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La definizione di una banca dati secondo la norma ART 2 numero 8 e le sue caratteristiche, inclusa la protezione di opere o altri elementi attraverso il diritto d'autore. Inoltre, viene introdotto il concetto di diritto sui generis per la tutela di banche dati non protette dal diritto d'autore. Il documento include anche le caratteristiche analoghe di banche dati e software contenute nell'articolo 64 BIS, e le fattispecie derogatorie di queste facoltà esclusive come l'utilizzo di dati personali e la profilazione.
Tipologia: Appunti
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Le principali forme giuridiche riguardano la digitalizzazione: Il mondo digitale è qualunque realtà che ha un formato digitale alla cui base c’è il software. Per la legge sul diritto d’autore 633/194, il software è un bene giuridico. Questa legge ha subìto diverse innovazioni e ha accettato nuove innovazioni. COMMA 1 ELENCAZIONE TASSATIVA Fanno parte del diritto d’autore:
OPERE D’INGEGNO CREATE DA ROBOT, intelligenza artificiale: Operate create da robot (scultore, arte, letteratura e musica) sono tutelate. Il proprietario dell’hardware è il proprietario delle opere create dal robot, dei diritti patrimoniali e di quelli morali. ART 12 BIS Se il lavoratore dipendente crea u software per l’azienda, l’azienda otterrà i diritti patrimoniali e il dipendente godrà dei diritti morali.
La legge sul diritto d’autore disciplina le opere d ingegno qualora questa avesse una forma espressiva. La forma espressiva si difende dal momento in cui l’opera nasce. Solo l’autore può modificare il programma, senza autorizzazione nessun altro può modificarlo. Dal momento in cui l’opera viene venduta fa esaurire la possibilità del creatore di avere qualsiasi potere sulla commercializzazione dell’opera (mercati di seconda mano). Le case di software non vendono il prodotto, ma vendono la licenza d’uso e questo impedisce agli acquirenti di riprodurre ed utilizzare il softwere, ma non di rivenderlo. Questo è il motivo per cui se si acquista una canzone non può essere venduta a terzi. ART. 64 TER I diritti che spettano a coloro che hanno comprato il software. ART 1 Solo chi ha un diritto, una licenza o ha acquistato il prodotto può riprodurre il maniera parziale o totale, lo può correggere (qualora non funzionasse), fare una copia di riserva -sicurezza- del programma. ART 2 Chiunque acquista, scarica o stipula un contratto di licenza troverà scritto nel contratto che è severamente vietata la copia del programma e questa è una violazione all’articolo 64-ter. Tecnicamente all’utente è vietato fare una copia attraverso escamotages che ne rendono impossibile la copia. Le software house non vogliono che vengano copiati i videogame perché si svilupperebbe un mercato pirata. ART 3 Chi ha acquistato un programma o ha il diritto di utilizzarlo, anche senza il diritto della software house può fare dei test, studiare ed analizzare l’opera. Questo viene chiamato dagli americano REVERSE ENGEENEERIN o BLACK BOX ANALYSIS (attività di studio e di penetrazione interna dell’app per vedere come è stato fatto il programma, sali sono i principi che sono stati posti alla base della creazione del programma, quello che gli americani chiamano Black Box, scatola nera,
Si possono capire quali siano le logiche e i fondamenti del programma, ma la cosa più importante è la modifica del programma che può essere allargato, possono essere aggiunte funzioni, ad esempio. Diverso dall’open source sono le app che non prevedono il pagamento di un prezzo. Queste app non offrono la possibilità di ottenere un codice sorgente. Il mondo open source concede, invece, in modo gratuito di ottenere il codice sorgente. All’interno di questi mondi che concedono la disponbilità del codice sorgente abbiamo due sottofondi: il mondo open source e il mondo free software. Nel mondo dell’open source non vi è nessun controllo sul metodo di utilizzo del software, anche per attività illecite. Nel free software, il software viene visto come un bene utopico che deve essere dato al pubblico e che ne può usufruire. L’open source non deve essere sottoposto a limitazioni temporali o territoriali (per qualunque paese del mondo), limiti di utilizzo, di distribuzione, di riproduzione, di modifica, di presentazione in pubblico o di ri-modifica. Il free software non ci sono limitazioni (GNU con Linux), consentita la modifica e il software derivati, non può essere vietata la vendita di un prodotto nato attraverso l’opera di ingegno. Nessun forma di garanzia o di risarcimento se qualcosa non funziona, si perdono i dati o ci s’imbatte con hackers e virus. Tutto questo è di competenza del compratore, non è responsabilità del parente. Secondo l’articolo 1229, quando vi è un compimento contrassegnato da dolo o colpa grave non vi è esclusione di responsabilità, sei tu che sei responsabile delle tue azioni.
