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Libro Del Moro e Casadei, Appunti di Informatica Giuridica

Ladefinizione di algoritmo e la sua importanza nell'informatica, la differenza tra algoritmo e software, il pensiero computazionale e l'intelligenza artificiale. Si parla anche della difficoltà di valutare la qualità del software rispetto ai requisiti etici e di non discriminazione. Il testo si conclude con una breve storia dell'intelligenza artificiale e la sua definizione.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 23/09/2023

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RIASSUNTI INFORMATICA GIURIDICA DI RUSSO ANITA
FUSIONE DEL MORO E DEL CASADEI
CONCETTO DI ALGORITMO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Per parlare d'IA non possiamo prescindere dalla definizione di algoritmo (che è alla base di tutti i sw).
ALGORITMO: L'algoritmo è un elaborazione di tipo matematico il cui nome deriva dal matematico persiano
Muhammad al Khwarizml. Consideriamo come algoritmo una procedura utile alla risoluzione di un problema,
una procedura articolata in un numero finito di istruzioni elementari sequenziali chiari e non ambigui che
portano attraverso un "output".
L'algoritmo è un concetto fondamentale alla base dell'informatica.
Un esempio di algoritmo di vita quotidiana: voglio fare il thè, devo necessariamente partire da un pentolino
d'acqua, mettere su fuoco per scaldarla, immergere il filtro da thè all'interno della tazza, attesa, togliere il filtro,
dolcificare il risultante tè.
Qualsiasi passo di questa procedura può essere "spezzettato" in altre procedure (esempio apro il rubinetto e
metto la tazza sotto il rubinetto).
A livello informatico l'algoritmo presuppone la necessità di risolvere un problema, questo problema necessità
lo svolgimento di determinate azioni oggetto di istruzioni elementari chiare e non ambigue. Queste istruzioni
devono essere eseguite in sequenza portando alla soluzione del problema.
Esempio: verificare se è un numero pari o dispari. Iniziamo il ciclo con start, possiamo avere un numero in input
oppure farcelo dare da un utente, if se questo numero%2==0 allora è pari altrimenti è dispari.
Le proprietà dell'algoritmo sono eseguibilità (istruzioni eseguite in un tempo finito), non ambiguità (ogni
istruzione è interpretata in un modo), limitatezza (il numero tot di istruzione deve essere finito).
Ogni computer è in grado di seguire le istruzioni codificate in uno specifico linguaggio informatico. A monte di
ogni elaborazione c'è un pacchetto di dati (INPUT), il risultato è un'elaborazione di questi dati (OUTPUT).
SOFTWARE: è un programma informatico; non è altro che un algoritmo tradotto un un linguaggio di
programmazione eseguito tramite l'uso del pc.
Differenza tra algoritmo e software:
Algoritmo: rappresenta la logica di funzionamento di un programma
Software: è il codice di un programma scritto in un preciso linguaggio di programmazione ed
eseguibile da un computer Questa differenza è particolarmente rilevante quando si vuole comprendere
quando un programma è sbagliato, al fine di valutare ad esempio gli effetti legali del suo impiego (es.
software che determina la graduatoria di ammissione ad un corso di laurea -- l’algoritmo sottostante
potrebbe utilizzare regole di posizionamento discriminatorie che il software esegue fedelmente. In questo
caso il software è corretto, mentre è sbagliato l’algoritmo).
Sarà difficile la valutazione della qualità del software rispetto ai requisiti più complessi e difficilmente
traducibili in codice come la non discriminazione, l’eticità, il rispetto della privacy e dell’autonomia
dell’utente, o l’appropriatezza al suo contesto d’uso.
Il processo di vita e della qualità del software sono argomenti di cui si occupa la branca dell’informatica
chiamata ingegneria del software (inoltre al ricerca informatica lavora tantissimo sulla certificazione della
qualità del software).
Il pensiero computazionale: il termine pensiero computazionale indica ciò che caratterizza l’informatica
rispetto ad altre scienze, e lo si usa come guida nella costruzione di percorsi formativi, soprattutto scolastici,
in questa disciplina. Enrico Nardelli la definì come la capacità di formulare problemi in modo che
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RIASSUNTI INFORMATICA GIURIDICA DI RUSSO ANITA

FUSIONE DEL MORO E DEL CASADEI

CONCETTO DI ALGORITMO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Per parlare d'IA non possiamo prescindere dalla definizione di algoritmo (che è alla base di tutti i sw). ALGORITMO: L'algoritmo è un elaborazione di tipo matematico il cui nome deriva dal matematico persiano Muhammad al Khwarizml. Consideriamo come algoritmo una procedura utile alla risoluzione di un problema, una procedura articolata in un numero finito di istruzioni elementari sequenziali chiari e non ambigui che portano attraverso un "output". L'algoritmo è un concetto fondamentale alla base dell'informatica. Un esempio di algoritmo di vita quotidiana: voglio fare il thè, devo necessariamente partire da un pentolino d'acqua, mettere su fuoco per scaldarla, immergere il filtro da thè all'interno della tazza, attesa, togliere il filtro, dolcificare il risultante tè. Qualsiasi passo di questa procedura può essere "spezzettato" in altre procedure (esempio apro il rubinetto e metto la tazza sotto il rubinetto). A livello informatico l'algoritmo presuppone la necessità di risolvere un problema, questo problema necessità lo svolgimento di determinate azioni oggetto di istruzioni elementari chiare e non ambigue. Queste istruzioni devono essere eseguite in sequenza portando alla soluzione del problema. Esempio: verificare se è un numero pari o dispari. Iniziamo il ciclo con start, possiamo avere un numero in input oppure farcelo dare da un utente, if se questo numero%2==0 allora è pari altrimenti è dispari. Le proprietà dell'algoritmo sono eseguibilità (istruzioni eseguite in un tempo finito), non ambiguità (ogni istruzione è interpretata in un modo), limitatezza (il numero tot di istruzione deve essere finito). Ogni computer è in grado di seguire le istruzioni codificate in uno specifico linguaggio informatico. A monte di ogni elaborazione c'è un pacchetto di dati (INPUT), il risultato è un'elaborazione di questi dati (OUTPUT). SOFTWARE: è un programma informatico; non è altro che un algoritmo tradotto un un linguaggio di programmazione eseguito tramite l'uso del pc. Differenza tra algoritmo e software:

  • Algoritmo: rappresenta la logica di funzionamento di un programma
  • Software: è il codice di un programma scritto in un preciso linguaggio di programmazione ed eseguibile da un computer Questa differenza è particolarmente rilevante quando si vuole comprendere quando un programma è sbagliato, al fine di valutare ad esempio gli effetti legali del suo impiego (es. software che determina la graduatoria di ammissione ad un corso di laurea -- l’algoritmo sottostante potrebbe utilizzare regole di posizionamento discriminatorie che il software esegue fedelmente. In questo caso il software è corretto, mentre è sbagliato l’algoritmo). Sarà difficile la valutazione della qualità del software rispetto ai requisiti più complessi e difficilmente traducibili in codice come la non discriminazione, l’eticità, il rispetto della privacy e dell’autonomia dell’utente, o l’appropriatezza al suo contesto d’uso. Il processo di vita e della qualità del software sono argomenti di cui si occupa la branca dell’informatica chiamata ingegneria del software (inoltre al ricerca informatica lavora tantissimo sulla certificazione della qualità del software). Il pensiero computazionale: il termine pensiero computazionale indica ciò che caratterizza l’informatica rispetto ad altre scienze, e lo si usa come guida nella costruzione di percorsi formativi, soprattutto scolastici, in questa disciplina. Enrico Nardelli la definì come la capacità di formulare problemi in modo che

ammettono delle soluzioni rappresentabili in formato eseguibile da un uomo o da una macchina, o da una combinazione dei due. Il pensiero computazionale orienta la formulazione di un pensiero verso la sua soluzione. Non tutti i problemi scientifici ammettono una soluzione operativa e la teoria della computabilità, nata con Alan Turing, è proprio quella branca dell’informatica che si occupa di studiare con precisione quali sono i limiti delle classi di problemi che mettono una soluzione operativa (computabile), lasciando alla matematica e alla logica la trattazione di quei problemi la cui soluzione non è computabile. Un programma informatico, un software, consiste dunque in una serie di istruzioni che spiegano come effettuare una computazione (linguaggio di programmazione).l’uso dei linguaggi formali non evita l’introduzione di errori; i più semplici sono gli errori sintattici (che non rispettano l’ortografia del linguaggio) molto più sottili sono gli errori di semantica (o errori logici, che rappresentano i casi in cui il programmatore ha inserito nel software dell’istruzioni sintatticamente corrette ma che istruiscono la macchina a produrre un risultato errato rispetto alla soluzione che intendeva rappresentare).individuare gli errori logico semantici in un software può essere estremamente difficile soprattutto quando il problema sta nel disallineamento tra ciò che si vuole esprimere (la specifica di un programma) e ciò che effettivamente si è scritto tramite una sequenza di istruzioni (implementazione del programma). INTELLIGENZA ARTIFICIALE: è un insieme di algoritmi posti l'uno di seguito all’altro e ramificati in modo di poter assimilare il più possibile il processo del ragionamento umano. Per arrivare alla concezione attuale di algoritmo dobbiamo parlare della codifica di specifici modelli matematici; vuol dire che l'algoritmo deve passare da un'elaborazione teorica matematica-logica ad una pratica, quindi bisogna codificare l'algoritmo ad un linguaggio informatico e darlo in gestione ad un calcolatore elettronico. Nel 1955, John McCarthy coniò il termine Intelligenza Artificiale, che propose nella famosa conferenza di Dartmouth nel 1956. Questa conferenza alla quale hanno partecipato 10 scienziati informatici, ha visto McCarthy esplorare i modi in cui le macchine possono apprendere e ragionare come gli esseri umani. Egli credeva nello sviluppo di macchine che potevano essere realizzate per simulare gli aspetti di apprendimento di un essere umano. Egli usò il termine "intelligenza artificiale" per definire l'ingegneria delle macchine pensanti. Nella scienza informatica odierna l'IA è considerata che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di progettare sistemi HW e sistemi di programmii SW capaci di fornire all'elaboratore elettronico delle prestazioni che ad una persona comune potrebbero sembrare essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. DEFINIZIONE:L’intelligenza artificiale è una disciplina che studia se e in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Molteplici furono i passi che portarono alla nascita di questa disciplina. Il primo è l’avvento dei calcolatori, infatti, già nel 1623, grazie a Wilhelm Schickard, si arrivò a creare macchine in grado di effettuare calcoli matematici con numeri fino a sei cifre. Nel 1642 Blaise Pascal costruì una macchina in grado di fare operazioni utilizzando il riporto automatico. Nel 1674 Gottfried Wilhelm von Leibniz creò una macchina in grado di effettuare la somma, la differenza e la moltiplicazione in maniera ricorsiva. Tra il 1834 e il 1837 Charles Babbage lavorò al modello di una macchina chiamata macchina analitica, le cui caratteristiche anticiparono in parte quelle dei moderni calcolatori. Nel 1937 Claude Shannon, all’università di Yale, mostrò come l’algebra booleana e le operazioni binarie potessero rappresentare il cambiamento circuitale all’interno dei telefoni.

rappresentato dalla capacità dell’algoritmo di «apprendere» nuove istruzioni e poter compiere nuove operazioni. Bisogna in ogni caso tener conto del fatto che, almeno fino ad oggi, nessuna IA è in realtà in grado di dimostrare una vera e propria «intelligenza»…quantomeno, non senza interventi umani. Questo per una serie di limitazioni intrinsece dell'algoritmo e dell'IA che ne fa uso. I mezzi per istruire un'IA (metodologie per consentire all'IA di ragionare in maniera paragonabile all'intelligenza umana) sono essenzialmente due:

  • Machine Learning: è una tecnica di apprendimento da parte di una macchina di ciò che succede in modo tale da poterla "educare" al ragionamento deduttivo mediante algoritmo. Si addestra una macchina a dedurre da una serie di fatti (input) un certo tipo di ragionamento che segue quasi sempre quello specifico sviluppo.
  • Deep Learning (non è una metolodogia a sè ma è un machine learning più avanzato): prevede e va a codificare le reti neurali secondo modelli che "prendono spunto" dai modelli del ragionamento umano. Lo scopo è sempre quello di insegnare alla macchina una logica (non solo deduttiva) induttiva (dato c potrebbe essere che c sia risultato di a+b). Insegniamo alla macchina di prendere dati input ed elaborare degli output di determinate decisioni derivate dagli stessi schemi di ragionamento. L'IA che lavora secondo i criteri di queste due metodologie hanno dei limiti che sono connaturati alla loro stessa esistenza e che sono difficili da sanare. I principali limiti:
  • Assenza di capacità discernimento da parte della macchina: la macchina è un calcolatore e non un essere umano. Fa uso di precise regole che, se mancano, potrebbe crearle ma non è detto siano giuste dal caso specifico o regole ottenute dall'elaborazione di dati secondo uno schema logico che potrebbe non essere uno schema logico che noi vogliamo seguire. Esempio: macchine dotate di un'IA furono istruite dando loro in gestione di un famoso gioco pong (gioco di tennis dove due basiche rappresentano le racchette e si contengono il punto lanciandosi la pallina). L'IA fu messa ad imparare dalle partite che vedeva a video e trovò un modo migliore per vincere la partita; questo era un modo che vedeva il cambiamento delle regole del gioco stesso, esempio che l'avversario fosse più lento. Quindi la capacità di discerimento manca.
  • assenza a monte di logica, salvo quella preconfigurata: nel momento in cui metto una macchina a ragionare su un problema (esempio pong) devo dire alla macchina che il pong funziona attraverso quelle regole. Se non fornisco le regole alla macchina questa potrebbe creare delle regole che non sono del tutto corrette o potrebbero essere logicamente corrette ma giuridicalmente/moralmente scorrette.
  • assenza di moralità: le sue deduzioni logiche, seppur fatte da regole giuridiche ad essa insegnate, ma tali risultati potrebbero non essere del tutto morali. Esempio: l'IA che viene usata dalle principali autovetture autoguidanti la quale si trova davanti alla scelta se salvare il pedone o il guidatore. La macchina non dovrebbe poter ragionare per proprio conto altrimenti si avrebbe il risultato di oregiudicare la vita umana.
  • assenza di logica giuridica: la macchina ragiona in un modo logico che non sempre risponde a un modo logico-giuridico. Alla macchina deve essere detto che il ragionamento da fare risponde a delle norme e, quindi, deve sapere che per legge a ricorrere a determinate situazioni giuridiche il risultato debba essere sempre quello giuridicamente atteso (non solo logicamente atteso). Bisogna anche insegnare alla macchina che il ragionamento giuridica muti col tempo (il diritto ha carattere evolutivo). Problemi che derivano da questi limiti sono:
  • la strada più breve non sempre è quella più giusta: la macchina tenderà sempre, se non istruita, ad

ottenere una strada più breve di ottimizzazione. Esempio sa che a+b=c e allora ogni volta che vedrà a+b sostituirà c ma questo potrebbe non sempre essere funzionale.

  • la strada più giusta non sempre è quella economica: non sempre una specifica strada che si giunge tramite un ragionamento economico è giusta.
  • la strada più economica non è sempre equa: potrebbe non comprendere che la società ha dei principi di equità.
  • la strada più equa non è sempre quella più legale: la macchina deve muoversi in modo tale da rispettare le leggi e far uso, anche, del ragionamento di equità.
  • la strada più legale non è sempre la più breve. Quali possono essere i correttivi? L'addestramento dell'IA può sfruttare una serie di correttivi per reindirizzare il processo di machine/deep learning verso risultati attesi sono essenzialmente 4:
  • correzione a posteriore: ma il danno ormai sarebbe fatto;
  • indicazione alla macchina di un set di regole predefinite ricavate dalla casistica:in questo caso sconteremo una certa rigidità della macchina. La macchina quando le viene detto di ragionare in un modo continuerà a farlo fin quando non le verrà detto di cambiare.
  • indicazione alla macchina di più casistiche dalle quali ricavare regole: si potrebbe ricorrere a delle ricerche errate (esempio siti internet).
  • approccio misto quale casistica+ regole generali+ eventuale correzione ex post: fornire delle regole generali, una casistica sulla quale basarsi e se necessario correggere ex post ciò che la macchina fa in modo tale da consentirle di ricavare un ragionamento utilizzabile e mutuabile. QUESTIONE ETICA E DELLA SOSTENIBILITA' TECNOLOGICA: l'impatto dell'IA sull'ambiente e sull'uomo pose la questione etica dei limiti di sviluppo delle applicazioni robotiche. Questo problema portò alla nascita della roboetica (è l'etica applicata alla robotica. È l'etica degli umani – e non dei robot – che progettano, costruiscono e usano i robot). Il progresso dell'IA portò ad una riflessione ampia e articolata sui limiti etici delle applicazioni di questa tecnologia che rischiano di pregiudicare la dignità umana e diritti fondamentali (per questo si ritiene urgente la regolazione al fine di tutelare l'integrità delle persone attraverso l'imposizione di limiti etici e giuridici alle applicazioni della ricerca tecnologica). Anche perchè, l'apprendimento automatico comunque NON può interpretare/risolvere i problemi complessi della vita reale. La possibilità di stabilire un'analogia tra lo stato mentale e la logica della macchina avviene solo sul piano dell'accettabilità dei risultati e non dalla identità dele procedure di ragionamento e decisione. Del resto, ogni algoritmo che riguarda l'applicazione dell'IA è frutto di una programmazione assiomatica. LEGGE EUROPEA SULL'IA La diffusione dell’intelligenza artificiale nell’epoca odierna ha reso indifferibile la regolazione giuridica del fenomeno, tutelando lo sviluppo industriale il valore della persona umana. Attraverso la risoluzione del 16 febbraio 2017, recante raccomandazioni alla commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, il parlamento europeo ha constatato che l’umanità si trova ora sulla soglia di un’era nella quale robot, bot, androidi e altre manifestazioni dell’intelligenza artificiale sembrano sul punto di avviare una nuova rivoluzione industriale, suscettibile di toccare tutti gli strati sociali rendendo imprescindibile che la legislazione nei consideri le implicazioni e le conseguenze legali ed etiche, senza ostacolare l’innovazione. Nel giugno del 2018 è stata istituita l’alleanza europea per l’intelligenza artificiale, costituita da una piattaforma destinata a consentire a migliaia di portatori di interessi di discutere in un forum telematico le implicazioni tecnologiche e sociali dell’intelligenza artificiale. Il 20 ottobre 2020, il parlamento europeo adottato varie risoluzioni concernenti intelligenza artificiale e la robotica, in relazione agli aspetti etici, alla responsabilità civile e ai diritti autore, aggiungendo nei primi mesi del 2021 progetti di relazione sull’intelligenza artificiale nel diritto penale nonché nell’istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo. Il 9 marzo 2021 la commissione ha presentato la visione e le prospettive per la trasformazione digitale

I fornitori dovranno garantire che il sistema ad alto rischio di IA sia sottoposto ad una adeguata procedura di valutazione della conformità, prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. L’articolo cinque del progetto stabilisce un elenco di pratiche di intelligenza artificiale vietate; i DVD principali riguardano pratiche di: manipolazione del comportamento attraverso tecniche subliminali e di sfruttamento delle vulnerabilità di minori o disabili o di profila azione illegittima; attribuzione di un punteggio sociale basato sull’intelligenza artificiale con trattamento sfavorevole per le persone da parte di autorità pubbliche; ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto salvo alcune eccezioni. specificando essere quelle che:

  • utilizzano tecniche subliminali che agiscano in maniera estranea alla consapevolezza della persona coinvolta al fine di distorcerne il comportamento in modo da provocare ad essa o ad altri un danno fisico o psicologico;
  • che sfruttano la vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età o ad una disabilità fisica o mentale, al fine di distorcerne il comportamento di una di esse in modo da arrecare ad essa o ad altri un danno fisico o psicologico;
  • che consentano alle autorità pubbliche di valutare o classificare l’affidabilità delle persone fisiche per un determinato periodo di tempo, sulla base del loro comportamento, delle loro caratteristiche personali o delle loro personalità, attribuendo loro un punteggio che, se particolarmente sfavorevole, dia luogo ad una serie di scenari arbitrariamente pregiudizievoli;
  • l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, ai fini di attività di contrasto. Queste pratiche sarebbero consentite solo nella misura in cui fossero finalizzate alla ricerca di potenziali vittime o minori scomparsi, a prevenire minacce specifiche per la vita delle persone o collegate ad attacchi terroristici, oppure ad individuare, localizzare, identificare e/o perseguire un autore, o sospettato tale, di un reato di particolare gravità. Infine il titolo IV stabilisce obblighi di trasparenza e di informazione delle persone coinvolte ai sistemi che interagiscono con gli esseri umani; sono utilizzati per rilevare emozioni; generano o manipolano contenuti (attenzione ai deep fake). L’obiettivo principale della Commissione, facilmente evincibile dalla lettura dei considerando, è quello di garantire che tutti i sistemi di IA utilizzati siano sicuri, trasparenti, etici, imparziali e sotto il controllo umano,[7] rafforzando in questo modo la fiducia dei cittadini nell’utilizzo di tali soluzioni. L’intelligenza artificiale, al pari delle altre attività di trattamento di dati personali, porta con sei svariati rischi intrinsechi che vanno presi in considerazione, in quanto potenzialmente capaci di minare i diritti e le libertà degli individui. DALLA CIBERNETICA ALLA DATA ETHICS->ETICA APPLICATA ALLA RIVOLUZIONE INFORMATICA L'Informatica giuridica: riguarda il ruolo che gli strumenti informatici rivestono in relazione a molti settori dell'diritto (es: gestione di database). DIRITTO = INSIEME DI NORME Importante è lo studio dei rapporti tra ICT (information e communication technologies) e il diritto (e in che

modo le ICT incidono nel mondo giuridico). Per ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) si intendono tutti i processi e le pratiche connesse alla trasmissione, ricezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni.L’ingresso prepotente della rete Internet, avvenuto negli anni 90, ha permesso lo sviluppo globale di queste tecnologie.Oggigiorno ciascuno di noi viene a contatto con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. E’ giusto sottolineare che esse intervengono non solo nella comunicazione tra persona a persona, ma anche in quella che si realizza con gli oggetti tecnologici. Ad esempio, grazie alle app del nostro smartphone si è in grado di stabilire una “relazione mediata” con i servizi in rete e che tutt’altro sono che fisici. Evidentemente, ciò ha un impatto notevole nella nostra vita quotidiana. Le tecnologie chiamate a gestire dati e informazioni, attraverso hardware e software specifici, hanno trovato terreno fertile nell’ambito educativo. Computer Ethics: Walter Maner la definisce come quel campo di indagine che si occupa di problemi etici in quanto aggravati, trasformati o creati dalla tecnologia del computer. Con questa definizione è la filosofia morale si vede arricchita da una nuova branca specifica, perlo più collocate nell’ambito della cosiddetta etica applicata. Il tema della privacy, impatto sociale dell’automazione, il tema dei computer Crimes, la trasformazione la proprietà intellettuale; tutti questi temi hanno caratterizzato lo sviluppo dell’informatica giuridica. Quest’ultima, nata in Italia alla fine degli anni 60 del XX secolo, per la sensibilità e l’attenzione verso l’informatizzazione della società di alcuni filosofi del diritto (in quanto questi temi si pongono a confine tra etica e diritto). Dalla computer ethics alla information ethics: James Moor riconosce alla computer ethics (CE) il compito di porsi di fronte al caso eticamente controverso riconoscendo che il vuoto regolativo che lo rende perplesso dipende da un vuoto concettuale che obbliga a ripensare criticamente la natura della tecnologia impiegata (insieme ai valori condivisi) -- in altre parole la CE viene vista come un dinamico e complesso ambito di studio che considera la relazione tra fatti, concettualizzazioni, regole di condotta e valori. Proprio al connotazione della CE come una riflessione che deve riformulare la relazione tra fatti, concettualizzazioni, linee di condotta e valori, la rende punto di riferimento di un programma di ricerca potenzialmente onnicomprensivo, qui corrisponde un impegno filosofico e morale che richiede un superamento della limitazione dell’etica applicata della e per avviarsi verso un completo programma filosofico generale. Questo è quello che a cavallo tra i millenni è stato tentato da Luciano floridi con la sua Information Ethics (IE). L’IE si pone con la pretesa di esprimere una nuova filosofia prima. Secondo tale prospettiva, è pensabile qualcosa di più elementare dell’essere che, dunque, non costituisce più il substrato ultimo di riferimento con cui pensare la realtà.si tratta dunque di una macro etica (teoretica), oggettivistico (non individualistica) non antropologia centrica (l’uomo non è l’unico soggetto morale), il cui tema fondamentale è il riconoscimento della dignità morale degli enti informazionali in quanto tali e della necessità di considerare la loro interazione nel “tutto” (infosfera) nella completezza delle conseguenze, intenzionali o meno, che si producano sulle altre entità interconnesse. Data Ethics: si è accennato che dopo l’introduzione del computer nella riorganizzazione sociale, il secondo macro fenomeno rivoluzionario è stata la progressiva interconnessione globale di dispositivi attraverso Internet.si tratta della progressiva e inesorabile dati fica azione dell’esistenza. Datificazione è la traduzione in complessi di dati di tutto ciò che può essere percepito attraverso dispositivi informatici di utilizzo ordinario. La produzione di dati diviene alluvionale, quantitativamente incalcolabile, ad una velocità enorme, relativamente a bassissimo costo (è l’era dei big data). Cos’è il dato? Si tratta di qualsiasi rappresentazione simbolica di una proprietà che possa essere organizzata e manipolata. La data ethics, ovvero etica condivisa con riferimento ai dati, analizza anzitutto il “ciclo vitale” dei dati

