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Ladefinizione di algoritmo e la sua importanza nell'informatica, la differenza tra algoritmo e software, il pensiero computazionale e l'intelligenza artificiale. Si parla anche della difficoltà di valutare la qualità del software rispetto ai requisiti etici e di non discriminazione. Il testo si conclude con una breve storia dell'intelligenza artificiale e la sua definizione.
Tipologia: Appunti
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Per parlare d'IA non possiamo prescindere dalla definizione di algoritmo (che è alla base di tutti i sw). ALGORITMO: L'algoritmo è un elaborazione di tipo matematico il cui nome deriva dal matematico persiano Muhammad al Khwarizml. Consideriamo come algoritmo una procedura utile alla risoluzione di un problema, una procedura articolata in un numero finito di istruzioni elementari sequenziali chiari e non ambigui che portano attraverso un "output". L'algoritmo è un concetto fondamentale alla base dell'informatica. Un esempio di algoritmo di vita quotidiana: voglio fare il thè, devo necessariamente partire da un pentolino d'acqua, mettere su fuoco per scaldarla, immergere il filtro da thè all'interno della tazza, attesa, togliere il filtro, dolcificare il risultante tè. Qualsiasi passo di questa procedura può essere "spezzettato" in altre procedure (esempio apro il rubinetto e metto la tazza sotto il rubinetto). A livello informatico l'algoritmo presuppone la necessità di risolvere un problema, questo problema necessità lo svolgimento di determinate azioni oggetto di istruzioni elementari chiare e non ambigue. Queste istruzioni devono essere eseguite in sequenza portando alla soluzione del problema. Esempio: verificare se è un numero pari o dispari. Iniziamo il ciclo con start, possiamo avere un numero in input oppure farcelo dare da un utente, if se questo numero%2==0 allora è pari altrimenti è dispari. Le proprietà dell'algoritmo sono eseguibilità (istruzioni eseguite in un tempo finito), non ambiguità (ogni istruzione è interpretata in un modo), limitatezza (il numero tot di istruzione deve essere finito). Ogni computer è in grado di seguire le istruzioni codificate in uno specifico linguaggio informatico. A monte di ogni elaborazione c'è un pacchetto di dati (INPUT), il risultato è un'elaborazione di questi dati (OUTPUT). SOFTWARE: è un programma informatico; non è altro che un algoritmo tradotto un un linguaggio di programmazione eseguito tramite l'uso del pc. Differenza tra algoritmo e software:
ammettono delle soluzioni rappresentabili in formato eseguibile da un uomo o da una macchina, o da una combinazione dei due. Il pensiero computazionale orienta la formulazione di un pensiero verso la sua soluzione. Non tutti i problemi scientifici ammettono una soluzione operativa e la teoria della computabilità, nata con Alan Turing, è proprio quella branca dell’informatica che si occupa di studiare con precisione quali sono i limiti delle classi di problemi che mettono una soluzione operativa (computabile), lasciando alla matematica e alla logica la trattazione di quei problemi la cui soluzione non è computabile. Un programma informatico, un software, consiste dunque in una serie di istruzioni che spiegano come effettuare una computazione (linguaggio di programmazione).l’uso dei linguaggi formali non evita l’introduzione di errori; i più semplici sono gli errori sintattici (che non rispettano l’ortografia del linguaggio) molto più sottili sono gli errori di semantica (o errori logici, che rappresentano i casi in cui il programmatore ha inserito