Onorabilità da parte di coloro che detengono partecipazioni rilevanti cioè al di sopra del 5% del capitale sociale. Soddisfatti tali requisiti la Banca d’Italia può rilasciare l’autorizzazione sempre che dalla verifica dei requisiti non venga messa a rischio la sana e prudente gestione dell’intermediario. Con il termine di mutuo riconoscimento si fa riferimento a due principi.
  1. PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO Sta ad intendere il diritto di un qualsiasi intermediario abilitato a svolgere attività bancaria all’interno di Paesi membri a prestare l’ennesimo servizio a distanza a favore della clientela di un altro Paese membro.

L’unico requisito richiesto è la notifica dell’interesse a prestare il servizio anche in un altro Paese membro da parte dell’intermediario all’autorità competente del Paese d’origine che notifica tale intenzione all’autorità competente del Paese ospitante.

  1. PRINCIPIO DI LIBERTA’ DI INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI Si vede la possibilità di prestare il servizio in più Stati membri attraverso le succursali, la notifica dell’autorità competente del Paese d’origine a favore delle autorità competenti del Paese ospitante sottostà al controllo di un requisito cioè l’insediamento della succursale non intocchi la sana e prudente gestione dell’intermediario. Tutti gli intermediari abilitati a prestare attività bancaria all’interno del territorio della Repubblica vengono iscritti dalla Banca d’Italia all’interno di un albo che in sezioni separate indica anche gli operatori, intermediari comunitari e extracomunitari autorizzati a prestare il servizio in Italia. FORME TECNICHE DI RACCOLTA
  2. CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA: è la forma di raccolta più comune e diffusa corrisponde al comune conto corrente bancario. Un soggetto deposita delle somme che sono disponibili a vista, esse possono essere utilizzare per finanziare acquisti attraverso le comuni carte di credito e assegni. Si avrà anche il trasferimento di disponibilità nello spazio, attraverso la forma del bonifico e giroconto le disponibilità su un conto corrente di corrispondenza possono essere trasferite ad un altro, se l’intestatario è uguale si parla di giroconto, se cambia allora sarà un bonifico. Un'altra funzione dei conti correnti di corrispondenza è la funzione di investimento che era più diffusa nei tempi passati e meno frequente oggi, le somme che vengono depositate e rese visibili nel momento in cui non vengono utilizzate creano interessi a favore dell’intestatario del conto, questi interessi possono raggiungere livelli di remunerazione simili a quelli garantiti da altri investimento in attività monetaria.
  3. DEPOSITI A RISPARMIO: hanno la funzione di sottrarre disponibilita al consumo, è prevalente l’investimento. È accompagnato da un libretto di deposito, un documento sulla quale vengono attestati versamenti e prelevamenti dei titolari. Il libretto può essere nominativo o al portatore. se è nominativo garantisce solo all’intestatario di effettuare operazioni sul deposito, versamento e prelevamento. Se è al portatore il soggetto autorizzato a effettuare operazioni è il soggetto che è in possesso del libretto. I depositi possono essere liberi o vincolati, liberi sono quelli in cui in qualsiasi momento si possono prelevare le somme, vincolati quelli invece che hanno un vincolo di tempo da rispettare prima del quale non è possibile effettuare prelevamenti.

Ogni concessione di prestito presuppone un istruttoria del prestito, in cui l’intermediario tende a valutare la capacità della controparte di ripagare il debito e interessi. Il ritardo nei pagamenti il contratto di mutuo prevede che il debitore oltre alle somme dovute dovrà anche interessi di mora se la rata non viene pagata per più di 7 volte, la banca può sciogliere il contratto e chiedere la somma per intero. Il mutuo viene concesso chiedendo al debitore un ipoteca sull’immobile, questa è una garanzia molto forte a favore dell’intermediario finanziario, la banca potrà vendere l’immobile e rientrare nelle somme dovute.