Normativa del 1996, recepita nel 1999 attraverso un decreto legislativo del 169 che è stata recepita dentro il diritto d’autore 633 del 1941. Il termine banca si può utilizzare anche per le banche date e non solo quelle di credito. Secondo la definizione della norma ART 2 numero 8. La banca dati è la raccolta di dati, opere o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili attraverso mezzi elettronici o in altro modo. Il legislatore inserisce anche una forma cartacea di dati, opere (protette dal diritto d’autore, come una compilation musicale) che vengano raccolti in un insieme. Allo stesso tempo può essere anche una raccolta di dati, vero delle informazioni che non hanno una compiutezza espressiva frutto della creatività umana, un’informazione nuda e cruda che viene
nella disponibilità del soggetto. Un esempio può essere la rubrica, una elenco telefonico. I dati sono disposti in maniera sistematica e i dati sono considerati i nomi, i cognomi e i numeri telefonici. Dev’esserci un criterio alla base della creazione di una banca dati per essere considerata tale. Come, per un elenco telefonico, i dati sono sistemati in maniera alfabetica. Al numero nove dell’articolo 2 della legge sul diritto d’autore possiamo trovare le banche dati. “le banche dati (…) sono elementi sistematicamente o metodicamente disposti” questi contenuti sono accessibili attraverso mezzi elettronici o di altro tipo. Con “altro tipo” ci si riferisce a tutti i materiali cartacei come gli elenchi, i registri scritti a penna. La banca data può essere considerata sia un’opera d’ingegno qualificata o come una mera raccolta di dati che non hanno la protezione ai sensi della legge sul diritto d’autore e che quindi necessità di un tipo diverso di tutela. Il primo esempio di banca data, quella difesa dal diritto d’autore, ammette che ogni opera inserita all’interno della banca dati sono protetti dal diritto d’autore. L’insieme dei dati crea una banca dati che, allo stesso tempo, ha diritto morale e diritto patrimoniale. Nel secondo esempio non essendoci carattere creativo non sarà protetto dal diritto d’autore, ma avrà un altro tipo di tutela. ART. 64 BIS Molte caratteristiche della banca dati sono analoghe a quelle dei software e sono contenute nell’articolo 64 BIS. I diritti di riproduzione, traduzione, adattamento, distribuzioni al pubblico, presentazione, riproduzione e distribuzione sono tutte caratteristiche che sono condivise sia dai software che dalle banche dati. ART. 64 QUINQUES Si occupa principalmente delle banche dati, sono esposte le stesse prerogative per il software. Adattamento e modifica prevedono e producono un cambiamento strutturale sull’opera e non è ammesso o autorizzato senza il titolare del diritto. Adattamento significa rendere interoperabile la banca dati con sistemi operativi diversi, ad esempio. ART 64 SEXIES Prevede delle fattispecie derogatorie di queste facoltà esclusive, in particolare tutte quelle attività elencate nell’articolo precedente non prevedono l’autorizzazione del proprietario per poter utilizzare, accedere, consultazione di ricerca scientifica o didattica (se non è fatto per finalità commerciali ed è possibili alle banche dati, purché non vi sia una copia o un’estrazione e una copia di parti sostanziali del contenuto della banca dati), infine, tutte le banche dati possono essere consultate per sicurezza pubblica e per finalità di giustizia, come può esserlo l’anagrafe. IL DIRITTO SUI GENERIS ART. 102 BIS Prevede un nuovo diritto del tutto autonomo. Questo ditritto nuovo è finalizzato a tutelare il valore patrimoniale della banca dati. La banca dati anche se raccolta dati e non un’opera di ingegno ha comunque alla base un’investimento economico.