nel software dell’istruzioni sintatticamente corrette ma che istruiscono la macchina a produrre un risultato errato rispetto alla soluzione che intendeva rappresentare).individuare gli errori logico semantici in un software può essere estremamente difficile soprattutto quando il problema sta nel disallineamento tra ciò che si vuole esprimere (la specifica di un programma) e ciò che effettivamente si è scritto tramite una sequenza di istruzioni (implementazione del programma). INTELLIGENZA ARTIFICIALE: è un insieme di algoritmi posti l'uno di seguito all’altro e ramificati in modo di poter assimilare il più possibile il processo del ragionamento umano. Per arrivare alla concezione attuale di algoritmo dobbiamo parlare della codifica di specifici modelli matematici; vuol dire che l'algoritmo deve passare da un'elaborazione teorica matematica-logica ad una pratica, quindi bisogna codificare l'algoritmo ad un linguaggio informatico e darlo in gestione ad un calcolatore elettronico. Nel 1955, John McCarthy coniò il termine Intelligenza Artificiale, che propose nella famosa conferenza di Dartmouth nel 1956. Questa conferenza alla quale hanno partecipato 10 scienziati informatici, ha visto McCarthy esplorare i modi in cui le macchine possono apprendere e ragionare come gli esseri umani. Egli credeva nello sviluppo di macchine che potevano essere realizzate per simulare gli aspetti di apprendimento di un essere umano. Egli usò il termine "intelligenza artificiale" per definire l'ingegneria delle macchine pensanti. Nella scienza informatica odierna l'IA è considerata che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che permettono di progettare sistemi HW e sistemi di programmii SW capaci di fornire all'elaboratore elettronico delle prestazioni che ad una persona comune potrebbero sembrare essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. DEFINIZIONE:L’intelligenza artificiale è una disciplina che studia se e in che modo si possano realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Molteplici furono i passi che portarono alla nascita di questa disciplina. Il primo è l’avvento dei calcolatori, infatti, già nel 1623, grazie a Wilhelm Schickard, si arrivò a creare macchine in grado di effettuare calcoli matematici con numeri fino a sei cifre. Nel 1642 Blaise Pascal costruì una macchina in grado di fare operazioni utilizzando il riporto automatico. Nel 1674 Gottfried Wilhelm von Leibniz creò una macchina in grado di effettuare la somma, la differenza e la moltiplicazione in maniera ricorsiva. Tra il 1834 e il 1837 Charles Babbage lavorò al modello di una macchina chiamata macchina analitica, le cui caratteristiche anticiparono in parte quelle dei moderni calcolatori. Nel 1937 Claude Shannon, all’università di Yale, mostrò come l’algebra booleana e le operazioni binarie potessero rappresentare il cambiamento circuitale all’interno dei telefoni.
rappresentato dalla capacità dell’algoritmo di «apprendere» nuove istruzioni e poter compiere nuove operazioni. Bisogna in ogni caso tener conto del fatto che, almeno fino ad oggi, nessuna IA è in realtà in grado di dimostrare una vera e propria «intelligenza»…quantomeno, non senza interventi umani. Questo per una serie di limitazioni intrinsece dell'algoritmo e dell'IA che ne fa uso. I mezzi per istruire un'IA (metodologie per consentire all'IA di ragionare in maniera paragonabile all'intelligenza umana) sono essenzialmente due:
ottenere una strada più breve di ottimizzazione. Esempio sa che a+b=c e allora ogni volta che vedrà a+b sostituirà c ma questo potrebbe non sempre essere funzionale.