  1. L’ACCETTAZIONE BANCARIA: rispetto alle altre forme di impiego fin ora viste, quest’ultima è caratterizzata da un operazione di concessione di credito di firma. I finanziamenti precedenti soprattutto il mutuo vengono considerate operazioni di credito per cassa, quindi viene al soggetto che chiede le disponibilità accreditate delle somme qual ora l’istruttoria del mutuo vada a buon fine. Con l’accettazione bancaria la procedura è diversa, la banca rilascia un credito di firma cioè garantisce un credito. L’accettazione bancaria si avvale di:
  • Una cambiale tratta, un’impresa che ha necessità di soddisfare un fabbisogno finanziario emette una cambiarle tratta che coinvolge tre soggetti Il traente (impresa che emette la cambiale tratta) Il trattario ( il soggetto a cui l’impresa ordina di effettuare un pagamento, se il trattario accetta diventa obbligato principale della cambiale e si impegna a versare alla scadenza a un terzo soggetto il beneficiario le somme dovute). Il beneficiario ( soggetto a cui il trattario versa le somme) Il traente (l’impresa) ordina a una banca che poi accetterà secondo accordo e si impegnerà a pagare a scadenza al beneficiario la somma pattuita. Si parla di credito di firma poiché la banca stipula un accordo con l’impresa, valuta l’affidabilità e qual ora questa fase di istruttoria dia esito positivo concede all’impresa la capacità di emettere la cambiale tratta nei tempi e secondo gli ammontari pattuiti definiti nel contratto. Nel momento che il traente utilizza tale facoltà si impegna ad accettare e diviene obbligato principale. L’accordo prevede che l’impresa prima della scadenza della cambiarle, costituisca una provvista, la banca utilizzerà la somma per pagare i beneficiari. L’impresa utilizza questa forma pe ottenere disponibilità per soddisfare un fabbisogno di liquidità. Il beneficiario può rivedere lo strumento, la girata che è lo strumento attraverso il quale avviene il trasferimento della titolarità deve avvenire senza garanzia. Il beneficiario che trasferisce il titolo non è responsabile del pagamento. L’accettazione bancaria è uno strumento a breve termine del mercato monetario, è scade a 3 mesi. LEASING E FACTORING Gli intermediari autorizzati sono quelli iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB (testo unico della finanza). Per esercitare qualsiasi forma di credito l’iscrizione all’elenco tenuto dalla Banca d’Italia. Di solito sono:
  • Società di leasing
  • Società di factoring
  • Società di credito al consumo I racquisti sono:
  • Forma societaria
  • Capitale minimo
  • Requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza
  • Onorabilità dei soggetti titolari delle partecipazioni rilevanti. LEASING Il contenuto del contratto di leasing prevede almeno due soggetti coinvolti, di cui uno di solito è la società di leasing. Avremo:
  • concedente ( soc. di leasing)
  • Utilizzatore ( impresa che necessità del bene per svolgere l’attività produttiva)
  • Fornitore L’attività giuridica del bene è riconosciuta alla soc. di leasing. L’utilizzatore dispone esclusivamente del bene. la remunerazione all’intermediario viene riconosciuta e avviene con un canone periodico. C’è la possibilità di riscattare la titolarità del bene. Esistono 3 tipi di leasing:
  1. LEASE BACK: non c’è un’impresa che si reca da un fornitore o soc. di leasing per ottenere la disponibilità del bene. L’impresa dispone già del possesso del bene e contatta la soc. di leasing a fronte di un fabbisogno di liquidità, stipula un contratto di lease back attraverso il quale viene trasferita la proprietà dei beni all’intermediario che si impegna a mantenere la disponibilità del bene a favore dell’impresa in cambio di un pagamento di un canone di leasing e di un eventuale prezzo di riscatto.
  2. LEASING OPERATIVO: l’oggetto della locazione è l’interesse da parte dell’impresa a disporre del bene e non è interessata alla proprietà del bene. la durata del contratto è inferiore alla vita media del bene, questo per concedere la disponibilità anche ad altre imprese. Il rapporto fornitore- soc. di leasing è talmente stretto da considerarli come un unico soggetto, sarà un contratto bilaterale. Oneri d’installazione, manutenzione, collaudo e assicurazione saranno a carico della soc. di leasing. Non si può riscattare la titolarità del ben perciò il prezzo non sarà presente.
  3. LEASING FINANZIARIO: l’oggetto della locazione è un bene che può anche essere organizzato ad ok. L’impresa oltre ad utilizzare il bene e interessata anche ad ottenere la titolarità. La durata del contratto è vicina o coincidente alla vita utile del bene. il contratto sarà trilaterale, fornitore – soc. di leasing appartengono a gruppi separati. Oneri d’installazione, collaudo, manutenzione e assicurazione sono a carico dell’utilizzatore cioè l’impresa. Il prezzo di riscatto della titolarità è più basso del valore del bene, questo per incentivare l’acquisto.