Libertà negative: sono tipici dell’età liberale (vedi Statuto albertino del 1848) e delle prime esperienze democratiche i diritti di libertà negativa, I quali esigono un’astensione da parte dei pubblici poteri. Emergono in tal modo i diritti come quelli di libertà personale, di manifestazione del pensiero e stampa, religiosa, di riunione. E nel secondo dopo guerra si estendono grazie alla Costituzione ed ottengono una tutela irrobustita dalla presenza della corte costituzionale. Complessivamente, il quadro che compone la Costituzione ha suo asse nella tutela della persona umana (art. 2 Cost.). L’intelligenza artificiale mette però in discussione questo edificio: la forte accelerazione dei diritti connessi alla privacy si è agganciata, nel caso italiano, ad una tradizione di rispetto della riservatezza in particolare associata alla persona, alla sua dignità e al suo domicilio. L’aspetto più diretto ed esplicito riguarda lo sviluppo di sistemi di computer Vision impiegati per il riconoscimento facciale, grazie ai quali l’intelligenza artificiale può identificare gli individui presenti in una certa area comparando nell’immagine con quanto contenuto nei database pubblici o privati (come ad esempio le foto pubblicate sui social media). La possibilità di tracciare la presenza e la mobilità di ciascun individuo ha un enorme potenziale (es. ricerca di criminali internazionali e lotta al crimine) ma emerge con forza l’esigenza di regolamentare e contenere l’applicazione di queste tecnologie che altrimenti esporrebbero ciascun individuo al rischio di essere continuamente monitorato (es. si pensi anche all’app immuni per il covid-19: il garante della protezione dei dati è riuscita ad aggirare questo problema attraverso al previsione dell’anonimità dei contatti, della cancellazione dopo breve tempo dei dati raccolti). La possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per interessi pubblici insieme la necessità di salvaguardare i diritti protetti dall’ordinamento, il diritto costituzionale (insieme a quello dell’europea e alla convenzione europea dei diritti dell’uomo) esige che venga effettuato un bilanciamento ovvero che vengano soppesati benefici e danni presumibili dall’utilizzo di tali tecnologie (è necessario anche l’applicazione del principio di proporzionalità). Attraverso l’intelligenza artificiale si deve garantire il rispetto dei diritti di libertà dell’individuo, sia per quanto riguarda la loro vita on line che off line. Deve essere garantita la liberta all’informazione (assicurando la pluralità informativa), alla libertà individuale e collettiva (sia per la libertà di pensiero, di libero convincimento e garantire il controllo delle informazioni attraverso la critica -- per contrastare anche le fake news). Le trasformazioni imposte dall’intelligenza artificiale hanno colpito in profondità la libertà di informazione. La capacità di produrre disseminare informazioni senza costi tramite la rete e soprattutto i social media ha consentito la crescita di soggetti che operano nel campo informativo senza essere formalmente inquadrati nel settore della stampa, e dunque privi delle tutele quanto degli oneri legati a tale funzione. La profilazione dell’utente consente infatti di plasmare l’offerta informativa sulle esigenze e preferenze di quest’ultimo, catturandone l’attenzione. Le testate giornalistiche, ad esempio, si sono dovuti adeguare sviluppando la componente online e rendendo più celere la distribuzione delle informazioni anche il prezzo di verificarne la veridicità utilizzando l’intelligenza artificiale anche per identificare e selezionare il proprio pubblico. Intelligenza artificiale filtra le informazioni che potrebbero essere di interesse per l’utente, riducendo i tempi e la fatica di ricercarle; inoltre può censurare informazione che, pur rilevanti, non risultano attinenti al profilo costruito dalle preferenze dell’utente promuovendo spesso altre (magari in linea con l’orientamento ideologico, che possono essere addirittura di dubbia veridicità ma credibili grazie all’intervento di strumenti digitali -- deep fake). --- tale procedimento messo in atto dall’AI conduce allo sviluppo di narrazioni alternative relative a persone, eventi e fenomeni con potenziali implicazioni manipolative (con impatto importante a cascata anche per il funzionamento delle istituzioni democratiche e la medesima funzionalità delle democrazie contemporanee). I diritti politici: nella giurisprudenza della corte suprema americana si è efficacemente parlato di un mercato delle idee nelle quali gli editori di quotidiani, riviste o libri competono per le menti delle persone.Tale sfera informativa, oltre a riflettere la libertà di manifestazione del pensiero e a concretare il pluralismo ideologico nelle costituzioni, esprime un’esigenza strutturale delle democrazie contemporanea: queste necessitano di

consentire e persino stimolare la formazione di diverse tendenze politiche, promuovere il dibattito, mettere in luce e storture, inefficienze, violazioni di norme giuridiche.in sostanza, una stampa libera costituisce un elemento indispensabile sia per il corretto esercizio del diritto di voto quanto per il funzionamento delle democrazie e la loro correzione. Importanti mutamenti si sono verificati a causa dell’irruzione dell’intelligenza artificiale dei big data nel circuito dell’informazione politica.si sono create quelle che sono state definite delle bolle, ossia sfere omogenee per interesse e declinazione politica, nelle quali, grazie l’intelligenza artificiale, non filtrano fatti, opinioni o prospettive che non siano condivise all’interno.l’effetto complessivo e dunque la disgregazione del tessuto sociale e la parcellizzazione della sfera politica. La forma-partito, anche in democrazie parlamentari come quella italiana, oggi tende a consolidarsi intorno a leader identificabili chiaramente piuttosto che a formazioni collettive. Se l’offerta politica si inclina lungo direttrici alternative, che scindono il corpo litorale in aree omogenee tra le quali sussistono pochi punti di incontro, la dinamica politica difficilmente può fare ricorso a strumenti di dialogo, dibattito e negoziazione. I diritti economico-sociali: Sul piano dei diritti economici l’intelligenza artificiale ha senz’altro percorso gli itinerari della globalizzazione. La distribuzione e la logistica, giovandosi dell’intelligenza artificiale, hanno indubbiamente ampliato la possibilità di commerciare su scala planetaria favorendo l’incontro tra domanda offerta e riducendo i costi transattivi e di accesso ai mercati. L’intelligenza artificiale ha inoltre favorito l’accessibilità, l’efficacia e la fruibilità dei diritti sociali; il suo ingresso nel campo della sanità ad esempio migliorato la capacità diagnostica. Infine ha potenziato la capacità delle istituzioni pubbliche di monitorare l’andamento e la medesima struttura dei marcati. Il problema principale riguarda l’opacità dell’Inter dell’integrazione dell’intelligenza artificiale il contesto dei diritti economici e sociali, in quanto le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sono largamente controllate da un gruppo ristretto di grandi compagnie. Questo le pone in una posizione privilegiata, quasi monopolistica. Il consolidamento di posizioni privilegiate nei vari mercati grazie all’intelligenza artificiale rappresenta un aspetto critico e riguarda la capacità di tali grandi aziende di filtrare l’accesso al mercato nei confronti di chi vende e acquista beni o servizi. Sicuramente se da un lato l’IA ha portato a dei benefici, altri problemi sono nati con riguardo ai pregiudizi sociali (es. dei gruppi etnici) rafforzando atteggiamenti discriminatori in violazione del principio costituzionale di uguaglianza e con riguardo alla sperequazione sociale (problemi con il principio di uguaglianza sostanziale in quanto non tutte le persone hanno le stesse possibilità e opportunità -- es. si preclude l’accesso al mercato digitale, alle prestazioni digitali alle categorie socialmente deboli). Il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso ad algoritmi offre dei vantaggii e, nella p.a. non fa che attuare il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 Cost). Però, i principi di personalistà, di uguaglianza e solidaristico esigono che la digitalizzazione dei servizi sia innanzitutto bilanciata in almeno due sensi per consentire di colmare il digital divide. Un altro serio problema riguarda il fatto che la competenza ad utilizzare i servizi digitali si distribuisce diversamente sul piano anagrafico, geografico ed economico. Il pieno godimento dei benefici di una struttura amministrativa ed economica sempre più digitalizzata deve tenere conto dell’esigenza per gli individui di infrastrutture adeguate. Si dà vita a un paradosso sociologico che, riprendendo un famoso passo evangelico, viene definito come “effetto Matteo”: la distribuzione delle opportunità tende a remunerare che si trova in una situazione di favore, rispetto a chi versa in una situazione di bisogno e difficoltà. In sostanza l’intelligenza artificiale può rivestire un ruolo egualitario nella misura in cui siano attivamente colmati i divari di partenza. Le tutele: è proprio con riferimento alla necessità di favorire la risoluzione delle controversie attraverso strumenti alternativi, che riducono il numero di procedimenti nonchè la durata, che l’intelligenza artificiale può effettivamente trovare accoglienza. Conclusioni: carattere bifronte dell’AI (facilità la capacità di connessione e comunicazione - presenta tendenze monopolistichecon danni che si possono ripercuotere nell’ambiente esterno). Il punto di equilibrio tra costi e benefici (tra opportunità e pericoli) sembra essere consegnato alla

