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Lo sciopero (appunti), Appunti di Diritto del Lavoro

appunti sullo sciopero dei lavoratori

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 13/03/2023

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Il diritto di sciopero
Lo sciopero è uno strumento di conflitto tipico dei lavoratori subordinati e si manifesta come un’astensione
collettiva dal lavoro per rivendicazioni contrattuali. Art.40 Cost: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito
delle leggi che lo regolano” artt. 503 c.p.
La costituzione riconosce lo sciopero come un diritto pubblico di libertà. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori,
ciò è importante perché in passato era considerato un reato. È uno strumento importante per promuovere
la tutela dei lavoratori. L’art. 40 rinvia anche alle leggi che lo regolano (c’è una legge al riguardo nei servizi
pubblici essenziali ad esempio).
Lo sciopero ha avuto un’importante evoluzione storica, avvenuta in 3 fasi, sciopero come:
1. MERA LIBERTA’: il lavoratore era libero di scioperare, ma era considerato come un illecito civile e
come un inadempimento (non penale, ma comunque illecito). Ciò è avvenuto tra la fine dell’800 e gli
inizi del 900 fino all’avvento del fascismo.
2. REATO: a partire dagli anni 30, lo sciopero viene ritenuto come un illecito penale, poiché previsto nel
Codice penale stesso.
3. DIRITTO: dal 1948 con l’avvento della Costituzione lo sciopero non comporta più un inadempimento,
perché se un lavoratore sciopera non sta commettendo inadempimento e non può essere né
licenziato, né sanzionato. Ovviamente, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione nelle ore o nelle
giornate di sciopero.
Lo sciopero come reato
Il Codice penale Rocco configurava lo sciopero come un reato. Il Codice penale distingueva lo sciopero come
reato tra:
Art. 502 c.p. sciopero per fini contrattuali (es. rinnovo del contratto collettivo).
Art. 503 c.p. sciopero politico (es. l’intervento militare in un altro Stato).
Art. 504 c.p. sciopero politico-economico (es. interventi di politica fiscale o riforma delle pensioni).
Attualmente, queste 3 norme sono incostituzionali, poiché oggi lo sciopero è un diritto. Sono 3 tipologie di
sciopero che non trovano applicazione nella Costituzione. Queste però non vengono immediatamente
cancellate con l’avvento della Costituzione, per un periodo entrambi hanno coesistito. Nel 1960 la Corte
costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 502 c.p. Nel 1974 si stabilisce l’incostituzionalità
dell’art.503 c.p. e nel 1983 dell’art. 504 c.p. Gli articoli 503 e 504 c.p. sussistono solamente nel caso in cui lo
sciopero sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a impedire o ostacolare il libero esercizio dei
poteri.
Le conseguenze dell’esercizio del diritto sciopero sul piano del contratto individuale
Lo sciopero in quanto esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto non è sanzionabile, non
costituisce inadempimento contrattuale, ma, non si ha diritto alla retribuzione per le ore di sciopero.
La titolarità del diritto di sciopero
Spetta al singolo lavoratore e non al sindacato. È un diritto individuale, ma occorre che vi sia un sindacato
che promuove lo sciopero, per cui si parla di diritto individuale ad esercizio collettivo.
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Il diritto di sciopero

Lo sciopero è uno strumento di conflitto tipico dei lavoratori subordinati e si manifesta come un’astensione collettiva dal lavoro per rivendicazioni contrattuali. Art.40 Cost: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano” artt. 503 c.p. La costituzione riconosce lo sciopero come un diritto pubblico di libertà. Lo sciopero è un diritto dei lavoratori, ciò è importante perché in passato era considerato un reato. È uno strumento importante per promuovere la tutela dei lavoratori. L’art. 40 rinvia anche alle leggi che lo regolano (c’è una legge al riguardo nei servizi pubblici essenziali ad esempio). Lo sciopero ha avuto un’importante evoluzione storica, avvenuta in 3 fasi, sciopero come:

  1. MERA LIBERTA’: il lavoratore era libero di scioperare, ma era considerato come un illecito civile e come un inadempimento (non penale, ma comunque illecito). Ciò è avvenuto tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 fino all’avvento del fascismo.
  2. REATO: a partire dagli anni 30, lo sciopero viene ritenuto come un illecito penale, poiché previsto nel Codice penale stesso.
  3. DIRITTO: dal 1948 con l’avvento della Costituzione lo sciopero non comporta più un inadempimento, perché se un lavoratore sciopera non sta commettendo inadempimento e non può essere né licenziato, né sanzionato. Ovviamente, il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione nelle ore o nelle giornate di sciopero. Lo sciopero come reato Il Codice penale Rocco configurava lo sciopero come un reato. Il Codice penale distingueva lo sciopero come reato tra:  Art. 502 c.p.  sciopero per fini contrattuali (es. rinnovo del contratto collettivo).  Art. 503 c.p.  sciopero politico (es. l’intervento militare in un altro Stato).  Art. 504 c.p.  sciopero politico-economico (es. interventi di politica fiscale o riforma delle pensioni). Attualmente, queste 3 norme sono incostituzionali, poiché oggi lo sciopero è un diritto. Sono 3 tipologie di sciopero che non trovano applicazione nella Costituzione. Queste però non vengono immediatamente cancellate con l’avvento della Costituzione, per un periodo entrambi hanno coesistito. Nel 1960 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 502 c.p. Nel 1974 si stabilisce l’incostituzionalità dell’art.503 c.p. e nel 1983 dell’art. 504 c.p. Gli articoli 503 e 504 c.p. sussistono solamente nel caso in cui lo sciopero sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale o a impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri. Le conseguenze dell’esercizio del diritto sciopero sul piano del contratto individuale Lo sciopero in quanto esercizio di un diritto costituzionalmente riconosciuto non è sanzionabile, non costituisce inadempimento contrattuale, ma, non si ha diritto alla retribuzione per le ore di sciopero. La titolarità del diritto di sciopero Spetta al singolo lavoratore e non al sindacato. È un diritto individuale, ma occorre che vi sia un sindacato che promuove lo sciopero, per cui si parla di diritto individuale ad esercizio collettivo.

I limiti al diritto di sciopero Bisogna effettuare una distinzione tra sciopero generale e sciopero dei servizi pubblici nazionali. Non esiste una disciplina legislativa di portata generale che regoli il diritto di sciopero. Il legislatore ha introdotto un limite ai servizi pubblici essenziali con la l. n.146/1990. Vi sono 2 forme di limitazione dello sciopero:

  1. Tramite una DEFINIZIONE APRIORISTICA di sciopero che porta a degli effetti regolativi in quanto fa riferimento ad un’astensione di durata giornaliera, posta in essere contemporaneamente dai lavoratori per fini di tutela economica-professionale;
  2. Tramite la TEORIA DEL DANNO INGUSTO, ovvero quando non trova corrispettivo con il danno e il datore di lavoro, quindi lo sciopero non potrebbe arrecare al datore di lavoro un danno superiore alla perdita retributiva a cui vanno incontro gli scioperanti. Sentenza della Cassazione n. 711/1980: la distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività Vi è una distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività. Viene stabilito che non esistono limiti interni al diritto di sciopero, perché è da considerarsi sciopero quello ritenuto tale dai soggetti che intenderlo attuarlo. Va tutelata la produttività dell’impresa, poiché lo sciopero non deve danneggiarla, e non deve ledere la capacità produttiva futura. La produttività rimanda al concetto di libertà di impresa sancita dall’art. 41 Cost. Lo sciopero è quello fatto dai soggetti che lo applicano e che lo ritengono tale, che trova un limite nella produttività dell’impresa che non deve essere compromessa. Questo limite è fondamentale ed è tuttora valido. Ma, questo limite non è sufficiente dove il conflitto si svolge nel settore dei servizi (TERZIARIZZAZIONE DEL CONFLITTO). Nella terziarizzazione del conflitto è coinvolto un terzo soggetto e ossia gli utenti. Quando lo sciopero avviene nel settore dei servizi, si produce un danno alla parte datoriale, anche agli utenti e ai consumatori. Per questo bisogna limitare l’esercizio dello sciopero per regolare il conflitto. Nel caso di disagi importanti si punta a questo tipo di sciopero. Bloccare i servizi è un allarme importante. Quindi, in poche parole, questo fenomeno si ha quando lo sciopero avviene nel settore dei servizi, si produce un danno non solo alla controparte datoriale ma anche all’utente/consumatore, che diviene “ostaggio” degli scioperanti, nasce, appunto, l’esigenza di limitare l’esercizio dello sciopero per regolare il conflitto. La l. n. 146/ Interviene per bilanciare il diritto di sciopero e il diritto alla persona. Opera secondo la logica del contemperamento degli interessi. Contiene un elenco tassativo di diritti della persona che sono tutelati dalla Costituzione:  Vita;  Salute;  Libertà;  Sicurezza;  Libertà di circolazione;  Assistenza e previdenza sociale;  Istruzione;  Libertà di comunicazione. Non viene detto che è vietato scioperare riguardo agli elementi che fanno riferimento a questi beni costituzionali. Si vuole tutelare sia lo sciopero che questi beni. Sono due elementi che devono essere resi compatibili.

 Dalla Co.ga. in caso di pericolo grave per gli utenti;  Direttamente dal Presidente del Consiglio o dal Prefetto in caso di necessità ed urgenza. Il Presidente del Consiglio o il Prefetto invitano le parti a desistere ed esperiscono un tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo emanano un’ordinanza di precettazione per differire lo sciopero ad altra data, per ridurne la durata e per prescrivere delle misure idonee ad assicurare livelli minimi di funzionamento dei servizi. L’importante è che questo strumento garantisca che, in casi di gravità, non si creino situazioni di ulteriore danno a seguito degli scioperi.