I fornitori dovranno garantire che il sistema ad alto rischio di IA sia sottoposto ad una adeguata procedura di valutazione della conformità, prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. L’articolo cinque del progetto stabilisce un elenco di pratiche di intelligenza artificiale vietate; i DVD principali riguardano pratiche di: manipolazione del comportamento attraverso tecniche subliminali e di sfruttamento delle vulnerabilità di minori o disabili o di profila azione illegittima; attribuzione di un punteggio sociale basato sull’intelligenza artificiale con trattamento sfavorevole per le persone da parte di autorità pubbliche; ricorso a sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto salvo alcune eccezioni. specificando essere quelle che:
modo le ICT incidono nel mondo giuridico). Per ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) si intendono tutti i processi e le pratiche connesse alla trasmissione, ricezione ed elaborazione dei dati e delle informazioni.L’ingresso prepotente della rete Internet, avvenuto negli anni 90, ha permesso lo sviluppo globale di queste tecnologie.Oggigiorno ciascuno di noi viene a contatto con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. E’ giusto sottolineare che esse intervengono non solo nella comunicazione tra persona a persona, ma anche in quella che si realizza con gli oggetti tecnologici. Ad esempio, grazie alle app del nostro smartphone si è in grado di stabilire una “relazione mediata” con i servizi in rete e che tutt’altro sono che fisici. Evidentemente, ciò ha un impatto notevole nella nostra vita quotidiana. Le tecnologie chiamate a gestire dati e informazioni, attraverso hardware e software specifici, hanno trovato terreno fertile nell’ambito educativo. Computer Ethics: Walter Maner la definisce come quel campo di indagine che si occupa di problemi etici in quanto aggravati, trasformati o creati dalla tecnologia del computer. Con questa definizione è la filosofia morale si vede arricchita da una nuova branca specifica, perlo più collocate nell’ambito della cosiddetta etica applicata. Il tema della privacy, impatto sociale dell’automazione, il tema dei computer Crimes, la trasformazione la proprietà intellettuale; tutti questi temi hanno caratterizzato lo sviluppo dell’informatica giuridica. Quest’ultima, nata in Italia alla fine degli anni 60 del XX secolo, per la sensibilità e l’attenzione verso l’informatizzazione della società di alcuni filosofi del diritto (in quanto questi temi si pongono a confine tra etica e diritto). Dalla computer ethics alla information ethics: James Moor riconosce alla computer ethics (CE) il compito di porsi di fronte al caso eticamente controverso riconoscendo che il vuoto regolativo che lo rende perplesso dipende da un vuoto concettuale che obbliga a ripensare criticamente la natura della tecnologia impiegata (insieme ai valori condivisi) -- in altre parole la CE viene vista come un dinamico e complesso ambito di studio che considera la relazione tra fatti, concettualizzazioni, regole di condotta e valori. Proprio al connotazione della CE come una riflessione che deve riformulare la relazione tra fatti, concettualizzazioni, linee di condotta e valori, la rende punto di riferimento di un programma di ricerca potenzialmente onnicomprensivo, qui corrisponde un impegno filosofico e morale che richiede un superamento della limitazione dell’etica applicata della e per avviarsi verso un completo programma filosofico generale. Questo è quello che a cavallo tra i millenni è stato tentato da Luciano floridi con la sua Information Ethics (IE). L’IE si pone con la pretesa di esprimere una nuova filosofia prima. Secondo tale prospettiva, è pensabile qualcosa di più elementare dell’essere che, dunque, non costituisce più il substrato ultimo di riferimento con cui pensare la realtà.si tratta dunque di una macro etica (teoretica), oggettivistico (non individualistica) non antropologia centrica (l’uomo non è l’unico soggetto morale), il cui tema fondamentale è il riconoscimento della dignità morale degli enti informazionali in quanto tali e della necessità di considerare la loro interazione nel “tutto” (infosfera) nella completezza delle conseguenze, intenzionali o meno, che si producano sulle altre entità interconnesse. Data Ethics: si è accennato che dopo l’introduzione del computer nella riorganizzazione sociale, il secondo macro fenomeno rivoluzionario