ciascuno dei cittadini e all'ordinaria gestione di una serie di attività nel tempo dalla quale si sono accumulate elaborazioni/dati/procedimenti/provvedimenti. Gestire questi dati comporta la spendità di tempo di analisi da parte degli operatori della PA. L'uso dell'IA facilità ciò, l'esame e raffronto di una serie di dati, la raccolta della documentazione rilevante, aggregare i dati per finalità statistiche ecc.

  • risposta a semplici quesiti di carattere generale: preselezione delle richieste di un cittadino, filtro delle richieste del cittadino, guida informativa automatizzata del cittadino (per ridurre contatti con un URP fisico), automatizzazione della gestione appuntamenti fisici.
  • supporto alle decsioni degli operatori nelle attività di interazione col cittadino:preparazione e preselezione dei dati per gli operatori, raccolta di precedenti provvedimenti simili.
  • predizione di possibili eventi (sulla base di dati storici): l'IA una volta fornita di tutti i dati storici può selezionare tra gli stessi quelli più giusti per delle conclusioni, allocarli per orario, giorno, mese, data. Preallertare operatori e i cittadini su eventi specifici che possono sfuggire al singolo operatore. Prevenzione di eventi di massa, suggerimenti e correzione di provvedimenti (in base a predizioni).
  • elaborazione di operazioni interative:
  • elaborazione di immagini e testi in linguaggio naturale: lettura ottica e riconoscimento caratteri, analisi di immagini, ottimizzazione di processi sulla base di dati acquisiti in tempo reale, miglioramento delle risposte e dei testi. Chiaramente vi sono dei limiti sull'uso dell'IA nella PA connessi all'effettiva algoritmica dell'IA:
  • L'IA non è infallibile , l'essere umano (per ragioni morali) è fallibile e lo è anche l'algoritmico che riguardano la propria programmazione, potrebbe non tener conto di criteri correttivi se non gli vengono insegnati. Ricordiamo il machine/deep learning che non bastano come metodi per disporre un pensiero logico che possa avere effetti giuridici seri e considerabili.
  • L'IA può agire sulla base di dati impuri o errati. E' molto importante la selezione dei dati.
  • L'IA è inflessibile se non addestrata ai mutamenti giuridici e non. Può riguardare non solo le norme giuridiche preposte per la risoluzione di un caso ma potrebbe riguardare anche il valore morale di una determinata posizione. Esempio il fenomeno della corruzione è insito nel ragionamento umano (non dovrebbe esserlo all'interno di un ragionamento amministrativo) ma tuttavia, l'amministrazione che fa uso dell'IA che contiene dati viziati dalla corruzione potrebbe trovarsi davanti a provvedimenti logici ma sbagliati dal punto di vista morale.
  • L'IA non è umana e non comprende sempre le regole morali.
  • L'IA non è imputabile, ma lo è chi la usa e chi la predispone. La scelta del dato è importante, avere dati aggiornati vuol dire avere posizioni correnti non solo in diritto ma anche di prassi. Bisogna che l'amministrazione (o chiedere a chi prepara il sistema di IA) predisponga un sistema che consenta di elaborare i dati più possibile aggiornati e che tenga conto dell'evoluzione storica del sistema della PA, che tenga conto delle decisioni/provvedimenti che l'amministrazione ha nel tempo preso in un determinato ambito, bisogna far in modo che i dati aggiornati e storici coesistano->dato qualificato. Un dato qualificato nel ragionamento dell'IA è un dato quantitativo che qualitativo, l'IA deve essere aggiornata a distinguere "caso per caso": a non applicare ad una situazione (esempio richiesta di concessione edilizia) gli stessi criteri MA analizzare il singolo caso e valutare in modo da poter fornire al singolo caso tutte quelle che sono effettivamente le soluzioni effettive di quel caso (non solo le situazioni giuridiche rilevanti). Alle volte un provvedimento giuridico valido potrebbe non essere opportuno a determinate circostanze esempio sociali.

Bisogna, inoltre, consentire l'intervento umano in ogni momento soprattutto in quello decisorio. Le fonti per i dati dell'IA devono essere norme non solo nazionali, provvedimento della PA... Può usare i dati delle PA, del cittadino che accede, bigdata (è qualcosa che relazione i dati aggregati e statistici o potrebbe non rientrare in nessuna delle due). I dati devono essere sottoposti a dei limiti quali opportunità (è opportuno che la PA usi dei dati utili per determinate tipologie di provvedimento), essenzialità (non è bene che l'IA abbia dati troppo specifici e magari inutili) e privacy. (LEGATO AL CAPITOLO 3 CASADEI) Art.5 del GDPR afferma che i dati personali sono raccolti per determinate finalità esplicite e legittime e vengono trattati in modo che sia compatibile con tali finalità. Questo vuol dire che tutti gli strumenti tecnologici devono essere progettati per trattare il minor numero possibile di dati (privacy by design) e devono essere progettati per proteggere i dati nel modo più sicuro possibile (privacy by default). L’Art. 22, comma 1, del GDPR prevede: «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa- tivamente sulla sua persona» Il comma 2, tuttavia precisa: «Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: A) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; B) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; C) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.» L’Art. 23 GDPR prevede: «1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti [dell’interessato] qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la sicurezza nazionale; b) la difesa; c) la sicurezza pubblica d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;» I NUOVI DIRITTI Come ben sappiamo il diritto, le norme, hanno carattere evolutivo. Un tempo le norme nascevano dalle consuetudini che erano delle usanze rispettate nel corso del tempo dagli individui, queste rappresentavano le esigenze. I diritti degli individui mutano anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie, di conseguenza le situazioni soggettivhe si evolvono secondo due possibili direzioni:

  1. Nuove modalità di fruizione dei diritti;
  2. Nascita di nuovi diritti che prima non esistevano come per il diritto alla riservatezza, l'art.15 Cost riconosce la libertà e la segretezza (tradizionalmente pensata in relazione alla libertà cartacea) viene estesa alla protezione della privacy individuale.