Questo fa sì che si rallenti la banca dati e che al contempo ci sia troppo traffico sulla banca dati perché sovraffollata e che questa banca non sia abbastanza accessibile. Quando ci sono queste tre caratteristiche la banca dati può opporsi all’attività di web scraping che, per sua natura, è costante e ripetuta. Il risultati di una ricerca di Google funzionano esattamente nello stesso modo, attraverso i bot poiché i server che stanno in tutto il mondo riescono a scandagliare tutto internet trovando anche informazioni che erano state eliminate.
Come nasce i sistema dei nomi a dominio? Chiunque voglia essere presente, identificato nella rete, che voglia essere identificato attraverso un indirizzo certo, ha un indirizzo attribuito convenzionalmente. Questa procedura si chiama Domain main System, assolutamente univoco e certo. Può rappresentare una sola presenza sulla rete, non possono esserci doppioni, vi è una solo associazione alla rete, non ce ne possono essere di più. Il sistema garantisce che ad un certo e determinato indirizzo corrisponda una sola presenza in rete. L’indirizzo inserito attraverso il sistema dei nomi a domino può essere identificato attraverso un indirizzo IP, sistema numerico - 32 numeri - intervallato da zero che si chiama Internet Protocol ed è utilizzato dai computer per dialogare con altri computer, ma non per le persone, poiché le persone non hanno dimestichezza con i numeri e non possono ricordarsi tutti i numeri. La seconda possibilità è la scelta di una denominazione letteraria, come, ad esempio unibg.it, è molto più facile ed immediata. É la modalità maggiormente utilizzata su internet. Non si raggiungono le presenze, ma si utilizzano le denominazioni letterari. I due criteri descritti, però, garantiscono di trovare sempre una ed una sola presenza numerica. Radice: domini di primo livello, a carattere territoriale (.it) Esistono domini anche di secondo e di terzo livello. Vennero individuati negli anni 80, quando internet era in mano all’Arpa, sezione della nasa. www.unibg.it = www > terzo livello, unibg > secondo livello, it > primo livello I country code sono le classificazioni territoriali, come lo sono .it, .uk, .eu e via dicendo. Nasce dall’internet society una nuova serie di domini di primo livello che erano circoscritti s livello territoriale, come ad esempio .store, .info, … Questo spazio che viene assegnato ai domini di primo livello è una risorsa pubblica e come tale devono essere considerati. Nei primi anni 2000 anche l’Europa s’interessa a questo metodo e crea il suo dominio, il .eu.
Vista la repentina crescita dei domini si sta arrivando all’esaurimento di spazio per la creazione di nuovi domini. Si sta quindi cerando l’IP NUMERO 6. Si stima che 10 miliardi di persone sulla terra avranno un indirizzo IP e che ci saranno 100 milioni di miliardi di indirizzi IP. Sono state stilate delle norme che regolano l’accesso ad internet degli utenti. Una volta che c’è questo complesso, per lo più di tipo tecnico, vi è una necessità di avere uno standard tecnico che consenta all’utilizzatore della rete, con assoluta certezza le presenza che sono in rete, su scala mondiale, affinché una presenza sia riconosciuta è necessario che siano stabiliti degli standard. Nasce quindi la registrazione che è una procedura che serve per indicare in modo unico un indirizzo, ovvero un’assegnazione di un nome che lo identifichi. Data la diffusione mondiale della rete risulterebbe difficilissimo affidare questa procedura ad un solo soggetto, allora è stata creata una normativa, un complesso di regole, chiamata normativa ISO 65 23 che prevede che