è stata la progressiva interconnessione globale di dispositivi attraverso Internet.si tratta della progressiva e inesorabile dati fica azione dell’esistenza. Datificazione è la traduzione in complessi di dati di tutto ciò che può essere percepito attraverso dispositivi informatici di utilizzo ordinario. La produzione di dati diviene alluvionale, quantitativamente incalcolabile, ad una velocità enorme, relativamente a bassissimo costo (è l’era dei big data). Cos’è il dato? Si tratta di qualsiasi rappresentazione simbolica di una proprietà che possa essere organizzata e manipolata. La data ethics, ovvero etica condivisa con riferimento ai dati, analizza anzitutto il “ciclo vitale” dei dati
Libertà negative: sono tipici dell’età liberale (vedi Statuto albertino del 1848) e delle prime esperienze democratiche i diritti di libertà negativa, I quali esigono un’astensione da parte dei pubblici poteri. Emergono in tal modo i diritti come quelli di libertà personale, di manifestazione del pensiero e stampa, religiosa, di riunione. E nel secondo dopo guerra si estendono grazie alla Costituzione ed ottengono una tutela irrobustita dalla presenza della corte costituzionale. Complessivamente, il quadro che compone la Costituzione ha suo asse nella tutela della persona umana (art. 2 Cost.). L’intelligenza artificiale mette però in discussione questo edificio: la forte accelerazione dei diritti connessi alla privacy si è agganciata, nel caso italiano, ad una tradizione di rispetto della riservatezza in particolare associata alla persona, alla sua dignità e al suo domicilio. L’aspetto più diretto ed esplicito riguarda lo sviluppo di sistemi di computer Vision impiegati per il riconoscimento facciale, grazie ai quali l’intelligenza artificiale può identificare gli individui presenti in una certa area comparando nell’immagine con quanto contenuto nei database pubblici o privati (come ad esempio le foto pubblicate sui social media). La possibilità di tracciare la presenza e la mobilità di ciascun individuo ha un enorme potenziale (es. ricerca di criminali internazionali e lotta al crimine) ma emerge con forza l’esigenza di regolamentare e contenere l’applicazione di queste tecnologie che altrimenti esporrebbero ciascun individuo al rischio di essere continuamente monitorato (es. si pensi anche all’app immuni per il covid-19: il garante della protezione dei dati è riuscita ad aggirare questo problema attraverso al previsione dell’anonimità dei contatti, della cancellazione dopo breve tempo dei dati raccolti). La possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per interessi pubblici insieme la necessità di salvaguardare i diritti protetti dall’ordinamento, il diritto costituzionale (insieme a quello dell’europea e alla convenzione europea dei diritti dell’uomo) esige che venga effettuato un bilanciamento ovvero che vengano soppesati benefici e danni presumibili dall’utilizzo di tali tecnologie (è necessario anche l’applicazione del principio di proporzionalità). Attraverso l’intelligenza artificiale si deve garantire il rispetto dei diritti di libertà dell’individuo, sia per quanto riguarda la loro vita on line che off line. Deve essere garantita la liberta all’informazione (assicurando la pluralità informativa), alla libertà individuale e collettiva (sia per la libertà di pensiero, di libero convincimento e garantire il controllo delle informazioni attraverso la critica -- per contrastare anche le fake news). Le trasformazioni imposte dall’intelligenza artificiale hanno colpito in profondità la libertà di informazione. La capacità di produrre disseminare informazioni senza costi tramite la rete e soprattutto i social media ha consentito la crescita di soggetti che operano nel campo informativo senza essere formalmente inquadrati nel settore della stampa, e dunque privi delle tutele quanto degli oneri legati a tale funzione. La profilazione dell’utente consente infatti di plasmare l’offerta informativa sulle esigenze e preferenze di quest’ultimo, catturandone l’attenzione. Le testate giornalistiche, ad esempio, si sono dovuti adeguare sviluppando la componente online e rendendo più celere la distribuzione delle informazioni anche il prezzo di verificarne la veridicità utilizzando l’intelligenza artificiale anche per identificare e selezionare il proprio pubblico. Intelligenza artificiale filtra le informazioni che potrebbero essere di interesse per