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LO SCIOPERO Strumenti di conflitto per eccellenza di lotta sindacale. Già riconosciuto nella costituzione art 40 Art 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano Sia percettiva che programmatica. La parte precettiva è il fatto che sia qualificato come un diritto, la seconda parte della norma è programmatica invece. Nel 48’ non c'erano delle leggi, perciò la seconda parte non è rimasta inattuata ma parzialmente inattuata. Perché per lungo tempo non ci sono state norme che regolavano lo sciopero, gestito dalla giurisprudenza, il legislatore non lo ha mai regolato. In realtà nel 1990 abbiamo avuto una legge sullo sciopero che riguardava i servizi pubblici essenziali; per questo motivo è stato parzialmente inattuata. Nel periodo pre-corporativo, lo sciopero è stato considerato prima un reato poi una libertà: sanzionato penalmente, attualmente un diritto, e questo cambiamento lo abbiamo grazie alla costituzione. La qualificazione dello sciopero è cambiata Sciopero reato: considerato un illecito penale nei confronti dello stato. Sciopero libertà: periodo pre-corporativo, codice civile del 65°, privati sono liberi di regolare i propri interessi e lo stato si astiene da intervenire troppo, perciò chi sciopera non è sanzionato penalmente perché non “intacca lo stato". Noi abbiamo due profili, la libertà è nei confronti dello stato, ma c'è anche il datore di lavoro in quanto lo sciopero è un inadempimento contrattuale o illecito civile(scioperando smetto di svolgere la mia prestazione) il mio inadempimento comporta conseguenze: DI recesso: licenziamento da parte del datore di lavoro RICAPITOLO: sono libero nei confronti dello stato ma creo un inadempimento contrattuale nei confronti del datore di lavoro Sciopero diritto: sono libero nei confronti dello stato, e non produce conseguenze negative per il lavoratore nel rapporto di lavoro tra lui e datore di lavoro. Se mi astengo da svolgere la mia funzione di lavoro, ho solo una sospensione del rapporto lavoro, io non svolgo e il datore non è obbligato a darmi la sua controparte (retribuzione), ma non può fare altro (non può licenziare o sanzionarmi disciplinarmente). Perciò nella nostra costituzione è riconosciuto come diritto. Ci sono anche trattati internazionali dell'UE che considerano lo sciopero come diritto, ma non in tutti i paese è così. Il fatto di non avere conseguenze o una forte garanzia per il lavoratore. Lo sciopero è un diritto di libertà (in generale) ma sotto il profilo civilistico è un diritto potestativo (=si qualifica in funzione di ciò che anche l'altra parte può fare, io esercito il diritto e l’altra parte si trova in una situazione di soggezione, non può fare nulla per evitare che io scioperi, può solo accettare il comportamento del lavoratore). Serrata: strumenti di lotta dei datori di lavoro, non molto frequente, la più conosciuta è quella di ritorsione, quando i lavoratori occupano un'azienda. Impedisco al lavoratore di svolgere la sua prestazione lavorativa, in modo che il lavoratore “mi vanga incontro” e troviamo un accordo. Questa non è riconosciuta come diritto in nessuna norma del nostro diritto, prima reato, ora non più. Esiste la libertà di serrata, ma non è regolata. Se la serrata avviene come diritto sindacale, per impedire condizioni ai lavoratori, è libera nei confronti dello stato ma costituisce un inadempimento contrattuale. La serrata è una mora credendi, non consente di svolgere la propria prestazione, datore di lavoro potrebbe essere tenuto sia a dare la prestazione, ma addirittura si può configurare un danno ulteriore. Sono entrambi strumenti di lotta sindacale ma usati da soggetti diversi. Ulteriore differenza è che lo sciopero è un diritto, la serrata no, è un illecito civile, non è un diritto non solo perchè non è riconosciuta dalla costituzione, ma proprio da nessuno. CHI è TITOLARE DEL DIRITTO DI SCIOPERO? | lavoratori e in primis lavoratori subordinati, la titolarità è stata però estesa a lavoratori non subordinati ma che si sono trovati in situazioni simili a quelle dei subordinati (=lavoratori parasubordinati). Questi dipendono spesso da una sola persona che non sono un datore di lavoro vero e proprio ma hanno una situazione simile. Anche i liberi professionisti scioperano anche se non è corretto qualificarlo in questo modo. Ci sono poi dei lavoratori pubblici che non possono scioperare (es:forze armate) perchè ricoprono ruoli molto importanti. Diritto alla titolarità individuale ma ad esercizio collettivo; riconosciuto al singolo ma per essere esercitato deve essere proclamato da un gruppi di lavoratori, e deve avvenire a tutela di interessi collettivi (facciamo riferimento a un gruppo non una somma). Non sempre si sciopera passando per le assemblee di sindacati, basta un gruppo di lavoratori. Cerchiamo di stinguere lo sciopero da altre forme di lotta sindacale. Alcune sono definite sciopero impropriamente. Definizione sciopero: astensione totale collettiva dalle prestazioni. Non posso astenermi in modo parziale. Vi sono condotte che spesso vengono confuse, perchè in alcuni casi sono astensioni parziali o sciopero delle mansioni: solitamente non ho solo una mansione, e decido che per “scioperare” svolgo solo alcuni compiti. Non è considerato un reato (illecito) ma è considerato illegittimo nei confronti del datore, non può accettare la prestazione se non è completa e può decidere di non retribuire, ma non è uno sciopero . Non è sciopero perchè non è un astensione totale. . Sciopero dello straordinario: questione molto discussa se sciopero meno, svolgo la mia prestazione ma mi rifiuto di svolgere lo straordinario. Questa invece è stata considerata sciopero, perchè stiamo parlando di non svolgere totalmente lo straordinario. . Sciopero del cottimo: forma di lavoro in cui non vengo remunerato in base al tempo, ma in base al prodotto realizzato. Si intende quando un lavoratore a cottimo abbassa il suo livello di rendimento, non è un astensione dal lavoro, ma la giurisprudenza lo considera sciopero in quando faccio il minimo indispensabile, non blocco la catena di montaggio, ma lo rallento. DI Sciopero del rendimento: non è uno sciopero in senso proprio. Ho delle regole all'interno dell'azienda che se svolgo in modo rigorosissimo tale da creare disagio a tutta l'azienda, rallento “tutto”. . Sabotaggio: economicamente creo o cerco di creare atteggiamenti che sabotano l'azienda (impedisco di fornire merci, o parlo male) sanzionato dall'art 508, comma 2 del codice penale) ” Occupazione di azienda: occupano azienda in cui si svolge attività, si possono verificare danneggiamenti), anche questo considerato reato (art 508, comma 1 del codice penale) o Picchettaggio: obbligo a non entrare all'interno dell'azienda ai crumiri (=chi non aderisce allo