ogni paese del mondo debba dotarsi di una registraion authority che si occupa di controllare che ciascun individuo che si vuole registrare su internet, ovviamente con la denominazione territoriale (.it). In Italia vennero stabilite due entità: la prima doveva stabilire delle regole per i nomi a dominio, mentre la seconda più pratica, che si occupava di creare i nomi a dominio. Solo in Italia viene scissa in due parti, da una parte i tecnici, dall’altra parte i giuristi. Una volta che queste lettere sono state scritte la naming autority e giuristi. Ora in Italia esiste un unico ente che si chiama REGISTRO. Quest’entità si trova a Pisa perché nel 1994 c’erano dei ricercatori che parteciparono alle riunioni per la creazione e definizione dell’ISO 63 25. Le regole tecniche consentano che per ogni paese ci sia una sola autorità che non può essere delegata a più di un soggetto e quindi è un’attività esclusiva. Chiunque ha necessità di registrare un nome a domi deve, necessariamente, rivolgersi alla registration authority (un ministero, un ospedale, …). L’articolo 85 del trattato istitutivo dell’Unione Europea vieta le intese. Le intese sono accordi tra persone che vietano il gioco della concorrenza. Da qui possiamo dedurre che l’attività svolta dal registro è strettamente connessa con il soddisfacimento dei bisogno della collettività affinché il registro sia improntato a criteri di chiarezza e trasparenza. Noi vogliamo essere unici, abbiamo bisogno di esserlo per essere trovati su Internet. C’è un interesse pubblico che tutto funzioni al meglio possibile. Secondo gli studiosi pubblicisti anche se la registration authority non ha riconoscimento giuridico c’è un interesse pubblico attorno alla figura di questo soggetto. Per ogni paese deve sussistere una sola entità in grado di interloquire con gli altri paesi a livello mentale. La registration authority svolge la sua attività e fa pagare un corrispettivo (circa 15 euro) per far registrare un sito su Internet. Non vi è un’effettiva concorrenza. Chiunque voglia, in Italia, registrare un nome a dominio deve recarsi dalla registration authority, pagare il corrispettivo e registrare il nome a dominio. Non è un mercato in cui c’è concorrenza, perché solo un’autorità
Questo arreca dei problemi a chi è titolare con il marchio perché un utente cercando questo marchio troverà altri siti che non centrano nulla quindi non solo fa pubblicità ad altri, ma non viene nemmeno trovato. Per la risoluzione di questo contrasto bisogna fare riferimento ai principi della concorrenza su internet e della contraffazione. Si parla quindi di contraffazione del marchio, poiché sfrutta la notorietà del segno traendone un indebito vantaggio. Qua soccorre anche la disciplina specifica che stabilisce che il titolare deve fare utilizzo specifico del marchio. Non possono essere nemmeno utilizzati simboli simboli o uguali al marchio noto per evitare di confondere il consumatore. Non esiste un diritto unico per registrare il marchio, perché le regole sono arrivate dopo la nascita della registrazione di un sito online. Un altro principio per stabilire il dominio - in caso di due siti uguali - è stabilito dalla normativa sulla leale concorrenza. Non si possono usare segni distintivi che possono creare confusione nel consumatore, anche il sito è un segno distintivo legittimamente creato da altri. nic.it è il sito del registro su cui puoi vedere se il dominio che vuoi mettere esiste già e ti dice come registrarti e tutto ciò che può esserti utile. Se non paghi la tassa annuale per il rinnovo del dominio, esso può essere preso da chiunque altro nel mondo.