l’utente, riducendo i tempi e la fatica di ricercarle; inoltre può censurare informazione che, pur rilevanti, non risultano attinenti al profilo costruito dalle preferenze dell’utente promuovendo spesso altre (magari in linea con l’orientamento ideologico, che possono essere addirittura di dubbia veridicità ma credibili grazie all’intervento di strumenti digitali -- deep fake). --- tale procedimento messo in atto dall’AI conduce allo sviluppo di narrazioni alternative relative a persone, eventi e fenomeni con potenziali implicazioni manipolative (con impatto importante a cascata anche per il funzionamento delle istituzioni democratiche e la medesima funzionalità delle democrazie contemporanee). I diritti politici: nella giurisprudenza della corte suprema americana si è efficacemente parlato di un mercato delle idee nelle quali gli editori di quotidiani, riviste o libri competono per le menti delle persone.Tale sfera informativa, oltre a riflettere la libertà di manifestazione del pensiero e a concretare il pluralismo ideologico nelle costituzioni, esprime un’esigenza strutturale delle democrazie contemporanea: queste necessitano di
consentire e persino stimolare la formazione di diverse tendenze politiche, promuovere il dibattito, mettere in luce e storture, inefficienze, violazioni di norme giuridiche.in sostanza, una stampa libera costituisce un elemento indispensabile sia per il corretto esercizio del diritto di voto quanto per il funzionamento delle democrazie e la loro correzione. Importanti mutamenti si sono verificati a causa dell’irruzione dell’intelligenza artificiale dei big data nel circuito dell’informazione politica.si sono create quelle che sono state definite delle bolle, ossia sfere omogenee per interesse e declinazione politica, nelle quali, grazie l’intelligenza artificiale, non filtrano fatti, opinioni o prospettive che non siano condivise all’interno.l’effetto complessivo e dunque la disgregazione del tessuto sociale e la parcellizzazione della sfera politica. La forma-partito, anche in democrazie parlamentari come quella italiana, oggi tende a consolidarsi intorno a leader identificabili chiaramente piuttosto che a formazioni collettive. Se l’offerta politica si inclina lungo direttrici alternative, che scindono il corpo litorale in aree omogenee tra le quali sussistono pochi punti di incontro, la dinamica politica difficilmente può fare ricorso a strumenti di dialogo, dibattito e negoziazione. I diritti economico-sociali: Sul piano dei diritti economici l’intelligenza artificiale ha senz’altro percorso gli itinerari della globalizzazione. La distribuzione e la logistica, giovandosi dell’intelligenza artificiale, hanno indubbiamente ampliato la possibilità di commerciare su scala planetaria favorendo l’incontro tra domanda offerta e riducendo i costi transattivi e di accesso ai mercati. L’intelligenza artificiale ha inoltre favorito l’accessibilità, l’efficacia e la fruibilità dei diritti sociali; il suo ingresso nel campo della sanità ad esempio migliorato la capacità diagnostica. Infine ha potenziato la capacità delle istituzioni pubbliche di monitorare l’andamento e la medesima struttura dei marcati. Il problema principale riguarda l’opacità dell’Inter dell’integrazione dell’intelligenza artificiale il contesto dei diritti economici e sociali, in quanto le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale sono largamente controllate da un gruppo ristretto di grandi compagnie. Questo le pone in una posizione privilegiata, quasi monopolistica. Il consolidamento di posizioni privilegiate nei vari mercati grazie all’intelligenza artificiale rappresenta un aspetto critico e riguarda la capacità di tali grandi aziende di filtrare l’accesso al mercato nei confronti di chi vende e acquista beni o servizi. Sicuramente se da un lato l’IA ha portato a dei benefici, altri problemi sono nati con riguardo ai pregiudizi sociali (es. dei gruppi etnici) rafforzando atteggiamenti discriminatori in violazione del principio costituzionale di uguaglianza e con riguardo alla sperequazione sociale (problemi con il principio di uguaglianza sostanziale in quanto non tutte le persone hanno le stesse possibilità e opportunità -- es. si preclude l’accesso al mercato digitale, alle prestazioni digitali alle categorie socialmente deboli). Il Consiglio di Stato ha affermato che il ricorso ad algoritmi offre dei vantaggii e, nella p.a. non fa