In tema di "net neutrality" è intervenuta l'UE con l'approvazione del regolamento n.2120 del 2015 che afferma il principio della libertà di accedere a informazioni e di diffonderli. I provider devono trattare il traffico ad internet allo stesso modo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze. Però, ci sono delle eccezioni come il "network management", ossia quelle operazioni tecniche poste in essere per prevenire un affollamento della rete laddove sia necessario bloccare/rallentare qualche servizio. Affinché possano essere messe misure restrittive devono sussitere motivi (quindi sono misure temporanee) e messe in atto in modo trasparente e non discriminatorio. Il caso "zero rating" si ha quando nell'offerta di accesso alla rete, un pacchetto di servizi/applicazioni non comporta consumo di dati o viene dato in modo gratuito, questo garantisce a coloro che non sono in condizioni economiche di concludere un contratto per la navigazione internet di poter comunque usufruire di servizi tecnologici. Su questo nel 2020 il BEREC ha definito compatibile con la normativa il zero rating quando, questo, è rivolto a tutte le applicazioni o tutti gli operatori di una stessa categoria (altrimenti è vietato). Molte fonti riportano che l'uso dello zero-rating è contrario al principio della neutralità della rete. NET NEUTRALITY Il principio di neutralità della rete sancisce che Internet è un bene comune e che gli ISP (provider di servizi Internet e telefonici) non possono segmentare e controllare l’accesso degli utenti. Se Internet non fosse neutrale, potrebbero succedere due cose:

_- L’accesso ad alcuni contenuti e siti potrebbe essere vietato o messo a pagamento

  • Gli ISP potrebbero far pagare l’accesso alla rete alle imprese basate sul Web. l’idea è che una rete informativa pubblica massimamente utile aspiri a trattare tutti i contenuti, siti e piattaforme allo stesso modo. Ciò permette alla rete di trasportare ogni tipo di informazione e supportare ogni tipo di applicazione._ L’esempio più discusso sono i social network, e il loro algoritmo che seleziona i contenuti visibili agli utenti. Gli effetti di un programma sui comportamenti degli utenti possono essere stati progettati esplicitamente, come accade per l’inserimento nell’interfaccia di elementi che generano dipendenza, in modo da massimizzare il tempo speso dall’utente sulla piattaforma e monetizzarlo, secondo i principi dell’attention economy. In altri casi gli effetti sono gli utenti possono essere il frutto implicito di una progettazione non accurata: se pensiamo ai sistemi di prenotazione delle prestazioni sanitarie, come una vaccinazione, chiaramente l’usabilità del software da parte degli utenti è uno dei requisiti cardine, ma se non si tiene presente che esistono diversi tipi di utenti, il software realizzato può rivelarsi non accessibile a specifiche categorie di persone finendo per esempio per mettere in difficoltà gli anziani o chiunque non possieda un indirizzo mail. Il modo giusto di guardare i sistemi digitali di oggi è quello di intenderli sempre come sistemi socio tecnologici, andando a svelare lo specifico legame tra progettazione tecnica e comportamento dell’utente.oltre alla progettazione, la non neutralità postare nelle scelte di implementazione di un sistema software (un esempio: mentre è possibile scambiare e-mail anche tra persone che hanno scelto diversi provider del servizio di posta elettronica esempio Googlemail e Yahoo, non è possibile mandare un messaggio da un account WhatsApp ad un account Telegram -- si tratta di una scelta che si può definire politica. Un esempio positivo di progettazione non neutrale è Wikipedia in quanto è rimasta la piattaforma più fedele allo spirito originario di Internet, quello cioè di una rete di informazioni disposizione di tutti.la risposta sta nei diversi obiettivi di progettazione: gli algoritmi dei social network sono orientati a massimizzare il tempo di permanenza degli utenti i guadagni derivanti da pubblicità, mentre gli algoritmi di Wikipedia servono a

monitorare il più possibile i contenuti contro sviste manipolazioni senza puntare a crescite economiche di scala. LA PA E L'EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' L'evoluzione della società, causata dalle tecnologie informatiche, ha portato allo sviluppo di nuovi modelli di governo ed è cambiato anche il volto dell'amministrazione pubblica. La PA ha iniziato ad ispirarsi ad un modello di "amministrazione digitale", ossia un'amministrazione che usa tecnologie informatiche per lo svolgimento di proprie funzioni e erogazione dei servizi offerti. Le finalità della PA sono:

  • efficacia ed efficienza;
  • migliore qualità dei servizi;
  • maggiore soddisfazione degli utenti;
  • riduzione dei tempi;
  • partecipazione della cittadinanza. Tutte queste finalità rientrano nel concetto di "buon andamento della PA" art. La “cittadinanza digitale” è quell’insieme di diritti/doveri che, grazie al supporto di una serie di strumenti (l’identità, il domicilio, le firme digitali) e servizi, mira a semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali. Le norme sulla cittadinanza digitale rientrano nell'art.97 e negli art.2-3 (riguardano lo sviluppo della persona, la dignità e uguaglianza). Il codice dell'amministrazione digitale (CAD) emanato d.lgs. 82/2005 disciplina i diritti digitali nei confronti della PA. L'art. 1, comma 3 afferma che la cittadinanza digitale si basa sul diritto all'uso delle tecnologie nei rapporti tra cittadini e soggetti pubblici. Il diritto all'uso delle tecnologie presuppone necessariamente l'accesso ad internet e, quindi, lo Stato è tenuto a promuovere delle iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione. Le amministrazioni devono usare le tecnologie sia per raggiungere gli obiettivi dell'azione pubblica e sia per il riconoscimento dei diritti di cittadini e imprese. Nel 2020 ci fu il codice di condotta tecnologica (d.l. 76) che disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di sicurezza cibernetica. ( cibernetica: scienza pura e applicata, che si prefigge lo studio e la realizzazione di dispositivi e macchine capaci di simulare le funzioni del cervello umano ). A livello amministrativo c'è la figura del "responsabile per la transazione digitale" a cui è affidata la transazione alla modalità digitale e i processi di riorganizzazione finalizzata ai servizi facilmente utilizzabili e di qualità. A livello nazionale a garanzia dei diritti digitali c'è "difensore civico per il digitale". Ad egli chiunque può segnalare violazioni del CAD o altre norme relative alla digitalizzazione e innovazione della PA da parte di soggetti che applicano tali norme. Egli invita il soggetto responsabile della violazione a rimediare entro 30g. Un ruolo importante è dell'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGLD) che si occupa della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e promozione dell'innovazione digitale nel paese. L'amministrazione digitale è un governo aperto i cui pilastri sono:
    • TRASPARENZA (DISCLOSURE): riguarda l'accessibilità totale dei dati e documenti tenuti dalla PA, allo