675 96, nasce la prima legge sui dati personali, modificata nel 2003 e, infine il regolamento 679 del 2016 stabilisce una disciplina omogenea per tutti gli stati membri. Il regolamento prevede che il consenso al trattamento dei dati personali è valido solo se il soggetto ha almeno 16 anni, il consenso deve essere libero e specifico, indicato in modo mirato sull’operazione di trattamento, informato, il soggetto deve essere messo in atto. Il soggetto deve essere libero e inequivocabile. È necessaria l’informativa che compete il soggetto interessato, una serie di diritti che lo competono anche solo per il fatto che vengano trattati dei suoi dati personali. Il regolamento del 2016 si deve applicare attraverso strumenti automatizzati e non, senza l’ausilio di un computer. Non si applica a chi fa un uso personale o domestico di dati personali: chiunque faccia una rubrichetta con i numeri dei conoscenti non appartiene a questa sfera. COMMA 1 (PRIMO COMMA) Dato personale: qualunque info che idonea ad identificare un soggetto che è interessato, anche un dato che permette un’identificazione successiva, come il numero di targa, il numero di matricola. Ci sono dati che si riferiscono ad un nome, ad un numero di telefono, di ubicazione, indirizzo di domicilio, di posta elettronica, genetici, biometrici (ex. L’impronta digitale, dati riferiti ad una caratteristica fisica dell’individuo) psichici, culturali, storici, economici, fisici, gruppo sanguigno, … tutto ciò che può aiutare a risalire all’identità fisica di un individuo. COMMA 2 (SECONDO COMMA)
Con trattamento dei dati personali si fa riferimento ad ogni attività che a che fare con i dati personali, qualunque azione o insieme di azioni che avviene senza o con l’ausilio di computer come l’organizzazione, modifica, consultazione, trasmissione, forma di messa a disposizione, distribuzione, cancellazione… COMMA 4 Profilazione: azione compiuta sui dati personali, ovvero l’estrazione dei dati personali che servono per identificare una persona attraverso l’ubicazione, il comportamento, la cultura… Oggi esistono diverse app, che elaborano i dati che noi produciamo che vengono analizzati attraverso i Data Maning, in grado di fare delle previsioni sul comportamento di questi utenti. Questi dati vengono usati per scopi promozionali o commerciali. COMMA 7: Titolare del trattamento: persona fisica, giuridica, organismo che insieme ad altri o singolarmente si occupa di determinare le finalità e i mezzi di raccolta dei dati e le ragioni per cui vengono raccolti i dati. COMMA 8: Responsabile del trattamento: persona fisica o giuridica che per conto del titolare svolge azioni sui dati, tratta i dati COMMA 11: Il consenso riguarda la libertà, inequivocabile e informata che deve essere rilasciata dall’utente. ART 5 I dati devono essere trattati in modo lecito (i dati devono essere raccolti tramite il sistema della legge vigente), trasparenti (l’interessato deve avere piena conoscenza informativa sul perché vengono raccolti questi dati e come verranno utilizzati), correttezza (i dati raccolti sono solo quelli indispensabili, quelli che non servono non vengono raccolti \ si dichiara quale sia lo scopo della raccolta e non vengono usati per altro). I dati devono essere esatti e se diventano superati devono essere aggiornati, i dati esatti devono essere modificati. Se i dati vengono trattati per l’abbonamento di una rivista, quando esso scade i dati non possono più essere utilizzati. Infine, c’è il principio della sicurezza che vuol dire che terzi non autorizzati non possono essere utilizzati, trattati o visti, da terzi. Il trattamento è conforme se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati personali. Ad esempio: se una rivista deve essere consegnata a casa mia, allora è necessario che io fornisca la via del mio indirizzo. Ci sono trattamenti dei dati leciti e obbligatorio sia per il pagamento delle tasse che per tutelare la vita dell’interessato. Il consenso deve essere dichiarato in maniera chiara e in qualsiasi momento può essere revocato il consenso.
ART 17: Tra i diritti che sono concessi all’interessato c’è quello di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano per questi motivi: 1- I dati non sono più attuali e non c’è più quella finalità originaria nell’utilizzo dei dati. Diritto a non divulgare ulteriormente fatti personali che riguardano quell’individuo, ma è passato un discreto lasso di tempo e non ha più senso; 2 - Se l’informazione viene ripescata dopo un notevole lasso di tempo; 3 - Diritto di rettifica o di opposizione al trattamento dei dati personali; ART. 20. DIRITTO ALLA PORTABILITà DEI DATI Il diritto alla portabilità dei dati stabilisce che l’interessato ottenga i suoi dati e possa inviarli ad altri soggetti. Se un soggetto usufruire di alcuni servizi, come potrebbe essere un gestore telefonico, il soggetto può chiedere a chi ha già i suoi dati (l’ex gestore telefonico, ad esempio) di trasferire i suoi dati interamente da un titolare ad un altro. É importante perché viene riconosciuto un diritto nuovo. ART 22 DIRITTO DI OPPORSI ALLA PROFILAZIONE AUTOMATICA EFFETTUATA DA TERZI DE PROPRI DATI PERSONALI Sulla base delle movimentazioni che vengono fatte da un utente sulla rete vengono elaborate in modo automatizzato e costituiscono una profanazione dell’utente che consente di opporsi alla profanazione dell’utente stesso attraverso l’osservazione degli interessi sulla base di ciò che l’utente ha cercato. ART 28 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Individuazione del responsabile del trattamento che agisce e assiste il titolare del trattamento. È un soggetto a cui l’interessato può rivolgersi per avere informazioni, se sono state fatte richieste specifiche, se si sono assolte (se non si tiene un registro s’incorre in sanzioni). ART 40 CODICI DI CONDOTTA I codici di condotta sono elaborate tra associazioni di categoria (albo dei giornalisti) e garante della privacy. Ad esempio i giornalisti hanno delle norme che devono essere rispettate per tutelare la privacy degli individui (niente interviste ed esposizione di minori, ad esempio). Si tratta della creazione del codice deontologico, che racchiudono al loro interno le regole che devono rispettare.