che attuare il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 Cost). Però, i principi di personalistà, di uguaglianza e solidaristico esigono che la digitalizzazione dei servizi sia innanzitutto bilanciata in almeno due sensi per consentire di colmare il digital divide. Un altro serio problema riguarda il fatto che la competenza ad utilizzare i servizi digitali si distribuisce diversamente sul piano anagrafico, geografico ed economico. Il pieno godimento dei benefici di una struttura amministrativa ed economica sempre più digitalizzata deve tenere conto dell’esigenza per gli individui di infrastrutture adeguate. Si dà vita a un paradosso sociologico che, riprendendo un famoso passo evangelico, viene definito come “effetto Matteo”: la distribuzione delle opportunità tende a remunerare che si trova in una situazione di favore, rispetto a chi versa in una situazione di bisogno e difficoltà. In sostanza l’intelligenza artificiale può rivestire un ruolo egualitario nella misura in cui siano attivamente colmati i divari di partenza. Le tutele: è proprio con riferimento alla necessità di favorire la risoluzione delle controversie attraverso strumenti alternativi, che riducono il numero di procedimenti nonchè la durata, che l’intelligenza artificiale può effettivamente trovare accoglienza. Conclusioni: carattere bifronte dell’AI (facilità la capacità di connessione e comunicazione - presenta tendenze monopolistichecon danni che si possono ripercuotere nell’ambiente esterno). Il punto di equilibrio tra costi e benefici (tra opportunità e pericoli) sembra essere consegnato alla
ciascuno dei cittadini e all'ordinaria gestione di una serie di attività nel tempo dalla quale si sono accumulate elaborazioni/dati/procedimenti/provvedimenti. Gestire questi dati comporta la spendità di tempo di analisi da parte degli operatori della PA. L'uso dell'IA facilità ciò, l'esame e raffronto di una serie di dati, la raccolta della documentazione rilevante, aggregare i dati per finalità statistiche ecc.
Bisogna, inoltre, consentire l'intervento umano in ogni momento soprattutto in quello decisorio. Le fonti per i dati dell'IA devono essere norme non solo nazionali, provvedimento della PA... Può usare i dati delle PA, del cittadino che accede, bigdata (è qualcosa che relazione i dati aggregati e statistici o potrebbe non rientrare in nessuna delle due). I dati devono essere sottoposti a dei limiti quali opportunità (è opportuno che la PA usi dei dati utili per determinate tipologie di provvedimento), essenzialità (non è bene che l'IA abbia dati troppo specifici e magari inutili) e privacy. (LEGATO AL CAPITOLO 3 CASADEI) Art.5 del GDPR afferma che i dati personali sono raccolti per determinate finalità esplicite e legittime e vengono trattati in modo che sia compatibile con tali finalità. Questo vuol dire che tutti gli strumenti tecnologici devono essere progettati per trattare il minor numero possibile di dati (privacy by design) e devono essere progettati per proteggere i dati nel modo più sicuro possibile (privacy by default). L’Art. 22, comma 1, del GDPR prevede: «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significa- tivamente sulla sua persona» Il comma 2, tuttavia precisa: «Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: A) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; B) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; C) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.» L’Art. 23 GDPR prevede: «1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti [dell’interessato] qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare: a) la sicurezza nazionale; b) la difesa; c) la sicurezza pubblica d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;» I NUOVI DIRITTI Come ben sappiamo il diritto, le norme, hanno carattere evolutivo. Un tempo le norme nascevano dalle consuetudini che erano delle usanze rispettate nel corso del tempo dagli individui, queste rappresentavano le esigenze. I diritti degli individui mutano anche con lo sviluppo delle nuove tecnologie, di conseguenza le situazioni soggettivhe si evolvono secondo due possibili direzioni:
In tema di "net neutrality" è intervenuta l'UE con l'approvazione del regolamento n.2120 del 2015 che afferma il principio della libertà di accedere a informazioni e di diffonderli. I provider devono trattare il traffico ad internet allo stesso modo senza discriminazioni, restrizioni o interferenze. Però, ci sono delle eccezioni come il "network management", ossia quelle operazioni tecniche poste in essere per prevenire un affollamento della rete laddove sia necessario bloccare/rallentare qualche servizio. Affinché possano essere messe misure restrittive devono sussitere motivi (quindi sono misure temporanee) e messe in atto in modo trasparente e non discriminatorio. Il caso "zero rating" si ha quando nell'offerta di accesso alla rete, un pacchetto di servizi/applicazioni non comporta consumo di dati o viene dato in modo gratuito, questo garantisce a coloro che non sono in condizioni economiche di concludere un contratto per la navigazione internet di poter comunque usufruire di servizi tecnologici. Su questo nel 2020 il BEREC ha definito compatibile con la normativa il zero rating quando, questo, è rivolto a tutte le applicazioni o tutti gli operatori di una stessa categoria (altrimenti è vietato). Molte fonti riportano che l'uso dello zero-rating è contrario al principio della neutralità della rete. NET NEUTRALITY Il principio di neutralità della rete sancisce che Internet è un bene comune e che gli ISP (provider di servizi Internet e telefonici) non possono segmentare e controllare l’accesso degli utenti. Se Internet non fosse neutrale, potrebbero succedere due cose:
_- L’accesso ad alcuni contenuti e siti potrebbe essere vietato o messo a pagamento
monitorare il più possibile i contenuti contro sviste manipolazioni senza puntare a crescite economiche di scala. LA PA E L'EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' L'evoluzione della società, causata dalle tecnologie informatiche, ha portato allo sviluppo di nuovi modelli di governo ed è cambiato anche il volto dell'amministrazione pubblica. La PA ha iniziato ad ispirarsi ad un modello di "amministrazione digitale", ossia un'amministrazione che usa tecnologie informatiche per lo svolgimento di proprie funzioni e erogazione dei servizi offerti. Le finalità della PA sono:
personali ha ricevuto tutela (a livello europeo) col Regolamento 679 del 2016 noto come GDPR: GENERAL DATA PROTECTION REGULATION <--- Regolamento generale sulla protezione dei dati. L'identità personale è l'insieme dei caratteri fisici e psicologici che rendono una persona quella che è, diversa da ogni altra, l'identità digitale siamo noi, o meglio noi come ci vede la rete. Quest'ultima tutela l'interesse del soggetto di essere rappresentato anche online con la sua vera identità e a non vedere travisato il suo patrimonio di idee ed esperienze di vita. Legato al diritto alla protezione dei dati personali e al diritto d'identità personale/digitale vi è il diritto all'oblio; ossia il diritto ad impedire la ripubblicazione di notizie vecchie, diritto alla corretta e aggiornata contestualizzazione dell'informazione pubblicata in rete e alla deindicizzazione dei dati personali visibili nei risultati della ricerca online. Questi diritti (privacy, oblio e identità) sono regolati a livello europeo dal regolamento 679 del 2016 REGOLAMENTO GENERALE SULLE PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). Nell'art. 17 troviamo proprio il diritto all'oblio (diritto alla cancellazione) secondo il quale l'individuo ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Secondo l'art.4 è "dato personale" qualsiasi informazione che riguarda una persona fisica indentificata o identificabile (nome, numero, ecc.) E-DEMOCRACY Con il termine "e-democracy" si intende la partecipazione dei cittadini alle attività delle pubbliche amministrazioni locali ed ai loro processi decisionali attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Abbiamo 4 sfere di partecipazione politica per via elettronica: diretta, rappresentativa, deliberativa, dimostrativa. PARTECIPAZIONE DIRETTA: Svolta attraverso procedure elettroniche finalizzate alla partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche. Può essere in 3 modi: 1.Riguarda i contributi delle ICT alla manifestazione e volontà del popolo nei referendum, attraverso il voto elettronico. ICT=Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni. 2.Riguarda l'iniziativa legislativa o referendaria in cui il popolo partecipa all'agenda politica dando impulso ai procedimenti relativi all'adozione/abrogazione di atti normativi. 