personali ha ricevuto tutela (a livello europeo) col Regolamento 679 del 2016 noto come GDPR: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION <--- Regolamento generale sulla protezione dei dati. L'identità personale è l'insieme dei caratteri fisici e psicologici che rendono una persona quella che è, diversa da ogni altra, l'identità digitale siamo noi, o meglio noi come ci vede la rete. Quest'ultima tutela l'interesse del soggetto di essere rappresentato anche online con la sua vera identità e a non vedere travisato il suo patrimonio di idee ed esperienze di vita. Legato al diritto alla protezione dei dati personali e al diritto d'identità personale/digitale vi è il diritto all'oblio; ossia il diritto ad impedire la ripubblicazione di notizie vecchie, diritto alla corretta e aggiornata contestualizzazione dell'informazione pubblicata in rete e alla deindicizzazione dei dati personali visibili nei risultati della ricerca online. Questi diritti (privacy, oblio e identità) sono regolati a livello europeo dal regolamento 679 del 2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLE PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). Nell'art. 17 troviamo proprio il diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) secondo il quale l'individuo ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Secondo l'art.4 è "dato personale" qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica indentificata o identificabile (nome, numero, ecc.) E-DEMOCRACY Con il termine "e-democracy" si intende la partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali ed ai loro processi decisionali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Abbiamo 4 sfere di partecipazione politica per via elettronica: diretta, rappresentativa, deliberativa, dimostrativa. PARTECIPAZIONE DIRETTA: Svolta attraverso procedure elettroniche finalizzate alla partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Può essere in 3 modi: 1.Riguarda i contributi delle ICT alla manifestazione e volontà del popolo nei referendum, attraverso il voto elettronico. ICT=Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni. 2.Riguarda l'iniziativa legislativa o referendaria in cui il popolo partecipa all'agenda politica dando impulso ai procedimenti relativi all'adozione/abrogazione di atti normativi. 3.Rivolta a livello locale. PARTECIPAZIONE RAPPRESENTATIVA:quella con cui i cittadini concorrono attraverso i loro rappresentanti a determinare le decisioni politiche collettive. Le ICT svolgono ruoli importanti nel momento delle consultazioni popolari ma anche nelle fasi precedenti e successive. Oggi, ad esempio, esistono siti web/app capaci di dare informazioni sulle attività dei rappresentanti istituzionali. I social sono diventati strumenti di comunicazione tra i rappresentanti e rappresentati. PARTECIPAZIONE DELIBERATIVA:riguarda l'uso delle tecnologie digitali per il coinvolgimento dei cittadini in tutte le attività decisionali; argomenti pro e contro una decisione collettiva condotto attraverso lo scambio dialogico tra due persone. Il problema di questo è la carenza di regole (esempio in Facebook) in cui la mancanza di una digital sovereignty capace di imporre degli standard verificabili di trasparenza induce a diffidare della loro fruibilità come canale neutrale di deliberazione democratica; ossia in grado di assicurare condizioni uguali nella partecipazione dei

cittadini al discorso pubblico online. PARTECIPAZIONE DIMOSTRATIVA: usi delle tecnologie digitali in attività dirette a manifestare la propria opinione politica, il proprio credo ideologico o la propria appartenenza a un certo gruppo sociale col fine di influenzare il voto altrui. (esempio piattaforme di petizioni online). Il termine "eGovernment" indica tutte quelle attività che le amministrazioni pubbliche realizzano grazie all'utilizzo delle reti telematiche. Col termine "open government" si indica una modalità basata su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini. L'apertura fa riferimento alla capacità di enti e istituzioni pubbliche di ridefinire le modalità di approccio/relazione con i cittadini e le comunità locali basata sulla bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell'amministrazione, attuabili mediante i nuovi strumenti digitali. Secondo il concetto di trasparenza, le amministrazioni sono chiamate a consentire, stimolare e facilitare i cittadini nelle attività di controllo continuo dei processi decisionali all'interno delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi e attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La “trasparenza” di un'amministrazione è connessa alla libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale. I concetti di democrazia elettronica (si distingue dal normale concetto di democrazia per l'uso di tecnologie) e di e-gov sono distinte dal concetto di "voto elettronico" (e-voting) ossia il processo col quale i cittadini esprimono e comunicano la loro volontà in vista dell'adozione di decisioni collettive o dell'elezione dei rappresentanti. Non si può parlare di e-democracy senza parlare di e-voting (in quanto la democrazia è una forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti). Iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia che consente ai cittadini europei residenti in almeno 7 Stati membri possono invitare la Commissioni europea a presentare una proposta su materie per le quali si ritiene necessaria l'attuazione dei trattati dell'UE. In Italia le modalità di sottoscrizione online prevedono il collegamento al sito degli organizzatori dell'iniziativa e l'inserimento degli estremi di un documento d'identità di colui che fa la sottoscrizione, la spunta di qualche casella per l'autocertificazione della correttezza delle dichiarazioni e del mancato precedente sostegno alla stessa iniziativa, la lettura di un'informativa alla privacy. DEMOCRAZIA ELETTRONICA ETERODIRETTA è opposta alla democrazia elettronica diretta ed è attuata tramite sistemi che celano il potere arbitrario. Eterodirezione: tipo di controllo sociale per cui l’individuo è variamente sollecitato e persuaso a determinati comportamenti da coloro che vivono vicino a lui o da coloro che i mezzi di comunicazione di massa presentano come tipi esemplari. Sono a rischio di eterodirezione per via elettronica le consultazioni popolari condotte tramite piattaforme informatiche private la cui gestione è poco trasparente. In questi casi non è possibile verificare pubblicamente che chi esercita un potere di amministrazione sulla piattaforma non alteri in modo fraudolento gli esiti delle consultazioni/voti. Un altro problema è quello che sorge in seguito l'uso di piattaforme o strumenti informatici privi di meccanismi che dovrebbero impedire che minoranze impongano il loro volere ad una maggioranza di cittadini. Per