La difesa di Google Spain è, COMMA 63, ammette che chiedere di non indicizzare dei siti è evaso per i titolari dei siti web, oltre ad essere un’intrusione pesante nella rete. “Google Spain e Google Inc. ritengono che, in virtù del principio di proporzionalità, qualsiasi domanda diretta alla soppressione di informazioni debba essere indirizzata all’editore del sito web interessato, in quanto quest’ultimo è colui che assume la responsabilità di rendere pubbliche le informazioni, che è in grado di valutare la liceità di tale pubblicazione e che dispone dei mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni stesse. Inoltre, imporre al gestore di un motore di ricerca di rimuovere dai propri indici informazioni pubblicate su Internet non terrebbe sufficientemente conto dei diritti fondamentali degli editori di siti web, degli altri utenti di Internet, nonché dello stesso gestore.” L’interessato ha il diritto di chiedere alla persona che tratta i suoi dati una rettifica. COMMA 70 "Quanto all’articolo 12, lettera b), della direttiva 95/46, esso dispone che gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di questa direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati”. La soppressione del link è un pregiudizio che non giustifica i diritti dell’interessato. Da una parte ci sono gli interessi di Google e dal lato opposto, in conflitto, ci sono gli interessi del singolo. Nello scontro tra gli interessi, un fattore importante è il tempo, COMMA 93. “Un trattamento inizialmente lecito di dati esatti può divenire, con il tempo, incompatibile con la direttiva suddetta qualora tali dati non siano più necessari in rapporto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati. Tale situazione si configura in particolare nel caso in cui i dati risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso.” Lo stesso lo sostiene in COMMA 94 della sentenza europea. SENTENZA: Il motore di ricerca può essere qualificato come titolare responsabile del trattamento e ne deriva (MASSIMA NUMERO 3) che quelle risultanze sul motore di ricerca sono dei dati personali e come tali l’interessato ha diritto e possa essere cancellata, non dal sito internet originaria, ma dall’output di risultati di Google. Tutti i motori di ricerca si sono dovuti adeguare a questo tema. Hanno creato una sezione dedicata agli utenti che vogliono rimuovere i propri dati da Google. Su Google: “Rimuovere le informazioni personali da Google”: modulo per chiedere la cancellazione. Bisogna compilare un modulo che si trova online, puoi chiedere la rimozione di temi specifici. Tutto quello che è scritto nel modulo deriva dalla sentenza Google Spain. “Modulo di richiesta per la rimozione delle informazioni personali
Si ha un commercio elettronico tradizionale a disposizione del pubblico o una rete privata, proprietaria che abbraccia più punti e coinvolge più soggetti. Questo non incide sul sistema giuridico, solo telematico. Il commercio elettronico coinvolge aspetti tecnologici, fiscali e giuridici. Le principali questioni giuridiche che possono venire in evidenza sono le questioni relative al contratto, si acquista il diritto di fruire di un opera cinematografica. Il contratto è il mezzo per poter vedere il film. La teoria del contratto acquista rilevanza nel momento in cui ha rilevanza e importanza nel contesto elettronico. Inoltre, va valutata la forma (differente dalle altre modalità di cotratto) che prevede una smaterializzazione del contenuto dalla forma originale, vi è un’intelligibilità della forma. È un ambiente che si chiama infosfera o ambiente digitale che si contrappone all’ambiente tradizionale o reale. Ci sono delle questioni che riguardano i diritti dell’utente o del consumatore che si accinge a compiere delle operazioni che l’altro contraente deve permettergli di fare, pena la validità del contratto. Sono azioni diverse dalle azioni svolte nella realtà. Deve ed è previsto dalla disciplina sul commercio elettronico, il rifiuto di dati che non erano stati richiesti. Le transazioni devono essere sicure e se fossero fallate o non potessero garantire l’efficacia del contratto si vedrebbe perdere il successo della rete e della