3.Rivolta a livello locale. PARTECIPAZIONE RAPPRESENTATIVA:quella con cui i cittadini concorrono attraverso i loro rappresentanti a determinare le decisioni politiche collettive. Le ICT svolgono ruoli importanti nel momento delle consultazioni popolari ma anche nelle fasi precedenti e successive. Oggi, ad esempio, esistono siti web/app capaci di dare informazioni sulle attività dei rappresentanti istituzionali. I social sono diventati strumenti di comunicazione tra i rappresentanti e rappresentati. PARTECIPAZIONE DELIBERATIVA:riguarda l'uso delle tecnologie digitali per il coinvolgimento dei cittadini in tutte le attività decisionali; argomenti pro e contro una decisione collettiva condotto attraverso lo scambio dialogico tra due persone. Il problema di questo è la carenza di regole (esempio in Facebook) in cui la mancanza di una digital sovereignty capace di imporre degli standard verificabili di trasparenza induce a diffidare della loro fruibilità come canale neutrale di deliberazione democratica; ossia in grado di assicurare condizioni uguali nella partecipazione dei
cittadini al discorso pubblico online. PARTECIPAZIONE DIMOSTRATIVA: usi delle tecnologie digitali in attività dirette a manifestare la propria opinione politica, il proprio credo ideologico o la propria appartenenza a un certo gruppo sociale col fine di influenzare il voto altrui. (esempio piattaforme di petizioni online). Il termine "eGovernment" indica tutte quelle attività che le amministrazioni pubbliche realizzano grazie all'utilizzo delle reti telematiche. Col termine "open government" si indica una modalità basata su modelli, strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini. L'apertura fa riferimento alla capacità di enti e istituzioni pubbliche di ridefinire le modalità di approccio/relazione con i cittadini e le comunità locali basata sulla bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell'amministrazione, attuabili mediante i nuovi strumenti digitali. Secondo il concetto di trasparenza, le amministrazioni sono chiamate a consentire, stimolare e facilitare i cittadini nelle attività di controllo continuo dei processi decisionali all'interno delle istituzioni, a tutti i livelli amministrativi e attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La “trasparenza” di un'amministrazione è connessa alla libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale. I concetti di democrazia elettronica (si distingue dal normale concetto di democrazia per l'uso di tecnologie) e di e-gov sono distinte dal concetto di "voto elettronico" (e-voting) ossia il processo col quale i cittadini esprimono e comunicano la loro volontà in vista dell'adozione di decisioni collettive o dell'elezione dei rappresentanti. Non si può parlare di e-democracy senza parlare di e-voting (in quanto la democrazia è una forma di governo in cui il potere viene esercitato dal popolo, tramite rappresentanti liberamente eletti). Iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia che consente ai cittadini europei residenti in almeno 7 Stati membri possono invitare la Commissioni europea a presentare una proposta su materie per le quali si ritiene necessaria l'attuazione dei trattati dell'UE. In Italia le modalità di sottoscrizione online prevedono il collegamento al sito degli organizzatori dell'iniziativa e l'inserimento degli estremi di un documento d'identità di colui che fa la sottoscrizione, la spunta di qualche casella per l'autocertificazione della correttezza delle dichiarazioni e del mancato precedente sostegno alla stessa iniziativa, la lettura di un'informativa alla privacy. DEMOCRAZIA ELETTRONICA ETERODIRETTA è opposta alla democrazia elettronica diretta ed è attuata tramite sistemi che celano il potere arbitrario. Eterodirezione: tipo di controllo sociale per cui l’individuo è variamente sollecitato e persuaso a determinati comportamenti da coloro che vivono vicino a lui o da coloro che i mezzi di comunicazione di massa presentano come tipi esemplari. Sono a rischio di eterodirezione per via elettronica le consultazioni popolari condotte tramite piattaforme informatiche private la cui gestione è poco trasparente. In questi casi non è possibile verificare pubblicamente che chi esercita un potere di amministrazione sulla piattaforma non alteri in modo fraudolento gli esiti delle consultazioni/voti. Un altro problema è quello che sorge in seguito l'uso di piattaforme o strumenti informatici privi di meccanismi che dovrebbero impedire che minoranze impongano il loro volere ad una maggioranza di cittadini. Per