fattibilità della transizione. Esistono anche effetti collaterali che devono essere tenuti in considerazione, come l’assegnazione del nome a dominio, il pagamento effettuato attraverso i canali di comunicazione telematica, la tutela della proprietà intellettuale, la modalità di risoluzione della controversia, la tutela della concorrenza. Un aspetto principale della disciplina sulla’e-commerce è il regime delle resposabilità dei soggetti coinvolti. Sono coloro che mettono a disposizione le reti attraverso le quali viaggiano le informazioni, ma anche coloro che consentono la veicolazione dell’informazione sulla rete, i provider. Esistono delle informazioni che sono più complesse e che trattano di transcontinentainetà e quindi bisogna capire quali leggi debbano essere applicate, a quale tribunale bisogna rivolgersi per la risoluzione di una controversia? Al paese del mittente, del destinatario o del produttore? Questo è quello che la disciplina del commercio elettronico cerca di spiegare. D. Les 70/ Il contratto all’interno del nostro ordinamento, 1321 codice civile italiano “il contratto è un accordo tra due o più parti per decidere o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale” ammette quindi che il contratto è ciò che determina le sorti di un contenuto patrimoniale.
Il contratto può essere tipico (il cui contenuto è previsto dal codice civile), ma allo stesso tempo esistono quelli atipici, ovvero quelli stipulati tra più parti con il fine di stabilire la forma del rapporto. Il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, ovvero che l’utente ha comprato ciò che il proponente offriva. Il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui un utente acquisti il diritto di fruire di un’opera cinematografica, ovvero nel momento in cui l’utente inizia a vedere il film. La conclusione del contratto è super importante perché nel mondo del concetto economico deve sempre essere considerato. ART 1335 Stabilisce che gli atti si considerano conosciuti quando giungono all’indirizzo del destinatario, anche quello mail, non solo quello civico o un SMS di risposta con un testo che esprime accettazione (anche solo ok). ART 1336 OFFERTA AL PUBBLICO Offerta al pubblico è una proposta di conclusione del contatto che deve contiene tutti gli estremi che coinvolga tutta l’offerta al pubblico. Un soggetto online espone la sua mercanzia al pubblico attraverso una presentazione digitale dei prodotti e dei servizi, ma senza possibilità di dialogo volta ad esporre digitalmente quello che è espone il contratto. Si parla di una contrattazione istantanea che interviene tra utente della rete e soggetto offerente che allestisce la piattaforma di e-commerce. La piattaforma è l’intermediario, non è un bene o un servizio, il bene deriva dal soggetto che lo vende. Amazon è come un mercato e all’interno ci sono le bancarelle che vendono i propri prodotti. La piattaforma mette a disposizione uno spazio digitale. ART 1341 CLAUSOLE VESSATORIE Le clausole vessatorie sono quelle che riguardano un sacrificio che possono prevedere per il contraente più forte e sono di tipo oneroso. Possono contenere delle limitazioni di responsabilità per il contraente più forte. Queste clausole possono limitare dei diritti del contraente e, quindi, se non sono presenti nel contratto con la doppia sottoscrizione non sono valide. É necessaria quindi la controfirma, ma nel mondo di internet non può essere sottoscritta manualmente. In caso di mancata consegna di un prodotto che ho comprato dalla California devo rivolgermi al giudice di quello stato? Non potendo sottoscrivere con una penna ed un foglio, la contrattualistica che facciamo se contiene delle condizioni generali di contratto che hanno caratteristiche vessatorie, dal momento che non vengono approvate per iscritto e consapevolmente, non sono ritenute efficaci. C’è una possibilità tecnica nel mondo digitale di approvare le clausole, spuntare con la V per approvare le clausole, ma queste spuntature non sono equiparate alle sottoscrizione fatte a penna, quindi non hanno la stessa validità. La sotto iscrizione deve essere fatta in maniera consapevole, svolta attraverso il pugno.
dei codici di condotta (norme deontologiche) e dev’esserci una lingua per il soggetto contraente che possa fargli capire cosa sta comprando (e dovrebbe esserci SEMPRE l’Italiano, ma secondo la direttiva europea dovrebbe esserci anche l’italiano per la conslusione del contratto, non sempre è così). Ci devono essere degli strumenti che spiegano come vengano risolte le controversie. Non bisogna per forza presentarsi davanti ad un giudice, ma rivolgendosi ad un terzo che svolge il ruolo di tribunale; non è obbligatorio, ma è una possibilità che viene dato. Una volta concluso il contratto, il prestatore deve inviare senza ritardo una ricevuta dell’ordine contenente un riepilogo delle condizioni generali del contratto, del prezzo e delle condizioni specifiche del prezzo e anche gli eventuali corsi di consegna o delle tasse applicabili. Il soggetto rileggendo questa serie di informazioni deve avere la possibilità di pentirsi di quello che ha fatto e restituire il bene o i termini dei contratto.
D.leg sul commercio elettronico che ha recepito la direttiva 70 del 2003. RESPONSABILITà DEL SOGGETTO INTERMEDIARIO ART 14 RESPONSABILE ATTIVITà DI SEMPLICE TRASPOSRTO (mere conduit) Attività che si limita a trasmettere o a trasportare informazioni attraverso l’accesso, trasmissione di dati.
concretamente e materialmente invii queste informazioni, non selezioni il destinatario di queste informazioni illecite e non selezioni o non modifichi le informazioni trasmesse. ART 15 RESPONSABILITITà DI MEMORIZZAZIONE TEMPORANEA - CACHING Attività che consente all’utente di poter navigare andando da una host (sito) ad un altro e questo è quello che permettono le società su internet. È una visualizzazione temporanea, quelle informazioni se si spegne il pc non restano sul nostro elaboratore.
del salvataggio dell’informazione per facilitare il trasferimento di un informazione a patto che non modifichi l’informazione, non interferisca con l’uso di tecnologie usate per l’impiego di dati e agisca prontamente per eliminare l’accesso nel momento in cui scopre che le informazioni che erano state inserite erano in qualche modo degli illeciti. ART 16 RESPONSABILITà NELL’ ATTIVITà DI MEMORIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI - HOSTING É la funzione che ha portato al successo Internet. Si tratta di convertire e di mettere a disposizione delle informazioni in modo duraturo e stabile. Dall’inglese “to host”, ospitare.
servizio a meno che sia a conoscenza effettivamente del fatto che l’informazione sia illecita. Non appena apprende le informazioni illecite deve subito disabilitare l’accesso e quindi rendere inaccessibile quell’informazione.
Il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza ne ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Fatto salvo l’ART 14, 15, 16 il prestatore è comunque tenuto ad INFORMARE senza indugio l’autorità giudiziaria (MAGISTRATURA) o amministrativa di vigilanza (AGICOM), qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo desiderio del servizio della società dell’informazione. Il prestatore non deve occuparsi in modo proattivo degli illeciti commessi da terzi. Deve fornire, se gli viene chiesto dalle autorità competenti, tutti i dati necessari alle indagini, senza indugio. Deve fornire tutte le informazioni in suo possesso. “Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria, non ha agito prontamente per impedire l’accesso detto contenuto e non ha avvisato l’autorità competente.” Innanzi tutto il legislatore ci dice che il prestatore è CIVILMENTE responsabile e questo vuol dire che risponde insieme a chi commette l’illecito, come se avesse anch’esso compiuto lui stesso l’illecito, ma questo quando gli viene chiesto dall’autorità competente di interrompere l’accesso o non disabilita la possibilità che terzi continuino a vedere quelle informazioni che sono stabilmente salvate sul suo sito internet.